PROTEZIONE AUTO. Condizioni di polizza Edizione 07/2008

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1 PROTEZIONE AUTO Condizioni di polizza Edizione 07/2008

2 PROTEZIONE AUTO Edizione 07/2008 Le presenti Condizioni di Assicurazione sono utilizzabili, relativamente alle sole garanzie R.C.Auto, Incendio, Furto, Infortuni del conducente, anche per il prodotto Auto Base.

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4 INDICE Indice Nota informativa Informativa sul trattamento dei dati personali Definizioni Generali Articoli del Codice Civile Articoli del Codice delle Assicurazioni Private Condizioni Generali Comuni Condizioni Generali RCA Condizioni Particolari RCA Condizioni Particolari RCA - Formule Tariffarie Condizioni Generali - Sezioni altre Garanzie Condizioni Generali - Sezione Infortuni del Conducente Condizioni Generali - Sezione Tortoragione Salute Condizioni Generali - Sezione Tutela Giudiziaria Condizioni Generali - Sezione R.C. Natanti Condizioni Aggiuntive - Sezione R.C. Natanti Condizioni Generali - Sezioni altre Garanzie Sezione Garanzia Assistenza - Definizioni Prestazioni di Assistenza Prestazioni di Assistenza alla Persona Istruzioni per la richiesta di Assistenza Unibox - Condizioni Generali

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6 NOTA INFORMATIVA Nota informativa alla clientela contratti di Assicurazione obbligatoria R.C. Auto Gentile Cliente, desideriamo fornirle con la presente Nota Informativa redatta in conformità alle disposizioni contenute nell art. 5 del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall ISVAP, alcune informazioni prima della conclusione del contratto. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del Contraente o dell Assicurato sono messi in evidenza tramite sottolineatura e pertanto sono da leggere con particolare attenzione. Informazioni relative alla Compagnia Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da Navale Assicurazioni S.p.A., con sede in Corso di Porta Vigentina Milano Italia, impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni (art.65 del R.D.L. 29 aprile1923, n.966), e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Via Stalingrado Bologna - Italia. Informazioni generali Sul contratto Legge applicabile Ai sensi dell art. 0 del D.Lgs. n. 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. La nostra Compagnia propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Reclami in merito al contratto o ai sinistri Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Unità Reclami Via Farini, ROMA Telefax reclami@navaleassicurazioni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all lsvap Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso I ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il contraente. Informazioni specifiche sul Contratto Le informazioni relative al contratto R.C. Auto, contenute nella presente nota non costituiscono contenuto contrattuale. Danni non compresi nell assicurazione in caso di responsabilità del conducente Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti: 1. il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing; 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al predetto punto 1; 3. ove l assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2. 3

7 NOTA INFORMATIVA Durata del contratto Il contratto non prevede il tacito rinnovo : il Contraente ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo senza dare alcuna comunicazione preventiva. Nel caso in cui il Contraente non rinnovi il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo, la Compagnia manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell assicurato La garanzia non è operante e l assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell assicurato per il recupero delle somme pagate nei seguenti casi: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; l assicurazione è tuttavia operante nel caso di guida parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa per un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che il conducente rinnovi la patente entro tre mesi dalla data del sinistro, salvo i casi in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; - nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore; - nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose l assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purché il trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 6 e 7 del vigente codice della strada; la nostra compagnia limita il diritto di rivalsa all importo di 516 Euro indipendentemente dall ammontare del danno; per i danni provocati alla pavimentazione stradale da autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco, macchine operatrici su cingoli e macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate. Guida da parte di persona diversa dal conducente dichiarato in polizza Nel caso in cui alla guida del veicolo indicato in polizza si trovi, al momento del sinistro, un conducente rientrante nel nucleo famigliare del conducente dichiarato in polizza o dell intestatario al P.R.A. e ricompreso in una fascia di rischio più elevata rispetto a quella sulla base della quale è stato determinato il premio, l Impresa eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un importo massimo di 516 Euro. Salvo diversa indicazione in polizza nel caso in cui l intestatario al P.R.A. del veicolo non sia persona fisica, l Impresa eserciterà la sopra indicata azione di rivalsa in ogni caso, anche quando il conducente al momento del sinistro non appartiene al nucleo familiare del conducente dichiarato in polizza. Facoltà di rimborsare l importo liquidato per un sinistro Nei contratti stipulati con formule tariffarie che prevedono variazioni in aumento o diminuzione del premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri, alla scadenza annuale il Contraente ha la facoltà di rimborsare al- 4

8 NOTA INFORMATIVA l Impresa quanto pagato nell ultimo periodo di osservazione, per uno o più sinistri. In caso di rimborso l Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per il rimborso dei sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente dovrà rivolgersi alla CONSAP - Via Yser Roma ( Attestazione dello stato del rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l Impresa trasmette al contraente l attestazione sullo stato del rischio, almeno 30 giorni prima indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto presso lo stesso assicuratore, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento N. 4 del 9 agosto 2006 attuativo del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private. Il contraente o il proprietario del veicolo che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo o altro veicolo di Sua proprietà, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dovrà consegnare l attestazione dello stato del rischio al nuovo assicuratore. Le condizioni di assicurazione prevedono, per le autovetture, una clausola Bonus Malus con una tabella di classi di merito e regole evolutive diverse da quelle della condizione F dell allegato A alla delibera Cip del Le regole di corrispondenza con le classi di merito previste dalla delibera CIP sono riportate nella normativa tariffaria. L attestazione di rischio relativa a contratti stipulati per le autovetture, conformemente alle disposizioni della circolare ISVAP n. 4 del 09 agosto 2006 contiene anche la classe di assegnazione determinata secondo la condizione CIP. Tale classe viene determinata sulla base delle regole di cui alla previgente clausola Bonus Malus e, nel caso di assicurazione, del veicolo presso altra impresa, può essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa. La classe in oggetto trova direttamente applicazione nell ipotesi in cui l impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola Bonus Malus le stesse classi e regole evolutive previste dalla delibera CIP. L attestazione di rischio relativamente ai contratti stipulati per ciclomotori e motocicli, conformemente alle disposizioni del Codice delle assicurazioni private, contiene la classe di assegnazione CU. Per polizze stipulate nella forma in franchigia è facoltà della Compagnia di prevedere specifiche regole assuntive nel caso in cui dall attestato risulti il mancato pagamento della franchigia. Conservazione della classe di merito In caso di contratto stipulato nella forma tariffaria Bonus Malus, il proprietario in caso di sostituzione del veicolo assicurato può usufruire della classe di merito già maturata nei seguenti casi: - in caso di furto del veicolo, qualora il contratto venga reso valido per altro veicolo entro cinque anni dalla data del furto; - nei casi di documentata vendita, rottamazione, esportazione definitiva e consegna in conto vendita del veicolo. Quanto sopra purchè il nuovo veicolo sia intestato al medesimo prorpietario o al coniuge in comunione dei beni: nonché in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine comunque non inferiore a dodici mesi di un veicolo, l utilizzatore dello stesso può richiedere all assicuratore il rilascio di un duplicato dell ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto 5

9 NOTA INFORMATIVA richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. Comportamento da tenere in caso di sinistro In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso alla Compagnia, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l apposito modulo CID da noi fornito, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro come previsto dal Codice si applica l articolo 1915 del codice civile per l omesso avviso di sinistro. Informazioni relative all esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione Come previsto dalla procedura di risarcimento diretto di cui all art. 149 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e dal Regolamento emanato dal D.P.R. N. 254/06, per i sinistri verificatisi a partire dal 1 febbraio 2007, nei quali l Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte,la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente al Navale Assicurazioni anziché alla Compagnia del responsabile. La procedura di risarcimento diretto è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - ne siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica o telefonica. Fermo restando i termini previsti ai precedenti punti 2.2 e 2.3, la richiesta deve contenere: - per i danni al veicolo ed alle cose i seguenti elementi: a) i nomi degli assicurati; b) le targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) indicazione dell eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l entità del danno; - nell ipotesi di lesioni subite dai conducenti: a) l età, l attività e il reddito del danneggiato; b) l entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione di cui all art. 142 del D.Lgs. N. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall indicazione del compenso spettante al professionista. In tutti gli altri casi non rientranti in quelli previsti per il risarcimento diretto, il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni subiti all assicuratore del veicolo del responsabile così come previsto dal primo comma dagli artt. 144 e 148 del Codice. Informazioni relative all esercizio del diritto al risarcimento dei danni subiti da terzi trasportati. Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente all Impresa secondo le modalità stabilite dall art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.sg. n. 209/2005). 6

10 NOTA INFORMATIVA Modalità di risarcimento del danno in forma specifica Nel caso di sinistri gestiti secondo la procedura di risarcimento diretto come prevista dal Codice e nel caso in cui il Contraente abbia beneficiato di uno sconto definito e individuato sul premio di tariffa, cosi come indicato all art. 32 delle condizioni particolari R.C.A., salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nell autorimessa o nell officina convenzionata, l Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dall Impresa, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. L Impresa ha diritto di far eseguire direttamente, presso una delle carrozzerie convenzionate le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tale caso deve darne comunicazione all Assicurato entro il termine di cui al 1 comma. notifica di atto giudiziario. Prevenzione e sicurezza stradale Per i ciclomotori ed i motocicli si raccomanda l uso del casco di protezione (art. 171 Codice della Strada). Si raccomanda l uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 Codice della Strada). Si ricorda che in caso di violazione di questi obblighi, il risarcimento dovuto in caso di sinistro, potrebbe essere decurtato di una quota pari alla incidenza che la violazione ha avuto sul danno accertato. Raccomandiamo di leggere attentamente il contratto prima di firmarlo. Nel caso in cui l assicurato non provveda ad effettuare le riparazioni presso un officina convenzionata, l Impresa si riserva la facoltà di provvedere comunque al risarcimento del danno utilizzando i tariffari in dotazione alle carrozzerie convenzionate. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente da circolazione si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante 7

11 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull uso dei Suoi dati personali per finalità assicurative e sui Suoi diritti (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (2), e/o dati già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (4), il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (5), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (6) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (7); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli 8

12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI interessati presso: Navale Assicurazioni S.p.A. Via Farini, Roma Tel Fax Informativa al Cliente sull uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D. Lgs 196/ Codice in materia di protezione dei dati personali Gentile Cliente, per fornirle i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Quali dati raccogliamo Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile(2) (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirle i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirle correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Perché Le chiediamo i dati I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all attività assicurativa e ai servizi forniti(4); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l adempimento degli obblighi connessi all attività assicurativa(6). Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso. Come trattiamo i Suoi dati I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7). Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt D. Lgs. 196/2003) le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l aggiornamento, l integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione. Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Navale Assicurazioni S.p.A. ( con sede in Corso di Porta Vigentina Milano e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www. unipolgf.it), con sede in Via Stalingrado Bologna. Per ogni eventuale dubbio o chiarimento potrà contattare il Responsabile per il riscontro agli interessati presso Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. al recapito sopra indicato privacy@unipolgf.it. Per conoscere l elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l elenco di coloro che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili potrà consultare il sito o rivolgersi al suddetto Responsabile per il riscontro. 9

13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Note 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali. 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc. 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l esercizio e la difesa di diritti dell assicuratore; l adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie. 5) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di diversi servizi (liquidazione sinistri nei rami danni, attività legale, antifrode, privacy, sistemi informativi, ecc.) condivisi per conto della altre società del Gruppo Unipol. 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. catena assicurativa come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazio- ne e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 10

14 DEFINIZIONI GENERALI Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, limitatamente ai rischi diversi dalla responsabilità civile, il cui interesse è protetto dall assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Attestazione sullo stato del rischio: il documento che viene trasmesso dall Impresa a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private ad ogni scadenza annua e che certifica l esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente; Beneficiario: nella garanzia infortuni del conducente è la persona, designata dal Contraente, alla quale va liquidato il capitale assicurato per il caso di morte; Bonus/Malus: formula tariffaria per la copertura del rischio della responsabilità civile da circolazione basato su riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione con regole evolutive conformi al Provvedimento CIP 10/1993, articolata su classi di merito; CARD: Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, in attuazione del decreto del Presidente della repubblica luglio 2006, n. 254; CID: Convenzione di Indennizzo Diretto; Codice: il Codice delle Assicurazioni private approvato con D.lgs. 7 Settembre 2005, n 209; Consap: Ente Gestore della Stanza di Compensazione; Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; CTT: Convenzione Terzi Trasportati; Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conse- guenza dell uso di bevande alcoliche; Fattori di rischio (per la garanzia R.C.A.): gli elementi presi in considerazione, sulla base delle dichiarazioni del Contraente, per il calcolo del premio. Essi sono individuabili dalla tariffa a disposizione del pubblico, in Agenzia; Franchigia: la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato; GSC: il Gestore della Stanza di Compensazione, prevista sia dalla Convenzione CID che CTT; Impresa: la compagnia Navale Assicurazioni S.p.A.; Indennizzo: la somma dovuta dall Impresa all Assicurato e/o Benificiario in caso di sinistro; Legge: la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; Polizza: il documento che prova l assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente all Impresa; Regolamento: il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni; Responsabilità principale: la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro o il grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga più di due veicoli. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione nell attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro. Responsabilità concorrente paritaria: la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. La responsabilità concorrente paritaria dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell attestato di rischio; 11

15 DEFINIZIONI GENERALI Responsabilità cumulata : il computo delle responsabilità paritarie, ai fini dell eventuale variazione della classe di merito a seguito di più sinistri, nel periodo coincidente con l ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità; Risarcimento: la somma dovuta dall Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro; Risarcimento diretto: il risarcimento dovuto dall Impresa al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, come da disciplina del D.P.R. n. 254 del luglio 2006 in attuazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private; Risarcimento in forma specifica: obbligazione dell Impresa alla riparazione del danno presso Carrozzerie Convenzionate a fronte di una riduzione del premio per la Responsabilità Civile Auto; Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro; Scoperto: la percentuale del danno liquidabile (con l eventuale minimo) che rimane a carico dell Assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Per la Sezione Tutela Giudiziaria, l insorgere della controversia per la quale è stipulata l assicurazione; Sinistro senza seguito: il sinistro denunciato per il quale l Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere; Veicolo: ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il veicolo, si intende solo ed esclusivamente il veicolo assicurato indicato in polizza. 12

16 ARTICOLI DEL CODICE CIVILE Condizioni generali di contratto. (1679. Pubblici servizi di linea). Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza (1370. Interpretazione contro l autore della clausola). In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (1229. Clausole da esonero da responsabilità), facoltà di recedere dal contratto (1373. Recesso unilaterale) o di sospenderne l esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell altro contraente decadenze (2964ss. Inapplicabilità di regole della prescrizione), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379. Divieto di alienazione), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (c.p.c. 808) o deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria (c.p.c. 6) Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370. Interpretazione contro l autore della clausola). Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell articolo precedente. 03. Nozione. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. 82. Nozione. L assicurazione è il contratto col quale l assicuratore, verso pagamento di un premio (2952/1. Prescrizione in materia di assicurazione), si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (1904ss. Interesse all assicurazione), ovvero a pagare un capitale o una rendita (72ss. Modi di costituzione) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (1919ss. Assicurazione sulla vita propria o di un terzo). 91. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Se l assicurazione è stipulata per conto altrui (90. Assicurazione in nome altrui) o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all Assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell Assicurato medesimo. All Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute all assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756. Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento). 92. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441ss. Dell azione di annullamento) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave (93. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 94. Assicurazione in nome o per conto di terzi). L assicurazione decade (2964ss. 13

17 ARTICOLI DEL CODICE CIVILE Della decadenza) dal diritto d impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932. Norme inderogabili). 93. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l assicuratore può recedere del contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza (92. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. 94. Assicurazione in nome o per conto di terzi). Se il sinistro si verifica prima che l inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recente dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (1932. Norme inderogabili). 94. Assicurazione in nome o per conto di terzi. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell inesattezzadelle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell assicuratore le disposizioni degli artt. 92. (Dichiarazioni inesatte e reticenza con dolo o colpa grave).93. (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) (Stati soggettivi rilevanti) (Norme inderogabili). 98. Aggravamento del rischio. Il contraente ha l obbligo di dare immediato avviso all assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall assicuratore al momento della conclusione del contratto, l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione o l avrebbe consentita per un premio più elevato (1926. Cambiamento di professione dell assicurato). L assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio. Il recesso dell assicuratore ha effetto immediato se l aggravamento è tale che l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l aggravamento del rischio è tale che per l assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso, l assicuratore non risponde qualora l aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quel 10 che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932. Norme inderogabili e att. 7. delle Disposizioni di attuazione) Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui 11 contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l assi- 14

18 ARTICOLI DEL CODICE CIVILE curazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto (1453ss. Della risoluzione per inadempimento) se l assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (omissis) Assicurazione parziale. Se l assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto Obbligo di salvataggio. L Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227. Concorso del fatto colposo del creditore - 2 comma e Inadempimento dell obbligo di avviso o di salvataggio). Le spese fatte a questo scopo dall Assicurato sono a carico dell assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (1932. Norme inderogabili e att. 7. delle Disposizione di attuazione). L assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900. Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell Assicurato o dei dipendenti 3 comma). L intervento dell assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti (1913. Avviso all assicuratore in caso di sinistro 1 comma). L assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato Inadempimento dell obbligo di avviso di salvataggio. L assicurato che dolosamente non adempie l obbligo dell avviso o del salvataggio perde il diritto all indennità (1914. Obbligo di salvataggio). Se l assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l assicuratore ha diritto di ridurre l indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932. Norme inderogabili att. 7) Assicurazione della responsabilità civile. Nell assicurazione della responsabilità civile l assicuratore è obbligato a tenere indenne l Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare a un terzo (12. Responsabilità del debitore e Risarcimento per fatto illecito), in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (1900. Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell Assicurato o dei dipendenti). L assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l Assicurato lo richiede (2767. Crediti per risarcimento di danni contro l Assicurato). Le spese sostenute per resistere all azione del danneggiato contro l Assicurato sono a carico dell assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse (1932. Norme inderogabili). L Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l assicuratore (1932. Norme inderogabili; c.p.c. 106) Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno (2056ss. Valutazione dei danni e c.p. 190) cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (316ss. Della potestà dei genitori) o delle persone soggette alla tu- 15

19 ARTICOLI DEL CODICE CIVILE tela (343ss. Della tutela e dell emancipazione e 414ss. Dell infermità di mente, dell interdizione e dell inabilitazione), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all affiliante (404ss. Affidamento dei minori e istanza di affiliazione abrogati ). I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno (2056ss. Valutazione dei danni) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130ss. Del tirocinio) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto Prescrizione in materia di assicurazione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (82ss Nozione). Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (82ss Nozione) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928ss Prova) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della responsabilità civile (1917 Assicurazione della responsabilità civile), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. La comunicazione all assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell indennità (1928ss Prova) Risarcimento in forma specifica. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (att. 194). 16

20 ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE 134. Attestazione sullo stato del rischio. 1. L ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all usufruttuario, all acquirenteì con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. 2. Il regolamento può prevedere l obbligo, acarico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell assunzione dei contratti di assicurazione di cui all articolo 122, comma 1. In ogni caso l ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull attestazione. 3. La classe di merito indicata sull attestatodi rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. 4. L attestazione è consegnata dal contraente all impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l attestato Risarcimento del terzo trasportato. 1. Salva l ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all articolo 140, a prescindere dall accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno nei confronti dell impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall articolo L azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all articolo 145. L impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. 4. L impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall articolo Denuncia di sinistro. 1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l articolo 1915 del codice civile per l omesso avviso di sinistro. 2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso Azione diretta del danneggiato. 1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l assicurazione. 2. Per l intero massimale di polizza l impresa 17

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