STUDIO LEGALE AVV. FABIO ANILE CONSULEN Z E E RICERCHE AMBI EN TALI - Roma -
|
|
- Domenica Salvatore
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LE OPERAZIONI DI DRAGAGGIO NEI SITI DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE: PROBLEMATICHE ANCORA APERTE Fabio Anile Studio legale Avv. Anile, Roma Riassunto: L obiettivo di coniugare le operazioni di dragaggio con gli interventi di bonifica, in accordo al concetto di sviluppo sostenibile, trova purtroppo, alcune limitazioni nel contesto normativo vigente, affetto da un eccesso di normazione non sempre coerente ed omogeneo. Il prossimo recepimento della nuova direttiva sui rifiuti 2008/98/CE offre l occasione per una revisione in senso meno restrittivo della nozione di rifiuto, che potrebbe agevolare la gestione dei materiali dragati; mentre sotto altri profili, appare necessaria una revisione complessiva della materia che sciolga i tanti nodi giuridici e tecnici emersi in questi anni. Summary: The aim of combining dredging operations with remediation, according to the concept of sustainable development is, unfortunately, affected by some limitations in the existing legal framework, that suffers from an excess of provisions not always consistent and uniform. The future implementation of the new Directive 2008/98/EC about waste is an opportunity to review, in a less restrictive sense, the legal term of "waste" that could facilitate the management of dredged material, while in other respects, it is necessary a comprehensive review of the matter, to dissolves the many legal and technical knots emerged in the latest years. 1. Introduzione: le operazioni di dragaggio nei SIN, tra esigenze di sviluppo e di tutela dell ambiente. Un porto costituisce un importante opportunità di sviluppo e di ricchezza per la zona che lo ospita, che è proporzionale alla capacità di accogliere navi ed imbarcazioni di diversa tipologia e provenienza. Basti pensare al rilievo che possono avere gli scambi e le relazioni socio economiche (nazionali ed internazionali) per comprendere il ruolo strategico dei porti nella crescita economica e nella modernizzazione del Paese. Lo sviluppo e la capacità di accoglienza dei porti richiede l esecuzione di interventi di dragaggio, consistenti nell estrazione dei materiali sabbiosi o fangosi, depositati nei fondali che non è operazione affatto semplice. Com è, infatti, noto, si tratta di attività potenzialmente rischiose per l ambiente marino che, a seguito delle operazioni di dragaggio, si trova esposto alla propagazione degli inquinanti incorporati nei fondali. Coniugare le operazioni di dragaggio con gli interventi di bonifica, in accordo al concetto di sviluppo sostenibile, è dunque l obiettivo perseguito dal Legislatore negli ultimi anni, seppure in maniera disorganica. Si potrebbe, infatti, dire che quella del dragaggio dei porti si presenta come una questione normativa, piuttosto che meramente tecnica o gestionale, determinata dalla 1
2 coesistenza e sovrapposizione di numerose disposizioni, la cui applicazione al caso concreto non è sempre agevole 1. Sebbene, infatti, il DM 7 novembre 2008 abbia finalmente 2 dettato la disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, vanno tenute in conto ulteriori disposizioni, parimenti in vigore, come quelle concernenti la disciplina sulla bonifica dei SIN, la nozione di rifiuto, nonché la disciplina della immersione in mare di materiali da scavo di fondali. Ma andiamo con ordine. 2. Relazione 2.1 Ricognizione normativa Procedendo ad una sintetica ricognizione delle disposizioni di interesse ai fini che qui ci occupano, occorre richiamare: - la L. 28 gennaio 1994, n. 84, sul Riordino della legislazione in materia portuale, come modificata dalla L. n. 296/2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007) che all art. 5 ha introdotto i commi da 11-ter a 11-sexies; - il D.M , attuativo del novellato art. 5 sopra citato, recante Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, recentemente modificato dal DM Ambiente 4 agosto ; - l art. 252, D. Lgs. n. 152/2006 in materia di bonifica dei SIN, e le relative norme tecniche contenute negli allegati al titolo V parte IV del D. Lgs. n. 152/2006); - la tormentata vicenda interpretativa sulla nozione di rifiuto, di cui all art. 183, lett. a) D. Lgs. n. 152/2006 e la connessa nozione di sottoprodotto, di cui alla successiva lett. p), la cui incoerenza ed ambiguità costituisce ancor oggi un ostacolo nella determinazione del regime giuridico applicabile ai fanghi di dragaggio; - gli artt. 185 e 186 del medesimo D. Lgs. recanti rispettivamente i casi di esclusione dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti ed il regime speciale cui sono assoggettate le terre e le rocce da scavo destinate a riutilizzo, come recentemente modificate dalle leggi nn 2 e 13/2009 (v., rispettivamente, artt. 20 e 8-ter); - nonché l art. 109 del D. lgs. n. 152/2006, che disciplina l immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi (lett c); di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di 1 In argomento si rinvia ai contributi di S. BELTRAME, Come disfarsi lecitamente dei fanghi (e materiali vari) provenienti dai dragaggi: un problema che intuitivamente riguarda tutta la penisola, in Riv. Giur. dell Ambiente 2/2007; G. GARZIA, Il regime giuridico delle attività e dei materiali di dragaggio dei fondali in aree portuali, in Riv. Giur. Amb. 4/ Il decreto attuativo è seguito, infatti, ad un anno e mezzo di ritardo rispetto ai 45 giorni previsti dall art. 5 comma 11-quinquies L. 84/ La modifica riguarda la Tabella A2 dell Allegato A, conformemente all'articolo 6-quater del decretolegge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale prevede che la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, "cancerogeno", si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella citata Tabella A2 dell'allegato A. 2
3 utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale (lett. b); nonché di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri (lett. c); 2.2. Dragaggio, bonifica ed utilizzo dei materiali dragati. Come anticipato, con l art. 1, commi della L. 296/2007, sono stati introdotti i commi da 11-bis a 11-sexies all art. 5 della L. 84/1994, con il duplice intento di rendere compatibili le operazioni di dragaggio contestualmente agli interventi di bonifica dei SIN, da un lato, e di disciplinare le condizioni di utilizzo dei materiali dragati, dall altro Sotto il primo profilo, si è stabilito che le operazioni di dragaggio possono essere svolte contestualmente alla predisposizione del progetto di bonifica 4 (art. 5 comma 11- bis). In particolare, il progetto di dragaggio predisposto dall Autorità portuale dev essere sottoposto prima all approvazione del Ministero delle Infrastrutture e poi al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l approvazione definitiva, produttiva anche degli effetti previsti dall art. 252, commi 6 e 7 del D. lgs. n. 152/ Tali disposizioni hanno trovato attuazione con l emanazione del DM 7 novembre 2008, con cui sono stati specificati i criteri e le metodologie tecniche da adottare al fine di verificarne l idoneità al riutilizzo od all immissione in mare dei materiali dragati, ai sensi e per gli effetti dell art. 5, L. n. 84/94, commi 11-ter ed 11- quater, in ragione dei livelli di contaminazione da accertarsi secondo le metodologie ed i criteri indicati nell Allegato A al cit. DM Le modalità di utilizzo dei materiali dragati sono autorizzate dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Le diverse possibilità di utilizzo dei materiali dragati, prese in considerazione dal Legislatore, appaiono improntate all esigenza di considerare il materiale sedimentario come una risorsa, privilegiandone il riutilizzo rispetto allo smaltimento, pur sempre nel rispetto del principio di precauzione 6. 4 Si pensi alla vicenda che ha riguardato la proposta di messa in sicurezza d emergenza da parte dell autorità portuale di La Spezia, con realizzazione di una vasca di colmata ed attività di dragaggio. Il TAR Liguria , n. 267 ha, ritenuto, inter alia, che gli interventi di dragaggio devono essere preceduti dalle operazioni di bonifica dei fondali. 5 Art. 252, comma 6: L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Art. 252, comma 7: Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. 6 Per quanto concerne la problematica dello smaltimento dei materiali dragati, fino a tempi abbastanza recenti, la metodologia privilegiata è stata quella dell immersione in mare.successivamente l articolo 35 del D.Lgs. 152/99 (oggi art. 109, D. Lgs. n. 152/2006), ha ripreso quanto indicato dalla Convenzione di Londra del 1972 ed in particolare nella risoluzione di approvazione del D.M.A.F. - Dredged material assessment framework ), quanto alla necessità di considerare il materiale di risulta una risorsa da recuperare, piuttosto che un materiale di rifiuto. 3
4 In particolare, la disciplina in argomento prevede che laddove i materiali derivanti dalle attività di dragaggio presentino le previste caratteristiche di idoneità 7, essi potranno essere immessi o refluiti in mare od impiegati per formare terrapieni costieri previa autorizzazione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rilasciarsi nell ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. L utilizzo dei materiali di dragaggio a fini di ripascimento degli arenili è, invece, soggetta ad autorizzazione da parte dell Autorità regionale. Laddove i materiali derivanti da attività di dragaggio e di bonifica risultino non pericolosi 8, sin dall origine od a seguito di specifici trattamenti (con esclusione dei processi di immobilizzazione, solidificazione/stabilizzazione degli inquinanti stessi), essi potranno essere refluiti in casse di colmata, vasche di raccolta od in strutture di contenimento. In tal caso, il progetto è soggetto all approvazione del Ministero delle infrastrutture, d intesa con il Ministero dell Ambiente. Tale utilizzo non è invece, consentito allorché i materiali dragati siano classificati come pericolosi in quanto presentano valori superiori a quelli stabiliti dall allegato D al D. lgs. n. 152/2006. Nel caso in cui i materiali de quibus presentino valori inferiori a quelli previsti dall allegato D, citato, ma superiori ai limiti previsti dalla tab. 1, allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, in materia di bonifica, ma, l Autorità Portuale potrà chiedere al Ministero dell ambiente, sempre nell ambito del procedimento di cui all art. 11-bis, l autorizzazione a refluire detti materiali in strutture di contenimento. In tali casi, l art. 3 del cit. DM vieta comunque di procedere alla miscelazione di materiali classificati come pericolosi e quelli classificati come non pericolosi, nonché la miscelazione tra materiali non pericolosi finalizzata a raggiungere i valori di concentrazione previsti per formare terreni costieri o per il ripascimento degli arenili (ex art. 5, comma 11-ter, L. n. 84/98). La miscelazione è, tuttavia, consentita al fine di raggiungere i limiti previsti in materia di bonifica per la specifica destinazione d uso (art. 4 DM ). Ai sensi dell art. 3 del DM , è consentito il deposito dei materiali dragati in strutture adibite al deposito temporaneo 9, in vista del successivo impiego dei medesimi materiali. Discorso a parte merita, invece, la necessità o meno di attivare un autonoma procedura di bonifica, al termine dell attività di dragaggio (art. 5 e 6 D.M ). 7 V. Art. 5, comma 11-ter, nonché art. 2 Dm I valori di riferimento ai fini della classificazione dei «materiali» di cui trattasi, sono quelli previsti per i rifiuti dall allegato D alla parte IV del d. lgs. n. 152/ Si tratta di una fattispecie di deposito temporaneo del tutto speciale, che - diversamente da quanto previsto dall art. 183, lett. m) D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. - soggiace al solo limite temporale, fissato in trenta mesi, senza alcuna soglia quantitativa dei materiali. Il deposito temporaneo non costituisce operazione di gestione secondo il diritto comunitario. In tal senso depone la sentenza della Corte di Giustizia 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/98 e 177/98, Lirussi ii, che ha argomentato che gli allegati II A, punto D 15, e II B, punto R 13, della direttiva vanno interpretati nel senso che un'operazione temporanea di raggruppamento di rifiuti effettuata, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti costituisce un'operazione di deposito temporaneo e non di deposito preliminare e non fa parte delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti. 4
5 A questo riguardo, l art. 5 del DM prevede l attivazione della procedura di bonifica, nel caso in cui le verifiche analitiche effettuate sui fondali dragati, attestino il superamento dei c.d. limiti di intervento, ovvero i limiti specificamente definiti dall ISPRA per ciascun SIN. Invece, ai sensi dell art. 6, occorrerà attivare la procedura di bonifica delle strutture di contenimento, laddove al termine delle attività di refluimento i materiali presentino valori di concentrazione superiori ai valori limite previsti in via generale in materia di bonifica dalla tab. 1, allegato 5 alla parte IV del D. lgs. n. 152/2006. In tal caso l art. 6 del DM in parola prevede, tuttavia, l effettuazione di un analisi di rischio da effettuarsi secondo i criteri riportati nell allegato B al medesimo decreto. Norma di chiusura è, invece, il comma 11-sexies, laddove si prevede che in caso di utilizzo dei materiali derivanti da attività di dragaggio a terra, trovano applicazione le norme generali previste dal D. Lgs. n. 152/2006. In altre parole, la gestione dei materiali dragati, al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla L. 84/94, è soggetta alle norme generali previste dal D. Lgs. n. 152/ Conclusioni. Dal quadro sopra illustrato emergono alcuni elementi di criticità che finiscono per determinare un rallentamento delle attività di dragaggio e di bonifica, oltre che un ostacolo alla riqualificazione dei siti interessati dai predetti interventi. Sotto un primo profilo si rileva, innanzitutto, la sovrapposizione di diverse norme, giuridiche e tecniche, la cui ratio non sempre appare chiara. Se, infatti, appare comprensibile la previsione di valori di intervento ai fini della bonifica dei fondali, trattandosi di una matrice ambientale che indubbiamente presenta peculiarità specifiche, non altrettanto può dirsi per l analisi di rischio specificamente prevista per le strutture di contenimento e disciplinata dall allegato B al DM Qualche perplessità desta, inoltre, la verifica ( postuma ) dei livelli di inquinamento presenti nei materiali di dragaggio, da effettuarsi al termine delle attività di refluimento (ex art. 5, comma 11-quater, L. n. 84/1994 ed art. 6, D.M ). Al contrario di quanto previsto dal D.M. n. 471/99 e dal D. Lgs. n. 152/2006, nel caso che ci occupa la verifica del rispetto dei limiti delle CSC sui materiali avviene dopo che i materiali sono stati immessi nelle strutture di contenimento. Altra problematica ancora aperta riguarda la qualificazione giuridica dei materiali dragati, ovvero se gli stessi rispondano o meno alla nozione di rifiuto. Senza qui richiamare l articolata giurisprudenza comunitaria, formatasi in materia, basti rammentare quella nazionale, penale ed amministrativa, che ha sancito che le sabbie dragate, prima della cernita e del dilavamento, costituiscono rifiuti 11, e che l utilizzo di terre di dragaggio provenienti da centrale idroelettrica a fini di riempimento del terreno - seppure non pericolose - necessita comunque dell autorizzazione al recupero Dello stesso avviso è F. PERES, Il dragaggio dei sedimenti nella legge n. 84/1994 e nel d.m. 7 novembre 2008, in filodiritto.com 11 Corte di Cass. Sez. III penale, 21 giugno 2006, n in riv. Giur. Amb., 2/2007, Corte di Cass. Sez. III penale, n del Vedi anche Cass. Sez. III Penale, , n ; nonché Cass. Sez. III Penale, ordinanza , n. 4883). 5
6 Nello stesso senso, è stata ritenuta infondata l equiparazione tra fanghi di dragaggio e terre e rocce da scavo 13, con conseguente inapplicabilità dell esclusione dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, sancita dall art. 186, D. Lgs. n. 152/2006 per queste ultime. Ciò che cautelativamente induce a qualificare i materiali di cui trattasi, sempre e comunque, quali rifiuti, con indubbio aggravio degli oneri economici e burocratici connessi al riutilizzo dei materiali (così qualificati dalla legge) dragati. In argomento, non può non evidenziarsi il carattere fortemente innovativo della nuova direttiva sui rifiuti 2008/98/CE, del 19 novembre , le cui nuove disposizioni imporranno al Legislatore nazionale di riconsiderare il modello di gestione dei materiali provenienti da siti oggetto di bonifica. Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell art. 2 della nuova direttiva, non rispondono alla nozione di rifiuto: - i terreni (anche contaminati) non scavati; - i terreni scavati non contaminati di cui sia certo il riutilizzo senza ulteriori trattamenti, nel sito in cui sono stati escavati; - i sedimenti movimentati a fini di risistemazione idraulica, di cui sia previamente accertata la non pericolosità Ed, ancora, ai sensi dell art. 6 della stessa direttiva, i materiali che soddisfano alcuni criteri specifici cessano di essere considerati rifiuti. L auspicio è, quindi, che il Legislatore recepisca compiutamente le nuove disposizioni comunitarie, senza frapporre - come accaduto più volte in passato - ulteriori condizioni che finirebbero inevitabilmente per restringerne la portata applicativa. Rimane, ancora aperto il problema della classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi, in relazione alla caratteristiche di pericolosità, questione sulla quale ISS, ISPRA, Mattm, ARPA, Tar e Procure non sono ancora pervenuti a conclusioni univoche 15. Rimane, infine, aperta la questione dell applicazione delle tecniche di bonifica on site. Sebbene, sia vero che su tale questione l Italia appare condizionata dalle ingenti volumetrie interessate dalla contaminazione 16, la prassi sinora registrata mostra tuttavia una scarsa propensione, che appare motivata, innanzitutto tutto, da ragioni di tipo culturale 17. Com è stato infatti rilevato 18, le quantità di terreno riutilizzate nei Paesi europei sono decisamente più elevate rispetto al dato italiano. 13 TAR Campania-Salerno, 8 ottobre 2004, n. 1867, in 14 Il cui termine di recepimento è fissato al 12 dicembre V. parere ISS n. prot del (recante integrazione del precedente parere n. prot , del ). V. anche, per un articolata disamina tecnico-giuridica, A. PIEROBON, Rifiuti contenenti idrocarbuti (l art. 6-quater della legge , n. 13: pasticcio all italiana, in Gazzetta Enti Locali on line. 16 Basti pensare ai 7 milioni di metri cubi di sedimenti contaminati da dragare in laguna di Venezia. 17 «in particolar modo in Italia, in cui ancor oggi di fatto la bonifica di un suolo avviene fondamentalmente tramite l escavazione del suolo contaminato e l avvio inn discarica» così L. MUSMECI, in Bonifica di siti contaminati, Milano, Edizioni Ambiente, 2008, pag L. D APRILE, D. DARMENDRAIL, J. REINIKAINEN, Gestione dee materiali provenienti da attività di bonifica: l esperienza italiana a confronto con le pratiche adottate in altri paesi europei, in Riv. ECO, 2010, nonché C. Bassu, L. D aprile, La gestione dei materiali provenienti da siti oggetto di bonifica, analisi I-COM 12/2009 6
7 Ciò che sembra riconducibile, in parte, all assenza di politiche mirate al riutilizzo dei brownfields (come accade ad esempio in Germania), ed in parte - come già anticipato alla qualificazione giuridica dei materiali dragati quali rifiuti. Bibliografia [1] S. Beltrame, Come disfarsi lecitamente dei fanghi (e materiali vari) provenienti dai dragaggi: un problema che intuitivamente riguarda tutta la penisola, in Riv. Giur. dell Ambiente 2/2007; [2] G. Garzia, Il regime giuridico delle attività e dei materiali di dragaggio dei fondali in aree portuali, in Riv. Giur. Amb. 4/2004 [3] F. Peres, Il dragaggio dei sedimenti nella legge n. 84/1994 e nel d.m. 7 novembre 2008, in filodiritto.com [4] L. Musmeci, in Bonifica di siti contaminati, Milano, Edizioni Ambiente, 2008, pag. 110 [5], A. Pierobon, Rifiuti contenenti idrocarbuti (l art. 6-quater della legge , n. 13: pasticcio all italiana, in Gazzetta Enti Locali on line. [6] L. D Aprile, D. Darmendrail, J. Reinikainen, Gestione dei materiali provenienti da attività di bonifica: l esperienza italiana a confronto con le pratiche adottate in altri paesi europei, in Riv. ECO, 2010, [7] C. Bassu, L. D Aprile, La gestione dei materiali provenienti da siti oggetto di bonifica, analisi I-COM 12/
DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 28 gennaio 1994, n.84 artt. 5 co. 8 e 9 e 5 bis (SIN) Decreto del
DettagliIl quadro normativo sui materiali da scavo e materiali di riporto.
Il quadro normativo sui materiali da scavo e materiali di riporto. Todarello - Colleoni Convegno sul tema: La gestione dei materiali da scavo Ferrara, 19 Settembre 2014 TODARELLO & PARTNERS STUDIO LEGALE
DettagliL evoluzione della normativa sulle terre e rocce da scavo. Carlo Sinisi
L evoluzione della normativa sulle terre e rocce da scavo Carlo Sinisi COMUNITA EUROPEA 15 luglio 1975 Direttiva n. 75/442/CEE Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti La Commissione preparerà, entro
Dettaglidelle terre e rocce da scavo: norme e procedure per il loro riutilizzo Giuseppe Liuzzi Assessorato Ambiente Provincia di Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia La gestione delle terre e rocce da scavo: norme e procedure per il loro riutilizzo Giuseppe Liuzzi Assessorato Ambiente Provincia di Reggio Emilia 15 Dicembre 2008 D.Lgs 152/06
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Spett.le ARPA... (indirizzare all ARPA territorialmente competente con riferimento al sito di produzione dei materiali da scavo) DICHIARAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI IN TEMA DI RIUTILIZZO
DettagliNel caso di riutilizzo in Comune diverso da quello di produzione il presente modello va contestualmente inoltrato ad entrambi
Nel caso di riutilizzo in Comune diverso da quello di produzione il presente modello va contestualmente inoltrato ad entrambi Al Comune di PAVIA DI UDINE Piazza Julia 1 33050 PAVIA DI UDINE (UD) Oggetto:
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
DICHIARAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI IN TEMA DI RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DAL COMMA 1 DELL ART. 41bis DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
DICHIARAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI IN TEMA DI RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DAL COMMA 1 DELL ART. 41bis DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
DettagliALLA REGIONE TOSCANA UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI
PRATICA N PROTOCOLLO Marca da bollo da 16,00 SPAZIO RISERVATO ALLA REGIONE TOSCANA ALLA REGIONE TOSCANA UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI D. Lgs. 152/06 e L. 179/2002 Movimentazione dei sedimenti marini - Modello
DettagliPROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 141 DEL 03.06.2011 OGGETTO: Determinazione n. 18 del 12.03.2009 Autorizzazione Integrata Ambientale per l impianto IPPC Discarica per rifiuti non pericolosi
DettagliDichiarazione in materia di terre e rocce da scavo (Art. 186 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i.*)
Comune di FIORANO MODENESE Provincia di Modena SERVIZIO URBANISTICA SPORTELLO UNICO EDILIZIA - AMBIENTE Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo (Art. 186 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i.*) I Sottoscritti:
DettagliDECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 8 giugno 2016. Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione
DettagliPRODUZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA 5
PRODUZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA 5 Indicare nella Tabella 1 e nella Tabella 2 i quantitativi, rispettivamente, di materiali prodotti destinati al recupero e destinati allo smaltimento che si ha stimato
DettagliAl C O M U N E d i A R E N Z A N O Via Sauli Pallavicino, 39 Arenzano (GE)
Al C O M U N E d i A R E N Z A N O Via Sauli Pallavicino, 39 Arenzano (GE) IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE A) Il sottoscritto.... nato/a a il / / residente in.. n CAP.. Comune.. Prov... tel. Codice fiscale....-
DettagliI SOTTOSCRITTI: (riquadro per il richiedente) Cognome Nome Nato a il Residente in c.a.p. via Codice Fiscale
Allegato alla richiesta di Permesso di Costruire / Denuncia di Inizio Attività DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA ESCAVAZIONE E UTILIZZO DI TERRE E ROCCE ESCLUDIBILI DAL REGIME DEI RIFIUTI. (art. 186 del D.Lgs.
DettagliGESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO Dott. Matteo Baronti Cosa cambia Applicazione (come previsto dall art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo
DettagliALLEGATO A - Fac-simile Produzione di terre e rocce nell ambito di attività di scavo
ALLEGATO A - Fac-simile Produzione di terre e rocce nell ambito di attività di scavo Approvazione Attività da cui si origina lo scavo:? Permesso a costruire? DIA? VIA? AIA? Autorizzazione art. 208 D.Lgs.
DettagliIl dragaggio portuale
Incontro di studio Il dragaggio portuale 17 ottobre 2015 Club Nautico Senigallia Via della Darsena 60019 Senigallia (AN) Il dragaggio portuale costituisce un attività rilevante e necessaria per assicurare
DettagliTERRE / ROCCE DA SCAVO E SEDIMENTI PORTUALI NOVEMBRE Auditorium Fiera della Pesca - ANCONA
TERRE / ROCCE DA SCAVO E SEDIMENTI PORTUALI 10-11 NOVEMBRE Auditorium Fiera della Pesca - ANCONA Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti Idraulico, Fluviale e Marittimo Dirigente del Servizio Progettazione OO.
DettagliTERRE E ROCCE DA SCAVO MATERIALI DA DEMOLIZIONE
TERRE E ROCCE DA SCAVO MATERIALI DA DEMOLIZIONE Presentazione della banca dati regionale delle discariche e degli impianti di trattamento di rifiuti inerti Gli adempimenti, le autorizzazioni e la destinazione
DettagliWorkshop W Sostenibilità in edilizia (non solo energia!): inquinamento del sottosuolo - intrusione di vapori - radioattività indoor e dei materiali.
Workshop W Sostenibilità in edilizia (non solo energia!): inquinamento del sottosuolo - intrusione di vapori - radioattività indoor e dei materiali. Mario Sunseri (SGM Ingegneria Ferrara) L indagine ambientale
DettagliGIUSEPPE AGUGLIARO
LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO E LA GESTIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE Le funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive GIUSEPPE AGUGLIARO suap.unionecomuniee@gmail.com
DettagliDECRETO N. 1996/DecA/39 DEL 1 SETTEMBRE
L Assessore DECRETO N. 1996/DecA/39 DEL 1 SETTEMBRE 2015 ---------------------------- Oggetto: Deroga al Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 disciplina della pesca professionale subacquea nel mare
DettagliProduzione di terre e rocce nell ambito di attività di scavo
ALLEGATO A Produzione di terre e rocce nell ambito di attività di scavo AL COMUNE DI PONTEDERA 1 Settore Pianificazione del Territorio e Ambiente 3 Servizio Ambiente RICHIESTA DI APPROVAZIONE PROGETTO
DettagliRIFIUTI O MATERIALI DA SCAVO?
FERRARA 15 Maggio 2015 Il Controllo dell inquinamento tra scienza e diritto RIFIUTI O MATERIALI DA SCAVO? Profili investigativi e significatività delle prove. Michela Mascis A.R.P.A. SEZIONE PROVINCIALE
Dettagli4. ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI
4. ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI L abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,
DettagliTerre, rocce da scavo e sedimenti portuali. Ancona 10 e 11 Novembre 2005
Terre, rocce da scavo e sedimenti portuali Ancona 10 e 11 Novembre 2005 Auditorium Ancona Congressi Indirizzi per le autorizzazioni al riutilizzo di terre e rocce da scavo da parte di ARPA Marche Dott.
DettagliOneri di urbanizzazione Costo di costruzione
Segnalazioni Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia agosto 2013 Oneri di urbanizzazione Costo di costruzione Modifiche apportate dalla Legge regionale 12 agosto 2013, n.
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 1 febbraio 2016. Disciplina per l accesso e l esercizio delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi.
DettagliWorkshop D La gestione dei fanghi di dragaggio. Elemento strategico per lo sviluppo della portualità nazionale
Workshop D La gestione dei fanghi di dragaggio. Elemento strategico per lo sviluppo della portualità nazionale I materiali di dragaggio dei porti fra la nozione di rifiuto ed il recupero. Riuso dei materiali
DettagliIntegrazioni allo Studio di Impatto Ambientale e Sociale Allegato 17 Elenco delle autorizzazioni di cui al comma 2 dell art. 23 del D.
Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale e Sociale Allegato 17 Elenco delle autorizzazioni di cui al comma 2 dell art. 23 del D.Lgs 152/06 e s.m.i Allegato 17 Autorizzazioni, intese, concessioni,
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Comune di Matelica Provincia di Macerata Settore Servizi Tecnici Piazza E. Mattei 1 62024 Matelica (MC) tel. 0737/781811 fax 0737/781835 web: www.comune.matelica.mc.it e-mail: ufficiotecnico@comune.matelica.mc.it
DettagliRegolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo
Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 279) N. 357 30 marzo 2016 CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA
DettagliLa procedura di approvazione dei piani scavo e connessioni con le bonifiche
La rigenerazione delle aree dismesse. Riqualificazione ambientale e urbanistica: problemi e soluzioni La procedura di approvazione dei piani scavo e connessioni con le bonifiche Milano, 2 dicembre 2009
DettagliDECRETI PRESIDENZIALI
DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2012. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DettagliDirezioni regionali - Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Ambiente ARPA Piemonte. VAS nel processo di pianificazione
Direzioni regionali - Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia - Ambiente ARPA Piemonte VAS significato e norme Lucia Brizzolara - Giuseppina Sestito Settore Sistema Informativo Ambientale
DettagliI rimedi giurisdizionali attuati contro il DM 161/2012
I rimedi giurisdizionali attuati contro il DM 161/2012 Avv. Fabio Todarello Studio legale Todarello & Partners Nell ambito del convegno: LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA LUCE DEL D.M. 10/8/2012,
DettagliLe nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria. Avv. Andrea Farì
Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria Avv. Andrea Farì Cambio di prospettiva: il rifiuto da problema ambientale a risorsa La nozione di rifiuto Prima fase: interpretazione estensiva (finalità
DettagliINDICE SOMMARIO. Premessa...
INDICE SOMMARIO Premessa... XIII CAPITOLO 1 L OGGETTO DELLA TUTELA PENALE DELL AM- BIENTE. PROTEZIONE DELLE SPECIE, DEGLI HABITAT E DELLE AREE NATURALI PROTETTE 1. L oggetto della tutela penale dell ambiente:
DettagliMinistero dei Trasporti e della Navigazione
MODULARIO MAR. MERC. 1 MOD. 1 Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO NAVIG. MARITT. E INTERNA Unità di Gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo Roma, 19
DettagliElementi innovativi del DM 161/2012. Impianti normativi regionali a confronto.
Elementi innovativi del DM 161/2012. Impianti normativi regionali a confronto. Convegno SIGEA LA DISCIPLINA DELL UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, OPPORTUNITÀ PER UNA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI
DettagliDETERMINAZIONE. Estensore LONGO ANNARITA. Responsabile del procedimento M. MANETTI. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale M.
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: DETERMINAZIONE N. G03214 del 28/11/2013 Proposta n. 19196 del 28/11/2013 Oggetto: RIDA AMBIENTE S.r.l. - Determinazione
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1 DELIBERAZIONE 23 dicembre 2013, n. 1152
DELIBERAZIONE 23 dicembre 2013, n. 1152 Indirizzi e criteri per la semplificazione delle pro - cedure di bonifica delle aree escluse dai perimetri dei Siti di Interesse Nazionale di Massa e Carrara, Livorno
DettagliBACINO REGIONALE OMBRONE BACINO INTERREGIONALE FIORA PIANIFICAZIONE DI BACINO E NORME PAI
BACINO INTERREGIONALE FIORA PIANIFICAZIONE DI BACINO E NORME PAI COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO 30 OTTOBRE 2013 1 BACINO INTERREGIONALE FIORA NORME PAI Disposizioni immediatamente vincolanti:
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (RESA AI SENSI DELL ART. 47 E DELL ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
Da inviare ad ARPA Umbria Dipartimento di Perugia protocollo@cert.arpa.umbria.it DICHIARAZIONE PER RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N 69, ART. 41bis, COMMA 1,RECANTE DISPOSIZIONI
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (RESA AI SENSI DELL ART. 47 E DELL ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
Da inviare ad ARPAT Dipartimento di... arpat.protocollo@postacert.toscana.it DICHIARAZIONE PER RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N 69, ART. 41bis, COMMA 1,RECANTE DISPOSIZIONI
DettagliRISOLUZIONE N. 78/E. Roma, 6 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 marzo 2008 OGGETTO: IVA. Aliquota ridotta - N. 127-quinquies, Tab. A, p. III; allegata al DPR n. 633 del 1972 e art. 3-bis del DL
DettagliI percorsi autorizzativi per i combustibili solidi secondari (CSS) in seguito all' applicazione del D.Lgs. 205 del 3 dicembre 2010
I percorsi autorizzativi per i combustibili solidi secondari (CSS) in seguito all' applicazione del D.Lgs. 205 del 3 dicembre 2010 Avv. Luciano Butti Professore a contratto di diritto internazionale dell
DettagliCOMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO MOBILITA', INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI PROT. N. DEL
COMUNE DI CAGLIARI Proposta di deliberazione del Consiglio OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO VIA PERETTI E MESSA IN SICUREZZZA ACCESSO ALL'OSPEDALE
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (RESA AI SENSI DELL ART. 47 E DELL ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
Da inviare ad ARPAT Dipartimento di... arpat.protocollo@postacert.toscana.it DICHIARAZIONE PER RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N 69, ART. 41bis, COMMA 1,RECANTE DISPOSIZIONI
DettagliNumero pratica. sottoscritto. nato a il / / residente/i in. Via n Tel.
Riservato all Ufficio Numero pratica Al sig. SINDACO del Comune di (1) Al sig. SINDACO del Comune di (2) Oggetto: Progetto di escavazione ed utilizzo di terre e rocce escludibili dal regime dei rifiuti,
DettagliNaples Shipping Week, 25 Giugno 2014, Tavola rotonda: «Il dragaggio dei porti e la destinazione dei sedimenti»
Naples Shipping Week, 25 Giugno 2014, Tavola rotonda: «Il dragaggio dei porti e la destinazione dei sedimenti» Principi fondamentali per un dragaggio ambientalmente sostenibile: dalla caratterizzazione
DettagliTerre e rocce da scavo come sottoprodotti. Evoluzione normativa. fino al nuovo decreto
Terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Evoluzione normativa di MATTEO MATTIOLI Geologo Professore a contratto Università di Bologna ABSTRACT Il presente contributo si propone lo scopo di passare in
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. Agenzia Provinciale per la Protezione dell'ambiente. Deliberazione della Giunta provinciale n del 22 maggio 2009
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 maggio 2009 Linee guida e indicazioni operative per l utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo www.appa.provincia.tn.it/suolo/rocce_scavo/
DettagliCRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 art. 48 comma 6)
CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 art. 48 comma 6) Allegato 1 Schema di dichiarazione relativa alla produzione ed utilizzazione di terre e rocce
DettagliPROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
DETERMINAZIONE N. 206 DEL 04.07.2013 OGGETTO: Rinnovo dell autorizzazione all esercizio per le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata di cui agli artt. 214-216
DettagliRegione Campania Provincia di Napoli Comune di
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Regione Campania Provincia di Napoli Comune di Protocollo d'intesa Bonifica del SIN di Bagnoli-Coroglio
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie
DettagliIL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. per l anno 2008, delle misure di compensazione territoriale
Prescrive che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in occasione della richiesta di parere da parte di questo Comitato sul successivo Contratto di programma ANAS, trasmetta un quadro complessivo
DettagliIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 10 settembre 2010. Linee guida per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA
DettagliAllegato F3 alla Delib.G.R. n. 14/32 del
Allegato F3 alla Delib.G.R. n. 14/32 4.4.2012 Marca da bollo vigente (solo per originale) DETERMINAZIONE N. DEL Oggetto: Autorizzazione all esercizio ai sensi l art. 208, comma 15 D.Lgs. 152/06 di un impianto
DettagliDICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E UTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO
DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E UTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO Decreto Legge 21 Giugno 2013 n. 69 art. 41bis, comma 1, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell economia, convertito con modifiche
DettagliVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento
DettagliI siti potenzialmente contaminati in Italia
In Europa si registrano 500.000 siti da bonificare i costi da contaminazione sono stimati in 2,4 17,3 miliardi /anno (fonte: Proposta di Direttiva Quadro europea sul suolo COM (2006) L articolo 1 della
DettagliCOMUNE ALTOPASCIO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (RESA AI SENSI DELL ART. 47 E DEL ART. 38 DEL D.P.R. 28/12/2000, N.
COMUNE ALTOPASCIO MODULO DI DICHIARAZIONE PER RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013 N 69 ART. 41 BIS COMMA 1 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE N 98 DEL 9 AGOSTO 2013 DICHIARAZIONE
DettagliCOMUNE DI VENEZIA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA COMUNICAZIONE FINE LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE
Modello da compilarsi a cura del dichiarante e del direttore dei lavori COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA Sportello per: Edilizia sede di: Venezia - San Marco 4023 Campo Manin
DettagliLa pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione
La pianificazione di settore nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: elementi di coerenza con il Piano di Gestione Il Piano di tutela delle acque SCOPO Costituisce uno specifico piano di settore
DettagliProspetto informativo
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n 152 - Art. 186, come modificato da d. Lgs. n. 4/08 Terre e Rocce da Scavo Prospetto informativo Il sottoscritto (cognome) (nome) nato a il Cod. fisc. in qualità di
DettagliWorkshop W LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO.
Workshop W LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO Terre e rocce da scavo Dal 06/10/2012 al 26/06/2013 Art. 184 U Art. 185 Art. 184 bis 4 condizioni DM 161/2012 2 Terre e rocce da scavo Dal 26/06/2013 al 21/08/2013
DettagliBrevi riflessioni sull esigenza di un regime unitario delle responsabilità per danni da contaminazione di matrici ambientali.
Brevi riflessioni sull esigenza di un regime unitario delle responsabilità per danni da contaminazione di matrici ambientali. Nei principali siti contaminati presenti sul territorio nazionale gli interventi
Dettaglio
COMMISSARIO DELEGATO PER L EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE (D.P.C.M. 21.12.2007; 13.01.2010; 17.12.2010; 23.12.2011) ORDINANZA N. 12 DEL 3.12.2012 Oggetto:
DettagliRISOLUZIONE N. 79/E. Roma, 1 agosto 2014
RISOLUZIONE N. 79/E Roma, 1 agosto 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Regime IVA servizio di vigilanza armata su navi mercantili in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria
DettagliANALISI DEL CONTESTO PROVINCIALE E STRATEGIE DI SVILUPPO
ANALISI DEL CONTESTO PROVINCIALE E STRATEGIE DI SVILUPPO dott. Alessandro Moltrer ANALISI DEL SISTEMA DEGLI AGGREGATI RICICLATI: DA RIFIUTI A RISORSA CONOSCENZA DEL COMPARTO SCHEMA DI RIFERIMENTO STRUMENTI
DettagliDICHIARAZIONE IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO (art. 186 D.Lgs 152/2006 come modificato da D.Lgs. n. 4/08)
AL SETTORE TECNICO del Comune di Sant Eusanio del Sangro Provincia di CHIETI DICHIARAZIONE IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO (art. 186 D.Lgs 152/2006 come modificato da D.Lgs. n. 4/08) DATI IDENTIFICATIVI
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1910-B DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) e dal Ministro dell
DettagliIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. VISTO l articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ordinanza Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
DettagliMINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 10 marzo 2005 Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
DettagliBARI, Avv. Benedetto Santacroce Avv. Ettore Sbandi Studio Santacroce & Associati
1 LE NOVITA IN MATERIA DI ACCISE: LA RIFORMA DEL TUA E LE RESPONSABILITA DEGLI OPERATORI Novità normative e procedurali in materia di accise e riflessi Iva e dogane Il D.L. Fiscale e la Legge di Bilancio
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 2023 Prot. n. 350/10cdz VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008,
DettagliArticolo 30 - Imprese sottoposte ad iscrizione.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 15/02/1997, n. 38) Articolo 30 - Imprese sottoposte ad iscrizione. 1. L Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
DettagliRICHIAMATI: PREMESSO CHE:
RICHIAMATI: il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale ed, in particolare, l art. 109, che, al comma 2, innovando il regime previgente stante le modifiche apportate dal D.L. n.
DettagliDetermina n.b2118 del 21 marzo 2011 OGGETTO: ECO ITALIA 87 S.r.l. Determinazione n. B0526 del e s.m.i. Integrazione valori di fondo.
Determina n.b2118 del 21 marzo 2011 OGGETTO: ECO ITALIA 87 S.r.l. Determinazione n. B0526 del 23.02.2009 e s.m.i. Integrazione valori di fondo. Gestore: ECO ITALIA 87 S.r.l. P.IVA 01959161009. Sede legale:
DettagliTERRE E ROCCE DA SCAVO: POSSIBILI PERCORSI DA INTRAPRENDERE
TERRE E ROCCE DA SCAVO: POSSIBILI PERCORSI DA INTRAPRENDERE Convegno IGI: La gestione delle terre e rocce da scavo: il D.M. 161/2012 Roma, 27 Marzo 2013 Ing. Francesco Ventura Ing. Riccardo Di Prete IL
DettagliIl Recupero Ambientale di Aree Industriali Dismesse
Il Recupero Ambientale di Aree Industriali Dismesse Fabio De Pascalis Alberto De Pascalis Convegno sul tema: Colmatazione e recuperi ambientali - I sessione Ferrara, 23 Settembre 2015 Introduzione I rifiuti
DettagliTABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE
TABELLA DI CONCORDANZA per il recepimento della direttiva 2014/33/UE Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
DettagliAUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA
AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA DECRETO N. 43 DEL 02.08.11 Oggetto: Modifica degli elaborati cartografici di cui all art. 4 delle Norme di Attuazione della DCI n. 180/06, ai sensi dell
Dettagli4 th PAN-European FORUM Dredging in port and environmental sustainability Barletta, Italy
4 th PAN-European FORUM Dredging in port and environmental sustainability Barletta, Italy Nancy ATTOLICO Servizio Infrastrutture - Ambiente Autorità Portuale del Levante www.aplevante.org - a.attolico@aplevante.org
DettagliLA DISCIPLINA DELLE TERRE
Ravenna 20 Maggio 2016 LA DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO Linda Collina l.collina@sgm-ingegneria.it Terre e rocce da scavo dal 21/08/2013 RIFIUTI SPECIALI NON RIFIUTI SOTTOPRODOTTI Art. 184 Art.
DettagliA relazione del Vicepresidente Cavallera:
REGIONE PIEMONTE BU11 14/03/2013 Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2013, n. 14-5460 L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di VILLAFALLETTO (CN). Variante Generale al Piano
DettagliRISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
RISOLUZIONE N. 51/E Roma, 11 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 QUESITO La Regione
DettagliConvegno: la rigenerazione delle aree dismesse Avv. Federico Vanetti DLA Piper Milano - AUDIS 2 dicembre 2009
Incentivi per il recupero dei brownfields: possibilità di scomputare i costi di bonifica dagli oneri di urbanizzazione Convegno: la rigenerazione delle aree dismesse Avv. Federico Vanetti DLA Piper Milano
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
DettagliDecreto 20 marzo 2013 (Gu 19 aprile 2013 n. 92)
Decreto 20 marzo 2013 (Gu 19 aprile 2013 n. 92) Termini di riavvio progressivo del Sistri MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Decreto 20 marzo 2013 Termini di riavvio progressivo
DettagliMarketing delle Aree Contaminate
Marketing delle Aree Contaminate Dirigente Responsabile Assimpredil Ance 30 gennaio 2013 1 IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI PUO ESSERE SICURAMENTE UNA RISPOSTA CONCRETA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
DettagliRISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.
RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo su atti e documenti relativi
DettagliTESTO DI RAFFRONTO TRA L.P. 1/2008 E L.P. 22/1991
TESTO DI RAFFRONTO TRA L.P. 1/2008 E L.P. 22/1991 CRONOLOGIA DELLE 17 marzo 2008 prima versione pubblicata sul sito internet 27 marzo e' stata tolta l'evidenziazione con sfondo grigio dell'articolo 116,
DettagliSCHEDA TECNICA PER IL RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO IN SITO AI SENSI D.LGS 152/06, ART. 186 E S.M.I.
SCHEDA TECNICA PER IL RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO IN TO AI SEN D.LGS 152/06, ART. 186 E S.M.I. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI COSTITUENTI ALLEGATO DELLA RELAZIONE TECNICA DELL INTERVENTO. Al Comune
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.
DGR 239 18.04.2008 AUTORIZZAZIONE IMPIANTI Oggetto: Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti
DettagliPRATICHE EDILIZIE A CUI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE SI RIFERISCE: Pratica S.U.A.P. N...del././ Pratica Edilizia N.. del.../. /.
PRATICA EDILIZIA N. (Spazio riservato al protocollo) AL DIRIGENTE DEL VII SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNE DI CAMPI BISENZIO DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI L UTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO
DettagliDICHIARAZIONE SULLA GESTIONE DEL MATERIALE DA SCAVO [Dlgs 152/06 Dlgs 43/2013 Legge 69/2013]
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI SETTORE TECNICO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA Riservato all ufficio DICHIARAZIONE SULLA GESTIONE DEL MATERIALE DA SCAVO [Dlgs 152/06 Dlgs 43/2013 Legge 69/2013] Il
Dettagli