PERSONA SICURA CLAUSOLARIO

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1 PERSONA SICURA CLAUSOLARIO Pagina 1 di 34

2 INDICE DELLE CLAUSOLE Clausola broker Limitazione rischi professionali Limitazione rischi extraprofessionali Rischi professionali ed extra con attività lavorative occasionali e guida di trattori e macchine agricole Rischi extraprofessionali con attività lavorative occasionali e guida di trattori e macchine agricole Assicurazione dei rischi professionali con rischio in itinere Riferimento tabella INAIL Perdita totale della voce (attori, cantanti) Perdita totale della voce (coristi) Supervalutazione invalidità permanente (direttori d'orchestra, suonatori di: arpa, piano, organo, strumenti a percussione) Supervalutazione invalidità permanente (strumenti a fiato) Supervalutazione invalidità permanente (musicisti strumenti a corde) Malattie professionali dei radiologi radiodermiti Malattie trasmissibili dall'animale all'uomo Malattie tropicali Termini di pagamento premio Sospensione garanzia Supervalutazione invalidità permanente (orafi, gioiellieri) Rimborso spese adeguamento abitazione a seguito di grave infortunio Medici tirocinanti presso a.s.l Assistenza Adeguamento abitazione a seguito di invalidità permanente Limitazione garanzia infortuni Supervalutazione invalidità permanente (solo per i medici) IPM 60%=100% IP ictus o infarto 60%=100% Multiproposta Supervalutazioni IP gravi Supervalutazioni morte IP con franchigia assoluta del 5% Clausola di non cumulo Franchigia IP 3% assoluta fino a 10 punti Indennità per stato di coma IPM specifica Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente IP con scoperto del 50% fino a 10 punti IP con franchigia del 5% fino a 15 punti IP con franchigia assoluta sotto il 15% IP con franchigia assoluta fino al 10% Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro Franchigia in caso di invalidità permanente (4 scaglioni) Supervalutazione invalidità permanente (veterinari) Estensione alle affezioni da HIV a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio Estensione alle affezioni da HIV ed epatite contratte a seguito di infortunio in servizio e per causa di servizio Supervalutazione invalidità permanente (liutai) Estensione alla partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti organizzate dalle Federazioni Sportive Pagina 2 di 34

3 Estensione alla partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti organizzate dalle Federazioni Sportive (indennizzo totale) Estensione alla pratica di sport pericolosi (Gruppo 1) Estensione alla pratica di sport pericolosi (Gruppo 2) Eliminazione scoperto su inabilità temporanea Liquidazione dell indennizzo al contraente Supervalutazione IP Polizza vita abbinata Supervalutazione invalidità permanente (fisioterapisti, odontotecnici, osteopati) Assistenza integrativa Franchigia a scaglioni oltre ,00 euro con scoperto del 50% sui primi 3 punti Franchigia a scaglioni oltre ,00 euro con scoperto del 50% sui primi 3 punti Franchigia a scaglioni oltre ,00 euro con scoperto del 50% sui primi 3 punti Franchigia assoluta 3% eliminabile in assenza di sinistri Pagina 3 di 34

4 Clausola broker Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dall'assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società nel nome e per conto dell'assicurato stesso, fatta eccezione per la sottoscrizione di documenti di contratto e le disdette. Si prende atto che il Broker del contratto è la Spettabile xxxxx Limitazione rischi professionali L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali dichiarate in polizza Limitazione rischi extraprofessionali L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. In caso di cessazione o sospensione dell'attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimarrà operante sino al sessantesimo giorno per gli stessi capitali indicati in polizza. Trascorso tale termine e fintanto che l'assicurato non abbia ripreso la propria attività, la garanzia si intende prestata per somme pari al 75% di quelle indicate in polizza. In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore alla predetta cessazione o sospensione, l'assicurato ha facoltà di chiedere la sospensione dell'assicurazione per un periodo massimo di 12 mesi Rischi professionali ed extra con attività lavorative occasionali e guida di trattori e macchine agricole A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti dall'assicurato durante lo svolgimento di attività che presentino obiettivi caratteri di professionalità, anche con l'ausilio di macchine e guida di trattori e macchine agricole, purché tali attività siano svolte occasionalmente e non costituiscano, quindi, l'attività professionale principale o altra secondaria, anche se non dichiarate. Pertanto, ai casi sopra previsti non è applicabile la disposizione delle Condizioni di assicurazione che prevede la riduzione proporzionale dell'indennizzo Rischi extraprofessionali con attività lavorative occasionali e guida di trattori e macchine agricole A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione non vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie, anche se non dichiarate in polizza. Sono invece compresi gli infortuni subiti durante lo svolgimento di attività che presentino obiettivi caratteri di professionalità, anche con l'ausilio di macchine e guida di trattori e macchine agricole, purché tali attività siano svolte occasionalmente e non costituiscano, quindi, l'attività professionale principale od altra secondaria, anche se non dichiarate. Pagina 4 di 34

5 Restano ferme le disposizioni delle Condizioni di assicurazione per l'esercizio delle pratiche sportive, sempreché non vengano svolte con carattere di professionalità, nel qual caso la garanzia assicurativa non è operante. In caso di cessazione o sospensione dell'attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimane operante sino al sessantesimo giorno per le stesse somme indicate in polizza. Trascorso tale termine e fintanto che l'assicurato non abbia ripreso la propria attività, la garanzia si intende prestata per somme pari al 75% di quelle indicate in polizza. In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore alla predetta cessazione o sospensione, l'assicurato ha facoltà di chiedere la sospensione dell'assicurazione per un periodo massimo di 12 mesi Assicurazione dei rischi professionali con rischio in itinere L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza, nonché per gli infortuni che avvengano durante il percorso dalla abitazione al luogo di lavoro e viceversa Riferimento tabella INAIL A parziale deroga dell'articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione, la tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista in polizza si intende sostituita da quella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n (Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e successive modifiche come in vigore fino al 24/07/2000. In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro Perdita totale della voce (attori, cantanti) In caso di infortunio che determini la perdita totale della voce a seguito di lesione organica direttamente rilevabile e irreversibile all'apparato della fonazione, la conseguente invalidità permanente sarà considerata come invalidità permanente totale. Le alterazioni parziali che influiscano direttamente o indirettamente sul rendimento della voce sono valutate in funzione della ridotta capacità generica dell'assicurato Perdita totale della voce (coristi) In caso di infortunio che determini la perdita totale della voce a seguito di lesione organica direttamente rilevabile e irreversibile all'apparato della fonazione, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività professionale di corista, con conseguente messa in quiescenza da parte dell'ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), la conseguente invalidità permanente sarà considerata come invalidità permanente totale. Le alterazioni parziali che influiscano direttamente o indirettamente sul rendimento della voce sono valutate in funzione della ridotta capacità generica dell'assicurato Supervalutazione invalidità permanente (direttori d'orchestra, suonatori di: arpa, piano, organo, strumenti a percussione) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: Pagina 5 di 34

6 L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i seguenti criteri: Se l'infortunio, determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno 2/3: un arto superiore 100% una mano o un avambraccio 100% un pollice 100% un indice 100% un medio 100% un anulare 100% un mignolo 100% un arto inferiore al di sopra del ginocchio 100% un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio 100% un piede 100% perdita di un occhio 35% perdita contestuale di ambedue gli occhi 100% sordità completa di un orecchio 40% sordità completa di ambedue gli orecchi 80% Se l'infortunio determina una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto od organo tra quelli su elencati ovvero la perdita totale o parziale di altro arto od organo l'indennizzo è calcolato sulla base delle percentuali previste dall'articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione che in caso di minorazione devono essere ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 65% della somma assicurata per invalidità permanente. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 40% della somma assicurata per invalidità permanente. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione Supervalutazione invalidità permanente (strumenti a fiato) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i seguenti criteri: Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno 2/3: un arto superiore 100% una mano o un avambraccio 100% un pollice 100% Pagina 6 di 34

7 un indice 100% un medio 100% un anulare 100% un mignolo 100% perdita di un occhio 35% perdita contestuale di ambedue gli occhi 100% sordità completa di un orecchio 40% sordità completa di ambedue gli orecchi 80% sfondamento delle arcate dentarie o lesioni alle labbra di gravità tale da non 100% consentire, neanche mediante applicazione di protesi o interventi di chirurgia plastica e ricostruttiva, la prosecuzione dell'attività professionale dichiarata Se l'infortunio determina una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto od organo tra quelli su elencati, ovvero la perdita totale o parziale di altro arto od organo, l'indennizzo è calcolato sulla base delle percentuali previste dall'articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione, che in caso di minorazione devono essere ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 65% della somma assicurata per invalidità permanente. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca, l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 40% della somma assicurata per invalidità permanente. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione Supervalutazione invalidità permanente (musicisti strumenti a corde) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i seguenti criteri. Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno 2/3: un arto superiore 100% una mano o un avambraccio 100% un pollice 100% un indice 100% un medio 100% un anulare 100% un mignolo 100% perdita di un occhio 35% perdita contestuale di ambedue gli occhi 100% sordità completa di un orecchio 40% sordità completa di ambedue gli orecchi 80% Se l'infortunio determina una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto od organo tra quelli su elencati, ovvero la perdita totale o parziale di altro arto od organo, l'indennizzo è calcolato sulla base Pagina 7 di 34

8 delle percentuali previste dall'articolo "Invalidità Permanente" delle Condizioni di assicurazione, che in caso di minorazione devono essere ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 65% della somma assicurata per invalidità permanente. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca, l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 40% della somma assicurata per invalidità permanente. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione Malattie professionali dei radiologi radiodermiti A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, la Società assicura i casi di morte, di invalidità permanente e di inabilità temporanea, sempreché siano previsti in polizza, quando questi siano conseguenza delle lesioni e delle alterazioni di seguito specificate, che si manifestassero durante il periodo di validità della garanzia ed in quanto derivanti dalla pratica professionale della roentgendiagnostica, della roentgenterapia, della fototerapia e delle correnti elettriche: alterazioni del sangue e alterazioni cutanee, note con il nome di radiodermiti, nelle loro varie manifestazioni(distrofica, ulcerativa, neoplastica, con le eventuali complicazioni e diffusioni metastatiche regionali e a distanza). La validità della garanzia è subordinata al fatto che le condizioni di lavoro dell'assicurato nei gabinetti di radiologia siano uniformate alle disposizioni legislative ed alle istruzioni ministeriali per la prevenzione degli infortuni e per la protezione dalle radiazioni. Agli effetti di questa speciale garanzia, mentre l'assicurato dichiara che alla data di decorrenza della stessa egli risulta immune da qualsivoglia manifestazione patologica che possa identificarsi come affezione morbosa da radiazioni, resta convenuto tra le Parti quanto segue: - saranno prese in considerazione, agli effetti dell'indennizzo, soltanto le lesioni o alterazioni che abbiano prodotto una invalidità permanente di grado superiore al 10% dell'invalidità permanente totale e che si siano manifestate almeno dopo 6 mesi dalla decorrenza della garanzia; - l'indennizzo per il caso di inabilità temporanea conseguente a dette lesioni od alterazioni verrà corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni; - il periodo massimo utile per procedere alla valutazione definitiva del grado di eventuale invalidità permanente conseguente a una delle lesioni o alterazioni di cui sopra, viene fissato in 5 anni dal giorno della denuncia. Per quanto non regolato dalle presenti condizioni, valgono le Condizioni di assicurazione Malattie trasmissibili dall'animale all'uomo La garanzia si intende estesa, limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, sempreché questi casi siano contemplati dal contratto, alle malattie trasmissibili dall'animale all'uomo che insorgano nel periodo di validità del rapporto assicurativo e comunque si manifestino entro un anno dalla data di cessazione del contratto. A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, non si farà luogo all'indennizzo per invalidità permanente, quando questa sia di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. In caso di inabilità temporanea l'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 150 giorni. Pagina 8 di 34

9 Malattie tropicali La garanzia è estesa, limitatamente al caso di invalidità permanente, alle malattie di seguito indicate: amebiasi, colera, dissenteria bacillare, febbre ricorrente africana, febbre gialla, febbre itteroemoglobinurica, filariosi, lebbra, leishmaniosi, leptospirosi, malaria, meningite cerebrospinale epidemica, micosi tropicale cutanea, peste, sprue, vaiolo, a condizione che: - l'assicurato si sia assoggettato alle vaccinazioni previste dalle autorità sanitarie; - l'assicurato non risulti affetto da tali malattie alla data di decorrenza della garanzia; - le affezioni insorgano nel corso del rapporto assicurativo e si manifestino entro e non oltre la scadenza del rapporto assicurativo stesso. Resta convenuto che non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità sia di grado pari od inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15%, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente detta percentuale Termini di pagamento premio A parziale modifica dell'articolo Pagamento del Premio delle Condizioni di assicurazione il secondo capoverso viene sostituito dal seguente: "Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile". Fermo il resto Sospensione garanzia L'assicurazione si intende sospesa durante i periodi di permanenza per servizio nei territori extranazionali in missione di guerra o interventi di pace anche sotto l'egida di Enti sovranazionali Supervalutazione invalidità permanente (orafi, gioiellieri) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i seguenti criteri: A) Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno due terzi: una mano o un avambraccio 100% un pollice 50% un indice 50% un medio 30% un anulare 15% un mignolo 15% perdita di più dita, massimo 100% Pagina 9 di 34

10 perdita di un occhio 50% perdita contestuale di ambedue gli occhi 100% B) Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto o di un organo tra quelli elencati sub A), l'indennizzo è calcolato in base alle percentuali di cui alla Tabella del corrispondente articolo delle Condizioni di assicurazione. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione Rimborso spese adeguamento abitazione a seguito di grave infortunio In caso di infortunio in garanzia che comporti una invalidità permanente pari o superiore al 60%, accertata secondo i criteri di valutazione di cui all articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro ,00, le spese sostenute dall Assicurato per l adeguamento dell abitazione ove ha il proprio domicilio: - per eliminare le barriere architettoniche in esso presenti (ampliamento porte, abbassamento maniglie, ecc.); - per strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane (es.: serrande elettriche, sensori visivi); - per ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione (es.: letto reclinabile); - per attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione quando non sia possibile svolgerle all'esterno, e per tutto ciò che risulti necessario a risolvere problemi di comunicazione, mobilità e autonomia (incluse soluzioni di domotica) dell Assicurato, divenuto disabile. Il rimborso delle spese è condizionato alla presentazione da parte dell Assicurato di apposita domanda, corredata dai documenti giustificativi, quali il progetto di un architetto e i preventivi e/o le fatture degli interventi effettuati Medici tirocinanti presso A.S.L. La presente estensione vale esclusivamente per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali verificatesi nell ambito della struttura pubblica, nonché per gli infortuni che avvengano durante il percorso dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa. Estensione alle malattie riportate in Servizio e per Causa di Servizio La garanzia è altresì estesa, per il solo caso di I.P., alle conseguenze delle malattie riportate in servizio e per causa di servizio. La garanzia si intende operante sempreché nell esercizio dell attività lavorativa vengano osservate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro e per quanto non previsto nelle Condizioni di assicurazione e nelle condizioni particolari di polizza è regolata come: a) l operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso o dalla data di cessazione del servizio, se questa è anteriore; Pagina 10 di 34

11 b) sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali nonché le radiodermiti e comunque le conseguenze dirette o indirette da esposizione a radiazioni ionizzanti; c) in caso di controversie è riservato al Collegio arbitrale previsto dalle Condizioni di assicurazione anche l accertamento che la malattia sia effettivamente insorta in servizio e per causa di servizio; d) non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale; se invece l Invalidità Permanente supera il 15% della totale, viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale, sempre in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato Assistenza Adeguamento abitazione a seguito di invalidità permanente In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti una invalidità permanente pari o superiore al 60%, la Società provvederà, tramite la Centrale Operativa, a far effettuare da un architetto convenzionato il progetto degli interventi da effettuare per l adeguamento dell abitazione. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia Limitazione garanzia infortuni Fermi gli articoli Rischio assicurato e Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, si prende atto che l'assicurato/a xxxxx Supervalutazione invalidità permanente (solo per i medici) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i seguenti criteri: Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno 2/3: un arto superiore 100% una mano o un avambraccio 100% un pollice 100% un indice 100% un medio 100% un anulare 15% un mignolo 15% perdita di un occhio 35% perdita contestuale di ambedue gli occhi 100% sordità completa di un orecchio 15% sordità completa di ambedue gli orecchi 60% Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto o di un organo tra quelli su elencati, l'indennizzo è calcolato in base alle percentuali di cui alla Tabella del corrispondente articolo delle Condizioni di assicurazione. Pagina 11 di 34

12 Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 65% della somma assicurata per invalidità permanente. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 45% della somma assicurata per invalidità permanente. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione IPM 60%=100% A parziale deroga dell articolo Criteri di liquidazione lettera a) delle Condizioni di assicurazione Sezione Malattie, nessun indennizzo spetta all Assicurato quando l invalidità permanente da malattia accertata sia di grado inferiore al 60%. L invalidità permanente da malattia accertata di grado pari o superiore al 60% sarà liquidata al 100% IP ictus o infarto 60%=100% A parziale deroga dell articolo Criteri di liquidazione lettera a) delle Condizioni di assicurazione Sezione Malattie, nessun indennizzo spetta all Assicurato quando l invalidità permanente da Ictus o Infarto accertata sia di grado inferiore al 60%. L invalidità permanente da Ictus o Infarto accertata di grado pari o superiore al 60% sarà liquidata al 100% Multiproposta Il presente contratto è stato emesso in conformità alla proposta di assicurazione mod Sezione 1., che forma parte integrante del contratto e annulla e sostituisce il mod. P1113 indicato nel frontespizio di polizza alla riga Allegati modelli di polizza Supervalutazioni IP gravi In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all Assicurato un invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, la Società liquiderà l indennizzo come segue: Invalidità permanente accertata Invalidità permanente liquidata Dal 60% al 99% 100% 100% 200% Resta inoltre convenuto che il massimo esborso per Assicurato a carico della Società, a titolo di maggiorazione, non potrà superare l importo di Euro , Supervalutazioni morte Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la morte dell Assicurato, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali, un indennizzo determinato in base allo stato di famiglia dell Assicurato al momento del sinistro, facendo riferimento ad una delle situazioni familiari sotto descritte: Pagina 12 di 34

13 Situazione familiare dell Assicurato Se l Assicurato risulta non coniugato (o non convivente more uxorio) e senza figli minori o permanentemente inabili al lavoro Se l Assicurato risulta coniugato (o convivente more uxorio) e senza figli minori o permanentemente inabili al lavoro Se l Assicurato ha figli minori o permanentemente inabili al lavoro Indennizzo la somma assicurata per il caso morte 1,5 volte la somma assicurata per il caso morte 2 volte la somma assicurata per il caso morte Resta comunque convenuto che le ipotesi di indennizzo sopra descritte non sono in alcun modo cumulabili tra loro. Resta inoltre convenuto che il massimo esborso per Assicurato a carico della Società, a titolo di maggiorazione, non potrà superare l importo di Euro ,00. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente IP con franchigia assoluta del 5% A deroga dell articolo "Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione, sul capitale assicurato per il caso di invalidità permanente si applicano le seguenti franchigie: - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 5%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Clausola di non cumulo Qualora in uno stesso contratto siano operanti più di un indennità giornaliera sia da infortunio che da infortuni e/o malattia per un importo giornaliero complessivamente superiore a Euro 80,00, ferme le Pagina 13 di 34

14 franchigie/scoperti pattuite contrattualmente, si precisa che le singole indennità assicurate non si cumulano tra di loro Franchigia IP 3% assoluta fino a 10 punti L indennità per invalidità permanente viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in polizza e secondo le seguenti modalità: Sul capitale assicurato fino a Euro ,00: non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 3% della totale; se invece essa risulterà di grado compreso tra il 4% e il 12% della totale, l indennità verrà corrisposta in base alle percentuali che seguono: Legenda: % A % L %A = percentuale di invalidità permanente accertata %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare le invalidità permanenti accertate con un grado compreso tra il 13% e il 40% verranno liquidate nella stessa misura, mentre per quelle di grado superiore al 40% la Società liquiderà l indennità sulla base alle percentuali che seguono: % A % L % A % L Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare Sull eventuale parte di capitale assicurato compreso tra Euro ,00 e fino a Euro ,00: non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 5% della totale; se invece essa Pagina 14 di 34

15 risulterà di grado compreso tra il 6% e il 12% della totale, l indennità verrà corrisposta in base alle percentuali che seguono: Legenda: % A % L %A = percentuale di invalidità permanente accertata %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare le invalidità permanenti accertate con un grado compreso tra il 13% e il 20% verranno liquidate nella stessa misura, mentre per quelle di grado superiore al 20% la Società liquiderà l indennità sulla base alle percentuali che seguono: % A % L % A % L % A % L Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare Indennità per stato di coma In caso di sinistro, che determini uno stato di coma entro e non oltre 15 giorni dalla data dell infortunio, la Società corrisponderà all Assicurato, su richiesta corredata da certificazione medica, una indennizzo pari a Euro ,00. Tale indennità si intende comunque acquisita dall Assicurato,e potrà essere erogata una sola volta per ogni sinistro IPM specifica A parziale deroga dell Invalidità permanente da malattia delle Condizioni di assicurazione, la garanzia si intende prestata per la invalidità permanente da malattia in forma specifica, anziché generica. Agli effetti della garanzia, l'assicurato dichiara che la sua attività professionale è: xxxxx Pagina 15 di 34

16 Negli articoli Invalidità permanente da malattia, Criteri di liquidazione, Obblighi dell'assicurato successivi alla presentazione della denuncia e Liquidazione dell'indennizzo delle Condizioni di assicurazione Sezione Malattie, i corrispondenti riferimenti all' Invalidità permanente generica si intendono di conseguenza modificati in Invalidità permanente specifica. Fermo quanto altro previsto in polizza Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente Sul capitale assicurato per il caso di invalidità permanente si applicano le seguenti franchigie: - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di assicurazione, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di assicurazione, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di assicurazione, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15% l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie IP con scoperto del 50% fino a 10 punti L articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle condizioni di assicurazione, si intende abrogato e sostituito dal seguente: Per ogni grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità permanente", si applicano le seguenti percentuali di liquidazione: % A % L % A % L % A % L 1 0, , , , , , Pagina 16 di 34

17 , Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata; %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare IP con franchigia del 5% fino a 15 punti L articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle condizioni di assicurazione, si intende abrogato e sostituito dal seguente: Per ogni grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità permanente", si applicano le seguenti percentuali di liquidazione: % A % L % A % L % A % L Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata; %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare IP con franchigia assoluta sotto il 15% L articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle condizioni di assicurazione, si intende abrogato e sostituito dal seguente: Per ogni grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità permanente", si applicano le seguenti percentuali di liquidazione: % A % L % A % L % A % L Pagina 17 di 34

18 Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata; %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare IP con franchigia assoluta fino al 10% L articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle condizioni di assicurazione, si intende abrogato e sostituito dal seguente: Per ogni grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità permanente", si applicano le seguenti percentuali di liquidazione: % A % L % A % L % A % L Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata; %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro A deroga dell articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00, si applicano sull'importo eccedente le seguenti franchigie assolute: - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità Pagina 18 di 34

19 permanente risulti superiore al 3%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino ad Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15% l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro A deroga dell'articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00 si applicano sull importo eccedente le seguenti franchigie assolute: - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro A deroga dell'articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00 si applicano sull importo eccedente le seguenti franchigie assolute: - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità Pagina 19 di 34

20 permanente risulti superiore al 3%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro A deroga dell'articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00 si applicano sull importo eccedente le seguenti franchigie assolute: - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Franchigia in caso di invalidità permanente (4 scaglioni) A deroga dell'articolo "Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione, sul capitale assicurato per il caso di invalidità permanente si applicano le seguenti franchigie: - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità Permanente", non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al Pagina 20 di 34

21 3%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità Permanente", non supera il 5%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità Permanente", non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15% l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Supervalutazione invalidità permanente (veterinari) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i seguenti criteri: A) Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno due terzi: un arto superiore 100% una mano o un avambraccio 100% un pollice 100% un indice 100% un medio 100% perdita di un occhio 35% perdita contestuale di ambedue gli occhi 100% sordità completa di un orecchio 15% Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 65% della somma assicurata per invalidità permanente. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 45% della somma assicurata per invalidità permanente. Pagina 21 di 34

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