Costituzione della Repubblica Italiana

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1 RISCHIO BIOLOGICO: RIFERIMENTO NORMATIVO dott.ssa Claudia Zuliani Medico del Lavoro Direttore S.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASS n. 4 Medio Friuli Via Chiusaforte 2, UDINE

2 Costituzione della Repubblica Italiana art. 32: La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e della collettività

3 Codice Civile art tutela delle condizioni di lavoro L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

4 Codice Civile art responsabilità per l esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

5 INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

6 D.Lgs n. 81 Dà attuazione all art. 1 della L. 123 del che indicava la necessità di un riassetto e di una riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. In vigore dal Modificato dal D. Lgs. 106/09

7 306 articoli suddivisi in 13 titoli 51 allegati

8 IL D.Lgs. 81/2008 Il Decreto 81/08 è costituito da 13 Titoli: 1. Principi comuni (definizioni, compiti delle varie figure previste dalla norma, valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, emergenze, ecc.) Luoghi di lavoro (requisiti dei locali, obblighi, locali sotterranei, notifica, ecc.) 2. Luoghi 3. Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali (definizioni, requisiti di sicurezza, obblighi - D.P.I., obblighi, requisiti ecc. impianti elettrici, obblighi, verifiche, ecc.) 4. Cantieri temporanei o mobili 5. Segnaletica di salute e sicurezza (definizioni, obblighi, informazione e formazione, ecc.) 6. Movimentazione manuale dei carichi sul lavoro (definizione, obblighi, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.)

9 7. Attrezzature munite di videoterminale 8. Agenti fisici (definizioni, valutazione dei rischi, rischi, disposizioni mirate ad eliminare o ridurre i rischi, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria rumore: valori limite e valori di azione, misure di prevenzione e protezione, D.P.I., informazione, formazione, sorveglianza sanitaria - vibrazioni come per il rumore - campi elettromagnetici: come per altri rischi - radiazioni ottiche artificiali: come le altre ecc.) Sostanze pericolose (definizioni, valutazione del rischio, misure di prevenzione, disposizioni in caso di incendio o di emergenza, visite mediche, formazione, informazione - agenti cancerogeni come sopra, registro degli esposti, registrazione dei tumori ecc - rischio amianto) 9. Sostanze 10. Esposizione ad agenti biologici 11. Protezione da atmosfere esplosive 12. Disposizioni in materia penale e di penale 13. Norme transitorie e finali procedura

10 ABROGATI: D.P.R. 547/55 D.P.R. 164/56 D.P.R. 303/56 (escluso art. 64) D. LGS. 277/91 D. LGS. 626/94 D. LGS. 493/96 (segnaletica) D. LGS. 494/96 D. LGS. 187/05

11 Il D. Lgs. 9 aprile 2008 (anche chiamato testo unico) evolve il concetto di valutazione dei rischi e richiede per essa un sistema di gestione SGSL (art. 30) che preveda forme di autocontrollo dell effettiva applicazione delle misure previste e un sistema disciplinare sanzionatorio per gli inadempienti

12 DATORE DI LAVORO R.S.P.P. R.L.S. MEDICO COMPETENTE

13 LAVORATORE: chi è (art. 2) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione.

14 LAVORATORE: chi è (art. 2) EQUIPARATI: socio lavoratore di cooperative o società, associato in partecipazione, soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, allievi di istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale, volontario ecc. ESCLUSI: addetti a servizi domestici e familiari

15 DATORE DI LAVORO (art. 2) il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.

16 DATORE DI LAVORO (art. 2) Nelle P. A. (di cui all art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165 del ) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenuto conto dell ubicazione e nell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa

17 DATORE DI LAVORO (art. 2) In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo.

18 DIRIGENTE (art. 2) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa.

19 PREPOSTO (art. 2) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende all attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

20 pericolo proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore potenziale di causare danni avente il

21 rischio rischio probabilità probabilità di di raggiungimento raggiungimento del del livello livello potenziale potenziale di di danno danno nelle nelle condizioni condizioni di di impiego impiego o di di esposizione esposizione ad ad un un determinato determinato fattore fattore o agente agente oppure oppure alla alla loro loro combinazione combinazione.

22 Esempi: 1. Un solvente dotato di elevata tossicità costituisce un pericolo: se questo viene utilizzato mediante un procedimento tecnologico a ciclo ermeticamente chiuso il rischio sarà assente. Questo subentra e progressivamente aumenterà parallelamente alla progressiva apertura del ciclo ed alla conseguente crescente possibilità di esposizione dei lavoratori. 2. Altro esempio può essere costituito dal lavoro in quota (pericolo) che non costituisce rischio se il lavoratore è regolarmente agganciato.

23 Campi di applicazione (art. 3): A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ PRIVATI E PUBBLICI E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO. A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI, SUBORDINATI ED AUTONOMI, NONCHE AI SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI.

24 Campi di applicazione (art. 3): forme di lavoro previste dal D. Lgs. 276/03: 1) prestatori di lavoro 2) distacco di lavoro 3) lavoratori a progetto 4) collaboratori coordinati e continuativi

25 Campi di applicazione (art. 3): 5) lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l insegnamento privato supplementare e l assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati, ai disabili

26 DELEGA DI FUNZIONI (art. 16) LA DELEGA di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 1) che essa risulti da un atto scritto recante data certa; 2) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

27 DELEGA DI FUNZIONI (art. 16) 3) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 4) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 5) che la delega sia accettata per iscritto.

28 DELEGA DI FUNZIONI (art. 16) c. 3 la delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite...

29 DELEGA DI FUNZIONI (art. 16) c. 3 bis: il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il d.d.l. delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può a sua volta delegare le funzioni delegate.

30 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI (art. 17) 1) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento; 2) la designazione del RSPP.

31 In giurisprudenza è stato sempre ribadito che i dirigenti e i preposti in quanto tali hanno già una implicita attribuzione di funzioni, della quale devono rispondere, anche se non hanno ricevuto una delega scritta in materia di sicurezza sul lavoro!!

32 Obblighi in capo al Dirigente derivanti da norme di legge: quelli previsti dall art. 18 del D.lgs. 81/08 e da altre norme vigenti altri obblighi: quelli trasmessi con la delega di funzioni, anche di tipo organizzativo-gestionale

33 Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare sull adempimento degli obblighi del preposto (art. 19) dei lavoratori (art. 20) dei progettisti (art. 22) dei fabbricanti e dei fornitori (art. 23) degli installatori (art. 24) del medico competente (art. 25)

34 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) a) nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

35 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell emergenza;

36 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) c) nell affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari DPI, sentito il RSPP ed il medico competente ove presente;

37 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I. messi a loro disposizione;

38 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all art. 41 comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

39 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di prevenzione;

40 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) l) adempiere agli obblighi di informazione ed addestramento; formazione, m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

41 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al RLS, su sua richiesta e per l espletamento della sua funzione, copia del DVR anche su supporto informatico.. nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

42 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) p) elaborare il DUVRI (anche su supporto informatico) e consegnare tempestivamente copia ai RLS, su richiesta. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza del rischio;

43 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) r) comunicare in via telematica all INAIL o all IPSEMA, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza di almeno un giorno, escluso quello dell evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni.. (modificato dal D. Lgs. 106/09);

44 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) s) consultare il RLS nei casi previsti dal decreto (per la valutazione dei rischi; per la programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell azienda; per la designazione del responsabile ed addetti del SPP, attività prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e m.c.;.; per l organizzazione della formazione);

45 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato; u) nello svolgimento di attività in regime di appalto munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento (generalità lavoratore e d.d.l.);

46 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) v) nelle unità produttive con più di 15 dipendenti convocare la riunione periodica; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione;

47 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18) aa) comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA in caso di nuova elezione o designazione i nominativi del RLS; in fase di prima applicazione l obbligo riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati; bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

48 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18 c.2) fornisce al SPP ed al m.c. informazioni in merito a: 1) la natura dei rischi 2)l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive 3) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali 4) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

49 OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19) sovrintendere e vigilare sull osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza delle inosservanze, informare i loro superiori diretti;

50 OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in casi di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

51 OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

52 OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19) segnalare tempestivamente al d.d.l. o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione.

53 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20) 1) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal d.d.l.

54 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20) 2) I lavoratori devono in particolare: a) contribuire insieme al d.d.l., ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

55 e)segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi messi a loro disposizione o qualsiasi altra situazione di pericolo. f)non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispostivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g)non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria od altrui; h)partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal d.d.l.; i)sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. o disposti dal medico competente.

56 La valutazione dei rischi di cui all art. 17 D.Lgs. 81/08 (art. 28 D.Lgs. 81/08) La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri paesi.

57 Il documento di valutazione dei rischi deve contenere: Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l attività lavorativa con i criteri adottati per la valutazione stessa; Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei D.P.I. adottati; Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

58 individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; indicazione del nominativo del R.S.P.P., del R.L.S. e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; indicazione delle mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

59 La valutazione dei rischi viene effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con l R.S.P.P. ed il Medico Competente, previa consultazione del RLS. Il documento deve essere custodito presso l unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

60 la valutazione viene rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell organizzazione significative per la sicurezza e salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

61 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON È UN MERO ADEMPIMENTO CARTACEO, ma uno strumento di lavoro che, portando alla luce i rischi, consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ricercando le soluzioni finalizzate al progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, integrando gli aspetti tecnici, organizzativi, procedurali e comportamentali.

62 ORGANO DI VIGILANZA AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE attivita ispettiva S.O.C.P.S.A.L. Struttura Operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro attivita sanitaria attivita amministrativa informazione formazione Istituito in Italia dalla L. 833/78 (SSN) Riformato dal D.Lgs. 502/92 (Istituzione del Dipartimento di Prevenzione)

63 ART. 13 D. Lgs. 81/08 c. 1: la vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazione dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, dal Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato.. c.2 : ispettorato del lavoro

64 ART. 13 D. Lgs. 81/08 c. 5: l attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e vigilanza

65 Sono escluse appartenenti: dalla al settore minerario; nostra vigilanza alle industrie estrattive di seconda categoria; al settore delle acque minerali e termali; le attività al lavoro a bordo di navi e aeromobili e in ambito portuale e aeroportuali; alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco. Questo non vuol dire che nelle succitate attività non si rispettino le norme di sicurezza ed igiene del lavoro, ma solamente che in tali ambiti intervengono apposite strutture.

66 titolo X del T.U.: esposizione ad agenti biologici le norme di questo titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici

67 titolo X del T.U.: esposizione ad agenti biologici Probabilità di essere contaminati per inoculazione, ingestione, contatto cutaneo o mucoso diretto o indiretto, inalazione di aerosol o particelle trasportate per via aerea, con microrganismi, anche geneticamente modificati, colture cellulari ed endoparassiti umani che potrebbero provocare infezioni, allergie, intossicazioni

68 allegato XLI: elenco semplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici 1. Attività in industrie alimentari 2. Attività nell agricoltura 3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o prodotti di origine alimentare 4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem

69 allegato XLI: elenco semplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici 5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica 6. Attività di impianti di smaltimento rifiuti e raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti 7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico

70 allegato XLV: segnale di rischio biologico

71 Definizioni: agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari

72 Classificazione degli agenti biologici: agente biologico del gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani agente biologico del gruppo 2: : agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

73 Classificazione degli agenti biologici: agente biologico del gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

74 Classificazione degli agenti biologici: agente biologico del gruppo 4: agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche o terapeutiche allegato XLVI: elenco agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

75 Art. 271: valutazione del rischio comma 1: il d..d.l. nella valutazione dei rischi di cui all art. 17 tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell agente biologico e delle modalità operative, ed in particolare:

76 Art. 271: valutazione del rischio della classificazione degli agenti biologici; delle informazioni sulle malattie che possono essere contratte; dei potenziali effetti allergici e tossici; della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore che è da porre in correlazione diretta all attività lavorativa svolta; delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

77 Art. 271: valutazione del rischio Il d.d.l. applica i principi di buona prassi microbiologica ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive adattandole alle particolari situazioni lavorative Valutazione ripetuta ogni 3 anni o in occasione di modifiche dell attività lavorativa significative per la sicurezza e salute dei lavoratori

78 Art. 272: misure tecniche, organizzative, procedurali per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici

79 Art. 274: misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie valutare la presenza di agenti biologici nell organismo di pazienti o animali e nei relativi campioni e residui ed il rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta sulla base della VDR il d.d.l. definisce procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l operatore e per la comunità i materiali ed i rifiuti contaminati

80 Art. 274: misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti o animali che sono o potrebbero essere contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezioni sono scelte tra quelle indicate nell allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell agente biologico.

81 Art. 278: informazione e formazione o o o o o o nelle attività per le quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il d.d.l. fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenza disponibili, informazioni ed istruzioni su: rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati precauzioni da prendere per evitare l esposizione misure igieniche da osservare funzioni degli indumenti di lavoro e protettivi e dei DPI e loro corretto impiego procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4 modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze

82 Art. 278: informazione e formazione l informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale e comunque ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente

83 Art. 279: sorveglianza sanitaria ai sensi dell art 41 per i lavoratori addetti ad attività per le quali il DVR ha evidenziato un rischio per la salute

84 Art. 279: sorveglianza sanitaria il d.d.l., su conforme parere del m.c., adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, sono richieste misure speciali di protezione: 1) messa a disposizione di vaccini efficaci per i lavoratori che non sono già immuni all agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del m.c. 2) allontanamento temporaneo del lavoratore

85 Art. 280: registro degli esposti e degli eventi accidentali i lavoratori addetti ad attività comportanti l uso di agenti del gruppo 3 o 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, attività svolta, l agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale il d.d.l. istituisce ed aggiorna il registro tramite il RSPP. Il medico competente ed il RLS hanno accesso a tale registro.

86 Il D.Lgs. 81/2008 Il titolo III analizza le modalità d uso ed i requisiti dei dispositivi di protezione individuale [art. 74 e seguenti] DPI= qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

87 art. 75: i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

88 art. 76: requisiti dei DPI conformi alle norme del D. Lgs. 475/92 essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

89 art. 76: requisiti dei DPI tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore poter essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità in caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei rischi

90 art. 77: obblighi del d.d.l. Effettua l analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi (considera l entità del rischio, la frequenza di esposizione al rischio, le caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, prestazioni dei DPI)

91 art. 77: obblighi del d.d.l. Individua le caratteristiche dei DPI affinchè siano adeguati ai rischi e tiene conto delle ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI Aggiorna la scelta ogni volta che intervengono variazioni significative nella VR

92 art. 77: obblighi del d.d.l. mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni igieniche, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante provvede affinchè i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori

93 art. 77: obblighi del d.d.l. destina ogni DPI ad uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso dello stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge rende disponibili informazioni adeguate su ogni DPI

94 art. 77: obblighi del d.d.l. stabilisce procedure aziendali da seguire, al termine dell utilizzo, per la riconsegna ed il deposito dei DPI assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI

95 art. 77: obblighi del d.d.l. l addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI di 3 categoria b) per i dispositivi di protezione dell udito

96 art. 78: obblighi del lavoratore si sottopongono ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal d.d.l. utilizzano i DPI messi a loro disposizione utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all informazione ed alla formazione ricevute ed all addestramento eventualmente organizzato ed espletato

97 art. 78: obblighi del lavoratore provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione non modificano i DPI di propria iniziativa seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI segnalano immediatamente al d.d.l. o dirigente o preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione

98 D.Lvo , n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del , in materia di ravvicinamento delle legislazione degli Stati Membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

99 NORME ARMONIZZATE NORME NAZIONALI Il decreto definisce quali norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della commissione CEE I riferimenti a tali norme vengono trasposti nelle norme italiane con decreti ministeriali

100 Categorie di DPI I DPI sono suddivisi in 3 categorie 1. di progettazione semplice destinati a salvaguardare da rischi di lieve entità; 2. non appartenenti alla prima ed alla terza; 3. di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente;

101 MARCATURA CE 1. I DPI devono essere corredati di una Dichiarazione di Conformità alle disposizioni del D.Lvo 475/92 2. Deve essere apposta, di norma su ogni DPI o nel caso di oggettiva impossibilità sull imballo, la marcatura CE come DPI.

102 LE MALATTIE PROFESSIONALI (art. 3, 52 e 53 D.P.R. 1124/65; C. Cost. 179/88) Malattia causata da una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull organismo del lavoratore (causa lenta), contratta nell esercizio delle attività assicurate ed in rapporto causale diretto con la lavorazione. Deve pertanto derivare direttamente dalla lavorazione, in stretto rapporto di causa ed effetto. (Malattie tabellate e non tabellate)

103 OCCUPATIONAL DISEASE PATOLOGIE IN CUI VI È UNA FORTE RELAZIONE CON UN AGENTE CAUSALE SPECIFICO PRESENTE NEL POSTO DI LAVORO O CON L ATTIVITÀ LAVORATIVA (es. silicosi, asbestosi).

104 WORK RELATED DISEASE PATOLOGIE CARATTERIZZATE DA UNA MULTIFATTORIALITA DELLE CAUSE DOVE I FATTORI LEGATI ALL ATTIVITA LAVORATIVA POSSONO GIOCARE UN RUOLO CONCAUSALE CON ALTRI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI NELL AMBIENTE DI VITA E/O INTRINSECI DEL SOGGETTO.

105 DISEASE AFFECTING WORKING POPULATION PATOLOGIE SENZA UN RAPPORTO CAUSALE CON IL LAVORO, MA CHE POSSONO ESSERE AGGRAVATE DALL ESPOSIZIONE A SPECIFICI RISCHI LAVORATIVI.

106 NUOVO ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI D. M : elenco aggiornato delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi del T. U. 1124/65 in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 38/ Sono previste tre liste:

107 Lista I contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità Lista II contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità Lista III contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile

108 INFORTUNIO: 1) DETERMINA UN DANNO ALLA PERSONA 2) SI VERIFCA IN OCCASIONE DI LAVORO 3) PER CAUSA VIOLENTA

109 DETERMINA UN DANNO ALLA PERSONA: Inabilità temporanea parziale Inabilità temporanea totale Inabilità permanente parziale Inabilità permanente totale Morte

110 INDICE DI INCIDENZA INDICE DI FREQUENZA INDICE DI GRAVITA

111

112 GRAZIE PER L ATTENZIONE!

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