LEGGE DI STABILITA 2016 IL NUOVO REGIME FORFETARIO

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1 NEWSLETTER n. 4 1 febbraio 2016 LEGGE DI STABILITA 2016 IL NUOVO REGIME FORFETARIO RIFERIMENTI: ART. 1, COMMI DA 54 A 89, LEGGE N. 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ 2015) ART. 1, COMMI DA 111 A 113, LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITÀ 2016) NEWSLETTER N. 9 DEL 12 GENNAIO 2015 CIRCOLARE INPS N. 29 DEL 10 FEBBRAIO 2015 TELEFISCO 2016 INDICE: 1. PREMESSA 2. REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME 3. CONDIZIONI OSTATIVE 4. DURATA DEL REGIME 5. MODALITÀ DI ACCESSO AL REGIME 6. CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME FORFETARIO: SEMPLIFICAZIONI 7. DETERMINAZIONE DEL REDDITO 8. NUOVO REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO Con la presente Newsletter viene illustrato il nuovo regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015, così come modificato dalla Legge di Stabilità del 2016, che, a partire dal 1 gennaio 2016, costituirà il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni che soddisfino i requisiti previsti dalle nuove disposizioni. Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu

2 1. PREMESSA L art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), nei commi da 111 a 113, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina relativa al regime fiscale agevolato (c.d. regime forfetario), di cui all art. 1, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), commi da 54 a 89. Il regime in esame ha efficacia dal 1 gennaio 2016 ed è applicato naturalmente alle persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni, che rispettano determinati requisiti. Le modifiche apportate incidono sia sui contribuenti potenzialmente interessati, sia sulle procedure di calcolo. In particolare: a) in relazione ai soggetti interessati: PREMESSA sono stati innalzati i limiti di ricavi/compensi per l accesso o permanenza al regime; è consentito l accesso ai lavoratori dipendenti/pensionati che hanno percepito un reddito non superiore a euro nell anno precedente. b) in relazione alle procedure di calcolo: in caso di avvio di una nuova attività è prevista una riduzione dell aliquota d imposta dal 15% al 5%; viene reintrodotto l obbligo di versamento dei minimali contributivi, ma sull imponibile è prevista l applicazione di una contribuzione ridotta del 35%. 2. REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME REQUISITI Per potere accedere al regime forfetario disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016 è necessario, come anticipato, soddisfare contemporaneamente alcuni requisiti soggettivi e oggettivi. Il regime in esame è fruibile solo dalle persone fisiche esercenti un attività d impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari. REQUISITI SOGGETTIVI Sono esclusi da tale disciplina pertanto, le società di persone ed i soggetti ad esse equiparati ex art. 5 del TUIR (ad esempio, le associazioni professionali e gli studi professionali associati). Per i soggetti già in attività, il regime forfetario è applicabile a condizione che nel periodo d imposta precedente vengano rispettati contemporaneamente i seguenti requisiti: REQUISITI OGGETTIVI a) abbiano conseguito, (per competenza o per cassa, a seconda della tipologia d attività esercitata) ricavi/compensi ragguagliati ad anno variabili (a seconda della tipologia di attività) da un minimo di euro ad un massimo di ; b) abbiano sostenuto spese per un ammontare massimo non superiore a euro lordi annui per: - lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003); - lavoro dipendente (art. 49 TUIR); 2

3 - borse/assegni per fini di studio o addestramento professionale, oppure collaborazioni, anche riconducibili ad un progetto (artt. 61 e segg. del D.Lgs. 276/2003 e art. 50, co.1 lett. c) e c-bis)del TUIR); - erogazioni agli associati sotto forma di utili derivanti da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 53, co. 2, lett. c) del TUIR); - compensi erogati all imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del TUIR). c) abbiano, alla chiusura dell esercizio un costo complessivo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti non superiore a euro. Al fine del calcolo del limite sopra riportato si deve tenere conto: - per i beni in leasing, del costo sostenuto dal concedente; - per i beni in locazione, noleggio e comodato del valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell art. 9 del TUIR; - per i beni utilizzati promiscuamente (sia per l esercizio dell impresa, arte o professione che per uso personale o familiare del contribuente), del 50% del costo totale; - non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro; - non rilevano gli immobili, comunque acquistati, utilizzati nell esercizio dell impresa, arte o professione. 3. CONDIZIONI OSTATIVE I soggetti che non possono avvalersi del regime forfetario, stabilito dall art. 1, co. 57, Legge 190/2014 e successivamente integrato dall art. 1, co. 111, lett. d-bis), Legge 208/2015, sono: a) tutte le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito (tale preclusione al regime forfetario si realizza anche quando un contribuente svolge più attività ed una sola di queste è soggetta a regime speciale IVA); SOGGETTI ESCLUSI b) i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che sono residenti o in uno stato dell UE o in uno stato aderente all accordo SEE (Spazio economico europeo), che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e che producono nel territorio dello stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; c) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE; d) i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, o a srl in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR). Le predette cause di esclusione vanno riferite al momento di applicazione del regime e non al periodo d imposta antecedente 3

4 all ingresso nel medesimo. Ciò significa che il verificarsi di una delle predette cause, nel periodo d imposta precedente all accesso, non preclude la possibilità di applicare il regime in esame nel periodo d imposta successivo, se la causa di esclusione è venuta meno. e) i soggetti che nell anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati eccedenti l importo di euro; tale verifica viene meno se il rapporto di lavoro è cessato. 4. DURATA DEL REGIME La Legge di Stabilità che disciplina il regime forfetario non prevede alcuna limitazione di durata. Il regime in esame dunque può essere applicato fin tanto che: - si possiedono i requisiti d accesso; - non si verificano delle condizioni ostative. DURATA DEL REGIME In caso di fuoriuscita dallo stesso, il regime cessa di trovare applicazione dal periodo d imposta successivo a quello in cui si verifica l evento. E consentita l opzione per il regime ordinario (applicazione dell IVA e IRPEF), la quale deve essere comunicata all Amministrazione Finanziaria con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata. Tale opzione rimane valida per almeno un triennio, trascorso il quale l opzione resta valida di anno in anno fino alla revoca. La fuoriuscita dal regime forfetario non precluderebbe il successivo reingresso se il contribuente torni in possesso dei requisiti necessari o vengano meno le cause ostative che ne hanno determinato l uscita. 5. MODALITÀ DI ACCESSO AL REGIME ACCESSO AL REGIME Il regime forfetario è un regime naturale applicato ai soggetti che possiedono i requisiti, senza necessità di effettuare una scelta espressa, ad eccezione di quanto richiesto in sede di apertura di una nuova attività. Tale regime è utilizzabile quindi sia da soggetti che iniziano una nuova attività, sia da soggetti che esercitano già un attività. INIZIO ATTIVITÀ IN CORSO D ANNO Le persone fisiche che iniziano l attività e che sono in possesso dei requisiti richiesti per l applicazione del regime forfetario comunicano la scelta di avvalersi del regime agevolato nella dichiarazione di inizio attività di cui all art. 35 del D.P.R. 633/72 (modello AA9/12), da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio dell attività. In particolare, occorre indicare nella sezione relativa ai Regimi fiscali agevolati del mod. AA9/12 il codice 2, per il regime forfetario. Resta ferma la possibilità di applicare il regime ordinario per opzione nonostante vengano soddisfatti i requisiti previsti dalla Legge. In mancanza dei requisiti i soggetti in esame sono invece obbligati ad applicare il regime ordinario. ATTIVITÀ GIÀ INIZIATA IN ANNI PRECEDENTI Il nuovo regime è applicabile, come evidenziato precedentemente, anche dai soggetti che hanno già un attività in corso. Il passaggio al regime agevolato avviene, a partire dal 1 gennaio 2016, 4

5 ATTIVITÀ INIZIATA NEL 2015 ATTIVITÀ INIZIATA NEL 2014 E ANNI PRECEDENTI senza dover presentare alcuna comunicazione preventiva (con mod. AA9/12) o successiva (nella dichiarazione annuale). L unico adempimento che comporta l accesso al regime forfetario, così come in caso di transito, anche per opzione, al regime ordinario IVA è la rettifica della detrazione di cui all art. 19-bis del DPR 633/72; in particolare: il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario comporta la necessità di rettificare (a sfavore) la detrazione dell imposta assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie; il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario comporta un analoga rettifica della detrazione (a favore) nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. In concreto, quindi, nel 2016, la scelta fra i regimi verrà manifestata dai contribuenti mediante comportamenti concludenti, ossia con l emissione della prima fattura dell anno che, nel caso di adozione del regime forfetario, non prevederà l addebito dell IVA e indicherà una dicitura del seguente tenore: Operazione senza applicazione dell IVA ai sensi dell art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, così come modificata dall art. 1, commi da 111 a 113 della Legge n. 208/2015, e senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Di seguito vengono evidenziate le casistiche di passaggio al regime forfetario nel caso in cui: un soggetto abbia iniziato l attività nel 2015; un soggetto abbia iniziato l attività nel 2014 e anni precedenti. Con riferimento ad un soggetto che ha iniziato l attività nel 2015 si evidenziano, in base al regime adottato nel 2015, le soluzioni possibili per il 2016: - applicazione del regime forfetario nel 2015: i soggetti proseguono con tale regime nel 2016, sempre che siano rispettati i nuovi requisiti richiesti; - applicazione del regime forfetario start up nel 2015: i soggetti possono passare al nuovo regime forfetario start up usufruendo dell aliquota ridotta del 5% per gli anni , sempre se sono verificati e mantenuti i requisiti richiesti; - applicazione del regime dei minimi nel 2015: i soggetti proseguono nel 2016 con tale regime fino a scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall inizio attività o al compimento del 35 anno di età; gli stessi soggetti posso optare per l applicazione del nuovo regime forfetario start up, come sopra evidenziato. Si ricorda in proposito che, a far data dal , il regime dei minimi è stato abrogato; - applicazione del regime ordinario nel 2015: attese le rilevanti modifiche apportate dalla Legge di Stabilità, gli esperti dell Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco, hanno avuto modo di precisare la possibilità di revocare l opzione per il regime ordinario e pertanto è consentito il passaggio al nuovo regime forfetario nel Con riferimento ai soggetti già in attività nel 2014 si evidenziano, in base al regime adottato nel 2015, le soluzioni possibili per il 2016: - applicazione del regime forfetario nel 2015: i soggetti proseguono 5

6 con tale regime nel 2016, sempre che siano rispettati i nuovi requisiti richiesti; tali soggetti possono sempre applicare il regime ordinario per opzione (con vincolo triennale), oppure per obbligo se i requisiti vengono a mancare; - applicazione del regime forfetario start up nel 2015: ai soggetti che in base all art. 1 co. 87, Legge n. 190/2014 hanno potuto optare per il regime forfetario start up, nel 2016 viene data la possibilità di proseguire con il nuovo regime forfetario star up fino al compimento del quinquennio; - applicazione del regime dei minimi nel 2015: i soggetti proseguono nel 2016 con tale regime fino a scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall inizio attività o al compimento del 35 anno di età; se il 2015 era l ultimo anno di applicazione del regime gli stessi, nel 2016, possono adottare il regime forfetario se rispettati i requisiti altrimenti il regime ordinario; - applicazione del regime ordinario ordinario nel 2015: è consentito il passaggio al nuovo regime forfetario nel CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME FORFETARIO: SEMPLIFICAZIONI CARATTERISTICHE L utilizzo del regime forfetario consente di beneficiare di alcune semplificazioni rispetto gli ordinari obblighi previsti a carico dei soggetti in regime ordinario. I soggetti esercenti attività d impresa, arte o professione che adottano il regime forfetario sono: a) esonerati dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili: ad essi permane solamente l obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e la numerazione progressiva degli stessi; SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE b) esonerati dagli adempimenti in qualità di sostituto d imposta: infatti, i contribuenti non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III (artt. da 23 a 30) del DPR 600/73. Unico obbligo previsto consiste nell indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percipiente e l ammontare del reddito erogato non soggetto a ritenuta; c) esonerati dall applicazione degli studi di settore e parametri contabili (nonostante l esclusione in esame è stato previsto che il contribuente dovrà fornire specifiche informazioni relative all attività soggetta al regime agevolato in sede di dichiarazione dei redditi, secondo quanto sarà previsto nei nuovi modelli dichiarativi); d) esonerati dall assoggettabilità della ritenuta d acconto sui ricavi/compensi conseguiti: per poter evitare l assoggettamento a ritenuta i contribuenti dovranno rilasciare un apposita dichiarazione (che può essere inserita anche in fattura) dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IVA I contribuenti soggetti al regime forfetario: - non addebitano l IVA a titolo di rivalsa; 6

7 - non possono esercitare il diritto di detrazione dell IVA a credito; - sono esonerati dall applicazione ed al versamento dell IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intracomunitari di importo annuo superiore a euro e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge; - sono esonerati dalle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro ) e black list e all invio della dichiarazione e comunicazione annuale IVA. 7. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETERMINAZIONE DEL REDDITO Il regime in esame si base sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato tramite l applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d imposta. La forfetizzazione del reddito rende, di fatto, indifferenti le spese sostenute dal contribuente nel periodo, con la sola esclusione dei contributi previdenziali versati a norma di legge e delle perdite fiscali pregresse generatesi nei periodi d imposta anteriori l accesso al regime. REDDITO = [(RICAVI/COMPENSI) x (% FORFAIT)] CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Il reddito sopra determinato viene tassato con l applicazione di un imposta sostitutiva dell Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell Irap pari al 15%. Viene riportata la tabella con indicati i coefficienti di redditività a seconda del tipo di attività svolta, per la determinazione del reddito. Gruppo di settore Codice attività ATECO 2007 Industrie alimentari e bevande Commercio all ingrosso e al dettaglio Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande. Nuovi limiti ricavi/compensi Coefficiente redditività (10 11) % 45 (da 46.2 a 46.9) (da 47.1 a 47.7) % % Commercio ambulante di altri prodotti. Costruzioni e attività immobiliari Intermediari del commercio Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi Altre attività economiche % ( ) (68) % % (55 56) % ( ) - ( ) - (85) -( ) ( ) - ( ) - ( ) - (35) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - (84) -( ) ) - (97-98) - (99) % % 7

8 IMPRESE FAMILIARI Nel caso di imprese familiari ex art. 5, co. 4 del TUIR, l imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall imprenditore. Si ricorda inoltre che nella determinazione della base imponibile nel regime forfetario è permesso dedurre i contributi previdenziali versati. Nel caso di imprese familiari, pertanto, possono essere dedotti oltre a quelli dell imprenditore anche i contributi corrisposti per conto dei collaboratori familiari fiscalmente a carico, o non; in questo ultimo caso sono deducibili dal reddito solo se l imprenditore non ha esercitato la rivalsa nei confronti dei collaboratori. L art. 1, co. 65, Legge n. 190/2014, modificato dall art. 1, co. 111, Legge 208/2015, prevede la possibilità, per coloro che avviano una attività ex novo, di applicare all intero reddito forfettariamente determinato, per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i quattro successivi, un imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%). Questa agevolazione è concessa solo se si soddisfano una serie di condizioni: AGEVOLAZIONI PREVISTE PER CHI INIZIA UNA NUOVA ATTIVITÀ - CONTRIBUENTI START UP - il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; - l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni; - qualora l attività sia il proseguimento di un attività esercitata da altro soggetto, l ammontare dei relativi ricavi e/o compensi realizzati nel periodo d imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti. La misura di riduzione dell aliquota viene riconosciuta, per gli anni , anche ai soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso del 2015 avvalendosi delle disposizioni previste dall art. 1, co. 65, Legge n. 190/2014, prima delle modifiche ad esso apportate dalla Legge di Stabilità NUOVO REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE La Legge di Stabilità 2016, nel ridefinire le regole del regime forfetario, è intervenuta anche sulla disciplina previdenziale agevolata riservata ad artigiani e commercianti (solo gestione INPS IVS). In particolare è stato disposto che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito può essere applicata la contribuzione ordinaria INPS ridotta del 35%, ossia quella dovuta sul reddito minimale e su quello eccedente. Pertanto dal 1 gennaio 2016, i contribuenti forfetari, che optino per il regime contributivo agevolato, tornano a versare i contributi minimi in corso d anno, alle normali scadenze trimestrali, seppur in misura ridotta. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti dai soggetti che applicano l agevolazione devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 8

9 La riduzione contributiva si riflette sull accredito dei contributi ai fini pensionistici: in caso di contribuzione annua inferiore a quella minimale, i mesi di contribuzione da accreditare per le prestazioni pensionistiche sono infatti ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione a decorrere dall inizio dell anno solare. CESSAZIONE DEL REGIME CONTRIBUTIVO CONVENIENZA COME FRUIRE DELL AGEVOLAZIONE Qualora per qualsiasi motivo il regime forfetario venga disapplicato, anche l agevolazione contributiva viene meno. L impossibilità o mancata adozione del regime per opzione o mancanza dei requisiti, anche solo per un anno, comporta invece l impossibilità di fruire nuovamente dell agevolazione contributiva anche se il contribuente riacquisti i requisiti necessari per entrare di nuovo nel regime. Con il fine di esaminare la convenienza o meno di tale agevolazione contributiva è necessario sottolineare che in caso di adozione di quest ultima non si potranno applicare le ordinarie riduzioni contributive a favore di: - coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni ai quali spetta una riduzione dell aliquota contributiva del 3%; - soggetti già pensionanti presso le Gestioni dell INPS e con più di 65 anni per i quali è applicabile una riduzione dell aliquota contributiva del 50%. Rimane confermata la modalità di accesso al regime contributivo agevolato, così come stabilito dalla circolare INPS n. 29 del In particolare per i soggetti che intendano usufruire di tale regime è necessario presentare una apposita comunicazione telematica all INPS: - per coloro che sono già in attività: entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendano usufruire del regime contributivo; - per coloro che iniziano una attività a partire dal : tempestivamente rispetto alla data di ricezione delle delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Dal punto di vista operativo non è ancora chiaro se i soggetti forfetari che nel mese di febbraio 2015 avevano aderito al regime contributivo agevolato debbano provvedere a presentare nuovamente la domanda per il 2016 o se il passaggio alla nuova agevolazione avverrà in modo automatico. Sul punto, si attendono chiarimenti ufficiali da parte dell INPS e/o dell Agenzia delle Entrate. 9

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