DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI ( KASKO )

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1 Lotto II Capitolato di polizza per l Assicurazione DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI ( KASKO ) Contraente UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

2 INDICE DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1. Durata dell'assicurazione Proroga 2. Facoltà di recesso per sinistro 3. Decorrenza dell'assicurazione e pagamento dei premi 4. Pagamento per variazioni con incasso di premio 5. Clausola Broker 6. Forma delle comunicazioni e modifiche dell assicurazione 7. Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Modifiche del rischio Buona fede - Diminuzione del rischio 8. Interpretazione della polizza 9. Assicurazioni presso diversi assicuratori 10. Oneri fiscali 11. Foro competente 12. Rinvio alle norme di legge 13. Trattamento dei dati 14. Coassicurazione e delega 15. Validità Territoriale 16. Conteggio del premio Frazionamento semestrale 17. Regolazione del premio NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 18. Obblighi in caso di sinistro 19. Procedura per la valutazione del danno 20. Procedura per la valutazione del danno 21. Determinazione dell ammontare del danno e dell indennizzo 22. Obbligo di salvataggio e di conservazione 23. Rinuncia all azione di surroga 24. Rendiconto sinistri 25. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 26. Legittimazione ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DIPENDENTI IN MISSIONE 27. Oggetto dell'assicurazione kasko 28. Esclusioni SOMME ASSICURATE

3 DEFINIZIONI Nel testo che segue, si deve intendere per: ASSICURAZIONE POLIZZA CONTRAENTE ASSICURATO SOCIETA' BROKER il contratto di assicurazione; il documento che prova e regola l'assicurazione; L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE che stipula l assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta; la Contraente e qualsiasi altro soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione; l Impresa assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione; l ATI composta dalle Società Taverna Sviluppo S.r.l. (mandataria ) e la Taverna S.p.A di Brokeraggio Assicurativo ( mandante) alla quale la Contraente ha affidato l incarico relativo alla gestione ed esecuzione dell assicurazione PREMIO RISCHIO SINISTRO la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione; la probabilità che si verifichi il sinistro; il verificarsi del fatto per il quale è prestata l assicurazione e dal quale è derivato il danno; INDENNIZZO INDENNITA SCOPERTO FRANCHIGIA la somma dovuta dalla Società all'assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza; parte dell ammontare del danno, stabilita contrattualmente in percentuale sul danno liquidabile, che, in caso di sinistro, viene reintegrata alla Società dalla Contraente e resta a carico della Stessa; la somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'assicurato, o degli aventi diritto;

4 RICHIESTA DI RISARCIMENTO RISARCIMENTO LIMITE DI RISARCIMENTO PERIODO DI ASSICURAZIONE DEGRADO qualsiasi citazione in giudizio od altra richiesta di danni di qualunque tipo emessa nei confronti dell Assicurato; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; il massimo risarcimento dovuto dalla Società; il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale; il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo VALORE COMMERCIALE DANNO LIQUIDABILE ACCESSORI OPTIONAL AUDIO-FONO-VISIVI Il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati od in mancanza il valore di mercato il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo; l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino

5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1 DURATA DELL ASSICURAZIONE PROROGA La presente polizza ha durata dalle ore del giorno della stipula e validità triennale. Le rate di premio intermedi corrisponderanno alla scadenza di ogni singola annualità. Alla scadenza la polizza si intenderà automaticamente cessata senza obbligo di preventiva disdetta. E facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centoottanta ) giorni. La Società s impegna a prorogare l assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall inizio della proroga. 2 FACOLTA DI RECESSO PER SINISTRO Avvenuto un sinistro e sino al 60 giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 120 giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all altra con lettera raccomandata A.R. ; il recesso avrà efficacia soltanto alla fine di ogni annualità assicurativa. E pattuito tra le Parti che la disdetta di una delle polizze appartenenti ad un unico lotto comporterà la facoltà da parte dell Ente assicurato di recedere dagli altri contratti facenti parte del medesimo lotto senza applicazione di alcuna penale. 3 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore del giorno indicato in polizza anche se il pagamento della prima rata di premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro 90 (novanta) giorni da tale data.

6 Le rate annuali di premio successive devono essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalle relative scadenze. Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 4 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento emesso dalla Società. 5 CLAUSOLA BROKER Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi della legge 792/84 e del Dlgs 209/05 e successive modifiche ed integrazioni la gestione del presente contratto alla ATI TAVERNA SVILUPPO SRL/TAVERNA S.P.A. DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente : che il Broker, nell ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società /e Assicuratrice /i; di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l Assicurato/Contraente è tenuto a fare alla Società Assicuratrice/i, si intendino valide ed efficaci anche se notificate al Broker; che il pagamento dei premi dovuti alla Società Assicuratrice in relazione alla presente polizza venga effettuato dall Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l Ente stesso. Resta pertanto inteso e confermato tra le Parti che al Broker sarà riconosciuta da parte della Società Assicuratrice, una percentuale provvigionale sul premio assicurativo imponibile pari al 3,50% quale compenso per la gestione dei contratti, secondo gli usi del mercato assicurativo mondiale e senza che alcun onere o aggravio possa essere imputato alla Università degli Studi di Napoli PARTHENOPE. 6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, fax o altro mezzo idoneo indirizzato alla Società o al Broker; le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società. 7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE-- DIMINUZIONE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'assicurato all atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla

7 valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all ultima scadenza di premio. Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell Articolo 1897 di cui sopra. 8 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all Assicurato e/o Contraente. 9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale dalle altre polizze. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l Assicurato ha l obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. 10 ONERI FISCALI Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 11 FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti l applicazione e l esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente il Foro di Napoli. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

8 Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. La Società si impegna a trattare, secondo legge, anche i dati di terzi, comunicati dall Ente agli esclusivi fini connessi alla presente polizza. COASSICURAZIONE E DELEGA ( OVE APPLICABILE ) 14 RITENZIONE MINIMA DEL RISCHIO L assicurazione è divisa per quote tra le Società indicate nel riparto di coassicurazione. In caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata. In deroga all art le Parti considerano vigente, anche in caso di coassicurazione, il principio di solidarietà fra le compagnie di assicurazione partecipanti al rischio ; la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Le Compagnie Coassicuratrici danno mandato alla Compagnia Delegataria alla firma dei successivi documenti di modifica al contratto anche in loro nome e per loro conto, previa pattuizione con le Compagnie Coassicuratrici stesse. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici. La percentuale minima di ritenzione del rischio totale per la Delegataria non potrà essere inferiore al 60%; mentre per ciascuna coassicuratrice, la percentuale minima di ritenzione del rischio totale non potrà essere inferiore al 20%. 15 VALIDITA TERRITORIALE L assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel Mondo Intero. 16 CONTEGGIO DEL PREMIO FRAZIONAMENTO SEMESTRALE Il premio imponibile annuo viene anticipato dal Contraente sulla base di (diecimila ) Km /anno. Sulla base di quanto precede il premio anticipato viene così calcolato: KM Premio annuo imponibile indicato nella Scheda Offerta Premio annuo lordo indicato nella Scheda Offerta Successivamente alla data di scadenza di ciascun periodo di assicurazione, si procederà al calcolo del premio di regolazione come di seguito regolamentato. 17 REGOLAZIONE DEL PREMIO

9 Poichè il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo del premio minimo, comunque acquisito, come sopra stabilito e calcolato e risultante dal conteggio esposto in polizza. Esso è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minore durata del contratto, secondo le variazioni attive intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 gg dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, l Assicurato deve comunicare alla Società i dati variabili di cui al precedente articolo. La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 gg dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa, dalle ore dell ultimo giorno utile per il pagamento del premio, fino alle ore del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione dell assicurazione. Nel caso di assicurazione definitivamente scaduta, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall art.20 del DPR 30 giugno 1965 n.1124).

10 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, a parziale deroga dell Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all uopo preposto dalla Contraente, deve darne comunicazione scritta, direttamente o per il tramite del broker, alla Società entro 45 (quarantacinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Alla denuncia dovrà essere inclusa la seguente documentazione: attestazione del Dirigente o del Responsabile dell Assicurato che il sinistro è avvenuto in occasione di trasferta o in adempimento di servizio fuori dall Ufficio; denuncia presentata alle competenti Autorità per i danni all automezzo dovuti a furto, incendio od atti dolosi di terzi; dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa dall Assicurato, anche davanti il proprio Dirigente o Responsabile, nei termini di cui all Articolo 4 della Legge n. 15, dalla quale risulti il soggetto proprietario dell automezzo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto con l indicazione del luogo, data ed ora dell evento, nonché gli eventuali testimoni ed ogni altro elemento utile per la più ampia ricostruzione del sinistro. La Contraente fornirà altresì alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo. 19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'Ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. 20 DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo l ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro dedotto il valore di recupero. Si considera perdita totale anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile del relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. In caso di sinistro parziale, l ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, senza tenere conto del degrado

11 d uso, fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per valore commerciale s intende il valore riportato nella quotazione Eurotax Giallo dell ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione e gli optional stabilmente installati sul veicolo stesso. Non sono indennizzabili le spese di ricovero, i danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi. Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'i.v.a., ove l'assicurato la tenga a suo carico. Verrà in ogni caso dedotto dall indennizzo quanto eventualmente percepito dall Assicurato o dagli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni stipulate a favore dell automezzo danneggiato ovvero di risarcimenti percepiti da Terzi responsabili del danno stesso. 21 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società, a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'assicurato se diverso, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia. 22 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'articolo 1914 del Codice Civile. 23 RINUNCIA ALL AZIONE DI SURROGA La Società rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto all azione di surroga che potesse competerle per l art C.C. verso i responsabili dell infortunio. 24 RENDICONTO SINISTRI Con periodicità semestrale la Compagnia Delegataria dei rischi si impegna ed obbliga a fornire i dati relativi ai sinistri di ciascuna polizza elencando analiticamente i sinistri denunciati; i sinistri riservati( con indicazione dei criteri adottati per la determinazione degli importi posti a riserva e della ultima data di aggiornamento delle riserve); i sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato e la data di liqidazione); i sinistri senza seguito o respinti (con indicazione, nel caso dei respinti, delle motivazioni della mancata liquidazione). 25 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

12 Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti dei titolari dell interesse assicurato. 26 LEGITTIMAZIONE La Società dà e prende atto che: la presente polizza viene stipulata dalla Contraente a favore degli Assicurati; la Contraente adempie agli obblighi previsti dall assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

13 Oggetto dell'assicurazione Kasko 27 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE KASKO In attuazione dell art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 319, l'assicurazione è prestata per la copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e/o di proprietà dei familiari conviventi in occasione di adempimenti di servizio, preventivamente autorizzati dall Università degli Studi di Napoli PARTHENOPE. Sono in garanzia i danni materiali e diretti conseguenti a: incendio, fulmine, esplosione e scoppio; collisione con altri veicoli; urto contro ostacoli di qualsiasi genere; ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione; furto, rapina ed estorsione (consumati o tentati); furto di accessori, optional e audio-fono-visivi; eventi socio politici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi; eventi naturali (trombe d aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta di neve e grandine, terremoti ed eruzioni vulcaniche). L assicurazione comprende inoltre le conseguenze d imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo. 28 ESCLUSIONI i danni: causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada; originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni; derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; derivanti da uso improprio dell automezzo; determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate alla guida, riparazione e custodia del veicolo; se il conducente non sia munito di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge; se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

14 SOMME ASSICURATE Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di: ,00 per ogni veicolo assicurato a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale a deroga del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile. L'assicurazione opera soltanto se l Assicurato è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del veicolo in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio. LA SOCIETA IL CONTRAENTE

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