Nel codice civile manca invece una definizione di impresa, sebbene questa sia facilmente ricavabile da quella di imprenditore.

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1 1_LA NOZIONE GIURIDICA DI IMPRENDITORE. Da punto di vista economico imprenditore è colui che, attraverso l organizzazione dei fattori produttivi, produce beni e servizi e si assume i rischi economici dell impresa, cioè le perdite, al fine di ricavarne un profitto, dato dalla differenza attiva tra ricavi e costi. Secondo l art del codice civile imprenditore è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi Nel codice civile manca invece una definizione di impresa, sebbene questa sia facilmente ricavabile da quella di imprenditore. L impresa è l esercizio professionale di una attività economica organizzata, svolta dall imprenditore per produrre o scambiare beni o servizi. 2_ANALISI DELL'ART C.C. Analizzando l art del codice civile si possono identificare i caratteri che qualificano la nozione giuridica dell'imprenditore. Affinché un soggetto possa dirsi imprenditore è necessario che siano presenti tutti i seguenti elementi: L esercizio di una attività economica: deve consistere nello svolgimento di una attività che produca ricchezza sul mercato. È economica una attività che viene esercitata secondo criteri di economicità. Si produce secondo criteri di economicità non solo quando si persegue uno scopo di lucro (guadagno), cioè ottenere ricavi superiori ai costi, ma anche quando si tende a raggiungere il pareggio del bilancio, cioè ricavi sufficienti a coprire i costi. L organizzazione dell attività economica: l imprenditore, per svolgere la propria attività, si avvale di un complesso di mezzi materiali e personali da lui opportunamente organizzati. L attività organizzativa è quindi proprio dell imprenditore. L esercizio professionale dell attività economica: è imprenditore colui che esercita in modo abituale e non occasionalmente l'attività economica. Ciò non significa che l'attività debba svolgersi in modo continuativo o con carattere di prevalenza o esclusività rispetto ad altre attività del soggetto. Pertanto è professionale l'attività a carattere stagionale (come, ad esempio, quella del gestore di impianti di sciovia o di stabilimenti balneari), o quella svolta al di fuori dell'orario di servizio da un operaio. L attività di produzione o di scambio di beni o di servizi: è considerato imprenditore sia colui che esercita una attività economica finalizzata alla produzione di beni, sia colui che esercita una attività di scambio. L attività dell imprenditore può avere ad oggetto anche la fornitura di servizi poiché, al pari della produzione e dello scambio di beni, anche i servizi producono ricchezza. È essenziale però che i beni e i servizi prodotti siano destinati al mercato e non all uso personale. 3_CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE Il concetto di imprenditore delineato dall'art c.c. comprende ogni attività produttiva organizzata, quale che ne sia la natura (industriale, commerciale, agricola), la dimensione (imprese piccole, medie, grandi) o lo scopo soggettivo (realizzazione di profitti, finalità pubbliche ecc.). 1

2 Le imprese possono tuttavia essere classificate secondo vari criteri. Precisamente le imprese si distinguono in base: alla dimensione dell'attività, in piccole e non piccole (art c.c.) alla natura dell attività esercitata in agricole (art c.c.) e commerciali (art c.c.); ai soggetti che esercitano l attività economica, in pubbliche e private e, queste ultime, in individuali e collettive. L individuazione della categoria cui l'impresa appartiene è importante ai fini della determinazione della normativa applicabile. La legge, infatti, mentre detta un complesso di regole comuni a tutti gli imprenditori (statuto generale dell'imprenditore), disciplina in modo particolare alcune figure di imprenditori (statuti particolari). 3.1_IMPRESE PRIVATE E IMPRESE PUBBLICHE In relazione al soggetto che ne è titolare le imprese si distinguono in: Imprese private quando l'imprenditore titolare è una persona fisica (impresa individuale) o una pluralità di persone fisiche (impresa collettiva). L impresa collettiva può essere esercitata da una <società> dotata o meno di personalità giuridica, se persegue un fine di lucro soggettivo (la divisione degli utili tra i soci), o da un'associazione, se persegue uno scopo ideale (pur rispettando il criterio di economicità). Impresa pubbliche, quando vengono esercitate da un ente pubblico per la realizzazione di un interesse collettivo. 3.2_IMPRESE AGRICOLE E IMPRESE COMMERCIALI In relazione all oggetto, cioè al tipo di attività economica esercitata, le imprese si distinguono in : Imprese agricole: secondo l art è imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all allevamento di animali e ad connesse alle precedenti; Imprese commerciali: secondo l art l impresa commerciale è quella che ha per oggetto una attività diretta alla produzione industriale di beni o di servizi, alla commercializzazione dei beni, una attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, una attività bancaria o assicurativa ovvero attività ausiliarie alle precedenti. La distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale è importante poiché l ordinamento giuridico assoggetta l impresa commerciale ad una disciplina più rigorosa. 3.3_IMPRESE PICCOLE E IMPRESE NON PICCOLE In relazione alle dimensioni le imprese si distinguono in: Imprese non piccole: queste imprese possono essere grandi o medie. Da un punto di vista giuridico non è rilevante tale distinzione, poiché entrambe sono assoggettate allo stesso regime giuridico, è importante, invece, tenere distinte le piccole imprese dalle imprese non piccole, poiché il codice civile riserva alle prime una regolamentazione ispirata a criteri meno rigorosi. Imprese piccole: l art c.c. definisce piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata 2

3 prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia. Secondo la definizione data dal codice il requisito richiesto per la qualificazione di piccola impresa, è quella che, nell organizzazione dei fattori produttivi, sia prevalente il lavoro personale dell imprenditore e della sua famiglia. Tale prevalenza deve risultare sia nei confronti dell utilizzazione di lavoro altrui, sia nei confronti dei capitali investiti Al piccolo imprenditore il codice riserva un regime giuridico agevolato, in quanto, a differenza dell imprenditore commerciale, il piccolo imprenditore non è obbligato: Ad iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese; Alla tenuta delle scritture contabili; Alle procedure concorsuali _L ARTIGIANO Una particolare figura di piccolo imprenditore è l'artigiano. Perché un imprenditore possa qualificarsi artigiano, occorre che egli: conduca personalmente l'impresa; presti, in misura prevalente, il proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; svolga un'attività avente per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o di servizi: sono escluse quindi le attività agricole e di commercio. L artigiano può avvalersi anche del lavoro di dipendenti, purché entro un numero massimo stabilito dalla legge. L'impresa artigiana può anche essere costituita ed esercitata in forma di società (a responsabilità limitata, in nome collettivo, in accomandita semplice o cooperativa) a condizione che: la maggioranza dei soci (ovvero uno in caso di due soci) svolga in prevalenza lavoro personale (anche manuale) nel processo produttivo; nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. È previsto che le imprese artigiane debbano iscriversi in un apposito albo provinciale. 4_L IMPRESA FAMILIARE L impresa familiare è un'impresa individuale nella quale collaborano, accanto al titolare, il coniuge o i suoi parenti entro il terzo grado o i suoi affini entro il secondo,. (art. 230 bis c.c.). L impresa familiare è normalmente, non necessariamente, una piccola impresa e può avere ad oggetto l'esercizio di una attività agricola o anche di una attività commerciale. Essa è un'impresa individuale, sebbene i familiari collaboratori, in determinate circostanze, partecipino alla gestione dell'impresa. Ai familiari collaboratori vengono riconosciuti particolari diritti: al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia; alla partecipazione agli utili (ma non alle perdite) dell'impresa e agli incrementi dell'azienda; Diritto di partecipare, secondo il principio di maggioranza, alle decisioni più importanti concernenti l impresa; Diritto di prelazione in caso di trasferimento dell azienda o di divisione ereditaria; Equiparazione del lavoro della donna a quello dell uomo. 3

4 5_L IMPRENDITORE AGRICOLO È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Le attività agricole sono distinte in attività agricole principali e in attività connesse alle principali. Le attività agricole principali sono: la coltivazione del fondo, cioè l'utilizzazione economica del fondo agricolo; la silvicoltura, cioè la coltivazione del bosco, della foresta diretta alla produzione di legname; l'allevamento di animali, da carne, da lavoro, da lana, da latte, per lo sport ecc. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Le attività agricole connesse sono quelle collegate e accessorie alle principali. Si tratta di attività che normalmente rientrerebbero tra quelle commerciali, ma che vengono equiparate a quelle agricole in quanto ad essa collegate. L impresa agricola può essere esercitata in forma individuale o sotto forma societaria (soprattutto di società semplice) dal proprietario della terra o da un conduttore sul fondo altrui (affittuario, usufruttuario, enfiteuta, mezzadro). Sono considerati imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, purché utilizzino per lo svolgimento delle attività agricole prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. 4

5 6_L'IMPRENDITORE COMMERCIALE È imprenditore commerciale chi esercita un'attività commerciale, cioè una delle attività elencate nell'art del codice civile. Le attività che costituiscono esercizio di imprese commerciali sono: Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (imprese industriali), dove per attività industriale si intende una attività di produzione di carattere non agricolo e non artigianale; Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (imprese commerciali in senso stretto); Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (imprese di trasporto); Un'attività bancaria (imprese bancarie) o assicurativa (imprese assicurative); attività ausiliarie alle precedenti (imprese ausiliarie) (es. agenzie di pubblicità, agenzie di viaggi ecc.). 6_1_LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE L'imprenditore commerciale è sottoposto ad un regime normativo particolarmente rigoroso che si aggiunge a quello generale comune a tutti gli imprenditori (statuto dell'imprenditore commerciale) e che serve a tutelare e garantire tali soggetti. I punti fondamentali del complesso di disposizioni dettate appositamente per l'imprenditore commerciale, riguardano: la capacità all'esercizio di impresa l'obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese l'obbligo di tenere le scritture contabili la soggezione alle procedure concorsuali 6_2_LA CAPACITÀ PER L ESERCIZIO DELL 'IMPRESA Per esercitare un'attività' commerciale occorre avere la piena capacità di agire. A determinate condizioni, tuttavia, la legge consente l'esercizio dell'impresa commerciale anche ai soggetti incapaci. Agli incapaci assoluti (minorenni non emancipati e interdetti) è consentito solo continuare (non anche iniziare ex novo) l'esercizio di un'impresa commerciale, previa autorizzazione rilasciata dal Tribunale, su parere del giudice tutelare. Anche gli inabilitati possono, previamente autorizzati dal giudice, continuare l esercizio di un impresa commerciale. Gli emancipati, possono essere autorizzati ad iniziare una nuova impresa anche senza l'assistenza del curatore. 6_3_L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Per le imprese commerciali sono previste particolari forme di pubblicità. Oltre ad obbligare l'imprenditore commerciale alla tenuto obbligatoria di certi libri e scritture contabili, il codice civile ha soprattutto previsto l'istituzione di un apposito registro: il registro delle imprese. Il registro delle imprese comprende una sezione ordinaria e una sezione speciale. 5

6 Nella sezione ordinaria sono iscritti i soggetti e gli atti previsti dalla legge e, in particolare, gli imprenditori commerciali non piccoli,le società commerciali e le società cooperative, anche esercenti attività non commerciale, i consorzi con attività esterna, le società consortili e gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale. Nella sezione speciale sono iscritti gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici, le imprese artigiane. 6_4_LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI L'articolo 2214 c.c. obbliga l'imprenditore commerciale non piccolo a tenere determinate scritture contabili (libri obbligatori): il libro giornale, che indica giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa; il libro degli inventori, dove, all'inizio dell'impresa e, successivamente, al termine di ogni anno, si valutano le attività e le passività relative all'impresa e quelle eventuali, personali, dell'imprenditore individuale, l'inventario si chiude con lo stato patrimoniale e con il conto dei profitti e delle perdite Oltre ai libri obbligatori, l'imprenditore può tenere altri libri utili alla sua impresa (libri facoltativi). 6_5_I COLLABORATORI DELL IMPRENDITORE in genere l'imprenditore nella suo attività si avvale di collaboratori autonomi e subordinati. I collaboratori autonomi prestano la loro attività ci favore dell'imprenditore senza essere vincolati da un rapporto di subordinazione. I collaboratori subordinati prestano la loro attività intellettuale o manuale, dietro retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore al quale sono legati da un contratto di lavoro subordinato. Tra i collaboratori subordinati rivestono un ruolo decisamente importante tre figure alle quali vengono attribuiti particolari poteri di rappresentanza: institori, procuratori e commessi. In quanto rappresentanti diretti dell'imprenditore, gli atti da loro compiuti in nome e per conto dell'imprenditore ricadono direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo. L'INSTITORE L'institore è colui che viene preposto dai titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di un ramo di essa o di uno sede secondaria (art c.c.). È il dipendente di grado più alto (direttore generale) a cui sono subordinati tutti gli altri collaboratori dell'imprenditore. L'institore ha un potere generale di rappresentanza: può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia gli è vietato alienare o ipotecare i beni immobili del preponente se non è stato a ciò espressamente autorizzato in forza di una procura speciale. L'institore ha anche la rappresentanza processuale dell'imprenditore: può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto (art c.c.). IL PROCURATORE Procuratore è colui che, in base ad un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo ad esso preposto (art c.c.). 6

7 Si tratto di un dirigente intermedio dotato di minore autonomia decisionale (ad esempio, capo ufficio vendite). I suoi poteri di rappresentanza sono stabiliti nella procura conferitagli dall'imprenditore. IL COMMESSO Il commesso è colui che ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui è incaricato e che di solito si svolgono a contatto del pubblico (art c.c.). Il commesso è un impiegato dotato di limitati poteri di rappresentanza in relazione alle funzioni circoscritte che è chiamato e svolgere e pressoché privo di potere decisionale (ad esempio, gli impiegati di banco, i commessi di negozio, i camerieri, ecc.). LA SOTTOPOSIZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI L imprenditore commerciale non piccolo, in caso di insolvenza o di difficoltà di adempimento, è assoggettato a particolari procedure esecutive: le procedure concorsuali. Il dissesto dell'impresa commerciale comprende di solito un numero ampio di creditori e coinvolge interessi di varia natura, privati e pubblici. Per tutelare questi il legislatore ha predisposto delle apposite procedure esecutive concorsuali per la crisi dell'impresa commerciale, le cui caratteristiche sono: l'ufficialità: le procedure possono essere iniziate anche d'ufficio e si svolgono sotto il controllo delle autorità statali (magistratura); l universalità: colpiscono non singoli beni ma l'intero patrimonio del debitore; la concorsualità: la procedura è unica per tutti i creditori ed è finalizzata a soddisfarli tutti insieme, attuando la parità di trattamento Le procedure concorsuali sono cinque: Il fallimento: È una procedura giudiziaria di esecuzione forzata mediante la quale si attua la liquidazione del patrimonio dell imprenditore commerciale non piccolo insolvente e si provvede alla ripartizione del ricavato tra i creditori, attuando fra gli stessi la parità di trattamento di trattamento il concordato preventivo : è una procedura concorsuale che, su iniziativa dell'imprenditore in stato di insolvenza non irrimediabile, con l'accordo dei creditori e il controllo del tribunale, è diretta ad evitare la dichiarazione di fallimento; l amministrazione controllata: è una procedura concorsuale che consente all'imprenditore debitore di ottenere una dilazione generalizzata dei pagamenti allo scopo di conservare l'impresa e superare la temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni; la liquidazione coatta amministrativa: è una procedura concorsuale mediante la quale l'autorità amministrativa provvede alla liquidazione di particolari imprese indicate da leggi speciali (imprese pubbliche e imprese private che per la loro attività coinvolgono interessi generali); l'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi: è una procedura concorsuale che mira a preservare la continuità delle grandi imprese per garantire i posti di lavoro e salvaguardare i livelli occupazionali. 7

8 1.NOZIONE DI AZIENDA L AZIENDA Nel significato giuridico il concetto di azienda si distingue da quello di impresa. L impresa è attività svolta dall imprenditore in modo professionale e organizzato al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi (dall art c.c.) L azienda è il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa (art c.c.). 1.1 I BENI AZIENDALI I beni che compongono l'azienda possono essere: materiali, come immobili, macchine, merci, materie prime, energie ecc.; immateriali, come l'avviamento (capacità dell'azienda di dare profitti), i segni distintivi dell'impresa (ditta, insegna, marchio), le creazioni dell'ingegno (brevetti industriali, modelli di utilità e disegni ornamentali, diritto di autore). 2. I SEGNI DISTINTIVI I segni distintivi sono particolari strumenti di individuazione dell impresa, che fanno parte dell'organizzazione aziendale:. Questi sono: la ditta, che individua l'impresa come tale; l'insegna, che individua il luogo dove viene esplicata l'attività produttiva; il marchio, che individua i prodotti dell'impresa. 2.1 LA DITTA La ditta è il nome che distingue un'impresa dalle altre, cioè il nome con cui l imprenditore esercita l impresa Può essere formata liberamente dall'imprenditore che può usare parole di fantasia; se l'impresa è individuale deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (art c.c.) Alla ditta corrisponde la ragione sociale nelle società di persone e la denominazione sociale nelle società di capitali (art c.c.). Il diritto dell'imprenditore all'utilizzazione esclusiva della ditta presuppone che essa presenti il carattere della novità, cioè non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore Il trasferimento della ditta La ditta può essere ceduta in occasione del trasferimento dell'azienda. La legge vieta il trasferimento della ditta separatamente dall'azienda; anzi, perché la ditta passi all'acquirente insieme all'azienda, occorre anche l'espresso consenso dell'alienante. 8

9 2.2. L INSEGNA L insegna è un segno distintiva dell azienda che contraddistingue i locali dove l impresa viene esercitata. L insegna può essere formata da nomi di fantasia o dal cognome dell'imprenditore o solo da immagini o da nomi e immagini. Si parla rispettivamente, nei tre casi, di insegna nominativa, figurativa e mista. L insegna riceve la stessa disciplina e la stessa tutela della ditta purché presenti una sufficiente capacità distintiva e non si confonda con l'oggetto stesso dell'impresa (art c.c.). Deve inoltre rispondere ai principi della verità e della liceità IL MARCHIO Il marchio è il segno distintivo dei prodotti di una impresa. Il marchio può consistere in qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente ( disegni, parole, cifre, lettere ecc.) I marchi possono essere: Emblematici o figurativi, se consistono in figure, riproduzione di oggetti del mondo reale o disegni fantastici; Nominativi, se consistono nel nome del produttore; Denominativi, se consistono in nomi comuni e di fantasia, nonché nelle più svariate combinazioni di parole La tutela del marchio Il marchio per ricevere tutela giuridica deve essere: Originale, non generico; deve cioè avere capacità distintiva del prodotto o del servizio. Veritiero: non deve cioè ingannare il pubblico, ad esempio sulla provenienza geografica o sulla qualità dei prodotti; Nuovo, quindi non già utilizzato come segno distintivo da altri imprenditori; lecito, cioè non in contrasto con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume le azioni a difesa del marchio Il titolare del marchio, qualora subisca una lesione dei suoi diritti può rivolgersi all autorità giudiziaria, esercitando: l azione di rivendicazione, in tutti i casi di abusiva registrazione di un marchi da parte di un soggetto che non ne abbia diritto; l azione di usurpazione e di contraffazione, per ottenere l accertamento dell abusiva riproduzione del marchi identico o della contraffazione dello stesso e la distruzione dei marchi contraffatti l azione inibitoria, per chiedere l'immediata cessazione del comportamento illecito; l azione di risarcimento del danno, per ottenere la condanna dell usurpatore al risarcimento del danno 9

10 La registrazione L imprenditore, se vuole ricevere la massima tutela ed assicurarsi il diritto di usare in modo esclusivo il marchio, deve registrare il marchio presso l'ufficio centrale dei brevetti (marchio registrato). L imprenditore può utilizzare, tuttavia, direttamente il marchio, senza procedere alla sua registrazione (marchio di fatto, o non registrato) Decadenza del marchio Il diritto all'uso esclusivo del marchio può venire meno (cosiddetta decadenza del marchi nei seguenti casi previsti dalla legge: per volgarizzazione: quando il marchio sia divenuto nel linguaggio comune denominazione generica di un prodotto o servizio e abbia perso, per tale ragione, ogni collegamento con l'azienda d'origine; per esser divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico; per sopravvenuta illiceità del marchio, cioè per essere divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; per mancato utilizzo effettivo da parte del titolare o del cessionario o del licenziatario 3 LE CREAZIONI DELL'INGEGNO Oltre ai segni distintivi, sono beni immateriali costitutivi dell'azienda anche le creazioni dell'intelletto umano che soddisfano i bisogni generali della tecnica e della cultura. Possiamo distinguere le creazioni dell'ingegno nel seguenti tipi: le invenzioni i modelli industriali (modelli di utilità e ornamentali) i diritti d'autore. 3.1.Le invenzioni L invenzione è la creazione dell intelletto volta a dare soluzione concreta ad un problema tecnico e a trovare applicazione immediata in campo industriale. Ad esempio, un nuovo congegno capace di migliorare un processo di lavorazione industriale, l'applicazione tecnica di una scoperta scientifica ecc. L'autore dell'invenzione è titolare di due distinti diritti: il diritto morale, alla paternità dell'invenzione, cioè ad essere riconosciuto da tutti come l'autore dell'invenzione; il diritto patrimoniale consiste nel poter sfruttare economicamente in modo esclusivo l'invenzione; tale diritto si acquista solo in seguito al rilascio del brevetto. il brevetto è un documento che attesta il diritto patrimoniale del soggetto su una data invenzione, viene rilasciato, su domanda dell'interessato, dall'ufficio centrale dei brevetti presso il Ministero delle Attività produttive. Per essere brevettabile l'invenzione deve possedere determinati requisiti: industrialità: l'idea inventiva deve essere idonea ad avere una applicazione industriale e quindi ad essere utilizzata nel processo produttivo; 10

11 novità: l'invenzione deve, cioè, avere carattere di originalità; liceità: l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico, al buon costume o ad altre disposizioni di legge I MODELLI INDUSTRIALI Con l'espressione modelli industriali si intendono tanto i modelli di utilità quanto i modelli e disegni ornamentali. I modelli di utilità consistono nella forma, nella struttura che dà ad oggetti già noti una maggiore comodità di uso e di impiego. Si tratta dei modelli che conferiscono particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere. I modelli e disegni ornamentali sono nuovi modelli o disegni che conferiscono, grazie ad una particolare combinazione di forme, linee, colori od altri elementi uno speciale ornamento a determinati prodotti industriali; si tratta del cosiddetto design o disegno industriale. 3.2.IL DIRITTO D'AUTORE Oggetto del diritto d autore sono le creazioni dell'ingegno nel campo delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro e della cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Anche all'autore, come già abbiamo visto per l'inventore, spetta un duplice diritto: morale, consistente nel diritto ad essere riconosciuto autore dell'opera; patrimoniale, di utilizzare in esclusiva l'opera in ogni modo e forma. Il diritto morale è inalienabile e imprescrittibile. Il diritto patrimoniale è invece trasmissibile e temporaneo L avviamento L avviamento è l idoneità dell azienda a produrre ricchezza e reddito. L avviamento dipende: da elementi soggettivi legati alle particolari capacità organizzative dell'imprenditore e da elementi oggettivi, inerenti alle caratteristiche dei beni aziendali e all'ubicazione dei locali. L'ordinamento tutela l'avviamento in vari modi. 4. IL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA L'azienda, quale bene unitario composto da rapporti giuridici e da beni aziendali, può essere trasferita ad un altro imprenditore. Il trasferimento può avvenire in proprietà (vendita, donazione, permuta, conferimento in società) o in godimento (affitto o usufrutto di azienda. La legge ha dettato regole particolari per il trasferimento dell'azienda. 11

12 5. LA TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA La Costituzione, all'art. 41, afferma il principio della libertà di iniziativa economica privata a cui è strettamente collegato il principio della libertà di concorrenza. Per tutelare la libertà di concorrenza molti Stati occidentali, tra cui l'italia e la stessa Unione europea, hanno emanato normative antimonopolistiche (o antitrust), per mezzo delle quali si è cercato di impedire il verificarsi di pratiche restrittive del libero gioco della concorrenza LE LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA Il principio della libertà di concorrenza non è un principio assoluto, da osservare ad ogni costo. La libertà di concorrenza può subire limitazioni sia per previsione di legge che in seguito ad accordi tra imprenditori LA CONCORRENZA SLEALE La concorrenza tra imprenditori è libera, ma deve esercitarsi con metodi leali, cioè con l'osservanza di determinate regole che assicurino il corretto svolgimento della competizione economica. In forza di questo principio non è ammessa la concorrenza sleale, cioè la concorrenza di chi compie sul mercato: atti capaci di confondere i consumatori: atti di denigrazione dei prodotti altrui; atti comunque non conformi ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (è considerato scorretto, ad esempio, lo spionaggio industriale). 5.3.LA TUTELA CONTRO LA CONCORRENZA SLEALE Contro gli atti di concorrenza sleale l'imprenditore può ricorrere all'autorità giudiziaria per chiedere (artt. 2599, 2600 c.c.): l'accertamento della illecita concorrenza sleale altrui; l'inibizione alla continuazione o ripetizione degli atti di concorrenza sleale la rimozione degli effetti degli atti di concorrenza sleale il risarcimento dei danni prodotti, se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa.. 12

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