INDENNITÀ DI RICOVERO OSPEDALIERO DA MALATTIA O INFORTUNIO

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1 1059 polizza INDENNITÀ DI RICOVERO OSPEDALIERO DA MALATTIA O INFORTUNIO Guida e Condizioni di Assicurazione EDIZIONE 01/09/2007 ASSICURAZIONI

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3 Gentile Cliente, grazie per aver scelto UNIPOL Assicurazioni. Nelle pagine che seguono troverà una GUIDA pratica che abbiamo predisposto per rendere più semplice la lettura e l utilizzo della Sua polizza UNIMEDICA - INDENNITÀ DI RICOVERO OSPEDALIERO DA MALATTIA O INFORTUNIO. Contiene la descrizione delle principali garanzie, un promemoria dettagliato su cosa fare in caso di sinistro ed alcuni consigli, utili per una migliore fruibilità del servizio assicurativo. Questa guida ha carattere unicamente informativo e precede la polizza, dove invece sono specificate tutte le condizioni di assicurazione. Inoltre, per maggior chiarezza nei Suoi confronti, le condizioni che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a Suo carico sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione. Sperando di esserci resi utili, ricordiamo che l Agente Unipol è a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. I

4 UNIMEDICA La combinazione vincente per la tua salute UNIMEDICA è stata progettata per rispondere ad esigenze differenziate. L Assicurato ha a disposizione sei combinazioni con le quali realizzare il livello di copertura più adeguato alle proprie necessità: 1. Rimborso spese sanitarie - Forma Completa Progettata per chi vuole poter contare su una assistenza sanitaria che lo tuteli in modo ampio per ogni accadimento. Comprende tutti i tipi di ricovero originati da malattia o infortunio e può essere estesa agli esami e alle visite specialistiche extra-ricovero. 2. Rimborso spese sanitarie - Forma Integrativa Progettata per chi è orientato a utilizzare le strutture del S.S.N., ma che vuole in ogni caso mantenere la possibilità di optare per Istituti di Cura privati. Se l Assicurato utilizza le strutture pubbliche senza aver sostenuto alcun costo ha diritto ad un indennità giornaliera per i giorni di ricovero o di Day Hospital. 3. Rimborso spese sanitarie - Grandi Interventi Chirurgici Progettata per chi ritiene importante garantirsi una copertura completa per i ricoveri più onerosi (gli interventi chirurgici), scegliendo di ricorrere al sistema pubblico o di sostenere in prima persona le spese sanitarie nei casi economicamente meno gravosi per il bilancio familiare. 4. Rimborso spese sanitarie - Chirurgia Speciale Progettata per chi intende assicurarsi, al costo di polizza più contenuto tra le coperture sanitarie, contro gli eventi più gravi (malattie del cuore, neoplasie, trapianti) che comportano sempre costi sanitari molto elevati e difficilmente sopportabili con le proprie risorse economiche, come ad esempio per interventi presso cliniche specializzate in Italia e all Estero. 5. Indennità di ricovero ospedaliero Progettata per chi vuole garantirsi una diaria giornaliera con la quale affrontare le perdite di reddito dovute all interruzione dell attività lavorativa, oppure per sostenere i costi sanitari di un ricovero, ad esempio per l acquisto di servizi di assistenza o per rendere più confortevole il ricovero. 6. Invalidità permanente da malattia Progettata per chi desidera tutelarsi dal punto di vista economico contro i postumi invalidanti che una malattia grave può lasciare e nello stesso tempo costituirsi un efficace integrazione alla previdenza pubblica. II

5 GUIDA ALLA POLIZZA Indennità di ricovero ospedaliero La polizza è formata: dal presente libretto che riporta in modo dettagliato le condizioni che regolano il contratto di assicurazione, relativamente al settore di garanzia scelto dall Assicurato; dal documento dattiloscritto sul quale sono indicate le persone assicurate, le garanzie prestate (per esempio: Indennità di Ricovero Ospedaliero) e le relative indennità; contiene anche le franchigie, i limiti di indennizzo e le condizioni particolari che personalizzano la polizza; dal questionario anamnestico che descrive lo stato di salute di ogni persona assicurata, compilato e sottoscritto dall Assicurato stesso (o, se minore, da chi ne ha la legale rappresentanza). Le Definizioni spiegano il significato dei principali termini utilizzati in polizza. Nella sezione 1 - Norme generali di assicurazione sono riportate le norme di carattere amministrativo e giuridico, come ad esempio il pagamento del premio ed il tacito rinnovo della polizza. La sezione 2 - Garanzia assicurata stabilisce quale è il contenuto dell assicurazione, vale a dire quali sono le indennità assicurate. La sezione 3 - Esclusioni e limiti contrattuali indica i rischi esclusi, le persone non assicurabili ed i limiti di età. La sezione 4 - In caso di sinistro contiene le istruzioni da seguire per risolvere nella maniera più veloce tutti i problemi legati alla denuncia del sinistro ed alla liquidazione del danno. La sezione 5 - Garanzia Assistenza elenca i servizi in Italia ed all estero forniti dalla Centrale Operativa di UniSalute. Le indennità assicurate UNIMEDICA garantisce il pagamento dell indennità assicurata per ciascun giorno di ricovero in istituto di cura, pubblico o privato, in Italia o all estero, sostenuto a causa di una malattia o di un infortunio. La garanzia può essere ulteriormente estesa fino a comprendere il periodo di convalescenza successivo al ricovero. Per la migliore tutela del nucleo familiare la garanzia prevede il raddoppio dell indennità assicurata qualora, per lo stesso evento, si verificasse il ricovero di entrambi i coniugi. III

6 Le condizioni particolari per personalizzare la polizza UNIMEDICA offre, inoltre, la possibilità di personalizzare la copertura assicurativa, per renderla ancor più attinente alle proprie esigenze, scegliendo tra un pacchetto di condizioni particolari a costi contenuti, tra cui: l indennità per ingessatura, che garantisce il pagamento dell indennità assicurata fino alla rimozione del mezzo di contenzione, indipendentemente dal ricovero; indennità di convalescenza, per assicurare un ulteriore periodo successivo al ricovero; raddoppio dell indennità assicurata, in relazione al tipo di intervento chirurgico effettuato; indennità pre e post ricovero: sono rimborsate le spese sostenute per esami ed accertamenti effettuati nei 30 giorni precedenti e nei 20 giorni successivi ad un intervento chirurgico che abbia comportato un ricovero superiore a 5 giorni; indennità crescente: l indennità giornaliera assicurata è maggiorata, rispettivamente, del 50% in caso di ricovero superiore a 15 giorni e del 100% in caso di ricovero superiore a 30 giorni. Che cosa si assicura con la garanzia Inabilità temporanea In alternativa alla garanzia Indennità di Ricovero, UNIMEDICA offre la possibilità di prevedere il pagamento dell indennità assicurata per i giorni nei quali l Assicurato non sia stato in grado di svolgere, a seguito di una malattia, le proprie abituali occupazioni. IV

7 Quando inizia l assicurazione La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, secondo quanto stabilito dal Codice Civile. Data la particolare natura dei rischi assicurati con le polizze UNIMEDICA vengono previsti tempi differenti per l attivazione della garanzia assicurata: per la copertura contro gli infortuni la garanzia inizia dal giorno di effetto della polizza; per le malattie, per l aborto terapeutico entro il 2 trimestre e per le malattie dipendenti da gravidanza, la garanzia inizia dopo 30 giorni dall effetto della polizza; per le eventuali malattie insorte anteriormente alla stipula del contratto, la garanzia inizia dopo 180 giorni dall effetto della polizza; per il parto e per le malattie dipendenti da puerperio la garanzia inizia dopo 300 giorni dall effetto della polizza. Le esclusioni Sono esclusi gli eventi indicati alla sezione 3 - Esclusioni e limiti contrattuali tra cui quelli derivanti da: conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici che siano temporalmente precedenti alla stipulazione del contratto, ma non dichiarati nell apposito questionario sanitario; eliminazione o correzione di malformazioni e difetti fisici anche in questo caso precedenti alla conclusione del contratto; abuso di alcool e psicofarmaci; interruzione volontaria della gravidanza nel corso del 1 trimestre; autolesionismo e fatti dolosi dell Assicurato; finalità esclusivamente estetiche, salvo gli interventi ricostruttivi a seguito di intervento demolitivo; ricoveri in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali; ricoveri effettuati esclusivamente per accertamenti diagnostici se inferiori a 3 giorni. V

8 I particolari vantaggi di UNIMEDICA Libera scelta: UNIMEDICA lascia all Assicurato la libera scelta dell Istituto di Cura e dello specialista al quale rivolgersi, senza limitazioni e vincoli posti dalla Compagnia. Validità ed estensione territoriale: UNIMEDICA è valida 24 ore su 24 per ricoveri negli Istituti di Cura di tutto il mondo. Servizi per la Salute: È un esclusivo servizio di consulenza ed assistenza medica fornito da personale medico qualificato a disposizione tutti i giorni 24 ore su 24. UNIMEDICA offre inoltre la possibilità di usufruire di un nuovo servizio di prenotazione per le visite e gli esami a prezzi scontati in strutture convenzionate. Nucleo familiare: I vantaggi di UNIMEDICA valgono per tutte le persone che compongono il nucleo familiare assicurato, con sconti tariffari particolarmente vantaggiosi in base al numero dei familiari. Tutela dei diritti dell Assicurato: Unipol limita la facoltà di recesso ai primi 2 anni del contratto; Unipol rinuncia alla facoltà di rivalsa, mantenendo così integro il diritto dell Assicurato di ottenere un indennizzo anche dal responsabile del danno; le condizioni di polizza rispettano le norme di tutela del consumatore previste dal Codice del consumo, norme dettate per tutti i contratti prestampati, sia assicurativi che di altro genere. VI

9 GARANZIA DI ASSISTENZA SERVIZI PER LA SALUTE In collaborazione con UniSalute UNIMEDICA mette a Sua disposizione la possibilità di accedere alle garanzie di Assistenza, previste da specifiche condizioni particolari, erogate tramite la Centrale Operativa di UniSalute, attiva tutti i giorni nell arco delle 24 ore. INFORMAZIONI FISCALI Il premio pagato per le polizze malattia non è deducibile ai fini fiscali, ma lo sono le spese mediche, anche se rimborsate, nei limiti previsti dalla legge. Queste andranno indicate nel modello 730 o Unico alla voce spese sanitarie deducibili. VII

10 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Garanzia Indennità di Ricovero Ospedaliero da Malattia o Infortunio ENTRO 3 GIORNI dal sinistro, o dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità, si rechi in Agenzia per denunciare quanto accaduto. Se è impossibilitato a farlo personalmente, la denuncia può essere presentata anche da un Suo familiare, oppure spedita per raccomandata. La denuncia deve contenere queste indicazioni: causa e durata del ricovero; altre assicurazioni da cui è coperto l Assicurato. INOLTRE all Agenzia deve essere consegnata copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria utile per la liquidazione del sinistro. Il rimborso viene corrisposto al termine delle cure, dietro presentazione, in originale, della documentazione fiscalmente valida. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Garanzia di Inabilità Temporanea da Malattia ENTRO 3 GIORNI dal sinistro, o dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità, si rechi in Agenzia per denunciare quanto accaduto. Se è impossibilitato a farlo personalmente, la denuncia può essere presentata anche da un Suo familiare, oppure spedita per raccomandata. IN SEGUITO è necessario inviare all Agenzia ogni altro certificato medico sul decorso della malattia non appena venga rilasciato. Ogni successivo certificato deve essere rinnovato alle successive scadenze. IMPORTANTE: si tenga regolarmente in contatto con l Agenzia per il migliore esito della pratica; eviti inoltre di incorrere nei termini di prescrizione che la legge prevede (art c.c.). VIII

11 1059 polizza INDENNITÀ DI RICOVERO OSPEDALIERO DA MALATTIA O INFORTUNIO PARTE A EDIZIONE 01/09/2007 INDICE Nota informativa ISVAP..... pag. 1 Informativa Privacy pag. 3 Definizioni pag Norme generali di assicurazione. pag Garanzia assicurata pag Esclusioni e limiti contrattuali.. pag In caso di sinistro pag Garanzia assistenza pag Elenco grandi interventi chirurgici pag. 12 Norme giuridiche pag. 13 ASSICURAZIONI

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13 Modello n Edizione Settembre 2007 ASSICURAZIONI Nota Informativa Rami Infortuni e Malattia Premessa La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell art. 185 del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del Contraente o dell Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione. Informazioni relative alla Società Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte dalla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Via Stalingrado Bologna - ITALIA, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007, società unipersonale soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 1. Informazioni relative al contratto Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle Condizioni di Assicurazione facenti parte della polizza. 1.1 Legislazione applicabile Il contratto sarà concluso con la Unipol Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle parti scegliere una legislazione diversa salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali assicurazioni la Unipol propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. 1.2 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società, indirizzandoli all ufficio Unipol Risponde, via Stalingrado, Bologna - telefono 051/ , telefax 051/ , unipolrisponde@unipol.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e la Compagnia Assicuratrice Unipol concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 1.3 Durata del contratto Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine indicato in polizza, si rinnova tacitamente per una ulteriore annualità e così successivamente di anno in anno. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Limitatamente alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia, non viene previsto il tacito rinnovo del contratto. Pertanto la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. 2. Dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli art.li 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 1

14 3. Periodi di carenza contrattuale Per le polizze Infortuni la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento della prima rata di premio (ex art del Codice Civile). Per le polizze Malattia la garanzia decorre dalle ore 24 del: - giorno di pagamento della prima rata di premio, per gli infortuni; - 30 giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le malattie; - 30 giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per l aborto terapeutico se effettuato nel secondo trimestre di gravidanza e per le malattie dipendenti da gravidanza (compreso l aborto spontaneo), soltanto se quest ultima ha avuto inizio in un momento successivo al giorno del pagamento del premio; giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le conseguenze di stati patologici noti al Contraente e/o all Assicurato, ovvero diagnosticati, ovvero sottoposti ad accertamenti, ovvero curati anteriormente alla stipulazione dell assicurazione, dichiarati dall Assicurato ed accettati dalla Società; giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le conseguenze di stati patologici non ancora manifestatisi al momento della stipulazione del contratto, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente a tale data; giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per il parto e per le malattie dipendenti da puerperio. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra riguardante gli stessi assicurati ed identiche garanzie, i termini di cui sopra operano dalle ore 24 del giorno in cui essa si perfeziona, solo e limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste; resta ferma la decorrenza dalle ore 24 del giorno di perfezionamento della polizza sostituita, per le prestazioni da questa già previste. In caso di variazione intervenuta nel corso del contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Limitatamente alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia, l assicurazione vale per le Invalidità Permanenti conseguenti ad una malattia che si sia manifestata dopo 90 giorni dal momento in cui decorre l assicurazione. 4. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. La nota informativa viene consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto e non costituisce contenuto dello stesso, né sostituisce in alcun caso le Condizioni di Assicurazione che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle Agenzie tutti i chiarimenti necessari. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. Il Direttore Generale (Carmelo De Marco) 2

15 INFORMATIVA PRIVACY Informativa al Cliente sull uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D.Lgs. 196/ Codice in materia di protezione dei dati personali Gentile Cliente, per fornirle i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Quali dati raccogliamo Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti (1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge (2). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirle correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Perché Le chiediamo i dati La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità strettamente connesse all attività assicurativa e ai servizi forniti (3); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo (4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l adempimento degli obblighi connessi all attività assicurativa (5). Come trattiamo i Suoi dati I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa (6). Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l aggiornamento, l integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione. Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol Assicurazioni S.p.A. ( e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., entrambe con sede in Via Stalingrado Bologna. Per ogni eventuale dubbio o chiarimento potrà contattare il Responsabile per il riscontro agli interessati presso Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. al recapito sopra indicato privacy@unipol.it. Per conoscere l elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l elenco di coloro che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili potrà consultare il sito o rivolgersi al suddetto Responsabile per il riscontro. N O T E Mod. Informativa A Unipol Ed. 1/09/ SPA St. 9/2007 (1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. (2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc. (3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie. (4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di diversi servizi (liquidazione sinistri nei rami danni, attività legale, antifrode, privacy, sistemi informativi, ecc.) condivisi per conto della altre società del Gruppo Unipol. (5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. catena assicurativa come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). (6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. 3

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17 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano: ASSICURATO La persona il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, dalle conseguenze del danno a lui causato da un sinistro. COMPAGNIA E/O SOCIETÀ Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. DAY-HOSPITAL La degenza esclusivamente diurna, ancorché non ininterrotta, in Istituto di Cura, resa necessaria per l espletamento di prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, che non comportano la necessità di ricovero ordinario, ma che comunque richiedono, per la loro natura e complessità, un regime di assistenza medica ed infermieristica continuativa. La degenza deve essere documentata da cartella clinica dalla quale risultino i giorni di effettiva presenza dell Assicurato nell Istituto di Cura. FRANCHIGIA La parte dell indennizzo che resta a carico dell Assicurato. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Compagnia all Assicurato o ai suoi beneficiari in caso di sinistro. INFORTUNIO Ogni evento fortuito, violento ed esterno che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. INGESSATURA Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati in Istituto di Cura ed inamovibili da parte dell Assicurato, con esclusione, pertanto, di tutti i tutori preconfezionati. ISTITUTO DI CURA Gli ospedali, le cliniche, le case di cura e gli istituti universitari, pubblici o privati, regolarmente autorizzati all assistenza ospedaliera. Per essere considerati tali, gli Istituti di Cura devono inoltre essere sottoposti alla direzione ed al controllo permanente di un medico, devono disporre di adeguate attrezzature diagnostiche e terapeutiche e devono svolgere la loro attività secondo metodi scientifici riconosciuti e sulla base di una documentazione clinica completa. Agli effetti contrattuali, in ogni caso, non sono considerati Istituti di Cura: gli stabilimenti termali; le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche; gli ospedali, le cliniche e le case di cura per convalescenza o per lunga degenza; le strutture di soggiorno per anziani o per la cura di malati cronici. MALATTIA Ogni alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute non dipendente da infortunio. MALFORMAZIONE-DIFETTO FISICO L alterazione organica, non evolutiva, congenita o acquisita per malattia o infortunio durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza. POLIZZA Il documento che prova il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l assicurazione. QUESTIONARIO ANAMNESTICO Il documento, facente parte integrante della polizza, che descrive lo stato di salute dell Assicurato. RICOVERO La degenza ininterrotta, comportante pernottamento, in un Istituto di Cura resa necessaria per l esecuzione di interventi chirurgici oppure di accertamenti e/o terapie non eseguibili in ambulatorio. RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro. SINISTRO Il verificarsi del ricovero in Istituto di Cura o della degenza in day hospital, nonché delle altre prestazioni mediche garantite dal contratto assicurativo, reso necessario da malattia, infortunio e parto. TERMINE DI ASPETTATIVA Il periodo che intercorre tra la decorrenza del contratto e la decorrenza della garanzia assicurativa. 5

18 1. NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE 1.1 PROVA DEL CONTRATTO Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. 1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICU- RATO Per consentire alla Compagnia di valutare il rischio occorre compilare in ogni sua voce il questionario sanitario, che descrive lo stato di salute dell Assicurato e che forma parte integrante della polizza. Esso deve essere compilato e sottoscritto dall Assicurato stesso (o, se minore, da chi ne abbia la legale rappresentanza), sia in caso di emissione di un nuovo contratto che di sua sostituzione e trasmesso alla Compagnia unitamente alla proposta. Il relativo premio dovrà essere determinato sulla base dell età compiuta dall Assicurato al termine del mese di effetto della polizza. La Compagnia presta la garanzia sulla base delle dichiarazioni rese dall Assicurato. Le dichiarazioni inesatte e/o le omissioni, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché l annullamento dell assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. 1.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Salvo quanto disposto dal punto 3.2, non trova applicazione, relativamente all evoluzione dello stato di salute dell Assicurato nel corso del contratto, quanto disposto dall art del Codice Civile in materia di aggravamento del rischio. 1.4 VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE Le variazioni nel numero e nelle generalità delle persone assicurate, avvenute nel periodo di validità del contratto, devono essere comunicate per iscritto alla Società. Quest ultima, qualora sussistano le condizioni di assicurabilità delle persone da includere, provvede all emissione di apposita appendice contrattuale. La validità della copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell appendice, con il pagamento del maggior premio che risulti dovuto, fermi i termini di aspettativa previsti al punto ALTRE ASSICURAZIONI Ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile, il Contraente e/o l Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Compagnia di non corrispondere l indennizzo. In caso di sinistro deve esserne dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici, indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. 1.6 PAGAMENTO DEL PREMIO E PERFEZIONA- MENTO DEL CONTRATTO L assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di effetto del contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermo restando quanto previsto al punto 1.7 per quanto riguarda la decorrenza della garanzia. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite: assegni bancari, postali o circolari intestati all Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia; con contante fino al limite di 500,00 annuo per contratto. Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. È fatto salvo, qualora l assegno non venga pagato, il disposto dell art c.c. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa. In caso di pagamento del premio dopo i 90 giorni successivi alla scadenza annuale del contratto, decorrono nuovamente i termini di aspettativa previsti al punto 1.7. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. 1.7 DECORRENZA DELLA GARANZIA - TERMINI DI ASPETTATIVA La garanzia decorre dalle ore 24 del: giorno di pagamento della prima rata di premio, per gli infortuni; 30 giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le malattie; 30 giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per l aborto terapeutico se effettuato nel secondo trimestre di gravidanza e per le malattie dipendenti da gravidanza (compreso l aborto spontaneo), soltanto se quest ultima ha avuto inizio in un momento successivo a quello della decorrenza della garanzia; 180 giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le conseguenze di stati patologici noti al Contraente e/o all Assicurato, ovvero diagnosticati, ovvero sottoposti ad accertamenti, ovvero curati anteriormente alla stipulazione dell assicurazione, dichiarati dall Assicurato ed accettati dalla Società; 6

19 INCENDIO 180 giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per le conseguenze di stati patologici non ancora manifestatisi al momento della stipulazione del contratto, ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente a tale data; 300 giorno successivo a quello di pagamento della prima rata di premio, per il parto e per le malattie dipendenti da puerperio. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione senza soluzione di continuità di altra riguardante gli stessi assicurati e identiche garanzie, i termini di cui sopra operano dalle ore 24 del giorno in cui essa si perfeziona, solo e limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste; resta ferma la decorrenza dalle ore 24 del giorno di perfezionamento della polizza sostituita, per le prestazioni da questa già previste. In caso di variazione intervenuta nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalle ore 24 del giorno di pagamento della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. 1.8 TACITA PROROGA DELLA POLIZZA In mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata, spedita almeno 2 mesi prima della scadenza, la polizza è prorogata per un anno, e così successivamente di anno in anno. 1.9 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale in tutto il mondo IMPOSTE, TASSE, ONERI FISCALI E PARAFI- SCALI Le imposte, le tasse, gli oneri fiscali e parafiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente ONERE DELLA PROVA È a carico di chi domanda l indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è espressamente regolato in polizza valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 2. GARANZIA ASSICURATA Sono operanti le condizioni relative alla FORMA DI GARANZIA richiamata nel documento dattiloscritto di polizza. 2.1 CONDIZIONI RELATIVE ALLA INDENNITÀ DI RICOVERO OSPEDALIERO DA MALATTIA O INFORTUNIO OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Se la malattia ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura, la Società corrisponde l indennità giornaliera prevista in polizza nel limite massimo di giorni 60 (sessanta) per ogni ricovero. Se l infortunio ha per conseguenza un ricovero in Istituto di Cura, la Società corrisponde l indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 giorni RICOVERO CONTEMPORANEO Qualora, a seguito di infortunio o malattia indennizzabili a termini di polizza e causati dal medesimo evento, risultino ricoverati in Istituto di Cura l Assicurato ed il coniuge, l indennità pattuita in polizza si intende raddoppiata per i giorni di contemporaneo ricovero ASSEGNO EXITUS In caso di decesso dell Assicurato, avvenuto durante un ricovero indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia garantisce il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasporto della salma, per l acquisto del feretro e del posto per l inumazione, la tumulazione o la incinerazione, nel limite di spesa espressamente indicato in polizza. 2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA INABILITÀ TEMPORANEA DA MALATTIA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Se la malattia ha per conseguenza una inabilità dell Assicurato ad attendere alle abituali occupazioni, la Compagnia corrisponde una indennità giornaliera nei seguenti termini: a) il 100% della somma assicurata per tutto il tempo in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità ad attendere alle occupazioni medesime; b) il 50% della somma assicurata per tutto il tempo in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle occupazioni medesime. L indennità garantita viene corrisposta dal 31 giorno successivo alla data di insorgenza della malattia risultante dal primo certificato medico. L indennità viene corrisposta per un periodo non superiore a 150 giorni per una o più malattie nel corso di uno stesso anno assicurativo. L indennità non viene corrisposta nel caso di inabilità temporanea derivante da gravidanza, parto ed eventuali patologie ad esse correlate. 7

20 3. ESCLUSIONI E LIMITI CONTRATTUALI 3.1 RISCHI ESCLUSI Sono esclusi dall assicurazione gli eventi dovuti a: a) conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto, già diagnosticati e/o curati e/o comunque noti al Contraente/Assicurato all atto della stipulazione dell assicurazione, sia se sottaciuti in quel momento alla Compagnia con dolo o colpa grave che dichiarati e non accettati dalla Società; b) trattamenti per eliminazione o correzione di malformazioni e difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; c) trattamenti di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; d) infortuni ed intossicazioni conseguenti ad abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché ad uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; e) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere; corse, gare, allenamenti e prove di ippica, calcio, ciclismo, football americano, rugby, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; corse, gare, allenamenti e prove comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; f) gli infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona. Si intendono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche grave dell Assicurato, del Contraente o di eventuali beneficiari dell indennizzo; g) interruzione volontaria della gravidanza se effettuata entro il primo trimestre; h) prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità estetiche, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da intervento demolitivo; i) degenze dovute alla necessità dell Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lunga degenza, quando le degenze ed i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento; l) i ricoveri in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali, anche se qualificate come Istituti di Cura; m) ricoveri, di durata inferiore a 3 giorni, esclusivamente per accertamenti diagnostici; n) cure termali; o) le prestazioni per la diagnosi e la cura della sterilità e dell impotenza; p) terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale; q) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che il danno alla salute derivi dall esposizione a radiazioni per fini terapeutici o per l espletamento di attività professionali in campo sanitario che comportino l impiego di raggi x e/o di isotopi radioattivi; r) conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, intendendosi, invece, comprese quelle sofferte a seguito di tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia preso parte. Per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate conseguenti a variazioni intervenute successivamente alla stipulazione dell assicurazione, le disposizioni previste alle precedenti lettere a) e b) operano dalle ore 24 del giorno di pagamento della variazione, anziché a quella di stipulazione dell assicurazione. 3.2 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi. In ogni caso l assicurazione cessa con il loro manifestarsi, con obbligo della Compagnia di restituire la parte di premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali. 3.3 LIMITI DI ETÀ La presente assicurazione può essere stipulata e/o rinnovata solo fino al raggiungimento del 75 anno di età dell Assicurato. 8

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