P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere CARLO RIPA DI MEANA

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1 Consig gionale A tti Consitiari VII LEGISLATURA ATTO N P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere CARLO RIPA DI MEANA Norme per la tutela degli animali in genere, ivi compresi quelli di affezione, contro il loro maltrattamento e/o malgoverno, loro stabulazione e benessere, nonché per la prevenzione ed il controllo delfenomeno del rahdagismo Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno, Monitoraggio e Sviluppo Processi il Trasmesso alla 111-I Commissione Consiliare Permanente il

2 %&gii GRUPPO CONSLLIARE MISTO VERDI ECOLOGISTI Tel Fax rioadimeana.carlo@crumbria.ors PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI IN GENERE, IVI COMPRESI QUELLI Dl AFFEZIONE, CONTRO IL LORO MALTRATTAMENTO E/O MALGOVERNO, LORO STABULAZIONE E BENESSERE, NONCHÉ PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO RELAZIONE Nella legge si condanna ogni crudeltà, abbandono o malgoverno degli animali in genere, ivi compresi quelli di affezione, tutela le loro condizioni di vita, sopravvivenza e benessere. La legge promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose nel benessere degli animali, delle loro esigenze ambientali e sanitarie. E regolamentato l affido, la responsabilità del detentore, il controllo della riproduzione, il censimento, le sterilizzazioni e la soppressione eutanasica. E previsto l obbligo del tatuaggio, dell iscrizione all anagrafe canina, attraverso un codice di riconoscimento. Va segnalata alla competente USL l eventuale trasferimento, scomparsa o morte dei cani entro 3 giorni. E previsto il controllo del randagismo sia dei cani che dei gatti vaganti, introducendo le figure delle gattare e del cane di quartiere. Sono previsti canili e altre strutture di ricovero per gli animali di affezione, le aree protette per i gatti e la regolamentazione degli allevamenti amatoriali, dei centri di addestramento, delle pensioni per animali e dei canili privati. E infine previsto I Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e il Comitato regionale per la protezione degli animali.

3 REGIONE DELL UMBRIA GRUPPO CONSILIARE MISTO VERDI ECOLOCISTI Tel Fax verdi@crumbrla.org rinadimeana carlotlcrumbria.oro PROPOSTA Dl LEGGE REGIONALE NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI IN GENERE, IVI COMPRESI QUELLI Dl AFFEZIONE, CONTRO IL LORO MALTRATTAMENTO EI0 MALGOVERNO, LORO STABULAZIONE E BENESSERE, NONCHÉ PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO Art. 1 (Finalità) 1. La Regione condanna ogni atto di crudeltà contro gli animali, ivi compresi quelli di affezione, condanna altresì ogni atto di violenza gratuita contro di essi, il loro abbandono e/o malgoverno. La legge tutela le condizioni di vita, sopravvivenza e benessere degli animali di affezione, di quelli liberi vaganti e di quelli randagi. La legge promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie, sia per la prevenzione e cura delle malattie proprie delle specie tutelate che per quelle trasmissibili agli altri animali e all uomo. La legge punisce chiunque causi agli animali ogni genere di sofferenza, strazio o sevizie o li sottoponga a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, ovvero li adoperi in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura. 2. La legge altresì vieta su tutto il territorio regionale ogni tipo di manifestazione organizzata da istituzioni pubbliche o da privati che veda l impiego a qualunque titolo di animali, ivi compresa I erpetofauna, quando a detti animali venga imposto un comportamento non tipico della propria specie e/o vengano sollecitati a tenere comportamenti 0 posture per loro innaturali e/o vengano usati al di fuori del proprio habitat. 3. La Regione, al fine di favorire la civile convivenza e il rispetto tra le persone e gli animali, e di arginare il proliferare di divieti nei confronti dei cani in luoghi pubblici, promuove idonei atti normativi anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni ed esercizi commerciali pubblici, disponendo nei confronti della P.A. che ad ogni divieto di ingresso e transito dei cani in parchi ed aree pubbliche sia individuata anche un area pubblica di adeguata estensione per la libera circolazione dei cani tenuti al guinzaglio o liberi muniti di apposita museruola. 4. Gli animali, anche se morti, devono essere trattati con rispetto, ne è vietata quindi l esposizione in pubblico e l uso spettacolare o strumentale, fatte salve le finalità scientifiche e/o didattiche divulgative da parte delle P.A. di organi scientifici, musei, ricercatori, università, organi di informazione e simili. 5. All attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, la Provincia, i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane e le Aziende sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato di settore interessate iscritte all albo regionale e/o ONLUS di cui al D.L. n

4 GRUPPO %&$fi\p CONSILIARE MISTO VERDI ECOLOGISTI Tel Fax rioadimeana,carloq9rumb~ia,9r~ Art. 2 (Compiti dei Comuni) 1. I Comuni singoli 0 associati e le Comunità montane provvedono: a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporaneo dei cani randagi e/o catturati quando ricorrono esigenze sanitarie e/o di profilassi; b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai detentori, o all affidamento ad eventuali richiedenti; c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l affidamento; 2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati dalla presente legge. 3. I Comuni e le Comunità montane provvedono inoltre alla realizzazione e al mantenimento delle strutture finalizzate al ricovero e cure temporanei dei gatti che vivono in libertà, non riconducibili ad alcun proprietario, qualora feriti, ammalati o sterilizzati e per il periodo di post degenza ritenuto necessario. 4. I Comuni e le Comunità montane, per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge, possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di settore iscritte nel registro regionale del volontariato o organizzazioni ONLUS di cui al D.L. n.560/97, previa stipula di apposita convenzione. I Comuni possono prevedere l introito di contributi volontari dei cittadini, introiti destinati comunque al perseguimento delle finalità della presente legge. 5. I Comuni competenti per territorio provvedono all applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa. (Benessere Art. 3 degli animali. Afido) 1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali: a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali, fatti salivi casi di intervento terapeutico; b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento di animali, loro costrizioni incompatibili con la loro natura, o offendano la loro dignità costringendoli ad assumere comportamenti 0 posture per loro innaturali; c) è vietato abbandonare gli animali di affezione di cui si abbia il possesso legittimo o la detenzione a qualsiasi titolo, o comunque lasciarli liberi o incustoditi senza le debite cautele; d) gli animali di affezione senza legittimo proprietario - o senza che esso sia riconoscibile attraverso il tatuaggio o marcatura - ritrovati, catturati o comunque consegnati e accettati nei canili pubblici o strutture di ricovero consorziale pubbliche e/o private, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, salvo quanto previsto dalla legge 281 del 14 agosto 1991;

5 :\ GRUPPO CONSILIARE MISTO VERDI Eco~oors~r Tel Fax e) gli animali custoditi presso i canili e le strutture di cui al punto precedente, dopo 60 giorni possono essere concessi in affidamento definitivo a qualsiasi cittadino che dia garanzia di buon trattamento attraverso la scheda di affido allegata alla presente legge, previo tatuaggio o altra marcatura che rispetti gli standard internazionali. Il cane può essere seguito a distanza dall ente o associazione di volontariato affidante, per un periodo di almeno tre anni, con verifiche a cadenza annuale del suo stato di salute e della sua esistenza in vita presso l affidatario. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari e delle Guardie zoofile ed ecologiche volontarie riconosciute, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che trattasi; f) per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le Amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell art. 1, incentivi all adozione degli animali. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata e/o in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro. Gli incentivi possono essere devoluti a condizione che l adottante dimostri di possedere alcuni requisiti cautelari: di essere assolvibile; l esistenza in vita dell animale; dia garanzie circa il buon trattamento igienico e sanitario; permetta controlli periodici, senza preavviso, da parte degli organi di vigilanza. In difetto di quanto sopra, previa contestazione scritta, l adottante perderà il possesso dell animale, fatta salva l applicazione di sanzioni amministrative e penali. I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari, anche attraverso le Guardie zoofile ed ecologiche volontarie riconosciute di cui all art. 12; g) tutti gli animali che per caratteristiche etologiche proprie della specie possono partecipare a gare agonistiche che si svolgono nel territorio regionale, e che risultassero poi vincitori della gara stessa, sono sottoposti ad esame anti-doping, secondo i protocolli UNIRE (Unione Nazionale Italiana Razze Equine). La convalida definitiva della vittoria, è subordinata alla negatività degli esami anti-doping. L eventuale esito positivo, non solo comporterà la squalifica e l invalidazione del risultato della gara, ma anche l irrogazione della specifica sanzione amministrativa prevista dall art. 29, sia a carico del proprietario che del conduttore, oltre alla squalifica per 5 (cinque) anni dell animale da ogni tipo di manifestazione e/o gara; h) le manifestazioni a carattere ippico sono tenute nelle strutture riconosciute dall UNIRE o previo parere favorevole dello stesso ente; i) le manifestazioni con l impiego di altri animali, sono tenute ed autorizzate in osservanza delle norme d attuazione del DPCM (Accordo tra il Ministro della Salute, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia pettherapy, ai sensi dell art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281);

6 GRUPPO q#~&i% CONSILIARE MISTO VERDI ECOLOGISTI Tel Fax ripadimeanalvarlv~vr~m~ri~,vr~ j) nelle more del provvedimento di attuazione di cui alla lettera precedente, le manifestazioni sono vietate. Art. 4 (Responsabilità de/ detentore) 1. Un animale vagante che si trovi in momentanea difficoltà può essere sostentato in via temporanea da chiunque purché non si violino le norme igienico-sanitarie, senza tuttavia che costui ne divenga detentore. 2. E vietato detenere animali selvatici o animali che non si possono adattare alla cattività nel rispetto delle norme nazionali e di diritto comunitario di settore. 3. E vietato detenere animali di affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da arrecare pregiudizio al benessere degli animali stessi: a) il cane detenuto nei canili, siano essi pubblici o privati, deve avere a disposizione almeno sei metri quadrati di spazio. In caso di box con presenza multipla, per ogni cane in più dovranno essere previsti almeno altri due metri quadrati, e si potrà arrivare ad un massimo di cinque cani per ogni box che dovrà essere coperto per almeno un terzo della superficie per avere riparo dalle intemperie. I cani dovranno avere a disposizione acqua pulita e cibo a sufficienza, nonché ricovero idoneo e adeguato alla taglia dei cani, ovvero almeno due cucce di grandi dimensioni nel caso di massima capienza dei box - 5 (cinque) cani per box; b) il cane detenuto da privati deve avere a disposizione gli spazi minimi garantiti come al precedente punto. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero, e che la catena sia mobile con anello girevole agganciato ad una fune di scorrimento di almeno sei metri di lunghezza, ancorata a non meno e non oltre due metri da terra; il collare dovrà essere sufficientemente largo da evitare ferite, problemi di altra natura, o traumi; c) per il trasporto multiplo di animali con carrelli appendice o rimorchio, devono essere osservate le norme di cui all allegata circolare regionale relativa al trasporto di animali. Per il trasporto di animali all interno della vettura devono essere rispettate le norme di cui al Codice della Strada; d) i cani o gli animali di affezione durante il periodo estivo non possono essere lasciati incustoditi all interno dei veicoli per un periodo superiore ad un ora. Durante il giorno il veicolo deve essere parcheggiato all ombra e, anche nelle ore notturne, l abitacolo deve essere sempre adeguatamente areato; e) il proprietario el0 detentore dell animale deve collaborare all identificazione e/o controllo del tatuaggio qualora richiesto dagli agenti addetti al controllo; f) i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di cani hanno l obbligo di raccogliere e rimuovere immediatamente gli escrementi dei propri

7 Cnnainlin Regionale GRUPPO CONSILIARE i ECOLOCISTI Tel Fax rioadimeana.carlo~crumbria.ora animali dal suolo pubblico o privato aperto al pubblico e/o di uso pubblico, al di fuori dei luoghi individuati o deputati a tale uso, con l obbligo di smaltimento nei cassonetti della Nettezza Urbana. Per il Principio della solidariefà concorre alla prevista sanzione amministrativa, così come previsto dall art. 6 della legge 689/81, anche il proprietario, qualora diverso dal detentore, anche nel caso in cui il cane sia privo di controllo momentaneo e/o vagante; g) gli allevatori o detentori di cani e gatti a scopo di commercio, ivi compresi anche i commercianti, hanno l obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico di animali al momento detenuti, con pagine numerate e vidimato dalla Asl territorialmente competente, al fine di seguire tutti i passaggi di proprietà dell animale ex D.M. 8 gennaio 2002 di istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali (G.U. n. 15/2002). Art. 5 (Controllo della riproduzione. Censimento e sferilizzazione) 1. La Regione e le Asl attraverso i servizi veterinari pubblici, e con la collaborazione delle associazioni di volontariato di cui all art. 12, promuovono e perseguono, anche tramite convenzioni pubbliche, con veterinari liberi professionisti: l la conoscenza, la sensibilizzazione, la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali di affezione, campagne annuali di sensibilizzazione contro l abbandono; l il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite, azione condotta dalle Asl per il tramite del proprio servizio veterinario, anche in collaborazione, previa stipula di apposita convenzione, con veterinari liberi professionisti che siano titolari di uno studio o direttori sanitari di un ambulatorio; l monitorizzano il fenomeno del randagismo eseguendo un censimento annuale con conseguente schedatura somatometrica dell animale, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di cui all art. 12 e, in base alle risultanze di detto censimento, effettuano un piano annuale di contenimento delle nascite, prevedendo la cattura e la sterilizzazione di tutte le femmine di cani e gatti randagi nella misura minima dell 80% degli animali censiti, prevedendo un piano annuale di intervento, articolato su base mensile, per il quale sarà inviata, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, la quantificazione della spesa presso la direzione generale della Asl di competenza, relativamente e limitatamente ai presidi sanitari anestetici e di profilassi post intervento; l i gatti randagi che vivono in libertà nel territorio regionale vengono sterilizzati a cura dei servizi sanitari delle Asl e reimmessi in libertà dopo il periodo di post degenza, nel territorio ove sono stati catturati; l i cani, censiti sul territorio della Asl di competenza come randagi, e perciò non riconducibili a nessun proprietario o detentore, vengono

8 %&.&\P GRUPPO CONSILIARE MISTO VERDI ECOLOCISTI Tel Fax rioadimeana,carlo@crumbriir,ord sterilizzati a cura del servizio sanitario delle Asl locali e reimmessi nel territorio di appartenenza, qualora, per manifesta carenza di disponibilità per la stabulazione, non possano essere ricoverati presso i canili comunali, comprensoriali, 0 in altre strutture convenzionate. Art. 6 (Soppressione eutanasica) La soppressione eutanasica di un animale di affezione è eseguita esclusivamente da un medico veterinario, previa anestesia, in modo da non causare dolore o sofferenza all animale, solo in presenza di certificata malattia incurabile, o se di comprovata pericolosità, dopo un periodo minimo di osservazione di trenta giorni. Non è consentito sopprimere eutanasicamente animali di affezione per deresponsabilizzazione del proprietario o detentore, per sopravvenuta mutazione delle condizioni di permanenza e stabulazione dell animale presso il proprietario o detentore. Dell avvenuta soppressione eutanasica, da parte del veterinario libero professionista o da parte della Asl, gli stessi devono dare comunicazione al Comitato Regionale per la protezione degli animali di cui all art. 31 entro 30 giorni mediante raccomandata indicando: il giorno ed il luogo di somministrazione del presidio sanitario, il nome del richiedente, la patologia dell animale, eventuali osservazioni, il metodo adottato per la soppressione, la descrizione dell animale. Art. 7 (Obbligo del tatuaggio e iscrizione all anagrafe canina) 1. Presso ogni Asl è istituita una anagrafe canina contenente l elenco, numerato progressivamente, di tutti i cani presenti nel territorio regionale che sarà immesso in rete telematica al fine di far parte di una anagrafe nazionale che renda possibile la ricerca e l identificazione in tutto il territorio nazionale. 2. Fermo restando il disposto dell art. 83 D.P.R , il proprietario deve provvedere, entro centoventi giorni dalla nascita, o comunque entro dieci giorni dal possesso, all iscrizione del cane all anagrafe di cui al presente articolo, contestualmente all apposizione del codice di riconoscimento di cui al presente articolo. 3. Per l iscrizione viene compilata un apposita scheda predisposta dalla Giunta regionale, che verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di Polizia Veterinaria eseguiti sull animale. 4. I medici veterinari della Asl hanno l obbligo di verificare l esistenza del tatuaggio su ogni cane che visitano o curano, o di cui sono a conoscenza per motivi professionali. 5. I medici veterinari della Asl e i liberi professionisti, i quali nell esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell esistenza di cani non iscritti all anagrafe, hanno l obbligo di segnalare il proprietario o detentore dello stesso entro sette giorni al Comune competente per territorio, al fine della successiva

9 GRUPPO CONSILIARE MISTO VERDI EE~LOCISTI Tel Fax rioadimeana.garloquumbria.ors identificazione del proprietario o detentore con invito ad apporre il tatuaggio entro 15 (quindici) giorni; in difetto si applicheranno le sanzioni specificamente previste a carico del detentore-proprietario. 6. In caso di inosservanza della comunicazione da parte del medico veterinario, si applica un sanzione amministrativa minima di euro 50,OO e massima di euro 300. In caso di recidiva la sanzione raddoppia, in caso di ulteriore recidiva la sanzione viene applicata al massimo edittale. 7. Si applica la sanzione amministrativa a carico del proprietario o detentore da un minimo di euro ad un massimo di euro qualora l inosservanza riguardi cani appartenenti a razze particolarmente aggressive individuate con il decreto..., che possano essere utilizzati per i combattimenti. 8. La sanzione di cui al punto 6 del presente articolo viene triplicata se il medico veterinario omette la prevista comunicazione in caso di cani di cui al precedente comma. 9. Sono esentati dall obbligo di iscrizione all anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei corpi di Pubblica sicurezza. 10. Fatta salva l iscrizione all anagrafe, sono esentati dall identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d incompatibilità all applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche. Il, I dati concernenti i cani iscritti all anagrafe devono essere comunicati agli organi di Polizia ivi comprese le Guardie Giurate nominate dalle associazioni di cui all art. 12, i quali possono utilizzare tali dati ai fini di ricerca e indagine, essi però sono tenuti all osservanza del segreto d ufficio circa la diffusione di dati sensibili a terzi. Art. 8 (Codice di riconoscimenfo) 1. Il codice di riconoscimento è impresso mediante tatuaggio o con altro metodo comunque indelebile e chiaramente leggibile, sul piatto interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, a cura del Servizio veterinario della Asl presso le strutture operative territoriali, oppure da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dalla Asl competente, a condizione che gli stessi dispongano di strutture e attrezzature adeguate. 2. Il codice di riconoscimento può anche avvenire attraverso l introduzione sottocutanea di microchip con apposita metodica; il chip e il lettore dovranno essere di tipo standardizzato alle norme nazionali e internazionali al fine di permetterne la lettura in tutti i paesi europei. 3. Il tatuaggio, apposto secondo le normative vigenti in altre regioni, è valido ai fini dell iscrizione all anagrafe di cui all art La Giunta regionale può riconoscere validi, attraverso un proprio atto, altri tipi di tatuaggio, purché apposti da enti abilitati a livello nazionale; l animale tatuato deve comunque essere iscritto all anagrafe canina della Asl di competenza.

10 GRUPPO CONSILIARE MISTO VERDI ECOLOGISTI Tel Fax riaadimeana cario@crumhria oro 5. Il veterinario libero professionista provvede all apposizione del numero di codice indicato dalla Asl e comunica tempestivamente alla stessa l intervento effettuato. 6. Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra devono essere condotte con metodiche tali da non arrecare danno o sofferenza all animale. 7. Sono esonerati dal pagamento del concorso alle spese per l apposizione del tatuaggio del cane quando effettuata dalla struttura pubblica: a) i disabili, forniti di idonea certificazione della necessità di cane; b) le associazioni di volontariato di cui all art. 12 per i cani abbandonati, ospitati nei canili delle stesse, o in canili comunali convenzionati gestiti da organizzazioni di volontariato; c) i pensionati sociali, muniti di idonea certificazione fiscale, che percepiscono la pensione sociale minima. 8. I medici veterinari della Asl e i liberi professionisti sono tenuti, nell esercizio della loro attività professionale, a segnalare alla Asl di competenza i casi di mancato tatuaggio o la mancata apposizione del codice di riconoscimento. Art. 9 (Trasferimento, scomparsa o morte del cane) 1. Ai fini della presente legge, il possessore o detentore del cane deve segnalare alla Asl di competenza la scomparsa dell animale entro tre giorni dall evento; analoga segnalazione deve essere fatta entro dieci giorni in caso di trasferimento a qualsiasi titolo, oppure in caso di morte dell animale. 2. Nel caso di trasferimento di proprietà del cane il codice di tatuaggio dovrà essere registrato presso la Asl di destinazione a cura del proprietario. 3. I medici veterinari della Asl e i liberi professionisti che, nell esercizio della loro professione vengano a conoscenza del parto di cagne, a qualsiasi scopo detenute, entro 120 (centoventi) giorni dal parto stesso dovranno comunicare alla Asl i dati per identificare il proprietario o detentore, il numero dei nati, il sesso degli stessi, il numero di morti e la destinazione dei cuccioli. (Controllo Art. 10 de/ randagismo) 1. Ai fini del controllo e limitazione del fenomeno del randagismo, viene riconosciuta la figura della gattara, ovvero il privato cittadino gattofilo e/o cinofilo che accudisce le colonie di gatti randagi e/o sostenta cani vaganti. Detta personalità, pur non rivestendo una figura giuridica, ha il diritto di accesso e libera circolazione in tutti i terreni pubblici o privati di uso pubblico o aperti al pubblico - con esclusione delle proprietà private o pubbliche recintate - al fine di accudire gli animali nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie. La gattara potrà collaborare all occorrenza alla cattura degli animali, qualora richiesto il suo intervento da parte delle Asl e delle associazioni di volontariato di cui all art. 12, al fine di permettere di procedere alla successiva

11 .%Q$&i GRUPPO CONSILIARE MISTO VERDI ECOLOGISTI Tel Fax ripadimeana,csrl9ecrum~ria..prg sterilizzazione e/o fornire dati statistici e numerici sull evoluzione demografica della colonia, o circa l insorgenza di patologie animali. 2. Le Asl provvedono alla individuazione e cattura degli animali, anche mediante forme di convenzionamento con le associazioni di volontariato di cui all art. 12 e/o con soggetti privati idonei. 3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario previo rimborso, a chi ne ha diritto, delle spese di cattura e/o custodia, stabulazione, degenza, cura, eventualmente sostenute dalla struttura pubblica e/o dalle associazioni di volontariato di cui all art La cattura dei cani vaganti, effettuata dagli operatori della Asl di competenza o dai volontari delle associazioni protezionistiche idoneamente attrezzate, deve avvenire in modo tale da non causare dolore o sofferenza all animale. 5. I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti a tatuaggio e, previa adeguata profilassi sanitaria, possono essere affidati immediatamente in via temporanea a privati che diano garanzie di buon trattamento, e alle associazioni di cui all art. 12 che ne facciano richiesta. Se non reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura, l assegnazione diventerà definitiva e l eventuale proprietario non potrà vantare alcun titolo nei confronti dell affidatario o dell animale. 6. Gli animali di affezione non definitivamente assegnati e ricoverati presso le strutture di cui all art. 10, vengono sterilizzati. 7. Le associazioni di cui all art. 12 possono, a proprie spese, d intesa con le Unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza, nel rispetto dell igiene pubblica. 8. Corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle Asl e alle guardie zoofile ed ecologiche volontarie riconosciute, sono organizzati annualmente dalla Regione o dalle organizzazioni di volontariato di cui all art. 12 che ne facciano specifica richiesta, le quali rilasceranno apposito attestato di frequenza. 9. Al fine di combattere il fenomeno dell abbandono, presso i canili comunali, rifugi o altre strutture convenzionate, possono essere ospitati con la formula di pensione e pagamento, sia cani che gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo. Le somme introitate sono riconosciute come rimborso spese per il mantenimento della struttura e della somministrazione di pasti e cure. Tali tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale per la protezione degli animali. Art. 11 (Cane di quartiere) Nella consapevolezza che la politica dei canili non può essere l unico strumento per combattere il fenomeno del randagismo, viene riconosciuta e regolamentata la figura del cane di quartiere. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero, e tale animale viene appunto definito cane di quartiere.

12 Piazza Italia PERUGIA Tel Fax rioadimeana.carlo@crumbria oro Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e dall art. 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Servizio veterinario dell azienda U.S.L. di riferimento, previo accordo con le associazioni di volontariato di cui all art.12 operanti sul territorio. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell azienda U.S.L. di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali possono assumere l onere della gestione e la responsabilità e/o indicare il nominativo di un privato cittadino che abbia deciso di prendersene cura. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell azienda U.S.L. competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell azienda U.S.L. competente per territorio. I cani di quartiere devono essere iscritti all anagrafe canina, tatuati a nome dell associazione di volontariato di riferimento e/o di un privato cittadino che decida di prendersene cura, devono inoltre portare una medaglietta ben visibile dove sono indicati chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza. I cani di quartiere così come individuati al presente articolo vengono assicurati per la responsabilità civile verso terzi, a spese e cura del Comune di appartenenza, e assegnati all associazione di volontariato di cui all art. 12, o al privato cittadino che ne faccia richiesta, i quali ne diventano quindi il referente per quanto riguarda cure e benessere. Gli uffici comunali competenti, anche per il tramite delle Circoscrizioni, dovranno adeguatamente informare la cittadinanza e il quartiere ove stabilmente vive e vaga detto animale. Art. 12 (Associazioni di volontariato) La Regione promuove, favorisce, tutela e sostiene le organizzazioni di volontariato così come anche previsto dalla L.R. n.l5/94, in particolar modo ai fini di sinergicamente cooperare con le stesse per contenere la piaga del randagismo e tutelare adeguatamente gli animali domestici e di affezione in genere. Riconosce e sostiene quelle organizzazioni di volontariato di settore (ecologiche, animaliste, ambientaliste, zoofile) che risultano regolarmente iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge 266/91, e quelle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilifà Sociale) di cui al D.L. 460/97. Riconosce e sostiene il ruolo delle Guardie Giurate Zoofile nominate ai sensi dell art. 133 e sgg. del T.U.L.P.S. dalle associazioni di cui all art.12. Tale guardia opera conformemente a quanto previsto dalla legge 689/81 la quale può operare congiuntamente anche in ausilio degli operatori Asl, Polizia Municipale, C.F.S., Polizia Provinciale, Carabinieri, Polizia di Stato, G.D.F. ecc.; interviene ogni qualvolta la sua funzione lo renda necessario, senza bisogno di ordine scritto, redigendo in caso di violazione in modo chiaro e dettagliato verbali conformi alla normativa vigente, operando con prudenza, perizia e diligenza, ricercando la massima collaborazione con gli organi di Polizia. La guardia giurata - nominata dal Prefetto competente per territorio - ai sensi e

13 q#$&\% GRUPPO CONSILIARE MISTO VERDI ECOLOGISTI Tel Fax rioadimeana,carlo@crumbria,orp per gli effetti dell art. 133 e segg. del T.U.L.P.S., ricopre la qualifica di Pubblico Ufficiale, opera sotto la vigilanza del Questore ai sensi dell art. 2 della legge 508/36, opera secondo quanto disposto dalla legge n.689, e nel limite del servizio cui è destinata ai sensi dell art. 57, comma 3, del c.p.p., svolgendo le funzioni di cui all art. 55 del c.p.p.; opera in modo assolutamente, e in ogni caso, disarmato. Art. 13 (Traffamenfo della popolazione e del randagismo) 1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà; è vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat. 2. Si intende per habitat di colonia felina, qualsiasi territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini. 3. La presenza di colonie di gatti che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari, o riguardanti il benessere animale, è segnalata al Comune e alla Asl competente, che dispongono gli accertamenti e i necessari interventi sanitari. 4. Le Asl provvedono, anche in collaborazione con le associazioni di cui all art. 12, alla cattura, cura e successiva reimmissione nel loro habitat, dei gatti segnalati, previa degenza nei locali appositamente attrezzati messi a disposizione dai Comuni e dalle Comunità montane ai sensi della presente legge. 5. I gatti randagi sterilizzati a cura delle Asl vengono identificati con apposito tatuaggio (lettera S) al padiglione auricolare destro, e quindi sono reimmessi nella loro colonia di provenienza. 6. Il proprietario che rinuncia a cucciolate può affidarle a strutture pubbliche o convenzionate in grado di accoglierle a condizione della sterilizzazione della fattrice a proprie spese e all assunzione delle spese per il mantenimento della cucciolata fino al 6 mese, qualora i cuccioli non siano affidati prima. Art. 14 (Tutela dell integrità fisica degli animalo 1. Il compimento di atti crudeli su animali che per vecchiaia, ferite o malattie, non sono più idonei al lavoro, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500, fatta salva l applicazione dell art. 727 del C.P.. 2. L uccisione di un animale senza giustificato motivo, o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere la soppressione dell animale, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000, fatta salva l applicazione dell art. 727 del cp.. 3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e le forme di addestramento che comportino sevizie di animali, è vietato altresì l uso di metodi e strumenti di coercizione come bastoni a scarica elettrica o collari

14 i 1 Cnnsinlin Regionale s GRUPPO CONSILIARE s J MISTO VERDI Tel Fax rioadimeana.carlo@crumbria.om radiocomandati e simili, che emettano scariche elettriche. Tale condotta è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500; fatta salva l applicazione dell art. 727 del C.P.. 4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa da euro a euro , fatta salva l applicazione dell art. 727 del C.P.. 5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500, fatta salva l applicazione di specifica norma penale. 6. L avvelenamento e/o la morte di qualunque tipo di animale, causato da acque di scarico e rifiuti inquinati, da terreno avvelenato o dall impiego non appropriato di prodotti chimici, agricoli, diserbanti e/o comunque venefici, nonché dalla mancata recinzione di discariche abusive o altro sito ove sono depositati, abbandonati, accumulati rifiuti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 125 a euro La vigilanza sanitaria su gare che implichino l uso di animali, di spettanza della Polizia Veterinaria, può essere integrata di diritto da quella di qualunque delle associazioni di cui all art. 12, per il tramite delle proprie guardie zoofile ed ecologiche riconosciute, qualora le stesse associazioni lo ritengano necessario. 8. Sono considerati maltrattamenti, tra gli altri, i seguenti atti e comportamenti: la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria; fame; sete; incrudelimenti con fruste; pesi e finimenti; eccessi di fatica; scossa elettrica e/o elettrostatica; costrizione mediante dispositivi acustici e/o elettromagnetici, meccanici o altro dispositivo di qualunque genere e natura che obblighi l animale a tenere comportamenti o risposte antietologiche; lavoro non adeguato all età e allo stato di salute; le condizioni di vita che ne impediscano la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche; la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario; qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all esercizio della professione medicoveterinaria; la costrizione in qualunque modo, anche temporanea, di animali in posture antietologiche sarà qualificata e integrata ad insindacabile giudizio di un etologo riconosciuto. Art. 15 (Divieto di combaffimento fra animalo 1. Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie, ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, è punito con la sanzione amministrativa da euro a euro , fatta salva l applicazione dell art. 727 del C.P.. La stessa sanzione si applica anche al proprietario o al detentore degli animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto non sia avvenuto contro la loro volontà. 2. E sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall art. 20, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n.689, degli animali utilizzati o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni, ovvero affidati alle associazioni

15 &#g -l rm Cnnsinlin Regionale Piazza Italia PERUGIA Tel Fax GRUPPO CONSILIARE MISTO VERDI EC~L~CI~TI rioadimeana&arlo@xumbriir~org - protezionistiche o animaliste di cui all art. 12 o ad enti, organizzazioni o strutture che possano provvedere al loro recupero comportamentale (anche qui vale il discorso del punto 8 precedente). (Ordinanze, Art. 16 divieti, provvedimenti) Il Sindaco o qualsiasi altra autorità, che preveda il divieto di accesso di cani in determinate aree mediante ordinanza o altro provvedimento, dovrà contestualmente prevedere nell ordinanza stessa all individuazione di apposite aree attrezzate o idonee presso le quali è consentito l accesso ai cani. I sindaci devono attivarsi al fine di predisporre idonee aree attrezzate, recintate e servite con lettiere e sufficiente spazio per la sgambatura dei cani liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza. Tali aree dovranno essere dignitosamente attrezzate e mantenute costantemente efficienti durante l arco dell anno. Tali aree dovranno avere una superficie minima recintata di almeno metri quadrati. Art. 17 (Canili e strutture di ricovero per gli animali di affezione) 1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili pubblici esistenti e costruiscono rifugi per gli animali di affezione, anche per la custodia temporanea dopo la cattura. 2. I Comuni, singoli 0 associati, e le Comunità montane provvedono, direttamente o mediante la stipula, entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, di apposite convenzioni con gli enti e le associazioni iscritte all albo regionale di cui all art. 12, alla gestione delle strutture di cui al comma I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane, in carenza di strutture pubbliche possono stipulare convenzioni per l utilizzo di quelle gestite da associazioni protezionistiche iscritte all albo regionale di cui all art Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere appositi locali per primi interventi di pronto soccorso agli animali di affezione, per l isolamento e il controllo di eventuali malattie infettive, per la necessaria e obbligatoria profilassi sanitaria. Le strutture di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche REQUISITI STRUTTURALI MINIMI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI-RIFUGIO generali: 1. Box 1.l I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili. 1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq.6, di cui mq.2 coperti. 1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati.

16 GRUPPO CONSILIARE ISTO VERDI ECOLOGISTI Tel Fax ridadimeana&arloqcrumbria,org 1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m.lo. 1.5 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico. 2. Ambulatorio-infermeria L ambulatorio e/o infermeria di norma dovrà essere previsto e allestito presso le strutture di canile o rifugio comunale o comprensoriale, può avere pero anche sede e ubicazione decentrata presso le Asl purché rispondente ai requisiti richiesti dalla presente legge, a condizione che la richiesta di intervento urgente possa essere soddisfatta in detta struttura decentrata entro mezz ora dalla richiesta. 2.1 La dotazione strumentale dell ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medico-veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso. 2.2 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m.2 di altezza, devono essere in materiale lavabile. 2.3 La dotazione strumentale dell infermeria deve comprendere: - microscopio per esami parassitologici; - attrezzatura per l esecuzione del tatuaggio; - attrezzatura medicale per l esecuzione degli interventi di sterilizzazione; - frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici. 2.4 Sala interna e reparto ricovero cuccioli. 2.5 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione. 2.6 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare tali animali in decorso post operatorio e cuccioli. 2.7 Nei locali devono essere garantite condizioni di benessere adeguate allo stato fisiologico degli animali ospitati. 3. Magazzino, cucina, servizi igienici 3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente. 3.2 Il controllo e l assistenza sanitaria delle strutture di cui al presente articolo sono assicurate dalle Asl anche mediante forme di convenzioni con veterinari liberi professionisti Nelle strutture di cui al presente articolo possono essere tenuti in custodia a pagamento animali di affezione. Gli eventuali introiti restano a disposizione dei gestori del canile, ricovero, rifugio, per essere reinvestiti nelle migliorie della struttura e/o acquisto di cibo o prodotti per la pulizia del canile e benessere degli animali La Regione concorre al finanziamento delle opere di cui al presente articolo e alla relativa gestione, secondo le modalità stabilite dal piano triennale di cui all art Le strutture gestite dalle associazioni di cui all art. 12 adeguano, entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, i propri standard a quanto previsto dalla presente legge e sono soggette alle norme di cui all art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320.

17 REGTONE DH.I:~JM RRTA GRUPPO CONSILIARE MISTO VERDI ECOLOGISTI Tel Fax ridadimeana.carlo@crumbria.ors Art. 18 (Aree proteffe per gatti) 1. Per favorire i controlli sui gatti che vivono in stato di libertà, i Comuni, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione di cui all art. 12, provvedono a individuare le zone dove esiste la più alta concentrazione di gatti vaganti e provvedono, ove possibile, ad allestire in località adatte, come parchi e giardini, aree di protezione. 2. Nel caso di esecuzione di opere pubbliche in zone frequentate da gatti, il Comune, sentite le associazioni di cui all art. 12, provvede, ove possibile, al trasferimento degli stessi in aree di protezione o in altre aree idonee. 3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere concordate dai Comuni con i Consigli circoscrizionali ove esistenti. 4. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre che gli animali siano posti in osservazione per l accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, e se del caso dispone l allontanamento affidandolo alle strutture di ricovero, ovvero alle associazioni di protezione animali a spese del proprietario. Art. 19 (Allevamenti amatoriali, centri addestramento, pensioni per animali, canili privafi) 1. Si definisce allevatore amatoriale chi non esercita a titolo esclusivo o principale l attività di allevamento e commercio di cani. 2. Tutti coloro i quali gestiscono e/o detengono a qualsiasi titolo animali di affezione, cani e/o gatti, e/o intendano procedere all allestimento di canili, ricoveri, spazi idonei, box, ecc. per la stabulazione di detti animali, devono osservare le norme di cui all art I canili amatoriali sono costituiti da box costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili. 4. I box singoli devono avere una superficie minima di mq.6 e deve essere prevista una copertura tale da creare sufficiente riparo ed ombreggiatura per almeno un terzo della superficie di ogni box, e devono comunque rispettare le norme di cui all art Il pavimento deve essere costruito con pendenza idonea onde consentire il deflusso delle acque di lavaggio, e munito di griglia di scolo nel caso in cui non vi sia autorizzazione allo spandimento. Art. 20 (Commercio e Mosfre) 1. Gli esercenti il commercio di cani, debbono iscrivere all anagrafe canina tutti i cani acquisiti o detenuti secondo le modalità previste dalla presente legge, ovvero entro 120 giorni dalla nascita, oppure entro 10 giorni dall inizio della loro detenzione, e comunque prima della vendita o cessione gratuita; devono inoltre comunicare al Comune e al servizio veterinario competente i dati anagrafici e la

18 Rwc.rnNa nei.r:~jmrrra Consialio Regionale GRUPPO CONSILIARE MISTO VERD I ECOLOGISTI Tel Fax ripadimeana.carlo@crumbria.oro residenza dell acquirente o cessionario entro 20 giorni dalla vendita o cessione a qualunque titolo. I dati di cui sopra, ivi compresa la data di acquisizione e detenzione, debbono risultare nel registro di carico e scarico vidimato dalla Asl e tenuto a disposizione del personale di vigilanza presso i locali nei quali si esercita l attività. Ad ogni cessione deve corrispondere il nominativo con le generalità complete del cessionario, in caso di eventuale controllo devono sempre corrispondere per sesso, razza, numero e caratteristiche, i cani detenuti con quelli effettivamente registrati. 2. Sono vietate le esposizioni in vetrina o itineranti di animali vivi. 3. Sono vietate le esposizioni di cuccioli non vaccinati. 4. Sono vietati gli spettacoli circensi con l impiego di animali. 5. Con apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione definisce le modalità di detenzione degli animali detenuti per la vendita nei luoghi adibiti al commercio. 6. E vietato l uso di animali ai fini di accattonaggio. La violazione del comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro La violazione dei commi 2, 3, 4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro Art. 21 (Diritto di accesso a: ricoveri e/o allevamenti, canili) L accesso ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie alle strutture di ricovero per cani e gatti, siano esse pubbliche e/o private convenzionate, e comunque tutte quelle strutture che per esercitare l attività devono ottenere autorizzazione, o devono ricevere nulla osta sanitario, autorizzazione a qualunque titolo da parte della pubblica amministrazione, con la sola esclusione della proprietà privata nel cui ambito sono stabulati cani nei limiti consentiti dalla legge, deve essere garantito a semplice richiesta a tutte le forze di Polizia, ivi comprese le Guardia Giurate e Zoofile nominate dalle associazioni di cui all art. 12. Sull esito della visita si può riferire con osservazioni scritte alla Direzione Regionale della Sanità, fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali nel caso di violazione di norme, per l eventuale revoca della concessione, nulla osta, autorizzazione e/o titolo all esercizio. La reiterazione della violazione accertata, comporta l immediata sospensione del titolo autorizzatorio. Art.22 (Cimiteri per cani, gatti e altri animali) 1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica dell inumazione, gli enti comunali, provinciali, regionali,

19 Tel Fax ridadimeana,carloqcrumbria,org possono concedere in comodato d uso alle associazioni di volontariato di cui all art. 12 apposito terreno recintato destinato a tale uso. 2. Le associazioni di volontariato di cui all art. 12, i privati o le associazioni fra privati, possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di privata proprietà. Sia in caso di comodato che di privata proprietà, privati, associazioni tra privati o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del D.L. 14 dicembre 1992, n I Comuni, singoli 0 associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di Polizia Veterinaria. 4. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere sanitario dell azienda unità sanitaria locale competente per territorio. 5. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali di affezione, in conformità al regolamento di Polizia Veterinaria. Art. 23 (Trasporto di animali) 1. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.532, come modificato dal D.Lgs. 388/ I mezzi adibiti al trasporto di animali debbono essere accompagnati dall autorizzazione sanitaria prevista dall art. 38 del D.P.R Art. 24 (Divieto di sperimentazione) 1. I cani catturati 0 ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà 0 al possesso, e quelli che vivono in stato di libertà sul territorio, non possono essere usati a scopo di sperimentazione, ai sensi dell art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.116 del La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari iscritti all ordine professionale che rilasciano al servizio veterinario dell azienda U.S.L. competente per territorio le dovute certificazioni di morte. 3. E vietato l uso di animali di affezione ai fini di sperimentazione. 4. E fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratichi la vivisezione.

20 REGIONE DELL UMBRIA GRUPPO CONSILIARE MISTO VERDI ECOLOGISTI Tel Fax ripadimeana.carlo@crumbria.aro (Convenzioni Art. 25 e gesfione non sanitaria) La gestione non sanitaria del canile, ivi compresi il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti ed il servizio di trasporto dei corpi di animali morti, può essere affidata ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste di cui all art. 12, sulla base di apposite convenzioni, da stipulare con il Comune nel cui territorio ricade la struttura, se comunale, con il Comune capofila se trattasi di canile comprensoriale. L attività svolta, nell ambito delle convenzioni, da enti ed associazioni e dal personale da essi -impiegato, può dare luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute per la gestione non sanitaria del canile, sulla base dei programmi concordati. Le spese per la costruzione, la ristrutturazione, l ammodernamento, l acquisto di arredi ed attrezzature non sanitarie, e per la gestione non sanitaria del canile, sono a carico della Regione in concorso con i Comuni territorialmente competenti. Art. 26 (Piano triennale degli interventi di prevenzione de/ randagismo) 1. La Giunta regionale, previa partecipazione del Comitato regionale per la protezione degli animali di cui all art. 31, entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, deve proporre al Consiglio regionale un piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione che contenga: a) gli interventi e le relative priorità per il risanamento, la costruzione e la gestione delle strutture di cui alla presente legge, nonché l individuazione delle strutture cui faranno riferimento i Comuni non provvisti di strutture proprie; b) gli interventi e i programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l applicazione dei principi contenuti nella presente legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all allevamento, all addestramento, al commercio, al trasporto e alla custodia di animali di affezione. Art. 27 (Servizio sostitutivo civile) 1. Per lo svolgimento della loro attività, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, le associazioni protezionistiche, possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n.722 e successive modificazioni, il riconoscimento dell obiezione di coscienza. 2. Il servizio sostitutivo civile come Guardia Giurata Zoofila avviene previa convenzione, ai sensi del D.P.R. 28 novembre 1977, n.1139, tra il Ministero della Difesa e gli enti o associazioni indicati all art. 12 della presente legge.

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