RUOTE D EPOCA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

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1 RUOTE D EPOCA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE DAL 01/01/2010

2 Indice Gruppo ERGO pag 2 Definizioni pag 3 Condizioni Generali di Assicurazione pag 9 Garanzia RCA e CVT pag 17 Consigli utili pag 45 Norme utili del Codice della Strada pag 49 1 di 52

3 Gruppo ERGO ERGO Italia. Solidità e affidabilità. ERGO Italia è un gruppo assicurativo che opera in tutta Italia offrendo una gamma completa di prodotti assicurativi e previdenziali dedicati alla famiglia e alle piccole e medie imprese. Una holding che pone al centro del proprio interesse le persone e il loro bisogno di sicurezza e serenità in casa, sul lavoro, nella vita. ERGO Italia, insieme alle controllate ERGO Previdenza ed ERGO Assicurazioni, appartiene al gruppo ERGO Versicherungsgruppe che, con una raccolta premi lorda 2008 di oltre 17,7 Mld. e con 40 milioni di clienti, è tra i maggiori gruppi assicurativi. ERGO Versicherungsgruppe, presente in oltre 30 paesi, appartiene al Gruppo Munich Re, tra i maggiori riassicuratori mondiali. 2 di 52

4 Definizioni 3 di 52

5 Definizioni Nel testo che segue s intende: Agenzia Sede presso la quale è stato stipulato il contratto. Assicurato - Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto. - Per le altre garanzie, esclusa l Assi - stenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto. - Per la garanzia Assistenza: Il conducen - te del veicolo e le persone autorizzate all uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona s intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato. Assicurazione Il contratto con il quale l Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (Art C.C). Attestazione sullo stato del rischio Documento che l Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono esposte le caratteristiche del rischio assicurato. Certificato di Assicurazione Documento contrattuale che prova la copertura assicurativa e che deve sempre accompagnare il veicolo durante la circolazione. Codice delle Assicurazioni Il Decreto Legislativo n 209 del 7 settem - bre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di Assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private. Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Contrassegno di Assicurazione Documento contrattuale da tenere sem - pre esposto sul veicolo e comprovante la copertura assicurativa. CVT Corpo Veicoli Terrestri: garanzia a tutela del veicolo assicurato (Incendio, Furto). Franchigia Somma che rimane a carico dell Assi - curato per ciascun sinistro. Famigliari conviventi Tutti gli appartenenti al nucleo familiare del Contraente e del proprietario del veicolo assicurato, purchè aventi la stessa residenza così come evidenziato dallo stato di famiglia. 4 di 52

6 Furto Azione compiuta da terzi, e disciplinata dall Art. 624 del C.P., diretta nello specifico a sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso. Impresa ERGO Assicurazioni S.p.A. Incendio Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo Somma che l Impresa, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro. Massimale di garanzia Limite di importo fino al quale l Impresa è obbligata per ogni sinistro. Polizza Il documento che prova l Assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente all Impresa. Proprietario del veicolo L intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Rapina Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene (Art. 628 C.P.). RCA La garanzia Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la cui copertura è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. N. 209/05 nonché dell Art.2054 del C.C. Regolamento Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni. Risarcimento Somma che l Impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro. Risarcimento diretto Procedura prevista e disciplinata dall Art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal regolamento n. 254/06, in base alla quale in caso di incidente stradale i danneggiati non responsabili, o responsabili parzialmente, possono essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Le modalità e le condizioni di applicazione di tale procedura sono regolate dalla legge. 5 di 52

7 Responsabilità principale La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro. Responsabilità concorrente paritaria La responsabilità da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. Essa non darà luogo all applicazione del malus, ma all annotazione del grado di responsabilità nell attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri. La responsabilità cumulata che può dar luogo all applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Rivalsa Azione esercitata dall Impresa allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati. Scoperto Parte percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro, ferma restante l indicazione di un minimo eventualmente inserita in polizza. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Tariffa Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dall Impresa e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto. Veicolo Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione. Veicoli d epoca Il veicolo d epoca è un veicolo cancellato al PRA perché destinato alla conservazione nei musei o locali pubblici o privati ed iscritto alla Direzione Generale della MCTC e la circolazione è consentita solo in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all ambito delle località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. Tale veicolo per poter circolare deve essere previsto di particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione Generale della MCTC o documentazione equipollente così come previsto dall Art. 60, 3 comma, del Codice della Strada (DLGS n. 285 del 30 aprile 1992) e dall Art. 214 del regolamento di attuazione del Codice della Strada. Veicoli di interesse storico e collezionistico Il veicolo di interesse storico o collezionistico così come previsto dall Art. 60, 3 comma, del Codice della Strada (DLGS n. 285 del 30 aprile 1992) e dall Art. 214 del regolamento di attuazione del Codice 6 di 52

8 della Strada deve conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione (per le quali a suo tempo ha ottenuto l omologazione e la conseguente immatricolazione) salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione. Ad esempio le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 se sono presenti gli attacchi predisposti dal costruttore del veicolo devono prevedere le cinture di sicurezza con il conseguente obbligo di utilizzarle (così come previsto dalla circolare del 22 giugno 2000 della MCTC) anche se al momento della loro prima immatricolazione non sussisteva tale obbligo. Valore Commerciale Il valore (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante da riviste specializzate o da valutazione peritale. Definizioni comuni a tutte le Sezioni di Assistenza Struttura Organizzativa È la struttura di Europ Assistance Service Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l Impresa, provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. Guasto Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l Assicurato l utilizzo dello stesso in condizioni normali. 7 di 52 Incidente Il sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto ad imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all Assicurato l utilizzo dello stesso in condizioni normali.

9 Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza. Veicolo Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, autocarro che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 3,00, ciclomotori, motocicli; regolarmente assicurati con polizza RCA/CVT. I veicoli superiori a m. 2,70 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell Assistenza. 8 di 52

10 Condizioni Generali di Assicurazione 9 di 52

11 Condizioni Generali di Assicurazione Nelle condizioni che seguono sono esposte tutte le garanzie che possono essere prestate dall impresa con la presente polizza. Sono operanti solamente quelle richiamate nella polizza. Estensione Territoriale L assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, delle Isole Faroer, delle isole della Manica e Gibilterra,del Liechenstein, della Norvegia, dell Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio: in difetto l Impresa provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso. Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l Art comma del C.C., l Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all Impresa: l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto all Art. 0/2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e all Art. 1/2 - Esclusioni e Rivalsa. 10 di 52

12 Gestione del contratto Art. 0/0 - Operatività dell assicurazione - Veicoli assicurati Le garanzie sono prestate per il veicolo indicato in polizza di proprietà del Contraente ed adibito ad uso proprio/privato purché rientrante almeno in una delle seguenti categorie: - Veicoli d epoca, cioè iscritti al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. così come previsto dall Art. 60 del Codice della Strada ed appositamente autorizzati alla circolazione come previsto dallo stesso Art. 60 del Codice della Strada e dall Art. 214 del Regolamento di attuazione dello Stesso Codice della Strada. - Veicoli di interesse storico e collezionistico, cioè dotati di Certificato di Identità ASI rilasciata da Automotoclub Storico Italiano o dotati di Certificazione di Storicità per iscrizione al Registro Nazionale Storico FMI, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni rispetto all anno di prima immatri colazione ed autorizzati alla circolazione come previsto dallo stesso Art. 60 del Codice della Strada e dall Art. 215 del Regolamento di attuazione dello Stesso Codice della Strada. - Veicoli non dotati di Certificato di Identità ASI rilasciata da Automotoclub Storico Italiano o dotati di Certificazione di Storicità per iscrizione al Registro Nazionale Storico FMI aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 25 anni rispetto all anno di prima immatricolazione. All atto della stipula del contratto o del suo eventuale rinnovo il Contraente è tenuto a presentare all Impresa copia di tessera di iscrizione a Club di collezionisti di veicoli storici, regolarmente costituito, valida per l intera durata contrattuale. Per i veicoli dotati di Certificato di identità ASI o di Certificazione di Storicità FMI, il Contraente è tenuto a presentarne copia all Impresa. Art. 0/1 Uso del veicolo La presente assicurazione è prestata sul presupposto che, in base alle dichiarazioni del Contraente, il veicolo assicurato, per le sue caratteristiche di veicolo storico: - venga utilizzato per il tempo libero, per la partecipazione a rievocazioni storiche oa raduni ed incontri di collezionisti per sfilate, manifestazioni e simili; - non venga utilizzato per uso professionale, cioè non venga impiegato per lo svolgimento dell attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente quale il trapsorto di merci o l uso a noleggio (con o senza conducente). 11 di 52

13 Non è considerato uso professionale l utilizzo occasionale del veicolo, descritto in polizza, durante il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, nonché l utilizzo dela veicolo da parte di meccanici ed elettrauto in genere, in occasione di prova, collaudo e dimostrazione conseguenti ad operazioni di riparazione o di manutenzione. Art. 0/3 - Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato, deve comunicare per iscritto all Impresa l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, in caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art C.C. Art. 0/2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio e aggravamento dello stesso Ai sensi degli Artt del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al 2 comma dell Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 12 di 52 Art. 0/4 - Pagamento del premio La rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione dell Impresa che devono indicare la data di pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia dove è assegnato il contratto, che è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa pattuizione, l Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del

14 giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art C.C.). Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno e non è ammesso il frazionamento dello stesso che deve essere corrisposto in via anticipata ed in un unica soluzione annuale. Per le Carte Verdi la garanzia è operante dalle ore 0.00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall ora effettiva di rilascio. Art. 0/5 - Rinnovo del contratto Salvo quanto previsto dall Art. 0/8 in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Art. 0/6 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall Impresa. Art. 0/7 - Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Art. 0/8 - Adeguamento del premio Qualora l Impresa intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio in aumento rispetto a quelle precedentemente convenute (esclusa l eventuale variazione derivante dal verificarsi o meno dei sinistri nel corso del periodo di osservazione), è tenuta a trasmettere le indicazioni relative alla variazione tariffaria all Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di premio, può accettarle ed in tal caso il contratto si rinnova, oppure può non accettarle, comunicando la propria intenzione all Impresa entro la scadenza annuale del contratto ed in questo caso il contratto si intende risolto al momento della scadenza dello stesso. Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con l Impresa e non comunichi la propria volontà di accettare o non accettare le nuove condizioni di premio, il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre più alcun effetto. In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno con conseguente pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni di premio. Nel caso di polizze emesse con rateo 13 di 52

15 iniziale, alla scadenza dello stesso, sarà applicata la tariffa vigente alla data della scadenza stessa. Il Contraente ha la facoltà di comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di premio nei quindici giorni successivi alla scadenza ed in questo caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre alcun effetto. Art. 0/9 - Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso, al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull attestazione dello stato del rischio. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all Impresa ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Art. 0/10 - Alienazione del veicolo È obbligo del Contraente comunicare immediatamente all Impresa il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni: A)Sostituzione: qualora l alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e eventualmente della Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, purché si tratti sempre di veicolo d epoca o di interesse storico e collezionistico, si procede alla sostituzione del contratto e all eventuale conguaglio del premio. B) Cessione: In caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e eventualmente della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L Impresa non rilascerà l attestazione dello stato del rischio. È fatto salvo quanto previsto dal suc- 14 di 52

16 cessivo Art. 0/14 - Contratti di durata inferiore ad un anno. C) Risoluzione del Contratto: se il Contraente non si avvale di quanto previsto ai precedenti punti a) o b), il contratto si risolve alla data del trasferimento di proprietà e in tal caso l Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione all Impresa del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde al netto dell imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso in cui la vendita del veicolo sia successivamente subentrata alla consegna in conto vendita dello stesso, l Impresa rimborsa al Contraente la parte di premio non goduta, a far data dalla consegna in conto vendita e previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde del veicolo alienato. Art. 0/11 - Cessazione del rischio A) Per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato (Art. 103 del Codice della strada) Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, come previsto dall Art. 103 del Codice della strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde. Qualora l alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, purché si tratti sempre di veicolo d epoca o di interesse storico e collezionistico, si procede alla sostituzione del contratto e all eventuale conguaglio del premio, altrimenti, il contratto si risolve e l Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma. B) Per demolizione del veicolo Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, previa presentazione della copia del certificato di cui Art. 46 quarto comma D.L. 5/2/97 n 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice, contenente: - data di consegna del veicolo - estremi dell autorizzazione del centro - generalità del Proprietario - estremi di identificazione del veicolo - assunzione, da parte del gestore del centro di raccolta o del titolare del concessionario o della succursale, dell impegno di provvedere direttamente 15 di 52

17 alle pratiche di cancellazione dal P.R.A. ed attestante l avvenuta consegna del veicolo per la demolizione con consegna contestuale del certificato, del contrassegno nonché della Carta Verde, qualora l alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, purché si tratti sempre di veicolo d epoca o di interesse storico e collezionistico, si procede alla sostituzione del contratto e all eventuale conguaglio del premio, altrimenti il contratto si risolve e l Impresa restituisce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei documenti su indicati. Art. 0/12 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o della targa prova In base all Art. 122 comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), l assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell usufruttuario, dell acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall Art. 283, comma 1, lettera d a proposito dell intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all autorità di pubblica sicurezza. Pertanto, nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o della targa prova, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della denuncia all Autorità competente. L Impresa restituisce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua. Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde e consegnando all Impresa copia della denuncia stessa. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso l Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto. Art. 0/13 - Sospensione di contratto La sospensione del contratto non è ammessa. Art. 0/14 - Contratti di durata inferiore ad un anno Non sono consentiti contratti di durata inferiore all anno. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro contratto di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno. 16 di 52

18 Garanzie RCA e CVT 17 di 52

19 Garanzia RCA Valida per i rischi relativi all assicurazione obbligatoria di cui agli Art. 122 e ss. D.lgs. N. 209 del 7 settembre Codice delle Assicurazioni. Condizioni generali Art. 1/1 Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle disposizioni di legge e in materia, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali. L Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove. Art. 1/2 - Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di veicolo d epoca se la circolazione avviene senza l autorizzazione prevista dall Art. 60, 3 comma, della Legge 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e dall Art 214 del regolamento di attuazione del Codice della Strada; - nel caso di veicolo di interesse storico e collezionistico se la circolazione avviene senza l autorizzazione prevista dall Art. 60, 4 comma, della Legge 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e dall Art. 215 del regolamento di attuazione del Codice della Strada; - nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinino l utilizzo; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 N Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui 18 di 52

20 sia applicabile l Art. 144 del Codice delle Assicurazioni, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Per il veicolo indicato in polizza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza l Impresa eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o Contraente o Proprietario fino al 10% della somma liquidata con il massimo di Euro 1.000,00. Art. 1/3 - Attestazione dello stato del rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l Impresa deve inviare al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza una attestazione che contenga: a) la denominazione dell Impresa di assicurazioni; b) il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di Contraente persona giuridica; c) il numero del contratto di assicurazione; d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato; e) la forma tariffaria; f) la data di scadenza del contratto per il quale l attestazione viene rilasciata; g) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) come definita dall allegato 2 del Regolamento n. 4 del 9 Agosto 2006, nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; h) l indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale che hanno dato luogo a pagamenti. Dovranno, altresì, essere indicati i sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità concorrente paritaria: oltre al loro numero, dovrà essere indicata, per ciascuno di essi, la percentuale di responsabilità. Non devono essere indicati i sinistri che il Contraente abbia provveduto a rimborsare all Impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi dell eventuale facoltà contrattualmente prevista; i) Ove ricorrano i presupposti del mantenimento della classe di merito all in- 19 di 52

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