MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

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1 MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA Dipartimento di anatomia, patologia diagnostica, medicina-legale, igiene e sanità pubblica,

2 LA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEL DANNO ALLA PERSONA Per danno alla persona si intende un mutamento peggiorativo del normale equilibrio del corpo ( o della psiche, o della integrità anatomica), sia nel suo complesso, sia in parte.

3 COSTITUENTI DEL DANNO Il danno alla persona è rappresentato da una serie di fattori: - 1) Evento lesivo; - 2) Lesione; - 3) Menomazione; - 4) Danno propriamente detto. 1) EVENTO LESIVO: : primo anello della catena, è il fatto (attivo o omissivo) che comporta un azione nociva sull organismo.

4 Secondo le circostanze in cui accade, può a sua volta essere: - Un fatto costituente un illecito penale (colposo o doloso) diritto penale; - Un fatto costituente un illecito civile risarcimento dei danni; - Un fatto accidentale (eventualmente tutelato dalle leggi assicurative, pubbliche o private) - Un fatto dipendente da fattori morbosi intrinseci dell organismo assicurazioni sociali (es. Invalidità Civile)

5 2) LESIONE: è l alterazione vera e propria dell organismo (in senso fisico/psichico); 3) MENOMAZIONE: è il decremento dell efficienza efficienza della persona, nella vita biologica e di relazione (la lesione produce la menomazione) 4) DANNO: è la conseguenza della diminuzione della efficienza, ovvero della menomazione.

6 Il rapporto di Causalità Nello studio di qualsiasi fenomeno, ovvero per dare una interpretazione logica alla realtà che ci circonda, si debbono ricercare le cause. Il rapporto di causalità materiale è dunque il nesso che intercorre tra due fenomeni, che assumono l uno qualità di causa e l altro l quella di effetto.

7 La causa può essere definita come l antecedente l necessario e sufficiente a produrre l effetto, l cioè idonea, in senso qualitativo, quantitativo e modale. L effetto è il fenomeno susseguente che, secondo l esperienza, è legato in modo invariabile e incondizionato al suo antecedente.

8 La causa può agire in maniera più o meno mediata rispetto all effetto, determinandosi così: 1. Causalità diretta: : permane una continuità di derivazione causale rispetto all effetto; 2. Causalità indiretta: : si ha quando nuovi fattori causali si sostituiscono al primo.

9 Causalità diretta La causalità diretta si definisce esclusiva quando la catena causale è derivata da una sola causa e non è stata influenzata da altre. Gli eventuali nuovi fattori che intervengono nel nesso causale, consentendo di raggiungere così l effetto finale, costituiscono invece le cause concorrenti, altrimenti detto concorso di cause o concause.

10 Concause A loro volta le concause, secondo il momento in cui agiscono, vengono distinte in: 1. Preesistenti (stato anteriore); 2. Simultanee; 3. Sopravvenute.

11 Occasione E da considerarsi unicamente come una circostanza favorente il concretizzarsi di un certo evento, ormai maturo per la sua realizzazione (cosiddetta goccia che fa traboccare il vaso).

12 IL DANNO ALLA PERSONA NEL DIRITTO PENALE REATO: : Per Reato si intende genericamente una qualsiasi infrazione alla legge penale (Codice Penale e di Procedura Penale).

13 REATO Il Reato può essere a sua volta suddiviso in: a) Delitto: si intendono i reati di maggiore gravità. b) Contravvenzione: si intendono invece i reati di gravità minore.

14 Elementi del reato Il reato, circa le modalità,, i mezzi, le circostanze in cui avviene ed i suoi effetti, è costituito da: - un elemento materiale - un elemento soggettivo, riguardante l autore l del reato ed in particolare la sua volontà nel commettere il fatto costituente delitto: elemento psicologico del reato.

15 ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO (Art.43 CP) Il delitto è: - doloso (intenzionale o volontario) quando l evento l dannoso o pericoloso, conseguenza di azione od omissione, è dall agente agente preveduto e voluto.

16 - preterintenzionale, o oltre l intenzione, quando dall evento deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall agente. agente.

17 colposo, o contro colposo l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente agente e si verifica a causa di negligenza, causa di imperizia, imprudenza, o per inosservanza di Leggi, Regolamenti, ordini o discipline.

18 Negligenza: : volontaria omissione di atti che si ha il dovere di compiere; Imprudenza: : omissione di dovute cautele o azione positiva che consiste nel compiere atti pericolosi; Imperizia: : comportamento, per inettitudine materiale o intellettuale, che si dimostri al di sotto di quella che è considerata la comune capacità richiesta per l esercizio di una certa professione.

19 OMICIDIO Con l art. l 43 CP si è affrontato il tema dell elemento elemento psicologico e dell elemento elemento materiale dei reati. Il tema dell omicidio viene affrontato poi specificamente dagli art. 575 (omicidio doloso), art. 584 (omicidio preterintenzionale) e art. 589 CP (omicidio colposo).

20 I casi di responsabilità professionale, rientrano per lo più in quest ultimo ultimo ambito, ovvero si tratta di omicidi dei quali è possibile dimostrare uno specifico nesso di causalità con il comportamento sanitario, venutosi a creare per una condotta caratterizzata appunto da imperizia, imprudenza, negligenza.

21 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI A) Comuni (art. 61 CP): - aver agito per motivi abietti e futili; - aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà; - aver profittato di circostanze tali da ostacolare la difesa; - aver aggravato le conseguenze di un delitto.

22 B) Specifiche: - Aver adoperato un mezzo venefico o altro mezzo insidioso; - Aver agito con premeditazione; - Aver compiuto il reato in corso di altri delitti (violenza carnale, atti di libidine violenti).

23 CIRCOSTANZE ATTENUANTI Aver agito per motivi di particolare valore morale e/o sociale; Aver agito per suggestione di una folla in tumulto; L aver concorso, a determinare l evento, il fatto doloso dell offeso.

24 OMICIDIO DEL CONSENZIENTE art. 579 CP.. Chiunque cagiona la morte di un uomo, con consenso di lui, è punito.. Non si applicano le aggravanti indicate nell art. 61. Si applicano le disposizioni relative all omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni 18; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un altra infermità,, o per l abuso l di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

25 STATO DI NECESSITA Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sès od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,, pericolo da lui non volontariamente causato,, nén altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.. (art. 54 CP). Si tratta di una situazione pericolosa in cui viene a trovarsi qualcuno contro la sua volontà e, non potendola evitare con altri mezzi, è costretto a compiere un'azione contraria al diritto. Esempio classico: il caso del naufrago che respinge in mare un altro naufrago per impedirgli di aggrapparsi allo stesso relitto incapace di sostenere due persone, etc.

26 LESIONI PERSONALI I I delitti di percosse e di lesione personale rappresentano due diverse forme di offesa all'incolumità individuale, che hanno in comune l'elemento soggettivo del reato, costituito dalla volontà cosciente di percuotere. Secondo quella che ne è la conseguenza obiettiva, si concreterà il primo oppure il secondo reato (se la conseguenza fosse la morte, si tratterebbe allora di omicidio preterintenzionale).

27 La differenza fra i due reati risulta chiaramente dal testo degli articoli del C.P. che gli si riferiscono: - Art. 581 Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto NON DERIVA una MALATTIA nel corpo o nella mente, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a sei mesi o con la multa.

28 - art. 582 Lesione personale - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale DERIVA una MALATTIA ne1 corpo e nella mente è punito.. se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni il il delitto è punibile a querela della persona offesa.

29 CONCETTO DI MALATTIA Non ogni alterazione anatomica costituisce malattia. Secondo l'accezione medica il concetto di malattia è quello d'un turbamento dell equilibrio equilibrio generale o locale dell' organismo. Se l'equilibrio è rotto per mutamento delle condizioni esterne (variazioni di temperatura, di pressione, azioni meccaniche ecc. ) o per variazioni delle qualità intrinseche (debolezza organica, diminuiti poteri di difesa ecc.) si ha lo stato di «non salute» dell'organismo, cioè di malattia.

30 Dal punto di vista medico, la malattia, pur possedendo spesso una base in alterazioni anatomiche, è qualcosa di eminentemente funzionale. una condizione dinamica. La malattia non consiste pertanto nella lesione anatomica in se, ma nella menomazione che da essa deriva.

31 art. 583 CP (circostanze aggravanti delle lesioni personali) A) La lesione personale è considerata grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un' incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

32 B) La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione. ovvero lo sfregio permanente del viso.

33 GRADO DELLE LESIONI PERSONALI Le lesioni si dividono dunque in: lievissime, lievi, gravi e gravissime: a) i termini grave e g gravissima sono consacrati dall'art. 583 ora riportato; b) quelle lieve e lievissima non sono esplicitamente espresse ma si desumono dal contesto dell'art. 582 CP.

34 Le lesioni lievissime sono quelle che producono uno stato di malattia di durata non superiore a gg. 20; quelle lievi di durata da gg. 21 a gg. 40.

35 IL DANNO ALLA PERSONA NEL DIRITTO CIVILE Le basi della Responsabilità Civile (RC), sono tratte nel Codice Civile agli - Art.1218: : relativo alla - responsabilità del debitore di tipo contrattuale, da specifici obblighi accordo tra le parti. ovvero derivante sanciti in

36 - Art :: relativo alla responsabilità da fatto illecito extracontrattuale (senza bisogno di accordo tra le parti) e trova applicazione in tutti i casi di conseguenze dannose per lesioni personali.

37 DANNO RISARCIBILE Il danno risarcibile è riconducibile a TRE tipologie: Danno patrimoniale: conseguenza valutabile in denaro (risarcibile sotto forma di compenso economico);

38 Danno non patrimoniale (danno morale): riguarda il pregiudizio arrecato a tutto ciò che non può essere misurato in denaro (es. serenità di vita, decoro, reputazione, sofferenze preoccupazioni, etc.).

39 Caratteristica del danno morale (ex art CC): per essere riconosciuto, deve essere la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale; il suo riconoscimento avviene quindi per specifica scelta del giudice.

40 Danno biologico, Danno alla vita di relazione Danno alla validità psico-fisica etc.

41 Danno biologico Definizione: : pregiudizio alla incolumità o integrità somato- psichica ( biologica appunto) preesistente, ed indipendente da qualsiasi riferimento o ripercussione sulla capacità di produrre un reddito.

42 Caratteristica del danno biologico è inoltre quella di intenderlo in senso unitario, ovvero comprensivo di: - danno estetico, - Danno sessuale, - Danno alla vita di relazione, - Danno psichico - ( danno da mobbing) - ( danno da lutto)..

43 Forme del Danno patrimoniale Il risarcimento ( ex art CC) deve comprendere: 1) Perdita subita dal creditore = DANNO EMERGENTE (es. spese di cura, spese per mezzi pubblici etc.); 2) Mancato guadagno = LUCRO CESSANTE o perdita della capacità produttiva ( a sua volta perdita della capacità di lavoro e della capacità di guadagno; ; la capacità di lavoro è poi ulteriormente distinguibile in capacità lavorativa generica e specifica).

44 Capacità di lavoro Lavoro generico: è una astrazione che si riferisce alle capacità medie necessarie per eseguire un lavoro remunerativo. Lavoro specifico: è quello esercitato dal soggetto (o a cui era avviato quel soggetto), prima dell evento evento dannoso.

45 Calcolo del danno biologico permanente EVENTO DANNOSO LESIONE MENOMAZIONE DANNO (RISARCIBILE)

46 Alla menomazione corrisponde una limitazione funzionale La limitazione funzionale corrisponde ad un danno,, da indicarsi con un riferimento percentuale. Al riferimento percentuale corrisponde l indicazione economica del valore del punto (di danno biologico)

47 Accanto al danno biologico permanente esiste naturalmente un danno biologico temporaneo,, che fa riferimento al N N di giorni della durata della malattia /infortunio. In questo caso va indicato un danno biologico temporaneo con valore totale ( o al 100%) o parziale (es. 75%, 50%, 25%), con riferimento alla riduzione giornaliera della vita di relazione.

48 Danno alla capacità lavorativa specifica Deve essere determinato, da caso a caso, se la menomazione, produttiva di danno biologico, determini anche una influenza negativa sulla specifica attività lavorativa esercitata dal leso. Anche in questo caso se ne deve fornire una indicazione percentuale, che servirà a calcolare il minore guadagno nel tempo, riferito al reddito specificamente riconducibile al lavoro svolto.

49 Risarcimento Il risarcimento del danno (biologico + eventuale danno alla capacità lavorativa specifica + eventuale danno morale) corrisponde quindi in un capitale di denaro (utilizzabile convenzionalmente dal leso a parziale ristoro del torto subito ingiustamente)

50 Omissione di referto ART. 365 c.p. Chiunque,, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferire all'autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

51 Poiché si parla di professione sanitaria senza altre distinzioni, debbono ritenersi obbligati non solo coloro che esercitano una professione sanitaria principale (medico, farmacista, veterinario, biologo), ma anche coloro che svolgono anche professioni sanitarie ausiliarie indicate dalla L. 26 febbraio 1999, n. 42 con le successive integrazioni:infermiere professionale, l'ostetrica etc. Assistenza implica qualsiasi attività compiuta sul vivente; opera quella effettuata sul cadavere o suoi resti o tracce oppure altre attività di interesse bio-logico, espletata al di fuori della presenza della persona assistita

52 ARTI AUSILIARIE SANITARIE Sono qualificate come arti ausiliarie delle professioni sanitarie ie pur esse a vigilanza quelle esercitate da odontotecnici, ottici, meccanici ortopedici ed ernisti,, infermieri abilitati (art. 99 T.U.L.L.S.S.).) o infermieri generici (figura ad esaurimento) e puericultrici (L.( n del 19 luglio 1940). L'ausiliario specializzato (DPR. 28 novembre 1990, n. 384) è un operatore che è deputato ad occuparsi degli aspetti igienici dell'ambiente e del reparto ove espleta la sua attività (trasporto di medicine, materiali, biancheria, degli stessi pazienti. eco.). L'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA) svolge le attivit ità che venivano assegnate ai cosiddetti "ausiliari" (portantini, barellieri, attività di pulizia o di riordino dell'ambiente, ecc.). Opera in subordinazione all'infermiere, ma ha dirette responsabilità su attività di carattere prevalentemente alberghiero in ambito ospedaliere.

53 Referto e Codice di Procedura Penale L'art. 334 del codice di procedura penale dispone: : Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente, al Pubblico Ministero o a qualsiasi Ufficiale di PG del luogo in cui ha prestato la propria opera od assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di PG più vicino. Il referto indica la persona alla quale è stata prestala assistenza e, se possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; da inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

54 Denuncia Giudiziaria (RAPPORTO) Quando il medico, assume la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio,, ha l'obbligo di denunciare tempestivamente all'autorità Giudiziaria qualsiasi reato per il quale si debba procedere d'ufficio e di cui abbia avuto notizia nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni L'obbligo non sussiste se si tratta di reato perseguibile a querela della persona offesa

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