Apparecchi e recipienti a pressione (PED): punto su aspetti normativi e gestionali

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1 ISO 9001 : 2000 Certificato n Area Ambiente e Sicurezza Apparecchi e recipienti a pressione (PED): punto su aspetti normativi e gestionali Relazione: Dr. Ing. Alfonso De Lucia - ISPESL Milano, 22 marzo 2007

2 PED - Pressure Equipment Directive La direttiva 97/23/CE, denominata PED, è stata pubblicata sulla G.U. della C.E. il 9/7/1997 e sulla G.U. della R. I. il 18/8/1997 D. Lgs. 25/2/2000 n 93 Attuazione della direttiva 97/23/CE (PED) in materia di attrezzature a pressione. Pubblicato sulla G. U. del 18/4/2000. applicazione facoltativa: dal 29/11/00 al 29/05/02 applicazione obbligatoria: dal 30 maggio

3 a PED ha: superato le disposizioni nazionali riguardanti la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi, sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar; dettato nuove condizioni per l immissione sul mercato e la messa in servizio di tali attrezzature a pressione e di tali insiemi. 3

4 Per una corretta interpretazione della Direttiva: 1) Linee Guida (LG) emesse dalla Commissione Europea tramite i propri gruppi di lavoro (WPG e WGP) composti dai rappresentanti degli Stati Membri, dai rappresentanti di Federazioni Europee, del Comitato Europeo di Normazione (CEN) che comprende tutti gli Enti di Normazione dei Paesi Europei, e del Forum europeo degli ON. Ad oggi, sono state emesse 212 Linee Guida. 2) Guida all attuazione attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull approccio globale 3) Le norme armonizzate. Se applicate, le attrezzature a pressione e gli insiemi soddisfano pienamente i RES. Sono elaborate dal CEN. 4

5 RECIPIENTI Per recipiente si intende un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati. Un recipiente può essere composto da una o più camere. Quando è costituito da più camere, è classificato nella categoria più elevata di ciascuna delle singole camere. Quando una camera contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata. 5

6 ATTREZZATURE A FOCOLARE Qualsiasi attrezzatura a pressione : a a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinata alla generazione di vapore o acqua surriscaldata, a a temperatura superiore a 110 C. Rischio di surriscaldamento rischio di superare la temperatura di progetto dell attrezzatura per esempio nel caso di guasto del sistema di sicurezza o a causa dell errore dell operatore. Il surriscaldamento è un pericolo che non può essere eliminato con un sistema di sicurezza, che invece può solo minimizzarlo ( L. G. 2/22). 6

7 TUBAZIONI Per tubazione si intende un attrezzatura destinata al trasporto di un fluido quando collega varie attrezzature a pressione di un impianto. Essa è costituita da tanti componenti (tubi, riduzioni, Tee, curve, raccordi, attacchi di carica, ecc.). Una valvola di intercettazione è un accessorio a pressione e non un componente di una tubazione, quindi non fa parte della tubazione (L.G. 2/31). Le tubazioni facenti parte di un unico impianto possono riportare un unica marcatura CE, purché essa sia ben visibile, e la documentazione di accompagnamento fornita dal costruttore all utilizzatore definisca con chiarezza il confine dell impianto (L.G. 9/8). 7

8 ACCESSORI A PRESSIONE Per accessori a pressione si intendono i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione, cioè il dispositivo ha una funzione in più rispetto al solo contenimento della pressione (L.G. 1/8). Esempi di accessori a pressione sono: valvole solenoidi, indicatori di liquido,valvole di ritegno, vari tipi di rubinetti,regolatori di pressione, misuratori di pressione. ACCESSORI DI SICUREZZA Per accessori di sicurezza si intendono i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili,come per esempio: valvole di sicurezza, dischi di rottura, pressostati di sicurezza, termostati di sicurezza, livellostati di sicurezza. 8

9 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE Per definire la procedura di valutazione di conformità da utilizzare, è necessario definire per primo la categoria di rischio a cui appartiene l attrezzatura. Le attrezzature sono classificate per categorie di rischio crescente (dalla I alla IV ), in base all Allegato II della Direttiva. Tale classificazione dipende dal: Tipo di attrezzatura; Gruppo di appartenenza del fluido: 1 gruppo (pericolosi, art. 2, comma 2, del D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 : esplosivi - estremamente infiammabili - facilmente infiammabili infiammabili - altamente tossici tossici - comburenti) o 2 gruppo (non pericolosi); Stato fisico del fluido (liquido surriscaldato e non,gassoso o vapore) Volume V del recipiente(o DN per le tubazioni) e della pressione massima ammissibile PS. 9

10 RECIPIENTI GAS ( anche liquefatti o disciolti ) VAPORI LIQUIDI con Ps > 1,513 bara LIQUIDI con Ps < 1,513 bara Fluido GR.1 Fluido GR.2 Fluido GR.1 Fluido GR.2 TABELLA 1 TABELLA 2 TABELLA 3 TABELLA 4 10

11 Attrezzature a focolare TABELLA 5 11

12 TUBAZIONI GAS ( anche liquefatti o disciolti ) VAPORI LIQUIDI con Ps > 1,513 bara LIQUIDI con Ps < 1,513 bara Fluido GR.1 Fluido GR.2 Fluido GR.1 Fluido GR.2 TABELLA 6 TABELLA 7 TABELLA 8 TABELLA 9 12

13 Accessori a pressione Vengono classificati in funzione del fluido che sono destinati a contenere,della pressione massima ammissibile PS,e in base al volume proprio o, a secondo dei casi,alla dimensione DN applicando la tabella corrispondente come recipiente oppure come tubazione,classificandoli nella categoria più elevata. 13

14 Accessori di sicurezza CATEGORIA IV 14

15 Classificazione delle tubazioni : Art. 3 comma 3 FLUIDO PERICOLOSO (TAB.( 6) DN 25 (1 ) indipendentemente dal valore di PS FLUIDO NON PERICOLOSO (TAB.7) DN 32 (1 ¼ ) indipendentemente dal valore di PS oppure DN > 32 ma con PS x DN 1000 es. PS = 18 bar e DN 40 oppure DN50 PS = 21 bar e DN 40 oppure PS = 25 bar e DN 40 Il F. deve garantire una corretta prassi costruttiva La tubazione non deve riportare la marcatura CE Non è previsto l intervento dell ON Le procedure ed il personale impiegato nella saldatura devono essere adeguatamente qualificate ma non necessariamente certificate da un ON o ETR 15

16 Classificazione delle tubazioni : Cat. I FLUIDO PERICOLOSO (TAB.6) 25 < DN 100 (4 ) e PS x DN 1000 barxlt es. PS = 15 bar e DN32, DN40, DN50, DN65 oppure PS = 18 bar e DN32, DN40, DN50 FLUIDO NON PERICOLOSO (TAB.7) 32 < DN 100 (4 ) e PS x DN > 1000 barxlt oppure DN > 100 e 1000 < PS x DN 3500 Il F.deve applicare la Direttiva (modulo A) e marcare CE Non è previsto l intervento dell ON Le procedure ed il personale impiegato nella saldatura devono essere adeguatamente qualificate ma non necessariamente certificate da un ON o ETR. 16

17 Classificazione delle tubazioni : Cat. II FLUIDO PERICOLOSO (TAB.( 6) 25 < DN 100 (4 ) e PS x DN > 1000 barxlt oppure 100 < DN 350 (14 ) e PS x DN 3500 barxlt FLUIDO NON PERICOLOSO (TAB.( 7) 100 < DN 250 (10 ) e PS x DN > 3500 barxlt oppure DN > 250 e 3500 < PS x DN 5000 Il F deve applicare la Direttiva, marcare CE con il numero identificativo dell ON (ISPESL 0100) Indipendentemente dal modulo applicato (A1,D1,E1) e dal quantitativo di tubazioni fabbricate l ON effettua qualche sopralluogo nell arco di un anno Le procedure ed il personale impiegato devono essere qualificate e certificate da un ON o ETR. 17

18 Classificazione delle tubazioni : Cat. III FLUIDO PERICOLOSO (TAB.( 6) 100 < DN 350 e PS x DN > 3500 barxlt oppure DN > 350 indipendentemente dal valore di PS FLUIDO NON PERICOLOSO (TAB.( 7) DN > 250 e PS x DN > 5000 barxlt Il F deve applicare la Direttiva, marcare CE con il numero identificativo dell ON (ISPESL 0100) E previsto l intervento di un ON che per ogni impianto esamina la progettazione delle tubazioni ed esegue la relativa verifica finale a meno che il Fabbricante non operi con un sistema di qualità approvato dall O.N. medesimo Le procedure ed il personale impiegato nella saldatura devono essere qualificate e certificate da un ON o ETR. 18

19 INSIEME Per insieme la Direttiva definisce varie attrezzature a pressione montate da un Fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale. Un Fabbricante (il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della costruzione di un insieme immesso sul mercato a suo nome), che può essere anche una società d ingegneria, per poter commercializzare un insieme, lo deve sottoporre alla procedura globale di valutazione della conformità ed apporre la marcatura CE con l avallo di un Organismo Notificato. 19

20 Le attrezzature che compongono un insieme debbono essere: montate da un Fabbricante, che intende commercializzare l insieme per esercirlo così come assemblato. Non importa se il completamento avviene nell opificio del Fabbricante o sul luogo d impianto; l importante è che l insieme sia completo; in grado di costituire un tutto, cioè debbono esserci tutti i componenti necessari all insieme per poter funzionare ed essere sicuro. Non è consentito marcare CE, come insieme, un impianto carente, anche parzialmente, dei dispositivi a protezione di quelle grandezze per le quali possa esserci il rischio di superare i limiti ammissibili; 20

21 integrate, cioè collegate ed aventi le condizioni di progetto compatibili tra loro; funzionali, cioè se messe in servizio debbono essere in grado di svolgere una certa funzione. Nota 1 Un insieme può essere composto da altri insiemi ed ulteriori attrezzature a pressione (L.G. 3/9). Nota 2 La definizione di insieme non vieta ad una attrezzatura a pressione esclusa dalla PED di far parte di un insieme coperto dalla stessa direttiva. La valutazione globale di conformità non include la valutazione della singola attrezzatura a pressione non rientrante nel campo di applicazione della PED (L.G. 3/13). 21

22 Gli insiemi devono essere sottoposti ad una procedura globale di valutazione di conformità, nella quale bisogna tener conto di tutte le attrezzature a pressione componenti l insieme e della loro integrazione. Tale valutazione comprende (Art. 10 par. 6 del D.Lgs. 93/2000): a) La valutazione di conformità di ciascuna delle attrezzature a pressione costituente l insieme l che non sia stata oggetto di una distinta procedura di valutazione di conformità,, nén di una separata marcatura CE. La procedura di valutazione di conformità è determinata in base alla categoria di ciascuna attrezzatura, che dipende dal volume V oppure dal DN dell attrezzatura, dal gruppo del fluido e dai valori di PS e TS di progetto dell insieme. La categoria così determinata può essere più bassa di quella intrinseca dell attrezzatura attrezzatura. 22

23 ) La valutazione dell integrazione dei diversi componenti dell insieme. Gli elementi da assemblare devono essere idonei per l applicazione prevista, nonché correttamente integrati ed adeguatamente collegati. Tale valutazione sarà effettuata in funzione della categoria dell insieme, corrispondente alla categoria più elevata delle attrezzature a pressione interessate, determinata secondo le indicazioni del paragrafo precedente, senza tener conto degli accessori di sicurezza. ) La valutazione della protezione dell insieme insieme, conseguente ad una adeguata analisi dei rischi per evitare il superamento dei limiti di esercizio ammissibili, deve essere condotta in funzione della più alta categoria delle singole attrezzature PED da proteggere, ma deve anche tener conto delle caratteristiche delle attrezzature non PED dell insieme (L.G. 3/13). 23

24 Dispositivi di protezione La scelta del tipo ed il dimensionamento di tali dispositivi dev essere effettuata dal Fabbricante tenendo conto delle vari condizioni di installazione e di esercizio. Quindi, l adozione dell PED ha caratterizzato il passaggio da un approccio di tip deterministico o prescrittivo,, ad un analisi probabilistica de fenomeni di sicurezza. Per quanto detto, è evidente che i previgente codice nazionale (Raccolta E) per la individuazion dei dispositivi di protezione da porre a corredo di un impiant certificato come insieme, non é più cogente. Inoltre: per gli interruttori termici di blocco, per i pressostati d blocco e per le valvole di sicurezza è richiesta la conformit alla PED; le valvole di sicurezza non devono essere più omologat ISPESL e tarate al banco alla presenza dell ISPESL. E sufficiente la taratura effettuata dal Fabbricante delle stesse; 24

25 i suddetti dispositivi per essere considerati accessori di sicurezza devono essere marcati CE e classificati in IV categoria. Per la PED, gli accessori di sicurezza a protezione di un insieme devono essere progettati e realizzati in modo da: essere affidabili ed idonei per l uso previsto; poterli sottoporre a manutenzione e prova di funzionamento; essere indipendenti dalla funzione di regolazione; risultare conformi ai principi di fail-safe safe, ridondanza, diversità ed autocontrollo. 25

26 La procedura globale di valutazione di conformità si conclude, quando l insieme è completato, con la verifica finale, che consiste nella effettuazione delle seguenti operazioni: 1. Esame finale dell insieme per verificare la rispondenza dell impianto ai disegni di montaggio ed agli schemi di installazione comprensivi delle tubazioni e della strumentazione, riportati nel Fascicolo Tecnico. 2. Prova a pressione mediante la quale si sottopone ogni circuito costituente l insieme ad una prova idraulica ad un valore definito dal paragrafo 7.4 dell Allegato I. 26

27 3. Esame dei dispositivi di sicurezza effettuato dall ON incaricato della valutazione, a fronte di un analisi dei rischi fatta dal Fabbricante dell insieme insieme. Con questa dizione si debbono intendere tutti quei controlli atti ad assicurare che la dotazione di sicurezza richiesta per l insieme sia correttamente installata e funzionante, e che i valori di intervento di questi dispositivi siano tali da non consentire il superamento delle condizioni massime ammissibili dell insieme. In altri termini, per gli insiemi, esiste l obbligo per l ON di garantire la funzionalità dei dispositivi di sicurezza medesimi. Non è pensabile demandare ad altre Autorità di Controllo alcune operazioni e decisioni che sono prerogative esclusive dell ON incaricato della valutazione di conformità. 27

28 INSTALLAZIONE Il montaggio di varie attrezzature a pressione, per costituire un impianto industriale, effettuato sul luogo d impianto dall Utilizzatore o sotto la sua responsabilità, a differenza dell insieme insieme, non deve essere sottoposto a procedura globale di conformità e non deve recare la marcatura CE in quanto non si tratta di un insieme bensì di un impianto, denominato installazione. Ovviamente, le attrezzature componenti tali impianti, se rientranti nella PED, devono riportare la marcatura CE. 28

29 Domanda:Può un utilizzatore costruire, certificare e marcare CE secondo la PED un impianto da utilizzare nel proprio stabilimento? Risposta: No Motivazioni: 1) Il considerando n. 5 stabilisce che la PED non si applica al montaggio di attrezzature a pressione effettuato in loco dall utilizzatore. 2) La LG 3/2 chiarisce che un impianto industriale realizzato da un utilizzatore non è un insieme, tanto è vero che per evitare confusione lo definisce installazione. 3) La LG 10/4 chiarisce che il F. di un insieme deve essere una entità legalmente separata dall utilizzatore. L insieme deve essere trasferito tra le due aziende cioè immesso sul mercato. 29

30 Fascicolo Tecnico Il fabbricante dell attrezzatura/insieme deve predisporre e fornire all ON il Fascicolo Tecnico contenente almeno le seguenti informazioni: - Analisi dei rischi - Check-list dei RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) - Disegni - Descrizione dell attrezzatura/insieme - Certificazioni afferenti i componenti dell attrezzatura/insieme - Per gli insiemi, la dichiarazione di corretta prassi costruttiva (SEP Sound Engineering Practive) per le attrezzature rientranti nell art. 3 par. 3 - Certificati dei materiali impiegati - Certificati dei controlli non distruttivi effettuati - Individuazione, descrizione e dimensionamento dei dispositivi di protezione ( accessori di sicurezza e dispositivi di controllo) a protezione dell insieme - Certificati di prova a pressione - Manuale d uso e manutenzione 30

31 Dichiarazione di conformità Al momento della commercializzazione il fabbricante consegna al committente una Dichiarazione di conformità, contenente almeno la seguenti informazioni: Nome ed indirizzo del Fabbricante; Descrizione sintetica dell attrezzatura/insieme, dei fluidi contenuti e delle relative condizioni di progetto; Le norme applicate; L ON che ha eseguito la certificazione; Il modulo adottato; Il N.F. dell attrezzatura/insieme; La descrizione delle attrezzature che compongono l insieme e dei relativi moduli adottati. 31

32 Manuale d uso e manutenzione Il fabbricante deve fornire al committente anche il Manuale d uso e manutenzione (Istruzioni operative), contenente le seguenti informazioni: Descrizione dell attrezzatura/insieme Per gli insiemi, la documentazione dei singoli componenti fornita dai rispettivi fabbricanti Disegni, schemi P&I Istruzioni per la messa in servizio, l esercizio, la manutenzione ed i controlli da parte dell utilizzatore Tutte le altre informazioni utili ai fini della sicurezza 32

33 Il manuale d uso e manutenzione deve contenere obbligatoriamente tutte le informazioni riguardanti la sicurezza e la manutenzione, ma non deve necessariamente fornire informazioni dettagliate riguardanti le riparazioni o le modifiche delle attrezzature che compongono l insieme. Sono obbligatorie, ad esempio, le informazioni su: le condizioni di progettazione assunte ed il codice usato; la vita prevista; i coefficienti di giunzione e la corrosione ammissibile; i rischi residui, non eliminati in fase di progetto e costruzione, che possono derivare da un uso non corretto ragionevolmente prevedibile; le parti di ricambio. 33

34 Non sono obbligatorie, ad esempio, le informazioni su: analisi dei rischi; certificati di prova dei materiali; calcoli di progettazione; disegni di costruzione; registrazioni relative alle saldature, ai trattamenti termici ed ai controlli non distruttivi; risultati dei controlli dimensionali, e registrazione delle verifiche finali; dettagli di qualsiasi azione correttiva di riparazione o modifica (L.G. 8/3). Tali informazioni possono essere fornite tramite uno specifico accordo contrattuale tra fabbricante ed utilizzatore. 34

35 Targa identificativa L attrezzatura a pressione/insieme viene contrassegnata da una targa identificativa, applicata in modo visibile e contenente le seguenti informazioni: Ragione sociale del fabbricante Il numero di fabbrica e l anno di fabbricazione La denominazione dell attrezzatura/insieme La marcatura CE, seguita dal numero identificativo dell ON incaricato della certificazione I valori di PS e TS 35

36 La nuova norma nazionale Il quadro normativo nazionale riguardante l esercizio degli apparecchi ed impianti a pressione è stato completamente modificato dal 329 Regolamento recante norme per D. M. 1/12/2004 n 329 la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all art. 19 del D.Lgs. 25/2/2000 n 93. Pubblicato sulla G.U. del 28/1/2005. Entrato in vigore il 12 febbraio 2005 A questo vanno aggiunte, per il valore che hanno, le circolari dell ISPESL, quelle del MAP, le note del Ministero del Lavoro e le Linee Guida emesse da alcune Regioni (ad es. Decreto Direzionale Generale Sanità Regione Lombardia N del 10/8/05). 36

37 D.M Art. 1 Campo di applicazione Il DM 329/04 si applica: - alle attrezzature di cui all art. 3 lettera a), (recipienti),b) (attrezzature a focolare) e c) (tubazioni) del D.Lgs. 93/00, cioè marcate CE; - ai generatori di vapor d acqua o di acqua surriscaldata omologati dall ISPESL secondo la legislazione previgente alla PED; - ai recipienti di vapor d acqua o di gas omologati dall ISPESL secondo la legislazione previgente alla PED; - agli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall ISPESL secondo la legislazione previgente alla PED; - ai recipienti semplici a pressione (aria, forma semplice, fabbricati in serie, con PS x V bar x litri e PS 30 bar ); - alle tubazioni per liquidi, vapore, e gas, ed ai recipienti per liquidi esistenti e mai collaudati, con caratteristiche tecniche tali da rientrare nell obbligatorietà della riqualificazione periodica. Il DM 329/04 non si applica : - agli accessori a pressione ed accessori di sicurezza 37

38 D.M Art. 2 Esclusioni Esempi di attrezzature escluse dal campo di applicazione del decreto : - attrezzature con PS non superiore a 0,5 bar; - generatori con V 25 litri e PS 32 bar; - generatori con PS x V 300 bar x litri e PS 10 bar; - recipienti a pressione, non semplici, rientranti nell art. 3 par. 3 della PED, cioè non marcati CE; - recipienti a pressione, semplici e non, aventi V 25 litri e PS qualsiasi; - Recipienti a pressione, semplici e non, aventi V 50 litri e PS 12bar; - collettori, purché si verifichino almeno due delle seguenti condizioni: DN < 500, PS 6 bar, PS x DN 3000; - tubazioni di collegamento tra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio. 38

39 D.M Art. 4 - Verifiche di primo impianto Le attrezzature a pressione installate dall utilizzatore, e gli insiemi inseriti dall utilizzatore in un impianto sono soggetti alla verifica di primo impianto (a a meno che non abbiano i requisiti per godere dell esclusione esclusione del controllo di messa in servizio - art. 5) 5 che l utilizzatore dovrà richiedere al soggetto verificatore (oggi ISPESL). La verifica consiste nell accertamento : della corretta installazione dell attrezzatura, oppure inserimento dell insieme nell impianto impianto, intendendo in tal modo il loro corretto collegamento al resto dell impianto (art. 4 comma 2); del suo funzionamento in sicurezza, cioè l inserimento delle attrezzatura o dell insieme nell impianto non deve costituire elemento di criticità per la sicurezza dell impianto di cui è parte ( art. 1 comma 2); dell esistenza esistenza e funzionalità dei dispositivi di sicurezza e controllo posti a protezione dell attrezzatura (art. 9 comma 4). 39

40 In sede d impianto, mentre è legittimo da parte di uno Stato membro prevedere un controllo di messa in servizio per verificare, ad esempio, che: l attrezzatura a pressione o l insieme non abbia subito danni durante il trasporto e/o l installazione; la loro integrazione ed il loro collegamento al resto dell impianto sia stato eseguito correttamente; l insieme venga esercito in conformità alle Istruzioni d Uso e Manutenzione rilasciate dal Fabbricante. 40

41 Certamente non è consentito accertare nuovamente il soddisfacimento di uno o più RES. Non è consentito neanche chiedere ulteriore documentazione, inerente il prodotto, diversa dalla Dichiarazione di Conformità e del Manuale d Uso (L.G. 9/23). All atto del suddetto controllo, non è ammesso procedere a prove e verifiche già effettuate dall Organismo Notificato per poter apporre la marcatura CE. Infatti, imponendo controlli e procedure addizionali rispetto a quelli già previsti dalla Direttiva, significa imporre ostacoli alla libera messa in servizio degli insiemi conformi alla direttiva e quindi contro l art. l 4 par. 1 della stessa. 41

42 Al termine della verifica il soggetto verificatore rilascerà all utilizzatore un verbale degli accertamenti effettuati e del loro esito, che se risulterà negativo, il verbale indicherà espressamente il divieto di messa in servizio dell attrezzatura. In occasione delle verifiche obbligatorie di primo impianto di insiemi non ricadenti tra quelli escludibili, saranno verbalizzate solo le attrezzature dell insieme che non risultano escluse dalla verifica obbligatoria di primo impianto. 42

43 D.M Art. 5 - Esclusioni dal controllo della messa in servizio 1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi: a). b). c) I recipienti semplici aventi PS 12 bar e PSxV < 8000 barxlitri d) Gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio. 43

44 La lettera d) di tale articolo è criticabile per i seguenti motivi: 1. pone in alternativa gli accessori di sicurezza ed i dispositivi di controllo, come se fossero dei mezzi equivalenti per evitare il superamento dei limiti ammissibili delle attrezzature a pressione che compongono un insieme. Invece non è così, infatti sia gli uni che gli altri costituiscono i dispositivi di protezione, cioè quella combinazione di dispositivi in grado di garantire il non superamento dei limiti ammissibili dell insieme. 2. per evitare la verifica d impianto all insieme, tale articolo impone al F. ed all ON una modalità ben precisa di come compilare, rispettivamente, la dichiarazione di conformità e l attestato l di conformità di un dato insieme; 44

45 3. introduce di fatto la novità,, rispetto alla Direttiva, della verifica facoltativa dell efficienza efficienza dei dispositivi. E probabile che il contenuto di tale articolo sia il risultato di una errata lettura del paragrafo dell Allegato I della Direttiva. E opportuno ricordare che un insieme, riportante la marcatura CE, gode di presunta conformità alla Direttiva ed ha quindi subito in sede di verifica finale l esame dei dispositivi di sicurezza. Invece il contenuto del suddetto art. 5 darebbe ad intendere che ci sono due modalità per certificare gli insiemi: con la prova documentata dei dispositivi e senza, in aperto contrasto con la Direttiva. 45

46 4. consente,per effetto dell art. 6 comma 4, a tutti gli insiemi aventi la dichiarazione di conformità con l indicazione l dell avvenuta verifica dell efficienza efficienza dei dispositivi di sicurezza da parte dell Organismo Notificato, di essere inseriti in un impianto più complesso, lasciando peraltro soltanto all utilizzatore la verifica del corretto inserimento, come se questa operazione fosse perfettamente simile alla verifica dell efficienza dei dispositivi di sicurezza; 5. non effettua nessuna distinzione tra un insieme destinato a funzionare da solo, ed uno destinato ad essere inserito in un impianto più complesso. 46

47 L applicazione di questa disposizione potrebbe comportare una discriminazione tra gli insiemi, con conseguenti proteste in ambito comunitario. Oltretutto il controllo della messa in servizio per un insieme non è provare i dispositivi di sicurezza, operazione già garantita dall O.N. che ha provveduto alla certificazione, ma verificare il corretto inserimento nell impianto. E mia convinzione che il contenuto di tale articolo debba essere completamente rivisto. 47

48 D.M. 329 Art. 6 - Dichiarazione obbligatoria di messa in servizio All atto della messa in servizio l utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi, solo se soggetti a controllo o a verifica, invia all ISPESL e ASL competenti per territorio una dichiarazione di messa in servizio, che, indipendentemente dalla tipologia di attrezzatura o di insieme, deve contenere: a) l elenco delle attrezzature con i rispettivi valori di PS, TS, V e fluido contenuto; b) una relazione tecnica e schema dell impianto riportante le condizioni di esercizio e le misure di protezione controllo e sicurezza adottate. Questa relazione non sempre può essere di facile stesura, infatti il Manuale d Uso non riporta ( e non è obbligato a riportarla) l analisi dei rischi fatta per l insieme, in funzione della quale si adottano determinate misure di protezione. 48

49 c) Una dichiarazione attestante che l installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d uso; d) Il verbale di verifica rilasciato dal soggetto verificatore, ove prescritta; e) Un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica. 49

50 D.M Art. 7 - Obblighi degli utilizzatori Gli utilizzatori sono obbligati a: Sottoporre alla data di scadenza prevista, le attrezzature a verifica periodica (art. 8) da parte del soggetto incaricato (oggi ASL/ARPA) pena la messa fuori esercizio dell attrezzatura ed esecuzione poi comunque della stessa per il successivo riavvio. L esito positivo della verifica periodica consente la prosecuzione dell esercizio dell attrezzatura verificata. Fornire al soggetto incaricato tutte le informazioni ed assistenza necessarie per l esecuzione delle attività di verifica e controllo; Consentire al soggetto incaricato l esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza; Fornire motivata comunicazione, al soggetto incaricato, della messa fuori esercizio permanente o temporanea di qualunque attrezzatura o insieme assoggettato a verifiche; Informare il soggetto incaricato del riavvio dell attrezzatura. 50

51 D.M Art. 9 Verifica degli accessori Per garantire il non superamento dei limiti ammissibili, l attrezzatura deve essere dotata di adeguata combinazione dei dispositivi di protezione costituiti da: 1) accessori di sicurezza: dispositivi per la limitazione diretta della pressione (es. valvole di sicurezza, dischi a frattura); dispositivi di limitazione della temperatura, pressione, livello e dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR) 51

52 2) dispositivi di controllo: indicatori o trasmettitori di pressione, temperatura, livello); allarmi che al raggiungimento di un determinato valore della grandezza da controllare perché ritenuta essenziale ai fini della sicurezza segnalano con mezzi visivi o sonori al personale addetto la necessità di apportare le opportune correzioni al processo. La scelta del tipo ed il dimensionamento dei dispositivi di protezione deve essere effettuata dal fabbricante o dall utilizzatore tenendo conto delle varie condizioni di esercizio ed installazione, e per le varie situazioni di regime, di transitorio e di emergenza. 52

53 All atto delle verifiche di primo impianto e periodiche deve essere accertata: - che l installazione e la reale destinazione d uso dei componenti dell impianto sia conforme a quanto riportato nel relativo manuale d uso; - l esistenza e la funzionalità dei dispositivi di protezione. La verifica della funzionalità è consentita effettuarla mediante prove e verifiche su banco di prova, oppure con adeguati sistemi di simulazione. 53

54 D.M Art. 10 Riqualificazione periodica Ai fini della definizione della periodicità di tali verifiche, per tutte le attrezzature a pressione deve essere individuata la categoria di appartenenza definita dalla PED. Per le frequenze è necessario attenersi agli allegati A e B. B Per verifiche di riqualificazione periodica si intendono: verifiche di integrità, cioè esame visivo interno ed esterno e spessimetria più eventuali controlli non distruttivi. Se l attrezzatura non è adeguatamente accessibile internamente o risulta comunque non ispezionabile esaustivamente, l ispezione è integrata con una prova di pressione a 1,125xPS 54

55 verifiche di funzionamento, cioè : verifica della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio,nelle istruzioni d uso del fabbricante e, ove prescritto, nel verbale del controllo di messa in servizio; nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza. 55

56 D.M Art. 11 Esenzioni dalla riqualificazione periodica Sono esclusi dall obbligo della riqualificazione periodica: recipienti contenenti fluidi del Gr.2.2, eccetto il vapor d acqua, non soggetti a corrosione, aventi PS 12 bar e PSxV barxlitri; recipienti aventi V 1000 litri e PS 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non risultano inseriti recipienti aventi volume e pressione maggiori; recipienti di vapor d acquad acqua: - autoproduttori aventi PS 10 bar e PSxV 300 barxlitri; - non autoproduttori aventi PS 10 bar e PSxV 400 barxlitri; collettori di I e II Cat. per i quali non si verificano almeno due delle condizioni: DN < 500, PS 6 bar, PS x DN 3000; recipienti contenenti liquidi non surriscaldati del Gr.2; tubazioni contenenti fluidi del Gr.2 e classificati nella I e II Cat. 56

57 RIPARAZIONE Sostituzione di parte di un attrezzatura a pressione oppure riparazione con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario. Il riparatore si rivolge al soggetto preposto (oggi ISPESL) alla vecchia maniera. MODIFICA D.M Art Riparazioni e modifiche Intervento tecnico che cambia le caratteristiche originali, la destinazione, l uso o il tipo di un attrezzatura a pressione. La stessa dovrà essere sottoposta a valutazione di conformità prevista dalla PED da parte di un ON e successivamente ad una verifica di primo impianto. 57

58 D.M Art. 15, c. 5-6 e 7 - Norme transitorie Valvole, tubazioni ed accessori a pressione già commercializzate prima del 29/5/02 possono essere installate sulle attrezzature a pressione: collaudate con la normativa nazionale previgente; certificate secondo PED a condizione che siano sottoposte ad una procedura di conformità prevista dalla PED; In entrambi i casi, occorre dimostrare l avvenuta commercializzazione entro il 29/5/02 E in contrasto con la PED. 58

59 D.M Art. 16 Recipienti per liquidi e tubazioni esistenti Tubazioni di I, II e III Cat. contenenti fluidi (gas, vapori, liquidi surriscaldati e non) del Gr.1 (TAB. 6 e TAB. 8), con DN > 80 e non rientranti nella lettera h) dell art. 2; Tubazioni di III Cat. contenenti fluidi (gas, vapori, liquidi surriscaldati) del Gr. 2 (Tab. 7) cioè con DN>250 e PS x DN > 5000 e non rientranti nella lettera h) dell art. 2; Recipienti per liquidi non surriscaldati del Gr.1 appartenenti alla I, II e III Cat. già esistenti al 12/2/2005, commercializzati prima del 30/5/2002 e non certificati secondo PED, devono essere denunciati all ISPESL entro il 12/2/

60 Denunciare significa: Presentazione all ISPESL,competente per territorio, di una relazione tecnica contenente una descrizione dell attrezzatura ed una valutazione dello stato di conservazione della stessa; Esame, da parte del tecnico dell ISPESL, della documentazione presentata e conseguente sopralluogo di verifica ed accertamenti di quanto dichiarato; Successivamente, verifica di riqualificazione periodica dell attrezzatura da parte del soggetto preposto alla verifica periodica (oggi ASL/ARPA), con le frequenze previste dagli allegati A e B al DM 329/04. 60

61 Conclusioni A cinque anni dall entrata in vigore, in forma obbligatoria, della direttiva 97/23/CE, il percorso certificativo di una attrezzatura o di un insieme, non dovrebbe presentare più difficoltà interpretative ed applicative, grazie soprattutto all ausilio delle Linee Guida europee ed alle norme armonizzate emanate dal CEN. A mio avviso, manca ancora il controllo sull operato degli OO.NN. ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. n. 93/00, che prevede il controllo del mercato e la clausola di salvaguardia operato dai Ministeri delle Attività Produttive e del Lavoro, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro. Infatti, tale articolo non ha registrato, fino ad oggi, una concreta applicazione. 61

62 Dopo due anni dall entrata in vigore del D.M. 329/04, la situazione venutasi a creare in merito alle verifiche sul luogo di impianto è certamente molto pesante e confusa. I motivi di incertezza possono essere ricondotti alle seguenti considerazioni: 1) la mancata abrogazione della preesistente normativa, laddove in contrasto con la PED; 2) la creazione degli ostacoli alla messa in servizio,dovuta all applicazione di alcune prescrizioni del D.M. 329/04 in palese contrasto con la PED; 3) la non facile ed univoca applicazione del decreto, per la mancanza delle relative specifiche tecniche applicative; 4) la confusione creata tra gli addetti ai lavori da alcune disposizioni emesse dalle pubbliche istituzioni. 62

63 Per la mia quotidiana esperienza professionale ritengo che l esigenza degli addetti ai lavori, ed in particolar modo quella degli utilizzatori, sia fondamentalmente quella di disporre di un quadro normativo certo e privo di ambiguità. Pertanto, le Istituzioni devono far convergere i propri sforzi, tenendo ben presente che l obiettivo primario resta sempre e comunque la sicurezza di questi impianti. 63

64 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Grazie per l attenzione Dr. Ing. A. De Lucia ISPESL Milano Tel Mob ispeslmidelucia@libero.it

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