La responsabilità del proprietario. (art. 2054, 3º e 4º co., c.c.; art. 115 c.d.s.)

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1 La responsabilità del proprietario 5. L autoscuola B La disciplina delle autoscuole, contenuta nell art. 123 c.d.s., conferma il principio della facoltatività del metodo di apprensione della guida dei veicoli a motore (Giarrusso, Tito, 250): come noto, infatti, non è obbligatorio ricorrere alle autoscuole, giacchè l esercitazione alla guida può essere svolta privatamente, sotto la supervisione di un istruttore non professionista. Le norme relative al funzionamento delle autoscuole (art. 123 c.d.s.; art. 335 e art. 336 reg. c.d.s.; d.m , n. 317) esulano dalle finalità della presente trattazione (in argomento, si rinvia a Bellagamba, Cariti, 220 ss.). Ai nostri fini, pare unicamente opportuno individuare i presupposti della responsabilità civile delle autoscuole. In primo luogo, le autoscuole risponderanno, di norma e qualora siano proprietarie (ovvero usufruttuarie, o acquirenti con patto di riservato dominio) dei veicoli adibiti alle esercitazioni di guida, secondo il principio generale stabilito dall art. 2054, 3º co., c.c.; si osservi che l art. 6, 4º co., d.m , n. 317, dispone che tutti i veicoli siano immatricolati a nome del titolare dell autoscuola ovvero a nome dell ente o della società o del consorzio che ha costituito il centro di istruzione; il successivo 5º co. ammette anche il ricorso al contratto di leasing. In secondo luogo, qualora gli istruttori addetti alle esercitazioni di guida siano dipendenti dell autoscuola, la stessa a norma dell art risponderà, in solido con i primi, per i danni da loro arrecati. La responsabilità del proprietario (art. 2054, 3º e 4º co., c.c.; art. 115 c.d.s.) Norma di riferimento: Art c.c. Circolazione di veicoli [1] Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. [2] Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli 1. [3] Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l usufruttuario o l acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. [4] In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. 1 La C. Cost., , n. 205, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 2054, 2º co., c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni. Norma di riferimento: Art. 115, d.lg , n. 285 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali [1] Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali; 131

2 Parte II - I soggetti obbligati al risarcimento b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente 1 ; c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente; d) anni diciotto per guidare: 1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici 2 ; 2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t; 3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri 3 ; e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza. [2] Chi guida veicoli a motore non può aver superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t; b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento. [3] Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. [4] Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto 4. [5] Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85 se si tratta di animali. [6] Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a 132

3 La responsabilità del proprietario motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI 5. 1 Lettera così sostituita dall art. 5, d.lg , n. 9, con la decorrenza indicata nell art. 19 dello stesso decreto. 2 Numero così modificato dall art. 5, d.lg , n. 9, con la decorrenza indicata nell art. 19 dello stesso decreto. 3 La denominazione dell ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall art. 17, d.lg , n. 9, con la decorrenza indicata nell art. 19 dello stesso decreto. 4 Comma così modificato dall art. 5, d.lg , n. 9, con la decorrenza indicata nell art. 19 dello stesso decreto. 5 Articolo così modificato, con effetto dal , dall art. 56, d.lg , n Con d.m si è provveduto, ai sensi dell art. 195, 3º co. e 3º co. bis del presente decreto, all aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Riferimenti normativi: Artt. 2043, 2046, 2048, 2049, 2051 c.c.; art. 28, l , n. 142; artt. 140, 141, 283, d.lg , n Bibliografia: Alpa, Costruzione di autoveicoli, clausole di esonero e responsabilità dell impresa. Per una diversa lettura dell articolo 2054, ultimo comma, codice civile, ingi, I, 1975; Alpa, Bessone, Zeno Zencovich, Obbligazioni e contratti, VI, in Tratt. Rescigno, XIV, 2ª ed., Torino, 1995; Autorino Stanzione, Sica, Circolazione di autoveicoli e responsabilità civile, Milano, 1995; Bianca, Diritto Civile, V, La responsabilità, Milano, 1994; Carnevali, Persone trasportate e art c.c.: la nuova giurisprudenza della Cassazione, inrcp, 1999; Franzoni, Dei fatti illeciti, incomm. Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1993; Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 2, 4ª ed., Padova, 2005; Griffey, La responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e dei natanti, Milano, 1995; Monateri, La responsabilità civile, intratt. Sacco, III, Torino, 1998; Peccenini, La responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, inaa.vv., La responsabilità civile, diretta da Alpa e Bessone, II, 2, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1987; Rovelli, Responsabilità civile per danni cagionati da vizi di costruzione e da difetti di manutenzione di veicoli senza guida di rotaia, inrgct, 1972; Salvi, La responsabilità civile, in Tratt. Iudica, Zatti, 2ª ed., Milano, 2005; Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961; Venditti, Sull obbligo del proprietario di risarcire i danni non patrimoniali causati dall illecito penale del conducente, ingc, 1962; Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, 3ª ed., Padova, Sommario: 1. La responsabilità del proprietario: natura e funzione. 2. Proprietario, usufruttuario e acquirente con patto di riservato dominio. Prova della proprietà. 3. Presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità del proprietario. 4. Eventuali titoli concorrenti di responsabilità del proprietario (cenni). 5. La responsabilità del proprietario nei confronti del terzo trasportato a titolo di cortesia. 6. La prova liberatoria: la circolazione contro la volontà del proprietario. 7. La responsabilità per vizi di costruzione o difetti di manutenzione La responsabilità del proprietario: natura e funzione L art. 2054, 3º co., c.c., dispone che il proprietario del veicolo o, in sua vece, l usufruttuario o l acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile per i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione del veicolo, in solido con il conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. B La dottrina prevalente, ritiene che la norma citata introduca un ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché il proprietario è tenuto a risarcire i danni prodotti dalla circolazione 133

4 Parte II - I soggetti obbligati al risarcimento dal veicolo anche ove non sussista una propria colpa, in relazione alla causazione dell evento. Invero, la prova della mancanza di una colpa specifica del proprietario, non varrebbe a liberare quest ultimo dalla responsabilità, poiché la norma in esame richiede la ben più rigorosa dimostrazione del fatto che il veicolo è stato messo in circolazione contro la volontà del proprietario (Bianca, Diritto Civile, V, La responsabilità, Milano, 1994, 758; Salvi, La responsabilità civile, intratt. Iudica, Zatti, Milano, 2ª ed., 2005, 206). La responsabilità del proprietario si configura, inoltre, come responsabilità indiretta, poiché quest ultimo è chiamato a rispondere del fatto del conducente del proprio veicolo. In virtù del carattere indiretto della responsabilità, si ritiene che il proprietario, ove sia chiamato a risarcire i danni prodotti, può rivalersi nei confronti del conducente per l intero (Franzoni, Dei fatti illeciti,incomm. Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1993, 695). Del pari, si afferma che il proprietario è tenuto in solido anche al risarcimento del danno morale, senza che sia necessario accertare la sussistenza di un illecito autonomo, imputabile al proprietario stesso (Monateri, La responsabilità civile, intratt. Sacco, III, Torino, 1998, 1106; Venditti, Sull obbligo del proprietario di risarcire i danni non patrimoniali causati dall illecito penale del conducente, ingc, 1962, I, 2188). A Va segnalato, a quest ultimo riguardo, che, recentemente, la Suprema Corte, mutando il precedente orientamento, ha affermato la risarcibilità del danno morale, anche nel caso in cui la colpa del conducente sia soltanto presunta, ai sensi dell art. 2054, 2º co., c.c. (C. civ., Sez. III, , n. 8827; C. civ., Sez. III, , n. 7283; C. civ., Sez. III, , n. 7281). La soluzione ha ricevuto l autorevole avallo della Corte Costituzionale (C. Cost., , n. 233). Quale ulteriore conseguenza della responsabilità indiretta del proprietario, ai sensi della norma in commento, occorre considerare il fatto che quest ultimo, ove abbia riportato danni in proprio nel sinistro (danni alla persona, oppure danni materiali al proprio veicolo) ed intenda agire nei confronti del conducente dell altro veicolo, può vedersi eccepito il concorso di colpa del proprio conducente, con conseguente decurtazione del risarcimento. Resta salva, in quest ultima ipotesi, la possibilità diagire nei confronti del conducente del proprio veicolo, per la residua parte dei danni subiti (Ô C. civ., Sez. III, , n. 726; C.civ.,Sez.III, ,n.2260;P.Spezia, ). La disposizione in esame, è ispirata da una essenziale funzione di garanzia nei confronti dei soggetti danneggiati, contro il pericolo di insolvenza dell autore del danno: l affermazione della responsabilità solidale del proprietario, invero, attribuisce al danneggiato la possibilità di far valere una distinta responsabilità patrimoniale, in relazione al credito inerente al risarcimento dei danni. Sotto questo profilo, la norma in commento, introduce una peculiare ipotesi di responsabilità, fondata sul criterio dell imputazione al proprietario del rischio inerente alla circolazione del veicolo, per l intrinseca pericolosità della stessa (Ô C. civ., Sez. III, , n ; C. civ., Sez. III, , n ). 2. Proprietario, usufruttuario e acquirente con patto di riservato dominio. Prova della proprietà B Per quanto concerne i soggetti responsabili, si ritiene che la responsabilità dell usufruttuario, o, dell acquirente con patto di riservato dominio, sia alternativa rispetto a quella del proprietario: vale a dire che in caso di usufrutto, o di vendita con riserva della proprietà, la responsabilità dei primi, esclude quella del proprietario (Galgano, Diritto civile e commerciale, II, 2, 4ª ed., Padova, 2004, 449). In caso di pluralità di comproprietari del veicolo, tutti sono responsabili, in solido con il conducente, nei confronti del danneggiato, per il risarcimento dei danni. Del pari, nel caso di veicolo composto da più parti, ciascuna delle quali sia di proprietà di 134

5 La responsabilità del proprietario soggetti tra loro distinti, ciascuno dei proprietari è considerato responsabile. A Così, nel caso di un semirimorchio, agganciato ad una motrice, appartenenti, rispettivamente, a due diversi proprietari, anche il proprietario del semirimorchio è stato condannato a risarcire i danni prodotti dal conducente della motrice (C. pen., ; A. Firenze, ). Più complesso è il problema della responsabilità del coniuge comproprietario del veicolo, in virtù del regime patrimoniale della comunione dei beni. La tesi per la quale il coniuge in regime di comunione dei beni deve essere ritenuto responsabile, in via solidale, ai sensi dell art. 2054, 3º co., c.c., ha ricevuto il riconoscimento della Corte Costituzionale (C. Cost., , n. 301). In termini analoghi, la Suprema Corte, in un caso in cui si discuteva del problema della esclusione del coniuge comproprietario dal novero dei soggetti aventi diritto ai benefici dell assicurazione obbligatoria (nel regime anteriore alle modifiche introdotte dall art. 28, l , n. 142, che come è noto ha esteso la copertura assicurativa anche al coniuge comproprietario, per i danni alla persona), ha ribadito che tale esclusione risultava interamente collegata alla qualità di comproprietario del veicolo, qualità cui ineriva la relativa responsabilità solidale del coniuge. Per questa ragione, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata l eccezione di illegittimità costituzionale proposta in relazione all art. 4, lett. a), l , n. 990, nel testo precedente alla modifica di cui all art. 28, l , n. 142 (C. civ., Sez. III, , n. 1292). La Suprema Corte ha inoltre recentemente deciso che, in caso di comunione dei beni tra coniugi, la comunione medesima deve considerarsi pro indiviso, sicché il diritto di ciascuno dei coniugi investe l intera cosa. Donde l esclusione di una responsabilità (meramente) pro quota, al 50%, del coniuge comproprietario, poiché quest ultimo deve invece ritenersi responsabile per l intero, in solido con l altro coniuge (C. civ., Sez. III, , n. 487). L onere della prova, per quanto concerne la proprietà del veicolo, ai fini della sussistenza della responsabilità di cui alla norma in commento, incombe sul danneggiato. Le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, sotto questo profilo, hanno soltanto valore presuntivo, sicché è sempre consentito fornire la prova contraria (C. civ., Sez. III, , n. 4196). La prova contraria, può essere data con ogni mezzo, anche mediante testimoni (C. civ., Sez. III, , n. 503). 3. Presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità del proprietario A Passando ai presupposti per la condanna del proprietario, va, in primo luogo, posto in rilievo che, secondo la Suprema Corte, l affermazione della responsabilità di quest ultimo, postula la capacità di intendere e di volere del responsabile operando, in caso contrario, la clausola generale di esonero di cui all art c.c., ciò, sia nel caso in cui proprietario e conducente coincidano, sia nel caso che si tratti di persone diverse (C. civ., Sez. III, , n. 5024). Vengono poi in rilievo i presupposti richiesti per l applicazione dell art c.c. In primo luogo, deve trattarsi di sinistro verificatosi su una strada pubblica, ovvero su strada privata soggetta ad uso pubblico, sulla quale vi sia traffico di veicoli, o, pedoni (Ô C. civ., Sez. III, , n ; C. civ., Sez. III, , n. 7015; C. civ., Sez. III, , n. 965). L esistenza di un divieto di transito, non esclude il carattere di strada pubblica di una strada comunale, ai fini dell applicabilità della norma menzionata (C. civ., Sez. III, , n ). Secondo la Suprema Corte, nel caso di sinistro avvenuto all interno di un fondo agricolo, sulla carreggiata di un podere, non può trovare applicazione la norma in esame, trattandosi di area privata (C. civ., Sez. III, , n. 7015). Del pari, si è deciso che nell ipotesi di danni causati da una errata manovra di retromarcia, nello spazio interno di uno stabilimento privato, non aperto al pubblico transito, non trovi applicazione 135

6 Parte II - I soggetti obbligati al risarcimento l art. 2054, 3º co., c.c., bensì l art c.c. (T. Palermo, ). Si è invece concluso per l applicabilità della norma, con conseguente affermazione di responsabilità nei confronti dell associazione proprietaria del veicolo, in caso di investimento di un pedone ad opera di una golf car, in base al rilievo che all interno di un circolo sportivo, pur trattandosi di area privata, si verificano sistematici spostamenti di giocatori, a piedi, o, mediante apposti veicoli, all uopo messi a disposizione dall ente gestore dell impianto (T. Milano, ). Come è noto, la norma in commento presuppone che il danno sia stato prodotto dalla circolazione del veicolo. Sul punto, la giurisprudenza privilegia una nozione estensiva di circolazione. Si ritiene, in particolare, che la responsabilità del proprietario ricorra anche nel caso di incidente causato da veicolo in sosta (Ô C. civ., Sez. III, , n. 9051; C. civ., Sez. III, , n. 6750; C. civ., Sez. III, , n. 2660). Si è pertanto affermata la responsabilità del proprietario, per i danni causati a terzi, a seguito dell incauta apertura dello sportello da parte di un soggetto trasportato, pur essendo la vettura in sosta, per consentire la discesa del passeggero (Ô C. civ., Sez. III, , n. 8216; C. civ., Sez. III, , n. 6445). Nel caso da ultimo considerato, tra l altro, si è affermata la sussistenza di una peculiare ipotesi di solidarietà passiva tra il proprietario, ed il terzo trasportato, i quali rispondono per titoli tra loro diversi, posto che la responsabilità del proprietario si configura ai sensi dell art. 2054, 3º co., c.c., mentre il terzo trasportato risponde ai sensi dell art c.c. Anche in considerazione di quanto sopra, si è deciso che l assicuratore del proprietario che abbia corrisposto il risarcimento dei danni prodotti, può rivalersi nei confronti del terzo trasportato, autore materiale dell illecito, poiché quest ultimo non rientra tra i soggetti assicurati (C. civ., Sez. III, , n. 8216). In questa prospettiva, volta, come si è detto, ad estendere l ambito di operatività della norma in commento, si tende, altresì, ad elidere l ulteriore elemento tradizionalmente richiesto ai fini dell applicazione dell art c.c.: vale a dire, il presupposto dello scontro tra veicoli. Si è, infatti, affermata la responsabilità del proprietario, ai sensi della norma in commento, nel caso di sosta irregolare sulla via pubblica, che abbia causato l interruzione temporanea del traffico, in relazione ai danni subiti dall azienda tranviaria per l impedimento al servizio, pur in assenza di collisione (G.d.P. Torino, ). Particolarmente dibattuta è la questione dell applicabilità della presunzione di responsabilità del proprietario, nel caso di danni provocati dall incendio di veicolo. L orientamento giurisprudenziale prevalente è nel senso che il proprietario deve rispondere dei danni causati dall incendio propagatosi da veicolo in sosta sulla pubblica via (G.d.P. Bari, ). La responsabilità deve essere invece esclusa nel caso di incendio provocato dolosamente da terzi, rimasti ignoti (C. civ., Sez. III, , n. 4575). In senso contrario, rispetto all orientamento maggioritario sopra esaminato, si è tuttavia, deciso che, anche in caso di incendio accidentale, il proprietario non possa essere chiamato a rispondere in virtù dell art c.c., poiché l incendio rappresenta evento estraneo rispetto al rischio tipico derivante dalla circolazione. La responsabilità del proprietario, in tale ipotesi, è stata pertanto affermata ai sensi dell art c.c. (T. Taranto, ). B In dottrina, nel medesimo senso della sentenza da ultimo menzionata: Franzoni, 603. Per la diversa fattispecie ricorrente nel caso in cui l incendio sia stato causato da vizi e/o difetti del veicolo, si rinvia al successivo par Eventuali titoli concorrenti di responsabilità del proprietario (cenni) Va aggiunto, per completezza, che, accanto allo specifico titolo di responsabilità previsto dall art c.c., possono concorrere 136

7 La responsabilità del proprietario ulteriori profili di imputazione del medesimo fatto in capo al proprietario, nel caso concreto. Così, se il conducente è un dipendente del proprietario del veicolo, che cagiona il danno nell esercizio delle mansioni alle quali è adibito, si configura, accanto alla responsabilità ai sensi dell art. 2054, 3º co., c.c., una concorrente responsabilità del proprietario/datore di lavoro, ai sensi dell art c.c. Del pari, ove il conducente sia, invece, figlio minore d età del proprietario del veicolo, ricorre la fattispecie di cui all art c.c. Come si è sopra evidenziato, la responsabilità del proprietario può, altresì, venire in rilievo ai sensi dell art c.c., in relazione al peculiare regime di responsabilità introdotto dalla norma menzionata per le cose in custodia. Per l esame di tali ulteriori profili si rinvia alla specifica trattazione riservata a ciascuna delle norme sopra citate. 5. La responsabilità del proprietario nei confronti del terzo trasportato a titolo di cortesia A In base all orientamento giurisprudenziale prevalente, fino a pochi anni fa, il terzo trasportato a titolo di cortesia non era ammesso ad avvalersi delle presunzioni di responsabilità di cui all art. 2054, 1º e 3º co., c.c., nei confronti, rispettivamente, del conducente e del proprietario del veicolo sul quale il terzo danneggiato viaggiava, al momento del sinistro. I principali argomenti posti alla base di tale orientamento, possono essere riassunti nei termini seguenti: a) il trasportato, non può essere assimilato ai terzi estranei alla circolazione, in quanto quest ultimo, accettando il passaggio, avrebbe assunto, consapevolmente, il rischio insito nella circolazione del veicolo; b) la norma sopra menzionata sarebbe esclusivamente posta a tutela dei terzi estranei, con esclusione dei trasportati, in relazione alle difficoltà che i primi incontrerebbero nel fornire la prova del conducente (Ô C. civ., Sez. III, , n. 2424; C. civ., Sez. III, , n ; C. civ., Sez. III, , n. 2471; C. civ., Sez. III, , n. 39; C. civ., Sez. III, , n. 1287). In senso contrario, rispetto al monolitico orientamento della Suprema Corte, sopra esaminato, si registravano soltanto alcune pronunzie di merito, favorevoli all applicazione della presunzione di responsabilità a tutti i terzi, indipendentemente dal titolo del trasporto (Ô T. Roma, ; T. Firenze, ). L orientamento preclusivo di cui sopra, ha, peraltro, ricevuto l autorevole avallo della Corte costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale dell art. 2054, 3º co., c.c. sollevata in relazione alla menzionata esclusione della presunzione di responsabilità del proprietario, nei confronti del terzo trasportato (C. Cost., , n. 192). In base a tale orientamento, il terzo trasportato poteva soltanto avvalersi della presunzione iuris tantum di responsabilità del vettore, ai sensi dell art c.c., nel caso di trasporto a titolo contrattuale. Nel caso del trasporto di cortesia, invece, il trasportato era costretto a superare lo stringente regime probatorio imposto dalla norma generale di cui all art c.c. Si riteneva salva, tuttavia, la possibilità di invocare l art. 2054, 1º e 3º co., c.c.. nei confronti del proprietario e del conducente dell altro veicolo eventualmente coinvolto nel sinistro, rispetto al quale il terzo danneggiato era considerato terzo estraneo alla circolazione (Ô C. civ., Sez. III, , n ; C. civ., Sez. III, , n. 2471). Recentemente, la Suprema Corte ha mutato il proprio orientamento, affermando l applicabilità dell art c.c. anche al trasportato a titolo di cortesia (C. civ., Sez. III , n ). La pronunzia da ultimo menzionata ha sottoposto a revisione critica i principali argomenti che fondavano la soluzione negativa: in particolare, è stata considerata una mera finzione la tesi secondo la quale il terzo trasportato a titolo di cortesia, a differenza dei terzi estranei alla circolazione, sarebbe in grado di valutare preventivamente il rischio. 137

8 Parte II - I soggetti obbligati al risarcimento Nell accettazione del trasporto a titolo di cortesia, invero, non sarebbe possibile rinvenire alcuna forma di accettazione del rischio, da parte del trasportato. Del pari infondato è stato ritenuto l ulteriore argomento in base al quale il terzo trasportato avrebbe maggiori facilità di prova, in ordine alla dinamica del sinistro, rispetto ai terzi estranei alla circolazione del mezzo. A favore della equiparazione tra terzi trasportati e terzi estranei militerebbe poi l argomento testuale, poiché il testo della norma in esame non consentirebbe alcuna distinzione tra le due categorie di terzi danneggiati (C. civ., Sez. III , n ). Il nuovo indirizzo, pare essersi consolidato nelle pronunzie successive della Corte di cassazione, che hanno confermato la soluzione dell applicabilità della norma in esame al trasporto di cortesia: (Ô C. civ., Sez. III, , n. 4022; C. civ., Sez. III, , n. 681; C. civ., Sez. III, , n. 4801). B La dottrina, ha aderito alla tesi della applicabilità delle presunzioni di responsabilità a favore dei terzi trasportati (Carnevali, Persone trasportate e art c.c.: la nuova giurisprudenza della Cassazione, inrcp, 1999, 92). La questione può comunque dirsi superata alla luce del disposto dell art. 141, Cod. Ass. Priv. La disposizione citata, invero, sancisce il diritto del terzo trasportato al risarcimento dei danni subiti da parte dell impresa assicuratrice del veicolo sul quale il danneggiato viaggiava, al momento del sinistro, facendo salva (soltanto) l ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Si possono segnalare, al riguardo, due profili assolutamente peculiari della nuova disciplina. In primo luogo, il trasportato ha azione «diretta» nei confronti del proprietario del veicolo, indipendentemente dall accertamento in concreto della responsabilità di quest ultimo, nella causazione dell evento. La compagnia assicuratrice del proprietario del veicolo sul quale viaggiava il trasportato, quindi, salvo il caso di sinistro cagionato da caso fortuito, sarà tenuta a corrispondere il risarcimento, entro i limiti del massimale minimo di legge, anche laddove il conducente del veicolo in questione non abbia concorso colposamente alla causazione dello stesso. È fatto espressamente salvo, tuttavia, il diritto di rivalsa dell impresa d assicurazione menzionata, nei confronti dell impresa assicuratrice del responsabile civile per l evento (art. 141, 4º co., Cod. Ass. Priv.). L altro profilo degno di nota, riguarda, invece, il richiamo espresso al caso fortuito, quale circostanza che esclude l obbligazione risarcitoria. Pare, al riguardo, che il richiamo al caso fortuito, quale (unica) circostanza idonea ad escludere la responsabilità, valga a connotare in senso obiettivo la fattispecie in esame, ponendo il trasportato in una posizione processuale e sostanziale di particolare favore (sul concetto di caso fortuito: Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 223 ss.). La particolare tutela riservata al trasportato (indipendentemente dal titolo del trasporto) si concreta, inoltre, nella menzionata regola dell azione «diretta» verso il trasportante, che, specialmente nel caso di scontro tra più veicoli, semplifica notevolmente la posizione processuale del soggetto trasportato, limitando il rapporto processuale a tali soggetti, a prescindere dalla effettiva responsabilità per il sinistro. Poiché - come si è già avuto modo di segnalare - l impresa assicuratrice del trasportante è tenuta entro i limiti del massimale minimo di legge, l art. 141, 1º co., Cod. Ass. Priv., prevede che il danneggiato possa richiedere il risarcimento dell eventuale maggior danno all impresa assicuratrice del responsabile civile (laddove il massimale assicurativo garantito da tale ultima compagnia risulti superiore al minimo). L impresa assicuratrice del responsabile civile, in ogni caso, potrà intervenire nel giudizio, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ed estromettendo la compagnia assicuratrice convenuta dal trasportato. Nel caso di pluralità di danneggiati, si applica quanto previsto dall art. 140, Cod. Ass. Priv.. Ne deriva che, ove l importo complessivo da risarcire superi il massimale assicura- 138

9 La responsabilità del proprietario to, le somme dovute a ciascuno dei danneggiati devono essere proporzionalmente ridotte, fino a concorrenza del massimale. In considerazione della ratio che ispira la nuova disciplina del risarcimento dei danni al terzo trasportato, pare che la disposizione di cui sopra debba applicarsi con riferimento alla copertura assicurativa del responsabile civile (non anche, invece, con riferimento al massimale di polizza del trasportante che esegua una mera anticipazione, alla luce del nuovo regime, nei casi in cui tale ultimo soggetto non abbia alcuna responsabilità nella causazione del sinistro). 6. La prova liberatoria: la circolazione contro la volontà del proprietario Il proprietario del veicolo può liberarsi della responsabilità, in primo luogo, dimostrando che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell art. 2054, 1º co., c.c. B Ciò in virtù del principio generale, comune a tutte le fattispecie di responsabilità indiretta, in base al quale il responsabile per fatto altrui può avvalersi della prova liberatoria prevista per il responsabile principale (Franzoni, 700). Fuori da questa ipotesi, viene in rilievo la prova liberatoria tipica prevista dall art. 2054, 3º co., c.c. La norma menzionata, come è noto, dispone che il proprietario, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del fatto che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. A L orientamento giurisprudenziale consolidato, al riguardo, è nel senso che la prova liberatoria in questione non può ritenersi assolta ove risulti il mero fatto che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario (cosiddetta circolazione invito domino). Occorre, invece, che il proprietario fornisca la prova di aver adottato misure idonee ad impedire la circolazione (cosiddetta circolazione prohibente domino)(ô C. civ., Sez. III, , n ; C. civ., Sez. III, , n ; C. civ., Sez. III, , n. 8461; C. civ., Sez. III, , n. 3138; T. Catania, ). Si è pertanto deciso che il proprietario può essere ritenuto responsabile anche in caso di furto del veicolo, occorrendo anche nel caso in esame, la prova della adozione delle necessarie cautele, per impedire la circolazione (T. Monza, ). La responsabilità del proprietario, in tale caso, è stata, tuttavia, esclusa, ove quest ultimo abbia proposto tempestivamente la relativa denuncia all autorità di Pubblica Sicurezza (T. Milano, ). Nel caso di cui sopra, si è peraltro deciso che la compagnia assicuratrice del proprietario, è comunque tenuta a risarcire i danni prodotti dalla circolazione del veicolo, salvo poi potersi rivalere nei confronti dei terzi responsabili (T. Milano, ). Sempre in linea con l orientamento giurisprudenziale consolidato sopra esaminato, si è deciso che il fatto di lasciare le chiavi per l accensione all esterno della cabina di guida di un autotreno, in un posto accessibile a tutti, costituisce comportamento gravemente colposo, tale da fondare la responsabilità, anche in caso di illecita sottrazione del veicolo (C. civ., Sez. III, , n. 3038). Del pari, nel caso di utilizzazione dell autoveicolo da parte del figlio del proprietario, contro il divieto del genitore, si è deciso che non valga ad esimere quest ultimo da responsabilità il fatto di aver nascosto le chiavi (T. Roma, ). In un caso analogo, si è deciso che costituisce condotta prudenziale, tale da integrare causa liberatoria da ogni responsabilità, il comportamento del padre che - di fronte ai reiterati tentativi del figlio di utilizzare la vettura - ha fatto diffidare il minore dai carabinieri; ha sostituito la serratura del garage; ha tenuto con sé le chiavi dell automobile e del garage (C. civ., Sez. III, , n. 8495). Non è sufficiente, ai fini dell esonero dalla responsabilità, il mero fatto di aver affidato il veicolo in custodia a terzi. Anche in tale caso, infatti, viene richiesta la prova dell adozione, da parte del proprietario, delle cautele necessarie affinché il veicolo non venga posto in circolazione contro la sua volontà (Ô C. civ., Sez. III, , n ; C. civ., Sez. III, , n ; C. civ., Sez. III, , n. 8461; C. civ., Sez. III, 139

10 Parte II - I soggetti obbligati al risarcimento , n. 3138). Così, nel caso di affidamento dell automobile ad una autofficina, ovvero, ad una autorimessa, occorre che il proprietario dimostri di aver preventivamente verificato che l esercizio in questione operi regolarmente e presenti garanzie di serietà (Ô C. civ., Sez. III, , n. 981; C. civ., Sez. III, , n. 5045). Si è pertanto affermata la responsabilità del proprietario nel caso di affidamento dell automobile al figlio minorenne del gestore dell officina, al quale, notoriamente, veniva consentito di circolare con i mezzi ospitati presso l esercizio del padre (C. civ., Sez. III, , n. 7118). Si è peraltro recentemente stabilito che, in caso di affidamento del veicolo ad un officina, non può porsi a carico del proprietario il rischio derivante dall uso illegittimo del veicolo da parte di un soggetto non abilitato alla guida (nella specie, titolare di patente di guida scaduta, non rinnovata), poiché, secondo la pronunzia in commento, l uso illegittimo del veicolo escluderebbe il nesso causale tra l apporto consapevole del proprietario, che pure - all atto dell affidamento del proprio veicolo - non ha espressamente proibito l utilizzo, ed il fatto illecito dell utilizzatore (A. Milano, , n. 2177). Non basta tuttavia ad esimere il proprietario da responsabilità il fatto di aver espressamente fatto divieto al depositario di consegnare a terzi le chiavi del mezzo (Ô C. civ., Sez. III, , n ; C. civ., Sez. III, , n. 8461). Né assume rilevanza il fatto che il veicolo sia stato affidato in custodia ad uno stretto congiunto (nella specie, il padre del proprietario del mezzo), qualora il veicolo sia stato posto in circolazione da altro parente (C. civ., Sez. III, , n. 3138). Analogamente, si ritiene che la responsabilità del proprietario sussista anche nel caso della consegna del veicolo ad un mandatario, incaricato di vendere il mezzo (C. civ., Sez. III, , n. 3476). Identico principio, è stato applicato, inoltre, nel caso della consegna del mezzo ad un mediatore, per la vendita dello stesso (G.d.P. Napoli, ). Nel caso di danni cagionati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, ai sensi dell art. 2054, 3º co., c. c., potrà comunque operare, a favore dei danneggiati, la copertura garantita dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283, 1º co., lett. d), Cod. Ass. Priv.). 7. La responsabilità per vizi di costruzione o difetti di manutenzione L art. 2054, 4º co., c.c. dispone che il proprietario e gli altri soggetti indicati nei commi precedenti della medesima norma rispondono «in ogni caso» nell ipotesi di sinistro causato da «vizi di costruzione» o «difetti di manutenzione». A Il conducente ed il proprietario sono tenuti a risarcire i danni derivanti dai vizi e difetti di cui sopra in via solidale (C. pen., ). Secondo l orientamento giurisprudenziale consolidato, la norma in esame introduce una presunzione assoluta di colpa, a carico dei soggetti indicati, ai quali non sarebbe consentito di liberarsi dalla responsabilità neppure provando l impossibilità di rendersi conto del vizio o del difetto, usando l ordinaria diligenza. L unica prova liberatoria ammessa, secondo l orientamento giurisprudenziale prevalente, consisterebbe nel dimostrare che l incidente è stato determinato da una causa diversa dal vizio, oppure da una circostanza integrante caso fortuito (C. civ., Sez. III, , n. 1019). B In dottrina si è denunciato il carattere finzionistico della tesi della presunzione assoluta di colpa, evidenziando come la norma in esame introduca, in realtà, una ipotesi di responsabilità oggettiva, nella quale il proprietario e gli altri soggetti indicati rispondono anche senza colpa (Salvi, 165 ss.). Si è peraltro obiettato che la responsabilità ai sensi della norma in esame si fonderebbe, invece, sulla colpa, nel caso di difetto di manutenzione (Bianca, 758). A Con la responsabilità dei soggetti sopra indicati, concorre, altresì, la responsabilità solidale del produttore del veicolo, nel caso che il sinistro sia stato causato da un difetto di costruzione del mezzo (C. civ., Sez. III, , n. 577). B La responsabilità del fabbricante di vei- 140

11 La responsabilità dei genitori coli concerne sia i difetti di costruzione del mezzo, sia i difetti di progettazione, configurandosi come ipotesi di responsabilità per rischio d impresa (Alpa, Costruzione di autoveicoli, clausole di esonero e responsabilità dell impresa. Per una diversa lettura dell articolo 2054, ultimo comma, codice civile, ingi, 1975, I, 1, 751). Tale responsabilità è disciplinata dal d.p.r , n. 224, in materia di danni da prodotti difettosi. Il proprietario (o il conducente) che sia stato costretto a risarcire i danni causati esclusivamente dal difetto di costruzione del veicolo può, quindi, rivalersi per l intero nei confronti del fabbricante. Del pari, la rivalsa integrale può essere esercitata nei confronti del riparatore, ove il difetto sia imputabile alla difettosa riparazione del mezzo (Galgano, 448). A L onere della prova della sussistenza dei vizi e/o dei difetti, nonché della rilevanza causale del vizio in questione, nella produzione dell evento, è a carico del danneggiato. In giurisprudenza, per tale configurazione dell onere della prova (T. Spoleto, ). B Del pari la dottrina prevalente è concorde nel ritenere che la prova dei presupposti dell applicazione della norma in esame è a carico del danneggiato. (Alpa, Bessone, Zeno Zencovich, Obbligazioni e contratti, VI, in Tratt. Rescigno, XIV, 2ª ed., Torino, 1995, 367). A La responsabilità del proprietario, ai sensi della norma in esame, è stata esclusa nel caso di sinistro causato dall improvviso scoppio di un pneumatico, in base alla considerazione che tale esplosione, in quanto circostanza improvvisa ed imprevedibile, costituisce caso fortuito (T. Milano, ). La responsabilità è stata invece affermata, nel caso di scoppio del pneumatico provocato dalla eccessiva velocità e dalla difettosa manutenzione del veicolo (T. Milano, ; T. Bari, ). Si è inoltre deciso che la responsabilità, nel caso di sinistro causato da difetto di costruzione (nella specie, si trattava di anomalo posizionamento dei fari), deve essere esclusa in presenza di regolare omologazione ed immatricolazione del veicolo, da parte degli organi tecnici all uopo preposti (C. civ., Sez. III, , n. 2964). La norma in esame può infine trovare applicazione anche in caso di incendio del veicolo, quando tale evento sia ascrivibile ad una anomalia costruttiva del mezzo, o ad una difettosa manutenzione dello stesso (P. Reggio Emilia, ). La responsabilità dei genitori (art c.c.; art. 144, d.lg , n. 209) Norma di riferimento: Art c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d arte... [1] Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone 2048 soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all affiliante. [2] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [3] Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. 141

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