il regolamento claims (1924/06 CE)
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1 il regolamento claims (1924/06 CE) Avv. Vito Rubino Università degli Studi del Piemonte Orientale Di.G.Sp.E.S.
2 CENNI INTRODUTTIVI Il Regolamento 1924/06 CE è intervenuto nel 2006 a regolare la materia delle affermazione VOLONTARIE sulle proprietà nutrizionali o salutistiche degli alimenti. Si tratta di una norma generale, che tende a riunire e coprire i diversi ambiti delle produzioni alimentari rimasti a vario titolo non regolamentati con riferimento a questi aspetti. Infatti abbiamo: Direttiva 89/398 CEE = d.lgs. 111/92 PRODOTTI DESTINATI AD UNA AL. PARTICOLARE Esentati ex art. 5 co. 1 lett. a) Direttiva 80/777CEE = d.lgs. 105/92 ACQUE MINERALI Esentati ex art. 5 co. 1 lett. b) Direttiva 2002/46 CE = d.lgs. 169/04 INTEGRATORI ALIMENTARI Esentati ex art. 5 co. 1 lett. d) TUTTAVIA: per quanto concerne i prodotti per l infanzia (dir. 06/141 e 06/125, in IT D.M. 500/94 E DPR 128/98) il regolamento claims si applica ALLE FORMULE DI PROSEGUIMENTO, AI PRODOTTI A BASE DI CEREALI E AD ALTRI PRODOTTI SIMILARI, perché le norme in oggetto non prevedono una disciplina specifica in materia. NON SI APPLICA INVECE AI PRODOTTI PER LATTANTI per i quali è previsto un elenco di claims tassativi dalla disciplina speciale citata.
3 CENNI INTRODUTTIVI Tutti gli altri (prodotti erboristici, fortificati, con caratteristiche particolari etc.) NON SONO COPERTI DA UNA LEGISLAZIONE SPECIFICA E SONO QUINDI SOGGETTI AL REGOLAMENTO CLAIMS. La norma si divide in 3 parti: PRINCIPI GENERALI COMUNI ARTT. 3-7; INDICAZIONI NUTRIZIONALI ARTT. 8-9 INDICAZIONI SALUTISTICHE ARTT Sono poi presenti alcune disposizioni transitorie ed attuative, nonché un allegato sui claims nutrizionali ammessi. Si tratta nel complesso di una disciplina molto complessa, su cui ancora oggi, a quasi 7 anni di distanza dalla sua adozione si registrano divergenze interpretative importanti.
4 CENNI INTRODUTTIVI Alcune premesse fondamentali: le DEFINIZIONI Nella materia che ci interessa un primo fondamentale punto di partenza sono le DEFINIZIONI. Trattandosi di normativa che ha un campo di applicazione ben definito (AFFERMAZIONI NUTRIZIONALI/ SALUTISTICHE VOLONTARIE) è importantissimo avere ben presente il quadro delle definizioni, che chiarisce in molti casi se la norma si applica o meno. A) INDICAZIONE = qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;
5 CENNI INTRODUTTIVI Alcune premesse fondamentali: le DEFINIZIONI Riferimento grafico al rapporto sonno-veglia incluso
6 CENNI INTRODUTTIVI SOSTANZE NUTRITIVE= proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati nell allegato alla direttiva 90/496 CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di queste categorie; SOSTANZA DI ALTRO TIPO= una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico; INDICAZIONE NUTRIZIONALE= qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottointenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute: a) all energia (valore calorico) che i) apporta ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o iii) non apporta e/o b) Alle sostanze nutritive o di altro tipo che i) contiene, ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o iii) non contiene;
7 CENNI INTRODUTTIVI INDICAZIONI SULLA SALUTE = qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottointenda l esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento, o uno sei suoi componenti e la salute; INDICAZIONI RELATIVE ALLA RIDUZIONE DI UN RISCHIO DI MALATTIA = qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottointenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;
8 AMBITO DI APPLICAZIONE Il regolamento si applica nell etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario ( ) (cfr. art. 3) ETICHETTATURA = le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca (cfr. art. 1 co. 3 lett. a dir. 2000/13 ce)
9 AMBITO DI APPLICAZIONE Il regolamento si applica nell etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario ( ) (cfr. art. 3) PRESENTAZIONE = la forma o l'aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utilizzato per l'imballaggio, il modo in cui sono disposti e l'ambiente nel quale sono esposti (cfr. art. 2 co. 3 lett. a dir. 2000/13 ce)
10 AMBITO DI APPLICAZIONE Il regolamento si applica nell etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario ( ) (cfr. art. 3) Pubblicità= la normativa sull etichettatura non la definisce. Direttiva 2006/114 U.E. = qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi; SITI WEB depliant informativi, listini al pubblico
11 AMBITO DI APPLICAZIONE Per i marchi di fabbrica e le denominazioni commerciali vige una disciplina particolare: possono essere utilizzati e registrati se rispondono ai requisiti del regolamento. Per i marchi registrati prima del è previsto un periodo transitorio di utilizzo fino al 2022 (art. 28 co. 2). Pronuncia AGCM del Giusto senza zucchero Art. 1 co. 3 reg. 1924/06 CE? Cosa significa marchio non conforme al regolamento???
12 AMBITO DI APPLICAZIONE Non sono incluse nel campo di applicazione del regolamento: a) Le INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DI UN PASTO O ALLA DIETA COMPLESSIVA (in quanto non riferite allo specifico prodotto). Le indicazioni in oggetto devono tuttavia trovare riscontro in raccomandazioni/pareri di Autorità Scientifiche qualificate (es. INRAN MIN. SAL. FAO OMS etc.); b) Informazioni sul processo di lavorazione o ingredienti utilizzati (es: senza grassi idrogenati, senza grassi animali) perché non direttamente connesse a valutazioni nutrizionali o salutistiche; c) Indicazioni obbligatorie ex lege: es: materia grassa 82% min. per BURRO; d) Informazioni estratte dalla tabella nutrizionale: es. 30 kcal; e) Denominazioni di vendita attestate da provvedimenti legislativi e/o amministrativi: es. yogurt con fermenti yogurt con probiotici ; f) Informazioni organolettiche: Es. buono etc.
13 AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1, co. 2-2 par.: ALIMENTI NON PRECONFEZIONATI, tra cui i prodotti freschi (frutta, verdura, pane) DESTINATI ALLA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE O ALLE COLLETTIVITA, ALIMENTI PREINCARTATI (confezionati sul luogo di vendita a richiesta del consumatore) O PRECONFEZIONATI PER LA VENDITA IMMEDIATA (libero servizio) non rispettano la disciplina sui claims nutrizionali fino all adozione di disposizioni specifiche a livello comunitario (si applica la disciplina nazionale previgente, d.lgs. 109/92); Art. 1, co. 2 4 par.: DESCRITTORI GENERICI: sono possibili deroghe su richiesta dell Autorità Nazionale (vedi reg. 107/08 CE).
14 I PRINCIPI GENERALI Gli articoli da 3 a 7 espongono una serie di principi generali, valevoli per tutte le categorie di claims regolamentate dalla norma, a prescindere dalla loro specifica funzione e classificazione: 1 PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA (art. 3): Il ricorso a claims nutrizionali o salutistici non deve essere ingannevole per il consumatore, ossia non deve: a) Essere falso, ambiguo o fuorviante; Vicende colesterolo b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; c) Incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento; Patatine viva
15 I PRINCIPI GENERALI d) affermare, suggerire o sottointendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive Le donne e il calcio f) Fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto, sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche
16 I PRINCIPI GENERALI La disciplina in questione deve essere applicata congiuntamente alle parti della normativa sull etichettatura degli alimenti che non possono considerarsi superate, ed in particolare l art. 2 dir. 2000/13 CE (> 8 REG. 1169/2011). Quali sono queste parti?
17 1) Il principio di verità e correttezza: I PRINCIPI GENERALI - art. 2 dir. 2000/13 CE: L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente ( ) sulla la natura, l'identità, le qualità, la composizione ( ) e attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; Reg 1924/06 CE art. 3 non deve essere falso, ambiguo o fuorviante ; 2) Il principio di efficacia dell etichettatura: - art. 2 dir. 2000/13 CE: L etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
18 I PRINCIPI GENERALI E, più in generale, esaltare caratteristiche non utili per il consumatore: Incoraggiare o tollerare un consumo eccessivo di un elemento; Affermare o suggerire che una dieta equilibrata di per sé non sia sufficiente a fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Etc Cosa significa? Che le indicazioni nutrizionali hanno senso se possono portare un vantaggio cognitivo al consumatore (principio di trasparenza, reg. 178/02 CE), mentre sono inutili e financo sleali se non recano alcun vantaggio al consumatore e gettano indirettamente un ombra sui prodotti avversari.
19 I PRINCIPI GENERALI Scrivere su una confezione di carne di tacchino Max 2% di grassi A basso contenuto di grassi è possibile, anche se tutte le carni di tacchino hanno la stessa percentuale, perché fornisce una indicazione nutrizionale utile al consumatore: questo potrebbe, infatti, scegliere la carne di maiale, molto più grassa, ed incidere così sulla propria dieta.
20 I PRINCIPI GENERALI Scrivere nei nettari di frutta senza zuccheri aggiunti, contiene naturalmente zucchero NON HA SENSO, perché la legge vieta l impiego di zucchero in questi prodotti, e l affermazione crea indirettamente un dubbio su tutti gli altri prodotti similari. Non vi sono prodotti simili con un regime di zuccheri differente, motivo per cui il claim deve comunque ritenersi vietato ai sensi dell art. 2 dir. 2000/13 CE.
21 I PROFILI NUTRIZIONALI Nell impianto normativo del regolamento claims il ricorso alle indicazioni nutrizionali o salutistiche non dovrebbe essere libero, ma condizionato all esistenza di un insieme di caratteristiche positive dell alimento che giustifichino l esaltazione di alcune sue peculiarità ritenute benefiche per il consumatore.
22 I PROFILI NUTRIZIONALI A questo fine l articolo 4 ha previsto che la Commissione europea dovesse elaborare dei veri e propri profili nutrizionali cui doversi attenere per poter inserire in etichetta una indicazione nutrizionale o salutistica, nonché le relative condizioni d uso. Avrebbero potuto sfuggire a questa limitazione solo Le indicazioni relative alla riduzione dei grassi (saturi, acidi, trans) zuccheri sale/sodio Singole diciture relative al tenore elevato di un nutriente in prossimità dell indicazione nutrizionale o sulla salute realtiva. Purtroppo, nonostante la norma prevedesse una deadline al 19 gennaio 2009, a tutt oggi non si è visto nulla, e forse non si vedranno mai
23 IL PRINCIPIO DI FONDATEZZA SCIENTIFICA (ARTT. 5-6) L impiego di claims nutrizionali o salutistici è condizionato al rispetto di alcuni prerequisiti di ammissibilità: 1) Deve esistere la PROVA SCIENTIFICA dell effetto nutrizionale o benefico reclamizzato; 2) La sostanza evidenziata deve essere contenuta/ non essere contenuta o essere contenuta in quantità ridotta nel prodotto finito in quantità tale da PRODURRE L EFFETTO NUTRIZIONALE O FISIOLOGICO INDICATO sulla base di prove scientifiche generalmente accettate (ossia la RDA deve fornire una quantità di sostanza sufficiente a realizzare l effetto indicato); 3) La sostanza deve essere BIODISPONIBILE (ossia presente in una forma sfruttabile dall organismo) Attenzione! Ai sensi dell art. 5 co. 3 reg. 1924/06 CE le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante.
24 IL PRINCIPIO DI FONDATEZZA SCIENTIFICA (ARTT. 5-6) Osservazioni: La presenza/assenza della sostanza può essere riferita alla singola razione (in tal caso occorrerà che il quantitativo sia sufficiente all effetto e che sia calcolato in termini di biodisponibilità); Per i valori delle sostanze che in allegato sono espressi su base 100 g/ml è possibile esprimere il claim in termini proporzionali relativi alla singola unità di vendita (es. fonte di fibre per una confezione da 25 g. di prodotto che contiene almeno 0,75 g. di fibre); L obbligo di riferirsi ai prodotti pronti al consumo determina alcune conseguenze: per prodotti che devono essere diluiti (disidratati) o cotti è sempre necessario verificare che la sostanza o il nutriente oggetto del claim sia presente nel prodotto così preparato, rispettando le condizioni quali-quantitative previste nell allegato nonché le condizioni generali di cui all art. 5.
25 IL PRINCIPIO DI FONDATEZZA SCIENTIFICA (ARTT. 5-6) Oneri dell operatore in relazione al principio di fondatezza scientifica (cfr. art. 6 reg. 1924/06 CE): 1) Giustificare scientificamente la fondatezza del claim: ossia conservare documentazione scientifica idonea a dimostrarne la verità (onere di predisporre un dossier); 2) Esibire la documentazione scientifica di cui sopra a richiesta dell Autorità di controllo, senza ritardo (onere di predisporre il dossier di cui al punto 1 PRIMA di immettere il prodotto sul mercato);
26 L OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA TABELLA NUTRIZIONALE Ogni qualvolta in una etichetta si fa ricorso ad una indicazione nutrizionale o salutistica diventa obbligatorio inserire la tabella nutrizionale composta dagli 8 elementi di cui alla dir. 90/496 CEE. Se per un determinato nutriente viene indicata una quantità (maggiore o ridotta) la stessa indicazione deve essere riportata in tabella.
27 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Il capo III del regolamento detta le disposizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali. 1 PRINCIPIO DELLA LISTA POSITIVA. Le indicazioni nutrizionali sono consentite SOLO SE INCLUSE NELLA LISTA ALLEGATA AL REGOLAMENTO. Le altre indicazioni non possono essere utilizzate. Sanzione??
28 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI L articolo 9 reca la disciplina delle indicazioni comparative. fatta salva la direttiva 84/450 CEE il confronto può essere fatto soltanto fra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata ed il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto. Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un indicazione, compresi alimenti di altre marche.
29 Esempio: LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Provvedimento AGCM del Il caso: L azienda recava un claim comparativo in etichetta (con meno grassi) senza riportare ai sensi dell art. 9 i termini di paragone rispetto ai quali veniva dedotto il minor tenore del nutriente. Le valutazioni dell AGCM: Tali messaggi pubblicitari, caratterizzati dai claim nutrizionali di tipo comparativo, risultano idonei a fuorviare i consumatori da scelte commerciali consapevoli e nutrizionalmente fondate, principalmente a causa della prospettazione enfatica ed isolata della riduzione percentuale di nutriente recata dagli alimenti che, in quanto priva della contigua o esaustiva indicazione del termine di raffronto, sortisce effetti confusori circa l effettiva portata nutrizionale del prodotto e specificamente, in riferimento ai claims nutrizionali assoluti (i.g. a basso contenuto di grassi) ammessi dal regolamento 1924/06 CE solamente in presenza di specifici requisiti di contenuto del nutriente che nella fattispecie qui non ricorrono.
30 Esempio: LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Provvedimento AGCM del Il caso: L azienda recava un claim comparativo in etichetta (con meno grassi) senza riportare ai sensi dell art. 9 i termini di paragone rispetto ai quali veniva dedotto il minor tenore del nutriente. Le valutazioni dell AGCM: Va precisato che qualsiasi indicazione di vantaggio nutrizionale di tipo comparativo apposta sull alimento DEVE ESSERE RETTAMENTE ED IMMEDIATAMENTE PERCEPITA dal consumatore nella modalità del confronto e soltanto a paragone di alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti nell ambito di tale categoria. Nel caso in esame, invece, nonostante il rispetto delle condizioni relative alla riduzione del nutriente (riduzione del 30% rispetto al prodotto simile) il claim apposto sul prodotto non appare immediatamente quale indicazione nutrizionale comparativa in quanto non viene chiaramente individuato il prodotto o la gamma di alimenti oggetto di raffronto.
31 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Esempio: Provvedimento AGCM del A seguito del procedimento l azienda ha quindi mutato l etichetta:
32 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Elenco delle indicazioni nutrizionali allegate al reg. 1924/06 CE A BASSO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kj)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kj)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17 kj)/dose unitaria, equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino). A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento. SENZA CALORIE L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kj)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7 kj)/dose unitaria equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino).
33 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Elenco delle indicazioni nutrizionali allegate al reg. 1924/06 CE A BASSO CONTENUTO DI GRASSI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato). SENZA GRASSI L'indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono tuttavia proibite. A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 % dell'apporto energetico.
34 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Elenco delle indicazioni nutrizionali allegate al reg. 1924/06 CE SENZA GRASSI SATURI L'indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml. A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi. SENZA ZUCCHERI L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI».
35 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Elenco delle indicazioni nutrizionali allegate al reg. 1924/06 CE A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml. A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE L'indicazione che un alimento è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque. SENZA SODIO o SENZA SALE L'indicazione che un alimento è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.
36 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Elenco delle indicazioni nutrizionali allegate al reg. 1924/06 CE SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO L indicazione che all alimento non è stato aggiunto sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo quando il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né ogni altro ingrediente contenente sodio/sale aggiunto e il contenuto di sodio del prodotto non supera 0,12 g, o il valore equivalente di sale, per ogni 100 g o 100 ml. FONTE DI FIBRE L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. FONTE DI PROTEINE L'indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine.
37 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Elenco delle indicazioni nutrizionali allegate al reg. 1924/06 CE AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine. FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] L'indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti ( 1 ). AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una fonte naturale di «[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[nome DEL O DEI MINERALI]».
38 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Avv. Vito Rubino, DiGSpES. CONTIENE [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO] L'indicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nel presente regolamento, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento, in particolare all'articolo 5. Per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni dell'indicazione «fonte di». A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai minerali, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l'indicazione «fonte di» e l'aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile. A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] L'indicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE, e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25 %.
39 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI L INDICAZIONE «A TASSO RIDOTTO DI GRASSI SATURI» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo: a) se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto riportante l indicazione risulta inferiore almeno del 30 % alla somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans in un prodotto analogo; nonché b) se il contenuto in acidi grassi trans del prodotto riportante l indicazione è uguale o inferiore a quello rintracciabile in un prodotto analogo. L INDICAZIONE «A TASSO RIDOTTO DI ZUCCHERI» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se la quantità di energia del prodotto riportante l indicazione è pari o inferiore alla quantità di energia di un prodotto analogo.
40 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI Avv. Vito Rubino, DiGSpES. LEGGERO/LIGHT L'indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «ridotto»; l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light». NATURALMENTE/NATURALE Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine «naturalmente/naturale» può essere inserito all'inizio dell'indicazione.. FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 L'indicazione che un alimento è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.
41 LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 L'indicazione che un alimento è ricco di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal. RICCO DI GRASSI MONOINSATURI L'indicazione che un alimento è ricco di grassi monoinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto. RICCO DI GRASSI POLINSATURI L'indicazione che un alimento è ricco di grassi polinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto. RICCO DI GRASSI INSATURI L'indicazione che un alimento è ricco di grassi insaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 70 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino
42 Casistica: LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI PROVVEDIMENTO AGCM del Il caso: Vendita di preparazioni di frutta denominate fiordifrutta con claim senza zuccheri aggiunti* apposto sull etichetta frontale del prodotto con rinvio alla dicitura contiene naturalmente zuccheri nel retro dell etichetta. Ingredienti: Pesche 65%, succo di mela, gelificante: pectina. Le valutazioni dell AGCM: Il claim senza zuccheri aggiunti può essere utilizzato solo se fra gli ingredienti non sono presenti mono-disaccaridi o altri prodotti utilizzati per i loro effetti dolcificanti. L impiego massiccio di succo di mela fa ritenere che questo sia utilizzato per apportare una componente zuccherina, in quanto questa caratteristica sovrasta ogni altro profilo funzionale (e.g. proprietà reologiche).
43 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE La parte più significativa del regolamento è contenuta nel capo IV dedicato alle indicazioni salutistiche. È questo un settore in forte espansione, in cui si intendono valorizzare proprietà benefiche degli alimenti, ancorché si tratti di prodotti GENERICI. A questo fine il regolamento claims ha specificato quanto previsto nella previgente disciplina, fornendo tutti i parametri per poter fare ricorso ad una indicazione salutistica.
44 Il quadro normativo precedente: LE INDICAZIONI SALUTISTICHE Art. 2 dir. 2000/13 CE: 1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono: ( ) b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.
45 Il quadro normativo precedente: LE INDICAZIONI SALUTISTICHE CGE, sentenza Sterbenz e Haug, 23 gennaio 2003 in cause riunite n. C- 421/00, n. C-426/00 e n. C-16/01 «la direttiva 79/112 vieta qualunque indicazione attinente alle malattie dell'uomo, indipendentemente dal fatto che essa sia o meno idonea ad indurre il consumatore in errore, nonché le indicazioni che, pur non comportando alcun riferimento alle malattie, bensì, piuttosto, alla salute, si rivelino ingannevoli». Ergo: le indicazioni salutistiche generiche non ingannevoli (e.g. benessere, profili fisiologici etc.) NON ERANO VIETATE, E L IMPRESA POTEVA UTILIZZARLE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA.
46 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE L art. 10 del regolamento claims esordisce ribadendo il divieto di carattere generale, temperato dalla disciplina prevista negli articoli seguenti: Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14. La disposizione muta notevolmente il quadro precedente, perché come vedremo adesso anche le indicazioni salutistiche generiche sono assoggettate ad una procedura di valutazione preventiva e non è possibile fare riferimento anche a profili generici che non siano stati approvati e pubblicati.
47 Il quadro precedente: LE INDICAZIONI SALUTISTICHE Sentenza CGE 23 gennaio 2003 in cause riunite n. C-421/00, n. C-426/00 e n. C-16/01, Sterbenz e Haug, Le indicazioni salutistiche alla luce dell articolo 2 della direttiva 2000/13 CE vengono suddivise in due categorie: 1) INDICAZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE/CURA DELLE PATOLOGIE = sempre vietate; 2) INDICAZIONI GENERICHE SUL BENESSERE/ LE FUNZIONI FISIOLOGICHE = consentite purché veritiere (sotto la responsabilità dell azienda).
48 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE La sentenza (C-544/10) Deutsches Waintor: Indicazione facilmente digeribile RIFERITA AD UNA BEVANDA ALCOLICA A BASSA ACIDITA. La valutazione della Corte: dal tenore letterale dell articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006 discende che le indicazioni sulla salute vengono definite in base al rapporto che deve esistere tra un alimento o uno dei suoi componenti, da una parte, e la salute dall altra. Ciò posto è giuocoforza constatare che siffatta definizione non fornisce alcuna precisazione né in ordine al carattere al carattere diretto o indiretto che tale rapporto deve avere, né in ordine alla sua intensità o alla sua durata. Atteso quanto precede il termine rapporto va inteso in senso ampio.
49 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE Quindi ricadono sotto il regolamento claims anche affermazioni generiche che facciano appello a possibili effetti salutistici del prodotto o di un suo ingrediente/componente, a prescindere dal fatto che in sé NON OFFRANO NE EFFETTI CURATIVI, NE EFFETTI PREVENTIVI DI PATOLOGIE O DISFUNZIONI ORGANICHE.
50 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 10: INDICAZIONI SALUTISTICHE Le informazioni complementari obbligatorie L articolo 10 del reg. 1924/06 CE prevede che la presenza di informazioni salutistiche debba essere accompagnata da 2 o 4 indicazioni integrative obbligatorie: 1) una dicitura relativa all importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Secondo la Commissione europea (decisione /63) questa disposizione ha lo scopo di aiutare il consumatore a comprendere l effetto benefico specifico dell alimento recante l indicazione sulla salute. Essa sottolinea che il consumatore deve essere informato sul fatto che l alimento in questione deve essere consumato con moderazione, nel quadro di una dieta varia ed equilibrata e nel rispetto di una buona pratica dietetica per ottenere benefici sulla salute e che il suo consumo nell ambito di una dieta varia ed equilibrata è solo una delle condizioni di uno stile di vita sano.
51 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 10: INDICAZIONI SALUTISTICHE Le informazioni complementari obbligatorie 2) La quantità dell alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l effetto benefico indicato. Questa disposizione concerne le informazioni sulla composizione dell alimento necessarie per garantire il raggiungimento dell effetto salutistico promesso. Se l alimento prevede modalità di impiego alternative l informazione può anche essere riferita al modo di consumarlo. Secondo la Commissione europea occorre ad esempio specificare se l effetto indicato può essere ottenuto consumando l alimento un unica volta o varie volte nel corso della giornata.
52 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 10: INDICAZIONI SALUTISTICHE Le informazioni complementari obbligatorie 3) Se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare il consumo dell alimento; 4) un appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero rappresentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive Queste indicazioni sono normalmente prescritte dalla legislazione generale e comunque vengono inglobate nelle prescrizioni relative all impiego delle indicazioni salutistiche contenute nell allegato al reg. 432/2012 UE. E.g. contiene una fonte di fenilalanina. Un consumo eccessivo può indurre effetti lassativi. Evitare il consumo da parte di bambini sotto i 3 anni di età.
53 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE Il regolamento 1924/06 CE traccia una DISTINZIONE fondamentale fra le affermazioni sulla salute: Art. 13 > indicazioni sulla salute che non implicano effetti preventivi/curativi di patologie e/o sviluppo/salute bambini; Art. 14 > indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini. Le due norme hanno profili giuridici molto diversi e richiedono trattazione separata.
54 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Sono suddivise in tre tipologie: 13.1= a) ruolo di una sostanza nutritiva per crescita, sviluppo e funzioni dell organismo e.g. il calcio e determinate vitamine per il rafforzamento delle ossa; gli antiossidanti per le funzioni protettive delle cellule; b) funzioni psicologiche e comportamentali e.g. il cioccolato migliora il buon umore (o combatte la depressione); c) fatta salva la direttiva 96/8/CE il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell energia apportata dal regime alimentare; e.g. La sostituzione di un pasto giornaliero con un sostituto di un pasto per diete ipocaloriche
55 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Per questa categoria l articolo 28 co. 5 prevedeva una fase transitoria che ne consentiva l impiego fino ad adozione della lista unica dei claims valutati positivamente dall EFSA e recepiti dalla Commissione europea. NB: la norma faceva riferimento solo all art. 13 par. 1 lett. a), ma il Min. Sal. all indomani dell approvazione del regolamento aveva segnalato che l intesa a livello di Stati membri era di estendere questa disposizione a tutti i claims ex art Di fatto si è comunque applicata la misura transitoria a tutte e tre le categorie indicate.
56 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Maggio 2012: Approvazione regolamento Commissione nr. 432/2012 contenente l elenco delle indicazioni salutistiche trasmesse dagli Stati membri e validate da EFSA. A PARTIRE DA Dicembre 2012 LE INDICAZIONI NON PRESENTI NELL ALLEGATO NON POSSONO ESSERE PIU UTILIZZATE, TRANNE PER: C.D. BOTANICALS ; INDICAZIONI SOTTO REVISIONE EFSA.
57 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Considerando. Nr reg. 432/2012: 10: Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze «botaniche», la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall Autorità. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende necessaria una ulteriore valutazione prima che la Commissione possa vagliarne l inclusione o meno nell elenco delle indicazioni consentite, così come vi sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il relativo esame non può essere completato dalla Commissione in questo momento. 11: Le indicazioni la cui valutazione da parte dell Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione ( 1) e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
58 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Quali valutazioni dare alla sentenza CGE in relazione al reg. 432/2012? Antiossidante naturale. È una indicazione salutistica ex art o è un descrittore generico? Rientra nell allegato del reg. 432/2012?
59 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Quali valutazioni dare alla sentenza CGE in relazione al reg. 432/2012? Riferimento al benessere. È una indicazione salutistica ex art o è un descrittore generico? Si riferisce ad una sostanza/alimento? Rientra nel reg. 432/2012?
60 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 13: INDICAZIONI SALUTISTICHE GENERICHE : Quali valutazioni dare alla sentenza CGE in relazione al reg. 432/2012? Riferimento al benessere. Art. 10 par. 3 reg. 1924/06 CE: Sono ammessi riferimenti generici a benefici generali, ma devono essere accompagnati ad una indicazione specifica prevista nell allegato al reg. 432/2012 UE (cfr. dec. Commissione U.E. 2013/63). E.g. = Per una buona salute + Selenio con effetti antiossidanti
61 LE INDICAZIONI SALUTISTICHE ART. 14: INDICAZIONI SALUTISTICHE RIFERITE ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI MALATTIA ALLO SVILUPPO E ALLA SALUTE DEI BAMBINI Prevedono l obbligo di valutazione CASO PER CASO da parte di EFSA e di autorizzazione preventiva. Ai sensi dell art. 14 co. 2 oltre ai requisiti generali previsti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l etichettatura reca anche una dicitura indicante che la malattia di cui l indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l intervento su di uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.
62 GRAZIE PER L ATTENZIONE vito.rubino@unipmn.it
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