CORSO INTEGRATO DI SICUREZZA NEI CANTIERI

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1 Corso di laurea in Ingegneria Edile CORSO INTEGRATO DI SICUREZZA NEI CANTIERI MODULO Tecnica Sicurezza Ambientale MODULO Organizzazione Cantiere II Anno Accademico 2008/2009 MODULO Tecnica e Sicurezza Ambientale Docenti di riferimento: Arch.. Lucia Nicacci lniccacci@asl asl.bergamo.it Dr. Andrea Selogni aselogni@asl asl.bergamo.it Anno accademico 2008/2009

2 PREMESSA l effetto deterrente delle pene è determinato dalla certezza e non dalla gravità della punizione Anno accademico 2008/2009 La Disciplina Sanzionatoria e le Procedure Ispettive

3 Argomenti della lezione La Normativa Generale Le Istituzioni preposte alla Vigilanza ed al Controllo Gli strumenti utilizzati Il Tecnico della Prevenzione U.P.G. La Sanzioni per CSP e CSE L infortunio Anno accademico 2008/2009 Obbiettivi della lezione Conoscere e capire i principi normativi che stanno alla base della vigilanza in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro Conoscere gli organi ispettivi incaricati della vigilanza Conoscere le procedure applicate dalla ASL in provincia di Bergamo Anno accademico 2008/2009

4 La Normativa Generale La Costituzione Il Codice Penale Il Codice di Procedura penale Il Codice civile Costituzione della Repubblica Italiana (1948) Art. 1: l Italia è una repubblica fondata sul lavoro ; Art. 32: riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell individuo ed interesse della collettività Art. 41: sancisce il principio che ogni attività non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

5 Codice Penale (1930) Artt. 437 e 451: Relativi alla omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro (dolosa o colposa). Artt. 589 e 590: Relativi alle lesioni colpose e all omicidio colposo. Codice penale, articolo omissione per dolo - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

6 Codice penale, articolo omissione per colpa - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire quarantamila a duecentomila. Codice penale, articolo 590 -lesioni personali colpose- Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione.. o con la multa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

7 Codice Civile (1942) Art. 2087: Sancisce l obbligo per l imprenditore di adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l integrità fisica del lavoratore. Statuto dei lavoratori (L n. 300) Art. 9: di particolare rilevanza è il riconoscimento ai lavoratori del diritto di controllare l applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l elaborazione e l attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

8 DOLO "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione". COLPA Il delitto è colposo, o contro l intenzione, quando l evento anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

9 LE ISTITUZIONI PREPOSTE ALLA VIGILANZA E AL CONTROLLO Funzioni e compiti DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO regolarità dei rapporti di lavoro (lavoro nero) tutela della lavoratrice in gravidanza e della lavoratrice madre edilizia (vigilanza) assunzione apprendisti e minori (autorizzazione)

10 Funzioni e compiti CARABINIERI Interventi su richiesta dei cittadini In caso di infortuni gravi In collaborazione con altri enti (ASL, Direzione Provinciale..) Funzioni e compiti VIGILI DEL FUOCO Vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi Interventi in caso di infortuni gravi

11 Funzioni e compiti ISPESL acquisisce le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici (di terra e scariche atmosferiche) effettua verifiche a campione collaudo degli impianti di sollevamento e apparecchi a pressione indirizzi tecnici, formazione e linee guida Funzioni e compiti INAIL materia assicurativa banca dati (statistiche su infortuni e malattie professionali) formazione (finanziamenti, corsi)

12 Funzioni e compiti PROVINCIA vigilanza antinfortunistica cave e miniere competenze nell esercizio degli esplosivi Funzioni e compiti C.P.T. C.P.T.A. - EDILIZIA consulenza in materia di igiene e sicurezza del lavoro gestione, acquisto e distribuzione vestiario e calzature antinfortunistiche organizzazione dell informazione per imprenditori e dipendenti organizza e gestisce il servizio di sorveglianza sanitaria

13 Funzioni e compiti VIGILI URBANI Controllano le recinzioni di cantiere le opere provvisionali la delimitazione scavi In caso di non adeguatezza invitano l impresa ad adeguarsi In caso di mancato adeguamento segnalano il cantiere alla ASL Funzioni e compiti A.S.L. VIGILANZA Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro (PSAL) Servizio Impiantistica e Sicurezza del Lavoro (SISL)

14 Funzioni e compiti A.S.L. VIGILANZA Esercita tutte le competenze in materia di: igiene sicurezza sorveglianza sanitaria infortuni e malattie professionali Funzioni e compiti A.S.L. ASSISTENZA GARANTISCE L ACCESSO ALLE INFORMAZIONI TRAMITE sportello informativo presente nei cinque ambiti territoriali sito internet emanazione di linee guida (amianto, edilizia, rumore)

15 GLI STRUMENTI UTILIZZATI Il Sopralluogo Il sopralluogo può essere: d iniziativa su segnalazione a seguito di infortunio

16 Il Sopralluogo Nel corso dell ispezione si compila un verbale di sopralluogo. Per la vigilanza nel comparto edile esiste un verbale dedicato... Il Sopralluogo A seguito del sopralluogo possono essere attivati diversi procedimenti: La diffida La disposizione La prescrizione Il divieto d uso Il sequestro

17 Diffida Dal D.P.R. n. 520/1955 è previsto che, in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo qualora rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, diffida il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. Disposizione Il potere di disposizione era già attribuito al personale ispettivo delle Direzioni del lavoro dal D.P.R. n. 520/1955. "le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive".

18 Disposizione A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge, specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie considerata. Disposizione L'inottemperanza alle disposizioni del personale ispettivo seguita ad essere soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali, secondo la distinzione per materia come chiarito dal Ministero del lavoro

19 Disposizione Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza. Art D.Lgs. 758/ Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa.. 2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro. Disposizione Contro le disposizioni (ASL) è ammesso ricorso entro 30 giorni al Presidente dalle Giunta Regionale (D.G.S.). Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.

20 Prescrizione obbligatoria La prescrizione obbligatoria è disciplinata dagli articoli da 19 a 25 del D.Lgs. n. 758/1994. Tale procedura è attivata in caso di constatata inosservanza delle norme a tutela della sicurezza e igiene del lavoro punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ed è riassumibile nelle seguenti fasi: Prescrizione obbligatoria l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, non superiore a sei mesi eventualmente prorogabili; l'organo di vigilanza riferisce comunque al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione;

21 Prescrizione obbligatoria Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Prescrizione obbligatoria entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati; se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;

22 Prescrizione obbligatoria entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento di tale somma; Prescrizione obbligatoria nel caso in cui invece non risulti l'adempimento della prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione

23 Prescrizione obbligatoria Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. fino al momento in cui il pubblico ministero riceve la comunicazione concernente l'adempimento o meno della prescrizione. Prescrizione obbligatoria L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono invece valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis cod. pen. (oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). In tal caso, la somma da versare è ridotta ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

24 Prescrizione obbligatoria la prescrizione si applica anche nelle ipotesi di reato a "condotta esaurita", vale a dire nei reati istantanei, con o senza effetti permanenti, nonché nelle fattispecie in cui il reo abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione (c.d. prescrizione ora per allora). SOPRALLUOGO VERBALE DI PRESCRIZIONE COMUNICAZIONE ALLA E CONTRAVVENZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA RIASSUMENDO VERIFICA OTTEMPERANZA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE AMMISSIONE A PAGAMENTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE ARCHIVIAZIONE MANCATO PAGAMENTO PROSECUZIONE DELL AZIONE PENALE OBLAZIONE INOTTEMPERANZA PROSECUZIONE DELL AZIONE PENALE

25 Il Divieto d Uso L art. 20 com. 3 del D.lgs. 758/1994 prevede: Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Il Sequestro Il sequestro preventivo (artt c.p.p.) è disposto, quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

26 Il Sequestro Nel corso delle indagini preliminari, quando a causa di una situazione d urgenza non è possibile attendere il provvedimento del giudice, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (mai gli Agenti) possono procedere a sequestro preventivo, il cui verbale dovrà essere trasmesso al P.M. competente per la convalida entro le 48 ore successive. Il Sequestro In particolari casi è utilizzato il Sequestro Preventivo come strumento per mettere termine ad una situazione di grave ed immediato rischio per la sicurezza dei lavoratori specie in cantieri edili. Esistono direttive specifiche emanate dal Servizio PSAL dell ASL di Bergamo

27 Il Tecnico della Prevenzione U.P.G. Legge ordinaria del Parlamento n 833 del 23/12/1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

28 Art. 21. (Organizzazione dei servizi di prevenzione) In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione Art. 8 DPR 520/55 Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti

29 Art 330 del C.P.P. (acquisizione delle notizie di reato) il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli artt. seguenti L art. 331 dello stesso codice specifica altresì i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che nell esercizio delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d ufficio, devono farne denuncia al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

30 Art. 55 C.P.P. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa: prendere notizia dei reati impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori ricercarne gli autori Art. 55 C.P.P. compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

31 Art. 347 C.P.P. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. ART. 357 DOCUMENTAZIONE DELL ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

32 ART. 357 DOCUMENTAZIONE DELL ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA - denunce, querele, istanze presentate oralmente; - sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; - informazioni assunte nel corso di perquisizioni ovvero sul luogo e nell immediatezza del fatto; - perquisizioni e sequestri; - operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349 (identificazione delle persone) 353 (acquisizione di plichi) 354 (accertamenti urgenti sui luoghi); - atti che descrivono fatti e situazioni eventualmente compiuti..; Atti di esclusiva competenza dell Ufficiale di Polizia Giudiziaria Sequestro Interrogatorio Perquisizione

33 Le sanzioni previste per CSP e CSE Titolo IV D.Lgs. 81/2008 Articolo 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione) 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell allegato XV; b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Il CSP è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a

34 Le Sanzioni per i Coordinatori Articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; Il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a Le Sanzioni per i Coordinatori Articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; Il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a

35 Le Sanzioni per i Coordinatori Articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; Il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; Il CSE è punito con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1250 a Le Sanzioni per i Coordinatori Articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; Il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a

36 Le Sanzioni per i Coordinatori Articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a Le Sanzioni per i Coordinatori Articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). (Art. 90 com nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.) Il CSE è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da a 8.000

37 L Infortunio INFORTUNIO - DEFINIZIONE Secondo il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR n. 1124/65) per infortunio si deve intendere: un evento che avviene per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o la inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l astensione dal lavoro per più di tre giorni

38 Art Codice Civile Chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di una attivita pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno Codice Penale Art Omicio colposo - Art Lesioni colpose Lesioni Gravi: infortunio superiore a 40 giorni o l'indebolimento permanente di un senso o di un organo Lesioni Gravissime: perdita di un senso o di un arto

39 Lesioni gravi Per le lesioni gravi o gravissime relative a fatti commessi in violazione a norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, il delitto è punibile d ufficio. T.U. 30 giugno 1965 n L art. 10 prevede l esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

40 T.U. 30 giugno 1965 n Tale esonero non si verifica nell ipotesi in cui lo stesso datore di lavoro abbia riportato condanna penale per il fatto dal quale l infortunio o la malattia sono derivati L infortunio L infortunio nella maggior parte dei casi deriva dalla mancata applicazione della normativa antinfortunistica

41 L infortunio Quindi per non aver ottemperato a disposizioni di legge e si trova perciò nella condizione di essere perseguibile penalmente L intervento ispettivo è finalizzato ad accertare - le cause che hanno provocato l infortunio sul lavoro - le circostanze che vi hanno concorso - L eventuale mancanza di dispositivi di protezione individuale - la natura delle lesioni e lo stato dell infortunato - le eventuali inadempienze alle norme che possano avere influito sull infortunio - Il nesso causale

42 NESSO CAUSALE Il nesso causale è il passaggio logico che rende l'evento una conseguenza della condotta del reo e, quindi, imputabile a quest'ultimo. Il "nesso causale", anche detto "nesso di causalità" è il rapporto che deve intercorrere tra azione ed evento, dal quale deve risultare che quest'ultimo è la diretta conseguenza dell'azione (od omissione) in esame. L intervento ispettivo è finalizzato ad accertare Ogni altro fatto ed elemento che possa aver contribuito al verificarsi dell infortunio o che possa indirizzare alla definizione delle responsabilità quali ad esempio: congruità dell analisi di rischio, qualità della formazione, congruenza tra idoneità alla mansione e attività svolta.

43 Abbiamo visto: La Normativa Generale Le Istituzioni preposte alla Vigilanza ed al Controllo Gli strumenti utilizzati Il Tecnico della Prevenzione U.P.G. La Sanzioni per CSP e CSE L infortunio

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