Breve panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa
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1 Tax & Legal Services (TLS) Breve panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa Cuneo, 13 ottobre 2014 Avv. Paola Barazzetta, Avv. Gianclaudio Fischetti
2 Introduzione Quadro normativo di riferimento Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi di impresa Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto I piani "attestati" di risanamento Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Il concordato preventivo Punti di attenzione sugli strumenti di risanamento della crisi Q&A Agenda 2
3 Introduzione Strumenti di risanamento della crisi d impresa Piani di risanamento (ex art. 67, comma 3, lettera d), L.F.) Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, L.F.) Concordato preventivo (artt. da 160 a 186-bis, L.F.) 3
4 Quadro normativo di riferimento R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa") D.L. 14 marzo 2005, n. 35 ("Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale") convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 Le fonti normative di riferimento D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ("Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa") D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") convertito con modificazioni dalla L. 10 luglio 2010, n. 122 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ("Misure urgenti per la crescita del Paese") convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia") convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 4
5 Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 Legge Fallimentare Introduzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F D.L. 14 marzo 2005, n. 35 Introduzione del piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d, L.F. Esenzione da azione revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, L.F. e del piano attestato di risanemento D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 Facoltà per l'"imprenditore in stato di crisi" (e non più per il "debitore") di domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, L.F. Introduzione dell'art. 182-quater, L.F. recante disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi ex art. 182-bis L.F. D.L. 31 maggio 2010, n. 78 Facoltà per l'imprenditore di richiedere di poter opporre il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive anche prima della formalizzazione dell'accordo Esenzione dai reati di bancarotta per i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo ex art. 182-bis, o di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F. 5
6 Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi (segue) D.L. 22 giugno 2012, n. 83 Introduzione della facoltà per il debitore di depositare una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco o con riserva ex art. 161, comma 6, L.F. Introduzione della facoltà di presentare un piano di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis, L.F. Introduzione della facoltà per il debitore di chiedere al Tribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi ex art.182-bis, L.F.. Esenzione da azione revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato con riserva D.L. 21 giugno 2013, n. 69 Obbligo per l'imprenditore che deposita la domanda di concordato con riserva di depositare l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti Facoltà per il Tribunale di nominare un commissario giudiziale; compimento di eventuali atti di straordinaria amministrazione soggetto al l'ottenimento del parere del commissario giudiziale, se nominato 6
7 Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi (segue) D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 Modifica al regime della prededucibilità dei crediti sorti in relazione ad una domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva: la disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, L.F., si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, L.F., sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 161 siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 L.F., senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma. Introduzione del diritto di prelazione a favore di società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura, in caso di affitto o di vendita di azienda, rami d'azienda o complessi di beni e contratti. Introduzione della possibilità per i debitori che abbiano depositato una domanda di ammissione a concordato preventivo in continuità di partecipare a gare d appalto, con la previa approvazione del tribunale competente e con il parere del commissario giudiziale, laddove nominato. D.L. 24 giugno 2014, n. 91 Modifica al regime della prededucibilità dei crediti sorti in relazione ad una domanda di ammissione a concordato preventivo con riserva: abrogazione della disposizione normativa interpretativa introdotta con il sopramenzionato D.L. 23 dicembre 2013, n
8 Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto Piano attestato di risanamento Accordo di ristrutturazione dei debiti Concordato preventivo Riferimento normativo art. 67, comma 3, lett. d), L.F. art. 182-bis, L.F. artt. da 160 a 186, L.F. Caratteristiche della crisi crisi reversibile moderata e di breve periodo che non richiede la tutela dalle azioni esecutive dei creditori non vi sono problemi di liquidità visibili presenza di beni che possono essere ceduti e/o offerti in garanzia ai creditori problema di liquidità nel breve-medio termine necessità di ristrutturare il debito necessità di una limitata moratoria disponibilità del 60% dei creditori ad un accordo vi sono seri problemi di liquidità non basta rinegoziare il debito, ma occorre ridurne l'entità ed ottenere la protezione data dalla moratoria possibile cessione di beni Caratteristiche essenziali del rimedio libertà di decidere le caratteristiche ed il contenuto del piano libertà di decidere le caratteristiche dell'accordo con i creditori, tenuto conto della necessità di pagare integralmente i creditori estranei all'accordo entro le tempistiche dettate dalla legge libertà di determinare le caratteristiche del piano di concordato, con pagamento integrale dei crediti privilegiati e pagamento parziale dei crediti chirografari Effetti in caso di successivo fallimento esclusione da revocatoria fallimentare di atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano esenzione da bancarotta semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni esecutive del piano esclusione da revocatoria fallimentare di atti, pagamenti e garanzie esecutivi dell'accordo omologato prededucibilità di (i) finanzaponte e (ii) dei finanziamenti dei soci (fino all'80% del loro ammontare) esenzione da bancarotta semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni esecutive dell'accordo prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in esecuzione della procedura e della finanzaponte esclusione da revocatoria fallimentare di atti, pagamenti e garanzie esecutivi del piano, di pagamenti per ottenere servizi strumentali e dei finanziamenti dei soci esenzione da bancarotta semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni esecutive del concordato 8
9 Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto (segue) Piano attestato di risanamento Accordo di ristrutturazione dei debiti Concordato preventivo Ruolo e trattamento dei creditori uno o più creditori si accordano con l'impresa si possono concordare particolari regole di trattamento con i singoli creditori, ma non è necessario rispettare il principio della par condicio creditorum almeno il 60% dei creditori deve aderire all'accordo non è necessario rispettare la par condicio creditorum l'accordo ha effetto solo per i creditori aderenti, gli altri devono essere pagati nel rispetto delle scadenze indicate dalla legge blocco delle azioni cautelari o esecutive: (i) su richiesta del debitore, anche durante le trattative e prima di formalizzare l'accordo; (ii) automatico per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo occorre rispettare le regole della par condicio creditorum scadenza dei crediti pecuniari e blocco delle azioni esecutive e cautelari dalla presentazione della domanda a seguito dell'omologazione, il concordato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso (ivi inclusi i creditori dissenzienti) Ruolo dell'autorità giudiziaria non è previsto il tribunale omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti, ma non interviene nella fase esecutiva del medesimo il tribunale omologa il concordato il tribunale, il giudice delegato ed il commissario giudiziale sono organi della procedura di concordato Ruolo di un professionista esterno la società nomina un professionista esterno indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano la società nomina un professionista che redige una relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei la società nomina un professionista che redige una relazione che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano 9
10 I piani attestati di risanamento 10
11 I piani attestati di risanamento Presupposti Presupposto oggettivo Difficoltà dell'imprenditore non risolvibile con gli strumenti interni di riorganizzazione societaria e imprenditoriale Presupposto soggettivo Qualità di imprenditore commerciale fallibile 11
12 I piani attestati di risanamento Effetti Gli unici effetti che il piano attestato produce sono: l'esenzione civilista da azione revocatoria fallimentare l'esenzione penalistica da bancarotta semplice e preferenziale La dichiarazione di fallimento costituisce il presupposto per l'applicazione della revocatoria fallimentare (e,quindi, delle relative esenzioni) come pure un elemento costitutivo dei reati di bancarotta semplice e preferenziale (e, quindi, per l'applicazione delle relative esenzioni) Affinché tali esenzioni possano operare, occorre che il piano attestato sia opponibile al fallimento e, quindi, che sia il piano sia l'attestazione abbiano data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento 12
13 I piani attestati di risanamento Lo scopo-contenuto Risanamento dell'esposizione debitoria Obiettivi Riequilibrio della situazione finanziaria Nello scopo di assicurare la continuazione dell'attività d'impresa trovano, pertanto, giustificazione le esenzioni previste quali effetti del piano attestato Considerato che se gli effetti contrattuali del piano vincolano solo i creditori direttamente coinvolti, gli effetti dell'esenzione da revocatoria, in caso di insuccesso, sono destinati a riflettersi su tutti i creditori, il piano attestato non può avere contenuto meramente liquidatorio 13
14 I piani attestati di risanamento Caratteristiche del piano Attività preliminare alla redazione del piano è quella di analisi della natura della crisi che investe l'impresa e delle cause che l'hanno determinata. Considerato che il legislatore tace sul contenuto del piano, si ritiene che: il piano può essere predisposto unilateralmente dal debitore, può coinvolgere alcuni o tutti i creditori, ovvero anche solo terzi investitori (nella prassi, il piano viene concordato almeno con le banche creditrici al fine di conferire al piano una maggiore credibilità); il contenuto del piano può essere il più vario (può prevedere, ad esempio, dilazioni di pagamento, finanziamenti, dismissione di cespiti, operazioni straordinarie di riassetto societario, industriale e occupazionale); la durata del piano generalmente si sviluppa nell'arco di 3-5 anni, nel quale devono essere compiuti gli atti necessari a riacquistare il riequilibrio tra i flussi di cassa in entrata e in uscita. Il piano può essere pubblicato nel Registro delle Imprese su richiesta del debitore. 14
15 I piani attestati di risanamento Il professionista attestatore La veridicità dei dati e la fattibilità del piano devono essere attestate da un professionista indipendente designato dal debitore, il quale deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili ed in possesso dei seguenti requisiti: svolgere la professione di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e ragioniere commercialista ovvero essere uno studio professionale associato o una società tra professionisti, i cui soci svolgono tali professioni; deve essere indipendente rispetto all'impresa in crisi che chiede l'attestazione dell'accordo e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio; non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o controllo; non deve trovarsi in una situazione che comporta l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica di sindaco. Ai sensi dell'art. 236-bis, L.F., "Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da a Euro" 15
16 I piani attestati di risanamento L'attestazione Il piano predisposto dall'imprenditore deve essere corredato di un'attestazione, che ha la struttura di una relazione di verifica, nella quale il professionista accerta e dichiara la sussistenza di tre requisiti: 1. la veridicità dei dati aziendali sui quali si basa il piano; 2. l'astratta idoneità del piano a raggiungere l'obiettivo del superamento della crisi; 3. la concreta fattibilità del piano, secondo le circostanze in cui si trova l'impresa. Se, in sede di esecuzione del piano, vi sono rilevanti scostamenti rispetto a quanto in esso previsto, si deve ritenere necessaria una nuova attestazione al fine di garantire l'esenzione da revocatoria anche dei successivi atti di esecuzione. L'esecuzione del piano deve essere interrotta nel momento in cui risulta chiaro che il piano è divenuto concretamente irrealizzabile, venendo meno l'esenzione da revocatoria (e penalistica) per gli atti successivamente compiuti. 16
17 I piani attestati di risanamento Gli atti oggetto dell'esenzione da revocatoria L'esenzione da revocatoria riguarda: tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie sui beni del fallito posti in essere in esecuzione del piano - vale a dire che risultano funzionali alla sua attuazione; atti di finanziamento dell'impresa erogati in esecuzione del piano (c.d. "finanziamenti ponte"), se il relativo rimborso è previsto nel piano in funzione della sua attuazione. Anche gli atti che precedono la formalizzazione del piano possono rientrare nell'esenzione a condizione che si possa provare che il loro compimento era necessario e indifferibile e purché il piano li indichi espressamente. 17
18 I piani attestati di risanamento Vantaggi e svantaggi Vantaggi Riservatezza del piano (l'iscrizione del piano nel Registro delle Imprese è una facoltà del debitore); non è previsto alcun controllo giudiziale in un momento precedente al fallimento dell'impresa; esenzione da revocatoria fallimentare delle operazioni poste in essere in esecuzione del piano; esclusione dalla responsabilità penale per bancarotta semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni compiute in esecuzione del piano. Svantaggi Mancanza di misure di protezione del patrimonio del debitore dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori; non è prevista la possibilità di ottenere nuova finanza con il requisito della prededucibilità; non opera la sospensione della disciplina in tema di consistenza del capitale sociale di cui agli artt. 2446, 2447 c.c. 18
19 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 19
20 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Premessa generale Gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento offerto all'imprenditore in stato di crisi al fine di proporre ad una parte dei creditori un accordo volto a ristrutturare la posizione debitoria dell'impresa e, conseguentemente, superare la crisi. Gli accordi di ristrutturazione si articolano in due fasi: Fase stragiudiziale accordo contrattuale tra l'imprenditore in stato di crisi e una maggioranza qualificata di creditori (che rappresentano almeno il 60% della massa creditoria) avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti Fase giudiziale la richiesta rivolta al Tribunale di omologazione di tale accordo 20
21 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Premessa generale (segue) Aspetti principali degli accordi ex art. 182-bis, L.F. libertà di decidere le caratteristiche dell'accordo con i creditori, tenuto conto della necessità di pagare integralmente i creditori estranei all'accordo entro le tempistiche dettate dalla legge; almeno il 60% dei creditori deve aderire all'accordo; non è necessario rispettare la par condicio creditorum; blocco delle azioni cautelari o esecutive: (i) su richiesta del debitore, anche durante le trattative e prima di formalizzare l'accordo; (ii) automatico per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo; omologa dell'accordo di ristrutturazione da parte del Tribunale, che non interviene nella sua fase esecutiva; esclusione da revocatoria fallimentare di atti, pagamenti e garanzie esecutivi dell'accordo omologato; prededucibilità di finanza-ponte e dei finanziamenti dei soci (fino all'80% del relativo ammontare); esenzione da bancarotta semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni esecutive dell'accordo. 21
22 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Presupposti Presupposto soggettivo Presupposto oggettivo Condizione di imprenditore commerciale in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'articolo 1, L.F. Stato di crisi, equiparabile ad una situazione di difficoltà e malessere economico-finanziario dell'impresa interessata, dovendosi includere secondo la dottrina prevalente anche lo stato di insolvenza o il pericolo di insolvenza 22
23 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Contenuto degli accordi La legge non prescrive un contenuto specifico per gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis, L.F., il cui oggetto è costituito dall'organizzazione convenzionale del soddisfacimento dei creditori. Alcuni esempi di possibili previsioni degli accordi ex art. 182-bis, L.F. moratoria di pagamento dei crediti e/o riduzione dei crediti vantati nei confronti dell'impresa in crisi; cessione dei beni dell'impresa in crisi; rideterminazione degli interessi maturati e dei rispettivi tassi; assunzione di tutti o parte dei debiti da parte di un soggetto terzo; postergazione dei crediti; conversione parziale o integrale dei crediti in partecipazioni al capitale dell'impresa in crisi o in strumenti finanziari partecipativi emessi da quest'ultima; rinuncia a garanzie ovvero concessione di nuove garanzie anche da parte di terzi; riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale; interventi sugli assetti imprenditoriali (ad es. interventi sul capitale sociale, fusioni, scissioni) ovvero interventi di natura organizzativa (ad es. sostituzione degli amministratori, creazione di meccanismi di controllo sull'operatività aziendale); concessione di nuovi finanziamenti. 23
24 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Contenuto degli accordi (segue) Nonostante l'assenza di limiti sul contenuto degli accordi ex art. 182-bis, L.F., il Legislatore ha previsto le seguenti condizioni necessarie all'omologazione: la conclusione dell'accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (percentuale da calcolarsi sull'ammontare totale dei crediti e non sul loro numero) l'idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, che devono essere pagati per intero entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione 24
25 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Requisiti formali Competenza territoriale La domanda per l'omologazione deve essere depositata presso il Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale (senza che eventuali trasferimenti nell'arco dell'anno precedente l'iniziativa assumano rilevanza ai fini della competenza territoriale). Struttura L'imprenditore deve depositare presso la Cancelleria del Tribunale: la domanda, in forma di ricorso, con la richiesta di omologazione dell'accordo; l'accordo raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; gli allegati alla domanda di cui all'art. 161, L.F.; la relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F.. 25
26 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Requisiti formali (segue) In particolare: allegati alla domanda Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento dell'accordo. Relazione del professionista La domanda deve essere accompagnata da una relazione di un professionista che attesti l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti. I requisiti e le responsabilità penali del professionista sono le medesime viste per il soggetto chiamato ad attestare i piani di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F.. 26
27 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Effetti della pubblicazione dell'accordo Contestualmente alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo, il medesimo e la relazione del professionista sono pubblicati nel Registro delle Imprese Divieto di azioni cautelari o esecutive Pagamento di forniture pregresse Finanziamenti effettuati dai soci Per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo ex art. 182-bis, L.F., i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o, se già iniziate, proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore né possono acquisire titoli di prelazione se non concordati. Il debitore può procedere al pagamento dei crediti dei fornitori anteriori alla domanda (scaduti e non scaduti) dietro autorizzazione del Tribunale e se si presenta una domanda di accordo in continuità aziendale. Sono prededucibili i finanziamenti effettuati dai soci che rivestono tale carica già al momento della presentazione dell'accordo nel limite massimo dell'80% del loro ammontare. 27
28 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Effetti della pubblicazione dell'accordo (segue) Finanziamenti prededucibili Il debitore può richiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili e tale richiesta può riguardare anche rapporti di finanziamento non ancora oggetto di trattative. Sospensione degli obblighi di capitalizzazione Sospensione della disciplina della causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociale e degli obblighi di ricapitalizzazione di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. Esenzione da azione revocatoria Esenzione da azione revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato, inclusi gli eventuali apporti di nuova finanza. 28
29 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Sintesi del procedimento per l'omologazione dell'accordo Stipulazione di un accordo di ristrutturazione fra imprenditore e 60% dei creditori corredata da una relazione di attuabilità del professionista Pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese Deposito dell'accordo presso la Cancelleria del Tribunale con richiesta di omologa Il Tribunale decide sulle opposizioni proposte ed omologa l'accordo con decreto motivato Entro 30 giorni i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione Per 60 giorni dalla pubblicazione non è possibile promuovere o proseguire azioni cautelari e esecutive; si verifica inoltre la sospensione dei termini per le prescrizioni e le decadenze Pubblicazione del decreto nel Registro delle Imprese Entro 15 giorni, è possibile proporre reclamo alla Corte d'appello 29
30 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Esecuzione dell'accordo Avvenuta l'omologazione, l'impresa può dare esecuzione all'accordo. Nel caso di inadempimento degli obblighi assunti dall'imprenditore a seguito dell'omologazione dell'accordo, l'orientamento dottrinale prevalente ritiene che: se l'impresa non paga in modo regolare e integrale i creditori non aderenti all'accordo, essi possono depositare ricorso per ingiunzione di pagamento, promuovere azioni cautelari ed esecutive e depositare istanza di fallimento dell'impresa. se l'impresa non adempie gli obblighi assunti nei confronti dei creditori aderenti all'accordo, questi possono chiedere al tribunale la risoluzione dell'accordo seconda disciplina generale prevista in materia contrattuale e depositare istanza di fallimento dell'impresa. Se il Tribunale accoglie la richiesta di risoluzione dell'accordo, i crediti oggetto dell'accordo riacquistano la loro veste originaria: perde efficacia qualsiasi riduzione, dilazione o altra modalità di soddisfacimento concordata del credito. 30
31 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Panoramica conclusiva su vantaggi e svantaggi Vantaggi Flessibilità del contenuto del piano (svincolato da contenuti tipizzati dal legislatore); procedimento più rapido e meno costoso rispetto al concordato preventivo; blocco delle azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore già dalla fase di trattative per concludere l'accordo; sospensione della disciplina in tema di consistenza del capitale sociale di cui agli artt. 2446, 2447 c.c.; assenza di controllo giudiziale nella fase esecutiva dell'accordo; esenzione da revocatoria fallimentare delle operazioni poste in essere in esecuzione dell'accordo; esclusione dalla responsabilità penale per bancarotta semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni compiute in esecuzione dell'accordo. Svantaggi Necessità di soddisfare integralmente i creditori dissenzienti o non aderenti; temporaneità del blocco delle azioni cautelari ed esecutive (per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo); è previsto un controllo di omologazione del Tribunale. 31
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