1-ESERCIZIO DI GIOCHI D AZZARDO (ART. 718)

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1 1-ESERCIZIO DI GIOCHI D AZZARDO (ART. 718) 718 ESERCIZIO DI GIOCHI D AZZARDO Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d azzardo o lo agevola è punito con l arresto da tre mesi ad un anno e con l ammenda non inferiore a euro 206. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essereaggiuntalacauzione di buona condotta. SOMMARIO: 1.1. Premessa Bene giuridico tutelato Soggetto attivo Elemento oggettivo Concetto di gioco d azzardo Tenuta del gioco d azzardo Agevolazione del gioco d azzardo Luogo pubblico, aperto al pubblico e circoli privati Elemento soggettivo Circostanze aggravanti. 1.7.Sanzioni Rapportocon altrireati Questioni processuali Questioni fiscali PREMESSA. La norma in analisi rientra Libro III, Titolo I, Capo II, Sezione I del codice penale, relativo alle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi. Bene giuridicotutelatodatali contravvenzioniè la polizia amministrativa sociale, nel suo aspetto riguardante la polizia dei costumi, in quanto l astensione da determinati vizi è ritenuta necessaria per la civile convivenza, poiché i fatti che costituiscono manifestazione degli stessi sono considerati dannosi o pericolosi per la società; l immoralità cheessiesprimono,infatti,nonèconsiderata un riprovevole atteggiamento interno alla persona, bensì un fatto che esce dalla intima sfera personale e che è suscettivo di cagionare effetti sociali dannosi 1. 1 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano,5 a ed. aggiornata da Nuvolone e Pisapia, X, Torino, 1986, 953.

2 428 LE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA La ratio di tale intervento legislativo, in altre parole, non è quella di reprimere il vizio inteso, da un punto di vista etico, come una bassezza morale, bensì quella di reprimere il vizio quale causa di comportamenti che possono cagionare effetti sociali dannosi. Reati simili alla contravvenzione di esercizio di giochi d azzardo, erano previsti e puniti, oltre che nell antichità 2, nelle codificazioni dell 800. Il codice penale sardo-italiano del 1859 all art. 474, infatti, stabiliva che: «sono vietati tutti i giochi d azzardo o d invito nei quali la vincita o la perdita dipende dalla mera sorte, senza che vi abbia parte o combinazione di mente, o destrezza o agilità di corpo». Lo stesso corpus legislativo all art. 475 puniva: «coloro che in case dove concorre il pubblico o in case private terranno giochi d azzardo o d invito, ammettendovi o indistintamente qualsiasi persona od anche solamente chi si presenta a nome o per opera degli interessati (...)». L art. 477, inoltre, assoggettava alla medesima pena prevista dall art. 475 «coloro che prestano o concedono per l esercizio di giochi d azzardo o d invito la casa, o bottega, o locanda, o bettola, o altro luogo di loro uso o proprietà. Qualora però a costoro sia stata usata violenza onde costringerli a permettere o a non impedire il gioco, non soggiacciono a pena, se di tale violenza, appena sia cessata avranno dato formale denuncia». Un reato simile era contemplato anche nel Regolamento toscano di Polizia Punitiva del 1853 che, all art. 75, testualmente prevedeva che: «1: nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, o esposti alla vista del pubblico, sono vietati i giochi d azzardo, sotto pena di multa da 10 a 100 lire, e della confisca delle poste giocate e degli arnesi del gioco, e se vi è banco ancora di questo. 2: I detentori di locali aperti al pubblico, ognoraché non abbiano ivi impedito i giochi d azzardo, soggiacciono ad una multa da lire 30 a 150, e soffrono inoltre la confisca, di che nel paragrafo precedente, se partecipano al gioco o ne forniscono gli arnesi. 3: Fra i luoghi aperti al pubblico si comprendono anche quelle case private, dove si faccia pagare l uso degli arnesi di gioco, o il comodo di giocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso indistintamente ad ogni persona per l oggetto del gioco». Lo stesso regolamento all art. 76 prevedeva che: «qualora i giochi d azzardo, di che nell articolo precedente, siano tenuti con banco che non sia a rischio e profitto di tutti i giocatori, i tenitori del banco, e coloro che in qualità di ausiliatori fanno spalla ai medesimi, oltre che intercorrere nella sopradetta confisca, soggiaccionoaunamultada100a300lire,laqualeneicasipiùgravi, può salire fino a 500 lire». L art. 77 del corpus legislativo in parola, infine, prevedeva che: «sotto le pene rispettivamente stabilite nei due precedenti articoli, è vietato te- 2 Il gioco d azzardo venne rigorosamente represso fin dall epoca repubblicana dal diritto romano, con le leggi Tizia, Publicia e Cornelia.

3 ART. 718-ESERCIZIO DI GIOCHI D AZZARDO 429 ner giochi d azzardo anche nelle case private, quando eccedono i limiti d un onesto trattenimento, e possono recar disastro alle sostanze dei giocatori». La contravvenzione in analisi, però, trova il suo antecedente più prossimo nel codice Zanardelli del 1889; tale codice, infatti, all art. 484, stabiliva che: «chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, tiene un gioco d azzardo, o presta all uopo il locale, è punito con l arresto sino ad un mese, che può estendersi a due mesi in caso di recidiva nello stesso reato, e con l ammenda non inferiore alle lire cento. L arresto è da uno a due mesi e può estendersi a sei in caso di recidiva nello stesso reato: 1 o. se il fatto sia abituale; 2 o.sechitieneil gioco sia conduttore del pubblico esercizio in cui la contravvenzione è commessa; nel qual caso si aggiunge la sospensione dall esercizio della professione o dell arte sino ad un mese» BENE GIURIDICO TUTELATO. Secondo parte della dottrina, bene giuridico tutelato dalla contravvenzione di cui all art. 718 c.p. è la polizia amministrativa sociale, nel suo aspetto riguardante la polizia dei costumi, e precisamente l interesse di impedire il malcostume dei giochi d azzardo, poiché i fatti che costituiscono manifestazione degli stessi sono considerati dannosi o pericolosi per la società. Secondo tali autori, però, ilviziodelgioco(immoralità) non viene preso in considerazione, dal legislatore, di per sé stesso, ma in quanto è causa di un attività eticamente ed economicamente dannosa per chi lo pratica, per le famiglie e per la società 3 ; in altre parole, a detta di tali autori, il gioco d azzardo esce dalla stretta cerchia personale, e penetra come fattore di danno o pericolo, entro sfere soggettive diverse da quella dell agente. A parere di un altra parte di dottrina, però, unico bene giuridico tutelato, dalla contravvenzione in parola, è l ordine pubblico che può essere turbato da giochi che, accendendo gli animi, possono dar luogo ad incidenti e disordini e recar pregiudizio alla quiete 4 ; a detta di tali autori, infatti, ritenere che il gioco d azzardo sia immorale è un apriorismo moralistico che, anche se non del tutto superato dalla moralità dei tempi, è stato certamente superato dal legislatore 3 MANZINI, cit., 958, il quale precisa, ulteriormente, che: «il gioco d azzardo influisce dannosamente sulla psiche dei giocatori, avvincendoli, disgregandoli progressivamente nel sentimento e spesso anche nell onestà, opprimedone le migliori energie con la sua affascinante e travolgente passione, sospingendoli talora al suicidio o al delitto»; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I,15 a ed., integrata ed aggiornata da Grosso, Milano, 2008, 600, il quale precisa che: «il vizio del gioco, non costituisce soltanto un immoralità, maèun fatto profondamente antisociale, perché fomenta la cupidigia del denaro, diffonde l avversione al lavoro e la risparmio, deprime la dignità delle persone ed è causa di molte tragedie individuali e familiari e, spesso, anche di delitti». 4 NUVOLONE, Case da gioco e legge penale, inscritti in memoria di U. Pioletti, Milano, 1982, 458; PIOLETTI, Il giuoco nel Diritto Penale, Milano, 1970, 16.

4 430 LE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA perché lo Stato stesso autorizza l apertura di bische, organizza il gioco del lotto, concorsi a premi e lotterie nazionali 5. Tale ultimo assunto è confermato dalla Relazione ministeriale per la conversione in legge del r.d.l , n. 636 (non convertito poi in legge) nella quale si legge che «gli articoli del codice penale non proibiscono il gioco d azzardo, considerandolo come attività sostanzialmente illecita ed immorale; essi proibiscono e puniscono soltanto il gioco d azzardo in luogo pubblico o aperto al pubblico». In ogni caso, i giochi d azzardo, sono vietati se compiuti in determinati luoghi, in cui possono sorgere pericoli per l ordine pubblico SOGGETTO ATTIVO. q Nella contravvenzione in analisi, soggetto attivo può essere «chiunque»tenga o agevoli un gioco d azzardo 7 ; il legislatore, infatti, non richiede in capo all autore del reato, né la presenza di speciali requisiti positivi di capacità, né,tantomeno, l assenza di speciali requisiti negativi. In definitiva, la contravvenzione di esercizio di giochi d azzardo è un reato comune, che può, quindi, essere commesso da qualsiasi soggetto, destinatario di doveri e/o obblighi penalmente sanzionati, che ponga in essere una delle due condotte previste nell art. 718 c.p. Le qualità personali del soggetto attivo, infatti, sono rilevanti al solo fine dell integrazione di circostanze aggravanti, o della sottoposizione a libertà vigilata 8. Tiene un gioco d azzardo colui che lo organizza, lo dirige, lo amministra, con interesse del tutto o in parte distinto da quello dei giocatori; agevola il gioco d azzardo chi presta comunque un attività ausiliaria, facilitandolo o rendendolo possibile, e non soltanto tollerandolo 9. La giurisprudenza 10,adesempio,haritenutoconfigurabiliireatidicuiagli artt. 718 e 720 c.p., rispettivamente in capo al gestore del circolo privato (colui che tiene il gioco d azzardo) ed ai giocatori sorpresi, all interno dello stesso, nell atto di giocare qualora, pur non essendo stati rinvenuti soldi o fiches, sia stata accertata l annotazione, tramite simboli, di non irrilevanti poste in denaro legate alle puntate. 5 MAZZA, Giuochi d azzardo e proibiti nel diritto penale, indigesto pen., V, Torino, 1991, 413 s.; PIOLETTI, Il giuoco, cit., 13; in senso critico v. MANZINI, cit., 961, il quale afferma che: «il nostro ordinamento, vietando in via generale il gioco d azzardo, accoglie il principio in base al quale il gioco d azzardo è sempre un attività immorale ed anti-economica, oltre che causa di danno etico ed economico». A parere dello stesso autore, però, il nostro ordinamento presenta, tuttavia, due gravi incoerenze determinate da pretestate necessità finanziarie: il gioco del lotto, organizzato dallo Stato, e le bische autorizzate. 6 PIOLETTI, Il giuoco, cit., 15 ss.; PIOLETTI, Giuochi vietati,inenc. Dir., XIX, Milano, 1970, VIGNA, BELLAGAMBA, Le contravvenzioni nel codice penale, Commento e profili costituzionali, Milano, 1974, MANZINI, cit., ANTOLISEI, cit., 603 s. 10 A. Trento,

5 ART. 718-ESERCIZIO DI GIOCHI D AZZARDO 431 Ciò detto, è bene precisare che la contravvenzione in analisi si può realizzare anche attraverso una condotta meramente omissiva; per tale motivo, a volte, l individuazione del soggetto attivo si effettua anche alla stregua di criteri formali e funzionali 11. In altre parole, la contravvenzione in analisi si può ritenere integrata quando l agente, che per la sua qualifica o per la sua funzione aveva l obbligo giuridico di impedire che si praticasse il gioco d azzardo, abbia omesso di esercitare la dovuta sorveglianza. Tale assunto è confermato dalla S.C. di Cassazione 12 la quale ha precisato che: «il titolare dell esercizio pubblico nel quale siano installati apparecchi automatici ed elettronici per il gioco d azzardo risponde dei reati di cui agli artt. 718 c.p. e 110 r.d. n. 773/1931 anche se gli apparecchi sono stati ricevuti in noleggio da terzi, atteso che su questi grava l onere di accertare la rispondenza degli apparecchi alle disposizioni di legge» ELEMENTO OGGETTIVO. q La norma racchiusa nell art. 718 c.p. ha carattere costitutivo e non meramente sanzionatorio poiché è essa ad imporre il divieto del gioco d azzardo; per tale motivo è indifferente che tale divieto sia, o non sia, stabilito da norme giuridiche speciali, le quali possono avere soltanto valore complementare non necessario, salvo il caso in cui autorizzino il gioco d azzardo 13. Ciò detto, è bene evidenziare che il fatto che concreta la contravvenzione p. e p. dall art. 718 c.p., è contemplato alternativamente in due ipotesi equivalenti per il diritto penale, le quali costituiscono un unico titolo di reato; la norma in analisi, infatti, testualmente punisce chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d azzardo o lo agevola. Come si evince dal dettato normativo, condizione di punibilità, comunead entrambe le ipotesi, è che il fatto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie 14. Prima di analizzare le condotte suddette, però, è necessario definire il concetto di gioco d azzardo CONCETTO DI GIOCO D AZZARDO. q I giochi d azzardo sono definiti dall art. 721 c.p. Prima di delineare i caratteri del gioco d azzardo, però, vale la pena precisa- 11 GIARRUSSO, sub art. 718 c.p., in Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretto da Lattanzi, Lupo, Milano, 2010, Cass. pen., sez. III, , n MANZINI, cit., MANZINI, cit., 986.

6 432 LE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA re che il gioco, a prescindere dalla illiceità di quelli proibiti, è quel contratto in forza del quale due o più persone mettono ciascuno una posta (somma di denaro o altra cosa determinata), impegnandosi a perderla in favore di quella di esse che vincerà in base all esito di un attività effettuata dalle pari o da una di esse o anche da terzi o in base all avverarsi o meno di un fatto futuro ed incerto 15. Ciò detto, a parere di parte della dottrina la nozione di gioco d azzardo è espressamente delineata dall art. 721 c.p., in base al quale un gioco può considerarsi d azzardo se concorrono due requisiti: uno oggettivo, che attiene all aleatorietà della vincita o della perdita ed uno, soggettivo, che concerne lo scopo prefissosi dal giocatore e che consiste nel fine di lucro 16. Non sono mancati autori, però, che hanno sostenuto una tesi differente, in base alla quale il carattere dell azzardo, nei giochi, è dato essenzialmente dall alea 17 ; secondo gli stessi, infatti, il fine di lucro è richiesto dall art. 721 c.p. non come una caratteristica dei giochi d azzardo, bensì come un elemento che li rende pericolosi e quindi punibili 18. A parere della giurisprudenza, ai fini della integrazione del reato di cui all art. 718 c.p., occorre la ricorrenza congiunta di due presupposti, il fine di lucro e l aleatorietà o quasi aleatorietà della vincita o della perdita 19. Per alea si intende l elemento per cui la vincita o la perdita dipende interamente o quasi 20 interamente dal caso fortuito, dalla sorte, e non dalle capacità del giocatore GIARRUSSO, sub art. 720 c.p., in Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretto da Lattanzi, Lupo, Milano, 2010, PIOLETTI, Il giuoco, cit., 25; VIGNA, BELLAGAMBA, cit., MANZINI, cit., 961; in giurisprudenza v. T. Ivrea, , a parere del quale: «si configura un gioco d azzardo ogniqualvolta l elemento aleatorio è preponderante e non è richiesta alcuna abilità al giocatore. Ne deriva che, come accaduto nel caso di specie, non sussistono i reati di cui agli 718 e 719 c.p., laddove risulti accertato che nel sistema di gioco utilizzato l elemento dell abilità e trattenimento èpreponderante rispetto a quello aleatorio e che il gettone di attivazione della partita come pure la massima vincita possibile presentano un entità modesta tale da escludere il fine di lucro». 18 MANZINI, cit., 961 e 966, il quale precisa che: «un gioco nel quale la vincita o la perdita non è interamente o quasi interamente aleatoria, non diviene d azzardo soltanto a cagione della posta eccessiva o rovinosa che in esso sia impegnata». 19 T. Nola, ; v. anche Cass. pen., sez. III, , n , a parere della quale: «per la sussistenza del gioco d azzardo sono necessari due elementi integrativi, quali la prova dell esistenza di un gioco d azzardo e il fine di lucro. In mancanza della prova di tale ultimo requisito non può essere accertata l esistenza del reato previsto dall art. 718 c.p. in quanto non è possibile dedurre il fine di lucro dal solo carattere aleatorio del gioco. Infatti, la mera appartenenza dell apparecchio alla tipologia dei video-poker non è di per sé sola sufficiente a provare anche il reato di gioco d azzardo». 20 Sul punto v. RANUCCI, Giuoco d azzardo e giuochi vietati (Dir. Pen), inenc. Giur., XV, Roma, 1989, 1, il quale afferma che: «l avverbio quasi, inserito nella formula normativa, che lungi dal costituire un elemento di incertezza, risponde invece alle esigenze della materia trattata, di per sé elastica e difficilmente riconducibile in rigide casistiche o classificazioni». 21 PIOLETTI, Il giuoco, cit., 26; VIGNA,BELLAGAMBA, cit., 153, il quale precisa che la vincita o la

7 ART. 718-ESERCIZIO DI GIOCHI D AZZARDO 433 Con tale assunto, però, non si pretende di affermare che la vincita o la perdita sia indipendente dalle leggi di causalità, ma si intende solo che la causa della vincita o della perdita è ignota e non può essere onestamente dominata; per tale motivo se un giocatore scoprisse, in un determinato gioco d azzardo, la causa esclusiva o quasi esclusiva della vincita o della perdita, giocherebbe al sicuro, e il gioco, che per gli altri rimarrebbe d azzardo, per lui costituirebbe un artificio costitutivo di truffa 22. Lo stesso può dirsi nel caso in cui il giocatore soprafacesse la sorte barando. L aleatorietà del gioco deve essere accertata in concreto dal giudice, il quale deve tener conto delle regole e delle combinazioni del gioco stesso. L indagine è semplice quando il gioco è interamente dominato dal fortuito, come nel caso del gioco esclusivamente dipendente da una estrazione a sorte; meno semplice è, invece, in quei giochi in cui la vincita o la perdita dipende in parte dall abilità del giocatore e in parte dalla sorte. Nel secondo caso, si deve ritenere, la vincita o la perdita, interamente o quasi interamente aleatoria quando la causa ignota o non dominabile, risulti prevalente sulle abilità del giocatore, sia per efficienza assoluta (rispetto ad ogni partita), sia anche solo per forza relativa (rispetto ad una serie di partite) 23 ; perché possa affermarsi la non aleatorietà del gioco, infatti, l abilità individuale deve essere superiore, pari o non notevolmente inferiore al livello del fortuito. La giurisprudenza, confermando quanto fin qui detto, ha affermato che per la sussistenza del reato di gioco d azzardo non è necessaria l aleatorietà assoluta, ma è sufficiente che la vincita o la perdita siano in prevalenza affidate alla sorte 24. Vale la pena evidenziare, inoltre, che l aleatorietà non può essere desunta dalla concreta abilità dei giocatori; in altre parole, un gioco non può essere definito d azzardo per il solo fatto che ad esso partecipi un giocatore inesperto. Lo stesso può dirsi per il caso in cui al gioco partecipi un giocatore di un abilità eccezionale. Tale ultimo assunto è stato confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione 25. perdita dipende interamente dalla sorte quando «l abilità del giocatore non può influire in alcun modo sull esito del gioco»; lo stesso autore afferma, inoltre, che la vincita o la perdita dipende quasi interamente dalla sorte nel caso in cui «pur influenzando sull esito del gioco l abilità, tuttavia il fortuito esercita un ruolo notevolmente preponderante su di essa»; nello stesso senso v. RANUCCI, cit., MANZINI, cit., MANZINI, cit., Cass. pen., sez. III, Cass. pen., S.U., , in Cass. pen., 1991, 1760, la quale, nel dirimere un contrasto insorto sulla punibilità del gioco delle tre carte e di altri simili giochi, ha affermato che: «nei casi in cui la vincita o la perdita dipende esclusivamente o prevalentemente dall abilità individuale, il gioco non diviene d azzardo soltanto perché ad esso partecipi una persona dotata di eccezionale perizia: ciò in quanto l elemento del fortuito va considerato obbiettivamen-

8 434 LE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA Per concludere sul punto si precisa che, un gioco non d azzardo, nella sua forma ordinaria, può divenire tale quando sia modificato in modo da rendere il fortuito causa esclusiva o notevolmente prevalente della vincita 26. Come già evidenziato, altro presupposto necessario per l integrazione della contravvenzione in parola è il fine di lucro ; tale fine deve riferirsi al gioco, cioè deve essere proprio almeno di una parte di giocatori. Esso ricorre ogni qual volta il giocatore partecipi al gioco anche per conseguire vantaggi economicamente rilevanti e va identificato, come già detto, in relazione al giocatore e non all organizzatore o gestore del gioco, il quale ricava ordinariamente un utile dall organizzazione o gestione professionale del gioco, sia, o non sia, esso d azzardo 27. Il fine di lucro, quindi, è da escludersi se il vantaggio economico, conseguibile tramite il gioco, è tanto esiguo da non essere giuridicamente considerabile nelle singole poste o nel loro complesso. Spesso, infatti, i giocatori effettuano delle puntate, dal valore simbolico, al solo fine di rendere più vivo il gioco. Da ciò, per accertare il fine di lucro, occorre valutare con attenzione le condizioni particolari, e soprattutto economiche dei giocatori, in modo che la sanzione raggiunga solo coloro che interpretano il gioco come fonte, sia pure occasionale, di guadagno e che, quindi, rappresentano elementi di potenziale turbativa per l ordine e la sicurezza pubblica 28. La tenuità del valore delle scommesse effettuate dai singoli, e delle eventuali perdite da essi subite, però, non esclude il fine di lucro, quando il valore delle vincite ottenute da un giocatore costituisca per esso il detto vantaggio economico 29 ;ciòè confermato dal fatto che il valore delle poste costituisce, a norma dell art , n. 3, c.p., circostanza aggravante. In tema di gioco d azzardo, recentemente, la giurisprudenza ha precisato che il fine di lucro sussiste anche quando la posta ha un valore minimo: va invece escluso quando tale valore sia del tutto irrilevante 31. te e deve essere desunto dalle regole che governano il gioco e non dal concreto grado di abilità dei giocatori». 26 MAZZA, cit., Cass. pen., sez. III, , n ; in dottrina v. MANZINI, cit., 987, a detta del quale: «non occorre provare che il tenutario o l agevolatore del gioco d azzardo agiva per il fine di lucro». Tale fine, prosegue l autore, «è richiesto dalla nozione di gioco d azzardo ma non lo si esige affatto in chi tiene o agevola un tal gioco senza giocare (art. 718 c.p.)». 28 SODO, L elemento materiale e psicologico del reato di partecipazione a giuochi d azzardo, innuovo dir., 1971, MANZINI, cit., L art. 719 c.p., in tema di circostanze aggravanti, stabilisce che: «la pena per il reato preveduto dall articolo precedente è raddoppiata: 1. se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco; 2. se il fatto è commesso in un pubblico esercizio; 3. se sono impegnate nel gioco poste rilevanti; 4. se fra coloro che partecipano al gioco sono persone minori degli anni diciotto». 31 Cass. pen., sez. fer., , 33253; sul punto v. anche Cass. pen., sez. III, , secondo la quale: «ai fini della sussistenza del reato di gioco d azzardo, di cui all art. 721 c.p., il

9 ART. 718-ESERCIZIO DI GIOCHI D AZZARDO 435 Per aversi fine di lucro, inoltre, non è rilevante che l arricchimento sia stato effettivamente conseguito dal giocatore, essendo sufficiente, come già detto, che lo stesso abbia prospettato la possibilità di ottenere vantaggi economici ed abbia agito per realizzarli 32. Se lo scopo di lucro è provato, nulla importa che risulti associato ad altri fini concorrenti (di divertimento, di rifarsi di una perdita, ecc.) 33. Si può giocare d azzardo, a fine di lucro, anche senza l esposizione materiale, nel luogo in cui si tiene il gioco, di denaro. Tale assunto è confermato anche dalla giurisprudenza 34. Per concludere, si evidenzia che, al pari dell aleatorietà, il fine di lucro deve essere accertato in concreto dal giudice di merito; tale giudizio può fondarsi non solo sulla prova diretta, ma anche su idonei indizi 35.Inparticolare,sonoelementi di valutazione: l entità della posta in palio, la natura della posta, la durata del gioco, il luogo in cui avviene, la condizione delle persone ed altre analoghe circostanze 36. Molte sono le sentenze emanate in materia, dalle quali è possibile ricavare una vasta casistica di giochi d azzardo. Sul punto, ci si riporta a quanto detto nel del commento relativo all art. 721 c.p. Tendenzialmente i giochi d azzardo, ai quali sia applicabile la nozione data dall art. 721 c.p., ora analizzata, sono assolutamente vietati nei luoghi pubblici fine di lucro non deve essere escluso se la posta sia modesta e comunque da impiegarsi in consumazioni, come caffè, vivande ecc., dato che la legge prescinde dall entità e natura della posta impegnata nel gioco stesso, della quale ultima tiene conto come circostanza aggravante se è rilevante». 32 SABATINI GIUS., Le contravvenzioni nel codice penale vigente, Milano, 1961, PIOLETTI, Giuochi vietati, cit., 75; MANZINI, cit., 970 e 972, il quale afferma che il fine di lucro non può essere escluso neanche dal fatto che «il prodotto delle vincite sia destinato, anche totalmente, a scopo di beneficenza». In questo caso, continua l autore, «il vincitore, in un dato momento, ha conseguito un lucro, che accresce il suo patrimonio» e, quindi, si ha «quanto basta per integrare la nozione dell art. 721 c.p., la quale non esige che il lucro si consolidi nelle mani del vincitore»; nello stesso senso v. RANUCCI, cit., A. Trento, , la quale ha precisato che: «sono configurabili i reati di cui agli artt. 718 e 720 c.p., rispettivamente in capo al gestore del circolo privato ed ai giocatori sorpresi, all interno dello stesso, nell atto di giocare qualora, pur non essendo stati rinvenuti soldi o fiches, sia stata accertata l annotazione, tramite simboli, di non irrilevanti poste in denaro legate alle puntate. In tale ipotesi, infatti, appare lampante il ruolo minimo assunto dall abilità del giocatore se riscontrata, soprattutto, alla luce dell alto valore degli importi di denaro giocati, Ad avvalorare ulteriormente la commissione del reato in parola, nel caso specifico, particolare rilievo è stato dato alla circostanza che, in occasione del controllo da parte delle forze dell ordine, molti dei soggetti trovati all interno del circolo fossero in possesso di assegni emessi in favore di altri parimenti presenti e che nella saletta accanto fosse conservato un tavolo per conformazione idoneo all alloggiamento di una roulette». 35 MANZINI, cit., BERNARDI, Note critiche sulla giurisprudenza in materia di giuochi d azzardo, in Riv.it.dir.eproc.pen., 1982, 415.

10 436 LE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA o aperti al pubblico e nei circoli privati di qualsiasi specie 37, in virtù dell art. 718 c.p., in analisi, e dell art. 720 c.p. In alcuni casi, però, il gioco d azzardo, per ragione del luogo in cui è tenuto, ovvero perché una norma giuridica, o un atto amministrativo emesso in base a una norma giuridica lo consente, può essere giuridicamente lecito, cioè non punibile o autorizzato 38. Ad esempio, non è punibile il gioco d azzardo tenuto in un luogo privato (non costituente uno dei circoli indicati nell art. 718 c.p.), poiché la norma in analisi subordina la punibilità dei fatti, in essa preveduti, alla condizione che il gioco avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in circoli privati di qualunque specie 39. Si pensi, inoltre, alle bische autorizzate, al gioco del lotto, del superenalotto, alle lotterie, alle tombole pubbliche (c.d. bingo), alle scommesse relative a gare sportive. In conclusione, i giochi d azzardo si distinguono in proibiti e leciti; sono proibiti se compiuti nei luoghi indicati dagli artt. 718 e 720 c.p., sono leciti quando avvengono in luogo privato o siano autorizzati TENUTA DEL GIOCO D AZZARDO. q Tenere un gioco d azzardo significa compiere tutte quelle attività che sono necessarie per l organizzazione, l istituzione, la direzione o l amministrazione del gioco stesso 41, in modo che tale attività sia distinta in tutto o in parte da quella dei giocatori. Tenere il banco, quindi, non è sinonimo di tenere un gioco d azzardo, poiché se chi tiene il banco non percepisce, per questa funzione, un compenso, ma si limita a partecipare al gioco, sarà punibile ai sensi dell art. 720 c.p MANZINI, cit., 973; il divieto relativo ai giochi d azzardo trova conferma anche nell art. 110 t.u.l.p.s. (r.d. n. 773/1931), il quale al primo comma testualmente prevede che: «in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre». 38 PIOLETTI, Il giuoco, cit.,38;manzini, cit., 974, il quale precisa, inoltre, che: «l Autorità amministrativa non può mai autorizzare validamente il gioco d azzardo, senza che una norma giuridica le accordi espressamente tale potere». 39 MANZINI, cit., 975 s., il quale, però, precisa che tale limitazione, dovuta all intento di evitare un eccessiva ingerenza dello Stato nella vita privata, è inopportuna. 40 PIOLETTI, Il giuoco, cit., VIGNA,BELLAGAMBA, cit., 160; MANZINI, cit., 987, il quale precisa, ulteriormente, che: «si ha tenuta di un gioco d azzardo sia quando la vincita è costituita dal complesso delle vincite impegnate dai singoli giocatori o da una parte di essi, sia quando è il tenitore del gioco che paga, delsuo,ilvincitore». 42 MANZINI, cit., 987.

11 ART. 718-ESERCIZIO DI GIOCHI D AZZARDO 437 La tenuta del banco, peraltro, non è necessaria ai fini della tenuta di un gioco d azzardo; a tal fine, infatti, non è necessaria la relazione immediata con i giocatori, essendo sufficiente l organizzazione tecnica e amministrativa del gioco 43. La giurisprudenza, concordemente con la dottrina, ha affermato che il tenere un gioco d azzardo è espressione di significato molto ampio che comprende l attività di istituzione, organizzazione, direzione, vigilanza, amministrazione delgioco,ilprovvederecioèa quanto occorra perché il gioco sia posto a disposizione dei giocatori 44. In ogni caso, il reato in analisi ha carattere commissivo, poiché il colpevole col suo fatto produce l effetto positivo o concreto di tenere il gioco d azzardo 45. Secondo parte della dottrina, nel concetto di tenere un gioco d azzardo è implicito il requisito che il gioco sia iniziato 46. Non sono mancati autori, però, che hanno sostenuto la tesi contraria 47. Si precisa, infine, che coloro che cooperano o prestano assistenza al tenitore del gioco d azzardo concorrono nel reato da costui commesso 48. La contravvenzione si consuma nel momento e nel luogo in cui inizia il gioco d azzardo. Ha carattere eventualmente permanente, in quanto lo stato di consumazione, iniziato nel detto momento, si protrae sino a che il gioco sia cessato. Se il gioco viene temporaneamente interrotto, e quindi ripreso in altra successiva riunione, non si ha un solo reato permanente, ma più reati eventualmente riuniti dal nesso della continuazione AGEVOLAZIONE DEL GIOCO D AZZARDO. q Agevola il gioco d azzardo chi lo rende possibile o lo facilita coscientemente in qualsiasi modo, senza che occorra la materiale presenza di lui 50.Taleconcetto, implica, tendenzialmente, che sia compiuto un fatto positivo; per tale motivo non è sufficiente la semplice tolleranza di un gioco d azzardo, cioè la mera omissione di impedire il gioco, ad eccezione dell ipotesi in cui il soggetto fosse a ciò obbligato 51. Tale ultimo assunto è confermato anche dalla giurisprudenza VIGNA, BELLAGAMBA, cit., 160 s. 44 Cass. pen., MANZINI, cit., MANZINI, cit., VIGNA, BELLAGAMBA, cit., 161, secondo i quali: «per la sussistenza del reato non è poi necessario che il gioco abbia avuto effettivamente inizio con le puntate dei giocatori purché tutto sia stato preparato o predisposto per il suo inizio». 48 MANZINI, cit., MANZINI, cit., PIOLETTI, Il giuoco, cit., MANZINI, cit., 989; VIGNA, BELLAGAMBA, cit., Cass. pen., sez. III, , a detta della quale: «l elemento materiale della contrav-

12 438 LE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA Sono esempi di agevolazione di un gioco d azzardo: il prestare il locale destinato all effettuazione del gioco, il somministrare il denaro per l esercizio del gioco,ilforniregliarnesioglioggettidestinatialgioco,ilmutareildenaroaigiocatori per l inizio o il proseguimento del gioco, l adoperarsi per prevenire sorprese da parte della polizia, ecc. 53. Anche in tale ipotesi, come in quella descritta al paragrafo precedente, la contravvenzione si consuma nel momento e nel luogo in cui inizia il gioco d azzardo. La stessa ha carattere eventualmente permanente, in quanto lo stato di consumazione, iniziato nel detto momento, si protrae sino a che il gioco sia cessato. Se il gioco viene temporaneamente interrotto, e quindi ripreso in altra successiva riunione, non si ha un solo reato permanente, ma più reati eventualmente riuniti dal nesso della continuazione LUOGO PUBBLICO, APERTO AL PUBBLICO E CIRCOLI PRIVATI. q In entrambe le ipotesi analizzate ai paragrafi precedenti (tenuta ed agevolazione del gioco d azzardo), la condotta perché sia punibile, deve essere posta in essere in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie. Poiché l art. 718 c.p. non esige che il fatto avvenga pubblicamente, ma richiede esclusivamente che lo stesso sia attuato in luogo pubblico o aperto al pubblico, non è necessario che il gioco si svolga alla presenza di più persone 55. Per luogo pubblico si intende il luogo a disposizione del pubblico, anche se di proprietà privata, in cui l accesso è libero per tutti senza limitazioni o condizioni 56. Per luogo aperto al pubblico si intende il luogo in cui l accesso al pubblico è possibile a determinate condizioni di fatto o di diritto, personali o temporali. Per circoli privati di qualunque specie devono intendersi tutti i ritrovi di più persone, comunque denominati e per qualsiasi scopo costituiti, retti da norme interne di organizzazione e a cui siano ammesse, di solito, persone determinate (soci) e, talvolta, altre da queste presentate (non soci) 57. venzione prevista dall art. 718 c.p., nell ipotesi di agevolazione del gioco d azzardo, può concretarsi anche in una condotta di natura omissiva: e ciò si verifica quando l agente (nella specie: titolare di un pubblico esercizio), che aveva l obbligo giuridico di impedire che si praticasse il gioco d azzardo, abbia omesso di esercitare la dovuta sorveglianza, non richiedendosi necessariamente una condotta attiva, da parte del contravventore, per l esistenza del fatto-reato». 53 PIOLETTI, Il giuoco, cit., MANZINI, cit., MANZINI, cit., RANUCCI, cit., PIOLETTI, Il giuoco, cit., 59 s.; VIGNA, BELLAGAMBA, cit., 161.

13 ART. 718-ESERCIZIO DI GIOCHI D AZZARDO 439 Più precisamente, si evidenzia che la nozione di circolo privato attiene al vincolo associativo che si instaura tra più persone per le loro riunioni, indipendentemente dal luogo d incontro delle stesse, che può non essere stabilmente fissato in un luogo determinato 58. Per concludere l analisi della nozione di circoli privati, si precisa che con il termine privati il legislatore non ha inteso riferirsi ai soli istituiti nati a seguito dell iniziativa privata; tale locuzione, infatti, serve solo a contrapporre i detti circoli ai luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico 59. In virtù di tale ultimo assunto, alcuni autori hanno escluso dall ambito applicativo dell art. 718 c.p. il gioco d azzardo che ha luogo in case di abitazione private, in ambito familiare, anche nel caso in cui le riunioni non siano sporadiche ma abituali, quando manca l elemento associativo necessario perché possa esservi un circolo 60. La giurisprudenza di legittimità appare, tuttavia, orientata in senso parzialmente difforme; essa, infatti, afferma che rientrano nella nozione di circolo privato anche le case private di abitazione adibite al gioco d azzardo sia pure solo occasionalmente e parzialmente a condizione che: le persone ammesse nella casa siano ricevute con la specifica causale di farle giocare d azzardo 61 ; le persone ammesse vi accedano con frequenza tale da dar vita ad un legame che le unisce per la pratica del gioco d azzardo 62. Vale la pena evidenziare, inoltre, che secondo altri autori, una casa privata può essere considerata circolo, ai sensi dell art. 718 c.p., soltanto quando in essa convenga, non soltanto occasionalmente ma abitualmente, un gruppo di soggetti che si riuniscano per giocare d azzardo, con una pur rudimentale e minima struttura interna che regoli, in particolare, le condizioni e le modalità di ammissione dei terzi estranei 63. L espressa menzione di tali circoli ha lo scopo di colpire le bische private e quei ritrovi non pubblici che, pur non essendo istituiti per lo scopo esclusivo del gioco d azzardo, lo ammettono e lo tollerano 64. Tutti i luoghi menzionati nella norma in analisi devono essere compresi nel territorio del nostro Stato, perché le contravvenzioni commesse all estero non sono punibili in Italia, salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge PIOLETTI, Il giuoco, cit., MANZINI, cit., 993; PIOLETTI, Il giuoco, cit., PIOLETTI, Il giuoco, cit., 61; MANCINI PROIETTI, Lineamenti generali sulla nuova disciplina del gioco e della scommessa, inriv. polizia, 2003, Cass. pen., sez. VI, , in Cass. pen., 1970, Cass. pen., sez. I, , in Cass. pen., 1975, BELTRANI, La disciplina penale dei giochi e delle scommesse, Milano, 1999, MANZINI, cit., MANZINI, cit., 990.

14 440 LE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA 1.5. ELEMENTO SOGGETTIVO. q Il reato in analisi è una contravvenzione; per la sua imputabilità, quindi, è necessaria quella volontarietà del fatto, sia essa dolosa o colposa, che, di regola, è sufficiente per l imputabilità di ogni altra contravvenzione 66. Si ribadisce che nella condotta del tenitore o dell agevolatore del gioco non si richiede il fine di lucro. Nonè necessario provare, inoltre, che il tenitore o l agevolatore sapesse della natura d azzardo del gioco, giacché la nozione di gioco d azzardo, data dalla legge, deve essere nota a tutti; per tale motivo l errore sulla nozione di gioco d azzardo non scusa. Può scusare, viceversa, l errore incolpevole sulla specie di gioco esercitato 67. Un esempio chiarirà il concetto: non scusa l erronea opinione che il gioco dei dadi non sia un gioco d azzardo, perché l errore è di diritto in quanto cade sulla nozione di gioco d azzardo; mentre scusa, se incolpevole, l erronea opinione che il gioco del poker, effettivamente esercitato, sia il c.d. gioco delle tre carte, perché l errore è di fatto in quanto riguarda la specie di gioco esercitato. È necessario precisare, però, che il solo agevolatore può essere in errore sulla specie di gioco esercitato, poiché la conoscenza del gioco è implicita nel fatto del tenitore 68. In tema, la giurisprudenza ha affermato che l erronea convinzione dell imputato che si tratti di gioco lecito (e non d azzardo) si risolve comunque in un errore sul contenuto della legge penale che, come tale, non può essere addotto a scusa 69. Il permesso dell Autorità, di tenere un gioco d azzardo, quando non è fondato su una norma giuridica, non esclude l imputabilità, perché tale permesso è abusivo 70. Tale assunto è confermato dalla Suprema Corte di Cassazione CIRCOSTANZE AGGRAVANTI. In relazione al reato contemplato nell art. 718 c.p. sono stabilite, nell art. 719 c.p. al quale si rinvia, quattro circostanze aggravanti, le quali ricorrono quando il 66 MANZINI, cit., 990; PIOLETTI, Il giuoco, cit., PIOLETTI, Il giuoco, cit., MANZINI, cit., Cass. pen., sez. VI, , in Cass. pen., 1976, MANZINI, cit., Cass. pen., sez. III, , in Giust. pen., 1961, II, 804, secondo la quale: «l esercizio del gioco d azzardo autorizzato dall Autorità amministrativa non è sufficiente a stabilire la buona fede dell agente per errore sul fatto previsto come reato dall art. 718 c.p., in quanto il cittadino deve sapere che nessun atto amministrativo può infirmare un divieto penalmente sanzionato, per cui l opinione dell agente di agire legittimamente in virtù della licenza amministrativa, risolvendosi in una ignoranza della legge penale, non esclude la responsabilità».

15 ART. 718-ESERCIZIO DI GIOCHI D AZZARDO 441 colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco, o il fatto è commesso in un pubblico esercizio, o si sono impegnate nel gioco poste rilevanti, o fra le persone che partecipano al gioco vi sono persone minori degli anni diciotto SANZIONI. Il reato base, previsto dall art. 718 c.p. è punito con l arresto da tre mesi ad un anno e con l ammenda non inferiore ad euro 206. Se ricorre una delle circostanze indicate nell art. 719 c.p. entrambe le predette pene, stabilite nella misura che il giudice infliggerebbe se non sussistesse l aggravante, sono raddoppiate 72. Se si tratta di un pubblico esercente si avrà, invirtùdell art. 35 c.p., la pena accessoria della sospensione dall esercizio qualora la pena principale, privativa della libertà personale, inflitta non sia inferiore ad un anno. Se il colpevole è già stato o viene dichiarato contravventore abituale o professionale, deve essere sottoposto alla libertà vigilata, ed il giudice ha la facoltà di aggiungere, in virtù dell ultimo comma della norma in analisi, la cauzione di buona condotta (art. 237) 73. In virtù dell art. 722 c.p., inoltre, la condanna per la contravvenzione in parola importa la pubblicazione della sentenza e la confisca del denaro esposto nel gioco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati RAPPORTO CON ALTRI REATI. q In passato, di particolare rilievo era il problema relativo al rapporto tra la norma in analisi e l art. 110 t.u.l.p.s.; in particolare, in dottrina e giurisprudenza, ci si chiedeva se il gioco automatico, quando rivestiva gli estremi del gioco d azzardo ai sensi dell art. 721 c.p., poteva dar luogo ad un concorso apparente di norme tra gli artt. 718 c.p. e 110 t.u.l.p.s., con la conseguente applicazione di una sola di tali norme, oppure a un concorso formale di reati. Il problema era stato risolto con l entrata in vigore della l , n. 507, di riforma dell art. 110 t.u.l.p.s.; a seguito della detta modifica, infatti, il predetto articolo prevedeva, per il caso di installazione ed uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici, da gioco d azzardo, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualsiasi specie, l applicazione della pena 72 MANZINI, cit., 1001 e L art. 237 c.p., in tema di cauzione di buona condotta, prevede che: «la cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata».

16 442 LE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA dell ammenda da lire un milione a lire dieci milioni oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d azzardo. In altre parole, la norma citata stabiliva un concorso formale di reati 74. Con tale impostazione era d accordo anche la giurisprudenza 75. In tale ottica la Suprema Corte, inoltre, ha testualmente affermato che: «tra le ipotesi di reato p. e. p dagli artt. 110 t.u.l.p.s. e 718 c.p. non sussiste rapporto di specialità giacché le disposizionicit. sonotraloroautonomequantoaipresupposti e alle finalità rispondendo la prima all esigenza di garantire la presenza nei locali pubblici di apparecchi per i giochi di abilità e di trattenimento che rispondano alle caratteristiche previste dalla legge e la seconda all esigenza di sanzionare il gioco d azzardo in tutte le sue forme; inoltre il fine di lucro, elemento essenziale del reato previsto dall art. 718 c.p., non è più ricompreso, a decorrere dalla legge n. 388 del 2000, tra gli elementi essenziali della contravvenzione prevista dall art. 110 cit.» 76. Avverso siffatto orientamento si poneva quella dottrina che, ritenendo che la l n. 507 dovesse essere interpretata con il criterio sistematico e non letterario, sosteneva la tesi del concorso apparente di norme tra le due disposizioni in analisi; a detta di tali autori, infatti, la categoria dei giochi vietati sarebbe un genus, di cui gli apparecchi vietati rappresenterebbero una species (art. 15 c.p.) 77. Successivamente, con la l , n. 266, si è depenalizzata la previsione di cui all art. 110 t.u.l.p.s. che ora, quindi, punisce l illecito con sanzioni di tipo amministrativo. A seguito di tale intervento normativo si registrano vari orientamenti giurisprudenziali. Nel 2008, la Cassazione ha affermato che: «le violazioni relative all esercizio di giochi d azzardo con apparecchi automatici ed elettronici vietati sono sanzionate unicamente in via amministrativa, ferma restando l ammissibilità del concorso del reato di gioco d azzardo ove ne siano presenti gli elementi integrativi necessari» 78. Più recentemente, invece, la giurisprudenza di merito ha affermato che: «in tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, a se- 74 PIOLETTI, sub art. 718 c.p., in Codice penale commentato, a cura di Ronco, Ardizzone, Romano, 3 a ed., Torino, 2009, Cass. pen., , in Giur. it., 1991, II, 462, a parere della quale: «l art. 110 t.u.l.p.s., riformato dall art. 1 l , n. 507, che vieta l uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da gioco, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli ed associazioni di qualunque specie, fa salve le sanzioni previste per il gioco d azzardo dall art. 718 c.p.: pertanto, il rapporto tra le due norme non dà luogo a concorso apparente, ma a concorso formale di reati». 76 Cass. pen., sez. III, , n FERRATO, Il concorso degli artt. 718 c.p. e 110 t.u.l.p.s., inriv. pen., 1971, II, 583 ss. 78 Cass. pen., sez. III, , n

17 ART. 718-ESERCIZIO DI GIOCHI D AZZARDO 443 guito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) all art. 110 t.u.l.p.s. r.d. n. 773/1931, la violazione del divieto di gioco d azzardo e l impiego di apparecchi idonei per il gioco lecito non conformi ai requisiti indicati dal predetto art. 110 t.u.l.p.s. non sono più sanzionati da tale ultima disposizionedileggemadagliartt.718ss.c.p.» 79. Il dibattito è complicato ulteriormente della presenza, nel nostro ordinamento, della l , n. 401, in tema di interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e di tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, la quale al 4 o comma dell art. 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 o e2 o (ove sono previste sanzioni per chi esercita abusivamente l organizzazione del gioco del lotto e di pubbliche scommesse e per chi dà pubblicità al loro esercizio) si applicano anche ai giochi d azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall art. 110 t.u.l.p.s., r.d. n. 773/1931. Ciò è confermato dal fatto che, recentemente, la S.C. ha precisato che l esercizio di giochi d azzardo a mezzo di apparecchi automatici ed elettronici non più soggetti alla sanzione penale prima prevista dall art. 110 r.d. n. 773/1931, integra il reato di cui all art. 4, 4 o comma, l. n. 401/1989, in applicazione dell art. 9, 1 o comma, l. n. 689/1981, attesa la natura speciale della norma sanzionatoria penale rispetto a quella amministrativa contemplata dall art. 110 cit. 80.Valelapena precisare, però, che tale decisione ha segnato un mutamento di indirizzo poiché, in precedenza, la Cassazione aveva stabilito che: «l esercizio di giochi d azzardo con apparecchi automatici ed elettronici come ivideopoker, vietati dall art. 110 t.u.l.p.s. e successive modificazioni, configura il reato di cui all art. 718 c.p. e non anche quello di cui all art. 4 l. n. 401/1989, che regolamenta l uso di apparecchi elettronici finalizzato all esercizio abusivo del gioco del lotto e di raccolta di scommesse» 81. La contravvenzione in analisi, inoltre, in alcuni casi particolari può concorrere con il delitto di truffa; sul punto la Cassazione ha precisato che: «gli artifici posti in essere dal baro per volgere a proprio profitto l esito del gioco integrano 79 Uff. indagini preliminari Napoli, sez. XII, , n Cass. pen., sez. III, , n ; v. anche T. Terni, , secondo il quale: «l art. 5 l. n. 401/1989 sanziona sia colui che esercita abusivamente il gioco del lotto o scommesse o concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario sia colui che, in qualsiasi modo, da pubblicità al loro esercizio. Non solo ma la legge incrimina espressamente anche i giochi d azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dalla legge. Orbene appare chiaro come l art. 4, 4 o comma, l. n. 401/1989, nel prevedere l applicabilità delle disposizioni penali anche ai giochi d azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dalla legge intenda riferirsi, per come si evince dalla lettera del testo normativo oltreché dai relativi lavori parlamentari, alla sola ipotesi della organizzazione di scommesse sui giochi d azzardo esercitati a mezzo dei suddetti apparecchi. Pertanto, la condotta consistente nel semplice esercizio di detti giochi, pur se svolta in forma organizzata o dalla partecipazione ad essi, continua ad essere sanzionata non dalla summenzionata disposizione speciale ma dagli artt. 718 ss. c.p.». 81 Cass. pen., sez. III, , n

18 444 LE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA gli elementi di una distinta attività delittuosa che comporta il concorso materiale del delitto di truffa con la contravvenzione di cui all art. 718 c.p.» QUESTIONI PROCESSUALI. q Per ciò che attiene agli elementi probatori necessari per l accertamento del reato in parola, la Cassazione ha affermato che è necessaria «non solo la prova dell effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell effettivo svolgimento di un gioco e, dall altro, ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell effettivo utilizzo dell apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l esercizio del gioco d azzardo» QUESTIONI FISCALI. q In tema di imposte sui redditi, costituiscono reddito imponibile i ricavi del gioco d azzardo, i quali sono riconducibili alla categoria delle vincite dei giochi e delle scommesse prevista dall art. 81, lett. d), d.p.r , n. 917, e devono quindi considerarsi assoggettati a tassazione ai sensi del successivo art. 83, anche in epoca anteriore all entrata in vigore dell art. 14, 4 o comma, l , n. 537, il quale, nella parte in cui stabilisce che nelle categorie di reddito dicuiall art.6,1 o comma, d.p.r. n. 917/1986 devono intendersi ricompresi, ove classificabili in tali categorie, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo (se non già sottoposti a sequestro o confisca penale), costituisce interpretazione autentica della normativa contenuta nel d.p.r. n. 917/ CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 719) 719 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI La pena per il reato preveduto dall articolo precedente è raddoppiata: 1. se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco; 2. se il fatto è commesso in un pubblico esercizio; 3. se sono impegnate nel gioco poste rilevanti; 4. se fra coloro che partecipano al gioco sono persone minori degli anni diciotto. 82 Cass. pen., sez. II, , in Giust. pen., 1971, II, Cass. pen., sez. III, , n Cass. civ., sez. V, , n

19 ART. 719-CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 445 SOMMARIO: 2.1. Premessa Istituzione e conduzione di una casa da gioco Fatto commesso in un pubblico esercizio Fatto commesso impegnando poste rilevanti Partecipazione al gioco di minorenni PREMESSA. q L art. 719 c.p. prevede quattro circostanze aggravanti della contravvenzione di cui all art. 718 c.p., le quali ricorrono quando il colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco, o il fatto di reato è commesso in un pubblico esercizio, o si sono impegnate nel gioco poste rilevanti, o fra le persone che partecipano al gioco vi sono persone minori degli anni diciotto. Tutte le circostanze in parola hanno carattere oggettivo 1 ed hanno come effetto il raddoppiamento della pena stabilita per il reato semplice. Il raddoppiamento della pena non deve essere considerato in astratto, bensì in concreto; in altre parole il giudice deve prima stabilire la pena che reputa proporzionata al reato, in conformità all art. 718 c.p., e poi questa pena deve essere raddoppiata, senz alcuna latitudine, trattandosi di un aumento in una determinata misura fissa 2. È possibile che due o piùcircostanze di quelle indicate nell articolo in parola concorrano tra loro; l art. 719 c.p., infatti, fa riferimento a circostanze autonome e del tutto indipendenti. In questo caso gli aumenti di pena sono regolati dal primo capoverso dell art. 63 c.p. 3 e, quindi, si raddoppierà, dapprima, la pena che il giudice avrebbe inflitto per il reato semplice, poi, la pena in tal modo ottenuta saràa sua volta raddoppiata,e così via, secondo il numero delle circostanze concorrenti. Secondo parte della dottrina, però,lacircostanzacontemplata aln. 1 dell articolo in analisi non può concorrere con quella contemplata al n. 2 della medesima norma 4. Non sono mancati autori, però che hanno sostenuto la tesi contraria 5. A conferma di quanto fin qui affermato, la giurisprudenza ha precisato che: «l art. 719 c.p. non contempla un reato autonomo, bensì alcune circostanze aggravanti del reato di cui all art. 718 c.p., rispetto alle quali èapplicabile il giudizio di comparazione di cui all art. 69 c.p.» 6. 1 VIGNA, BELLAGAMBA, Le contravvenzioni nel codice penale, Commento e profili costituzionali, Milano, 1974, SABATINI GIUS., Le contravvenzioni nel codice penale vigente, Milano, 1961, SABATINI GIUS., cit., MANZINI, Trattato di diritto penale italiano,5 a ed. aggiornata da Nuvolone e Pisapia, X, Torino, 1986, SABATINI GIUS., cit., 501, a parere del quale «è possibile il concorso tra tali circostanze nel caso in cui il tenitore di una casa da gioco (n. 1) tenga il gioco in un pubblico esercizio (n. 2)». 6 Cass. pen., sez. VI, , in Cass. pen., 1970, 1646.

20 446 LE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA 2.2. ISTITUZIONE E CONDUZIONE DI UNA CASA DA GIOCO. q La pena è raddoppiata, se il tenitore o l agevolatore del gioco d azzardo ha commesso il fatto in una casa da gioco da lui istituita o tenuta 7.Daciòsi evince, quindi, che il legislatore, con tale aggravante, ha dato rilevanza penale, oltre che al gioco, al luogo in cui esso è esercitato. La ratio di tale scelta di politica criminale è rinvenibile nel maggior potere di attrazione d una casa appositamente organizzata per il gioco d azzardo, la quale accresce il danno e il pericolo sociale 8. L istituzione o la tenuta di una casa da gioco, infatti, permette ai giocatori di realizzare più comodamente i propri convegni. La nozione di casa da gioco è data dall art. 721 c.p., secondo il quale «sono case da gioco i luoghi di convegno destinati al gioco d azzardo, anche se privati e anche se lo scopo del gioco sia sotto qualsiasi forma dissimulato». La norma, in altre parole, fa riferimento alle cosiddette bische, ossia a quei luoghi di convegno (luoghi pubblici o aperti al pubblico 9 ) destinati 10, anche saltuariamente, all esercizio del gioco vietato 11.Siprecisa,inoltre,cheperluogodi convegno non deve intendersi necessariamente un edificio, ma qualsiasi luogo anche all aperto 12. Dall art. 721 c.p. si evince, infine, che la casa da gioco può essere costituita anche in un luogo privato, cioè in uno qualsiasi di quei circoli privati che sono menzionati nell art. 718 c.p. e che possono nascere anche in una abitazione privata. A conferma di quanto fin qui sostenuto, la giurisprudenza ha affermato che: «per aversi casa da gioco a norma 721 c.p. il requisito essenziale è dato dall estremo della destinazione dei locali, anche se consistenti in una abitazione privata, sia pure adibita al gioco d azzardo parzialmente od occasionalmente, nel senso che le persone che intendono giocare abbiano la sicurezza di poter fare affidamento su di un luogo di convegno dove riunirsi per l esercizio del gioco» 13. Ciò detto per una più completa analisi della nozione di casa da gioco si rinvia al 4.2. del commento relativo all art. 721 c.p. Istituisce la casa da gioco chi la promuove e l organizza, mentre la tiene chi la gestisce o l amministra MANZINI, cit., MANZINI, cit., Sul punto cfr La destinazione al gioco d azzardo sussiste anche nell ipotesi in cui essa sia associata ad altra causa più nobile e non viene meno nel caso in cui la si cerchi di dissimulare in qualsiasi modo. 11 SABATINI GIUS., cit., MANZINI, cit., 996; VIGNA, BELLAGAMBA, cit., Cass. pen., sez. III, , in Giur. it., 1986, II, MANZINI, cit., 998; VIGNA, BELLAGAMBA, cit., 162.

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