IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE IDRICHE E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
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1 DECRETO N DEL Oggetto: Revisione delle Direttive e linee guida in ordine alla classificazione, relativa codifica C.E.R. e modalità di gestione dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie, già approvate con d.d.g. n /99 e 36633/99. Revisione linee guida IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE IDRICHE E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA VISTI: la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni; la deliberazione comitato interministeriale 27 luglio 1984; il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; il d.m. Ambiente e Sanità 26 giugno 2000, n. 219; RICHIAMATI: il d.d.g. Tutela Ambientale e Sanità 6 luglio 1998, n. 3477, avente per oggetto: Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo di rifiuti sanitari e in materia di tenuta di registri di carico e scarico per rifiuti e obbligo di compilazione del formulario di identificazione ; il d.d.g. Sanità e Tutela Ambientale 23 marzo 1999, n , avente per oggetto: Direttive e linee guida in ordine alla classificazione, relativa codifica C.E.R. e modalità di gestione dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie come modificato con d.d.g. 27 luglio 1999, n ; DATO ATTO che il predetto d.m. 219/00, emanato in attuazione del d.lgs. 22/97, classifica puntualmente i rifiuti sanitari definendone modalità di gestione che, in alcuni casi, differiscono in modo sostanziale da quanto previsto dalla normativa preesistente; RITENUTO che quanto sopra renda necessario procedere alla revisione delle direttive e linee guida in ordine alla gestione dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie già adottate con d.d.g /99 in attesa dell emanazione del decreto attuativo dell art. 45 del d.lgs. 22/97; DATO ATTO che, ai fini di cui sopra, è stato costituito, su iniziativa della UO Prevenzione della D.G. Sanità, uno specifico Gruppo di Lavoro in cui sono rappresentate, oltre alla D.G. Sanità, la D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità e l Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Lombardia, per le competenze alla stessa spettanti in ordine ai controlli ambientali; PRESO ATTO che, nel periodo dal 18 gennaio al 19 aprile 2001, si sono tenute numerose riunioni del Gruppo di Lavoro di cui sopra; DATO ATTO che tali riunioni hanno portato alla elaborazione delle linee guida Rifiuti e Strutture Sanitarie relative alla gestione dei rifiuti derivanti da strutture sanitarie;
2 PRESO ATTO altresì che la partecipazione al Gruppo di lavoro, oltre che dei rappresentanti della D.G. Sanità e della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, anche di funzionari dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Lombardia, ha consentito che tali Linee guida siano condivise anche dalla struttura che dovrà effettuare i controlli e ciò comporterà uniformità di indirizzi e d interpretazioni sia nella fase di gestione dei rifiuti da parte degli operatori delle strutture sanitarie che da parte degli addetti alla vigilanza ed ai controlli; RITENUTO di precisare attraverso l approvazione di tali linee guida, parte sostanziale ed integrante del presente decreto, gli adempimenti posti a carico delle strutture sanitarie per la gestione dei rifiuti dalle stesse prodotti; RITENUTO pertanto di annullare e sostituire con le presenti le linee guida adottate con d.d.g /99 e d.d.g /99, nonché di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;; VISTO l art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei direttori generali; VISTA la d.g.r. VII/4 del Avvio della VII Legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali ; DECRETA 1. di approvare le linee guida Rifiuti e strutture sanitarie della Regione Lombardia, che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente decreto; 2. di annullare e sostituire con le presenti linee guida le precedenti adottate con d.d.g /99 come modificate con d.d.g /99; 3. di disporre la comunicazione del presente atto a tutte le amministrazioni provinciali e a tutte le Strutture Sanitarie della Lombardia nonché all Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Lombardia; 4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Direttore Generale Sanità Renato Botti Il Direttore Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità Paolo Alli
3 Regione Lombardia RIFIUTI E STRUTTURE SANITARIE Revisione Linee guida della Regione Lombardia in attuazione al Decreto Ministeriale n. 219/2000 Giunta Regionale Direzione Generale Sanità U.O. Prevenzione Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità U.O. Gestione Rifiuti Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente - Lombardia - Settore Suolo e Rifiuti Milano Maggio 2001
4 RIFIUTI E STRUTTURE SANITARIE Revisione Linee guida della Regione Lombardia in attuazione al Decreto Ministeriale n. 219/2000 Revisione a cura di : Maria Carmela Perna - Prevenzione Sanitaria - Sanità - Regione Lombardia Silvia Cerlesi Keisdata S.r.l. via Pisacane, 46 Legnano Maurizio Frascarolo - Gestione Rifiuti - Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Regione Lombardia Giuseppe Paone Settore Suolo e Rifiuti - A.R.P.A. Lombardia Carlo Sala Dipartimento Prov. Lecco A.R.P.A. Lombardia Si ringraziano per la collaborazione: Dott. Amadeo Amadei A.S.L. della Provincia di Milano 1 Legnano, Dott.ssa Aurelia Fonda Ministero dell Ambiente, Ing. Raffaella Sonzogni Keisdata S.r.l 1
5 INDICE OBIETTIVI 3 OGGETTO 4 CLASSIFICAZIONE 5 RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO (P.R.I.) DA ATTIVITA DI ASSISTENZA SANITARIA Tabella 1 7 Ciclo di vita dei P.R.I. 9 RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO (P.R.C.) DA ATTIVITA LABORATORISTICA, DA DISINFEZIONE E/O DA FARMACIA Tabella 2 13 Ciclo di vita dei P.R.C. da attività laboratorio disinfezione e/o farmacia 14 RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO (P.R.C.) DA ATTIVITA DI SERVIZIO Tabella 3 17 Ciclo di vita dei P.R.C. da attività di servizio 18 RIFIUTI sanitari NON PERICOLOSI DA ATTIVITA DI ASSISTENZA SANITARIA Tabella 4 20 Ciclo di vita dei rifiuti non pericolosi da attività di assistenza sanitaria non Assimilati ai rifiuti urbani 21 RIFIUTI sanitari ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI e Rifiuti avviati alla RACCOLTA DIFFERENZIATA (recupero)da ATTIVITÀ DI SERVIZIO Tabella 5 23 Rifiuti sanitari ASSIMILATI ai rifiuti URBANI Tabella 6 24 Ciclo di vita dei S.N.P. da attività di servizio 25 ALLEGATO 1: Adempimenti amministrativi 27 ALLEGATO 2: Rifiuti provenienti da Case di Riposo e strutture protette 28 ALLEGATO 3: Rifiuti cimiteriali 29 Riferimenti Bibliografici 30 2
6 OBIETTIVI 1) Aggiornamento delle Linee Guida Rifiuti e strutture sanitarie del 9 marzo 1998 in base al Decreto 26 giugno 2000, n.219 Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e conseguente aggiornamento del D.D.G. 23 marzo 1999 n Direzione Generale Sanità Direzione Generale Tutela Ambientale Direttive e linee guida in ordine alla classificazione, relativa codifica C.E.R. e modalità di gestione dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie con: riduzione della produzione dei rifiuti Pericolosi a Rischio Infettivo specificando in modo dettagliato quali siano le condizioni che rendono tale un rifiuto sanitario; incentivazione della raccolta differenziata, del recupero e del riciclaggio finalizzati alla riduzione del quantitativo di rifiuti attualmente destinati esclusivamente allo smaltimento; individuazione dei criteri di sicurezza da adottare al fine di diminuire o annullare la pericolosità del rifiuto in fase di movimentazione; indicazioni sull individuazione dei reflui sanitari pericolosi a rischio chimico, loro classificazione per gruppi omogenei e diversificazione nello smaltimento; ottimizzazione delle modalità di gestione dei rifiuti al fine di mettere in atto criteri di economicità. 2) Condivisione delle Linee Guida con la Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità che ha compiti di pianificazione e indirizzo nella gestione dei rifiuti e con l Agenzia Regionale per l Ambiente che svolge un ruolo di supporto tecnico e ha competenza per i controlli sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari La condivisione del documento dovrà garantire una uniformità di interpretazione sia da parte degli operatori sanitari che da parte degli operatori deputati al controllo. 3
7 OGGETTO E stato redatto, a cura dell U.O. Prevenzione della D.G. Sanità della Regione Lombardia, un primo rapporto sui rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche relativo al Nell analisi dei dati sono stati considerati solo i rifiuti infetti o potenzialmente infetti ed è emersa una consistente varietà nella quantità di rifiuti prodotti e nei costi per Kg di rifiuto smaltito. Successivamente sono stati chiesti e trasmessi alla stessa U.O. vari moduli di rilevazione contenenti i dati su tutte le tipologie di rifiuti sanitari prodotti e smaltiti dalle strutture sanitarie nel Dalle risposte si è notato un uso indiscriminato di codici del Catasto Italiano Rifiuti (C.I.R.) per le varie tipologie di rifiuto che ha portato ad una interpretazione errata da parte di molte A.S.L. ed Ospedali anche dei codici del Catalogo Europeo Rifiuti (C.E.R.) da utilizzare a partire dal Dall analisi dei dati del è stato rilevato che le indicazioni date con le Linee Guida Rifiuti e strutture sanitarie, emanate nel Marzo 1998 dalla Giunta Regionale D.G. Sanità U. O. Prevenzione Sanitaria, e con la successiva approvazione delle stesse con il citato d.d.g. Sanità e Tutela Ambientale 25100/99, è stato riscontrato un allineamento di tutte le strutture sanitarie all utilizzo dei C.E.R. con l effetto di una corretta classificazione di tutte le tipologie di rifiuti. L obiettivo da perseguire e quello di una stretta integrazione tra il sistema di raccolta comunale e quello dei rifiuti ospedalieri. Per tutti i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani le Aziende Sanitarie debbono potersi avvalere dei Servizi Pubblici Comunali pagando la relativa tassa. Per usufruire di tale servizio le Aziende potranno disporre di raccoglitori interni alle varie strutture o Presidi o conferire i propri rifiuti direttamente ai Centri di raccolta Comunale. La prima modalità dovrebbe essere applicata per i rifiuti assimilati agli urbani, la seconda potrebbe valere per i rifiuti conferibili in piattaforma e destinati al recupero. I rifiuti speciali non pericolosi possono essere conferiti direttamente dal produttore in piattaforma, allestita dalla municipalizzata, previa specifica convenzione. I rifiuti, non pericolosi, conferiti in piattaforma e destinati al recupero e gli assimilati agli urbani possono essere raccolti in luoghi interni o esterni all Azienda, senza formalizzazione alcuna, con mezzi e personale proprio. Il trattamento di disinfezione dei Rifiuti Pericolosi a Rischio Infettivo non deve essere più effettuato e pertanto, come trattamento dei rifiuti, deve intendersi unicamente la sterilizzazione. 4
8 CLASSIFICAZIONE Il Decreto 26 giugno 2000, n. 219 Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell articolo 45 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ha disciplinato le seguenti tipologie di rifiuti: a) Rifiuti sanitari non pericolosi; b) Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; c) Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; d) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; e) Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento; f) Rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. I rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie sono stati raggruppati secondo il seguente schema tenendo conto della provenienza e delle diverse destinazioni finali: Rifiuti sanitari PERICOLOSI a RISCHIO INFETTIVO; Rifiuti sanitari PERICOLOSI a RISCHIO CHIMICO da ATTIVITA LABORATORISTICA, da DISINFEZIONE e/o da FARMACIA; Rifiuti PERICOLOSI a RISCHIO CHIMICO da ATTIVITA di SERVIZIO; Rifiuti sanitari NON PERICOLOSI che richiedono particolari sistemi di gestione; Rifiuti NON PERICOLOSI da ATTIVITA di SERVIZIO; Rifiuti sanitari ASSIMILATI ai rifiuti URBANI. 5
9 Classificazione rifiuti speciali da strutture sanitarie ATTIVITA PERICOLOSI NON PERICOLOSI ASSISTENZA SANITARIA LABORATORISTICA, DISINFEZIONE E/O FARMACIA SERVIZIO RISCHIO INFETTIVO Tabella 1 RISCHIO CHIMICO Tabella 2 RISCHIO CHIMICO Tabella 3 NON ASSIMILATI agli URBANI Tabella 4 ASSIMILATI agli URBANI Tabella 6 Con recapito in FOGNATURA COMUNALE se in linea con la legislazione vigente ASSIMILATI agli URBANI RACCOLTA DIFFERENZIATA Tabella 5 ASSIMILATI agli URBANI Tabella 6 Ai rifiuti di laboratorio non viene assegnato il codice bensì i codici trasversali derivanti dall attività e, più precisamente, si utilizza la categoria 06 se derivanti da processi chimici inorganici mentre si utilizza la categoria 07 se derivanti da processi chimici organici. Per queste categorie viene ritenuto trascurabile il rischio infettivo e il rifiuto viene invece classificato come pericoloso in base alle caratteristiche chimiche; pertanto il deposito temporaneo di tali rifiuti segue l art. 6 del d.lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni: il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo non supera i 10 metri cubi, quando raggiunge o supera i 10 metri cubi la cadenza di asporto è almeno bimestrale. Qualora non si configurano le condizioni appena riportate è necessario acquisire autorizzazione preventiva al deposito temporaneo. Per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo non valgono le modalità sopra esposte ma il deposito temporaneo è regolamentato dall art. 45 comma 1 del d.lgs. 22/97. Segue l elenco dei rifiuti e relativi codici più frequentemente prodotti nelle strutture sanitarie suddivisi nelle Tabelle da 1 a 6. A ciascun tabella e associato il ciclo di vita dei relativi rifiuti e le indicazioni per il conferimento e lo smaltimento. 6
10 Rifiuti PERICOLOSI a RISCHIO INFETTIVO da ATTIVITA DI ASSISTENZA SANITARIA (Decreto 219/2000 art.2 lettera g) ) Tabella 1. CATALOGO TIPOLOGIE EUROPEO RIFIUTI Rifiuti che presentano la caratteristica di pericolo di cui alla voce H9 (infettivo) dell allegato I del d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (infettivo: sostanze C.E.R. contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell uomo o in altri organismi viventi), la cui raccolta e smaltimento richiedono precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni: 1. TUTTI i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea; 2. TUTTI i rifiuti che provengono da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo IV di cui all allegato XI del d.lgs. 19 settembre 1994 n.626, e successive modifiche ed integrazioni (virus Lassa, virus Guanarito, virus Junin, virus Sabia, virus Machupo, virus della febbre emorragica di Crimea/Congo, virus Ebola, virus di Marburg, Variola (mayor e minor) virus, Whitepox virus (variola virus); 3. TUTTI i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo e sono venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; 4. TUTTI i rifiuti contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile; 5. TUTTI i rifiuti contaminati da liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico; 6. I rifiuti contaminati da feci e da urine, solo nel caso in cui sia ravvisata clinicamente, dal medico che ha in cura il paziente, una patologia trasmissibile attraverso tali escreti. 7
11 Per maggior completezza di informazione si allega la tabella dell Allegato I del Decreto 219/2000 indicante le tipologie di rifiuti sanitari che sono ritenuti pericolosi a rischio infettivo qualora sussistano le caratteristiche indicate nei punti della Tabella 1. COMPOSIZIONE TIPO DI RIFIUTO Rifiuti a rischio infettivo di cui all art.2, comma 1, lettera d), C.E.R * o ** Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica batteriologica Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni Bastoncini cotonati per colposcopia e paptest Bastoncini oculari non sterili Bastoncini oftalmici di TNT Cannule e drenaggi Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici, ecc.), raccordi, sonde Circuiti per circolazione extracorporea Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale Deflussori Fleboclisi contaminate Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di rischio chimico) Guanti monouso Materiale monouso: vials, pipette, provette, indumenti protettivi, mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, camici Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari) Sacche (per trasfusioni, urina stomia, nutrizione parenterale) Set di infusione Sonde rettali e gastriche Sondini (nasografi per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.) Spazzole, cateteri per prelievo citologico Speculum auricolare monouso Speculum vaginale Suturatrici automatiche monouso Gessi e bendaggi Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili Lettiere per animali da esperimento Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo Rifiuti di gabinetti dentistici Rifiuti di ristorazione Spazzatura Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni Rifiuti taglienti, C.E.R * o ** Rifiuti anatomici, C.E.R * o ** Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili*** Animali da esperimento *Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (per l uomo). **Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (per gli animali). ***Le parti anatomiche riconoscibili (in senso medico-legale) e i feti opportunamente immessi negli appositi contenitori devono essere avviati alla cremazione negli inceneritori o all inumazione a sensi del regolamento di Polizia mortuaria (d.p.r. 285/90). 8
12 CICLO DI VITA dei Rifiuti PERICOLOSI a RISCHIO INFETTIVO DA ATTIVITA DI ASSISTENZA SANITARIA SORVEGLIANZA Al Direttore o Responsabile Sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto del deposito temporaneo (art. 45, comma 2, d.lgs. 22/97), fino al conferimento dei rifiuti all operatore autorizzato al trasporto verso l impianto di smaltimento (art. 10, comma 3, d.lgs. 22/97); comunque la responsabilità finale compresa quella degli atti amministrativi, ricade sul Direttore Generale. CONTENITORI I rifiuti pericolosi a rischio infettivo vanno immessi in imballaggio a perdere, anche flessibile, che deve avere adeguate caratteristiche di resistenza e dotato di sistemi di chiusura che evitino spandimenti accidentali del contenuto. Nel caso di rifiuti pungenti o taglienti l imballaggio deve essere rigido e recante la scrittura Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti. In entrambi i casi l imballaggio va immesso in un secondo contenitore di materiale rigido, resistente e munito di chiusura ermetica che deve essere facilmente distinguibile da quelli usati per altre tipologie di rifiuti e recare, con evidenza, la dicitura Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ed il simbolo del rischio biologico; deve essere riportata sugli stessi la data e l indicazione della struttura di produzione. Nel caso il contenitore rigido esterno non sia riciclabile (ad esempio in cartone), i contenitori interni non devono essere eccessivamente riempiti perché ciò comporterebbe un possibile rischio per gli operatori, ma devono contenere un quantitativo di rifiuti tale da ottimizzare il costo del contenitore ed indicativamente: - contenitore da 40 l => da 3 a 6 Kg max; - contenitore da 60 l => da 4 a 8 Kg max. E OPPORTUNO che vengano utilizzati contenitori esterni rigidi riciclabili, realizzati in materiale termoplastico non clorurato che, nell eventuale caso di combustione, non diano origine a sostanze tossiche. 9
13 Tali contenitori possono essere riutilizzati solo se può esserne garantita la sanificazione/disinfezione ad ogni ciclo d uso. Qualora la disinfezione (certificata) non sia realizzata presso l inceneritore ma presso altri impianti, i contenitori esterni riciclabili devono comunque essere trasportati, chiusi, con automezzo che deve essere a sua volta sanificato/disinfettato prima del successivo riutilizzo. L uso di contenitori esterni rigidi riciclabili (imballaggi) deve essere privilegiato, sempre che sussistano le condizioni di cui sopra, in quanto: - garantiscono una maggiore sicurezza per gli operatori nelle fasi di raccolta, movimentazione e trasporto; - permettono il completo utilizzo della volumetria utile anche superando il quantitativo in peso indicato per l altra tipologia di contenitori sempre nel rispetto, in caso di movimentazione manuale, dei limiti di peso previsti dal d.lgs. 626/94; - riducono i costi in quanto possono essere riutilizzati e in tal senso non determinano peso in qualità di rifiuto; - costituiscono elemento positivo in funzione del minor carico ambientale che il loro utilizzo determina. RACCOLTA INTERNA Può essere effettuata da personale dipendente o attraverso appalto. Il personale addetto alla raccolta dovrà essere edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione del rifiuto, informato della pericolosità degli stessi e fornito di idonei dispositivi di protezione individuale ai sensi art. 42 d. lgs. n. 626/94. I contenitori devono essere maneggiati con cura e, nel caso presentassero delle anomalie, prima del trasporto va effettuata la loro sostituzione e segnalazione al responsabile. TRATTAMENTO La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi, prevista dal d.m. 219/2000, è effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Se gli impianti sono localizzati all interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. 10
14 A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa. Il Direttore o il Responsabile Sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione, localizzati all interno delle strutture sanitarie, sono responsabili dell attivazione degli impianti e dell efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi. L attivazione di tali impianti deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ai fini dell effettuazione dei controlli periodici. L efficacia dell impianto e del processo di sterilizzazione devono essere verificate trimestralmente, ed in ogni caso non oltre i 100 cicli di utilizzo; l efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata utilizzando i criteri previsti dalle norme UNI 10384/94. Qualora si adotti il trattamento di sterilizzazione i contenitori utilizzati per la raccolta ed il trasporto dovranno essere a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, anche flessibili (sacchi) e recare la scritta Rifiuti sanitari sterilizzati e la data di sterilizzazione. DEPOSITO e DURATA Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute, in locali adeguati, non accessibili all utenza, quotidianamente puliti e disinfettati. Per quantitativi superiori a 200 litri può avere una durata massima di 5 giorni; per quantitativi inferiori detto deposito temporaneo può raggiungere i 30 giorni (comma 1 art.45 d.lgs. n. 22/97). TRASPORTO Per il trasporto e il conferimento agli impianti di termodistruzione, i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione previsto dall art. 15 del d.lgs. 22/97; se la quantità è inferiore a trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno il trasporto, può essere effettuato dal produttore senza l obbligo di formulario di identificazione e di autorizzazione al trasporto. Se la quantità è superiore a trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno l azienda che effettua il trasporto deve essere iscritta all Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e deve utilizzare procedure di trasporto che siano conformi alla normativa ADR/RID (norme per il trasporto di merci pericolose) per rifiuti, identificati al n. ONU 3291, che 11
15 rientrano nella classe 6.2, ordinale 4.b. I rifiuti pericolosi a rischio infettivo sterilizzati seguono le stesse modalità di trasporto dei rifiuti urbani. SMALTIMENTO I rifiuti non sterilizzati devono essere smaltiti tramite termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. n 22/97 come rifiuti pericolosi di cui al C.E.R ; possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. Ambiente 19 novembre 1997, n. 503 in impianti di incenerimento ad essi dedicati oppure in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, a condizione che tali impianti siano dotati di un sistema di alimentazione per tali rifiuti per garantire una efficace tutela della salute e dell ambiente, per evitare lo sversamento dei rifiuti ed il contatto di questi con gli operatori. I rifiuti sterilizzati che non presentano nessuna caratteristica di pericolo possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, non dotati di un appropriato sistema di alimentazione per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato il Presidente della Regione, d intesa con il Ministro della Sanità ed il Ministro dell Ambiente (comma 3 art. 45 d.lgs. n. 22/97) può autorizzare lo smaltimento in discarica controllata. 12
16 Rifiuti PERICOLOSI a RISCHIO CHIMICO da ATTIVITA LABORATORISTICA, da DISINFEZIONE e/o da FARMACIA Tabella 2. TIPOLOGIE CATALOGO EUROPEO RIFIUTI C.E.R. Liquidi esausti provenienti da laboratori di anatomia patologica, di chimica clinica e di ematologia e da attività di disinfezione che per le loro caratteristiche chimiche, ai sensi della normativa vigente, non possono essere smaltiti in fognatura: Soluzioni acquose organiche di lavaggio Miscela solventi organici Miscela solventi alogenati e non Soluzioni acide Soluzioni basiche Soluzioni con metalli pesanti Terre filtranti da cromatografia ed affini , Reagenti acidi Reagenti basici Reagenti solventi Reagenti solventi alogenati Reagenti solidi inorganici Residui di sostanze chimiche concentrate: - per ciascuna sostanza chimica non diluita dalle strumentazioni utilizzate va assegnato il codice specifico della sezione 06 se rifiuti da processi chimici inorganici - per ciascuna sostanza chimica non diluita dalle strumentazioni utilizzate va assegnato il codice specifico della sezione 07 se rifiuti da processi chimici organici Formaldeide (idoneo anche ) N.B. Per ogni singola apparecchiatura e/o processo analitico deve essere puntualmente valutato se il refluo decadente sia da considerarsi rifiuto e, come tale, smaltito oppure sia da considerarsi scarico idrico ai sensi del d.lgs. 152/99. 13
17 CICLO DI VITA dei Rifiuti PERICOLOSI a RISCHIO CHIMICO da ATTIVITA LABORATORISTICA, da DISINFEZIONE e/o da FARMACIA SORVEGLIANZA L art. 45 del d.lgs. 22/97 affida al Direttore o Responsabile Sanitario della struttura pubblica o privata la sorveglianza ed il rispetto del deposito temporaneo dei soli rifiuti sanitari pericolosi, tuttavia si ritiene che anche le restanti tipologie di rifiuti prodotte in strutture sanitarie debbano essere sottoposte a sorveglianza e controllo. Appare opportuno che la sorveglianza ed il controllo dei rifiuti da attività di laboratorio venga delegata direttamente ai Responsabili degli stessi vista la frequenza nelle modifiche delle metodiche analitiche e dei reagenti utilizzati. La responsabilità finale comprensiva degli atti amministrativi ricade sempre sul Direttore Generale. CONTENITORI Le caratteristiche dei contenitori sono indicate nella Circolare della D.G. Tutela Ambientale n. 4 del 26 gennaio 1998, approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, alla voce Norme tecniche con particolare riferimento ai punti 7, 8, 9 e 14 per quanto attiene: ai contrassegni, ai requisiti di resistenza in funzione del tipo di rifiuto contenuto, ai dispositivi di chiusura, di sicurezza e di presa, alla impossibilità di interazione tra rifiuti incompatibili ed ai segnalatori di livello e dispositivi antitraboccamento per i serbatoi. RACCOLTA INTERNA Può essere effettuata da personale dipendente o attraverso appalto. Il personale addetto alla raccolta dovrà essere edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione del rifiuto, informato della pericolosità degli stessi e fornito di idonei dispositivi di protezione individuale ai sensi dell art. 42 del d.lgs. n. 626/94. I contenitori devono essere maneggiati con cura, nel caso presentassero delle anomalie, prima del trasporto va effettuata la loro sostituzione e segnalazione al responsabile. 14
Fare click sulla voce che identifica la tipologia del rifiuto per proseguire con la FASE 3.
FASE 2. identificare il processo che ha prodotto il rifiuto. L identificazione della tipologia del rifiuto permette di identificare le successive due cifre del codice: 01 02 rifiuti legati alle attività
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