Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE Divisione III - Politiche Settoriali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE Divisione III - Politiche Settoriali"

Transcript

1 Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE Divisione III - Politiche Settoriali GUIDA ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TESSILI (E' consentita la riproduzione senza fini di lucro, a condizione che si citi la fonte) La presente guida vuole essere un utile strumento per gli operatori del settore tessile/abbigliamento. In essa, oltre all indicazione dei Paesi Terzi d origine e delle relative merci, la cui immissione in libera pratica è subordinata alla esibizione di una autorizzazione d importazione, sono riportate le procedure per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze. Il suo contenuto ha carattere puramente informativo e, tenuto conto che la normativa cui si fa riferimento è in continua evoluzione, in caso di dubbi o contestazioni, occorre fare riferimento alle fonti normative. Si consiglia, pertanto, di contattare gli Uffici competenti di questa Amministrazione, telefonicamente, via telefax o via (vedi contatti) o l Agenzia delle Dogane. CONTATTI: tel tel tel tel tel tel Fax polcom3@mise.gov.it

2 INDICE: - Introduzione - Normativa comunitaria - Glossario - Regime comune di importazione - Regime autonomo: gestione contingenti quantitativi e presentazione delle domande - Licenza di importazione comunitaria - Modulistica : modello di licenza di importazione comunitaria (mod. 9) - Istruzioni per la compilazione del mod. 9 - Importazione tessili per Paesi di origine - Scheda 1 Bielorussia - Scheda 2 Corea del Nord - Elenco delle categorie dei prodotti tessili - Avvertenze

3 INTRODUZIONE: Il 31 dicembre 2004 si è concluso il processo di liberalizzazione del commercio mondiale relativo al settore tessile/abbigliamento per i Paesi aderenti all Organizzazione Mondiale del Commercio (O.M.C.). L accordo multilaterale sul commercio dei prodotti tessili e dell abbigliamento, denominato ATA, stipulato tra i Paesi membri dell Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), stabiliva l integrazione completa del settore tessile nella normativa generale dell OMC con un progressivo smantellamento delle restrizioni all importazione (stabilito in tre fasi: e 2005). Ciò è avvenuto puntualmente e, a decorrere dal 1 gennaio 2005, si è arrivati alla completa liberalizzazione per i Paesi aderenti all OMC. Solo per la Cina, in vista dell ultima scadenza, in sede comunitaria, era stato deciso di istituire un sistema di sorveglianza preventiva sull importazione di alcuni prodotti tessili per un periodo non superiore a 12 mesi, allo scopo di monitorare i flussi di importazione, in caso di eventuale applicazione della clausola speciale di salvaguardia per i prodotti tessili prevista dal protocollo di adesione della Cina all OMC (recepita dal Regolamento 3030/93, art. 10a). L afflusso massiccio di prodotti tessili cinesi nell Unione Europea ha portato a istituire nuovamente dei limiti quantitativi per talune categorie di prodotti e con il Memorandum d intesa, firmato dalla Cina e dall UE il 10 giugno 2005, venivano stabilite delle quote di autolimitazione per dieci categorie di prodotti tessili a decorrere dall fino a Dal 1 gennaio 2008, sulla base di ulteriori trattative tra la Comunità Europea e la Repubblica Popolare di Cina, è entrato in vigore, per otto categorie merceologiche, il sistema di sorveglianza a duplice controllo fino al 31 dicembre La scadenza di tale sistema ha definitivamente liberalizzato l importazione nella Comunità di prodotti del tessile/abbigliamento originari della Cina. ===================== Per i Paesi non aderenti all O.M.C. il regime di importazione dei prodotti tessili è disciplinato da accordi bilaterali o altre intese o dal regime autonomo. Nella normativa in vigore si individuano due distinti provvedimenti: - Regolamento (CEE) n. 3030/93 che disciplina le importazioni di prodotti tessili originari dei Paesi Terzi con i quali sono stati conclusi accordi bilaterali o altre intese: Russia e Serbia - Regolamento (CE) n. 517/94 che disciplina le importazioni di prodotti tessili originari dei Paesi Terzi con i quali non sono stati stipulati accordi bilaterali o protocolli (Regime Autonomo): Bielorussia e Corea del Nord

4 NORMATIVA COMUNITARIA: 1. Normativa concernente il commercio regolamentato da accordi bilaterali a. Regolamento di base e successive modificazioni: Regolamento del Consiglio n. 3030/93 (GUCE L.275, ) (N.B. Consultare il regolamento consolidato) Regolamento della Commissione n. 3617/93 (GUCE L.328, ) Regolamento della Commissione n. 195/94 (GUCE L.29, ) Regolamento della Commissione n. 3169/94 (GUCE L.335, ) Regolamento del Consiglio n. 3289/94 (GUCE L.349, ) Regolamento della Commissione n. 1616/95 (GUCE L.154, ) Regolamento della Commissione n. 3053/95 (GUCE L.323, ) parzialmente abrogato dal Reg.della Commissione n. 1410/96 (GUCE L181, ) Regolamento della Commissione n. 941/96 (GUCE L.128, ) Regolamento della Commissione n. 2231/96 (GUCE L.307, ) Regolamento del Consiglio n. 2315/96 (GUCE L.314, ) Regolamento del Consiglio n. 152/97 (GUCE L. 26, ) Regolamento della Commissione n. 447/97 (GUCE L.68, ) Regolamento del Consiglio n. 824/97 (GUCE L.119, ) Regolamento della Commissione n. 1445/97 (GUCE L.198, ) Regolamento della Commissione n. 339/98 (GUCE L.45, ) Regolamento della Commissione n. 856/98 (GUCE L.122, ) Regolamento della Commissione n. 1053/98 (GUCE L.151, ) Regolamento della Commissione n.2798/98 (GUCE L.353, ) Regolamento della Commissione n. 1072/99 (GUCE L.134, ) Regolamento della Commissione n. 1591/2000 (GUCE L.186, ) Regolamento della Commissione n. 1987/2000 (GUCE L. 237, ) Regolamento della Commissione n. 2474/2000 (GUCE L. 286, ) Regolamento del Consiglio n. 391/2001(GUCE L.58, ) Regolamento della Commissione n. 1809/2001 (GUCE L. 252 del ) Regolamento della Commissione n. 27/2002 (GUCE L. 9 dell'11/01/2002) Regolamento della Commissione n. 797/2002 (GUCE L. 128 del 15/5/2002) Regolamento della Commissione n. 2344/2002 (GUCE L. 357 del 31/12/2002) Regolamento del Consiglio n. 138/2003 del 21/1/2003 (GUCE L. 23 del 28/01/2003) Regolamento della Commissione n. 260/2004 (GUCE L 51 del ) Regolamento del Consiglio n. 487/2004 (GUCE L 79 del ) Regolamento del Consiglio n. 1627/2004 (GUCE L. 295 del 19/9/2004) Regolamento del Consiglio n. 2200/2004 (GUCE L 374 del ) Regolamento della Commissione n. 930/2005 (GUCE L 162 del ) Regolamento della Commissione n. 1084/2005 (GUCE L 177 del ) Regolamento della Commissione n. 1478/2005 (GUCE L 2036 del ) Regolamento della Commissione n. 35/2006 (GUCE L 7 del ) Regolamento del Consiglio n. 1791/2006 (GUCE L. 363 del 20/12/2006) Regolamento del Consiglio n. 54/2007 (GUCE L 18 del ) Regolamento della Commissione n. 1217/2007 (GUCE L 275 del ) Regolamento della Commissione n. 139/2008 (GUCE L 42 del ) Regolamento della Commissione n. 502/2008 (GUCE L. 147 del 6/6/2008) Regolamento della Commissione n. 1328/2008 (GUCE L 345 del ) Regolamento della Commissione n. 1259/2009 (GUCE L: 338 del ) Regolamento della Commissione n. 379/2010 (GUCE L. 112 del 05/05/2010) Regolamento della Commissione n.1160/2010 (GUUE L 326 del 10/12/2010) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 955/2011 (GUUE L 259 del 04/10/2011) Regolamento della Commissione n. 1321/2011 (GUUE L 335 del 17/12/2011)

5 2. Normativa concernente il Regime Autonomo a. Regolamento di base e successive modificazioni:regolamento del Consiglio n. 517/94 (GUCE L.67, ) (N.B. Consultare il regolamento consolidato) Regolamento del Consiglio n.1470/94 (GUCE L 159, ) Regolamento della Commissione n. 1756/94 (GUCE L.183, ) Regolamento della Commissione n. 2612/94 (GUCE L.279, ) Regolamento del Consiglio n. 2798/94 (GUCE L.297, ) Regolamento della Commissione n. 2980/94 (GUCE L.315, ) Regolamento della Commissione n. 3168/94 (GUCE L.335, ) modificato da Regolamento della Commissione n. 1627/95 (GUCE L.155, ) Regolamento del Consiglio n. 1325/95 (GUCE L.128, ) Regolamento del Consiglio n. 538/96 (GUCE L.79, ) Regolamento della Commissione n. 1476/96 (GUCE L.188, ) (corrigendum GUCE L.225, ) Regolamento della Commissione n. 1937/96 (GUCE L.255, ) Regolamento della Commissione n. 1457/97 (GUCE L.199, ) Regolamento della Commissione n. 2542/99 (GUCE L. 307, ) Regolamento della Commissione n. 7/2000 (GUCE L.2, ) Regolamento della Commissione n. 2878/2000 (GUCE L.333, ) Regolamento della Commissione n. 2245/2001 (GUCE L. 303, ) Regolamento della Commissione n. 888/2002 (GUCE L.146 del ) Regolamento del Consiglio n. 1309/2002 (GUCE L.192 del ) Regolamento della Commissione n. 1437/2003 (GUCE L.204 del ) Regolamento della Commissione n. 1484/2003 (GUCE L. 212 del ) Regolamento della Commissione n. 2309/2003 (GUCE L. 342 del ) Regolamento della Commissione n. 1877/2004 (GUCE L. 326, ) Regolamento della Commissione n. 931/2005 (GUCE L. 162 del ) Regolamento della Commissione n. 1786/2006 (GUCE L. 337 del ) Regolamento del Consiglio n. 1791/2006 (GUCE L. 363 del ) Regolamento della Commissione n. 1398/2007 (GUCE L. 311 del ) Regolamento della Commissione n. 1260/2009 (GUCE L. 338 del ) Regolamento della Commissione n. 1322/2011 (GUUE L 335 del 17/12/2011) b. Regolamenti concernenti le regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili a norma del Reg. (CE) n. 517/94 Regolamento della Commissione n. 934/94 (GUCE L.107, ) Regolamento della Commissione n. 1664/94 (GUCE L.176, ) Regolamento della Commissione n. 2944/94 (GUCE L.310, ) Regolamento della Commissione n. 1473/95 (GUCE L.145, ) Regolamento della Commissione n. 2738/95 (GUCE L.285, ) Regolamento della Commissione n. 2339/96 (GUCE L.318, ) Regolamento della Commissione n. 2458/97 (GUCE L. 340, ) Regolamento della Commissione n. 2650/98 (GUCE L. 335, ) Regolamento della Commissione n. 2629/99 (GUCE L. 321, ) Regolamento della Commissione n. 394/2000 (GUCE L. 49, ) Regolamento della Commissione n. 2833/2000(GUCE L. 328, ) Regolamento della Commissione n. 2538/2001 (GUCE L. 341, ) Regolamento della Commissione n. 2357/2002 (GUCE L. 351, ) Regolamento della Commissione n. 2308/2003 (GUCE L.342, ) Regolamento della Commissione n. 2171/2004 (GUCE L.371, ) Regolamento della Commissione n. 2038/2005 (GUCE L.328, ) Regolamento della Commissione n. 1785/2006 (GUCE L:337, ) Regolamento della Commissione n. 1402/2007 (GUCE L. 311, ) Regolamento della Commissione n. 1164/2008 (GUCE L. 314, )

6 Regolamento della Commissione n. 1258/2009 (GUCE L. 338 del ) Regolamento della Commissione n. 1159/2010 (GUUE L.326 del ) Regolamento della Commissione 1323/2011 (GUUE L.335 del ) GLOSSARIO: Per facilitarne la comprensione si riportano qui di seguito descrizioni e definizioni di alcuni termini tecnici usati frequentemente nella presente guida. CATEGORIA I prodotti del settore tessile-abbigliamento sono ripartiti in categorie merceologiche che vanno dal n. 1 al n GEONOMENCLATURA L'identificazione di un Paese terzo avviene attraverso una sigla alfabetica e un numero di codice, relativi alla nomenclatura dei Paesi per le statistiche del commercio estero (Reg. CE 750/2005 della Commissione del pubblicato nella GUUE L. 126 del ). LICENZA DI IMPORTAZIONE COMUNITARIA: autorizzazione d importazione rilasciata dall autorità competente dello Stato Membro cui l operatore presenta la richiesta. Per l Italia: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l impresa e l internazionalizzazione, Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale Divisione III - Viale Boston, Roma Eur. NOMENCLATURA COMBINATA (N.C.) L'identificazione doganale delle merci avviene attraverso un sistema numerico denominato nomenclatura combinata. Per il settore tessile, i codici aggiornati sono riportati nell all. I del Regolamento della Commissione n. 1321/2011 (GUUE L 335 del 17/12/2011) che modifica il Reg.(CEE) n. 3030/93 e nell allegato I del Regolamento della Commissione n. 1322/2011 (GUUE L 335 del 17/12/2011) che modifica il Reg. (CE) 517/94. Prodotti sottoposti a contingenti comunitari annuali. I dati delle richieste vengono trasmessi a Bruxelles, via SIGL, al fine di verificare la disponibilità delle quote. SIGL; Sistema integrato gestione licenze Entrato in vigore nel 1994 per gestire in maniera centralizzata le quote comunitarie indivise, funziona come base centrale di dati, collegata con tutti gli Stati membri, contenente tutte le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate da ciascun Paese membro.

7 COMUNE DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DEL SETTORE TESSILE/ABBIGLIAMENTO ORIGINARI DI PAESI TERZI CON I QUALI SONO STATI STIPULATI ACCORDI BILATERALI O ALTRE INTESE: Normativa Comunitaria L'importazione di prodotti del settore tessile/abbigliamento, originari di Paesi terzi con i quali sono stati conclusi accordi bilaterali o altre intese, è disciplinata dal Regolamento (CEE) 3030/93 del (GUCE L. 275 dell' ) e successive modifiche. Detti prodotti sono elencati nell'allegato 1 e nell allegato 1 A al suddetto regolamento e sono raggruppati in categorie omogenee, numerate da 1 a 163, (allegato 1 modificato da ultimo con Reg.to (UE) n. 1321/2011 della Commissione del ). Regimi di Importazione previsti dal regolamento n. 3030/93 1. Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi: il rilascio della licenza comunitaria è subordinato alla presentazione da parte dell'operatore di una domanda di importazione, corredata di licenza di esportazione in originale, previa verifica da parte della Commissione UE, attraverso il Sistema Integrato Gestione Licenze (S.I.G.L.) della disponibilità di quota. 2. Sistema di duplice controllo per i prodotti sottoposti a sorveglianza (senza limiti quantitativi): il rilascio della licenza comunitaria è subordinato alla presentazione, da parte dell operatore, di una domanda di importazione, corredata della licenza di esportazione in originale, previa registrazione degli estremi della licenza stessa da parte della Commissione UE attraverso il SIGL. 3. Sistema di controllo per i prodotti soggetti a sorveglianza semplice: il rilascio della licenza comunitaria é subordinato alla presentazione da parte dell'operatore di una domanda di importazione corredata di fattura, contratto, polizza di carico o altra documentazione equivalente. 4. Sorveglianza a posteriori: serve soltanto ai fini statistici. Il controllo a posteriori viene effettuato direttamente dalla dogana.

8 : NORMATIVA COMUNITARIA (Reg.to CE n. 517/94) Il Regolamento (CE) n. 517/94 detta le basi giuridiche del Regime Comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni Paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni. Attualmente il regime autonomo si applica alla BIELORUSSIA e alla COREA DEL NORD. Il Regolamento (CE) n. 517/94 e successive modifiche, istituisce dei limiti quantitativi annui (contingenti) all importazione di taluni prodotti tessili nella U.E. La Commissione della U.E. si riserva di gestire direttamente i contingenti emanando norme di attuazione attraverso Regolamenti. GESTIONE CONTINGENTI QUANTITATIVI Criteri generali I contingenti annuali sono distribuiti dalla Commissione secondo l ordine cronologico di ricezione delle notifiche da parte degli Stati membri (principio del "primo arrivato, primo servito"). Gli importatori, sia tradizionali che nuovi operatori, non possono richiedere una quantità superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente (vedi allegato I Reg.to (UE) n. 1323/2011 del ). Tuttavia detti massimali non si applicano agli operatori che, al momento della prima domanda, possono dimostrare in base alle licenze d importazione concesse loro nell anno precedente e restituite con le annotazioni doganali - di avere effettivamente importato dallo stesso Paese e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali casi il quantitativo massimo ottenibile sarà pari all ammontare importato nell anno precedente. Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda di importazione per quantitativi non superiori ai massimali indicati, sempre che sussista capienza e a condizione che l operatore possa dimostrare di aver utilizzato almeno al 50% la precedente autorizzazione. Le autorizzazioni di importazione avranno una validità di nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e tale validità non potrà comunque superare la data del 31 dicembre. Le autorizzazioni potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 marzo dell anno successivo, qualora possa essere dimostrato l utilizzo del 50% della licenza al momento della

9 richiesta di proroga che deve essere presentata entro i termini di validità della licenza da prorogare. Gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni di importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione della Commissione, oppure entro il termine stabilito dal singolo regolamento di gestione annuale. Le licenze sono valide su tutto il territorio doganale dell U.E., nell ambito dell anno contingentale per il quale sono state rilasciate..le autorizzazioni di importazione non possono essere oggetto di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono state rilasciate.

10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Qualsiasi importatore, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, può presentare una domanda di autorizzazione alle Autorità competenti di uno Stato membro a sua scelta. Gli operatori interessati a partecipare alla ripartizione dei contingenti quantitativi originari dei suddetti Paesi devono dimostrare di essere in possesso di un contratto in originale o copia conforme all originale. Le domande, da presentarsi in carta semplice o su modulo comunitario Mod.9 (reperibile presso il Ministero dello Sviluppo Economico nonché presso alcune Camere di Commercio ), devono essere inoltrate al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l Impresa e l Internazionalizzazione D.G. Politica Commerciale Internazionale Divisione III Viale Boston, Roma - e recare i seguenti elementi: nome e indirizzo completo del richiedente (inclusi numero di telefono e fax) e numero di partita IVA; nome e indirizzo completo dell eventuale dichiarante/rappresentante; nome e indirizzo completo del probabile fornitore; paese di origine dei prodotti; paese di provenienza dei prodotti; denominazione commerciale dei prodotti e codice di nomenclatura combinata; categoria e quantitativo nell unita di misura prevista; valore delle merci; una dichiarazione in cui si attesti che non sia stata inoltrata analoga richiesta in altro Paese membro per l anno di riferimento e che la licenza verrà restituita entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza; contratto in originale o copia conforme all originale; limitatamente agli operatori che abbiano già importato nell anno precedente, l elenco delle licenze ottenute, nonché il totale del quantitativo importato.

11 LICENZA DI IMPORTAZIONE COMUNITARIA: In applicazione dei Regolamenti (CE) n. 3168/94 del 21/12/94 ( modificato da Regolamento della Commissione n. 1627/95 GUCE L.155, ) e 3169/94- GUCE L335 del 23/12/ la Commissione delle Comunità Europee ha istituito, per autorizzare l importazione di merci del settore tessile-abbigliamento, un documento unico utilizzabile su tutto il territorio doganale della Comunità, a prescindere dallo Stato Membro di rilascio o dalla nazionalità o domicilio dell operatore comunitario. I moduli delle licenze d importazione sono costituiti da tre fogli autocopianti: il primo, denominato «originale per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciato al richiedente; il secondo, denominato «esemplare per l autorità competente» e recante il n. 2, è conservato dall autorità che ha emesso la licenza; il n. 3 costituisce la domanda dell importatore. I suddetti moduli vengono utilizzati anche per eventuali modifiche o proroghe delle autorizzazioni concesse. Sul retro dell esemplare n. 1 figura un riquadro che consente l imputazione di quantitativi da parte delle autorità doganali preposte all espletamento delle operazioni d importazione. Le licenze rilasciate da uno Stato Membro hanno gli stessi effetti giuridici in tutti gli altri stati dell U. E.

12 Mod. 9 LICENZA DI IMPORTAZIONE COMUNITARIA:

13 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 9:

14 CASELLA N 1: DESTINATARIO Nome, indirizzo, Partita Iva (o Codice Fiscale) Nel caso di società indicare la Ragione sociale CASELLA N 2: NUMERO DI RILASCIO Protocollo della licenza a cura dell Ufficio competente. CASELLA N 3: PERIODO CONTINGENTALE Indicare l anno contingentale CASELLA N : AUTORITA COMPETENTE PER IL RILASCIO Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l Impresa e l Internazionalizzazione Direzione generale per la politica commerciale internazionale Divisione III V.le Boston, Roma (Tel ) CASELLA N 5: DICHIARANTE / RAPPRESENTANTE (se del caso) CASELLA N 6: PAESE DI ORIGINE (e numero di geonomenclatura) Indicare il Paese di origine della merce e il relativo codice numerico (es.: Bielorussia 073) CASELLA N 7: PAESE DI PROVENIENZA (e numero di geonomenclatura) Indicare il Paese di provenienza della merce e il relativo codice numerico (es.: Bielorussia 073) CASELLA N 8: ULTIMO GIORNO DI VALIDITA

15 Non indicare nulla, sarà completata a cura dell'ufficio. CASELLA N 9: DESIGNAZIONE DELLE MERCI Indicare la descrizione della merce e la relativa categoria CASELLA N 10: CODICE DELLE MERCI (N.C.) Indicare il codice di nomenclatura combinata ( a otto cifre) relativa alla merce che si intende importare CASELLA N 11: QUANTITA ESPRESSA NELL UNITA DI MISURA DEL CONTINGENTE Indicare in cifre il quantitativo richiesto nell unità di misura corrispondente, (delimitare l indicazione del quantitativo con asterischi, per impedire aggiunte di cifre) CASELLA N 12: CAUZIONE/GARANZIA (se del caso) CASELLA N 13: INDICAZIONI AGGIUNTIVE Indicare "valore da accertare in dogana" CASELLA N 14: VISTO DELL AUTORITA COMPETENTE 1 foglio - ORIGINALE PER IL DESTINATARIO a cura dell Autorità competente 2 foglio - COPIA PER L'AUTORITA' COMPETENTE 3 foglio - DOMANDA DELL IMPORTATORE nome del fornitore estero (se del caso) indicare gli allegati. Data e firma dell importatore. IMPORTAZIONE TESSILI PER PAESI DI ORIGINE:

16 Sigla Paese Codice di geonomenclatura Regime importazione BY Bielorussia 073 Regime autonomo KP Corea del Nord 724 Regime autonomo Per gli ammontari dei limiti quantitativi annui per la Bielorussia e la Corea del Nord, vedi allegato IV Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1260/2009 della Commissione del GUCE L 338 del SCHEDA 1 BIELORUSSIA:

17 Sigla Paese Paese Cod. G. Controllo Cat. Unità misura 1 KG 2 KG 3 KG 4 PZ 5 PZ 6 PZ Designazione Merci Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe,tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia Camicie, camicette, T- shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia Maglie, pullovers (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della cat. 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

18 7 PZ 8 PZ 15 PZ 20 KG 21 PZ 22 KG 24 PZ 26 PZ Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat.21) Biancheria da letto, esclusa quella a maglia Eskimo:giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia,di lana,di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

19 27 PZ 29 PZ 67 KG 73 PZ Gonne, comprese le gonne pantaloni, per donna o per ragazza Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l esterno è realizzato in un unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebès), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 115 KG Filati di lino o di ramiè 117 KG Tessuti di lino o di ramiè 118 KG Biancheria da letto, tavola, da toletta da servizio o da cucina, di lino o ramiè, esclusa quella a maglia

20 QUANTITATIVI MASSIMI RICHIEDIBILI: PAESE CATEGORIA UNITA QUANTITA BIELORUSSIA 1 CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI CHILOGRAMMI PEZZI CHILOGRAMMI PEZZI /27 PEZZI PEZZI CHILOGRAMMI PEZZI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI 5 000

21 SCHEDA 2 COREA DEL NORD: Sigla Paese Paese Cod.G. Controllo Cat. Unità di misura 1 KG 2 KG 3 KG 4 PZ 5 PZ Designazione Merci Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia Camicie, camicette, T- shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia Maglie, pullovers (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia

22 6 PZ Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della cat. 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 7 PZ Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 8 PZ Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 9 KG Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 12 PAIA Calze-mutande, calze, calzini, ecc. 13 PZ Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali

23 14 PZ Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat.21) 15 PZ Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat.21) 16 PZ Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings),con fodera di cui l esterno è realizzato in un unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 17 PZ Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana,di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

24 18 KG Canottiere, mutande, mutandine e slips, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia 19 PZ Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia 20 KG Biancheria da letto, esclusa quella a maglia 21 PZ Eskimo:giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia,di lana,di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 24 PZ Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza

25 26 PZ Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 27 PZ Gonne, comprese le gonne pantaloni, per donna o per ragazza 28 PZ Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e shorts (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 29 PZ Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l esterno è realizzato in un unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 31 PZ Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia 36 KG Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria KG Tessuti di fibre artificiali in fiocco 39 KG Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 59 KG Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58

26 61 KG Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62. Tessuti ( diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma 68 KG Indumenti per bambini piccoli ( bebés ) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria PZ Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 70 PAIA Calze-mutande ( collants ), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex). Calze da donna, di fibre sintetiche 73 PZ Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 74 PZ Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

27 75 PZ Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 76 KG Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo. Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o ragazza 77 KG Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia 78 KG Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e KG Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, KG Guanti, diversi da quelli a maglia 109 KG Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l esterno 117 KG Tessuti di lino o di ramiè 118 KG Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia

28 142 KG Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila 151A KG Rivestimenti del suolo, di cocco 151B KG Tappeti ed altri rivestimento del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi da tappeti tufted o floccati 161 KG Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da1 a 123 e dalla categorie 159 QUANTITATIVI MASSIMI RICHIEDIBILI: PAESE CATEGORIA UNITA QUANTITA COREA DEL NORD 1 CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI CHILOGRAMMI PAIA PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI CHILOGRAMMI PEZZI CHILOGRAMMI PEZZI PEZZI PEZZI

29 27 PEZZI PEZZI PEZZI PEZZI CHILOGRAMMI COREA DEL NORD 37 CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI PEZZI PAIA PEZZI PEZZI PEZZI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI A CHILOGRAMMI B CHILOGRAMMI CHILOGRAMMI

30 ELENCO DELLE CATEGORIE DEI PRODOTTI TESSILI: Per il settore tessile, le categorie e i codici aggiornati sono riportati nell all. I del Reg.to (UE) 1321/2011 della Commissione del (che modifica il Reg.to (CEE) n. 3030/93) e nell allegato I del Reg.to (UE) n. 1322/2011 della Commissione del (che modifica il Reg.to (CE) n. 517/94), pubblicati nella GUUE L. 335 del ).

31 AVVERTENZE: Per una esatta interpretazione delle norme, si consiglia di consultare i Regolamenti Comunitari Consolidati.

SCHEDA 2 COREA DEL NORD: Unità di misura. Sigla Paese. Designazione Merci. Paese Cod.G. Cat.

SCHEDA 2 COREA DEL NORD: Unità di misura. Sigla Paese. Designazione Merci. Paese Cod.G. Cat. SCHEDA 2 COREA DEL NORD: Sigla Paese Paese Cod.G. Cat. Unità di misura KP COREA DEL NORD 724 1 KG KP COREA DEL NORD 724 2 KG KP COREA DEL NORD 724 3 KG KP COREA DEL NORD 724 4 PZ KP COREA DEL NORD 724

Dettagli

Paese Cod.G. Controllo Cat. REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO

Paese Cod.G. Controllo Cat. REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO REGIME AUTONOMO SCHEDA 2 COREA DEL NORD: Sigla Paese Paese Cod.G. Controllo Cat. Unità di misura 1 KG 2 KG 3 KG 4 PZ 5 PZ Designazione Merci Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto Tessuti di cotone, diversi

Dettagli

ALLEGATO. della. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

ALLEGATO. della. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento

Dettagli

PE-CONS 54/1/16 REV 1 IT

PE-CONS 54/1/16 REV 1 IT UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Strasburgo, 15 febbraio 2017 (OR. en) 2016/0029 (COD) LEX 1717 PE-CONS 54/1/16 REV 1 STIS 8 TEXT 3 WTO 353 CODEC 1853 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Dettagli

4. Le esportazioni e le importazioni di abbigliamento in Russia

4. Le esportazioni e le importazioni di abbigliamento in Russia CENTRO STUDI PER L ARTIGIANATO DI CASARTIGIANI NAPOLI 4. Le esportazioni e le importazioni di abbigliamento in Russia A. Esportazioni dalla Russia di abbigliamento a maglia (codice 61) e non a maglia (codice

Dettagli

I prodotti Ulisse per ACIMIT

I prodotti Ulisse per ACIMIT DOCUMENTAZIONE I prodotti Ulisse per ACIMIT Marzo 2014 StudiaBo srl via Santo Stefano 57, 40125 Bologna tel. +39 051 5870353 C.F e P.iva: 03087661207 www.studiabo.it Indice Presentazione 4 I prodotti Ulisse

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 15. 6. 1999 IT L 148/9 REGOLAMENTO (CE) N. 1218/1999 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1999 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2009 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2009 DELLA COMMISSIONE L 338/58 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 19.12.2009 REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2009 recante modifica degli allegati I, II, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 61/16 REGOLAMENTO (CE) N. 516/1999 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1999 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Disposizioni per l attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai

Dettagli

Il regime doganale degli scambi con l'estero: documenti necessari per l'esportazione, tariffa doganale

Il regime doganale degli scambi con l'estero: documenti necessari per l'esportazione, tariffa doganale Il regime doganale degli scambi con l'estero: documenti necessari per l'esportazione, tariffa doganale Presentazione a cura del Dottor Simone Del Nevo NOMENCLATURA COMBINATA Con il termine nomenclatura

Dettagli

Classe 25 Classificazione di Nizza - prodotti in ordine alfabetico

Classe 25 Classificazione di Nizza - prodotti in ordine alfabetico Classe 25 Classificazione di Nizza - prodotti in ordine alfabetico Classe 25 Classificazione di Nizza prodotti in ordine alfabetico A) Classe 25 Classificazione di Nizza abbigliamento (articoli d ) accappatoi

Dettagli

ALLEGATO 10. Materie tessili e loro manufatti della sezione XI

ALLEGATO 10. Materie tessili e loro manufatti della sezione XI ALLEGATO 10 ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO Materie tessili

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 1 febbraio 2016. Disciplina per l accesso e l esercizio delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi.

Dettagli

Documento non definitivo

Documento non definitivo STUDIO DI SETTORE WM28U ATTIVITÀ 47.51.10 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TESSUTI PER L'ABBIGLIAMENTO, L ARREDAMENTO E DI BIANCHERIA PER LA CASA ATTIVITÀ 47.53.12 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TAPPETI Febbraio 2013

Dettagli

La funzione delle dogane sul territorio Esportazioni definitive

La funzione delle dogane sul territorio Esportazioni definitive La funzione delle dogane sul territorio Esportazioni definitive Pescara, 27/10/2015 dr. Luigi Di Giacomo 1 Normativa doganale: Esportazioni Definitive Reg. Cee 2913/92: Codice Doganale Comunitario; Reg.

Dettagli

Documento non definitivo

Documento non definitivo STUDIO DI SETTORE VM28U ATTIVITÀ 47.51.10 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TESSUTI PER L ABBIGLIAMENTO, L ARREDAMENTO E DI BIANCHERIA PER LA CASA ATTIVITÀ 47.53.12 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TAPPETI Luglio 2010

Dettagli

UNIONE EUROPEA ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO [regolamento (UE) n. 258/2012]

UNIONE EUROPEA ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO [regolamento (UE) n. 258/2012] UNIONE EUROPEA ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO [regolamento (UE) n. 258/2012] Tipo di autorizzazione Singola Multipla Globale 1 1. Esportatore N. (se del caso, numero EORI) 2. Numero identificativo dell

Dettagli

L ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE

L ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE Seminario su: L origine preferenziale: istruzioni per l uso Relatrice: dott.ssa Daniela Dispenza Direttore Area Procedure e Controlli Settore Dogane e Antifrode Torino, 15 aprile 2013 1 L ORIGINE PREFERENZIALE

Dettagli

DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOABALE (NOTA ESPLICATIVA)

DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOABALE (NOTA ESPLICATIVA) DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOABALE (NOTA ESPLICATIVA) QUADRO. A 1.Ufficio delle dogane L autorità competente ad adottare la decisione ed alla quale dovrà esser presentata la domanda è

Dettagli

Modello da inviare all'autorità regionale competente

Modello da inviare all'autorità regionale competente MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) N. progressivo di protocollo (a cura del SIAN) DICHIARAZIONE DI VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E DI COADIUVANTI

Dettagli

SOGGIORNO ESTIVO IN CENTRI VACANZA (scadenza 13 maggio 2005)

SOGGIORNO ESTIVO IN CENTRI VACANZA (scadenza 13 maggio 2005) SOGGIORNO ESTIVO IN CENTRI VACANZA (scadenza 13 maggio 2005) Spett. Cassa Edile della Provincia di Napoli - Sede Viale della Costituzione, Isola F/3 Centro Direzionale 80143 Napoli Tel. 0817347136 0817347137

Dettagli

I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale

I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale PARMA, 14/21 APRILE 2015 I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale Dott. Ufficio delle Dogane di Parma Diritto Doganale:norme di base. Reg. CEE n. 2913/92 (Codice Doganale

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 52/8 IT 22.2.2001 REGOLAMENTO (CE) N. 347/2001 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2001 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Dettagli

L esportazione e le prove dell uscita della merce dal territorio della Comunità. Studio Armella & Associati

L esportazione e le prove dell uscita della merce dal territorio della Comunità. Studio Armella & Associati L esportazione e le prove dell uscita della merce dal territorio della Comunità 1 Prima del 2002 interpretazione rigorosa le prove alternative ammesse solo in casi eccezionali ex art. 346 tuld 2 art. 346

Dettagli

Disciplinare Sistema IT01 100% Qualità Originale Italiana Made in Italy Certificate Appendice I Settore Tessile

Disciplinare Sistema IT01 100% Qualità Originale Italiana Made in Italy Certificate Appendice I Settore Tessile Disciplinare Sistema IT01 100% Qualità Originale Italiana Made in Italy Certificate Appendice I Settore Tessile Pagina 1 di 5 APPENDICE I SETTORE TESSILE 1 - Obiettivo Il presente documento stabilisce

Dettagli

SCHEDA DI SETTORE ABBIGLIAMENTO INTIMO. 2011 Gennaio / Ottobre

SCHEDA DI SETTORE ABBIGLIAMENTO INTIMO. 2011 Gennaio / Ottobre SCHEDA DI SETTORE ABBIGLIAMENTO INTIMO Gennaio / Ottobre Voci Doganali : 6107 Slip, mutande, camice da notte, vestaglie in maglia; 6108 Slip, camice da notte, pigiami, accappatoi, abbigliamento a maglia

Dettagli

Le Operazioni ad effetti differiti

Le Operazioni ad effetti differiti Le Operazioni ad effetti differiti Bologna, 2 Ottobre 2014 D.ssa Nadia Gentina 1 CASO: fornitore IT - cliente UE Invio dei beni in altro Paese UE: non costituisce cessione intracomunitaria assimilata da

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 04 DEL 20/01/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD.

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI IT L 341/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 18.12.2013 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1352/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2013 che stabilisce i formulari

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 312/3

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 312/3 29.11.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 312/3 REGOLAMENTO (CE) N. 1947/2005 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2005 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che

Dettagli

BRASILE NORMATIVA. A partire dal 1 gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU.

BRASILE NORMATIVA. A partire dal 1 gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU. BRASILE NORMATIVA Salvo eccezioni, l`importazione delle merci in Brasile è subordinata alla presentazione di una licenza per l`ottenimento della quale l`importatore è tenuto a presentare una fattura pro

Dettagli

SEZIONE XI - MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

SEZIONE XI - MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI STRUTTURA CLASSIFICAZIONE NOMENCLATURA COMBINATA SEZIONE XI - MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Maggio 2016 StudiaBo srl - Progetto Ulisse 2 Progetto Ulisse: Struttura Classicazione Nomenclatura Combinata

Dettagli

Dott. Paolo Di Costanzo. Forlì, 25 novembre 2010

Dott. Paolo Di Costanzo. Forlì, 25 novembre 2010 ORIGINE PREFERENZIALE REGOLE E PROCEDURE Dott. Paolo Di Costanzo Forlì, 25 novembre 2010 1 Struttura della presentazione Sguardo d insieme Le regole di origine preferenziale Le prove di origine preferenziale

Dettagli

AGENZIA DEL TERRITORIO

AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL TERRITORIO Provvedimento 25 maggio 2007 Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione prevista dall articolo 13, comma 8-septies,

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 471/2002 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2002 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

REGOLAMENTO (CE) N. 471/2002 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2002 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata L 75/13 REGOLAMENTO (CE) N. 471/2002 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2002 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto n. 5195 del 13 maggio 2010 Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione,

Dettagli

I benefici connessi alla figura dell Esportatore autorizzato

I benefici connessi alla figura dell Esportatore autorizzato I benefici connessi alla figura dell Esportatore autorizzato Ing. Daniele Longo (Ufficio delle Dogane di Roma 2) Convegno L AEO nel nuovo quadro normativo unionale La figura dell esportatore autorizzato

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

MODULO SE. Sede secondaria: istituzione, modifica, cancellazione. Denuncia di dati economici relativi alla sede secondaria AVVERTENZE GENERALI

MODULO SE. Sede secondaria: istituzione, modifica, cancellazione. Denuncia di dati economici relativi alla sede secondaria AVVERTENZE GENERALI MODULO SE Sede secondaria: istituzione, modifica, cancellazione. Denuncia di dati economici relativi alla sede secondaria AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Società di capitali, società

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 11.5.2016 L 121/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/698 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2016 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento

Dettagli

DAU e pratiche doganali. Anno 2007

DAU e pratiche doganali. Anno 2007 DAU e pratiche doganali Anno 2007 Il Documento Amministrativo Unificato La bolletta doganale DAU (Documento Amministrativo Unificato) è stata applicata all interno dei Paesi dell Unione Europea e prevede

Dettagli

18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23 18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23 REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio

Dettagli

EMIRATI ARABI UNITI NORMATIVE

EMIRATI ARABI UNITI NORMATIVE EMIRATI ARABI UNITI NORMATIVE E` importante sottolineare che per disposizione delle autorità degli Emirati Arabi Uniti, la legalizzazione dei documenti dovrà essere effettuata unicamente presso gli uffici

Dettagli

Istruzioni per l interessato

Istruzioni per l interessato Pagina 1 di 6 Spazio per apporre il timbro di protocollo Nel caso di procedimento SUAP non apporre la marca da bollo che è assolta sulla domanda unica Al Comune di Istruzioni per l interessato Cosa? Modello

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per il trasporto stradale e per l intermodalità DECRETO

Dettagli

N. DOMANDA. Barrare se ditta individuale 1 DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

N. DOMANDA. Barrare se ditta individuale 1 DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. All' ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE AGEA AGREA ARTEA AVEPA OPR LOMBARDIA. Domanda di ammissione al regime dei "seminativi". per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili Raccolto anno.

Dettagli

Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini I.V.A.. Integrazioni alla direttiva prot. n /RU del 7 settembre 2011.

Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini I.V.A.. Integrazioni alla direttiva prot. n /RU del 7 settembre 2011. Roma, 5 OTT. 2011 Protocollo: Rif.: Allegati: 113881/RU Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI Alle Direzioni Centrali Agli

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 23 gennaio 2012 n.2

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 23 gennaio 2012 n.2 REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 23 gennaio 2012 n.2 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 1 delle Legge17 marzo 1993 n.41; Visto l articolo 7 e l Allegato

Dettagli

ISTRUZIONI PER L ISCRIZIONE AL CINQUE PER MILLE. ENTI DEL VOLONTARIATO e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ANNO 2012

ISTRUZIONI PER L ISCRIZIONE AL CINQUE PER MILLE. ENTI DEL VOLONTARIATO e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ANNO 2012 ISTRUZIONI PER L ISCRIZIONE AL CINQUE PER MILLE ENTI DEL VOLONTARIATO e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 1, comma 1, lettera a) e lettera e), DPCM 23 aprile 2010) ANNO 2012 1. MODALITA DI PRESENTAZIONE

Dettagli

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U Approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Dettagli

Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell Unione Europea in accordo all art 19 del Reg. 1235/2008.

Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell Unione Europea in accordo all art 19 del Reg. 1235/2008. ALLEGATO 3 Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell Unione Europea in accordo all art 19 del Reg. 1235/2008. Tutti i prodotti provenienti da Paesi terzi ed etichettati come biologici devono

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

L.R. 22/2007, art. 3, c. 47 B.U.R. 7/11/2007, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0350/Pres.

L.R. 22/2007, art. 3, c. 47 B.U.R. 7/11/2007, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0350/Pres. L.R. 22/2007, art. 3, c. 47 B.U.R. 7/11/2007, n. 45 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0350/Pres. Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/519/UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/519/UE) L 281/20 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.10.2013 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2013 che stabilisce l elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE) 23.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 343/65 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2011 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali Decreto n. 445 del 13/04/2016 Oggetto: Reg. UE n. 1308/2013

Dettagli

OGGETTO: Reg.to(CE) n. 881/2003 della Commissione del 21 maggio 2003 recante modificazione del Regolamento(CEE) n. 2454/93. Convenzione TIR e ATA

OGGETTO: Reg.to(CE) n. 881/2003 della Commissione del 21 maggio 2003 recante modificazione del Regolamento(CEE) n. 2454/93. Convenzione TIR e ATA CIRCOLARE N. 48/D Protocollo: 2393/5201 Rif.: Allegati: Roma, 7 agosto 2003 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Agli Uffici Tecnici di Finanza Alle Direzioni Circoscrizionali dell Agenzia

Dettagli

STUDIO DI SETTORE UM19U ATTIVITÀ COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI ATTIVITÀ COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI

STUDIO DI SETTORE UM19U ATTIVITÀ COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI ATTIVITÀ COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI STUDIO DI SETTORE UM19U ATTIVITÀ 46.41.10 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI ATTIVITÀ 46.41.20 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI DI MERCERIA, FILATI E PASSAMANERIA ATTIVITÀ 46.41.90 COMMERCIO ALL'INGROSSO

Dettagli

La gestione degli acquisti intracomunitari

La gestione degli acquisti intracomunitari Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 267 02.10.2014 La gestione degli acquisti intracomunitari Categoria: IVA Sottocategoria: Operazioni intracomunitarie In caso di acquisto intracomunitario,

Dettagli

Dichiarazione di intento: approvato il modello e chiarito il regime transitorio

Dichiarazione di intento: approvato il modello e chiarito il regime transitorio Dichiarazione di intento: approvato il modello e chiarito il regime transitorio Con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014 (prot. 159674/2014) ( Provvedimento )

Dettagli

MAROCCO NORMATIVE. A partire dal 1 gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU.

MAROCCO NORMATIVE. A partire dal 1 gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU. MAROCCO NORMATIVE Tutte le merci sono liberamente importate, ad eccezione di alcuni prodotti sottoposti a licenza (polvere per esplosivi, pneumatici ricoperti o usati e della chincaglieria, veicoli e telai

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 DELLA COMMISSIONE 23.3.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 77/25 REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2011 che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l importazione

Dettagli

ALLEGATO B. A. Regime De Minimis

ALLEGATO B. A. Regime De Minimis ALLEGATO B MODALITA DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI TURISTICI LOMBARDI ALLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE PROMOSSE DA REGIONE LOMBARDIA SUI MERCATI ITALIANO ED ESTERO ANNO 2014 Regione Lombardia ha predisposto

Dettagli

KAZAKHSTAN NORMATIVA

KAZAKHSTAN NORMATIVA KAZAKHSTAN NORMATIVA Documenti di spedizione Oltre alla dichiarazione doganale (DAU) usualmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo all`interno dell`unione europea), le spedizioni con destinazione

Dettagli

2.3. I presupposti di fatto dell imposizione doganale e il momento generativo I rappresentanti del soggetto passivo; gli spedizionieri doganali

2.3. I presupposti di fatto dell imposizione doganale e il momento generativo I rappresentanti del soggetto passivo; gli spedizionieri doganali Introduzione Capitolo primo: Le dogane, normativa precedente 1. Funzioni della dogana 2. Gli elementi del rapporto doganale 2.1. Le imposte di confine 2.2. Il territorio doganale 2.3. I presupposti di

Dettagli

Istanza per il rilascio dell Autorizzazione all'esportazione definitiva di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni Carta Intestata Azienda Allegato 1 Istanza soggetta ad imposta di

Dettagli

REGOLE DI RIFERIMENTO

REGOLE DI RIFERIMENTO Saluzzo, lì 28 gennaio 2016 Egr. CLIENTE Prot. n. 06/16/FISC REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI REGOLE DI RIFERIMENTO Ambito oggettivo La Legge finanziaria 2013 (Legge n. 228/2012), nel recepire

Dettagli

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE PREPONENTI NELL ASSEMBLEA DEI DELEGATI

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE PREPONENTI NELL ASSEMBLEA DEI DELEGATI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE PREPONENTI NELL ASSEMBLEA DEI DELEGATI PRESENTAZIONE LISTA ELETTORALE - MOD. 1D ART. 14 DEL REGOLAMENTO ELETTORALE FONDAZIONE -, Italia Contact Center 199.30.30.33

Dettagli

DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE TESSILE BIOLOGICA. Application Form

DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE TESSILE BIOLOGICA. Application Form Application Form GOTS 1.2. Lo standard copre la trasformazione, fabbricazione, confezionamento, etichettatura, commercializzazione e distribuzione di prodotti tessili costituiti da almeno il 70% di fibre

Dettagli

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca Regolamento per la concessione e l erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano

Dettagli

3. LE SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO

3. LE SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO 3. LE SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO Ai sensi del comma 58, dell articolo 1, della Legge 190/2014, i soggetti che aderiscono al regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di: liquidazione

Dettagli

Allargamento della UE a dieci nuovi paesi: principali effetti ai fini IVA

Allargamento della UE a dieci nuovi paesi: principali effetti ai fini IVA ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 15/2004 Allargamento della UE a dieci nuovi paesi: principali effetti ai fini IVA Copyright

Dettagli

DICHIARAZIONE D INTENTO

DICHIARAZIONE D INTENTO MOD. DI DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. n.196/2003) Con questa informativa l

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 3567 del 17/07/2008 Al MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DG ENERGIE RISORSE MINERARIE Al MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Agenzia Dogane Ufficio Tributi Agenzia Dogane Ufficio Contenzioso Agenzia Dogane Ufficio

Dettagli

Ministero del Lavoro. e delle Politiche Sociali. telef.: fax:

Ministero del Lavoro. e delle Politiche Sociali. telef.: fax: Nuovi lavoratori UE: i flussi migratori 2005 e disposizioni applicative (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 2/2005) Disposizioni applicative relative al DPCM 17.12.2004, recante

Dettagli

Consolato d'italia, Edmonton

Consolato d'italia, Edmonton Consolato d'italia, Edmonton INFORMAZIONE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO CONSOLARE PER L ESENZIONE DOGANALE SUI MOBILI, MASSERIZIE, EFFETTI PERSONALI E VEICOLI USATI DI PROPRIETA DI CITTADINI ITALIANI

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA. Vendite e acquisti senza confini. Procedura n. 8131/2010. Commissionario Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A

TRIBUNALE DI ROMA. Vendite e acquisti senza confini. Procedura n. 8131/2010. Commissionario Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A Vendite e acquisti senza confini TRIBUNALE DI ROMA Procedura n. 8131/2010 02/10/2014 ore 11.00-07/10/2014 ore 11.00 Commissionario Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A Via delle Grazie, 3/5-57125 Livorno Tel.

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE 24.10.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 280/5 REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del

Dettagli

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 06/11/2014

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 06/11/2014 Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 06/11/2014 DETERMINAZIONE DELL AUTORITA DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007-2013 28 ottobre 2014 n. 339 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse III Misura

Dettagli

CAPO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI PRODOTTI TESSILI - REGOLAMENTO (UE) 2015/936 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 giugno 2015 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi,

Dettagli

Classe 24 Classificazione di Nizza - Tessuti e prodotti tessili

Classe 24 Classificazione di Nizza - Tessuti e prodotti tessili Classe 24 Classificazione di Nizza - Tessuti e prodotti tessili Classe 24 Classificazione di Nizza Tessuti e prodotti tessili Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto;

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 12745 del 26/06/2015 Designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 8 aprile

Dettagli

Le schede dati di sicurezza secondo il REACH

Le schede dati di sicurezza secondo il REACH L applicazione del Regolamento REACH: il caso dell Acetone Schede di sicurezza e scenari di esposizione Le schede dati di sicurezza secondo il REACH Roma, 10 giugno 2010 Federica Ceccarelli Esperta REACH

Dettagli

I suddetti documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del Fornitore richiedente.

I suddetti documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del Fornitore richiedente. BANDO PER L ABILITAZIONE DI FORNITORI E PRODOTTI (MACCHINE PER UFFICIO ED ELABORATORI ELETTRONICI, ATTREZZATURE E FORNITURE CPV 30000000-9) PER LA PARTECIPAZIONE IN VIA SPERIMENTALE AL MERCATO ELETTRONICO

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 18096 del 26 settembre 2014 Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione

Dettagli

N. II/1/ /2001 protocollo

N. II/1/ /2001 protocollo N. II/1/ 20156 /2001 protocollo Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni. IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,

Dettagli

CROAZIA NORMATIVE. A partire dal 1 gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU.

CROAZIA NORMATIVE. A partire dal 1 gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU. CROAZIA NORMATIVE Documenti di spedizione Oltre alla dichiarazione doganale (DAU) usualmente richiesta per qualunque spedizione (salvo all`interno dell`unione europea), le spedizioni destinate alla Croazia

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 4 LUGLIO 2012, SULL'ESPORTAZIONE

Dettagli

SUPERAMENTO DEL PLAFOND IVA Procedura consigliata. la violazione. Indicazioni nel modello unificato F24

SUPERAMENTO DEL PLAFOND IVA Procedura consigliata. la violazione. Indicazioni nel modello unificato F24 SUPERAMENTO DEL PLAFOND IVA Procedura consigliata EMISSIONE DI AUTOFATTURA IN DUPLICE ESEMPLARE Contenente: estremi del fornitore; numero di protocollo della fattura ricevuta; ammontare eccedente il plafond

Dettagli

LIMITAZIONE. Il modulo LIM-RI deve essere utilizzato dal richiedente per comunicare all'ufficio Italiano Brevetti e Marchi:

LIMITAZIONE. Il modulo LIM-RI deve essere utilizzato dal richiedente per comunicare all'ufficio Italiano Brevetti e Marchi: DEPOSITO DI UNA DOMANDA CARTACEA LIMITAZIONE Ufficio Marchi e Brevetti Istruzioni per il Richiedente Il modulo LIM-RI deve essere utilizzato dal richiedente per comunicare all'ufficio Italiano Brevetti

Dettagli

CIRCOLARE N. 18/D. Roma, 28 marzo Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane. Alle Direzioni Circoscrizionali.

CIRCOLARE N. 18/D. Roma, 28 marzo Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane. Alle Direzioni Circoscrizionali. CIRCOLARE N. 18/D Roma, 28 marzo 2003 Protocollo: 317 Allegati: : uno Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Alle Direzioni Circoscrizionali Alle Dogane Agli Uffici delle Dogane di: Arezzo

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

Dettagli

MADE IN: REQUISITI E DISCIPLINA APPLICABILE ALLE FASI E PROCESSI DI PRODUZIONE ALL ESTRO DI CAPI MADE IN ITALY E ASPETTI PRATICI

MADE IN: REQUISITI E DISCIPLINA APPLICABILE ALLE FASI E PROCESSI DI PRODUZIONE ALL ESTRO DI CAPI MADE IN ITALY E ASPETTI PRATICI MADE IN: REQUISITI E DISCIPLINA APPLICABILE ALLE FASI E PROCESSI DI PRODUZIONE ALL ESTRO DI CAPI MADE IN ITALY E ASPETTI PRATICI Convegno «La Moda Italiana all Estero» 11 Marzo 2015 Avv. Giacomo Bonelli

Dettagli

Comune di Udine REGOLAMENTO PER L USO DELLE DIVISE E DEL VESTIARIO

Comune di Udine REGOLAMENTO PER L USO DELLE DIVISE E DEL VESTIARIO Comune di Udine REGOLAMENTO PER L USO DELLE DIVISE E DEL VESTIARIO Adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 807 del 28 novembre 2000 Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 551

Dettagli

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE/COREA. STUDIO DEL NEVO SRL Via Trento 30, 43122 Parma 0521/784271

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE/COREA. STUDIO DEL NEVO SRL Via Trento 30, 43122 Parma 0521/784271 ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE/COREA Presentazione a cura STUDIO DEL NEVO SRL Via Trento 30, 43122 Parma 0521/784271 DECORRENZA Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L168 è stato

Dettagli

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ. ai sensi dell art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n in qualità di titolare/legale rappresentant

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ. ai sensi dell art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n in qualità di titolare/legale rappresentant C.so V. Emanuele II, 64-33170 PORDENONE www.comune.pordenone.it ORGANISMO INTERMEDIO PISUS AREA GESTIONE PROGETTO PISUS IN_RETE BANDO PER I CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ALLEGATO F DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Dettagli

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI Normativa Art. 1, comma 325, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 7, c. 4 lettera f) -quinquies del DPR. n. 633/72; Direttiva comunitaria 2006/212 del 28.11.2006;

Dettagli