STUDIO BALLARDINI LE NOVITA' DELLA DICHIARAZIONE 730/ Parte 1 -
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- Battistina Toscano
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1 STUDIO BALLARDINI LE NOVITA' DELLA DICHIARAZIONE 730/ Parte 1 - INTRODUZIONE Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, è stato approvato il modello definitivo della dichiarazione 730/2015, che da quest'anno presenta diverse novità rispetto al passato. Con il nuovo modello 730/2015, infatti, fa il suo debutto la dichiarazione 730 precompilata introdotta dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), che l'agenzia dovrà mettere a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi, anche i pensionati), entro il 15 aprile di ciascun anno, già precompilata, almeno parzialmente. Tale dichiarazione potrà essere poi accettata o modificata da parte del contribuente che l'ha ricevuta. Il nuovo modello 730 accoglierà, tra gli altri, i dati riportati nella neonata Certificazione Unica (modello CU), che sostituisce il CUD da quest'anno e che i sostituti d'imposta dovranno consegnare ai propri sostituiti entro il 28 febbraio 2015 e inviare all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica, in modo da permettere all'agenzia di conoscere con un certo anticipo i redditi percepiti dai contribuenti ed utilizzare le informazioni per compilare i relativi quadri della dichiarazione precompilata. Date le numerose novità introdotte nel modello 730 a partire da quest'anno, nella nostra consueta rubrica di aggiornamento si inizieranno ad analizzare alcune delle novità presenti nel modello 730/2015, per poi proseguire nella prossima circolare settimanale con le restanti novità. Novità mod.730 1^ parte 1
2 INDICE DELLE DOMANDE 1. Nel nuovo modello 730/2015 va indicato il bonus Irpef 80 euro ricevuto nel 2014? 2. Nel 730/2015, quale data rileva ai fini dell'individuazione del domicilio fiscale del contribuente? 3. Nel modello 730/2015, è necessario indicare tra i "familiari a carico" anche i figli a carico residenti all'estero? 4. Nel modello 730/2015, va indicata l'imu dovuta per il 2014? 5. Qual è la misura della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato? 6. Nel modello 730/2015 è ancora possibile portare in deduzione il contributo SSN versato con l'assicurazione RC auto? 7. Nel modello 730/2015 è possibile portare in deduzione le spese di acquisto di un immobile da destinare alla locazione? 8. Dove va indicata nel modello 730/2015 la nuova detrazione per i canoni di locazione di alloggi sociali? 9. Dove va indicata nel modello 730/2015 la nuova detrazione per l'affitto di terreni agricoli da parte dei giovani? 10. Dove va indicato nel modello 730/2015 l'artbonus? DOMANDE E RISPOSTE D.1. NEL NUOVO MODELLO 730/2015 VA INDICATO IL BONUS IRPEF 80 EURO RICEVUTO NEL 2014? R.1. Sì, a tal fine è stato dedicato l'apposito rigo C14. Si ricorda che, a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato bonus Irpef (massimo 80 mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a Chi presta l assistenza fiscale deve ora ricalcolare, in sede di 730, l ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e deve indicare il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730. Novità mod.730 1^ parte 2
3 Per consentire a chi presta l assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14: Da quest anno, l indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef. D.2. NEL 730/2015, QUALE DATA RILEVA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE DEL CONTRIBUENTE? R.2. Secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs n. 175/2014 (Decreto legislativo semplificazioni fiscali), per individuare il domicilio fiscale del contribuente ai fini del versamento dell'addizionale regionale all'irpef, si farà d'ora in poi riferimento solo al domicilio al "1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa", in luogo del "31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi". Per tale ragione, dal modello 730/2015 è stato eliminato, rispetto al modello dello scorso anno, il rigo "domicilio fiscale al " posto nel Frontespizio: Modello 730/2014: Modello 730/2015: E' il caso di segnalare, poi, con riguardo all'addizionale comunale all'irpef, che, sempre a seguito del Decreto semplificazioni fiscali, l'acconto andrà calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali esenzioni previste per l'anno precedente, anziché sulla base di quanto deliberato dal Comune entro il dell'anno precedente. Novità mod.730 1^ parte 3
4 D.3. NEL MODELLO 730/2015, È NECESSARIO INDICARE TRA I "FAMILIARI A CARICO" ANCHE I FIGLI A CARICO RESIDENTI ALL'ESTERO? R.3. Sì. Da quest'anno è necessario indicare nel prospetto "Familiari a carico" del Frontespizio anche il codice fiscale degli eventuali figli a carico residenti all estero. D.4. NEL MODELLO 730/2015, VA INDICATA L'IMU DOVUTA PER IL 2014? R.4. No. In un'ottica di semplificazione, è stata eliminata nel quadro B del modello 730/2015 la colonna "IMU dovuta", dove in passato andava indicata l'imu dovuta per l'anno di competenza della dichiarazione e relativa a ciascun fabbricato dichiarato. D.5. QUAL È LA MISURA DELLA CEDOLARE SECCA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO? R.5. Per effetto dell'art. 9, D.L. n. 47/2014 (c.d. decreto sul "Piano casa", convertito nella Legge n. 80/2014), dal 2014 al 2017 è prevista un aliquota agevolata del 10% (anziché 15%) per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della Legge n. 431/1998) relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. n. 551/1998 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, e Comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna Utilizzo della sezione I del quadro B). L aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. In questo caso, nella sezione II del quadro B, va barrata la casella della nuova colonna 9 Stato di emergenza. Si precisa che l'opzione per il regime della cedolare secca può essere effettuata, sempre in base al "Piano casa", anche per i contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione. D.6. NEL MODELLO 730/2015 È ANCORA POSSIBILE PORTARE IN DEDUZIONE IL CONTRIBUTO SSN VERSATO CON L'ASSICURAZIONE RC AUTO? R.6. No. Nel modello 730/2015 non è più possibile dedurre il contributo sanitario obbligatorio (SSN) versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. A stabilirne l'indeducibilità dal periodo d'imposta 2014 era stato il D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013. Novità mod.730 1^ parte 4
5 D.7. NEL MODELLO 730/2015 È POSSIBILE PORTARE IN DEDUZIONE LE SPESE DI ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE? R.7. Sì. In effetti si tratta proprio di una novità di quest anno. Per effetto dell'art. del Decreto "sblocca Italia" (art. 21 del D.L. n. 133/2014, convertito nella Legge n. 164/2014), è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di immobili abitativi da destinare alla locazione. Per fruire dell agevolazione l immobile deve essere destinato, entro 6 mesi dall acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni. La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell immobile risultante dall atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d appalto, attestate dall impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a euro. La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dall anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. A tal fine, il modello 730/2015 riporta il nuovo rigo E32 "Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione": D.8. DOVE VA INDICATA NEL MODELLO 730/2015 LA NUOVA DETRAZIONE PER I CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI SOCIALI? R.8. L'art. 7 del decreto sul Piano casa (D.L. n. 47/2014, convertito nella Legge n. 80/2014), ha introdotto, per il triennio , per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad propria abitazione principale, una detrazione Irpef complessivamente pari a: 900, se il reddito complessivo non supera ,71; 450, se il reddito complessivo supera ,71 ma non ,41. Se la detrazione risulta superiore all imposta lorda, chi presta l assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell imposta. La detrazione è valorizzata nel rigo E71 indicando come codice "4": D.9. DOVE VA INDICATA NEL MODELLO 730/2015 LA NUOVA DETRAZIONE PER L'AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI DA PARTE DEI GIOVANI? Novità mod.730 1^ parte 5
6 R.9. Nel rigo E82. per effetto di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 116/2014), dal 2014 ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione Irpef pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori), entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro annui (pertanto, l'importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82 è 6.318,00). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. Se la detrazione risulta superiore all imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell imposta. D.10. DOVE VA INDICATO NEL MODELLO 730/2015 L'ARTBONUS? R.10. L'Artbonus, introdotto dall'art. 1 del Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014) per il triennio , fa il suo debutto nel modello 730/2015, dove va indicato nel rigo G9. Si ricorda che si tratta di un credito d imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, in particolare per: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e realizzazione di nuove strutture; restauro e potenziamento di strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. anche se direttamente a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione, protezione o restauro. Il credito d'imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo. I soggetti interessati dal credito d'imposta sono: le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile; i soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 dei ricavi annui. Tali soggetti, possono utilizzare il bonus in compensazione e non rileva ai fini IRES e IRAP. Si precisa che, per le liberalità a sostegno della cultura contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da E8 a E12 della sezione I del quadro E, la detrazione dall imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nell'artbonus. Novità mod.730 1^ parte 6
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