Tema 1 Leasing finanziario, vizi della cosa e azioni esperibili dall utilizzatore

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1 Tema 1 Leasing finanziario, vizi della cosa e azioni esperibili dall utilizzatore Il leasing è nato negli Stati Uniti negli anni 40 del secolo scorso, come tecnica di finanziamento dell impresa, trovando ampia diffusione nel settore immobiliare e, successivamente, in quello mobiliare dei macchinari industriali. In Italia il contratto ha fatto il suo ingresso negli anni 60. Una definizione di questa fattispecie contrattuale è contenuta nell art. 17, co. 2, L. 183/1976, secondo cui per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà per quest ultimo di diventare proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro pagamento di un prezzo. Tuttavia, benché siano ormai numerosi gli interventi legislativi e giurisprudenziali diretti a definire e a regolamentare la vicenda negoziale del contratto di leasing finanziario, l istituto si presenta, nella pratica, sotto forme e strutture diverse, di volta in volta adattate a realizzare i concreti e più disparati interessi degli operatori economici, tradotti in formule contrattuali che presentano soltanto alcuni punti in comune ma che, abitualmente, sono forgiati secondo le concrete esigenze in campo. È così che nella generica denominazione di leasing sono ricomprese numerose figure contrattuali, ognuna con le sue peculiarità, quali il leasing traslativo e di godimento, il leasing operativo e quello al consumo, il leasing pubblico e quello finanziario immobiliare, il lease-back e la locazione finanziaria di autoveicoli, navi e aeromobili. Il dato comune a tutti è che, alla base, esiste un operazione di finanziamento tendente a consentire all utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all apporto economico di un soggetto (concedente) il quale acquista il bene su indicazione del futuro utilizzatore e quest ultimo si impegna a pagare un canone periodico, che non costituisce il corrispettivo per il godimento del bene ma il rimborso della somma anticipata dal finanziatore maggiorata degli interessi. Il concedente, quindi, con le proprie risorse finanziarie, consente

2 all utilizzatore di soddisfare un interesse che, altrimenti, non avrebbe la possibilità di realizzare. Nella normalità dei casi è il futuro utilizzatore a scegliere il fornitore e il bene che il concedente dovrà acquistare. Il fornitore, a sua volta, è consapevole dei risvolti dell operazione, ossia che la cosa viene acquistata dal concedente su incarico dell utilizzatore. Non v è dubbio, dunque, che la vicenda sia trilaterale, nel senso che coinvolge tre soggetti, così come è indubbio che tra i due negozi sussista un collegamento, poiché la vendita è effettuata in funzione della successiva locazione del bene acquistato. Tuttavia, i due contratti mantengono la loro autonomia, per cui l utilizzatore è terzo rispetto al contratto di vendita (stipulato tra il fornitore e il concedente) e il fornitore è terzo rispetto al contratto di locazione tra concedente e utilizzatore. Invece, il concedente è l unico, tra i tre, a essere parte di entrambi gli atti. La stessa Convenzione di Ottawa del 1988 sul leasing finanziario internazionale descrive la vicenda economica in termini di contratti distinti, pone al centro dell operazione il concedente e lo individua in colui che stipula sia il contratto di fornitura, sulla base delle indicazioni dell utilizzatore, sia il contratto di leasing con l utilizzatore, dando a quest ultimo il diritto di usare il bene dietro il pagamento dei canoni. Peraltro, la Convenzione stabilisce che gli obblighi del fornitore in base al contratto di fornitura potranno essere fatti valere anche dall utilizzatore come se egli fosse parte di tale contratto e come se il bene gli dovesse essere fornito direttamente (art. 10). Così inquadrato, il contratto di leasing è un contratto bilaterale tra concedente e utilizzatore, collegato a un altro contratto bilaterale stipulato tra il concedente e il fornitore per l acquisto del bene oggetto del contratto a favore dell utilizzatore. Nella pratica questo collegamento è talvolta esaltato attraverso la partecipazione dell utilizzatore al contratto di vendita: soprattutto nel leasing immobiliare, recentemente disciplinato dall art. 1, co. 76 ss., L. 208/2015, il notaio usa inserire, nel contratto di compravendita, la parte venditrice (il fornitore), la parte acquirente (il concedente) e l utilizzatore dell immobile, al quale la parte venditrice - preso atto che l acquisto viene effettuato dal concedente al solo fine di cederlo in uso all utilizzatore - presta tutte le garanzie di legge, assumendo nei suoi confronti le obbligazioni che, per legge o per convenzione, sono a suo carico in quanto parte venditrice.

3 Sul piano definitorio, con il contratto di leasing immobiliare la banca o l intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire l immobile su scelta e secondo le indicazioni dell utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e lo mette a disposizione per un determinato periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito (art. 1, co. 76, L. 208/2015). Nella prassi notarile in questi contratti si aggiunge che l utilizzatore potrà rivolgersi, direttamente e autonomamente, al fornitore per qualsivoglia reclamo o pretesa e che solleva il concedente da qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti, irregolarità, inidoneità all uso, mancanza delle qualità all uso, mancanza delle qualità relativi all immobile (così si esprimono le più comuni clausole inserite nei contratti di compravendita di beni immobili destinati al leasing). Invece, in mancanza di un diverso patto o di una specifica disposizione normativa, l utilizzatore, che non è stato parte del contratto di vendita, non può agire per la risoluzione del contratto privando il concedente della proprietà del bene locato. Questa regola può essere derogata da un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone una considerazione unitaria della fattispecie. Per il collegamento in senso tecnico è necessario che ricorrano un requisito oggettivo (il nesso teleologico tra i negozi volti a disciplinare gli interessi reciproci delle parti nell ambito di un assetto economico globale e unitario) e un requisito soggettivo (l intento pratico delle parti di volere non solo l effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore) (Cass /2010). Se ricorre un collegamento negoziale in senso tecnico, la validità e l invalidità di un contratto si riflette sull altro sotto forma di reciproca interdipendenza. Sul punto occorre ricordare che, dal punto di vista economico, l operazione di leasing è sicuramente trilaterale, nel senso che i rapporti tra fornitore, concedente e utilizzatore costituiscono un tutto unitario. Eppure, dal punto di vista giuridico, le cose stanno diversamente, poiché ci si trova al cospetto di due contratti (quello di compravendita e quello di locazione finanziaria) che, come s è visto, conservano la rispettiva distinzione, pur essendo tra loro legati da un nesso di natura economica che non può essere considerato, però, un collegamento negoziale in senso tecnico: quel che manca perché possa ravvisarsi

4 un collegamento in senso tecnico è il nesso soggettivo, ossia l intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà poi concesso in locazione dal concedente all utilizzatore. Al contrario, il fornitore ha soltanto interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo. Tant è che, nella fisiologica evoluzione dell operazione, il fornitore, una volta consegnato il prodotto all utilizzatore, esce di scena, essendo del tutto disinteressato allo svolgersi dell altra vicenda che riguarda la locazione stipulata tra concedente e utilizzatore. Se è vero quanto osservato, è anche vero che il concedente è del tutto disinteressato alla scelta del bene e del fornitore effettuata dall utilizzatore, poiché, qualunque essa sia, egli è garantito dalla proprietà del bene rispetto all obbligo del pagamento del canone a carico dell utilizzatore stesso. A conferma di ciò soccorre il quadro normativo delineato dal Testo unico in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993), il quale, nei contratti di credito collegati e in caso di inadempimento del fornitore, non consente all utilizzatore (soggetto sicuramente meritevole di maggior tutela rispetto all imprenditore) di agire direttamente contro il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura, bensì gli consente di chiedere al concedente (dopo avere inutilmente costituito in mora il fornitore) di agire per la risoluzione del contratto di fornitura; richiesta che determina la sospensione del pagamento dei canoni (art. 125 quinquies). È per tutte queste ragioni che le Sezioni Unite (sent /2015) hanno affermato che tra il contratto di leasing finanziario concluso tra il concedente e l utilizzatore e il contratto di fornitura concluso tra il concedente e il fornitore si verifica un ipotesi di collegamento negoziale debole (nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale), in forza del quale l utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno sofferto. Invece, in mancanza di un espressa previsione normativa, l utilizzatore può esercitare l azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore e il concedente (cui esso è estraneo) solamente in presenza di una specifica clausola contrattuale con la quale il concedente gli trasferisca la propria posizione contrattuale. Delineati i tratti strutturali del contratto di leasing occorre aggiungere

5 che, nel contratto stipulato tra concedente e utilizzatore, vengono normalmente inserite apposite clausole di inversione del rischio, che riversano sull utilizzatore tutti i rischi riguardanti il bene (qualità, vizi, deterioramento ecc.) e impediscono all utilizzatore di opporre al concedente l inadempimento del fornitore e di sospendere il pagamento dei canoni o di risolvere il contratto. Tali clausole, quindi, escludono qualsiasi responsabilità o garanzia del concedente. Pertanto, l obbligo dell utilizzatore di pagare i canoni periodici dipende esclusivamente dall acquisto del bene e non dal perdurare nel tempo del godimento in capo all utilizzatore, il quale, in caso di smarrimento, distruzione o vizi del bene, resta obbligato al pagamento dei canoni e non può chiedere la risoluzione del contratto di leasing. Occorre chiedersi, allora, quali siano i rimedi contrattuali esperibili dall utilizzatore in presenza di vizi della cosa, qualora il contratto di leasing contenga, come accade normalmente, le clausole sopra indicate, poiché, prima facie, l utilizzatore non ha titolo né contro il concedente, per effetto delle clausole di inversione del rischio, né contro il fornitore, il quale non è sua controparte contrattuale. Per risolvere questa problematica è opportuno ricordare che la giurisprudenza prevalente ricostruisce l operazione di leasing finanziario in termini di collegamento negoziale tra due autonomi contratti di vendita e leasing (o locazione) ed evidenzia che il rapporto tra utilizzatore e concedente, dove è l utilizzatore ad avere interesse che la prestazione dovuta dal fornitore al concedente sia eseguita, è assimilabile a quello tra mandante e mandatario senza rappresentanza, rispetto al quale l art c.c. autorizza il mandante ad appropriarsi dei diritti di credito che il mandatario ha acquistato nei confronti del terzo e a sostituirsi a lui nell esercizio di tali diritti contro il terzo. Sulla scorta di queste considerazioni, la giurisprudenza attribuisce all utilizzatore il diritto di appropriarsi dei diritti di credito relativi al corretto adempimento della prestazione pattuita nel contratto di fornitura e, quindi, la legittimazione ad agire direttamene contro il fornitore per l esatto adempimento del contratto di fornitura. Le Sezioni Unite del 2015 hanno confermato la ricostruzione dell operazione in termini di collegamento negoziale tra vendita e leasing, poiché il contratto di vendita è concluso al fine di immettere nel godimento del bene l utilizzatore e il fornitore è a conoscenza di questa finalità. Da questo collegamento deriva, in capo all utilizzatore, il diritto di ottenere dal fornitore l esatto adempimento del contratto e il risarcimento del danno, senza che occorra fare riferimento al rapporto di mandato.

6 Pertanto, la circostanza che il contratto di vendita sia concluso al fine, noto al fornitore, di soddisfare l interesse dell utilizzatore di essere immesso nel godimento del bene, è ragione sufficiente per estendere all utilizzatore i diritti di credito spettanti al concedente. Inoltre, alla luce del principio di relatività del contratto (art c.c.), l utilizzatore non può esercitare azioni modificative del contratto stipulato tra il fornitore e il concedente. Sul fronte dei rapporti con il fornitore la tutela dell utilizzatore si esaurisce, pertanto, nell esercizio dell azione di adempimento e di risarcimento del danno, con esclusione dell azione di risoluzione, di annullamento o di riduzione del prezzo. Esaminiamo, adesso, la questione dei rapporti tra utilizzatore e concedente. Secondo la giurisprudenza, la causa del contratto di leasing non è meramente finanziaria ma include anche una funzione di scambio, che si esaurisce con la consegna del bene all utilizzatore. Pertanto, non appare meritevole di tutela la clausola di inversione del rischio di mancata consegna (ovvero, la clausola che addossa sull utilizzatore il rischio della mancata consegna del bene), mentre devono ritenersi valide le clausole di inversione del rischio relative ai vizi del bene. Tuttavia, in virtù della clausola generale di buona fede, il concedente ha un dovere di protezione e di solidarietà nei confronti dell utilizzatore al fine di evitare che quest ultimo subisca pregiudizi. Tale dovere si concretizza nell obbligo di sospendere il pagamento del fornitore fino a quando l obbligo di consegna non sia adempiuto interamente, nonché nell obbligo di agire per la risoluzione del contratto di fornitura nell interesse e su richiesta dell utilizzatore, se i vizi del bene giustifichino l esercizio di tale azione. Conclusivamente, se prima della consegna l utilizzatore riscontra dei vizi che rendono inidoneo il bene all uso, deve rifiutare la consegna e avvertire il concedente, il quale ha l obbligo d sospendere il pagamento del prezzo al fornitore, per poi esercitare, se ricorrono i presupposti di gravità dell inadempimento, l azione di risoluzione del contratto di fornitura, alla quale consegue la risoluzione del contratto di leasing. Invece, in caso di vizi occulti o taciuti in mala fede dal fornitore ed emersi dopo l accettazione verbalizzata da parte dell utilizzatore, l utilizzatore può esigere dal concedente che agisca contro il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione del prezzo, e agire eventualmente nei confronti del concedente qualora ritenga che i suoi interessi non siano stati adeguatamente tutelati. Inoltre, l utilizzatore potrà agire direttamente contro il fornitore per l eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa.

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