Il contenuto di un'etichetta è destinato a fornire una - vera, - corretta - trasparente informazione al consumatore
|
|
- Giordano Corso
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Lezione L'etichettatura degli alimenti ed i controlli analitici Il contenuto di un'etichetta è destinato a fornire una - vera, - corretta - trasparente informazione al consumatore 1
2 La qualifica di "vera" spetta ad un'etichetta che: - identifichi la natura merceologica di un prodotto in modo non equivoco; - contenga dati relativi alla quantità presentata alla vendita/consumo con le tolleranze di legge; - fornisca informazioni circa gli ingredienti costitutivi (nel caso di "preparazioni alimentari") senza mistificazioni di sorta, e che riporti nel modo dovuto l'elenco dei composti complementari (additivi) per i quali è prevista la descrizione nei termini di legge; - faccia riferimento, quando necessario per una migliore identificazione del prodotto commercializzato, ai processi di produzione in modo semplice e comprensibile. 2
3 La qualifica di "corretta" richiama l'opportunità di non porre un prodotto in posizione di prevalenza qualitativa rispetto ad altri che sono invece simili e di non utilizzare marchi o segni distintivi che richiamino altri prodotti notoriamente dotati di qualità/immagine superiore. La "trasparenza" è caratteristica che richiama l'opportunità di non veicolare sensazioni di attività non possedute e comunque non pertinenti, come quelle che si riferiscono a potere di curare o prevenire malattie d'ogni genere. L'etichetta deve riportare, in virtù di un fondamentale principio di rintracciabilità, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o del venditore residente nella U.E. 3
4 La regolamentazione dei principi a cui l'etichettatura deve conformarsi è dettata da varie disposizioni ufficiali che subiscono nel tempo aggiornamenti. D.L. n.109: emanato il 27 gennaio 1992 considerato "base sul quale sono state effettuate modifiche ed integrazioni. 4
5 Alcune considerazioni di base, derivate da disposizioni normative in vigore, sono utili per meglio comprendere le problematiche che creano relazione fra analisi chimica degli alimenti ed etichettatura. Le normative si riferiscono spesso alla denominazione prodotto alimentare preconfezionato unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. 5
6 Non sono quindi considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti in alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura, anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento. 6
7 Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea il 22 novembre 2011) nuova disciplina relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Tale regolamento modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Entrata in vigore il 13 dicembre 2014.
8 Caratteristica fondamentale L etichettatura non deve indurre l acquirente in errore sulle caratteristiche del prodotto alimentare, e in particolare sulla natura, identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine e provenienza, modo di fabbricazione. 8
9 REQUISITI GENERALI PER L ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI 1) denominazione di vendita; completata da una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l omissione di tale indicazione può creare confusione nell acquirente ; 2) quantità netta, per i prodotti preconfezionati (o: quantità nominale, per i prodotti confezionati in quantità unitarie costanti); 3) termine minimo di conservazione - per i prodotti rapidamente deperibili sotto il profilo microbiologico, e che, di conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un pericolo immediato per la salute umana - data di scadenza ; 4) elenco degli ingredienti, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; Le informazioni ai punti 1-3 devono figurare nello stesso campo visivo
10 5) nome o ragione sociale (o marchio depositato) e indirizzo (o: sede - intesa come la località ove è ubicata l azienda o lo stabilimento - nel d.lgs. 109/92) del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità; 6) sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (prescrizione nazionale, non obbligatoria per i prodotti destinati a mercati esteri); informazione non richiesta sui prodotti già provvisti di bollo sanitario; 7) lotto di appartenenza del prodotto;
11 Indicazioni circa il successivo utilizzo del prodotto sono prescritte a determinate condizioni - condizioni particolari di conservazione di utilizzo, qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto - istruzioni per l uso, quando la loro omissione non consenta all acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare
12 Altre menzioni sono obbligatorie in virtù della composizione o del trattamento dei prodotti - titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande con contenuto alcolico superiore all 1,2% in volume (da riportare nello stesso campo visivo delle informazioni di cui ai punti 1-3) -menzione specifica di caffeina e chinino, ove utilizzati come aromi (escluse le bevande a base di tè, caffè o loro estratti, che ne riportino i nomi in denominazione di vendita) - precisazione del tenore elevato di caffeina nelle bevande, ove il contenuto di tale sostanza sia superiore a 150 mg/l
13 - indicazione della presenza nel prodotto o in alcun ingrediente - di organismi geneticamente modificati (OGM) o sostanze da essi derivate - nell ipotesi in cui il prodotto sia stato trattato con radiazioni ionizzanti / irradiato, o confezionato in atmosfera modificata, indicazione del relativo trattamento
14 Ulteriori precisazioni sono prescritte al ricorrere di particolari circostanze di presentazione - etichettatura nutrizionale quando una informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari - quantità dell ingrediente caratterizzante evidenziato, laddove uno o più ingredienti siano posti in evidenza in etichetta, o contraddistinguano il prodotto in quanto associati alla denominazione di vendita, o comunque essenziali per distinguere il prodotto - luogo d origine o di provenienza del prodotto, obbligatorio nella sola ipotesi in cui l omissione della relativa indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (e non delle sue materie prime)
15 Per "lotto" si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte o confezionate in circostanze praticamente identiche. Per i prodotti non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sugli imballaggi o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita. Quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione del giorno e del mese l'indicazione del numero di lotto in etichetta non è richiesta. 15
16 Termine Minimo di Conservazione (TMC): data entro la quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Data di scadenza: data entro la quale il prodotto va comunque consumato, in quanto soggetto a modificazioni che possono comprometterne la sicurezza d'uso. 16
17 CLAIM qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatoria in base alle legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche di qualsiasi forma che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche. 17
18 Regolamento CE n.1924/2006 a) Gli alimenti promossi attraverso "claim" possono essere percepiti dal consumatore come portatori di vantaggio nutrizionale, o per la salute in generale, maggiore di quello che compete ad altri prodotti simili o diversi ai quali non sono aggiunte sostanze nutritive. Ciò può incoraggiare il consumatore a scelte di acquisto che possono produrre modifiche nell'assunzione di talune sostanze nutritive in modo contrario a pareri scientifici in materia: è quindi opportuno definire restrizioni sui "claim" utilizzabili. 18
19 Regolamento CE n.1924/2006 b) In alcuni Stati membri UE si sono utilizzate indicazioni in etichettatura che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora dimostrato, o su cui non vi è consenso scientifico. Sorge quindi la necessità di fissare criteri d'utilizzo delle indicazioni relative ad effetti benefici che siano improntate a principi di uniformità e basati su dimostrazione di concreto effetto nutrizionale o fisiologico di talune sostanze. 19
20 Regolamento CE n.1924/2006 c) Appare opportuno che una sostanza oggetto di "claim" sia presente in un prodotto finito in quantità sufficiente (oppure opportunamente ridotta) ed utilizzabile dall'organismo. Vale aggiungere che la sostanza che viene segnalata come produttrice di effetto nutrizionale o fisiologico sia fornita da una quantità di alimento che si possa ritenere "consumabile" in quantità ragionevole. 20
21 Regolamento CE n.1924/2006 d) Nell'applicazione di misure di tutela, il regolamento prende come parametro il consumatore medio ragionevolmente attento ed avveduto. Per quanto attiene ai bambini, l'impatto va valutato nell'ottica del membro medio del gruppo. Ciò significa che un "claim" dovrà essere espresso tenendo conto della capacità di giusta interpretazione da parte dei soggetti acquirenti. 21
22 Regolamento CE n.1924/2006 e) Una disposizione fondamentale è quella che riguarda l'obbligatorietà di apposizione di etichettatura nutrizionale quando un'informazione nutrizionale specifica ("claim") viene utilizzata per vantare la presenza di uno o più componenti per il loro specifico effetto nutrizionale o fisiologico. Tale concetto era già stato espresso attraverso la Direttiva 90/496 CE del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alle imprese di ristorazione collettiva (ristoranti, ospedali, mense,ecc.), modificata da altre successive disposizioni, sancisce proprio che l'etichettatura nutrizionale è facoltativa ma diviene obbligatoria quando un'informazione nutrizionale figura nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un alimento (con esclusione delle campagne pubblicitarie collettive). 22
23 Laddove quindi un'informazione nutrizionale ("claim") riguardi gli zuccheri, gli acidi grassi saturi, la fibra alimentare e il sodio, l'etichetta nutrizionale deve riportare obbligatoriamente: - valore energetico (in kcal/100 g), - quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, acidi grassi saturi, fibra alimentare e sodio (in g/100 g). 23
24 Allegato Claims nutrizionali contemplati dal Reg. Ce 1924/2006 A BASSO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kj)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kj)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero. A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento. SENZA CALORIE L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kj)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero. 24
25 A BASSO CONTENUTO DI GRASSI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato). A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi;in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 %dell'apporto energetico. SENZA GRASSI L'indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. SENZA GRASSI SATURI L'indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml. 25
26 A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi. SENZA ZUCCHERI L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono-o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri,l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta:«contiene IN NATURA ZUCCHERI». 26
27 A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio,o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml.per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE,questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml. A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE L'indicazione che un alimento è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio,o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque. SENZA SODIO o SENZA SALE L'indicazione che un alimento è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio,o un valore equivalente di sale, per 100 g. 27
28 FONTE DI FIBRE L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. 28
29 FONTE DI PROTEINE L'indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine. AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine. 29
30 FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI ] L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo 7 del regolamento (CE)n.1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio,del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti. AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una «fonte di [NOME DELLA O DELLE VITAMINE ]e/o [NOME DEL O DEI MINERALI ]». 30
31 CONTIENE [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO ] L'indicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo,per cui non sono stabilite condizioni specifiche nel presente regolamento,e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento,in particolare all'articolo 5. Per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni dell'indicazione «FONTE DI». A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA ] L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive,diverse dalle vitamine e dai minerali,è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l'indicazione «FONTE DI»e l'aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile. A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA ] L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 %rispetto a un prodotto simile,ad eccezione dei micronutrienti,per i quali è accettabile una differenza del 10 %nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio,e del sodio o del valore equivalente del sale,per i quali è accettabile una differenza del 25 %. 31
32 LEGGERO/LIGHT L'indicazione che un prodotto è «LEGGERO»o «LIGHT» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «RIDOTTO»;l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «LEGGERO»o «LIGHT». NATURALMENTE/NATURALE Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine «NATURALMENTE/NATURALE»può essere inserito all'inizio dell'indicazione. 32
33 L'etichettatura nutrizionale può riguardare (facoltativo) anche la quantità di amidi, di polioli, di acidi grassi monoinsaturi, di acidi grassi polinsaturi, di colesterolo e di sali minerali e vitamine. A proposito di questi due ultimi nutrienti, la Direttiva CE 2008/100 del 28 ottobre 2008 elenca in allegato le vitamine ed i sali minerali che possono essere dichiarati e le relative razioni giornaliere raccomandate (RDA), oltre alle relative unità di misura specificate. Questa stessa Direttiva definisce cosa deve intendersi per "fibra alimentare" ed i coefficienti di conversione (polialcol). relativi alla fibra alimentare ed all'eritritolo 33
34 Le Direttive CE 90/496 e CE 2008/100 riportano i seguenti coefficienti di conversione: kcal/g kj/g carboidrati (esclusi i polialcoli) 4 17 polialcoli 2,4 10 proteine 4 17 grassi 9 37 fibre alimentari 2 8 eritritolo 0 0 solatrim* 6 25 alcol (etanolo) 7 29 acidi organici 3 13 * sostanza sostitutiva dei grassi, a ridotto valore energetico, usato nei prodotti da forno e della confetteria 34
Il contenuto di un'etichetta è destinato a fornire una - vera, - corretta - trasparente informazione al consumatore
Lezione 5 19.10.2015 L'etichettatura degli alimenti ed i controlli analitici Il contenuto di un'etichetta è destinato a fornire una - vera, - corretta - trasparente informazione al consumatore 1 La qualifica
DettagliLa Fibra Alimentare e L energia Della Dieta
Convegno SINU Regione Lombardia - Piemonte La Fibra Alimentare e L energia Della Dieta Avvocato Neva Monari Avvocati per l impresa Venerdì 24 giugno 2016 Aula C04 DeFENS Università degli Studi di milano
DettagliEtichettatura dell Olio Extra Vergine di Oliva
Etichettatura dell Olio Extra Vergine di Oliva PRESCRIZIONI GENERALI INDICAZIONI OBBLIGATORIE OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA (1) mediante procedimenti meccanici (2) ITALIANO oppure TOSCANO IGP oppure SEGGIANO
DettagliInformazione al consumatore sui prodotti alimentari. Ing. Vittorio Gagliardi Presidente dell Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS)
Informazione al consumatore sui prodotti alimentari Ing. Vittorio Gagliardi Presidente dell Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS) L importanza dell etichetta etichetta Le etichette riportate sulle
DettagliETICHETTATURA E CLAIMS NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI
ETICHETTATURA E CLAIMS NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI DINTEC NOVEMBRE 2009 PREMESSA La ricerca scientifica sugli alimenti ha evidenziato che esiste un ampia gamma
DettagliLe informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni
Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti Convegno di studio Reg. (UE) 1169/2011 Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni Reg. 1169/2011: informazioni obbligatorie
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514. Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all alimentazione umana. (I) (pubbl.
DettagliVista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992
D.Lgs. Governo n 77 del 16/02/1993 Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DettagliFai clic per aggiungere del testo
LA NUOVA ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Chiara Luppi Dietista Fai clic per aggiungere del testo Epidemia e Prevenzione. Speciale cibo dic. 2015 CONSUMO DI NUTRIENTI E VALORI RACCOMANDATI Epidemia e Prevenzione.
DettagliAttuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.
D.Leg. 16 febbraio 1993, n. 77. * Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 69
DettagliInformazione al consumatore sui prodotti alimentari
Informazione al consumatore sui prodotti alimentari Avv. Dario Dongo Responsabile Politiche Regolative Federalimentare L etichetta (1) E la carta d identità dell alimento. Offre: Informazioni complete
DettagliPRODOTTI DIETETICI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E INTERFACCIA CON I NOVEL FOOD
Roma, 13 settembre 2011 PRODOTTI DIETETICI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E INTERFACCIA CON I NOVEL FOOD Bruno Scarpa Ministero della salute DSPVNSA Direzione generale sicurezza alimenti e nutrizione Ufficio
DettagliVitamine e sali minerali che possono essere dichiarati in tabella nutrizionale e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)
Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati in tabella nutrizionale e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA) RDA RDA Vitamina A (μg) 800 Potassio (mg) 2000 Vitamina D (μg) 5 Cloruro
DettagliTAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE IN PROVINCIA DI LECCO 11/12/2014
TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE IN PROVINCIA DI LECCO 11/12/2014 COSA CAMBIA? devono essere recepite dagli Stati Membri entra immediatamente
DettagliNutrizione e salute: saper leggere le etichette alimentari
Nutrizione e salute: saper leggere le etichette alimentari Paola Palestini Coordinatore Master Alimentazione e Dietetica Applicata Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università Milano-Bicocca Il nuovo
DettagliAREA TEMATICA Sviluppo sostenibile ed innovazione SETTORE Sicurezza alimentare ARGOMENTO SPECIFICO Etichettatura
TITOLO DOCUMENTO Etichettatura nutrizionale: dal 13 dicembre scatta l obbligo di inserire la nuova "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o in etichetta. AREA TEMATICA Sviluppo sostenibile ed innovazione
Dettaglihome >> etichettatura ETICHETTATURA
home >> etichettatura ETICHETTATURA Tutti i prodotti biologici e non devono indicare in etichetta una serie di notizie per il consumatore obbligatorie di carattere generale. Ogni tipologia di prodotto
DettagliETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. Reg. UE 1169/2011, in vigore dal 13 dicembre 2016
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Reg. UE 1169/2011, in vigore dal 13 dicembre 2016 Obiettivo del regolamento è garantire informazioni e assicurare salute e interessi del Consumatore Il regolamento
DettagliD.M. 7 ottobre 1998, n. 519.
D.M. 7 ottobre 1998, n. 519. Regolamento recante norme concernenti l attuazione della direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione
DettagliLezione SCHEDA DI SICUREZZA
SCHEDA DI SICUREZZA Lezione 6 08 11 13 Ogni operazione di acquisizione di materia prima prevede inoltre l acquisizione in parallelo della scheda di sicurezza, che riporta una serie di informazioni relative
DettagliDIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE
L 27/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 31.1.2008 DIRETTIVE DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2008 relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di
DettagliLA NUOVA DISCIPLINA SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: NOVITA E CRITERI APPLICATIVI. a cura di A.F. Ragone
LA NUOVA DISCIPLINA SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: NOVITA E CRITERI APPLICATIVI a cura di A.F. Ragone a.ragone@mpaaf.gov.it Pistoia, 30 maggio 2013 Rapporto alla Commissione UE del 2004 I consumatori
Dettagli2. L'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE È FACOLTATIVA.
DECRETO LEGISLATIVO 16 FEBBRAIO 1993, n. 77 (GU n. 069 del 24/03/1993) ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/496/CEE DEL CONSIGLIO DEL 24 SETTEMBRE 1990 RELATIVA ALL'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI.
DettagliLe etichette alimentari
Le etichette alimentari Le etichette riportate sulle confezioni dei prodotti alimentari aiutano a compiere una scelta informata su ciò che consumeremo L etichettatura dei prodotti alimentari destinati
DettagliLe informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche
Paola Rebufatti Laboratorio Chimico CCIAA Torino Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche Novara, 04 ottobre 2016 ETICHETTATURA VOLONTARIA Nutrition Claims e Health Claims Indicazione o
Dettagli(Atti legislativi) DIRETTIVE
16.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 334/1 I (Atti legislativi) DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche
DettagliLe informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche
Paola Rebufatti Laboratorio Chimico CCIAA Torino Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche ETICHETTATURA VOLONTARIA Nutrition Claims e Health Claims Indicazione o claim: messaggio o rappresentazione
DettagliETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO
ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEGLI OLII DI OLIVA Regolamento UE 1308/2013, relativo
DettagliL etichettatura nutrizionale. Paolo Borghi
L etichettatura nutrizionale Paolo Borghi Precedenti normativi: dir. 90/496/CEE sull etichettatura nutrizionale (attuata in Italia dal d.lgs. n. 77/1993) schema complesso facoltatività eccezioni alla facoltatività
DettagliReg.CE n.1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
Reg.CE n.1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari Chelab srl - I servizi dell Assistenza Tecnico Scientifica 1.0 FINALITA e APPLICAZIONE del REG. CE
DettagliETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO
ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEGLI OLII DI OLIVA Regolamento UE 1308/2013, relativo
DettagliLETTURA DELLE ETICHETTE DEI PRODOTTI CONFEZIONATI
LETTURA DELLE ETICHETTE DEI PRODOTTI CONFEZIONATI COS E L ETICHETTA? L INSIEME DELLE MENZIONI, DELLE INDICAZIONI, DEI MARCHI DI FABBRICA O DI COMMERCIO, DELLE IMMAGINI O DEI SIMBOLI CHE SI RIFERISCONO
DettagliRegolamento 1169/2011. Avv. Afro Ambanelli
Regolamento 1169/2011 Avv. Afro Ambanelli Tempi di applicazione Il Regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2011 Si applica a partire dal 13 dicembre 2014 L obbligo di indicare la dichiarazione nutrizionale
DettagliMinistero della Salute
Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE - UFFICIO 4 LINEE GUIDA SULLE TOLLERANZE ANALITICHE APPLICABILI IN FASE DI CONTROLLO UFFICIALE Le presenti
DettagliSCHEDA VIGILANZA ALIMENTI PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO
PROMEMORIA D.M. 82/2009 ESITO AZIONI Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento contengono sostanze in quantità da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini? (art. 3 c.2) 1
DettagliDirettiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari
Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità
DettagliLe novitàsull etichettatura nutrizionale
Torino 22 novembre 2016 Laura Bersani Le novitàsull etichettatura nutrizionale L'etichettatura nutrizionale è armonizzata in tutta l'unione europea (Reg.UE 1169/2011) attualmente facoltativa DICHIARAZIONE
DettagliINDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE. REG.CE n. 1924/2006
INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE REG.CE n. 1924/2006 1 OBIETTIVI SPECIFICI Integrazione dei principi generali in tema di etichettatura dei prodotti alimentari che impongono un divieto generale di
DettagliDirettiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari
Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari Gazzetta ufficiale n. L 276 del 06/10/1990 pag. 0040-0044 edizione speciale finlandese:
DettagliCapire per. consumare meglio GLI IMBALLAGGI ALIMENTARI
Capire per consumare meglio GLI IMBALLAGGI ALIMENTARI Le informazioni necessarie: le buone pratiche I consumatori, piccoli o grandi che siano, devono poter scegliere con cognizione di causa. Per questo
DettagliGazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005
Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 agosto 2005, n.199 Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli
DettagliLa nuova etichettatura degli alimenti. Valerio Giaccone Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova
La nuova etichettatura degli alimenti Valerio Giaccone Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova Lo status quo ante L etichettatura è figlia del packaging Con essa il produttore
DettagliIL REG. UE 1169/2011 LO STATO DELL ARTE CON RIGUARDO AI PRODOTTI DA FORNO.
IL REG. UE 1169/2011 LO STATO DELL ARTE CON RIGUARDO AI PRODOTTI DA FORNO E DOLCIARI 1 CAMPO DI APPLICAZIONE Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena
DettagliCONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 23 novembre 2005 (06.12) (OR. FR) 14793/05 ADD 1. Fascicolo interistituzionale: 2003/0262 (COD)
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 23 novembre 2005 (06.12) (OR. FR) Fascicolo interistituzionale: 2003/0262 (COD) 14793/05 ADD 1 CODEC 1063 DENLEG 59 SAN 186 ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A" del:
DettagliClaim nutrizionali e salutistici: la comunicazione in etichetta Atti del Convegno
Claim nutrizionali e salutistici: la comunicazione in etichetta Atti del Convegno 13 giugno 2008 Bologna CLAIM NUTRIZIONALI E SALUTISTICI: LA COMUNICAZIONE IN ETICHETTA Profili legali, scientifici e di
DettagliLe novità per l etichettatura degli alimenti introdotte con il Reg. 1169/2011
L ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI FRA PRESENTE E FUTURO IL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011 Le novità per l etichettatura degli alimenti introdotte con il Reg. 1169/2011 Enrico Novelli Dipartimento di Biomedicina
DettagliDichiarazione obbligatoria nutrizionale dal prossimo dicembre
Dichiarazione obbligatoria nutrizionale dal prossimo dicembre Susanna Visser Il 13 dicembre prossimo diverranno applicabili le disposizioni del Regolamento UE 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti
DettagliL ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI:
L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: Indicazioni nutrizionali e sulla salute (Nutrition Claims e Health Claims) (dal Reg. CE n. 1924/06 smi al Reg. UE n. 1169/2011;) dott.ssa Miria Catta & dott
DettagliAttuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (2).
Leggi d'italia D.Lgs. 16-2-1993 n. 77 Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. Pubblicato nella Gazz. Uff.
DettagliIL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
Direttiva 97/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
DettagliVendita e somministrazione prodotti sfusi
Vendita e somministrazione prodotti sfusi Dr. Gianluca ROSATI Camposampiero, 16 23 giugno 2015 Vendita prodotti sfusi Art. 44 Reg. UE 1169/11 - Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati
DettagliL informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande. Verona 19/06/2014
L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande Verona 19/06/2014 Regolamento (CE) n. 767/2009 Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione
DettagliLe novità dell etichettatura nutrizionale
Verbania, 26 settembre 2016 Laura Bersani laura.bersani@lab-to.camcom.it Le novità dell etichettatura nutrizionale MISSIONE Supporto tecnico Camera di Commercio Torino e altre Camere di Commercio piemontesi
DettagliInformazione al consumatore
Informazione al consumatore sui prodotti alimentari, reg. UE n. 1169/11 Dario Dongo autore dell'e-book L'etichetta www.ilfattoalimentare.it Background Dir. 79/112/CEE: etichettatura, presentazione e pubblicità
DettagliEtichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti. Convegno di studio. Reg. (UE) 1169/2011. Esempi, casi di studio, verifica
Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti Convegno di studio Reg. (UE) 1169/2011 Esempi, casi di studio, verifica Etichettiamo Luca Bucchini Obiettivi NB: Identificare attraverso esempi
DettagliSPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE
SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE MODULO DI RISPOSTA RISPOSTA AL QUESITO: Cosa deve essere scritto su in etichetta di barattolo di miele? In base ai dati da voi forniti e senza conoscere nel
DettagliDipartimento di Sanità Pubblica - Cesena U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione. L etichettatura dei prodotti alimentari
Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione L etichettatura dei prodotti alimentari La scelta di alimenti e bevande condiziona la nostra dieta in termini di apporti
DettagliLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI IN ETICHETTA
LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI IN ETICHETTA Dr. Antonio Trifirò Responsabile Dipartimento Conserve Vegetali SSICA VECCHIA NORMATIVA D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77 Attuazione della direttiva 90/496/CEE del
DettagliThis project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration
Il Reg UE n 1169/2011 e le informazioni ai consumatori: News e Approfondimenti Sicurezza Alimentare e Marketing - ore 10,00-11,30 Roma 3 Febbraio 2015 Dott.ssa Gabriella Lo Feudo Centro di ricerca per
DettagliInformazioni nutrizionali in etichetta: la dichiarazione nutrizionale e i claims nutrizionali e salutistici.
Lucca, 16 marzo 2016 Laura Bersani laura.bersani@lab-to.camcom.it Informazioni nutrizionali in etichetta: la dichiarazione nutrizionale e i claims nutrizionali e salutistici. MISSIONE Supporto tecnico
DettagliInformazioni nutrizionali in etichetta: la dichiarazione nutrizionale e i claims nutrizionali e salutistici.
Lucca, 16 marzo 2016 Laura Bersani laura.bersani@lab-to.camcom.it Informazioni nutrizionali in etichetta: la dichiarazione nutrizionale e i claims nutrizionali e salutistici. MISSIONE Supporto tecnico
DettagliTUTELA DEL CONSUMATORE
TUTELA DEL CONSUMATORE TUTELA DEL CONSUMATORE 1. L etichettatura L degli alimenti Occhio all etichetta! L etichetta è la fonte principale di informazione che il consumatore ha a disposizione per scegliere
DettagliNuova etichettatura degli alimenti: da obbligo ad opportunità con la realtà aumentata
Nuova etichettatura degli alimenti: da obbligo ad opportunità con la realtà aumentata Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Consorzio GoToWorld Brescia, 16 giugno 2016 Indice 1. Le
DettagliArt. 1. Campo di applicazione. 2. Le norme del presente decreto non si applicano:
D.Leg. 25 gennaio 1992, n. 107. Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.
DettagliValori nutrizionali e claims:
Valori nutrizionali e claims: aggiornamento e opportunità Giovanna Saccani Effetto della tecnologia di produzione sul contenuto di molecole nutrizionali Insaccati stagionati: fermentazione e stagionatura
DettagliIn Italia, il D.Lgs 109/92 attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, non è toccato dal nuovo regolamento.
REGOLAMENTO UE 1169 del 25 ottobre 2011 INTRODUZIONE e CAMPO di APPLICAZIONE E' comparso nello scenario europeo il Reg. UE 1169 del 25 ottobre 2011, che entrerà in vigore il 13 dicembre2014, abrogando,
DettagliEtichettatura del miele. Dr Stefano Nonis - Servizio Veterinario - ASL 20 VR
Etichettatura del miele Dr Stefano Nonis - Servizio Veterinario - ASL 20 VR Indicazioni obbligatorie in etichetta per il miele 1. La denominazione di vendita miele (o una delle definizioni di cui all art.
DettagliEtichettatura dei prodotti alimentari in Italia e in Unione Europea: campo di applicazione del Regolamento 1169/2011 e normative nazionali.
Etichettatura dei prodotti alimentari in Italia e in Unione Europea: campo di applicazione del Regolamento 1169/2011 e normative nazionali. Massimo Buonavita, Sr. Regulatory Expert Roma, 28 Settembre 2016
DettagliETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI per i prodotti da agricoltura biologica
INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Art. 27 Indicazioni obbligatorie Art. 24 Art. 31; Art. 58; Art.
DettagliETICHETTA NUTRIZIONALE NEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI REGOLAMENTO (UE) 1169 / 2011 MACOMER 23 APRILE 2016
ETICHETTA NUTRIZIONALE NEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI REGOLAMENTO (UE) 1169 / 2011 MACOMER 23 APRILE 2016 Marcella Cabiddu, Ignazio Ibba, Danilo Muggianu Contribuire ad assicurare un livello elevato di
Dettagliil regolamento claims (1924/06 CE)
il regolamento claims (1924/06 CE) Avv. Vito Rubino Università degli Studi del Piemonte Orientale Di.G.Sp.E.S. CENNI INTRODUTTIVI Il Regolamento 1924/06 CE è intervenuto nel 2006 a regolare la materia
DettagliDefinizione di additivo
Additivi Gli additivi sono una particolare categoria di ingredienti, che non sono di uso libero. Per essere destinati alla produzione o alla conservazione degli alimenti, devono a) essere sottoposti ad
DettagliSCHEDA TECNICA POMODORI SECCHI
SCHEDA TECNICA POMODORI SECCHI 1 SCHEDA DESCRITTIVA 1.1 DENOMINAZIONE DI VENDITA E una conserva alimentare costituita da pomodori secchi, in vaschetta da 1900g con trattamento termico di pastorizzazione.
DettagliETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica
INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Campo di applicazione Art. 59; Art. 95 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Uso di marchi commerciali
DettagliINDICE. Alcuni consigli utili pag 3 Come interpretare alcuni messaggi pag 6 Fare la spesa pag 8 Preparare e consumare i pasti pag 8
INDICE Alcuni consigli utili pag 3 Come interpretare alcuni messaggi pag 6 Fare la spesa pag 8 Preparare e consumare i pasti pag 8 Alcuni consigli utili non saltare i pasti inserire i carboidrati complessi
DettagliEtichettatura Biologica Breve vademecum
Etichettatura Biologica Breve vademecum Generalità Leggere con attenzione l'etichetta di un prodotto consente di acquisire in breve tempo tutte le informazioni che ci interessano sul prodotto stesso, permettendoci
DettagliQUALITA DEGLI ALIMENTI TRA ANTICHE COLTURE E NUOVE PROSPETTIVE NUTRIZIONALI
QUALITA DEGLI ALIMENTI TRA ANTICHE COLTURE E NUOVE PROSPETTIVE NUTRIZIONALI Come leggere le etichette degli alimenti per difendere la salute. Nuove norme europee e strategie pratiche Monza 26 Settembre
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 230/8 IT 25.8.2016 REGOLAMENTO (UE) 2016/1413 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite
Dettaglidel 29 settembre 2003 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (90/496/CEE) (GU L 276 del 6.10.1990, pag.
1990L0496 IT 09.01.2004 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura
DettagliE IL BIGLIETTO DA VISITA SCELTO DAL PRODUTTORE PER PRESENTARE IL PRODOTTO
E IL BIGLIETTO DA VISITA SCELTO DAL PRODUTTORE PER PRESENTARE IL PRODOTTO ETICHETTA STURUMENTO DI TUTELA IMPORTANTE SIA PER LA SALUTE DEL CONSUMATORE CHE PER IL SUO INTERESSE ECONOMICO. E OBBLIGATORIA
DettagliNovità in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori. CCIAA Viterbo, 30 ottobre 2014
Il Regolamento UE 1169/2011 del 25/10/2011 Novità in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori CCIAA Viterbo, 30 ottobre 2014 PROGRAMMA DELL INCONTRO Evoluzione della normativa in materia di
DettagliIndice generale. Prefazione
Indice generale Prefazione Autori XI XIII Capitolo 1: Contesto istituzionale e normativo dell Unione Europea 1 1 Trattati e Stati membri 1 2 Le istituzioni dell Unione Europea 3 2.1 Parlamento Europeo
DettagliOrdinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari
Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) Modifica del 13 ottobre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 26 febbraio 2015 n.23 (Ratifica Decreto Delegato 9 dicembre 2014 n.214) Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Delegato
DettagliEtichettatura,presentazione e pubblicità del riso. Cenni su Regolamento UE 1169/2011
Novara, 17 aprile 2014 Etichettatura,presentazione e pubblicità del riso. Cenni su Regolamento UE 1169/2011 Laura Bersani LA MISSIONE Essere di ausilio alla Camera di Commercio di Torino ed alle altre
DettagliLinee Guida per la informazione al consumatore sui prodotti alimentari. reg. (UE) n. 1169/2011
Linee Guida per la informazione al consumatore sui prodotti alimentari reg. (UE) n. 1169/2011 1 giugno 2012 Introduzione Quadro normativo di riferimento Il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla
DettagliRegolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio del 5 dicembre 1994 che stabilisce norme per i grassi da spalmare.
Regolamento (CE) n. 2991/94 del 5 dicembre 1994. Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio del 5 dicembre 1994 che stabilisce norme per i grassi da spalmare. (pubbl. in Gazz. Uff. delle Comunità Europee
DettagliALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI VS INTEGRATORI ALIMENTARI Prodotti borderline
ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI VS INTEGRATORI ALIMENTARI Prodotti borderline Bologna, 9 settembre 2016 Avv. Neva Monari Avvocati per l Impresa DEFINIZIONI alimento a fini medici speciali (AFMS): un prodotto
DettagliOGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche.
OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche. Come noto dallo scorso 14 Dicembre 2012, a seguito della entrata in vigore del Reg. Ue 432/2012 di modifica
DettagliL etichettatura dei prodotti agroalimentari
L etichettatura dei prodotti agroalimentari Perugia, 23 ottobre 2015 Maria Antonella Leo Caso studio 1 Denominazione salsiccia fresca Il Reg. UE 1169/2011 definisce la denominazione dell alimento e prevede
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 luglio 2013 (18.07) (OR. en) 12448/13 DENLEG 83 SAN 279 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 12 luglio 2013 Destinatario: Segretariato generale
DettagliAdditivi e premiscele alla luce del Regolamento 767/2009
Additivi e premiscele alla luce del Regolamento 767/2009 Dott.ssa M. Ponghellini Parma 12 ottobre 2010 The views expressed are purely these of the author and do not engage the European Commission Tolleranze
DettagliArt. 1. Campo d'applicazione
D.Leg. 4 febbraio 1993, n. 64. Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. (G.U.R.I. 18-03-1993,
DettagliALLERGENI: cosa cambia nel mondo della gelateria con il nuovo Regolamento (UE) 1169/2011
ALLERGENI: cosa cambia nel mondo della gelateria con il nuovo Regolamento (UE) 1169/2011 Il legislatore parte dal presupposto che leggere e comprendere le etichette degli alimenti é molto importante, perché
DettagliDietista dott.ssa Raimonda Muraro Ass2 Isontina
Dietista dott.ssa Raimonda Muraro Ass2 Isontina Il Regolamento (UE) 1169/2011 è entrato in vigore il 13 dicembre 2011 e verrà applicato in modo graduale, tramite tappe intermedie. Il testo unico raccoglie
DettagliRefrigerazione. Conservazione del cibo Caccia. Agricoltura. Raccolta. Consumo di Na (meq/die)
300 Refrigerazione 200 100 Raccolta Agricoltura Conservazione del cibo Caccia Consumo di Na (meq/die) 0-12000 -8000-10000 -6000-4000 -2000 0 2000 Tempo (migliaia di anni) Nel 2010, circa 1.65 milioni
DettagliIN FORMA SÌ, MA IN SICUREZZA Gli integratori alimentari nei centri fitness
Direzione Economia Urbana e Lavoro Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita Viale Gabriele D Annunzio 15 IN FORMA SÌ, MA IN SICUREZZA Gli integratori alimentari nei centri
DettagliNon bisogna lasciarsi ingannare dalle raffigurazioni riportate in etichetta.
L ETICHETTA L insieme delle informazioni dell etichettatura sono riportate non solo sull etichettatura apposta sul prodotto, ma anche sull imballaggio o sul dispositivo di chiusura. Tutte le indicazioni
DettagliI s t i t u to S u p eriore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche
ALLEGATO VI REQUISITI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ETICHETTATURA 7.1. Dopo che una sostanza o un preparato sono stati classificati, l'etichetta da
DettagliVADEMECUM IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEL RISO COME PRODOTTO E INGREDIENTE
VADEMECUM IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEL RISO COME PRODOTTO E INGREDIENTE Marzo 2014 La presente guida è stata realizzata dalla Camera di Commercio di Biella, Novara e Vercelli con l'assistenza tecnica
Dettagli