In n par a tn t e n rshi h p con o Raccol o ta t N ewsle l tt t e t r S ett t i t mana n le l n. n 4 di i Ma M rz r o 2015
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- Amando Damiani
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1 In partne ership con Raccolta Newslette er Settimanale n.4 di Mar rzo 2015
2 Gentili Soci, attraverso una continua attività di informazioni e aggiornamento su tematiche d attualità, questo Confidi sostiene le proprie imprese. Richiamiamo la Vs. attenzione su: 1. INAIL: il nuovo modello per la denuncia infortunio 2. DURC Edilizia: validità, sportello unico aggiornato 3. Reverse charge, arriva la circolare 4. Imprese e crediti fiscali, anticipo in banca 5. Contratto di solidarietà: regole e calcolo del contributo 6. TFR busta paga: cosa fare se l'azienda non ha liquidità Si allega alla presente un approfondimento su Reverse Charge. I ns. uffici restano a Vs. completa disposizione per ulteriori informazioni/chiarimenti. Cordiali saluti Nicola Pastorello Direttore Confidi CL
3 INAIL: il nuovo modello per la denuncia infortunio Pubblicato online sul sito INAIL il nuovo modello denuncia/comunicazione di infortunio. L INAIL ha reso noto di aver reso disponibile online la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis Prest.), in allegato alla presente Newsletter, con le relative istruzioni per la compilazione. Tra le novità del modello troviamo: i nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale (part-time); l aggiornamento dei campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali; l introduzione, nella sezione datore di lavoro, della modalità vaglia postale come mezzo di rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro anticipate dallo stesso. Di conseguenza è stato aggiornato il servizio online per l invio della denuncia/comunicazione di infortunio. Ricordiamo che la denuncia/comunicazione di infortunio è un adempimento da espletare online al quale è tenuto il datore di lavoro a tutela dei suoi dipendenti (e assimilati tali) soggetti ad obbligo assicurativo, in caso di prognosi superiore ai tre giorni (escluso quello dell evento), indipendentemente dal sussistere o meno dei requisiti per l indennizzo: il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada: diversamente il datore l azienda non può inviare la denuncia e il dipendente perde il diritto all indennità per tutti i giorni di ritardo; il datore di lavoro è esente dall invio del certificato medico (l INAIL può richiederlo in un secondo momento) ma deve inoltrare la denuncia entro 2 giorni dalla ricezione del certificato alla sede competente INAIL in cui l infortunato ha il domicilio. Diversamente, incorre in sanzioni per denuncia mancata, tardiva, inesatta o incompleta. (Fonti: PMI.IT)
4 DURC Edilizia: validità, sportello unico aggiornato L'INPS aggiorna lo Sportello Unico al ritorno a 90 giorni della validità del DURC Edilizia, che nel 2014 valeva invece 120 giorni: il messaggio. L INPS annuncia l aggiornamento dello Sportello Unico dopo che il DURC Edilizia per i lavori di soggetti privati in questo 2015 è tornato ad avere validità di 90 giorni, non più di 120 giorni come è avvenuto fino al 31 dicembre 2014: il chiarimento è contenuto in uno specifico messaggio dell istituto previdenziale (numero 1894 del 16 marzo 2015) che risponde alle richieste arrivate dagli operatori del settore. Il riferimento normativo è l articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 69/2013, convertito dalla legge 98/2013. Il comma 5 ha ampliato la validità del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, a 120 giorni, ma il comma 8-sexies specifica che per i lavori edili per i soggetti privati questa validità (120 giorni), vale solo fino al 31 dicembre Viene anche citata una nota INPS dello scorso 5 marzo 2015 con cui Direzione generale per l Attività Ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisava che, decorso il termine di fine dicembre, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal primo gennaio L INPS precisa che di conseguenza l applicativo dello Sportello Unico Previdenziale è stato aggiornato per riportare a 90 giorni la validità del DURC Edilizia lavori privati. Il documento quindi presenterà la dicitura: il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione. Ricordiamo brevemente che il sopra citato articolo 31 del Dl 69/2013 prevede una serie di semplificazioni in materia di DURC, fra cui la validità a 120 giorni per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (Fonte: Messaggio INPS 1894 del 16 marzo 2015)
5 Reverse charge, arriva la circolare Per individuare i servizi coinvolti la guida verrà dai codici attività. Ai fini dell individuazione dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici da assoggettare a reverse charge sarà presumibilmente utilizzato un criterio fondato sul riferimento ai codici attività della Tabella Ateco A breve sarà comunque emanata un apposita circolare esplicativa da parte delle Entrate. In questo senso si è espresso il sottosegretario onorevole Zanetti in occasione di una domanda posta in sede di question time il 19 marzo in commissione Finanze. Dalla formulazione della risposta potrebbe quindi essere possibile una interpretazione che si distacca dal dato letterale della norma e privilegia l identificazione del prestatore. Nella risposta si evidenzia come una simile lettura risulta conforme ai criteri adottati per la determinazione degli effetti finanziari della norma. Nella relazione tecnica alla Legge di Stabilità si legge infatti che la disposizione opera in determinati settori considerati ad alto rischio e che la stima del maggior gettito derivante dall entrata in vigore della disposizione fa, prudenzialmente, esclusivo riferimento all introduzione del reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia (codice Ateco 81.2), nonché per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice Ateco 43, edilizia specializzata). Si attende tuttavia la circolare esplicativa per conoscere l orientamento definitivo delle Entrate e sciogliere i dubbi ancora latenti. Ragionevolmente, dovranno comunque essere condonati eventuali comportamenti non conformi all interpretazione delle Entrate, nel senso di prevedere la non applicazione di sanzioni fino alla pubblicazione della circolare, vista l effettiva difficoltà nell interpretazione della norma. (Fonti: Il Sole 24 Ore)
6 Imprese e crediti fiscali, anticipo in banca In arrivo l accordo con l Abi: plafond per finanziare investimenti e nuova moratoria. Smobilizzo dei crediti fiscali e di quelli commerciali con la PA, finanziamento dei progetti di investimento, nuova moratoria e allungamento dei mutui. Sono i punti al centro del nuovo Accordo per la ripresa 2015 che Abi, per le banche, e le associazioni di impresa stanno mettendo a punto per sostenere la liquidità delle PMI. Tra i requisiti allo studio per le PMI interessate c è l assenza di debiti classificati come sofferenze, inadempienze probabili o esposizioni scadute da più di 90 giorni. L intesa, che avrà validità fino al 2018, prevede che le banche potranno anticipare rimborsi fiscali per un ammontare pari ad almeno il 75% di quanto sarà attestato dall Agenzia delle Entrate: la misura riguarderà rimborsi per credito Iva, Irap, Irpef o Ires, anche derivante dalla deducibilità dell Irap. Il tasso d interesse applicato alle anticipazioni dei rimborsi sarebbe determinato dalle banche in base a proprie valutazioni sul merito di credito dell impresa. Le banche potranno acquisire provvista Bce e Cdp finanziando in particolare investimenti delle PMI in beni strumentali e immateriali alimentando anche la nuova Sabatini : si pensa ad una dote di 10 miliardi. Il tasso di interesse sarà determinato sulla base del costo della provvista per la banca che aderisce e dello spread legato alla qualità dell impresa; ad ogni modo si studia anche la possibilità di acquisire garanzie da parte del Fondo Centrale, della Sace o dei Confidi.
7 L accordo punta anche a dare continuità allo smobilizzo dei crediti commerciali verso la PA: anche in questo caso si ipotizza una dotazione di 10 miliardi. Le imprese, che dovranno disporre della certificazione del credito, potrebbero optare tra uno sconto pro soluto con garanzia dello stato, anticipazione con relativa cessione (anche con sconto pro solvendo), anticipazione senza cessione. Tra le ipotesi allo studio la sospensione della quota capitale delle rate e l allungamento dei finanziamenti per le PMI, oltre a possibili operazioni di finanziamento collegate all aumento dei mezzi propri realizzate dalle imprese: l ipotesi sta richiedendo un supplemento di riflessione da parte del mondo bancario anche alla luce dei nuovi requisiti prudenziali di accantonamento del capitale. Proprio per questo motivo questa parte dell Accordo entrerebbe in vigore solo dopo una verifica da parte dell Eba, l Autorità di vigilanza bancaria europea, e avrebbe molto probabilmente durata annuale. (Fonti: Il Sole 24 Ore)
8 Contratto di solidarietà: regole e calcolo del contributo Vademecum sulla procedura di erogazione del contributo nel contratto di solidarietà, mirato a evitare licenziamenti: norme, calcolo e casi particolari. Il Ministero del Lavoro (circolare 28/2014) ha fornito le indicazioni per la concessione del contributo di solidarietà elargito dalle imprese ai lavoratori come ammortizzatore sociale per massimo di due anni al fine di evitare licenziamenti. L importo erogato è pari alla metà del monte ore retributivo non dovuto a seguito della riduzione di orario. Soggetti beneficiari Possono stipulare contratti di solidarietà ed erogare il contributo (a favore di lavoratori assunti con contratto a termine, di inserimento o apprendisti) a carico del Fondo Sociale per l Occupazione e la Formazione, le imprese: con oltre 15 dipendenti (devono aver avviato la procedura di mobilità o manifestato l intenzione di procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo); con meno di 15 dipendenti (almeno 2 non rientranti nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale concesso a operai e impiegati delle imprese industriali); alberghiere nonché le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, con almeno due dipendenti, che presentino gravi crisi occupazionali; artigiane (almeno 2 dipendenti con orario ridotto devono percepire il compenso a carico dei fondi bilaterali; in tal caso il contributo può essere erogato se i lavoratori percepiscono una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico erogato).
9 Durante le ore di astensione dal lavoro per il regime di solidarietà è possibile che i lavoratori svolgano attività formativa purché vengano rispettate tali condizioni: necessità di adibire il lavoratore, nell ambito di processi di riorganizzazione o ristrutturazione, a compiti o mansioni differenti o sia previsto l uso di nuove apparecchiature, esistenza di un progetto formativo che preveda una combinazione tra aspetti teorici e pratici legati alle nuove mansioni o all uso di nuove apparecchiature, presenza, nel momento di formazione, di un tutor, istruttore o figura analoga. Accordo coi sindacati I dipendenti interessati devono avere anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell inizio del regime di solidarietà, verificata dalle Direzioni Territoriali del Lavoro. Il contratto deve essere stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e può riguardare l intera organizzazione produttiva dell impresa, le singole unità, tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell ambito della sua applicazione. Durata e interruzione necessaria Se il regime di solidarietà viene utilizzato in via continuativa per 24 mesi, l interruzione necessaria non dovrà essere inferiore ad 1 mese. In caso di utilizzo per i primi 2 anni e dopo l interruzione di 1 mese, prima dell eventuale prosecuzione di altri 12 mesi (nel quinquennio), per le imprese con oltre 15 dipendenti, occorre la riapertura delle procedure di mobilità (artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991). Per tutte le altre imprese è necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo verbale di accordo sindacale. Riduzione orario lavoro La percentuale media di riduzione dell orario di lavoro, concordata tra le parti, non deve essere superiore al 60% per singolo lavoratore, dell orario contrattuale a tempo pieno su base annua. Spetta alla competente DTL, nel caso di richieste di periodi di solidarietà inferiori a 12 mesi, accertare che non siano state presentate dal medesimo datore di lavoro, nel medesimo anno, istanze per periodi precedenti che, cumulati, superino la percentuale predetta del 60%. Qualora il periodo richiesto sia comunque inferiore all anno e superiore al 60%, occorre riparametrare la percentuale richiesta dall azienda rispetto a 12 mesi e verificare che rientri nei limiti del 60% su base annua.
10 Calcolo contributo solidarietà L impresa presenta istanza di erogazione del contributo di solidarietà in duplice copia (una in bollo presentata alla DTL competente). Ai fini del calcolo del contributo di solidarietà si fa riferimento alla retribuzione lorda denunciata all INPS, relativa ai 12 mesi antecedenti al periodo interessato alla riduzione dell orario di lavoro. Nel caso di azienda che abbia già fruito della solidarietà o altro ammortizzatore, il calcolo della retribuzione lorda va effettuato sulla base dell ultimo periodo di retribuzione piena antecedente al primo periodo di integrazione salariale già concessa. Controlli La DTL effettua controlli e quando in fase di verifica accerta la cessazione dell attività da parte dell impresa in corso di solidarietà, per qualunque causa ( fallimento, liquidazione volontaria, coatta, ecc) deve: individuare l ammontare del contributo spettante ai lavoratori; segnalare alla Direzione Generale la cessazione. Casi particolari Licenziamenti: durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà sia gli altri dipendenti. Trasformazione del contratto in costanza di regime di solidarietà: secondo il Ministero del Lavoro è possibile convertire un contratto da tempo determinato a indeterminato. Cessione ramo d azienda: nel caso di trasferimento di ramo d azienda con personale interessato da un contratto di solidarietà, è possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione, da parte dell azienda cessionaria, a condizione che questa sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali e presenti istanza alla DTL. competente. (Fonti: PMI.IT)
11 TFR busta paga: cosa fare se l'azienda non ha liquidità Il datore di lavoro con piu di 50 dipendenti può chiedere l'accesso ad un Fondo di garanzia per l'erogazione della Qu.I.R, il TFR in busta paga. Pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2015 il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015, contenente il regolamento attuativo delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR in busta paga, previsto dalla legge di Stabilità Ecco tutto quello che deve fare l azienda in caso di richiesta da parte del lavoratore dell anticipo del TFR in busta paga dal prossimo 3 aprile 2015 e i criteri, condizioni e modalità di funzionamento del cosiddetto Fondo di garanzia. Anticipo TFR busta paga da aprile 2015 Diventa operativa la possibilità, per il lavoratore dipendente, di poter richiedere mensilmente in busta paga, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), la corresponsione delle quote maturande del TFR di cui all art del codice civile. Si ricorda che tale disposizione ha carattere sperimentale e trova applicazione fino al 30 giugno TFR busta paga: accesso al finanziamento per l azienda Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento. Il finanziamento è assistito da garanzia rilasciata dal Fondo e ad esso non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote di TFR, periodicamente aggiornato dall'inps. Per poter accedere al credito, i datori di lavoro, attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche, richiedono all'inps la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento assistito da garanzia.
12 E l INPS che rilascia l'attestazione sul possesso dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. La certificazione rilasciata dall'inps può essere utilizzata per l'accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermediario aderente. Così il datore di lavoro e l'intermediario aderente stipulano il contratto di finanziamento assistito da garanzia che deve prevedere la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili. L'intermediario aderente comunica all'inps l'avvenuta concessione del finanziamento. La misura del finanziamento non può eccedere l'importo della Qu.I.R. certificato dall'inps mensilmente. L'INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e all'intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento è sospeso. Il datore di lavoro che opta per l'accesso al finanziamento assistito da garanzia, è tenuto a rivolgersi ad un unico intermediario aderente anche nel caso in cui il finanziamento assistito da garanzia è esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R. TFR busta paga: rimborso finanziamento Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia e' fissato al 30 ottobre 2018, sulla base delle modalita' e dei criteri stabiliti nell'ambito dell'accordo quadro. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario e' tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia gia' fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all'importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato, insieme agli oneri a servizio del prestito. Se viene accertato che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalita' diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, l'erogazione del predetto finanziamento e' interrotta e il datore di lavoro mutuatario e' tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento gia' fruita e degli interessi.
13 L'erogazione del finanziamento assistito da garanzia e' interrotta al verificarsi di: avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17 della legge fallimentare; avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 166 della legge fallimentare; avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall'autorita' competente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 197 della legge fallimentare; avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n (Fonti: Investireoggi.it)
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