Protocollo Reati in materia di Salute e sicurezza sul lavoro

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1 Protocollo Reati in materia di Salute e sicurezza sul lavoro 1. L importanza del presente Protocollo Il presente Protocollo riguarda i reati previsti dall articolo 25-septies del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ). In questa sede è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito, per brevità, il TUS ) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. L articolo 30 del TUS, infatti, dispone che: Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell organizzazione e dal tipo di attività svolta, un articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni 1

2 e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell organizzazione e nell attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. La norma, pertanto, comporta che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere considerate a rischio e debbano essere presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate ed interessate dall articolo stesso. In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l art. 25-septies del Decreto, prevede e regolamenta i casi di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell art. 25-septies del Decreto: In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi." Ai sensi dell art. 55, comma 1 e 2, d.lgs. 81/2008 (TUS): 1. È punito con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da a Euro il datore di lavoro: i) per la violazione dell art. 29, comma 1; j) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell articolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dell articolo 34, comma Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: k) nelle aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c),d), f). 2

3 l) in aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; m) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200, uomini giorno. Le sanzioni a carico dell Ente, che operi alle condizioni previste dall art. 55, comma 2, TUS, sono perciò più severe laddove siano mancate: - la valutazione dei rischi; - l adozione del Documento di valutazione dei Rischi. Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima. Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità di Claris Factor (di seguito per comodità, anche la Società ) se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello. I reati considerati nel presente Protocollo sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo. Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilità dell ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità 3

4 di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa. Non mancano perplessità in ordine al requisito d imputabilità oggettiva a carico dell ente, vale a dire l interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa. A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell ente. Il vantaggio o l interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall utilità conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all evento. I reati considerati nell art. 25-septies del Decreto sono riportati di seguito: Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.. La condotta delittuosa rilevante per la configurazione della responsabilità amministrativa dell'ente ex articolo 25-septies del D.Lgs. 231/01 viene integrata nel caso in cui l'evento morte di un lavoratore costituisce la diretta conseguenza del mancato adeguamento dell'ente alle previsione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro

5 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. La condotta delittuosa rilevante per la configurazione della responsabilità amministrativa dell'ente ex articolo 25-septies del D.Lgs. n. 231/01 viene integrata nel caso in cui l'evento lesioni gravi di un lavoratore costituisce la diretta conseguenza del mancato adeguamento dell'ente alle previsione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/ Principi generali Nell ambito del presente Protocollo vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti ex lege, per quanto di rispettiva competenza, dell obbligo di sicurezza: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori. In particolare, sono indelegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi previsti ex art. 17, TUS: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall art. 29, TUS; b) la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi. 5

6 Fatta eccezione per quanto stabilito dall art. 17, TUS attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dall art. 16, TUS, il datore di lavoro può delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dall art.16, TUS, l esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati dal datore di lavoro possono a loro volta subdelegare l esecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dall art. 16, comma 3-bis, TUS. Datore di lavoro e dirigenti sono tenuti all adempimento degli obblighi previsti dall articolo 18, TUS, nel quadro della più ampia previsione dell art cc, qualificata quale norma di chiusura del sistema con riferimento alla portata degli obbligo di sicurezza posto ex lege in capo al datore di lavoro. In particolare datore di lavoro e dirigenti sono tenuti a vigilare sull adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori e, installatori e medici competenti. Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19 e 20 TUS. In base al disposto dell articolo 31, TUS il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all interno dell azienda o dell unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che all interno dell azienda ovvero dell unità produttiva, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32, TUS. Il presente Protocollo prevede l espresso divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da Claris Factor, di: c) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto); d) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all interno dei luoghi di lavoro; e) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 6

7 f) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza; g) svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione; h) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell uso di strumenti aziendali; i) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Sotto l aspetto generale, nell ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare: a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro; b) l attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) l attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti; d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; e) le attività di sorveglianza sanitaria; f) le attività di formazione e informazione del personale; g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale; h) l acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge; i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Al fine di garantire un adeguata gestione della sicurezza sul lavoro, la Società provvede a predisporre: 1) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i); 2) un articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo 7

8 a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti; 3) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Il presente Protocollo prevede, conseguentemente, l espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di: prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale; utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 8

9 contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali. É fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25- septies del Decreto). É fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle Procedure aziendali previste nel presente Protocollo, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare, con riferimento ai Terzi: gli appaltatori devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite dalla Società in merito ai rischi presenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società; (iii) cooperare e coordinare con la Società per l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione; i fornitori devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; gli installatori, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 9

10 In conformità alle previsioni dell art. 30 TUS, Claris Factor ha adottato specifiche, al fine di garantire il costante presidio dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, che potranno nel tempo subire modifiche integrative e/o migliorative, laddove necessario. A tal riguardo, la Società provvede a: - definire specifici principi etici con riferimento alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro; - definire specifici obiettivi per tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza sul lavoro; - diffondere la cultura della sicurezza mediante il coinvolgimento periodico di tutti i lavoratori. Le funzioni operative e le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite Procedure. Tra le procedure previste dalla Legge, si fa riferimento, in primo luogo, alla valutazione dei rischi e alla relativa documentazione quale: DVR, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 TUS, con riferimento a ogni sede della Società; documentazione di aggiornamento dell analisi dei rischi individuata nella parte generale del DVR; ulteriore documentazione prevista e richiamata nel DVR; registro infortuni e documento di verifica e analisi del fenomeno infortunistico; documentazione relativa ai corsi di formazione ed all aggiornamento del personale; piano sanitario e documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria del personale; piano di emergenza e di gestione delle emergenze; verifica periodica degli impianti; procedure relative alla gestione degli appalti; procedure relative alla gestione degli acquisti di apparecchiature, attrezzature e impianti da installare nei luoghi di lavoro; procedure di gestione dei rischi alla salute e sicurezza dei dipendenti distaccati presso luoghi di lavoro estranei alla disponibilità giuridica della Società; DUVRI per l esecuzione di lavori in regime di appalto in presenza di rischi interferenziali. 10

11 Al fine di consentire l agevole lettura del presente Protocollo non si ritiene opportuno riportare, se non per sommi capi nel successivo paragrafo 7, il contenuto della documentazione citata, che si intende tuttavia integralmente richiamata e facente parte del Modello. Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e che devono intendersi, altresì, come facenti parte del Modello. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a: organigramma e funzionigramma della sicurezza; verbali delle riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte; verbali delle riunioni con i rappresentanti sindacali. Le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal DVR a cura del Medico Competente e, per quanto di competenza, degli addetti al primo soccorso. La Società procede regolarmente alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. La Società procede periodicamente alla verifica di tutte le Procedure adottate mediante le modalità previste nel DVR. In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, la Società si è strutturata in modo tale da garantire un articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. In particolare, la struttura definita è la seguente: Datore di Lavoro (DL); Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP); Addetto Servizio di prevenzione e protezione (ASPP); Preposti; Medico Competente (MC); Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); Addetti alle emergenze ed al primo soccorso; 11

12 Addetti antincendio. In particolare, tale struttura è analiticamente indicata nei DVR della Società con riferimento (i) ai rischi propri delle attività svolte dai dipendenti e (ii) ai rischi presenti nelle singole sedi operative. 3. Principi e regole Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all evoluzione delle caratteristiche dell attività produttiva. Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. In altri termini, i reati oggetto del presente Protocollo potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l eliminazione del rischio, l operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dagli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 (di seguito DVR ), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza. Procedure specifiche predisposte da Claris Factor per il presidio delle Aree a Rischio Di seguito si riportano tutti gli aspetti delle principali aree a rischio che la Società deve monitorare mediante procedure formalizzate e i principali presidi di controllo. 12

13 1. Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli Addetti al primo soccorso, agli Addetti emergenza, agli RLS, devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati. A tal proposito la Società ha provveduto a nominare formalmente il Datore di Lavoro e tutte le figure costituenti la struttura organizzativa, come elencate al punto precedente, definendo, d altra parte, ruoli, responsabilità e modalità di diffusione degli stessi nominativi. 2. Deve essere nominato il Medico competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi alle attività. La Società ha individuato e designato formalmente il Medico Competente, la cui nomina risulta firmata per accettazione dell incarico. 3. Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari. Nell ambito del processo di identificazione e valutazione dei rischi deve essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un Documento di Valutazione dei Rischi (come anticipato, per brevità, anche DVR ) che contenga quanto prescritto all Art. 28 del D.Lgs. 81/08. Il DVR deve avere data certa ed essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessario, sentito il RLS. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo, ed in particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro: a) l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi aziendali e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, suddivise per: luogo di lavoro, gruppo di lavoro omogeneo (per mansioni), posto di lavoro e macro attività svolta; b) l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi. 13

14 La Società ha definito regole formali per il processo di valutazione dei rischi e ha eseguito la valutazione dei rischi per ciascun luogo di lavoro e per ciascuna mansione. La valutazione dei rischi viene effettuata tenendo conto delle previsioni previste dal D. Lgs. 81/08. In particolare, il DL, in adempimento all art. 17 del D. Lgs. 81/08, ha provveduto a valutare, con la collaborazione del RSPP e del Medico Competente, tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa. La Società ha predisposto il DVR come previsto dall art. 28 del D. Lgs. 81/08, che è stato firmato da tutte le figure previste dalla normativa vigente, in quanto coinvolte nel processo di valutazione. 4. Il Datore di Lavoro deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto delle attività di appalto, elaborando un unico documento per la valutazione dei rischi (come anticipato, DUVRI ), indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi sulle forniture. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera. La Società, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici, ha definito regole formali al fine di fornire agli stessi soggetti le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/ Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano: a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione; b) la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell emergenza, testato periodicamente; c) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione. Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso l unità produttiva di riferimento; d) l identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione; e) l impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso; f) la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell Antincendio, ai sensi del DPR 37/98. 14

15 La Società ha predisposto il Piano di emergenza ed evacuazione in cui sono identificate le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori, prevedendo, specifici ruoli, responsabilità e modalità di archiviazione della documentazione attestante l'esecuzione delle prove di evacuazione e simulazioni di emergenza, al fine di assicurarne la relativa tracciabilità. La Società ha individuato e nominato gli addetti alla gestione delle emergenze, di primo soccorso e antincendio, la cui nomina risulta firmata per accettazione dell'incarico da parte degli addetti designati. 6. Devono essere organizzati e garantiti i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze. 7. Per ciascun sito aziendale/luogo di lavoro della Società, deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti, provvedendo al relativo rinnovo qualora in scadenza. 8. Deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico competente, per ciascun sito aziendale, un Piano Sanitario aziendale volto sia ad assicurare l implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le sedi, sia a programmare l effettuazione delle visite mediche. Tale Piano Sanitario aziendale dovrà essere monitorato e documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico competente. 9. Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro. 10. Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, ed assicurato il relativo rispetto. Il Registro Infortuni viene gestito, aggiornato ed archiviato dalla Società, mentre l obbligo di denuncia INAIL è curato dall ufficio Amministrazione del Personale della Capogruppo. 11. Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all attività svolta, pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e Medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 15

16 12. Al fine di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari (nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità) ed assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, e degli interventi necessari al suo aggiornamento, deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all interno dell azienda. 13. Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico al personale, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti e ai lavoratori per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. La formazione e l addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. La Società ha formalizzato ruoli, compiti e responsabilità di gestione del processo di formazione in materia SSL. In particolare, sulla base delle necessità formative dei lavoratori, la Funzione Formazione, col supporto tecnico del Servizio di Prevenzione e Protezione, definisce un Piano Formativo, e provvede a monitorare lo stato di avanzamento del Piano e la corretta erogazione della formazione prevista. 14. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di tutto il personale, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria. Il monitoraggio del processo formativo viene garantito dal Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Formazione. La Società, inoltre, provvede ad eseguire la verifica dei requisiti delle figure responsabili in materia SSL, sulla base di quanto indicato dalla relativa procedura di Gruppo. 15. Il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione deve essere verificato dal RLS anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante. 16. L efficacia e l adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l inefficacia e/o l inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. E necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità. 17. La corretta distribuzione e gestione, oltre che il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato. 18. Il Datore di Lavoro e il RSPP con la partecipazione del Medico competente, devono programmare ed effettuare, con cadenza almeno annuale, apposite riunioni con i RLS, 16

17 volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all OdV. La Società ha provveduto a nominare formalmente il Medico Competente, il quale annualmente effettua la visita sui luoghi di lavoro, accompagnato dal RSPP, e con il supporto di quest'ultimo, redige un verbale che elenca le eventuali criticità riscontrate. Tale verbale viene trasmesso dal RSPP al DL che provvede, successivamente, a discuterlo in sede di Consiglio di Amministrazione. 19. Il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato. 20. Il divieto dei lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato. 21. E' vietato richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati. 22. Le attività lavorative devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza. 23. Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 24. Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria del dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.), anche tramite l utilizzo di appositi scadenziari. Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti. La Società, servendosi di specifici contratti d'appalto, provvede a condurre le attività manutentive programmate e non programmate relative agli immobili ed asset aziendali. A tal riguardo, la Società ha adottato l'istruzione operativa della Capogruppo, in cui sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di pianificazione e successivo monitoraggio delle attività manutentive. 25. Devono essere richiesti e valutati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro in occasione dell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d opera). Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, deve essere separato dal costo generale dello stesso e non può essere oggetto di ribasso. 26. Devono essere previste clausole contrattuali ad hoc volte a garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza da parte delle controparti terze (fornitori e contrattisti, sub-appaltatori, ecc.) e identificate le responsabilità circa il monitoraggio e verifica delle stesse. 17

18 La Società garantisce la presenza, all interno dei contratti con controparti terze, di specifiche clausole atte a garantire il rispetto da parte degli stessi dei requisiti di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 27. L assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti o degli incarichi a lavoratori autonomi deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Le strutture organizzative preposte devono, nell ambito delle attività di assegnazione di un appalto o di un incarico ad un lavoratore autonomo, verificare la documentazione ricevuta dalle imprese appaltatrici al fine di verificarne l idoneità tecnico professionale e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, di cui all articolo 26 del D. Lgs. 81/08 e delle procedure interne di sicurezza. La Società, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici, ha definito regole formali al fine di fornire agli stessi soggetti le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/ Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l eventuale redazione di apposita documentazione, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In tale ambito, al fine di consentire all Organismo di Vigilanza l effettuazione dell attività di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato con riferimento all ambito della salute e sicurezza sul lavoro, deve essere messa a disposizione dello stesso Organismo copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del verbale della riunione periodica di cui all art. 35 del D. Lgs. 81/08, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi. 29. Eventuali violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare delle prescrizioni contenute nelle regole aziendali (incluso il presente Modello) devono essere sanzionate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in accordo a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio e Disciplinare. La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la salute e sicurezza sul lavoro. 18

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