COMUNE DI FORLI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS
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- Gianleone Randazzo
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1 Allegato 1 COMUNE DI FORLI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS
2 2 Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina la realizzazione dei dehors su aree pubbliche e su aree di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico costituite nei modi di legge, stabilendone le caratteristiche tecniche degli elementi in relazione ai contesti urbani di riferimento, per contribuire alla riqualificazione degli spazi pubblici, alla valorizzazione dell ambiente urbano ed alla promozione della sua immagine. 2. Alla realizzazione dei dehors su aree private, si applicano, unicamente, le disposizioni di cui ai successivi artt. 2, 4 e Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in particolare, in materia urbanistico-edilizia, di applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché in materia di somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande. Art. 2 Definizione e funzione dei dehors 1. Agli effetti del presente regolamento si intende per dehors, l insieme degli elementi mobili e facilmente amovibili che delimitano ed arredano lo spazio all aperto: a) dei locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14; b) dei locali adibiti ad esercizio commerciale di vicinato o altre attività a carattere artigianale, per le quali sia ammesso il consumo sul posto di prodotti alimentari e di gastronomia, con esclusione del servizio assistito di somministrazione. 2. Gli elementi costituenti di dehors, in diversa combinazione fra loro, sono classificati nel modo seguente: a) arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche; b) elementi complementari di copertura e di riparo; c) elementi accessori: elementi di delimitazione degli spazi e pedane. 3. I dehors annessi alle attività di cui al comma 1, lett. b), non possono in ogni caso occupare più di 10 mq. di area esterna per ogni singola attività. 4. I dehors sono preordinati al soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo e non possono pertanto surrogare requisiti strutturali obbligatori richiesti ai fini dell esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b). Art. 3 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alla realizzazione dei dehors così come definiti all art. 2, ad integrazione delle disposizioni stabilite nel Regolamento per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 322 del 14 dicembre 1998 e successive modifiche, per ultima con deliberazione consiliare n. 14 del 10 febbraio 2009.
3 3 Art. 4 Caratteristiche tecniche degli elementi e materiali 1. Le caratteristiche tecniche degli elementi costituenti i dehors sono stabilite nell elaborato unito al presente regolamento, sotto forma di Allegato A, per farne parte integrante e sostanziale. 2. E data in ogni caso facoltà ai soggetti interessati di presentare soluzioni diverse, per caratteristiche tecniche, da quelle espressamente previste per arredi, coperture ed elementi di delimitazione degli spazi, appositamente progettate in relazione a complessi di particolare valenza storico-architettonica, ad edifici specialistici o a contesti di particolare valenza ambientale. 3. La facoltà di cui al comma 2 è altresì ammessa ai fini della presentazione, da parte di una pluralità di operatori, di un progetto d area coordinato e pertanto riguardante un contesto unitario quale, a mero titolo esemplificativo, una piazza o strada, nonché ambiti con caratteristiche di centro commerciale naturale. 4 Nel rispetto delle caratteristiche tecniche degli elementi stabiliti dal presente regolamento e relativo allegato A, è auspicabile l'utilizzo di componenti derivanti da materiali riciclati. Art. 5 Assoggettabilità alle norme urbanistico-edilizie 1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, non costituisce trasformazione edilizia, ed è pertanto liberamente attuabile sotto lo specifico profilo della disciplina urbanistico-edilizia, la realizzazione di dehors unicamente costituiti dagli elementi di seguito indicati, anche in combinazione fra loro, nel rispetto delle definizioni, delle caratteristiche e dei limiti richiamati dal presente regolamento ed espressamente indicati nell Allegato A: a) arredi di base; b) elementi complementari di copertura e di riparo, limitatamente alle seguenti tipologie: 1. ombrelloni a sostegno centrale; 2. ombrelloni a sbalzo a sostegno laterale; 3. falda tesa con aggancio alla muratura; 4. falda tesa con aggancio alla muratura e montanti d appoggio; 5. doppia falda con sostegno laterale in corrispondenza del colmo; 6. copertura a pergola con struttura leggera con montanti perimetrali; 7. copertura montata su padiglioni; 8. gazebo a pianta centrale; 9. copertura a pagoda; c) elementi accessori.
4 4 2. La realizzazione di dehors che per loro composizione o caratteristiche non rientrano nella definizione di cui al comma 1 costituisce, ai sensi delle specifiche disposizioni di legge e regolamentari, trasformazione edilizia ed è pertanto soggetta a titolo abilitativo. 3. Ai fini dell applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, i dehors debbono connotarsi con caratteristiche di semplicità strutturale pur nel rispetto delle normative sulla sicurezza, essere facilmente amovibili e destinati ad un uso comunque limitato nel tempo. 4. I dehors debbono essere comunque realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche ed in ogni caso, debbono risultare totalmente accessibili alle persone disabili. 5. La collocazione dei dehors o la loro conformazione, deve essere tale da non costituire impedimento al naturale flusso pedonale sulla via o sulla piazza. Art. 6 Limitazioni alla realizzazione dei dehors 1. In considerazione dei diversi valori ambientali, storici, architettonici, che caratterizzano il tessuto urbano della città, sono individuati i seguenti ambiti, meglio indicati nella cartografia Allegato B al presente regolamento: a) Nucleo di prima espansione della città antica, convenzionalmente delimitato dalle seguenti vie: Biondo, Arsendi, Dall Aste, Merenda, Bombaci, Theodoli, Sant Anna, Castello, Zauli Saiani, Lazzarini, Piazza Melozzo degli Ambrogi, Della Ripa, Gualtieri, Nanni, Maioli, Matteucci, Cantoni e Fratti; b) Direttrici principali del centro storico, costituite dalle seguenti Vie: della Repubblica, Diaz, Garibaldi, Mazzini, Regnoli, per la parte non compresa nel nucleo di cui alla precedente lett. a). 2. Negli ambiti di cui al comma 1, è ammessa la realizzazione di dehors unicamente costituiti dagli elementi di seguito indicati, anche in combinazione fra loro, nel rispetto delle definizioni, delle caratteristiche e dei limiti richiamati dal presente regolamento ed espressamente indicati nell Allegato A: a) arredi di base; b) elementi complementari di copertura e di riparo, limitatamente alle seguenti tipologie e con le prescrizioni specificamente indicate: 1. ombrelloni a sostegno centrale; 2. ombrelloni a sbalzo a sostegno laterale; 3. falda tesa con aggancio alla muratura, sempreché siano utilizzati bracci di ferro; 4. doppia falda con sostegno laterale in corrispondenza del colmo, sempreché la struttura di sostegno sia in ferro; c) elementi accessori. 3. Negli ambiti di cui al comma 1 è comunque vietato l utilizzo di elementi di tipo seriale recanti scritte pubblicitarie. Art. 7 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo 1. Qualora la composizione dei dehors sia tale da non qualificarsi come trasformazione edilizia ai sensi dell art. 5, comma 1, la verifica delle caratteristiche tecniche dei suoi elementi costitutivi avviene direttamente nell ambito del
5 5 procedimento amministrativo per la concessione dell occupazione del suolo pubblico o privato ad uso pubblico; nell ambito di tale procedimento sono valutati anche gli aspetti connessi all inserimento architettonico nel contesto. 2. Qualora, diversamente, l installazione dei dehors costituisca trasformazione edilizia ai sensi dell art. 5, comma 2, in quanto determinante nuova superficie o volume in relazione ai parametri urbanistico-edilizi del RUE (Regolamento urbanistico ed edilizio), la positiva conclusione del correlato procedimento amministrativo, che implica anche la verifica degli indici edificatori previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle caratteristiche tecniche dei suoi elementi costitutivi, rappresenta il presupposto necessario ai fini del rilascio della concessione per l occupazione del suolo pubblico o privato ad uso pubblico. 3. Nel caso di realizzazione dei dehors su aree private, la valutazione delle caratteristiche tecniche degli stessi avviene comunque da parte degli uffici competenti alla loro valutazione sotto il profilo urbanistico-edilizio. 4. Fatte salve le disposizioni in materia di procedimento amministrativo previste nella specifica regolamentazione in materia urbanistico-edilizia e di concessione degli spazi pubblici, spetta ai soggetti interessati produrre la documentazione atta a consentire un adeguata valutazione delle caratteristiche della struttura nel complesso considerata, così definita: a) planimetria, in n. 4 copie, in scala 1:50 per il centro storico (zone A) ed 1:100 per il restante territorio, in cui sia adeguatamente rappresentato lo stato di fatto dell area interessata, l eventuale presenza di segnaletica stradale, fermate di mezzo pubblico, passaggi pedonali, chiusini di sotto servizi con i quali la struttura venga ad interferire; b) planimetria, in n. 4 copie, in scala 1:50 per il centro storico (zone A) ed 1:100 per il restante territorio, in cui siano indicate le caratteristiche della struttura mediante piante, prospetti e sezioni dell installazione proposta; c) relazione tecnica descrittiva; d) specificazioni puntuali relative a tutti gli elementi significativi di arredo, di delimitazione degli spazi e di copertura, eventualmente corredate da materiale fotografico o da estratti di catalogo; e) campioni dei materiali utilizzati. Art. 8 Decadenza della concessione 1. Fatti salvi i casi di decadenza della concessione per l occupazione di suolo pubblico previsti dal Regolamento per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, il provvedimento di concessione per l installazione dei dehors decade nei seguenti casi: a) realizzazione o trasformazione della struttura in modo difforme da quanto concesso; b) violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio; c) venir meno dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, compatibilmente con le disposizioni in essi previste. 2. Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere, nei termini che saranno indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l occupazione con conseguente rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, provvederà direttamente l Amministrazione comunale con rivalsa delle relative spese.
6 6 3. In caso di decadenza del provvedimento concessorio, il titolare dell atto decaduto non può ottenere una nuova concessione prima che sia decorso un anno dalla decadenza e dalla rimessa in pristino dei luoghi. 4. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto. Art. 9 Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche norme di legge o di regolamento, le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento, non altrimenti sanzionate da specifiche norme penali o amministrative, sono punite con il pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500, ai sensi dell art. 8 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6. Art. 10 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato. 2. I dehors regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere mantenuti sino alla naturale scadenza della concessione per l occupazione del suolo pubblico, salvo quanto previsto al comma Nel caso in cui ai dehors di cui al comma 2, si intendano apportare modifiche o trasformazioni di qualsiasi natura, ivi compresa la mera sostituzione si arredi, coperture o elementi accessori, anche se parziale, trovano integrale applicazione le disposizioni di cui al presente regolamento.
7 7 Allegato A CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI I DEHORS 1 Gli arredi di base Tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a 2 ml.) sono gli elementi di arredo di base costituente il dehors, in quanto strettamente funzionali alla possibilità di agevolare il consumo sul posto di cibi e bevande. Oltre a contribuire alla loro specifica funzione, debbono costituire un insieme armonico per contribuire alla qualità dell immagine complessiva del contesto in cui si collocano. Non sono definite particolari tipologie degli arredi di base e pertanto, è necessario che in sede di presentazione del progetto siano puntualmente illustrate le loro caratteristiche con tutte le indicazioni atte a consentire un adeguata valutazione sotto il profilo dell adeguatezza estetico-funzionale (caratteristiche formali, costruttive e cromatiche). Nel caso di componenti di tipo seriale è ammessa la presentazione di cataloghi ed ogni altra documentazione idonea allo scopo. Rispetto ai materiali, gli arredi di base sono di norma realizzati in acciaio inox (o semplice acciaio), alluminio, ferro forgiato, fibre sintetiche e legno (di particolare qualità). E da escludersi, salvo che in contesti di alcun interesse sotto il profilo storico, architettonico o paesaggistico, l utilizzo di arredi in resina. 2 Gli elementi di copertura 2.0 Requisiti di carattere generale Agli effetti del presente Regolamento, sono di seguito definite le tipologie di copertura ammissibili. Per tutte le tipologie di copertura, fatta eccezione per i padiglioni di cui al punto 2.10, debbono essere obbligatoriamente ed inderogabilmente osservati i seguenti requisiti di carattere generale: a) tutte le coperture sono realizzate in tessuto (da intendersi sia permeabile che impermeabilizzato), in ogni caso di aspetto non lucido, colore unico, tonalità chiara e non vistosa, in sintonia con l assetto cromatico del contesto circostante; b) analoghe caratteristiche di colore unico, non vistoso, ma non necessariamente chiaro, in sintonia con il contesto di riferimento, debbono contraddistinguere le strutture di sostegno delle coperture, in legno o in metallo; c) non è ammesso, di norma, l utilizzo di chiusure laterali, anche se costituite dal mero prolungamento delle coperture, fatta salvo: - l utilizzo degli elementi accessori di delimitazione degli spazi, nello specifico di pannelli di protezione dagli agenti atmosferici, con le caratteristiche e le limitazioni stabilite al punto 3.2 (Delimitazione per la protezione da agenti atmosferici), lettera a);
8 8 - l utilizzo di membrane in pvc o materiale similare comunque trasparente ed incolore, completamente avvolgibili su se stesse, con le caratteristiche e le limitazioni stabilite al punto 3.2 (Delimitazione per la protezione da agenti atmosferici), lettera b); d) tutti gli elementi di copertura, di qualunque tipo e forma, debbono obbligatoriamente ed inderogabilmente collocarsi ad un altezza minima da terra e comunque dal piano di calpestio non inferiore a 2 metri. Ai punti che seguono (dal 2.1 al 2.10), sono stabilite le caratteristiche delle tipologie di copertura, per ultimo schematicamente rappresentate anche dal punto di vista grafico (Allegato A-1) 2.1 Ombrelloni a sostegno centrale Per il semplice e lineare aspetto formale e per la facile amovilità, la realizzazione della protezione per mezzo di ombrelloni di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, rappresenta una soluzione adeguata qualunque sia il contesto di riferimento. La tipologia è caratterizzata da una struttura in legno o in metallo, con telo di copertura in tessuto di colore chiaro. 2.2 Ombrelloni a sbalzo a sostegno laterale La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata. Tale tipologia di copertura consente, mediante l aggregazione di più elementi, la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne, è realizzabile con struttura in legno o in metallo, con telo di copertura in tessuto di colore chiaro. La struttura di sostegno è posta lateralmente, perpendicolare o inclinata rispetto al piano di appoggio. 2.3 Falda tesa con aggancio alla muratura Trattasi di struttura di protezione di tipo tradizionale costituita da uno o più tende in tessuto (fisse o ritraibili) agganciate alla facciata dell edificio e prive di punti di appoggio al suolo. Nell installazione, è necessario osservare corretti criteri di inserimento nella partitura della facciata (la linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse, l inclinazione delle falde deve essere tale da inserirsi correttamente nel contesto). 2.4 Falda tesa con aggancio alla muratura e montanti d appoggio La tipologia è costituita da una o più tende in tessuto a falda inclinata (fissa o scorrevole) entro guide fisse agganciate alla facciata ed appoggiate a montanti perimetrali. Nell installazione, è necessario osservare corretti criteri di inserimento nella partitura della facciata (la linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse, l inclinazione delle falde deve essere tale da inserirsi correttamente nel contesto). Nel caso in cui le guide di scorrimento proseguano con la medesima sezione nei montanti d appoggio, deve essere previsto un fermo atto ad impedire l abbassamento dei teli ad altezza inferiore ai 2 metri.
9 9 2.5 Doppia falda con sostegno laterale in corrispondenza del colmo Tale tipologia di aspetto formale semplice e lineare, è costituita da tende in tessuto che richiamano le tradizionali coperture delle bancarelle dei mercati, se realizzata come elemento singolo con la linea di colmo parallela alla facciata dell edificio o all asse viario; risulta facilmente inseribile in contesti urbani. E necessario che sia posta particolare attenzione al disegno dei sostegni, soprattutto per quanto concerne la vista laterale. Non sono ammessi prolungamenti della copertura sui lati, se non fino ad un altezza non inferiore ai 2 metri. 2.6 Copertura a pergola, o assimilabile, con struttura leggera su montanti perimetrali La copertura in tessuto è sostenuta da una struttura leggera a pergola o altra soluzione analoga. Non sono ammessi prolungamenti della copertura sui lati, se non fino ad un altezza non inferiore ai 2 metri. 2.7 Copertura montata su padiglioni Tale copertura in tessuto è costituita da uno o da una serie (di numero contenuto) di piccoli padiglioni (moduli) ripetuti, di forma quadrata o rettangolare, accostati o riuniti, a piramide ribassata, su struttura leggera. Le strutture possono essere realizzate in legno (escludendo accenni rustici) o in metallo verniciato. Non sono ammessi prolungamenti della copertura sui lati, se non fino ad un altezza non inferiore ai 2 metri. 2.8 Gazebo a pianta centrale Tale tipologia, caratterizzata da un unica struttura a pianta centrale, richiede di essere collocata in spazi relativamente ampi. La copertura in tessuto, con inclinazione compresa fra i 15 e 30 (gradi), è realizzata su di una struttura leggera a pianta centrale in metallo verniciato o in legno. Qualora venga impiegato il legno, si debbono mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all aperto. Non sono ammessi prolungamenti della copertura sui lati, se non fino ad un altezza non inferiore ai 2 metri. 2.9 Copertura a pagoda La tipologia a pagoda, realizzata con struttura occultata o a vista, presenta possibilità di collocazione in contesti di recente edificazione, non interessati da tutele particolari e comunque, trattasi di struttura difficilmente inseribile in spazi di modesta ampiezza. Non è ammissibile l assemblaggio di più coperture a pagoda. Non sono ammessi prolungamenti della copertura sui lati, se non fino ad un altezza non inferiore ai 2 metri. 2.l0 Padiglioni Trattasi di tipologia che riproduce a tutti gli effetti, sia pure con soluzioni tecniche diverse, le caratteristiche e le connotazioni che sono proprie dei locali di somministrazione.
10 10 Per sua natura, costituisce trasformazione edilizia. In linea generale, trattasi di manufatti che debbono contraddistinguersi per leggerezza e trasparenza e quindi, presentare determinate caratteristiche: lo zoccolo chiuso non deve superare una certa altezza, i soprastanti elementi di chiusura debbono essere rimovibili in relazione alla stagionalità e comunque, debbono essere trasparenti (possibilmente di vetro), non riflettenti, privi di scuri, tende o altre soluzioni similari, i montanti verticali non debbono essere di larghezza eccessiva (indicativamente, massimo 10 cm). Altre caratteristiche, da definirsi in sede di progetto, riguardano il colore, le forme, i materiali impiegati, le caratteristiche degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento, la realizzazione degli impianti, la possibilità di apporre o meno insegne, e così via. L utilizzo di tale tipologia è da valutarsi caso per caso, in relazione agli specifici contesti ed in subordine alla verifica degli indici e parametri urbanistico-edilizi Altre soluzioni non previste o a carattere innovativo Non è esclusa la possibilità di utilizzare coperture e strutture diverse da quelle ipotizzate, per forme, materiali, o perché a carattere significativamente innovativo, appositamente progettate per contesti specifici. In tal caso si rimanda ad un esame, caso per caso, delle soluzioni progettuali proposte, anche in relazione al fatto che possano o no costituire trasformazione edilizia. 3 Gli elementi accessori: i sistemi di delimitazione degli spazi 3.1 Delimitazione perimetrale L area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento in siti caratterizzati da forte valenza storico-architettonica, monumentale o ambientale (portici, piazze, parchi e giardini); per questi ultimi potranno essere accettate soluzioni da valutarsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell ambiente. In ogni caso, gli elaborati progettuali debbono indicare la superficie che si intende occupare (sia quella utile, sia quella da utilizzarsi per la collocazione di eventuali elementi di delimitazione). La collocazione dei dehors deve comunque avvenire senza pregiudicare la funzionalità degli elementi di arredo urbano della città, né la possibilità di effettuarne la manutenzione. In linea generale è consentito l utilizzo di verde le cui essenze debbono essere adeguatamente mantenute. La delimitazione perimetrale è riconducibile, in linea generale a due distinte tipologie: - delimitazione discontinua: è costituita da vasi, fioriere, contenitori in genere, di materiale vario, non accostati in modo tale da garantire un effetto di trasparenza; - delimitazione continua: è costituita da vasi, fioriere, contenitori in genere, di materiale vario, accostati.
11 Delimitazione per la protezione da agenti atmosferici La delimitazione per la protezione da agenti atmosferici può essere realizzata mediante due soluzioni, in alternativa fra loro: a) mediante l utilizzo di pannelli trasparenti, realizzati con materiale antiurto, di altezza predeterminata e comunque non superiore cm 160 dal piano di calpestio, posti in alternativa o ad integrazione delle soluzioni di delimitazione del perimetro con contenitori e verde. La soluzione con pannelli trasparenti è ammessa, unicamente, in combinazione con le seguenti tipologie di copertura: - ombrelloni con sostegno centrale; - ombrelloni a sbalzo con sostegno laterale; - falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura senza montanti d appoggio; - doppia falda con sostegno laterale in corrispondenza del colmo; b) mediante membrane in pvc o materiale similare comunque trasparente ed incolore, completamente avvolgibili su se stesse, sempreché un intero lato della struttura, per una lunghezza lineare continuativa in ogni caso non inferiore ad un quarto dell intero perimetro della struttura, resti totalmente libero, anche da una qualsiasi delimitazione perimetrale. Le membrane possono essere collocate in continuità con la copertura anche se da essa distinte. Tale soluzione è ammessa, unicamente, in combinazione con le seguenti tipologie di copertura: - falda tesa con aggancio alla muratura e montanti d appoggio; - copertura a pergola, o assimilabile, con struttura leggera su montanti perimetrali; - copertura montata su padiglioni; - gazebo a pianta centrale; - copertura a pagoda. 3.3 Delimitazione a terra La superficie di calpestio dell area dei dehors costituisce la delimitazione di base della struttura e può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato, a ghiaia o altre tipologie di trattamento. E ammessa la possibilità di realizzare, sia per motivi funzionali (dislivelli o altro) che di immagine, una sistemazione del piano di calpestio con pedane o altre soluzioni, tali da consentire in ogni caso la perfetta rimessa in pristino dell area. Nessun tipo di intervento è ammesso nei portici, nelle gallerie, su pavimentazioni di pregio ed in ogni altro contesto in cui la copertura della superficie di calpestio risulti di nocumento all immagine complessiva del contesto di riferimento.
12 ALLEGATO -A1
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