LOTTO XXXX POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE

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1 Pagina 1 di 14 LOTTO XXXX POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE La presente polizza è stipulata tra Techno Sky Via del Casale Cavallari Roma P.I e Società Assicuratrice Agenzia di.. Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del : 1

2 Pagina 2 di 14 INDICE SEZIONE 1 - DEFINIZIONI Art.1 Definizioni SEZIONE 2 - PRESTAZIONI Art.2 Oggetto dell assicurazione Art.3 Persone assicurate Art.4 Massimali assicurati SEZIONE 3 DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE Art.5 Esclusioni Art.6 Persone non assicurabili Art.7 Estensione territoriale SEZIONE 4 ADEMPIMENTI Art.8 Pagamento del premio Decorrenza dell Assicurazione SEZIONE 5 LIQUIDAZIONE DEL DANNO Art.9 Denuncia dell infortunio o della malattia Art.10 Criteri di liquidazione Art.11 Regime di convenzionamento Art.12 Controversie Art.13 Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto SEZIONE 6 DISPOSIZIONI VARIE Art.14 Utilizzo della polizza Art.15 Modifiche Art.16 Effetto e durata della polizza Art.17 Forma delle comunicazioni Art.18 Competenza territoriale Art.19 Premio Variazione delle persone assicurate Art.20 Coassicurazione e delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione) Art.21 Clausola Broker Art.22 Oneri fiscali Art.23 Tracciabilità dei flussi Art.24 Rinvio alle norme di legge Art.25 Tutela della Privacy Art.26 Clausole vessatorie 2

3 Pagina 3 di 14 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE 1 DEFINIZIONI Art.1 - Definizioni Nel testo delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione si definiscono con: Annualità assicurativa o periodo assicurativo: Assicurati: Assicurazione: Associato: Assistenza infermieristica: Broker: Contraente: Convalescenza: Day Hospital: Franchigie e scoperti: Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. I dipendenti della Techno Sky Srl e loro nucleo familiare. Il contratto di assicurazione. Azienda Associata alla contraente. L Assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma. Il soggetto incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. Cassa assistenziale, iscritta all Anagrafe dei fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del lavoro del , abilitata a norma di legge a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del programma sanitario, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. Il periodo dopo la dimissione dall Istituto di cura che comporti un inabilità temporanea totale. Degenza in istituto di cura in esclusivo regime diurno autorizzato ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica. L importo che rimane a carico dell Assicurato. L applicazione degli scoperti e delle franchigie s intende riferita all ammontare delle spese effettivamente sostenute dall Assicurato e indennizzabili a termini di polizza con la precisazione che il massimale previsto può essere, in uno o più sinistr, impiegato sino al 100%. Indennizzo: Infortunio: Intervento chirurgico ambulatoriale: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L intervento di chirurgia, effettuato senza ricovero, anche comportante suture, diatermocoagulazione, critoterapia, biopsia, endoscopia con biopsia. 3

4 Pagina 4 di 14 Istituto di Cura: Malattia: L ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionati con il Servizio sanitario Nazionale, sia privati, purché siano regolarmente autorizzati e dotati di attrezzature per il pernottamento dei pazienti e per le terapie di stati patologici, mediante l intervento di personale medico e paramedico abilitato. Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza è considerata malattia a tutti gli effetti. Massimale per nucleo familiare: La disponibilità unica ovvero la spesa massima rimborsabile per tutti i componenti il medesimo nucleo familiare che fa capo all Assicurato per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso nell anno assicurativo; il massimale s intende applicato per nucleo familiare e per anno. Nucleo Familiare: Parti: Polizza: Premio: Ricovero ospedaliero: Rischio: Sinistro: Società Visita specialistica: Risultante dallo Stato di famiglia: dipendenti, coniugi, ovvero il convivente more uxorio, se fiscalmente a carico. I neonati sono automaticamente inclusi in garanzia. Il Contraente e la Società. Il documento che prova l'assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. Degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento. La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. La visita effettuata da medico fornito di specializzazione. 4

5 Pagina 5 di 14 SEZIONE 2 PRESTAZIONI Art.2 Oggetto dell Assicurazione La Società rimborsa - entro i limiti indicati nell'art. 4) che segue - le spese effettivamente sostenute e documentate dall'assicurato per le malattie e gli infortuni verificatisi nel periodo assicurativo come sottolineato nelle lettere A) usque G). Le garanzie comprendono anche gli infortuni e le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente all'inserimento degli Assicurati in copertura, nonché le malattie croniche e recidivanti. Si precisa che anche per il parto non cesareo trova applicazione il disposto del comma che precede. A) Ricovero con intervento chirurgico, o intervento chirurgico ambulatoriale o in Day Hospital Le seguenti prestazioni possono essere eseguite in strutture convenzionate senza anticipazione per l Assicurato degli importi delle prestazioni usufruite, che vengono regolate direttamente dalla compagnia alla struttura convenzionata. gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati nei 60 giorni precedenti l'intervento; gli onorari del chirurgo e di ogni altro componente dell équipe operatoria, i diritti di sala operatoria, il materiale d'intervento e gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento; l'assistenza medica e infermieristica, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero; le rette di degenza, con esclusione delle spese relative al comfort ambientale; gli esami, i medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, nonché i trattamenti fisioterapici e rieducativi, l'acquisto e/o il noleggio di apparecchi protesici o sanitari (comprese le carrozzelle ortopediche) e le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) rese necessarie dall'intervento chirurgico o dalla malattia o infortunio che ha determinato l'intervento stesso, effettuati nei 90 giorni successivi all'intervento; il trasferimento dell Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura o in ambulatorio per l intervento in Italia con il limite di 1.000,00 per intervento o ricovero; il trasporto dell'assicurato e di un eventuale accompagnatore all'estero e ritorno, in treno o in aereo di linea, con il limite di Euro 2.000,00 per intervento o ricovero; in caso di ricovero per intervento chirurgico di adenoidi/tonsille, l indennizzo non potrà superare la somma di 2.582,00 per ciascun intervento; in caso di ricovero per intervento chirurgico per appendiciti, varici, emorroidi e aborto terapeutico l'indennizzo non potrà superare la somma di 5.165,00 per ciascun intervento; gli interventi chirurgici per l eliminazione o correzione dei difetti della vista dovuti a vizi della rifrazione, con il limite massimo per occhio di per persona e per annualità assicurativa. 5

6 Pagina 6 di 14 B) Ricovero senza intervento chirurgico gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati nei 60 giorni precedenti il ricovero; gli accertamenti diagnostici effettuati durante il ricovero; l'assistenza medica, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali riguardanti il periodo di ricovero; le rette di degenza con esclusione delle spese relative al comfort ambientale; gli esami, i medicinali, le prestazioni mediche e infermieristiche, nonché i trattamenti fisioterapici e rieducativi, l'acquisto e/o il noleggio di apparecchi protesici o sanitari (comprese le carrozzelle ortopediche) e le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) rese necessarie dalla malattia o infortunio che ha determinato il ricovero, effettuati nei 90 giorni successivi al ricovero; il trasferimento dell'assicurato con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura in Italia con il limite di 1.000,00 per intervento o ricovero; il trasporto dell'assicurato e di un eventuale accompagnatore all'estero e ritorno, in treno o in aereo di linea, con il limite di Euro 2.000,00 per intervento o ricovero; la garanzia è operativa anche quando il ricovero ospedaliero avviene in regime di ricovero diurno (Day Hospital) purché l'assicurato sia in grado di esibire i documenti rilasciati dall'istituto di cura: atti di accettazione e dimissione con data certa dai quali risultino uno o più periodi dì degenza; regolare cartella clinica come prescritto per i ricoveri ospedalieri; in caso di ricovero per parto fisiologico l'indennizzo non potrà superare la somma di 2.066,00 per ciascun ricovero C) Diaria sostitutiva Qualora le spese sanitarie sostenute durante il periodo di ricovero siano a totale carico dell'assistenza sanitaria sociale o interamente rimborsate in forza di polizza stipulata presso altra Compagnia di Assicurazione, la Società corrisponde un'indennità per ciascun giorno di ricovero pari a 103,00 con un massimale di 150 giorni per nucleo familiare e per anno. D) Rette dell'accompagnatore È inoltre compreso il rimborso delle spese sostenute per le rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore nell'istituto di cura o in struttura alberghiera ove non fosse possibile il pernottamento nell'istituto di cura, per un periodo non superiore a 30 giorni anno/nucleo e con il limite giornaliero di 52,00. E) Visite specialistiche, cure ed accertamenti diagnostici (escluso check-up) Questa garanzia, nel limite del massimale di per anno/nucleo, assicura in caso di malattia e/o infortunio il rimborso delle spese sostenute (purché pertinenti alla malattia o all'infortunio denunciati) per le seguenti prestazioni sanitarie: visite mediche, comprese le parcelle per visite specialistiche o per consulti (incluse visite odontoiatriche a seguito di infortunio (con presentazione di certificato rilasciato dal Pronto Soccorso) fino ad Euro 500,00 per anno/nucleo: 6

7 Pagina 7 di 14 accertamenti diagnostici come da seguente elenco: Accertamenti diagnostici Terapie Amniocentesi Esami tiroidei e paratiroidei Chemioterapia Diagnostica radiologica Markers epatite B e C Cobaltoterapia Doppler MOC / DOC Dialisi Ecografia Risonanza Magnetica Nucleare Laserterapia Elettrocardiografia Scintigrafia Elettroencefalografia TAC Telecuore Hotler Coronarografia Angiografia Endoscopia (broncoscopia, colonscopia, rettoscopia etc..) Arteriografia Urografia Agopuntura (purché effettuata da medico Cistografia specialista) Elettromiografia Isterosalpingografia Tomografia ad emissione di positroni (PET) Esame urodinamico completo le cure e le protesi odontoiatriche e ortodontiche se conseguenti ad infortunio (con presentazione di certificato di Pronto Soccorso) nel limite di massimale di 500,00 per anno/nucleo. Il rimborso delle spese per le prestazioni suindicate è effettuato con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 52,00 per evento. F) Protesi ortopediche ed apparecchi acustici S'intendono comprese le spese sostenute per l'acquisto, il noleggio e la riparazione di protesi ortopediche ed apparecchi acustici, fino a concorrenza dell'importo di 2.000,00 per anno e per nucleo familiare. La garanzia s'intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 103,00 per sinistro relativo a ciascun Assicurato. G) Assegno Exitus In caso di decesso dell'assicurato all'estero conseguente a eventi coperti dalle garanzia di polizza, la Società rimborsa agli aventi causa le spese sostenute per il ritiro della salma con il limite di 1.033,00 per anno e per nucleo. Art.3 Persone assicurate I dipendenti della Techno Sky S.r.l.(esclusi i Dirigenti) come definiti nell art. 1 delle C.G.A. Art.4 Massimali assicurati La Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato nel limite dei seguenti massimali: - Complessivamente per le prestazioni di cui all'art. 2 lettere A) B) D): ,00 per anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare mentre; ,00 per i Grandi Interventi Chirurgici (riepilogati nell allegato) qualunque sia il numero delle malattie o degli infortuni. Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 2 lettera E): 775,00 per anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare; - Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 2 lettera F): 2.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare; - Relativamente alle prestazioni di cui ail'art.2 lettera G): 1.033,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare; - Relativamente agli interventi laser per eliminazione o correzione di difetti della vista dovuti a vizi della rifrazione con il limite massimo per occhio di 1.000,00 per persona e per anno assicurativo. 7

8 Pagina 8 di 14 SEZIONE 3 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE Art.5 - Esclusioni Sono esclusi dalla copertura: le malattie mentali - tuttavia l'esclusione non opera per i casi comportanti intervento chirurgico, e per le nevrosi; le intossicazioni e gli infortuni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; gli infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere; gli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale cui l'assistito abbia preso parte volontariamente; gli infortuni determinati da ubriachezza o sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose; le garanzie s'intendono tuttavia estese agli infortuni determinati da imprudenze e negligenze gravi; gli infortuni sofferti in conseguenza della partecipazione a gare professionistiche e allenamenti, a imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti dall'assistito per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione dì difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio) le cure e le protesi odontoiatriche e ortodontiche, salvo se conseguenti a infortunio; le spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione o il noleggio di apparecchi protesici o terapeutici, salvo quanto previsto all art. 2, lettere A) e B); fatti di guerra e insurrezioni, fatta eccezione per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità all'estero, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché da contaminazioni radioattive. Art.6 Persone non assicurabili L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Per quegli Assicurati che raggiungono il limite di età, l'assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del contratto, salvo che non sia frattanto intervenuto patto speciale. Le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenza, alcolismo, non sono assicurabili e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1898 del Codice Civile. Art.7 Estensione territoriale La copertura vale in tutto il mondo. 8

9 Pagina 9 di 14 SEZIONE 4 ADEMPIMENTI Art.8 Pagamento del premio decorrenza dell assicurazione Il Contraente è tenuto a pagare, presso la sede del Broker cui è assegnato il contratto, alle rispettive scadenze e per tutta la durata dello stesso, il premio stabilito. La prima rata deve essere pagata alla consegna del contratto, la rata successiva viene pagata contro rilascio di regolare quietanza emessa dalla Società, che deve riportare la data del pagamento e il timbro e/o la firma leggibile della persona delegata dalla Società che riscuote l'importo. Per la rata successiva alla prima è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore del giorno del pagamento del premio, e delle spese, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorso il termine di 30 gg, di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l'esecuzione. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno salvo il caso di contratti con durata inferiore ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate fermo restando per il Contraente l'obbligo di pagare in via provvisoria all'inizio di ogni annualità assicurativa il premio risultante dalle singole applicazioni, si conviene che alla scadenza dell'annualità stessa si procederà alla regolazione contabile del premio dovuto in via definitiva alla Società, conteggiato in 360esimi dei giorni di effettiva copertura, risultante dalle singole applicazioni per i nuovi inserimenti e per le cessazioni di garanzia. In caso di regolazione del premio comportante un aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuto per l'annualità trascorsa. In caso di regolazione comportante una diminuzione del premio anticipato, verrà retrocesso dalla Società il premio imponibile risultante dalla regolazione stessa. 9

10 Pagina 10 di 14 SEZIONE 5 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO Art.9 Denuncia dell infortunio o della malattia L'Assicurato deve presentare denuncia al Broker o alla Società non appena ne ha la possibilità. La denuncia deve essere corredata della necessaria documentazione medica che attesti l'alterazione dello stato di salute. L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato stesso. Art.10 Criteri di liquidazione La Società effettua il rimborso all'assicurato entro 30 giorni dalla data di acquisizione della necessaria documentazione medica e delle relative notule e fatture debitamente quietanzate, consegnate in originale. L'indennizzo viene effettuato a cura ultimata. Qualora l'assicurato debba presentare l'originale delle notule e parcelle ad Ente assistenziale per ottenere dallo stesso un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione della copia delle notule e parcelle delle spese sostenute dall'assicurato e del documento comprovante il rimborso effettuato dall'ente assistenziale. Per il rimborso delle spese sostenute all'estero i rimborsi verranno effettuati in Italia, in euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni ufficiali dei cambi. Art.11 Regime di convenzionamento È previsto il convenzionamento diretto in caso di ricovero per l'utilizzo della Rete di strutture sanitarie convenzionate senza applicazione del previsto scoperto. È prevista la possibilità di usufruire del servizio "fuori rete" senza applicazione del previsto scoperto. Art Controversie In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti conferiranno, ad un collegio di due medici, nominati uno per parte mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza; ognuna delle Parti sarà tenuta a sostenere le spese del proprio medico fiduciario. Se dall'incontro collegiale l'assicurato riterrà di non aver ottenuto i risultati sperati, potrà ricorrere alla procedura arbitrale conferendo, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede d'istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Resta inteso che l'assicurato potrà ricorrere direttamente, dietro propria richiesta, alla procedura arbitrale. Art. 13 Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento stesso, o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. 10

11 Pagina 11 di 14 SEZIONE 6 - DISPOSIZIONI VARIE Art.14 Utilizzo della polizza Tutte le variazioni, le modifiche o le integrazioni a quanto sopra elencato, formano parte integrante della presente polizza e qualsiasi ulteriore variazione, modifica o aggiunta dovrà essere evidenziata da apposita appendice alla polizza stessa. Art.15 -Modifiche Nessuna modifica delle garanzie e condizioni previste dalla polizza potrà essere introdotta e/o imposta dalla Società ai singoli Assicurati, se non in base ad apposita modifica posta alla polizza stessa, precedentemente accettata dalla Società e dal Contraente. Art.16 Effetto e durata della polizza La presente polizza viene stipulata per la durata di mesi 12 con inizio dalle ore del 31/12/12 e scadenza alle ore del 31/12/13, senza tacita proroga alla scadenza. Art.17 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali le Parti sono tenute, devono essere trasmesse con lettera raccomandata, telex o telefax e possono essere indirizzate sia al Broker che gestisce il contratto, sia alla Società. Art.18 Competenza territoriale Per ogni controversia diversa da quella prevista dal precedente articolo 12 è competente esclusivamente il Foro di Roma. Art.19 Premio Variazione persone assicurate Il premio annuo si intende stabilito in xxxxxx, comprensivo di imposta, per ogni dipendente in servizio e relativi coniugi e figli fiscalmente a carico; il pagamento del premio annuo anticipato è convenuto in due uguali rate semestrali scadenti al 30.6 ed al Lo stato di rischio alla data del xxxxxxx è formato da n. xxx nuclei assicurati. Il premio annuo finito pari ad.. è stato già versato dalla Contraente nella polizza n. xxxxx a contraenza Cassa xxxxx. Alla fine dell'anno assicurativo la Contraente comunicherà alla Società il numero effettivo degli Assicurati e la Società stessa provvederà alla regolazione del premio per la relativa annualità assicurativa. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata/restituita entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Società. Inclusioni nel corso dell'anno Le variazioni delle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto alla fine di ogni mese alla Società. L'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24,00 del giorno indicato nella suddetta comunicazione, salvo la facoltà della Società di richiedere all'associato qualsiasi documento comprovante la veridicità di tale comunicazione (libri amministrativi, stato di famiglia, ecc.). Per i neoassunti si conviene tra le parti che le garanzie avranno effetto dal momento dell assunzione. 11

12 Pagina 12 di 14 Esclusioni La copertura rispetto agli Assicurati per i quali viene richiesta la cessazione dell'assicurazione prima della scadenza annuale, termina alle ore 24,00 della data comunicata dall'associato. Le somme assicurate per anno assicurativo e/o minore durata sono quelle indicate nell'art. 4 delle Condizioni Generali di Polizza. Fermo restando per il Contraente l'obbligo di pagare in via provvisoria il premio annuo, così come stabilito all art. 19, si conviene che alla scadenza dell'annualità stessa si procederà alla regolazione contabile del premio, conteggiato in 360 esimi dei giorni di effettiva copertura, dovuto in via definitiva alla Società risultante dalle singole applicazioni per i nuovi inserimenti e per le cessazioni di garanzia. Art.20 Coassicurazione e delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione) L assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile XXX all uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, per la gestione del contratto, la firma degli Atti di polizza e relative modifiche, l istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc) anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile XXX la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Art Clausola Broker L Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla AON Spa, in qualità di Broker ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 10% (dieci per cento) sul premio imponibile. Art. 22 Oneri fiscali Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi a! premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente o dell'assicurato per le parti di rispettiva competenza. 12

13 Pagina 13 di 14 Art. 23 Tracciabilità dei flussi La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n.... Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge sopraindicata. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art.25 - Tutela della Privacy Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che dei dati in possesso della Contraente non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche. Rimane depositato agli atti di questa Contraente il modulo relativo all informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 sottoscritto per presa visione dalla Società. Il Contraente La Società Art Clausole Vessatorie Agli effetti dell'articolo 1341 e 1342 Codice Civile si dichiara di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle condizioni generali di assicurazione: Art.10 - Criteri di liquidazione Art.12 - Controversie Art.13 - Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione de! contratto Si dà atto che il presente contratto è composto da n. 13 pagine numerate da 1 a 13 Il Contraente La Società

14 Pagina 14 di 14 RIPARTO DI COASSICURAZIONE L assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate:..% Delegataria...% % % Il Contraente La Società

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