L ASCOLTO DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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- Baldassare Romagnoli
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1 L ASCOLTO DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
2 La migrazione forzata Eterogenee sono le motivazioni che impongono la migrazione (migrazione forzata): Problemi in ambito familiare, (abusi e violenze, il rifiuto di particolari tradizioni ed usanze, etc); impossibilità a godere di diritti fondamentali; Impedimento all esercizio delle libertà personali; Emergenze di carattere ambientale (carestie, alluvioni, terremoti, etc); Persecuzioni per motivi politici, religiosi, etnici, per orientamento sessuale, per appartenenza di genere, etc; Minacce per la vita; Conflitti e situazioni di violenza diffusa e generalizzata che coinvolgono la popolazione civile; Sfruttamento lavorativo, sfruttamento sessuale e riduzione in schiavitù; Istigazione o costrizione da parte di organizzazioni criminali(tratta degli esseri umani) Reclutamento forzato; Matrimoni forzati; Mutilazioni genitali
3 Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 Lo status di rifugiato è riconosciuto a colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo fondato timore, avvalersi della protezione di questo Paese (Art. 1)
4 ALCUNI ESEMPI RAZZA: la questione dei Noirs e Blancs (Mauritania) RELIGIONE: le minoranze religione dei Cristiani (Iraq, Iran, Nigeria),degli Yazidi (Turchia, Siria); le pratiche dei riti Voodoo (Nigeria, Benin), etc NAZIONALITA : la questione Curda (Turchia, Iran, Iraq, Siria), gli Armeni (Georgia), etc OPINIONI POLITICHE: Appartenenza/militanza in un partito politico d opposizione laddove la libertà di espressione è fortemente limitata (Iran, Etiopia, Eritrea, etc) GRUPPO SOCIALE: la penalizzazione dell orientamento sessuale (l omosessualità è perseguita penalmente in diversi paesi quali il Gambia, Camerun, Senegal); la condizione delle donne in alcuni paesi
5 ATTI DI PERSECUZIONE Sono considerati tali (art. 7 D.Lgs. 251/07): Atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; Atti costituti dalla somma di diverse misure, tra cui violazione di diritti umani, aventi un analogo effetto sulla persona.
6 ALCUNI ESEMPI: Gravi violazioni dei Diritti Fondamentali (deroghe consentite in caso di guerra e di necessità per la difesa della nazione) Atti di violenza fisica o psichica o sessuale Provvedimenti amministrativi, legislativi, giudiziari o di polizia discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate (ad es. per renitenza alla leva in situazioni di conflitto) o discriminatorie; Diniego di giustizia (anche in riferimento all obiezione di coscienza); Atti specifici contro un sesso o contro l infanzia (es. reclutamento di bambini soldato, matrimoni forzati o precoci).
7 Agenti di persecuzione a) Lo stato; b) I partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) Soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (art. 5 d.lgs 251/07)
8 Esempi di partiti o organizzazioni che controllano il territorio o parti del territorio: Talebani in Afghanistan e in Pakistan, Al Shabaab in Somalia, i miliziani di Boko Haram in Nigeria, etc. Esempi di agenti di persecuzione non statuali: la famiglia, il clan o la comunità, il gruppo religioso avverso, il gruppo politico avverso, etc
9 PROTEZIONE SUSSIDIARIA (art. 2, co. 1 lett. g) d.lgs 251/07) È persona ammissibile alla protezione sussidiaria colui per i quale non ci sono i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave
10 Protezione sussidiaria DANNO GRAVE (art.14 d.lgs 251/07) a) La condanna a morte o all esecuzione; b) La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale
11 Il richiedente non deve provare che la minaccia è rivolta direttamente a lui; può essere sufficiente la prova che la violenza è indiscriminata e le autorità statale non sono in grado di fornire adeguata protezione ai civili e quindi la sola presenza sul territorio costituisce un pericolo (Corte di Giustizia. CE sentenza Elgafaji 17 febbraio 2009). Il conflitto armato può essere fra autorità statali e gruppi armati o fra più gruppi armati, non è importante il livello di organizzazione dei gruppi o la durata, ma il fatto che gli scontri mettono a rischio la vita di qualsiasi civile (Corte di Giustizia CE sentenza 30 gennaio 2014)
12 La protezione umanitaria LA PROTEZIONE UMANITARIA (art. 32, co.3, d.lgs. 25/08) Il decreto Procedure prevede che nei soli casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale può trasmettere gli atti al Questore per l eventuale rilascio del pds ai sensi dell art. 5 co. 6 del TU Immigrazione. L art. 5, co. 6, citato prevede che Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano.
13 Protezione umanitaria Nell ipotesi di diniego dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, può essere riconosciuta la protezione umanitaria: quando vi è il divieto di espulsione perché lo straniero rischia persecuzioni per motivi legati all etnia, religione, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o a un genere (art. 19, comma 1 Testo Unico n. 286/98) e seri motivi di carattere umanitario, derivanti da obblighi internazionali dell Italia, impediscono l allontanamento (art. 5, comma 6 Testo Unico n. 286/98) quando è minorenne ed ha avviato un valido percorso di inserimento che, se interrotto, potrebbe comprometterne lo sviluppo quando vi sono oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l allontanamento dall Italia, ad esempio ragioni collegate al diritto alla salute (art. 11 Dpr n. 394/99)
14 Punti di attenzione sulla protezione umanitaria : La protezione internazionale non è stata riconosciuta; La Commissione opera tuttavia una valutazione di merito relativamente alla situazione del richiedente alla luce degli obblighi internazionali o costituzionali; La domanda non è sottoposta ad una nuova valutazione di merito da parte della PS, salvo vengano alla luce elementi assai rilevanti non precedentemente assunti; Il rilascio del pds avviene ai sensi della norma regolamentare vigente sull Immigrazione (art. 11, co.1 lett. c-ter DPR 394/99).è possibilità di richiedere questo tipo di permesso anche a prescindere dalla domanda di protezione internazionale; NB: L art. 11 citato rimanda espressamente all art. 19 TU Immigrazione.
15 La normativa italiana non definisce in termini univoci quali siano le esigenze di protezione umanitaria di un individuo: particolari condizioni di vulnerabilità personale come ad esempio motivi di salute (HIV e gravi patologie fisiche o psichiche) vittime di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani vittime di carestie o disastri ambientali o naturali
16 La Commissione Territoriale La Commissione Territoriale è l organo amministrativo competente all esame in prima istanza delle domande di protezione internazionale; Sono organismi collegiali i cui componenti sono nominati con Decreto del Ministero dell Interno; Ciascuna Commissione è presieduta da un funzionario prefettizio ed è composta da un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante dell ente territoriale nominato dalla conferenza unificata stato-città ed autonomie locali e un rappresentante dell UNHCR; Una recente modifica ha aumentato il numero delle Commissioni Territoriali da 10 a 20.
17 Si evidenziano riserve sulla conformità della normativa nazionale rispetto a quanto disposto dalle direttive europee in relazione ai profili di competenza ed indipendenza delle autorità accertanti: L Art. 8, co.2 lett. c) della Direttiva 2005/85/CE prevede che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di diritto d asilo e di diritto dei rifugiati ; l art 13 co.3 lett. a) prevede che gli Stati debbano provvedere affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza sufficiente per tenere conto del contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l origine culturale e la vulnerabilità del richiedente ; la Direttiva evidenzia dunque la necessità di competenze multidisciplinari TUTTAVIA Il D.Lgs. 25/08 non prevede alcun criterio di selezione per titoli, competenze ed esperienze specifiche né nell individuazione dei componenti delle commissioni territoriali né di quella nazionale. Ciò può porre rilevanti problemi proprio in relazione alle situazioni più vulnerabili.
18 L AUDIZIONE DEL RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il colloquio personale con la Commissione Territoriale competente costituisce un diritto del richiedente. Il colloquio può essere omesso solo nei limitati casi nei quali la Commissione ritenga di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero qualora il richiedente non sia in grado di sostenere il colloquio per ragioni sanitarie debitamente certificate da una struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il servizio sanitario (D.Lgs. N.25/08 art 12 co.2).
19 Situazioni vulnerabili: garanzie in sede di audizione Inoltre, l art 13 co.2 D.Lgs n.25/08, prevede che, se il richiedente rientri in situazioni di particolare vulnerabilità (come ad es. le vittime di tortura o di grave violenza), al colloquio sia ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria accoglienza. Deve certamente ritenersi personale di sostegno ogni figura professionale che svolga nell ambito delle istituzioni socio-sanitarie preposte, e nei centri di accoglienza, uno specifico ruolo di assistenza della persona interessata. È ammesso ad assistere al colloquio, con il ruolo di assistenza tecnica che il ruolo gli conferisce, l eventuale legale di fiducia del richiedente.
20 Inoltre, la disposizione contenuta al terzo comma del citato articolo prevede che il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del co.2 (dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata) non lo rendano possibile, ovvero quando l interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi. Anche in considerazione dell obbligo in capo alla CT competente di cooperare attivamente per l accertamento dei fatti, si ritiene che ogni volta che risulti opportuno disporre idonei accertamenti sanitari il colloquio vada programmato dalla stessa commissione, ovvero eventualmente rinviato, valutando attentamente la tempistica degli accertamenti richiesti.
21 E il momento centrale per la precisazione e la valutazione della domanda di asilo, pertanto assume particolare importanza: Opportunità per il richiedente asilo di esprimere compiutamente le ragioni della domanda di asilo ed i propri timori/rischi in caso di rimpatrio. Opportunità per il decisore di acquisire e valutare gli elementi necessari ad una decisione pienamente consapevole ed informata
22 E steso un verbale dell audizione in tutta la sua completezza e non sono autorizzate né sintesi né riassunti, il richiedente ha il diritto di rileggere l intero verbale prima di firmarlo: l importanza di una corretta e scrupolosa redazione del verbale assume particolare rilevanza in considerazione dell obbligo di cui all art.9 del D.Lgs n.15/08 di motivare in fatto e diritto la decisione di eventuale rigetto della domanda; Durante l audizione, il richiedente ha il diritto ad usufruire di un adeguato servizio di mediazione linguistica e ha il diritto di chiedere la sospensione del colloquio in caso di incomprensione con l interprete utilizzato;
23 L esame della richiesta L esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede, tra l altro, la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine nonché le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
24 Onere della prova Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda. Forte valorizzazione dei poteri istruttori della Commissione (anche del Giudice in caso di ricorso) cooperare nell accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d ufficio le informazioni necessarie a conoscere l ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese d origine (Cass. n del 21 ottobre 2008)
25 All esito dell esame individuale della domanda di protezione internazionale, la Commissione può decidere di: Riconoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 Non riconoscere lo status di rifugiato, ma accertare la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria; Rigettare la domanda di protezione internazionale ma accertare la sussistenza di esigenze di protezione umanitaria; Rigettare la domanda di protezione internazionale e ritenere insussistenti esigenze di protezione umanitaria. In alcuni casi la Commissione può sospendere la decisione.
26 L orientamento legale L orientamento legale assume particolare importanza per i richiedenti protezione internazionale; Deve essere garantito da operatori esperti in materia di diritto dell immigrazione e d asilo, attraverso colloqui individuali, con l ausilio di mediatori di comprovata esperienza; Gli incontri sono finalizzati a garantire adeguata informazione sulla normativa, sulle diverse istituzioni e figure coinvolte, sulle procedure, sulle modalità e sui tempi; Non ci sono procedure standard basate sulla nazionalità: ogni situazione deve essere considerata nella sua interezza e complessità; E opportuno che i colloqui avvengano in un setting differente da quello della vita quotidiana proprio per favorire la narrazione del proprio vissuto, delle motivazioni alla base del viaggio e per l emersione di eventi particolarmente traumatici. Inoltre riteniamo importante separare anche fisicamente il racconto di sé, cioè il passato, dal luogo di accoglienza che rappresenta il presente; E importante considerare che anche il viaggio, proprio per le condizioni in cui avviene, può rappresentare un ulteriore trauma.
27 L audizione in Commissione Aspetto particolarmente rilevante è la preparazione per l audizione in Commissione: - Luogo, - modalità di ascolto, - presenza di un mediatore culturale adeguatamente formato in materia, - descrizione dell audizione e informazione sui diritti del richiedente in sede di audizione, - raccolta della memoria personale e della memoria traumatica, - eventuale segnalazione alla Commissione.
28 Simulare l evento anche attraverso le domande più frequenti: Le generalità; L accertamento della nazionalità, del luogo effettivo di provenienza, l appartenenza ad un gruppo etnico; Tempistica e itinerario del viaggio; Situazione personale e familiare nel paese di origine; Appartenenza a un gruppo etnico, a un particolare gruppo sociale, orientamento politico e descrizione della militanza politica; Motivi per i quali il richiedente ha lasciato il proprio Paese; Problemi in caso di rimpatrio.
29 Alcuni elementi importanti Riconoscimento della vulnerabilità L emersione di abusi, violenze, torture subite La raccolta della memoria traumatica Le possibili vulnerabilità non ascrivibili a condizioni personali del soggetto, cioè a fattori pre-migratori o migratori ma a fattori post-migratori (marginalità sociale come esito della mancanza di informazione, accoglienza, accesso alla procedura, etc)
30 Alcune considerazioni. Le persone vulnerabili non si rivelano meccanicamente, tanto più se le vulnerabilità sono negate a se stessi come meccanismo di autodifesa; Occorre dunque la costruzione di uno spazio per favorire l istaurarsi di una relazione di fiducia con l operatore; Il colloquio svolge due funzioni importanti: una di informazione e di orientamento, l altra di riconoscimento delle vulnerabilità; L operatore legale deve ricevere una formazione di base che non deve trasformarlo in uno specialista in ogni settore, ma renderlo consapevole di tutte le implicazioni che comporta l instaurare una relazione d aiuto con un richiedente protezione internazionale vulnerabile.
31 .. Un aspetto fondamentale della tutela al richiedente durante la procedura di riconoscimento della protezione internazionale è il supporto dell operatore legale nella raccolta della memoria personale e nella ricerca-condivisa con il richiedente- di tutta la documentazione a supporto della richiesta. E un attività delicata cui prestare la massima attenzione e cura. La raccolta della storia e la preparazione all audizione rappresentano un occasione per ricostruire in modo chiaro e coerente i fatti accaduti: la narrazione e la trasposizione in forma scritta degli eventi, dei traumi, dei sentimenti serve a restituire al richiedente il senso stesso dei fatti; inoltre è un momento di rievocazione di eventi molto dolorosi e traumatici perciò è un momento particolarmente delicato
32 Bisogna che siano perfettamente chiare le funzioni e i limiti dell operatore legale proprio per evitare di non nuocere al richiedente: Chiarimento della finalità generale (i colloqui riguardano la procedura d asilo, garanzia di riservatezza, etc) Tempistica Il setting La modalità di gestione dei colloqui: va usata una tecnica di narrazione graduale anche per ridurre il carico emotivo sul richiedente; domande diversificate, funzioni di guida con richieste di approfondimenti, etc La stesura effettiva della memoria: la storia è del richiedente, in essa deve potersi riconoscere, senza interpretazioni soggettive ma solo riportare esattamente quanto raccolto.
33 Importante considerare che la narrazione della memoria non abbia un tempo lineare
34 Le vittime di tortura La certificazione degli esiti delle violenze subite... per essere attendibile non [deve ] essere avulsa dal percorso complessivo di presa in carico delle vittime di tortura sotto profilo medico, giuridico e sociale. La stessa valutazione del rapporto di causalità riscontrabile tra la violenza intenzionale subita e la lesione fisica o psichica subita dalla vittima non va infatti vista come frutto del lavoro di specialisti che operino in modo del tutto astratto ed esterno al percorso di accoglienza e di riabilitazione. Si richiama l attenzione al fatto che la certificazione è sempre l esito di un lavoro, da parte dello specialista, di raccolta e sintesi di molteplici indizi ed elementi considerati nel loro complesso e che per evidenziarsi hanno richiesto, in genere, l apporto di più figure professionali. COMITATO SCIENTIFICO «Lontani dalla Violenza»
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