il regolamento claims (1924/06 CE)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "il regolamento claims (1924/06 CE)"

Transcript

1 il regolamento claims (1924/06 CE) Avv. Vito Rubino Università degli Studi del Piemonte Orientale Di.G.Sp.E.S.

2 CENNI INTRODUTTIVI Il Regolamento 1924/06 CE è intervenuto nel 2006 a regolare la materia delle affermazione VOLONTARIE sulle proprietà nutrizionali o salutistiche degli alimenti. Si tratta di una norma generale, che tende a riunire e coprire i diversi ambiti delle produzioni alimentari rimasti a vario titolo non regolamentati con riferimento a questi aspetti. Infatti abbiamo: Direttiva 89/398 CEE = d.lgs. 111/92 PRODOTTI DESTINATI AD UNA AL. PARTICOLARE Esentati ex art. 5 co. 1 lett. a) Direttiva 80/777CEE = d.lgs. 105/92 ACQUE MINERALI Esentati ex art. 5 co. 1 lett. b) Direttiva 2002/46 CE = d.lgs. 169/04 INTEGRATORI ALIMENTARI Esentati ex art. 5 co. 1 lett. d) TUTTAVIA: per quanto concerne i prodotti per l infanzia (dir. 06/141 e 06/125, in IT D.M. 500/94 E DPR 128/98) il regolamento claims si applica ALLE FORMULE DI PROSEGUIMENTO, AI PRODOTTI A BASE DI CEREALI E AD ALTRI PRODOTTI SIMILARI, perché le norme in oggetto non prevedono una disciplina specifica in materia. NON SI APPLICA INVECE AI PRODOTTI PER LATTANTI per i quali è previsto un elenco di claims tassativi dalla disciplina speciale citata.

3 CENNI INTRODUTTIVI Tutti gli altri (prodotti erboristici, fortificati, con caratteristiche particolari etc.) NON SONO COPERTI DA UNA LEGISLAZIONE SPECIFICA E SONO QUINDI SOGGETTI AL REGOLAMENTO CLAIMS. La norma si divide in 3 parti: PRINCIPI GENERALI COMUNI ARTT. 3-7; INDICAZIONI NUTRIZIONALI ARTT. 8-9 INDICAZIONI SALUTISTICHE ARTT Sono poi presenti alcune disposizioni transitorie ed attuative, nonché un allegato sui claims nutrizionali ammessi. Si tratta nel complesso di una disciplina molto complessa, su cui ancora oggi, a quasi 7 anni di distanza dalla sua adozione si registrano divergenze interpretative importanti.

4 CENNI INTRODUTTIVI Alcune premesse fondamentali: le DEFINIZIONI Nella materia che ci interessa un primo fondamentale punto di partenza sono le DEFINIZIONI. Trattandosi di normativa che ha un campo di applicazione ben definito (AFFERMAZIONI NUTRIZIONALI/ SALUTISTICHE VOLONTARIE) è importantissimo avere ben presente il quadro delle definizioni, che chiarisce in molti casi se la norma si applica o meno. A) INDICAZIONE = qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;

5 CENNI INTRODUTTIVI Alcune premesse fondamentali: le DEFINIZIONI Riferimento grafico al rapporto sonno-veglia incluso

6 CENNI INTRODUTTIVI SOSTANZE NUTRITIVE= proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati nell allegato alla direttiva 90/496 CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di queste categorie; SOSTANZA DI ALTRO TIPO= una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico; INDICAZIONE NUTRIZIONALE= qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottointenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute: a) all energia (valore calorico) che i) apporta ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o iii) non apporta e/o b) Alle sostanze nutritive o di altro tipo che i) contiene, ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o iii) non contiene;

7 CENNI INTRODUTTIVI INDICAZIONI SULLA SALUTE = qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottointenda l esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento, o uno sei suoi componenti e la salute; INDICAZIONI RELATIVE ALLA RIDUZIONE DI UN RISCHIO DI MALATTIA = qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottointenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;

8 AMBITO DI APPLICAZIONE Il regolamento si applica nell etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario ( ) (cfr. art. 3) ETICHETTATURA = le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca (cfr. art. 1 co. 3 lett. a dir. 2000/13 ce)

9 AMBITO DI APPLICAZIONE Il regolamento si applica nell etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario ( ) (cfr. art. 3) PRESENTAZIONE = la forma o l'aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utilizzato per l'imballaggio, il modo in cui sono disposti e l'ambiente nel quale sono esposti (cfr. art. 2 co. 3 lett. a dir. 2000/13 ce)

10 AMBITO DI APPLICAZIONE Il regolamento si applica nell etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario ( ) (cfr. art. 3) Pubblicità= la normativa sull etichettatura non la definisce. Direttiva 2006/114 U.E. = qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi; SITI WEB depliant informativi, listini al pubblico

11 AMBITO DI APPLICAZIONE Per i marchi di fabbrica e le denominazioni commerciali vige una disciplina particolare: possono essere utilizzati e registrati se rispondono ai requisiti del regolamento. Per i marchi registrati prima del è previsto un periodo transitorio di utilizzo fino al 2022 (art. 28 co. 2). Pronuncia AGCM del Giusto senza zucchero Art. 1 co. 3 reg. 1924/06 CE? Cosa significa marchio non conforme al regolamento???

12 AMBITO DI APPLICAZIONE Non sono incluse nel campo di applicazione del regolamento: a) Le INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DI UN PASTO O ALLA DIETA COMPLESSIVA (in quanto non riferite allo specifico prodotto). Le indicazioni in oggetto devono tuttavia trovare riscontro in raccomandazioni/pareri di Autorità Scientifiche qualificate (es. INRAN MIN. SAL. FAO OMS etc.); b) Informazioni sul processo di lavorazione o ingredienti utilizzati (es: senza grassi idrogenati, senza grassi animali) perché non direttamente connesse a valutazioni nutrizionali o salutistiche; c) Indicazioni obbligatorie ex lege: es: materia grassa 82% min. per BURRO; d) Informazioni estratte dalla tabella nutrizionale: es. 30 kcal; e) Denominazioni di vendita attestate da provvedimenti legislativi e/o amministrativi: es. yogurt con fermenti yogurt con probiotici ; f) Informazioni organolettiche: Es. buono etc.

13 AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1, co. 2-2 par.: ALIMENTI NON PRECONFEZIONATI, tra cui i prodotti freschi (frutta, verdura, pane) DESTINATI ALLA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE O ALLE COLLETTIVITA, ALIMENTI PREINCARTATI (confezionati sul luogo di vendita a richiesta del consumatore) O PRECONFEZIONATI PER LA VENDITA IMMEDIATA (libero servizio) non rispettano la disciplina sui claims nutrizionali fino all adozione di disposizioni specifiche a livello comunitario (si applica la disciplina nazionale previgente, d.lgs. 109/92); Art. 1, co. 2 4 par.: DESCRITTORI GENERICI: sono possibili deroghe su richiesta dell Autorità Nazionale (vedi reg. 107/08 CE).

14 I PRINCIPI GENERALI Gli articoli da 3 a 7 espongono una serie di principi generali, valevoli per tutte le categorie di claims regolamentate dalla norma, a prescindere dalla loro specifica funzione e classificazione: 1 PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA (art. 3): Il ricorso a claims nutrizionali o salutistici non deve essere ingannevole per il consumatore, ossia non deve: a) Essere falso, ambiguo o fuorviante; Vicende colesterolo b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; c) Incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento; Patatine viva

15 I PRINCIPI GENERALI d) affermare, suggerire o sottointendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive Le donne e il calcio f) Fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto, sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche

16 I PRINCIPI GENERALI La disciplina in questione deve essere applicata congiuntamente alle parti della normativa sull etichettatura degli alimenti che non possono considerarsi superate, ed in particolare l art. 2 dir. 2000/13 CE (> 8 REG. 1169/2011). Quali sono queste parti?

17 1) Il principio di verità e correttezza: I PRINCIPI GENERALI - art. 2 dir. 2000/13 CE: L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente ( ) sulla la natura, l'identità, le qualità, la composizione ( ) e attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; Reg 1924/06 CE art. 3 non deve essere falso, ambiguo o fuorviante ; 2) Il principio di efficacia dell etichettatura: - art. 2 dir. 2000/13 CE: L etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

18 I PRINCIPI GENERALI E, più in generale, esaltare caratteristiche non utili per il consumatore: Incoraggiare o tollerare un consumo eccessivo di un elemento; Affermare o suggerire che una dieta equilibrata di per sé non sia sufficiente a fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Etc Cosa significa? Che le indicazioni nutrizionali hanno senso se possono portare un vantaggio cognitivo al consumatore (principio di trasparenza, reg. 178/02 CE), mentre sono inutili e financo sleali se non recano alcun vantaggio al consumatore e gettano indirettamente un ombra sui prodotti avversari.

19 I PRINCIPI GENERALI Scrivere su una confezione di carne di tacchino Max 2% di grassi A basso contenuto di grassi è possibile, anche se tutte le carni di tacchino hanno la stessa percentuale, perché fornisce una indicazione nutrizionale utile al consumatore: questo potrebbe, infatti, scegliere la carne di maiale, molto più grassa, ed incidere così sulla propria dieta.

20 I PRINCIPI GENERALI Scrivere nei nettari di frutta senza zuccheri aggiunti, contiene naturalmente zucchero NON HA SENSO, perché la legge vieta l impiego di zucchero in questi prodotti, e l affermazione crea indirettamente un dubbio su tutti gli altri prodotti similari. Non vi sono prodotti simili con un regime di zuccheri differente, motivo per cui il claim deve comunque ritenersi vietato ai sensi dell art. 2 dir. 2000/13 CE.

21 I PROFILI NUTRIZIONALI Nell impianto normativo del regolamento claims il ricorso alle indicazioni nutrizionali o salutistiche non dovrebbe essere libero, ma condizionato all esistenza di un insieme di caratteristiche positive dell alimento che giustifichino l esaltazione di alcune sue peculiarità ritenute benefiche per il consumatore.

22 I PROFILI NUTRIZIONALI A questo fine l articolo 4 ha previsto che la Commissione europea dovesse elaborare dei veri e propri profili nutrizionali cui doversi attenere per poter inserire in etichetta una indicazione nutrizionale o salutistica, nonché le relative condizioni d uso. Avrebbero potuto sfuggire a questa limitazione solo Le indicazioni relative alla riduzione dei grassi (saturi, acidi, trans) zuccheri sale/sodio Singole diciture relative al tenore elevato di un nutriente in prossimità dell indicazione nutrizionale o sulla salute realtiva. Purtroppo, nonostante la norma prevedesse una deadline al 19 gennaio 2009, a tutt oggi non si è visto nulla, e forse non si vedranno mai

23 IL PRINCIPIO DI FONDATEZZA SCIENTIFICA (ARTT. 5-6) L impiego di claims nutrizionali o salutistici è condizionato al rispetto di alcuni prerequisiti di ammissibilità: 1) Deve esistere la PROVA SCIENTIFICA dell effetto nutrizionale o benefico reclamizzato; 2) La sostanza evidenziata deve essere contenuta/ non essere contenuta o essere contenuta in quantità ridotta nel prodotto finito in quantità tale da PRODURRE L EFFETTO NUTRIZIONALE O FISIOLOGICO INDICATO sulla base di prove scientifiche generalmente accettate (ossia la RDA deve fornire una quantità di sostanza sufficiente a realizzare l effetto indicato); 3) La sostanza deve essere BIODISPONIBILE (ossia presente in una forma sfruttabile dall organismo) Attenzione! Ai sensi dell art. 5 co. 3 reg. 1924/06 CE le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante.

24 IL PRINCIPIO DI FONDATEZZA SCIENTIFICA (ARTT. 5-6) Osservazioni: La presenza/assenza della sostanza può essere riferita alla singola razione (in tal caso occorrerà che il quantitativo sia sufficiente all effetto e che sia calcolato in termini di biodisponibilità); Per i valori delle sostanze che in allegato sono espressi su base 100 g/ml è possibile esprimere il claim in termini proporzionali relativi alla singola unità di vendita (es. fonte di fibre per una confezione da 25 g. di prodotto che contiene almeno 0,75 g. di fibre); L obbligo di riferirsi ai prodotti pronti al consumo determina alcune conseguenze: per prodotti che devono essere diluiti (disidratati) o cotti è sempre necessario verificare che la sostanza o il nutriente oggetto del claim sia presente nel prodotto così preparato, rispettando le condizioni quali-quantitative previste nell allegato nonché le condizioni generali di cui all art. 5.

25 IL PRINCIPIO DI FONDATEZZA SCIENTIFICA (ARTT. 5-6) Oneri dell operatore in relazione al principio di fondatezza scientifica (cfr. art. 6 reg. 1924/06 CE): 1) Giustificare scientificamente la fondatezza del claim: ossia conservare documentazione scientifica idonea a dimostrarne la verità (onere di predisporre un dossier); 2) Esibire la documentazione scientifica di cui sopra a richiesta dell Autorità di controllo, senza ritardo (onere di predisporre il dossier di cui al punto 1 PRIMA di immettere il prodotto sul mercato);

26 L OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA TABELLA NUTRIZIONALE Ogni qualvolta in una etichetta si fa ricorso ad una indicazione nutrizionale o salutistica diventa obbligatorio inserire la tabella nutrizionale composta dagli 8 elementi di cui alla dir. 90/496 CEE. Se per un determinato nutriente viene indicata una quantità (maggiore o ridotta) la stessa indicazione deve essere riportata in tabella.

27 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Il capo III del regolamento detta le disposizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali. 1 PRINCIPIO DELLA LISTA POSITIVA. Le indicazioni nutrizionali sono consentite SOLO SE INCLUSE NELLA LISTA ALLEGATA AL REGOLAMENTO. Le altre indicazioni non possono essere utilizzate. Sanzione??

28 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI L articolo 9 reca la disciplina delle indicazioni comparative. fatta salva la direttiva 84/450 CEE il confronto può essere fatto soltanto fra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata ed il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto. Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un indicazione, compresi alimenti di altre marche.

29 Esempio: LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Provvedimento AGCM del Il caso: L azienda recava un claim comparativo in etichetta (con meno grassi) senza riportare ai sensi dell art. 9 i termini di paragone rispetto ai quali veniva dedotto il minor tenore del nutriente. Le valutazioni dell AGCM: Tali messaggi pubblicitari, caratterizzati dai claim nutrizionali di tipo comparativo, risultano idonei a fuorviare i consumatori da scelte commerciali consapevoli e nutrizionalmente fondate, principalmente a causa della prospettazione enfatica ed isolata della riduzione percentuale di nutriente recata dagli alimenti che, in quanto priva della contigua o esaustiva indicazione del termine di raffronto, sortisce effetti confusori circa l effettiva portata nutrizionale del prodotto e specificamente, in riferimento ai claims nutrizionali assoluti (i.g. a basso contenuto di grassi) ammessi dal regolamento 1924/06 CE solamente in presenza di specifici requisiti di contenuto del nutriente che nella fattispecie qui non ricorrono.

30 Esempio: LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Provvedimento AGCM del Il caso: L azienda recava un claim comparativo in etichetta (con meno grassi) senza riportare ai sensi dell art. 9 i termini di paragone rispetto ai quali veniva dedotto il minor tenore del nutriente. Le valutazioni dell AGCM: Va precisato che qualsiasi indicazione di vantaggio nutrizionale di tipo comparativo apposta sull alimento DEVE ESSERE RETTAMENTE ED IMMEDIATAMENTE PERCEPITA dal consumatore nella modalità del confronto e soltanto a paragone di alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti nell ambito di tale categoria. Nel caso in esame, invece, nonostante il rispetto delle condizioni relative alla riduzione del nutriente (riduzione del 30% rispetto al prodotto simile) il claim apposto sul prodotto non appare immediatamente quale indicazione nutrizionale comparativa in quanto non viene chiaramente individuato il prodotto o la gamma di alimenti oggetto di raffronto.

31 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Esempio: Provvedimento AGCM del A seguito del procedimento l azienda ha quindi mutato l etichetta:

32 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Elenco delle indicazioni nutrizionali allegate al reg. 1924/06 CE A BASSO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kj)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kj)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17 kj)/dose unitaria, equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino). A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento. SENZA CALORIE L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kj)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7 kj)/dose unitaria equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino).

33 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Elenco delle indicazioni nutrizionali allegate al reg. 1924/06 CE A BASSO CONTENUTO DI GRASSI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato). SENZA GRASSI L'indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono tuttavia proibite. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 % dell'apporto energetico.

34 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Elenco delle indicazioni nutrizionali allegate al reg. 1924/06 CE SENZA GRASSI SATURI L'indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml. A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi. SENZA ZUCCHERI L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI».

35 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Elenco delle indicazioni nutrizionali allegate al reg. 1924/06 CE A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml. A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE L'indicazione che un alimento è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque. SENZA SODIO o SENZA SALE L'indicazione che un alimento è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

36 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Elenco delle indicazioni nutrizionali allegate al reg. 1924/06 CE SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO L indicazione che all alimento non è stato aggiunto sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo quando il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né ogni altro ingrediente contenente sodio/sale aggiunto e il contenuto di sodio del prodotto non supera 0,12 g, o il valore equivalente di sale, per ogni 100 g o 100 ml. FONTE DI FIBRE L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. FONTE DI PROTEINE L'indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine.

37 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Elenco delle indicazioni nutrizionali allegate al reg. 1924/06 CE AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine. FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti ( 1 ). AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una fonte naturale di «[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[nome DEL O DEI MINERALI]».

38 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Avv. Vito Rubino, DiGSpES. CONTIENE [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO] L'indicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nel presente regolamento, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento, in particolare all'articolo 5. Per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni dell'indicazione «fonte di». A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai minerali, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l'indicazione «fonte di» e l'aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile. A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE, e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25 %.

39 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI L INDICAZIONE «A TASSO RIDOTTO DI GRASSI SATURI» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo: a) se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto riportante l indicazione risulta inferiore almeno del 30 % alla somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans in un prodotto analogo; nonché b) se il contenuto in acidi grassi trans del prodotto riportante l indicazione è uguale o inferiore a quello rintracciabile in un prodotto analogo. L INDICAZIONE «A TASSO RIDOTTO DI ZUCCHERI» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se la quantità di energia del prodotto riportante l indicazione è pari o inferiore alla quantità di energia di un prodotto analogo.

40 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Avv. Vito Rubino, DiGSpES. LEGGERO/LIGHT L'indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «ridotto»; l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light». NATURALMENTE/NATURALE Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine «naturalmente/naturale» può essere inserito all'inizio dell'indicazione.. FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 L'indicazione che un alimento è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

41 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 L'indicazione che un alimento è ricco di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal. RICCO DI GRASSI MONOINSATURI L'indicazione che un alimento è ricco di grassi monoinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto. RICCO DI GRASSI POLINSATURI L'indicazione che un alimento è ricco di grassi polinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto. RICCO DI GRASSI INSATURI L'indicazione che un alimento è ricco di grassi insaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 70 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino

42 Casistica: LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI PROVVEDIMENTO AGCM del Il caso: Vendita di preparazioni di frutta denominate fiordifrutta con claim senza zuccheri aggiunti* apposto sull etichetta frontale del prodotto con rinvio alla dicitura contiene naturalmente zuccheri nel retro dell etichetta. Ingredienti: Pesche 65%, succo di mela, gelificante: pectina. Le valutazioni dell AGCM: Il claim senza zuccheri aggiunti può essere utilizzato solo se fra gli ingredienti non sono presenti mono-disaccaridi o altri prodotti utilizzati per i loro effetti dolcificanti. L impiego massiccio di succo di mela fa ritenere che questo sia utilizzato per apportare una componente zuccherina, in quanto questa caratteristica sovrasta ogni altro profilo funzionale (e.g. proprietà reologiche).

43 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE La parte più significativa del regolamento è contenuta nel capo IV dedicato alle indicazioni salutistiche. È questo un settore in forte espansione, in cui si intendono valorizzare proprietà benefiche degli alimenti, ancorché si tratti di prodotti GENERICI. A questo fine il regolamento claims ha specificato quanto previsto nella previgente disciplina, fornendo tutti i parametri per poter fare ricorso ad una indicazione salutistica.

44 Il quadro normativo precedente: LE INDICAZIONI SALUTISTICHE Art. 2 dir. 2000/13 CE: 1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono: ( ) b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.

45 Il quadro normativo precedente: LE INDICAZIONI SALUTISTICHE CGE, sentenza Sterbenz e Haug, 23 gennaio 2003 in cause riunite n. C- 421/00, n. C-426/00 e n. C-16/01 «la direttiva 79/112 vieta qualunque indicazione attinente alle malattie dell'uomo, indipendentemente dal fatto che essa sia o meno idonea ad indurre il consumatore in errore, nonché le indicazioni che, pur non comportando alcun riferimento alle malattie, bensì, piuttosto, alla salute, si rivelino ingannevoli». Ergo: le indicazioni salutistiche generiche non ingannevoli (e.g. benessere, profili fisiologici etc.) NON ERANO VIETATE, E L IMPRESA POTEVA UTILIZZARLE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA.

46 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE L art. 10 del regolamento claims esordisce ribadendo il divieto di carattere generale, temperato dalla disciplina prevista negli articoli seguenti: Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14. La disposizione muta notevolmente il quadro precedente, perché come vedremo adesso anche le indicazioni salutistiche generiche sono assoggettate ad una procedura di valutazione preventiva e non è possibile fare riferimento anche a profili generici che non siano stati approvati e pubblicati.

47 Il quadro precedente: LE INDICAZIONI SALUTISTICHE Sentenza CGE 23 gennaio 2003 in cause riunite n. C-421/00, n. C-426/00 e n. C-16/01, Sterbenz e Haug, Le indicazioni salutistiche alla luce dell articolo 2 della direttiva 2000/13 CE vengono suddivise in due categorie: 1) INDICAZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE/CURA DELLE PATOLOGIE = sempre vietate; 2) INDICAZIONI GENERICHE SUL BENESSERE/ LE FUNZIONI FISIOLOGICHE = consentite purché veritiere (sotto la responsabilità dell azienda).

48 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE La sentenza (C-544/10) Deutsches Waintor: Indicazione facilmente digeribile RIFERITA AD UNA BEVANDA ALCOLICA A BASSA ACIDITA. La valutazione della Corte: dal tenore letterale dell articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006 discende che le indicazioni sulla salute vengono definite in base al rapporto che deve esistere tra un alimento o uno dei suoi componenti, da una parte, e la salute dall altra. Ciò posto è giuocoforza constatare che siffatta definizione non fornisce alcuna precisazione né in ordine al carattere al carattere diretto o indiretto che tale rapporto deve avere, né in ordine alla sua intensità o alla sua durata. Atteso quanto precede il termine rapporto va inteso in senso ampio.

49 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE Quindi ricadono sotto il regolamento claims anche affermazioni generiche che facciano appello a possibili effetti salutistici del prodotto o di un suo ingrediente/componente, a prescindere dal fatto che in sé NON OFFRANO NE EFFETTI CURATIVI, NE EFFETTI PREVENTIVI DI PATOLOGIE O DISFUNZIONI ORGANICHE.

50 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 10: INDICAZIONI SALUTISTICHE Le informazioni complementari obbligatorie L articolo 10 del reg. 1924/06 CE prevede che la presenza di informazioni salutistiche debba essere accompagnata da 2 o 4 indicazioni integrative obbligatorie: 1) una dicitura relativa all importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Secondo la Commissione europea (decisione /63) questa disposizione ha lo scopo di aiutare il consumatore a comprendere l effetto benefico specifico dell alimento recante l indicazione sulla salute. Essa sottolinea che il consumatore deve essere informato sul fatto che l alimento in questione deve essere consumato con moderazione, nel quadro di una dieta varia ed equilibrata e nel rispetto di una buona pratica dietetica per ottenere benefici sulla salute e che il suo consumo nell ambito di una dieta varia ed equilibrata è solo una delle condizioni di uno stile di vita sano.

51 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 10: INDICAZIONI SALUTISTICHE Le informazioni complementari obbligatorie 2) La quantità dell alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l effetto benefico indicato. Questa disposizione concerne le informazioni sulla composizione dell alimento necessarie per garantire il raggiungimento dell effetto salutistico promesso. Se l alimento prevede modalità di impiego alternative l informazione può anche essere riferita al modo di consumarlo. Secondo la Commissione europea occorre ad esempio specificare se l effetto indicato può essere ottenuto consumando l alimento un unica volta o varie volte nel corso della giornata.

52 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 10: INDICAZIONI SALUTISTICHE Le informazioni complementari obbligatorie 3) Se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare il consumo dell alimento; 4) un appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero rappresentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive Queste indicazioni sono normalmente prescritte dalla legislazione generale e comunque vengono inglobate nelle prescrizioni relative all impiego delle indicazioni salutistiche contenute nell allegato al reg. 432/2012 UE. E.g. contiene una fonte di fenilalanina. Un consumo eccessivo può indurre effetti lassativi. Evitare il consumo da parte di bambini sotto i 3 anni di età.

53 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE Il regolamento 1924/06 CE traccia una DISTINZIONE fondamentale fra le affermazioni sulla salute: Art. 13 > indicazioni sulla salute che non implicano effetti preventivi/curativi di patologie e/o sviluppo/salute bambini; Art. 14 > indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini. Le due norme hanno profili giuridici molto diversi e richiedono trattazione separata.

54 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Sono suddivise in tre tipologie: 13.1= a) ruolo di una sostanza nutritiva per crescita, sviluppo e funzioni dell organismo e.g. il calcio e determinate vitamine per il rafforzamento delle ossa; gli antiossidanti per le funzioni protettive delle cellule; b) funzioni psicologiche e comportamentali e.g. il cioccolato migliora il buon umore (o combatte la depressione); c) fatta salva la direttiva 96/8/CE il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell energia apportata dal regime alimentare; e.g. La sostituzione di un pasto giornaliero con un sostituto di un pasto per diete ipocaloriche

55 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Per questa categoria l articolo 28 co. 5 prevedeva una fase transitoria che ne consentiva l impiego fino ad adozione della lista unica dei claims valutati positivamente dall EFSA e recepiti dalla Commissione europea. NB: la norma faceva riferimento solo all art. 13 par. 1 lett. a), ma il Min. Sal. all indomani dell approvazione del regolamento aveva segnalato che l intesa a livello di Stati membri era di estendere questa disposizione a tutti i claims ex art Di fatto si è comunque applicata la misura transitoria a tutte e tre le categorie indicate.

56 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Maggio 2012: Approvazione regolamento Commissione nr. 432/2012 contenente l elenco delle indicazioni salutistiche trasmesse dagli Stati membri e validate da EFSA. A PARTIRE DA Dicembre 2012 LE INDICAZIONI NON PRESENTI NELL ALLEGATO NON POSSONO ESSERE PIU UTILIZZATE, TRANNE PER: C.D. BOTANICALS ; INDICAZIONI SOTTO REVISIONE EFSA.

57 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Considerando. Nr reg. 432/2012: 10: Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze «botaniche», la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall Autorità. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende necessaria una ulteriore valutazione prima che la Commissione possa vagliarne l inclusione o meno nell elenco delle indicazioni consentite, così come vi sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il relativo esame non può essere completato dalla Commissione in questo momento. 11: Le indicazioni la cui valutazione da parte dell Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione ( 1) e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

58 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Quali valutazioni dare alla sentenza CGE in relazione al reg. 432/2012? Antiossidante naturale. È una indicazione salutistica ex art o è un descrittore generico? Rientra nell allegato del reg. 432/2012?

59 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Quali valutazioni dare alla sentenza CGE in relazione al reg. 432/2012? Riferimento al benessere. È una indicazione salutistica ex art o è un descrittore generico? Si riferisce ad una sostanza/alimento? Rientra nel reg. 432/2012?

60 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Quali valutazioni dare alla sentenza CGE in relazione al reg. 432/2012? Riferimento al benessere. Art. 10 par. 3 reg. 1924/06 CE: Sono ammessi riferimenti generici a benefici generali, ma devono essere accompagnati ad una indicazione specifica prevista nell allegato al reg. 432/2012 UE (cfr. dec. Commissione U.E. 2013/63). E.g. = Per una buona salute + Selenio con effetti antiossidanti

61 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 14: INDICAZIONI SALUTISTICHE RIFERITE ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI MALATTIA ALLO SVILUPPO E ALLA SALUTE DEI BAMBINI Prevedono l obbligo di valutazione CASO PER CASO da parte di EFSA e di autorizzazione preventiva. Ai sensi dell art. 14 co. 2 oltre ai requisiti generali previsti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l etichettatura reca anche una dicitura indicante che la malattia di cui l indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l intervento su di uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.

62 GRAZIE PER L ATTENZIONE vito.rubino@unipmn.it

Le responsabilità degli operatori, la prima casistica sui claim nutrizionali e salutistici. Le sanzioni applicabili

Le responsabilità degli operatori, la prima casistica sui claim nutrizionali e salutistici. Le sanzioni applicabili Le responsabilità degli operatori, la prima casistica sui claim nutrizionali e salutistici. Le sanzioni applicabili Avv. Chiara Marinuzzi Studio Legale Avvocato Gaetano Forte Sicura - Modena, 27 maggio

Dettagli

PRODOTTI DIETETICI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E INTERFACCIA CON I NOVEL FOOD

PRODOTTI DIETETICI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E INTERFACCIA CON I NOVEL FOOD Roma, 13 settembre 2011 PRODOTTI DIETETICI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E INTERFACCIA CON I NOVEL FOOD Bruno Scarpa Ministero della salute DSPVNSA Direzione generale sicurezza alimenti e nutrizione Ufficio

Dettagli

Claim nutrizionali e salutistici: la comunicazione in etichetta Atti del Convegno

Claim nutrizionali e salutistici: la comunicazione in etichetta Atti del Convegno Claim nutrizionali e salutistici: la comunicazione in etichetta Atti del Convegno 13 giugno 2008 Bologna CLAIM NUTRIZIONALI E SALUTISTICI: LA COMUNICAZIONE IN ETICHETTA Profili legali, scientifici e di

Dettagli

HEALTH CLAIMS: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE OGGI Fabio Stratta Giusto Faravelli Spa Vice Presidente Gruppo Miaf

HEALTH CLAIMS: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE OGGI Fabio Stratta Giusto Faravelli Spa Vice Presidente Gruppo Miaf HEALTH CLAIMS: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE OGGI Fabio Stratta Giusto Faravelli Spa Vice Presidente Gruppo Miaf fabio.stratta@faravelli.it CLAIMS ex Reg. 1924/2006 Farmaceutico Botanicals Alimentare Nutrizionali

Dettagli

Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche

Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche Paola Rebufatti Laboratorio Chimico CCIAA Torino Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche ETICHETTATURA VOLONTARIA Nutrition Claims e Health Claims Indicazione o claim: messaggio o rappresentazione

Dettagli

OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche.

OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche. OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche. Come noto dallo scorso 14 Dicembre 2012, a seguito della entrata in vigore del Reg. Ue 432/2012 di modifica

Dettagli

Globally active. Claims per gli integratori alimentari: panoramica normativa e recenti novità. Carlotta Busani Bologna

Globally active. Claims per gli integratori alimentari: panoramica normativa e recenti novità. Carlotta Busani Bologna Globally active Claims per gli integratori alimentari: panoramica normativa e recenti novità Carlotta Busani Bologna 06.05.2017 07.05.2017 2 Agenda Panoramica normativa sui claims nutrizionali e salutistici

Dettagli

Reg.CE n.1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Reg.CE n.1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari Reg.CE n.1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari Chelab srl - I servizi dell Assistenza Tecnico Scientifica 1.0 FINALITA e APPLICAZIONE del REG. CE

Dettagli

Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche

Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche Paola Rebufatti Laboratorio Chimico CCIAA Torino Le informazioni facoltative nutrizionali e salutistiche Novara, 04 ottobre 2016 ETICHETTATURA VOLONTARIA Nutrition Claims e Health Claims Indicazione o

Dettagli

Etichettatura nel controllo ufficiale. Monica Giannino Servizio Veterinario Modena

Etichettatura nel controllo ufficiale. Monica Giannino Servizio Veterinario Modena Etichettatura nel controllo ufficiale Monica Giannino Servizio Veterinario Modena m.giannino@ausl.mo.it Quale titolarità? Quale competenza? REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

La Fibra Alimentare e L energia Della Dieta

La Fibra Alimentare e L energia Della Dieta Convegno SINU Regione Lombardia - Piemonte La Fibra Alimentare e L energia Della Dieta Avvocato Neva Monari Avvocati per l impresa Venerdì 24 giugno 2016 Aula C04 DeFENS Università degli Studi di milano

Dettagli

INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE. REG.CE n. 1924/2006

INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE. REG.CE n. 1924/2006 INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE REG.CE n. 1924/2006 1 OBIETTIVI SPECIFICI Integrazione dei principi generali in tema di etichettatura dei prodotti alimentari che impongono un divieto generale di

Dettagli

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2017

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2017 Circolare n. 24 FR/cc 30 marzo 2017 INDICAZIONI NUTRI- ZIONALI E SULLA SA- LUTE SUI PRODOTTI ALIMENTARI SAN- ZIONI PER VIOLAZIO- NE REGOLAMENTO CE N. 1924/2006 D.LGS. 7 FEBBRAIO 2017, N. 27. Si informa

Dettagli

La salute e la comunicazione commerciale

La salute e la comunicazione commerciale Salute 2.0: Le sfide Nuove relazioni, nuovi cittadini, nuove tecnologie 3 ottobre 2013, Bologna La salute e la comunicazione commerciale Vincenzo Guggino Segretario Generale IAP Chi riconosce il Codice

Dettagli

Il contenuto di un'etichetta è destinato a fornire una - vera, - corretta - trasparente informazione al consumatore

Il contenuto di un'etichetta è destinato a fornire una - vera, - corretta - trasparente informazione al consumatore Lezione 6 14.10.2016 L'etichettatura degli alimenti ed i controlli analitici Il contenuto di un'etichetta è destinato a fornire una - vera, - corretta - trasparente informazione al consumatore 1 La qualifica

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 28 aprile 2008 n.64 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 5 della Legge 29 ottobre 1992 n.85; Visto il Decreto Delegato

Dettagli

Informazione al consumatore sui prodotti alimentari

Informazione al consumatore sui prodotti alimentari Informazione al consumatore sui prodotti alimentari Avv. Dario Dongo Responsabile Politiche Regolative Federalimentare L etichetta (1) E la carta d identità dell alimento. Offre: Informazioni complete

Dettagli

Prodotti salutistici: una corretta comunicazione

Prodotti salutistici: una corretta comunicazione Trend e limiti della comunicazione scientifica dei prodotti per la salute Savigliano (CN), 22 maggio 2017 Prodotti salutistici: una corretta comunicazione Bruno Scarpa Direttore Ufficio 4 DGISAN Ministero

Dettagli

un metodo efficace per la perdita e il mantenimento del peso corporeo. L Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dà la sua approvazione.

un metodo efficace per la perdita e il mantenimento del peso corporeo. L Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dà la sua approvazione. un metodo efficace per la perdita e il mantenimento del peso corporeo. L Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dà la sua approvazione. I pasti sostitutivi sono alimenti destinati a diete

Dettagli

ASL ROMA 4, Civitavecchia, 19 settembre Il Regolamento n. 1169/2011 dall etichettatura all informazione. Monica Minelli

ASL ROMA 4, Civitavecchia, 19 settembre Il Regolamento n. 1169/2011 dall etichettatura all informazione. Monica Minelli ASL ROMA 4, Civitavecchia, 19 settembre 2017 Il Regolamento n. 1169/2011 dall etichettatura all informazione Monica Minelli 1 Quali novità rispetto alle precedenti direttive? Regolamento (UE) n. 1169/2011

Dettagli

LETTURA DELLE ETICHETTE DEI PRODOTTI CONFEZIONATI

LETTURA DELLE ETICHETTE DEI PRODOTTI CONFEZIONATI LETTURA DELLE ETICHETTE DEI PRODOTTI CONFEZIONATI COS E L ETICHETTA? L INSIEME DELLE MENZIONI, DELLE INDICAZIONI, DEI MARCHI DI FABBRICA O DI COMMERCIO, DELLE IMMAGINI O DEI SIMBOLI CHE SI RIFERISCONO

Dettagli

D.M. 7 ottobre 1998, n. 519.

D.M. 7 ottobre 1998, n. 519. D.M. 7 ottobre 1998, n. 519. Regolamento recante norme concernenti l attuazione della direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione

Dettagli

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e salutistiche fornite sui prodotti alimentari

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e salutistiche fornite sui prodotti alimentari Il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e salutistiche fornite sui prodotti alimentari Applicazioni pratiche e sistema sanzionatorio Avv. Valeria Pullini Studio legale Avv.

Dettagli

Nutrizione e salute: saper leggere le etichette alimentari

Nutrizione e salute: saper leggere le etichette alimentari Nutrizione e salute: saper leggere le etichette alimentari Paola Palestini Coordinatore Master Alimentazione e Dietetica Applicata Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università Milano-Bicocca Il nuovo

Dettagli

INDICE. Alcuni consigli utili pag 3 Come interpretare alcuni messaggi pag 6 Fare la spesa pag 8 Preparare e consumare i pasti pag 8

INDICE. Alcuni consigli utili pag 3 Come interpretare alcuni messaggi pag 6 Fare la spesa pag 8 Preparare e consumare i pasti pag 8 INDICE Alcuni consigli utili pag 3 Come interpretare alcuni messaggi pag 6 Fare la spesa pag 8 Preparare e consumare i pasti pag 8 Alcuni consigli utili non saltare i pasti inserire i carboidrati complessi

Dettagli

ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEGLI OLII DI OLIVA Regolamento UE 1308/2013, relativo

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514. Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all alimentazione umana. (I) (pubbl.

Dettagli

Etichettatura dell Olio Extra Vergine di Oliva

Etichettatura dell Olio Extra Vergine di Oliva Etichettatura dell Olio Extra Vergine di Oliva PRESCRIZIONI GENERALI INDICAZIONI OBBLIGATORIE OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA (1) mediante procedimenti meccanici (2) ITALIANO oppure TOSCANO IGP oppure SEGGIANO

Dettagli

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 405

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 405 Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005 Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 agosto 2005, n.199 Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli

Dettagli

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l articolo 33;

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l articolo 33; Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio

Dettagli

L etichettatura nutrizionale. Paolo Borghi

L etichettatura nutrizionale. Paolo Borghi L etichettatura nutrizionale Paolo Borghi Precedenti normativi: dir. 90/496/CEE sull etichettatura nutrizionale (attuata in Italia dal d.lgs. n. 77/1993) schema complesso facoltatività eccezioni alla facoltatività

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 230/8 IT 25.8.2016 REGOLAMENTO (UE) 2016/1413 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite

Dettagli

ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEGLI OLII DI OLIVA Regolamento UE 1308/2013, relativo

Dettagli

Etichette alimentari: come districarsi in una giungla di indicazioni e consigli

Etichette alimentari: come districarsi in una giungla di indicazioni e consigli Etichette alimentari: come districarsi in una giungla di indicazioni e consigli Federica Pascali Dipartimento di Prevenzione ASL3 Genovese S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione 13 Febbraio 2016 Ogni tanto

Dettagli

(GU L 16 del , pag. 3)

(GU L 16 del , pag. 3) 2009R0041 IT 10.02.2009 000.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio

Dettagli

Avv. Neva Monari. INFORMAZIONE AI CONSUMATORI E CLAIMS: Regolamento UE 1169/2011 e Regolamento CE 1924/2006

Avv. Neva Monari. INFORMAZIONE AI CONSUMATORI E CLAIMS: Regolamento UE 1169/2011 e Regolamento CE 1924/2006 INFORMAZIONE AI CONSUMATORI E CLAIMS: Regolamento UE 1169/2011 e Regolamento CE 1924/2006 Avv. Neva Monari Avvocati per l Impresa Bologna, 9 settembre 2013 neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 1 OBIETTIVI

Dettagli

Etichettatura CAFLA - Luca Bucchini Alessandria, 9 Maggio 2014

Etichettatura CAFLA - Luca Bucchini Alessandria, 9 Maggio 2014 I prodotti senza glutine ed i prodotti destinati a fini medici speciali. Gli integratori alimentari. Etichettatura Caratteristiche comuni etichettatura AFMS, FS: informazioni per un uso appropriato (Art.

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 119/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 7.5.2011 REGOLAMENTO (UE) N. 440/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2011 concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni

Dettagli

SCHEDA VIGILANZA ALIMENTI PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO

SCHEDA VIGILANZA ALIMENTI PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO PROMEMORIA D.M. 82/2009 ESITO AZIONI Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento contengono sostanze in quantità da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini? (art. 3 c.2) 1

Dettagli

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992 D.Lgs. Governo n 77 del 16/02/1993 Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Le etichette alimentari

Le etichette alimentari Le etichette alimentari Le etichette riportate sulle confezioni dei prodotti alimentari aiutano a compiere una scelta informata su ciò che consumeremo L etichettatura dei prodotti alimentari destinati

Dettagli

Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni

Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti Convegno di studio Reg. (UE) 1169/2011 Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni Reg. 1169/2011: informazioni obbligatorie

Dettagli

Capire i claims. I dubbi e le perplessità dei consumatori e delle imprese- LE RESPONSABILITÀ

Capire i claims. I dubbi e le perplessità dei consumatori e delle imprese- LE RESPONSABILITÀ Capire i claims. I dubbi e le perplessità dei consumatori e delle imprese- LE RESPONSABILITÀ Modena, 29 settembre 2011 Avv. Neva Monari Avvocati per l impresa Fatte salve disposizioni più specifiche della

Dettagli

Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. D.Leg. 16 febbraio 1993, n. 77. * Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 69

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 57 DEL 20 MARZO 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 57 DEL 20 MARZO 2002 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 57 DEL 20 MARZO 2002 Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE - UFFICIO 4 LINEE GUIDA SULLE TOLLERANZE ANALITICHE APPLICABILI IN FASE DI CONTROLLO UFFICIALE Le presenti

Dettagli

Indice generale. Prefazione

Indice generale. Prefazione Indice generale Prefazione Autori XI XIII Capitolo 1: Contesto istituzionale e normativo dell Unione Europea 1 1 Trattati e Stati membri 1 2 Le istituzioni dell Unione Europea 3 2.1 Parlamento Europeo

Dettagli

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (Testo rilevante ai

Dettagli

LA TUTELA DEI MARCHI DEI PRODOTTI HALAL

LA TUTELA DEI MARCHI DEI PRODOTTI HALAL LA TUTELA DEI MARCHI DEI PRODOTTI HALAL Avv. Elisabetta Guolo Il marchio AZIENDA CONSUMATORE 2 Registrazione di un marchio a livello globale IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ DEI MARCHI MARCHIO NAZIONALE

Dettagli

Fai clic per aggiungere del testo

Fai clic per aggiungere del testo LA NUOVA ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Chiara Luppi Dietista Fai clic per aggiungere del testo Epidemia e Prevenzione. Speciale cibo dic. 2015 CONSUMO DI NUTRIENTI E VALORI RACCOMANDATI Epidemia e Prevenzione.

Dettagli

Informazione al consumatore sui prodotti alimentari. Ing. Vittorio Gagliardi Presidente dell Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS)

Informazione al consumatore sui prodotti alimentari. Ing. Vittorio Gagliardi Presidente dell Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS) Informazione al consumatore sui prodotti alimentari Ing. Vittorio Gagliardi Presidente dell Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS) L importanza dell etichetta etichetta Le etichette riportate sulle

Dettagli

L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI:

L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: Indicazioni nutrizionali e sulla salute (Nutrition Claims e Health Claims) (dal Reg. CE n. 1924/06 smi al Reg. UE n. 1169/2011;) dott.ssa Miria Catta & dott

Dettagli

2. L'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE È FACOLTATIVA.

2. L'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE È FACOLTATIVA. DECRETO LEGISLATIVO 16 FEBBRAIO 1993, n. 77 (GU n. 069 del 24/03/1993) ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/496/CEE DEL CONSIGLIO DEL 24 SETTEMBRE 1990 RELATIVA ALL'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI.

Dettagli

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) Modifica del 13 ottobre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23

Dettagli

ETICHETTATURA E CLAIMS NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI

ETICHETTATURA E CLAIMS NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI ETICHETTATURA E CLAIMS NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI DINTEC NOVEMBRE 2009 PREMESSA La ricerca scientifica sugli alimenti ha evidenziato che esiste un ampia gamma

Dettagli

GRANA PADANO E VERDURE ALLA GRIGLIA CON SALSA AL PROFUMO DI SENAPE

GRANA PADANO E VERDURE ALLA GRIGLIA CON SALSA AL PROFUMO DI SENAPE RICETTE GRANA PADANO E VERDURE ALLA GRIGLIA CON SALSA AL PROFUMO DI SENAPE Tempo di preparazione: 20 minuti Tempo di cottura: 7 minuti Difficoltà: Facile Ingredienti per 4 persone 200 g di Grana Padano

Dettagli

Sostanze di derivazione vegetale: ammissibilità come ingredienti alimentari o novel food?

Sostanze di derivazione vegetale: ammissibilità come ingredienti alimentari o novel food? LE PIANTE: UNA RISERVA INESAURIBILE DI PRINCIPI ATTIVI PER L INDUSTRIA DEI PRODOTTI NATURALI Savigliano, 16 maggio 2016 Sostanze di derivazione vegetale: ammissibilità come ingredienti alimentari o novel

Dettagli

Nuova etichettatura degli alimenti: da obbligo ad opportunità con la realtà aumentata

Nuova etichettatura degli alimenti: da obbligo ad opportunità con la realtà aumentata Nuova etichettatura degli alimenti: da obbligo ad opportunità con la realtà aumentata Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Consorzio GoToWorld Brescia, 16 giugno 2016 Indice 1. Le

Dettagli

Le novitàsull etichettatura nutrizionale

Le novitàsull etichettatura nutrizionale Torino 22 novembre 2016 Laura Bersani Le novitàsull etichettatura nutrizionale L'etichettatura nutrizionale è armonizzata in tutta l'unione europea (Reg.UE 1169/2011) attualmente facoltativa DICHIARAZIONE

Dettagli

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE L 27/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 31.1.2008 DIRETTIVE DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2008 relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di

Dettagli

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni

Dettagli

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA Amministrazione proponente: Ministero della salute. ANALISI TECNICO-NORMATIVA Titolo: Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: NOVITA E CRITERI APPLICATIVI. a cura di A.F. Ragone

LA NUOVA DISCIPLINA SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: NOVITA E CRITERI APPLICATIVI. a cura di A.F. Ragone LA NUOVA DISCIPLINA SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: NOVITA E CRITERI APPLICATIVI a cura di A.F. Ragone a.ragone@mpaaf.gov.it Pistoia, 30 maggio 2013 Rapporto alla Commissione UE del 2004 I consumatori

Dettagli

AREA TEMATICA Sviluppo sostenibile ed innovazione SETTORE Sicurezza alimentare ARGOMENTO SPECIFICO Etichettatura

AREA TEMATICA Sviluppo sostenibile ed innovazione SETTORE Sicurezza alimentare ARGOMENTO SPECIFICO Etichettatura TITOLO DOCUMENTO Etichettatura nutrizionale: dal 13 dicembre scatta l obbligo di inserire la nuova "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o in etichetta. AREA TEMATICA Sviluppo sostenibile ed innovazione

Dettagli

FOCUS NORMATIVO. Come noto, il regolamento (UE) 609/2013, Alimenti a fini medici speciali: le novità su etichettatura e dichiarazione nutrizionale

FOCUS NORMATIVO. Come noto, il regolamento (UE) 609/2013, Alimenti a fini medici speciali: le novità su etichettatura e dichiarazione nutrizionale FOCUS NORMATIVO Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria. a cura di Cristina La

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2015 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 27 novembre 2015 Destinatario: n. doc. Comm.:

Dettagli

IN FORMA SÌ, MA IN SICUREZZA Gli integratori alimentari nei centri fitness

IN FORMA SÌ, MA IN SICUREZZA Gli integratori alimentari nei centri fitness Direzione Economia Urbana e Lavoro Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita Viale Gabriele D Annunzio 15 IN FORMA SÌ, MA IN SICUREZZA Gli integratori alimentari nei centri

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 RELATIVO ALLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE FORNITE SUI PRODOTTI

Dettagli

Limiti nell applicazione del Regolamento Claims agli integratori alimentari

Limiti nell applicazione del Regolamento Claims agli integratori alimentari Ministero della Salute Direzione Generale per l igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Limiti nell applicazione del Regolamento Claims agli integratori alimentari BRUNO SCARPA Bologna, 9

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 maggio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 maggio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 maggio 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 10 maggio 2016 Destinatario: Segretariato

Dettagli

Capire per. consumare meglio GLI IMBALLAGGI ALIMENTARI

Capire per. consumare meglio GLI IMBALLAGGI ALIMENTARI Capire per consumare meglio GLI IMBALLAGGI ALIMENTARI Le informazioni necessarie: le buone pratiche I consumatori, piccoli o grandi che siano, devono poter scegliere con cognizione di causa. Per questo

Dettagli

Alimenti fortificati CAFLA - Luca Bucchini Alessandria, 10 Aprile 2015

Alimenti fortificati CAFLA - Luca Bucchini Alessandria, 10 Aprile 2015 Analisi della disciplina dei novel foods degli alimenti arricchiti e fortificati (cfr. reg. 1925/06 CE e disciplina attuativa). Alimenti fortificati Problemi pratici Vorrei aggiungere vitamine alle bevande

Dettagli

Problematiche regolatorie comunitarie e Progetto BELFRIT

Problematiche regolatorie comunitarie e Progetto BELFRIT Problematiche regolatorie comunitarie e Progetto BELFRIT Luca Bucchini, PhD, MPH Integratori alimentari ed UE Mercato da 500 M persone Ricerca combinata Esperienza scientifica eccellente Diritto centrato

Dettagli

ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica

ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Campo di applicazione Art. 59; Art. 95 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Uso di marchi commerciali

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 957/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 957/2010 DELLA COMMISSIONE 23.10.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 279/13 REGOLAMENTO (UE) N. 957/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2010 concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di determinate

Dettagli

Passaggi per la stesura di una dieta

Passaggi per la stesura di una dieta Passaggi per la stesura di una dieta Determinare la razione calorica giornaliera Procedere alla ripartizione calorica, cioè stabilire quante calorie devono essere destinate ai diversi principi alimentari

Dettagli

Nutraceutica e nutraceutici: quale inquadramento normativo?

Nutraceutica e nutraceutici: quale inquadramento normativo? Nutraceutici e Alimenti funzionali: ricerca, produzione, sicurezza e consumo consapevole Bologna 21 ottobre 2016 Nutraceutica e nutraceutici: quale inquadramento normativo? Bruno Scarpa Direttore Ufficio

Dettagli

LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI IN ETICHETTA

LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI IN ETICHETTA LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI IN ETICHETTA Dr. Antonio Trifirò Responsabile Dipartimento Conserve Vegetali SSICA VECCHIA NORMATIVA D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77 Attuazione della direttiva 90/496/CEE del

Dettagli

Il contenuto di un'etichetta è destinato a fornire una - vera, - corretta - trasparente informazione al consumatore

Il contenuto di un'etichetta è destinato a fornire una - vera, - corretta - trasparente informazione al consumatore Lezione 5 19.10.2015 L'etichettatura degli alimenti ed i controlli analitici Il contenuto di un'etichetta è destinato a fornire una - vera, - corretta - trasparente informazione al consumatore 1 La qualifica

Dettagli

Evoluzione quadro normativo CAFLA - Luca Bucchini Alessandria, 9 Maggio 2014

Evoluzione quadro normativo CAFLA - Luca Bucchini Alessandria, 9 Maggio 2014 I prodotti senza glutine ed i prodotti destinati a fini medici speciali. Gli integratori alimentari. Evoluzione quadro normativo Le tappe principali Evoluzione normative europee (dettaglio, 1997-2006)

Dettagli

REG. (CE) n. 1924/2006 Ruolo del Ministero

REG. (CE) n. 1924/2006 Ruolo del Ministero Modena 27 maggio 2009 REG. (CE) n. 1924/2006 Ruolo del Ministero Lucia Guidarelli Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali Regolamento claims campo di applicazione ETICHETTATURA PRESENTAZIONE

Dettagli

Alimentazione è benessere. Alessandra Bordoni DISTAL- sede di Cesena (Università di Bologna)

Alimentazione è benessere. Alessandra Bordoni DISTAL- sede di Cesena (Università di Bologna) Alimentazione è benessere Alessandra Bordoni DISTAL- sede di Cesena (Università di Bologna) Convegno «Alimentazione, salute e sicurezza». Imola, 19 novembre 2015 Gli alimenti Alimento: sostanza che, introdotta

Dettagli

Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti. Convegno di studio. Reg. (UE) 1169/2011. Esempi, casi di studio, verifica

Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti. Convegno di studio. Reg. (UE) 1169/2011. Esempi, casi di studio, verifica Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti Convegno di studio Reg. (UE) 1169/2011 Esempi, casi di studio, verifica Etichettiamo Luca Bucchini Obiettivi NB: Identificare attraverso esempi

Dettagli

I claim nutrizionali e salutistici

I claim nutrizionali e salutistici I claim nutrizionali e salutistici Dr.ssa Flavia Milan Dirigente medico Referente area Nutrizionale Servizio Igiene degli alimenti e Nutrizione ASL NO NOVARA 27 Febbraio 2014 1 C ERA UNA VOLTA l Art. 2/1

Dettagli

Comunicare le qualità dell olio extravergine di oliva attraverso l etichetta. Roma 28 settembre 2016

Comunicare le qualità dell olio extravergine di oliva attraverso l etichetta. Roma 28 settembre 2016 Comunicare le qualità dell olio extravergine di oliva attraverso l etichetta Roma 28 settembre 2016 1 Il concetto di qualità ha varie declinazioni: Qualità è la tutela dell origine del prodotto Qualità

Dettagli

Il regolamento consumer information: novità e applicazione

Il regolamento consumer information: novità e applicazione Il regolamento consumer information: novità e applicazione L importanza della nuova etichettatura per le aziende e i consumatori Enrico Novelli Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione Università

Dettagli

Integratori alimentari: applicazioni delle normative vigenti dalla progettazione al prodotto finito.

Integratori alimentari: applicazioni delle normative vigenti dalla progettazione al prodotto finito. Integratori alimentari: applicazioni delle normative vigenti dalla progettazione al prodotto finito. Leader nella vendita di materie prime, API e attrezzature per il settore galenico è costituita da 4

Dettagli

Linee guida dell EFSA sugli alimenti a fini medici speciali. Silvia Valtueña Martínez, Senior Scientific Officer, Unità di Nutrizione Umana

Linee guida dell EFSA sugli alimenti a fini medici speciali. Silvia Valtueña Martínez, Senior Scientific Officer, Unità di Nutrizione Umana Linee guida dell EFSA sugli alimenti a fini medici speciali Silvia Valtueña Martínez, Senior Scientific Officer, Unità di Nutrizione Umana Alimenti a fini medici speciali vs integratori alimentari Bologna,

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 17.1.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 13/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 25/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2013 che modifica gli allegati II e III del regolamento

Dettagli

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 403

SERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 403 Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (A.G. n. 353)

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 18.1.2007 L 12/3 RETTIFICHE Rettifica del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 9 luglio 2010 (14.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 9 luglio 2010 (14.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 9 luglio 2010 (14.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 7 luglio 2010 Destinatario: Segretariato generale del

Dettagli

Dieta Senza Glutine:

Dieta Senza Glutine: CONOSCERE LA CELIACHIA NOVITA 2012 Dieta Senza Glutine: errori alimentari, raccomandazioni, novità Dietista Anna Malacarne San Giorgio di Mantova, 4 giugno 2012 dopo la domanda 1 DIETA SENZA GLUTINE (DSG)

Dettagli

Scenario, storia ed etica dell'agricoltura Biologica. Maria Ciaula -13 settembre 2016 Fondazione ITS "Basile - Caramia"

Scenario, storia ed etica dell'agricoltura Biologica. Maria Ciaula -13 settembre 2016 Fondazione ITS Basile - Caramia Scenario, storia ed etica dell'agricoltura Biologica Maria Ciaula -13 settembre 2016 Fondazione ITS "Basile - Caramia" Regolamento 834/2007 Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice

Dettagli

L etichetta del cacao e del cioccolato

L etichetta del cacao e del cioccolato L etichetta del cacao e del cioccolato Le denominazioni legali di vendita consentono al consumatore di capire l esatta tipologia del cioccolato che sta acquistando. Il D.lgs. n. 178/2003, dando attuazione

Dettagli

OLIO DI SEMI DI CANAPA BIO SPREMUTO A FREDDO 500 ML

OLIO DI SEMI DI CANAPA BIO SPREMUTO A FREDDO 500 ML OLIO DI SEMI DI CANAPA BIO SPREMUTO A FREDDO 500 ML OLIO DI SEMI DI CANAPA BIO SPREMUTO A FREDDO 500 ML Ascolta la video intervista del dot Jonas su olio di Canapa e rimedi naturali da non perdere L Olio

Dettagli

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 "Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari destinati

Dettagli

La dichiarazione nutrizionale e i claims nutrizionali e salutistici

La dichiarazione nutrizionale e i claims nutrizionali e salutistici Termoli, 28 settembre 2017 Il Laboratorio Delle Etichette Alimentari Normativa Nazionale Ed Ue La dichiarazione nutrizionale e i claims nutrizionali e salutistici Laura Bersani 1 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Dettagli