AMMORTIZZATORI SOCIALI

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1 AMMORTIZZATORI SOCIALI

2 Cosa Sono PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI DISOCCUPATI O SOSPESI DALL ATTIVITA LAVORATIVA

3 PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI DIS IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO Cassa integrazione guadagni ordinaria Cassa integrazione guadagni straordinaria Contratti di solidarietà

4 AZIENDE E IMPRESE RIENTRANTI NELLA LEGISLAZIONE ORDINARIA Aziende edili e affini Aziende artigianali dell indotto con piu di 15 dipendenti Imprese commerciali, della logistica e agenzie viaggi superiori ai 50 dipendenti Aziende industriali con piu di 15dipendenti. Imprese editrici o stampatrici indipendentemente dal numero dei dipendenti. Compagnie aeree Imprese di vigilanza superiori ai 15 dipendenti Imprese dei settori ausiliari dei servizi ferroviari Cooperative di produzione e loro consorzi, comprese quelle agricole o zootecniche Industria manifatturiera, trasporti, istallazione di impianti, distribuzione e produzione di energia, acqua e gas. Aziende, anche inferiori ai 15 dipendenti che gestiscono servizi di mensa, pulizia o altri servizi limitatamente agli addetti (soci e dipendenti) impegnati presso imprese coinvolti in CIGS o CIGO LAVORATORI CON AMMORTIZZATORI ORDINARI Lavoratori subordinati a tempo indeterminato ( tipologie aziende e imprese di cui sopra): operai, intermedi, quadri, impiegati, viaggiatori e piazzisti, soci e non soci in cooperative di produzione e lavoro CAUSALI PER DIRITTO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Per la CIGS è stato attualizzato il concetto di evento improvviso ed imprevisto considerando anche le ricadute sui volumi produttivi delle imprese o sui volumi di attività e,di conseguenza, sull occupazione

5 sono esclusi dagli strumenti ordinari: Dirigenti Apprendisti Lavoratori a domicilio Lavoratori somministrati Dipendenti da aziende escluse dai trattamenti: artigianato aziende del commercio al di sotto dei 50 dipendenti. aziende industriali al di sotto dei 15 dipendenti(per la CIGS) Tutti coloro che hanno gia superato i limiti di durata dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria

6 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. A CHI SPETTA operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, LA DOMANDA Le imprese devono presentare la domanda alle Sedi dell'inps, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. L'IMPORTO Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2009 è di 886,31 ed è elevato a 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a 1.917,48). Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi metereologici, il limite è incrementato del 20% (per il 2009 è di 1.063,57 ed è elevato a 1.278,31 in caso di retribuzione mensile superiore a 1.917,31).

7 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA PER QUANTO TEMPO Età del dipendente Età Aziende centro nord Aziende Centro Sud Fino a 39 anni 12 mesi 24 mesi Da 40 a 49 anni 24 mesi 36 mesi Da 50 anni 36 mesi 48 mesi Sospensione e decadenza Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa. IL RICORSO Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'inps, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere: presentato agli sportelli della Sede dell'inps che ha respinto la domanda; inviato alla Sede dell'inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione

8 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. A CHI SPETTA Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle: imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda; imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro; imprese di vigilanza. Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario. La rotazione La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base al criterio della rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni. Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione. LA DOMANDA Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. La domanda deve contenere il programma di risanamento che l'impresa intende attuare, il progetto di ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell'ultimo triennio.

9 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA L'IMPORTO L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte. L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2009 tale importo è di 886,31; il limite è elevato a 1.065,26 in caso di retribuzione mensile superiore a 1.917,48). Tali importi sono ridotti di un'aliquota pari al 5,84%. I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione. PER QUANTO TEMPO La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti. Sospensione e decadenza Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne prima dato notizia alla propria sede dell'inps, decade dal diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro

10 INPS MESSAGGIO 23 MARZO 2010 incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito Sintesi

11 Sono beneficiari dell incentivo di cui all articolo 7-ter, comma 7 3 i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi ai sensi dell articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che intendano avviare un attività di lavoro autonomo, un attività autoimprenditoriale o una micro impresa( ossia un impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro), o per associarsi in cooperativa. ed il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009), per un numero di mensilità o di giornate pari a quelle autorizzate in favore del lavoratore e dal medesimo non ancora percepite al momento della presentazione della domanda di anticipazione. Le istruzioni Inps precisano che le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data di presentazione dell istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio. Del pari non rilevano eventuali sospensioni dell attività aziendale successive a quella per cui si richiede il beneficio,mentre le somme corrisposte di cui sopra sono cumulabili con il beneficio di cui all articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. I lavoratori che intendano avvalersi dell incentivo in oggetto devono presentare alla sede INPS territorialmente competente alla erogazione del trattamento di sostegno al reddito, entro i termini di fruizione del trattamento medesimo, apposita domanda recante la specificazione circa l attività da intraprendere utilizzando il modello allegato al messaggio in esame SR78ANT/AMM. La predetta sede INPS, a seguito della presentazione della domanda, provvede,previa la verifica di competenza, all erogazione del 25% dell incentivo, interrompendo l erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo mentre l erogazione del restante 75% del benefico è effettuata dall INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell attività di lavoro autonomo, dell attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Nei casi in cui per l esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell autorizzazione ovvero l iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell Albo nazionale degli enti cooperativi. In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa. Al fine dell erogazione del 75% del beneficio, l INPS deve verificare che il lavoratore interessato che abbia fatto richiesta di presentazione per associarsi in cooperatriva presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

12 L INPS dispone il pagamento in favore dell interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione stabilita ed,in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate. Per quanto concerne l incentivo di cui all articolo 1, comma 8, si sottolinea che ne possono beneficiare i lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che, nel corso degli anni 2009 e 2010, ne facciano richiesta per intraprendere un attività di lavoro autonomo, per avviare un attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente. Il diritto alla prestazione compete in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. Il diritto compete altresì nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n Al lavoratore è liquidato, altresì, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi. Nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il lavoratore è sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale; b) il medesimo soggetto possa far valere un anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, secondo le modalità di cui all articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n Il beneficio, consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.,fermo restando che le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio. Nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario occorre avere riguardo alla percentuale di riduzione mediamente avuta nel periodo precedente. Ai soli lavoratori con un anzianità aziendale di almeno dodici mesi,di cui sei di lavoro effettivo è corrisposto anche un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi.

13 Per ottenere il beneficio in oggetto gli interessati devono presentare all INPS entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno al reddito, formale richiesta utilizzando il modulo di domanda allegato al messaggio in commento8sr78 ANT/AMM recante la specificazione circa l attività da intraprendere L Inps,effettuate le verifiche di competenza,quantifica il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazioni salariali non erogate spettanti in base al provvedimento di concessione delle stesse, eroga il 25% dell incentivo, interrompendo l erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo,mentre l erogazione del restante 75% dell incentivo, nonché dell indennità di mobilità sino a 12 mesi è effettuata dall INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell attività di lavoro autonomo, all avvio di un attività autoimprenditoriale o una micro impresa o all associazione in cooperativa. Nei casi in cui per l esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio all autorizzazione ovvero l iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell Albo nazionale degli enti cooperativi. Se il lavoratore associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell articolo 1, comma 3, della Legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa. La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l accoglimento della domanda. A seguito della suddetta comunicazione: a) il lavoratore presenta entro 15 giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente. b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presente entro 15 giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all art. 1 comma 3, della legge 3 aprile 2001, n L INPS dispone il pagamento in favore dell interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la suddetta documentazione e in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate. Le domande di anticipazione di cui al messaggio dovranno essere acquisite e tenute in evidenza in attesa della circolare che comprenderà anche le istruzioni di carattere procedurale e contabile per la liquidazione del beneficio.

14 Ad integrazione di quanto sopra riportato come da previsione del messaggio n del , ai fini di orientamento dei lavoratori interessati a richiedere l incentivo, si ritiene confacente riportare : A ) lo stralcio della circolare Inps n.70 del riguardante l anticipazione in unica soluzione dell indennità di mobilità per òlo svolgimnto di un attivitàautonoma ovvero per associarsi in cooperativa,stante l analogia con la fattispecie trattata dal messaggio prima citato: La domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria per attestare che l interessato ha assunto iniziative per poter svolgere l attivita lavorativa autonoma o per associarsi in cooperativa. nel caso in cui perl esercizio di un attivita lavorativa autonoma sia richiesta l iscrizione alla Camera di Commercio oppure in albi professionali oppure in albi di categoria, alla domanda dovra essere allegata la certificazione attestante la suddetta autorizzazione o iscrizione. Piu in particolare, con riferimento alle attivita maggiormente ricorrenti, si precisa che, in attuazione della norma citata: - per le attivita commerciali, deve essere certificata l iscrizione nell apposito Registro (REC) che conferisce, nella generalita dei casi, l abilitazione soggettiva all esercizio dell attivita, oppure, per gli agenti e rappresentanti di commercio o per i mediatori, l iscrizione negli appositi ruoli tenuti presso le Camere di Commercio; deve essere altresi documentata, se non gia conseguita, la richiesta di autorizzazione amministrativa al Comune o all Autorita di P.S., laddove tale autorizzazione sia prescritta per l esercizio dell attivita denunciata; - per l attivita artigiana, deve essere certificata l iscrizione nell Albo di categoria, tenuto dalle Commissioni provinciali per l artigianato, costituite presso le Camere di Commercio; - per le attivita professionali, deve essere certificata l iscrizione nei relativi albi; - per le attivita per le quali non esista l albo o non sia obbligatoria l iscrizione, come pure nei casi di attivita commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, devono essere forniti tutti gli elementi necessari per dimostrare che si intenda effettivamente svolgere l attivita dichiarata (partita IVA, contratto di affitto, utenze, ecc.).

15 Attività associata in cooperativa Per quanto riguarda l attività associata in cooperativa,deve essere prodotto anche l elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l avvenuta iscrizione dell interessato e l attivita allo stesso assegnata. B ) lo stralcio della circolare Inps n.70 del sempre riguardante l anticipazione in unica soluzione dell indennità di mobilità: Svolgimento di un attivita autonoma in qualita di coadiuvante nell ambito di imprese commerciali o artigianali. In tali situazioni e possibile procedere all accoglimento della domanda, sempre che l attivita per la quale avviene l iscrizione nei relativi elenchi di categoria sia iniziata dopo la richiesta di anticipazione. 3 Svolgimento di attivita autonome assoggettate a ritenuta di acconto e per le quali non e prevista l iscrizione in appositi albi professionali e/o elenchi di categoria. Gli assicurati che intendano intraprendere tali attivita, quale ad esempio quella di consulente informatico, possono ottenere la concessione dell anticipazione.qualora dalla documentazione prodotta risultino assunte le iniziative necessarie per l avvio di un attivita con caratteristiche di continuita (apertura partita IVA, acquisizione locali, utenze elettriche e telefoniche, fatture di acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento dell attivita stessa, ecc.) Svolgimento di attivita mediante associazione ad una cooperativa Puo essere riconosciuto il diritto all anticipazione sia nel caso in cui i lavoratori che richiedono ( l anticipazione) si associno in cooperativa di produzione e lavoro prima della data del loro collocamento in, purche l attivita non sia iniziata prima di tale data, sia nel caso in cui si associno, dopo il licenziamento, ad una cooperativa gia esistente ed operante. 5 Svolgimento di attivita da parte di soci di societa diverse da quelle cooperative. Nei casi di costituzione di societa in nome collettivo o di societa in accomandita semplice, puo essere riconosciuto il diritto all anticipazione di cui trattasi al richiedente che sia socio d opera ovvero contemporaneamente socio d opera e di capitale, purche dall atto costitutivo della societa risulti che l interessato e tenuto a svolgere una determinata attivita, connessa al raggiungimento dell oggetto sociale. I richiedenti che invece risultino essereesclusivamente soci di capitale non hanno diritto alla corresponsione anticipata in quanto non svolgono attivita lavorativa; mantengono pero il diritto a percepire - in presenza di tutti gli altri requisiti di legge - l indennita in forma mensile.

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