I requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati

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1 Premessa I requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati - Fabbricati destinati ad edilizia abitativa - Fabbricati rurali in generale Annotazioni conclusive I fabbricati rurali non sono soggetti ad imposizione nella loro qualità di "fabbricato", in quanto il relativo reddito è ricompreso nel reddito dominicale del terreno cui sono asserviti. Relativamente ai fabbricati ex rurali che non presentano più i requisiti di 1 / 193

2 ruralità, l art. 9, comma 9, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, prevede l esonero dell I.C.I. per il solo anno d imposta Per effetto della disposizione contenuta nell art. 6, comma 5, della Legge 448 del 1998, i comuni potrebbero applicare le agevolazioni contemplate dal citato art. 9, deliberando di rinunciare al recupero dell ICI per gli anni dal 1994 al 2001 (come visto la norma originaria prevede infatti il mancato recupero soltanto per il 1993) per tali fabbricati, a condizione che i contribuenti provvedano entro il 31 dicembre 2001 (termine così prorogato dall articolo 64, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Legge finanziaria 2001) all espletamento della procedura di variazione nell iscrizione catastale dei fabbricati. I proprietari dei fabbricati che hanno perduto le caratteristiche per essere considerati rurali devono infatti denunciarli al catasto dei fabbricati entro il 31 dicembre I fabbricati rurali già realizzati ma non dichiarati al catasto terreni entro l 11 marzo 1998, data di entrata in vigore del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze n. 28 del 2 gennaio 1998 "Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati ", devono essere ora dichiarati al catasto dei fabbricati con le modalità previste per i fabbricati urbani, anche nel caso in cui presentano i requisiti per il riconoscimento della ruralità. Il termine per l'adempimento, fissato dall'art. 64, comma 5, della Legge Finanziaria 2001, è fissato al 1 luglio Invece per i fabbricati rurali che sono stati denunciati al catasto terreni entro la predetta data provvede direttamente l amministrazione al loro inserimento nel catasto dei fabbricati sulla base delle informazioni risultanti al catasto terreni. In occasione di eventuali, successivi trasferimenti di diritti, mutamenti nello stato dei beni ovvero perdita dei requisiti di ruralità, i possessori 2 / 193

3 saranno però tenuti ad aggiornare le operazioni di classamento. Per tutti i fabbricati rurali denunciati in catasto successivamente al 11 marzo 1998 l amministrazione provvede inoltre ad attribuire la rendita catastale secondo i nuovi criteri di classamento. L attribuzione della rendita non produce peraltro effetti automatici sull imposizione fiscale. Infatti i fabbricati aventi i requisiti di ruralità, anche se inseriti nel catasto dei fabbricati, continuano a rimanere soggetti alle sole imposte connesse all esercizio dell attività agricola. In sintesi: anno d imposta 1993 anni d'imposta 1994 e successivi Fabbricati rurali Esenti Esenti 3 / 193

4 Fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali i contrib Il pagamento dell imposta è escluso direttamente dall art. 9, comma 9, del dl 557/93 Il pagamento dell imposta è escluso solo se viene emanata dal comune un apposita I requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati I requisiti per il riconoscimento dei quesiti di ruralità sono elencati nell art. 9, commi 3 e segg, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e modificato dal D.P.R. 23 marzo 1998, n La lettura coordinata delle norme sopracitate, che non appare a prima vista agevole, può trarre giovamento dalla lettura della presente tabella: Legge 26 febbraio 1994, n. 133 (conversione in legge del D.L. 557/93) D.P.R. 23 marzo 1998, n / 193

5 Art. 9, comma 3 - sostituito dal DPR 139/1998 Art. 2 - nuova stesura dell'art. 9, comma 3 Art. 2 - introduzione dell'art. 9, comma 3-bis Art, 9, comma 4 inalterato Art, 9, comma 5 inalterato Art, 9, comma 6 inalterato Art, 9, comma 7 5 / 193

6 inalterato Art, 9, comma 8 inalterato Art, 9, comma 9 inalterato Fabbricati destinati ad edilizia abitativa: In particolare l'art. 2 del citato D.P.R. 139/1998, che sostituisce integralmente il precedente comma 3 del D.L. 557/93, stabilisce quanto segue: Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: 6 / 193

7 1. POSSESSO Il fabbricato deve essere posseduto: - dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno; - ovvero dall affittuario del terreno stesso; - dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l immobile è asservito; - dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche; - da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura; - 7 / 193

8 da coadiutori iscritti come tali a fini previdenziali. 1. UTILIZZO L immobile deve essere utilizzato quale abitazione: - dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo; - ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento; - ovvero dalle persone addette all attività di alpeggio in zone di montagna. 1. SUPERFICIE 8 / 193

9 Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie: - non inferiore a diecimila metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; - qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a metri quadrati. 1. VOLUME DI AFFARI Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare: - superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 9 / 193

10 - se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97/1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente; - il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell IVA si presume pari al limite massimo previsto per l esonero dall articol o 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n INCOMPATIBILITA Non possono comunque essere riconosciuti come rurali: 10 / 193

11 - i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8; - ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella G.U. n. 218 del 27 agosto / 193

12 Fabbricati rurali in generale Il comma 3-bis (aggiunto dal citato D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139) stabilisce che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle 12 / 193

13 attività agricole di cui all art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all attività agricola destinate: 13 / 193

14 - alla protezione delle piante, - alla conservazione dei prodotti agricoli, 14 / 193

15 - alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, - ai fabbricati destinati all agriturismo. 15 / 193

16 Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3 (tutti quelli appena evidenziati, ndr), si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l immobile è asservito, 16 / 193

17 purchè entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti ( comma 4 dell'originaria disposizione costituita dal DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133). 17 / 193

18 Nel caso in cui l unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo 18 / 193

19 idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l attività agricola 19 / 193

20 insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo 20 / 193

21 di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre 21 / 193

22 che ai requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, 22 / 193

23 comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati 23 / 193

24 (comma 5). Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non 24 / 193

25 utilizzate, purchè risultino soddisfatte le condizioni previste in precedenza alle lettere a)posses SO, c)superficie, d) VOLUME DI 25 / 193

26 AFFARI ed e)incompatibili TA. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione 26 / 193

27 con firma autenticata, attestante l assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell energia elettrica, 27 / 193

28 dell acqua e del gas (comma 6). I contratti di cui alla lettera b)util IZZO, già in atto alla 28 / 193

29 data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile Tale registrazione è esente 29 / 193

30 dall imposta di registro (comma 7). Per le variazioni nell iscrizione 30 / 193

31 catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo 31 / 193

32 al recupero di eventuali tributi attinenti al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 32 / 193

33 1994 per l ICI, purchè detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria 33 / 193

34 edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al 34 / 193

35 catasto entro il 31 dicembre 2000 (termine così prorogato dall articolo 7, comma 5, della Legge 23 dicembre 1999, 35 / 193

36 n. 488 "Legge finanziaria 2000) (comma 9). A questo fine va ricordato che 36 / 193

37 per espressa previsione normativa (art. 1, commi 4 e 5, del DPR n. 139/1998), le costruzioni rurali costituenti unità 37 / 193

38 immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l attribuzione di 38 / 193

39 classamento. Le costruzioni strumentali all esercizio dell attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle 39 / 193

40 destinate all attività agrituristica, vengono censite nella categoria speciale "D/10 fabbricati per funzioni 40 / 193

41 produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologia siano tali da non 41 / 193

42 consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono 42 / 193

43 originariamente costruite. 43 / 193

44 Annotazioni conclusive Può essere utile 44 / 193

45 richiamare l attenzione sul fatto che la normativa non fa alcun riferimento 45 / 193

46 alla figura del "coltivatore diretto"; per la classificazion e dei fabbricati 46 / 193

47 rurali non occorre quindi che il soggetto sia un coltivatore diretto (ciò 47 / 193

48 occorre per la finzione giuridica delle aree fabbricabili coltivate e per 48 / 193

49 le esenzioni relative alla conduzione diretta). 49 / 193

50 Può anzi verificarsi abbastanza di frequente che proprio il coltivatore 50 / 193

51 diretto non abbia diritto al riconoscimen to e alla conseguente 51 / 193

52 agevolazione per i fabbricati destinati ad usi abitativi, non 52 / 193

53 disponendo di partita IVA (rapporto tra volume d affari ai fini IVA e reddito 53 / 193

54 del soggetto). Allo stesso modo non 54 / 193

55 assume nessuna rilevanza ai fini del riconoscime nto della 55 / 193

56 ruralità il fatto che il fabbricato sia censito come "rurale" nel 56 / 193

57 catasto terreni o fabbricati. Infatti la ruralità, per i fabbricati ad 57 / 193

58 uso abitativo come per quelli strumentali, è definita dalle 58 / 193

59 caratteristich e dovute alle destinazioni d uso, che possono essere 59 / 193

60 mutevoli nel tempo, e non può di certo essere legata alle classificazio 60 / 193

61 ni catastali. La classificazio 61 / 193

62 ne catastale è un dato di fatto da verificare ogni anno con 62 / 193

63 riferimento alle destinazioni d uso e alle condizioni di utilizzo; 63 / 193

64 soprattutto per quanto riguarda le abitazioni le condizioni richieste 64 / 193

65 possono esistere in maniera variabile nel corso del tempo; 65 / 193

66 quindi la classificazio ne catastale, dato tra i più tetragoni 66 / 193

67 dell intero sistema I.C.I., non può assumere alcuna 67 / 193

68 rilevanza. 68 / 193

69 Fonti: D.L / 193

70 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 70 / 193

71 modificazi oni, in legge 26 febbraio 1994, n. 71 / 193

72 133; Decreto 72 / 193

73 Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 73 / 193

74 28; D.P.R / 193

75 marzo 1998, n. 139; 75 / 193

76 Circolare Ministero delle finanze n. 96/T del 9 76 / 193

77 aprile 1998; 77 / 193

78 Risoluzio ne Ministero delle 78 / 193

79 finanze n. 87/T del 31 maggio 79 / 193

80 1999; 80 / 193

81 Circolare Ministero delle Finanze 81 / 193

82 n. 18/T del 9 febbraio 2000; 82 / 193

83 Agenda del contribue nte / 193

84 Ministero delle finanze. 84 / 193

85 Articolo 34 del D.P.R / 193

86 ottobre 1972, n. 633, comma 86 / 193

87 6 87 / 193

88 Comma 6 - I produtto ri 88 / 193

89 agricoli che nell ann o solare 89 / 193

90 precede nte hanno realizzat 90 / 193

91 o un volume d affari non 91 / 193

92 superior e a cinque milioni di 92 / 193

93 lire, costituito per almeno 93 / 193

94 due terzi da cessione di 94 / 193

95 prodotti di cui al comma 1 (NDR: 95 / 193

96 attività agricole), sono esonerat 96 / 193

97 i dal versame nto dell impo 97 / 193

98 sta e da tutti gli obblighi docume 98 / 193

99 ntali e contabili, compres a la 99 / 193

100 dichiara zione annuale omissi 100 / 193

101 s Per i produtto ri agricoli 101 / 193

102 che esercita no la loro 102 / 193

103 attività esclusiv amente nei 103 / 193

104 comuni montani con meno di 104 / 193

105 mille abitanti e nelle zone 105 / 193

106 con meno di cinquec ento 106 / 193

107 abitanti ricompre se negli altri 107 / 193

108 comuni montani individua ti dalle 108 / 193

109 rispettiv e regioni come previsto 109 / 193

110 dall artic olo 16 della legge / 193

111 gennaio 1994, n. 97, il limite di 111 / 193

112 esonero stabilito nel periodo 112 / 193

113 precede nte è elevato a 113 / 193

114 quindici milioni di lire....omissi 114 / 193

115 s 115 / 193

116 Art. 29 TUIR - Reddito 116 / 193

117 agrario 117 / 193

118 1.Il reddito agrario è 118 / 193

119 costituit o dalla parte di reddito 119 / 193

120 medio ordinari o dei terreni 120 / 193

121 imputab ile al capitale d eserci 121 / 193

122 zio e al lavoro di organiz 122 / 193

123 zazione impiega ti, nei limiti 123 / 193

124 delle potenzi alità del terreno, 124 / 193

125 nell ese rcizio di attività agricole 125 / 193

126 su di esso. 126 / 193

127 2. Sono conside 127 / 193

128 rate attività agricole 128 / 193

129 :a) le attività dirette 129 / 193

130 alla coltivazi one del 130 / 193

131 terreno e alla silvicolt 131 / 193

132 ura; b) l alleva mento 132 / 193

133 degli animali con 133 / 193

134 mangim i ottenibil 134 / 193

135 i per almeno un 135 / 193

136 quarto dal terreno 136 / 193

137 e le attività dirette 137 / 193

138 alla produzi one di 138 / 193

139 vegetali tramite l utilizzo 139 / 193

140 di struttur e fisse 140 / 193

141 o mobili, anche 141 / 193

142 provvis orie, se la 142 / 193

143 superfic ie adibita 143 / 193

144 alla produzi one non 144 / 193

145 eccede il doppio 145 / 193

146 di quella del 146 / 193

147 terreno su cui la 147 / 193

148 produzi one insiste; 148 / 193

149 c)le attività dirette 149 / 193

150 alla manipol azione, 150 / 193

151 trasfor mazion e e 151 / 193

152 alienazi one di prodotti 152 / 193

153 agricoli e zootecn 153 / 193

154 ici, ancorch é non 154 / 193

155 svolte sul terreno, 155 / 193

156 che rientrino nell ese 156 / 193

157 rcizio normale dell agri 157 / 193

158 coltura second o la 158 / 193

159 tecnica che lo governa 159 / 193

160 e che abbiano per 160 / 193

161 oggetto prodotti ottenuti 161 / 193

162 per almeno la metà 162 / 193

163 dal terreno e dagli 163 / 193

164 animali allevati su di 164 / 193

165 esso. 165 / 193

166 3. Con decreto del 166 / 193

167 Ministro delle finanze 167 / 193

168 di concert o con il 168 / 193

169 Ministro dell agri coltura 169 / 193

170 e delle foreste, è 170 / 193

171 stabilito per ciascun 171 / 193

172 a specie animale 172 / 193

173 il numero dei capi 173 / 193

174 che rientra nei 174 / 193

175 limiti di cui alla lettera 175 / 193

176 b) del comma 2, 176 / 193

177 tenuto conto della 177 / 193

178 potenzi alità produtti 178 / 193

179 va dei terreni e delle 179 / 193

180 unità foragge re 180 / 193

181 occorre nti a second 181 / 193

182 a della specie allevata 182 / 193

183 / 193

184 Non si conside rano 184 / 193

185 produtti vi di reddito 185 / 193

186 agrario i terreni indicati 186 / 193

187 nel comma / 193

188 dell art. 24 (i terreni 188 / 193

189 che costitui scono 189 / 193

190 pertine nze di fabbric 190 / 193

191 ati urbani, quelli 191 / 193

192 dati in affitto per usi 192 / 193

193 non agri 193 / 193

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