REGOLAMENTO UNICO EMANATO DAL COMITATO DI INDIRIZZO IL ED INTEGRATO IL

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1 REGOLAMENTO UNICO EMANATO DAL COMITATO DI INDIRIZZO IL ED INTEGRATO IL E

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3 Art. 1 - Oggetto e premessa 1. Le norme del presente Regolamento disciplinano l esercizio complessivo dell attività istituzionale della Fondazione in attuazione delle disposizioni legislative e statutarie vigenti, nonché in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni. 2. Gli organi della Fondazione, in attuazione dell art. 9, comma 1, dell art. 11, comma 1 e dell art. 14, comma 3 dello Statuto, approvano le norme regolamentari di cui al successivo comma 3 secondo le rispettive competenze. Il medesimo procedimento viene adottato nei casi di loro modificazione. 3. Il titolo I disciplina il funzionamento degli organi collegiali della Fondazione; il titolo II detta norme per l esercizio dell attività istituzionale; il titolo III definisce i procedimenti relativi alle iniziative di terzi; il titolo IV disciplina la gestione del patrimonio. 4. Il presente Regolamento è emanato dal Comitato di Indirizzo nella prima seduta successiva agli adempimenti di cui al comma 2. TITOLO I COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI - Assemblea dei Soci - Art. 2 - Convocazione 1. L Assemblea dei Soci, di norma, si riunisce presso la sede della Fondazione. 2. La convocazione, che è disposta dal Presidente o da chi ne fa le veci, deve contenere l indicazione del luogo, della data e dell ora della riunione, degli argomenti posti all ordine del giorno, nonché l elenco di eventuali documenti messi a disposizione dei soci presso la Segreteria almeno due giorni lavorativi prima della riunione dell'organo. 3. Le proposte di cui all art. 9 comma 1, lettera d) dello Statuto sono depositate in Segreteria almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione dell organo. 4. L'avviso di convocazione è, di norma, comunicato ai soci almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica con

4 rapporto di conferma. 5. In caso d urgenza il termine di cui al precedente comma è ridotto a quarantotto ore e la convocazione può essere trasmessa anche mediante telegramma. 6. Qualora la convocazione venga richiesta da almeno un quarto dei soci, il Presidente provvede alla fissazione della riunione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con le modalità ed i termini di cui al presente articolo. Art. 3 - Funzionamento 1. Il Presidente, in apertura di seduta, accerta preliminarmente la validità della riunione. 2. Il Presidente procede alla lettura degli argomenti posti all ordine del giorno, la cui trattazione prosegue nella successione stabilita nella convocazione, salva diversa volontà espressa dalla maggioranza dei presenti. 3. Ogni componente l Assemblea dei Soci, anche in sede di riunione dell organo, può chiedere l esibizione di atti e documenti in possesso della Fondazione, afferenti alla materia oggetto di deliberazione. 4. L Assemblea non può deliberare su argomenti non iscritti all ordine del giorno, salva l unanime decisione della totalità dei componenti l Assemblea. 5. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario Generale che lo sottoscrive unitamente al Presidente. - Comitato di Indirizzo - Art. 4 -Convocazione 1. Il Comitato di Indirizzo, di norma, si riunisce presso la sede della Fondazione. 2. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell ora della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché l'elenco di eventuali documenti messi a disposizione dei componenti il Comitato presso la Segreteria, almeno due giorni lavorativi prima della riunione dell'organo. 3. Il Documento Programmatico Triennale e quello Previsionale sono depositati in Segreteria,

5 insieme alla relativa documentazione, almeno cinque giorni prima della riunione del Comitato. 4. L'avviso di convocazione è, di norma, comunicato ai componenti il Comitato almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica con rapporto di conferma. 5. In caso di urgenza il termine di cui al precedente comma è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere trasmessa anche mediante telegramma. 6. Qualora la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti l organo, il Presidente provvede alla fissazione della riunione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con le modalità ed i termini di cui al presente articolo. Art. 5 - Costituzione 1. Entro trenta giorni dalla scadenza, ovvero dalla ricostituzione dell organo, se successiva alla scadenza, il componente più anziano di età convoca il Comitato per procedere al suo insediamento. 2. Il Comitato, nella sua prima riunione, provvede alla verifica dei requisiti dei propri componenti ed all accertamento di eventuali cause impeditive e di incompatibilità. 3. Il Comitato, sempre nella prima riunione, elegge in unica votazione il Presidente ed il Vice Presidente. L elezione è effettuata mediante scrutinio segreto. Art. 6 - Funzionamento 1. Il Comitato di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. 2. Il Presidente, in apertura di seduta, accertata preliminarmente la validità della riunione dà lettura del verbale della seduta precedente che, in assenza di rilievi, è definitivamente approvato. Nel caso in cui vengano riscontrate imprecisioni od omissioni nella verbalizzazione il Comitato ne dispone la modifica. 3. Il Presidente procede alla lettura degli argomenti posti all ordine del giorno, la cui trattazione prosegue nella successione stabilita nella convocazione, salva diversa volontà espressa dalla maggioranza dei presenti.

6 4. Ogni componente il Comitato, anche in sede di riunione dell organo, può chiedere l esibizione di atti e documenti in possesso della Fondazione, afferenti alla materia oggetto di deliberazione. 5. Per deliberare su argomenti non previsti all ordine del giorno, è necessaria la presenza e l unanimità di tutti i componenti l organo. 6. Il verbale delle riunioni, è redatto dal Segretario Generale che lo sottoscrive unitamente al Presidente e viene approvato dal Comitato nella seduta immediatamente successiva. Resta ferma l'immediata esecutività delle deliberazioni. - Consiglio di Amministrazione - Art. 7 - Costituzione 1. Il Comitato di Indirizzo, mediante scrutinio segreto, provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del Consiglio uscente. 2. Il Consiglio di Amministrazione, ancorché scaduto, esercita le proprie funzioni fino all insediamento del nuovo Consiglio. 3. Alla sua prima riunione e comunque entro trenta giorni successivi all insediamento, il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché l inesistenza di cause di incompatibilità, decadenza o conflitto di interessi dei propri componenti. Art. 8 - Convocazione 1. Il Consiglio di Amministrazione, di norma, si riunisce presso la sede della Fondazione. 2. La convocazione deve contenere l indicazione del luogo, della data e dell ora della riunione, degli argomenti posti all ordine del giorno, nonché l elenco di eventuali documenti messi a disposizione dei componenti il Consiglio presso la Segreteria, almeno due giorni lavorativi prima della riunione dell organo. 3. L avviso di convocazione è di norma comunicato ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, ovvero tramite fax o posta elettronica con rapporto di conferma.

7 4. In caso di urgenza il termine di cui al precedente comma è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere trasmessa anche mediante telegramma. 5. Qualora la convocazione venga chiesta da almeno tre componenti l organo, il Presidente provvede alla fissazione della riunione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con le modalità di cui al presente articolo. Art. 9 - Funzionamento 1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. 2. Il Presidente, in apertura di seduta, accertata preliminarmente la validità della riunione, dà lettura del verbale della seduta precedente, redatto dal Segretario Generale, che, in assenza di rilievi, è definitivamente approvato. 3. Nel caso in cui vengano riscontrate imprecisioni od omissioni nella verbalizzazione, il Consiglio ne dispone contestualmente la modifica. 4. Il Presidente procede alla lettura degli argomenti posti all ordine del giorno, la cui trattazione prosegue nella successione stabilita dalla convocazione, salva diversa volontà espressa della maggioranza dei presenti. 5. Ogni componente il Consiglio, anche in sede di riunione dell organo, può chiedere l esibizione di atti e documenti in possesso della Fondazione, afferenti alla materia oggetto di deliberazione. 6. Per deliberare su argomenti non previsti all ordine del giorno, è necessaria la presenza e l unanimità di tutti i componenti dell organo. Art Designazione dei componenti degli organi 1. Ai fini di cui all art. 10, comma 4, ed art. 11, comma 1, lettere d) ed f) dello Statuto, il Comitato di Indirizzo delibera, su proposta del Presidente, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al titolo III dello Statuto medesimo, sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto: a) dei curricula degli incarichi amministrativi, direttivi e di controllo, in enti pubblici o privati, anche con riferimento a fondazioni e ad onlus;

8 b) dell esperienze maturate in attività accademiche, imprenditoriali, professionali e manageriali; c) del titolo di studio e relativa attinenza ai settori ammessi; d) dell onorificenze italiane e straniere; e) delle pubblicazioni in materie nelle quali si esplica l attività della Fondazione; f) dell anzianità di residenza nella provincia di Perugia. 2. Per la composizione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Indirizzo opera in modo da favorire una equilibrata presenza tra le competenze tecnico-professionali e quelle manageriali ed amministrative. 3. Per le designazioni di cui all art. 8 e all art. 10 comma 2 dello Statuto l Assemblea, in apertura di seduta, decide, a maggioranza, le modalità di espressione del voto. 4. Per procedere alle nomine di cui all art. 8 dello Statuto, l ufficio di Segreteria provvede alle verifiche necessarie anche sulla base dei curricula che gli interessati sono tenuti a produrre all atto del deposito della istanza tendente ad acquisire la qualità di socio. 5. Per procedere alle designazioni di cui all art. 10 comma 11 e all art. 11 comma 1 lett. d) ed f) dello Statuto, agli aventi titolo viene consegnata una scheda in bianco sulla quale possono essere espresse indicazioni fino alla concorrenza del totale dei soggetti da designare. Art Verifica dei requisiti 1. Per l effettuazione delle verifiche di cui all art. 28 dello Statuto ciascun organo collegiale affida all ufficio di Segreteria della Fondazione il compito di procedere agli adempimenti istruttori necessari tre mesi prima della scadenza di ogni biennio. 2. I componenti gli organi della Fondazione sono tenuti a produrre all ufficio di Segreteria della Fondazione gli elementi necessari entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax o posta elettronica con rapporto di conferma. 3. Nei casi di inerzia rispetto all obbligo di cui al comma che precede, l organo competente adotta le determinazioni di cui all art. 26, comma 3 dello Statuto, nella prima seduta utile.

9 TITOLO II ESERCIZIO DELL ATTIVITA ISTITUZIONALE Art Finalità 1. Nel perseguimento delle finalità della Fondazione, il Documento Programmatico Triennale ai sensi dell art. 4, comma 3 dello Statuto, fissa i criteri che presiedono all attività istituzionale nel periodo di riferimento, fermi restando i seguenti principi: a) ricerca di raccordo con la società regionale, nonché con le sue articolazioni istituzionali ed associative; b) promozione di collaborazioni e sinergie con altre fondazioni regionali e nazionali; c) sussistenza di concorso finanziario - presupposto delle proprie erogazioni da parte del soggetto con il quale la Fondazione condivide l iniziativa. 2. I componenti gli organi sono tenuti al rispetto del vincolo di riservatezza in relazione agli atti e comportamenti inerenti l espletamento del mandato. Art Soggetti destinatari 1. La Fondazione riconosce quali destinatari dei propri interventi tutti i soggetti istituzionali ed organizzati dotati di professionalità e moralità che operano senza finalità di lucro nell ambito dei settori di intervento individuati dal Documento Programmatico Triennale. 2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dai proponenti le iniziative, nonché le modalità idonee di rendicontazione e di controllo, in relazione alle risorse assegnate, fermo restando l obbligo per i beneficiari di impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui gli stessi sono stati erogati. 3. La Fondazione può disporre erogazioni a favore di persone fisiche esclusivamente sotto forma di borse di studio o di ricerca, mediante bando o selezione affidata ad apposita commissione. 4. Ferme restando le disposizioni di cui all art. 3, comma 3, dello Statuto, non possono comunque essere beneficiari delle erogazioni: a) partiti e movimenti politici; b) organizzazioni sindacali, di patronato e di categoria; c) associazioni e gruppi ricreativi, sagre e feste popolari;

10 d) enti di qualsiasi natura, anche di tipo associativo, che prevedano la distribuzione di utili, profitti o quote patrimoniali. 5. Il Consiglio di Amministrazione può individuare, nell ambito dell avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l efficacia degli interventi. Art Modalità di erogazione nei confronti di soggetti pubblici 1. Gli interventi della Fondazione nei settori rilevanti e ammessi sulla base delle indicazioni del Documento Triennale Programmatico e del Documento Programmatico Previsionale, qualora siano rivolti a favore dello Stato o di altri enti pubblici, sono effettuati con le modalità di seguito indicate: a) erogazioni di somme di denaro utilizzabili dal beneficiario con l osservanza delle forme e delle procedure prescritte dalla sua natura di soggetto pubblico e con obbligo di rendiconto; b) erogazione di somme di denaro finalizzate ad interventi specifici previa stipula di accordo con il soggetto beneficiario, contenente l obbligazione di questi alla realizzazione del progetto finanziato ed al rendiconto; c) erogazione di somme di denaro per il pagamento diretto al fornitore del debito assunto dal soggetto pubblico per la realizzazione del progetto finanziato previa stipula di convenzione di accollo; d) erogazione di somme di denaro per la realizzazione di interventi specifici volti alla valorizzazione, conservazione e recupero del patrimonio culturale e artistico previa stipula di un protocollo d intesa con i soggetti pubblici proprietari; e) donazione diretta di beni (attrezzature, macchinari, impianti, automezzi, arredi, ecc.) acquisiti dalla Fondazione e destinati in favore di un soggetto pubblico per l assolvimento dei suoi compiti istituzionali. 2. La stipula di accordi, convenzioni e protocolli di intesa non si applica alle erogazioni conseguenti all esito dei bandi annuali e a quelle deliberate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della propria autonomia di spesa. Art Commissioni

11 1. Le commissioni di cui all art. 11, comma 1, lettera k) dello Statuto, possono avere durata pluriennale ovvero permanere in funzione per l espletamento dell incarico. 2. Il Comitato di Indirizzo nomina i componenti le commissioni aventi durata pluriennale entro quarantacinque giorni dall insediamento del Consiglio di Amministrazione. I componenti nominati permangono in carica per la durata del Comitato di Indirizzo che li ha designati. 3. Le commissioni pluriennali sono: a) la commissione per la predisposizione delle normative statutarie e regolamentari, e relative modifiche ed integrazioni (Commissione Statuto); b) la commissione per la programmazione, con riferimento al documento programmatico triennale e relativi strumenti di attuazione (Commissione Programmazione); c) la commissione per le attività connesse ai bandi annuali per iniziative di terzi (Commissione Progetti). 4. Le commissioni riferiscono agli organi competenti nei termini ad esse assegnati. 5. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente, il Comitato di Indirizzo provvede alla sostituzione nella prima seduta utile. TITOLO III PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE INIZIATIVE DI TERZI Art Principi generali di intervento 1. La Fondazione sostiene, mediante cofinanziamento, iniziative di terzi (progetti) per le quali siano chiaramente individuabili i contenuti, i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse e i tempi necessari per la loro realizzazione. 2. Non vengono finanziate richieste volte a coprire spese di gestione ordinaria dei soggetti proponenti. 3. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità di presentazione alla Fondazione dei progetti da parte di terzi, nonché i requisiti oggettivi relativi agli stessi, rendendoli noti mediante la pubblicazione di appositi bandi, al fine di garantire la trasparenza delle condizioni di accesso. 4. Il Consiglio di Amministrazione definisce anche i criteri generali di utilizzo delle risorse messe annualmente a disposizione con il Documento Programmatico Previsionale per interventi

12 urgenti ed imprevisti, stabilendo forma, contenuti, tempi e documentazione minima a corredo delle richieste. 5. Le erogazioni di cui al comma precedente di importo limitato non concernono, di norma, iniziative o progetti che abbiano concorso, con esito negativo, ai bandi annuali. Art Fase istruttoria 1. La Segreteria provvede alla verifica degli aspetti formali e della rispondenza ai requisiti fissati dai bandi, nonché alle previsioni statutarie e regolamentari ed ai programmi della Fondazione e può chiedere informazioni integrative rispetto alla documentazione presentata al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione di ammissibilità. 2. Le richieste che abbiano superato la fase di cui al comma precedente vengono ammesse alla valutazione da parte della Commissione Progetti di cui all art. 15, comma 3 lett. c) del presente Regolamento. La Commissione può chiedere al Consiglio di Amministrazione di designare esperti esterni - con funzione consultiva - dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza, per la valutazione di particolari progetti. 3. Ogni iniziativa è valutata previa verifica della rispondenza del progetto proposto ai programmi della Fondazione ed ai criteri generali contenuti nel presente Regolamento, tenuto anche conto: a) della coerenza interna del progetto, avuto riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti; b) dell originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l erogazione; c) dell esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi; d) dell eventuale esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti; e) del grado di incidenza del progetto sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione; f) delle eventuali positive ricadute in termini di sviluppo economico occupazionale, nonché di promozione sociale e culturale.

13 4. Nell acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti la Fondazione opera nel rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Art Fase deliberativa ed erogativa 1. La Commissione Progetti predispone per il Consiglio di Amministrazione un documento in cui sono riportate tutte le richieste istruite e la loro valutazione effettuata sulla base delle linee guida definite dal Consiglio stesso e al momento dell emanazione del relativo bando, in applicazione del presente titolo. 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera le erogazioni, tenuto conto del parere espresso dalla Commissione Progetti. 3. I richiedenti sono informati dell esito delle procedure, delle modalità erogative e degli obblighi connessi. Art Controlli 1. Il Consiglio di Amministrazione, mediante la Segreteria, verifica: a) lo stato di avanzamento del progetto; b) il progetto a consuntivo, anche in relazione alla coerenza fra il preventivo e rendiconto di spesa finale; c) il reale utilizzo e la coerente destinazione delle strutture e/o delle apparecchiature sovvenzionate. Art Modalità erogativa 1. L erogazione delle risorse deliberate per l intervento avviene con sollecitudine a consuntivo sulla base di documentazione comprovante la spesa sostenuta. Il Consiglio di Amministrazione può, in casi particolari, disporre erogazioni per stati di avanzamento, sulla base di documentazione delle spese effettuate e fino ad un massimo del 70% del contributo deliberato. In tal caso l importo da liquidare viene determinato in proporzione agli importi risultanti dal preventivo di progetto, dalle spese rendicontate e dal finanziamento deliberato.

14 2. Ove il rendiconto esponga spese inferiori a quelle inizialmente previste, l erogazione è disposta sulla base della proporzione tra il finanziamento concesso e il preventivo di spesa. 3. Ogni variazione al progetto finanziato deve essere comunicata dal richiedente e preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca del contributo. 4. La reiterazione di interventi a favore di uno stesso beneficiario per iniziative diverse o per la stessa iniziativa è da considerarsi eccezionale ed è giustificata sulla base di particolari motivazioni. TITOLO IV GESTIONE DEL PATRIMONIO Art Finalità del processo di gestione del patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. 2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l adozione di criteri prudenziali di diversificazione del rischio; b) conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione; c) incrementare il patrimonio nel corso del tempo, in coerenza con l obiettivo di salvaguardare il patrimonio e la sua capacità di produrre reddito; d) collegamento funzionale con le finalità istituzionali. 3. Nelle scelte di investimento, la Fondazione: a) segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di medio-lungo periodo; b) tiene anche conto del grado di responsabilità sociale ispirandosi a principi elaborati da organismi nazionali e sovranazionali; c) può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.

15 4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta un principio di bilanciamento tra la quota investita nella società bancaria di riferimento e gli altri investimenti, coerente con il profilo strategico della quota azionaria. Art Fondo stabilizzazione delle erogazioni 1. In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente articolo, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni finalizzato al perseguimento di un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali, nonché per fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati. Art Attribuzioni e responsabilità nel processo di investimento 1. Il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento Unico, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinchè le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate ed i processi e le procedure siano adeguati alle finalità per le quali sono definiti. Art Comitato di Indirizzo 1. Sono di competenza del Comitato di Indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, con riguardo: a) alle classi di attività oggetto di investimento; b) alla tipologia delle modalità di gestione del patrimonio; c) alla definizione del portafoglio immobilizzato e del portafoglio non immobilizzato (o gestito); d) alla scelta dell abbinamento rischio/rendimento compresa l asset class di strumenti finanziari conseguente per la gestione del patrimonio affidata ad intermediari abilitati, individuati e selezionati da parte del Comitato di Indirizzo stesso;

16 e) alla individuazione, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni; f) alla destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione. 2. Il Comitato di Indirizzo provvede alla definizione dei criteri per l eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell art. 29 dello Statuto, nonché alla individuazione degli stessi. Art Consiglio di Amministrazione 1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Comitato di Indirizzo. 2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, ove istituito dal Comitato di Indirizzo, del supporto del Comitato Investimenti. 3. In particolare spettano al Consiglio di Amministrazione: a) la definizione esecutiva delle decisioni del Comitato di Indirizzo; b) la gestione del rapporto con gli intermediari abilitati nel caso di affidamento della gestione del patrimonio all esterno; c) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento; d) l assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate, nell ambito delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti deliberate dal Comitato di Indirizzo; e) la verifica, il controllo e la valutazione dei gestori esterni e dell andamento degli investimenti; f) la selezione di eventuali consulenti esterni. 4. Nei casi di urgenza da cui possa derivare pregiudizio per la Fondazione, il Consiglio di Amministrazione assume le necessarie determinazioni eccedenti l ordinaria amministrazione su richiesta del Presidente, comunicata anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,

17 mediante strumento idoneo ad acquisire con immediatezza la relativa decisione. Art Informativa 1. Il Consiglio di Amministrazione relaziona con cadenza trimestrale il Comitato di Indirizzo circa l andamento della gestione patrimoniale, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti. Art Struttura operativa 1. La struttura operativa, coordinata dal Segretario Generale, supporta le decisioni del Consiglio di Amministrazione con il compito di: a) sorvegliare i rischi e i rendimenti degli investimenti collaborando con l eventuale consulente; b) controllare l attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d investimento impartite; c) curare la gestione delle attività di tesoreria; d) dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento assunte dal Consiglio di Amministrazione; e) monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici; f) seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all attuazione dei programmi erogativi. Art Composizione degli Investimenti 1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il patrimonio strategico e investimenti costituenti il patrimonio gestito. 2. Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria di riferimento e da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell impiego.

18 3. Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Comitato di Indirizzo tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio. Art Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito 1. Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi: a) coerenza con le finalità della Fondazione; b) grado di rischio nelle sue diverse componenti; c) grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale); d) flusso di liquidità periodico; e) grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell investimento; f) grado di liquidabilità dell investimento. Art Diversificazione degli investimenti 1. Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico. Art Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito 1. La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinchè il suo controllo e il rendimento siano per quanto possibile bilanciati. 2. La Fondazione, per quanto possibile, valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di medio e lungo periodo. 3. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di: a) controparte; b) liquidabilità;

19 c) mercato; d) valuta; e) credito; f) carattere geopolitico; g) concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici. Art Investimenti del patrimonio strategico 1. Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria di riferimento e gli investimenti collegati alla missione, con particolare riferimento a quelli che perseguono l obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico. 2. Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione. 3. Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di potenziale redditività e prudenza. Art Modalità di gestione del patrimonio 1. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l eventuale supporto di consulenti esterni, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati. 2. Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Art Principi di selezione del gestore e del consulente esterno 1. Per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all esclusivo interesse della Fondazione.

20 Art Principi di selezione del gestore 1. La scelta del gestore avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Indirizzo, fra i quali assumono rilievo: a) l assetto e la solidità dell intermediario; b) la struttura organizzativa; c) le risorse dedicate; d) la massa gestita; e) la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa; f) l esperienza maturata con gli investitori istituzionali di lungo periodo; g) le performance finanziarie precedenti; h) l indipendenza; i) le modalità di monitoraggio. 2. Nell assegnazione dei mandati di gestione, il Comitato di Indirizzo, dopo aver preventivamente verificato con i criteri di cui sopra l idoneità di almeno tre intermediari, affida la gestione sulla base dell offerta più economica. 3. Nel caso in cui sussistano situazioni di conflitto di interessi si applicano le disposizioni statutarie sul conflitto di interesse. Art Principi di selezione del consulente esterno 1. La eventuale nomina del consulente da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto, fra l altro, dei seguenti elementi: a) competenza e professionalità; b) precedenti lavorativi e rapporti con clientela istituzionale; c) tipologia degli strumenti di controllo dei rischi; d) economicità dell offerta. 2. Nell assegnazione dell incarico il Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato l idoneità di almeno tre consulenti esterni sulla base dei criteri di cui sopra, affida la consulenza alla proposta più vantaggiosa sotto il profilo economico.

21 3. Nel caso in cui sussistano situazioni di conflitto di interessi si applicano le disposizioni statutarie sul conflitto di interesse. Art Principi di monitoraggio e rendicontazione 1. Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte del gestore del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dallo stesso conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La struttura operativa e il Comitato Investimenti forniscono al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l attività di controllo e verifica, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla verifica periodica dell adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell attività di gestione del patrimonio. Art Rendicontazione 1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investitori. 2. Nella nota integrativa la Fondazione fornisce un adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value. Art Pubblicità ed entrata in vigore 1. Lo Statuto, il Regolamento dell attività istituzionale, il documento programmatico previsionale ed il bilancio di esercizio sono disponibili presso la sede della Fondazione e pubblicati sul sito internet della Fondazione ( anche per estratto, e nelle altre forme previste dalla legge. 2. Il presente Regolamento entra in vigore il

22 3. L entrata in vigore del presente Regolamento determina l abrogazione di tutte le precedenti norme regolamentari. Art Norma transitoria 1. Alle situazioni in essere, sorte prima dell entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

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