RIFORMA PENSIONI 2012

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1 RIFORMA PENSIONI 2012 DL 6 dicembre 2011, n. 201 Articolo 24 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Decreto ministero economia e finanze 6 dicembre 2011 DL 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 Circolari INPS nn. 35, 36 e 37 del 14 marzo 2012, e n. 16 del 1 febbraio 2013 messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013

2 Alcuni argomenti Modifica del sistema di calcolo della pensione Proseguimento dell attività lavorativa e coefficienti di trasformazione Modifica dei criteri di accesso al pensionamento

3 Modifica del sistema di calcolo della pensione APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI a partire dal 2012 con il metodo del PRO-RATA

4 SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE PRIMA DELLA RIFORMA Retributivo/reddituale per i soggetti con 18 anni di contributi al ; Misto per i soggetti con meno di 18 anni di contributi al ; Contributivo per i soggetti non assicurati al

5 SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE POST RIFORMA SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI anche per i soggetti che al avevano 18 anni di contributi ai quali si applicava l intero SISTEMA RETRIBUTIVO. DAL 2012 la QUOTA di PENSIONE relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla stessa data è determinata in pro rata con il SISTEMA CONTRIBUTIVO

6 PRO RATA SISTEMA MISTO Soggetti con almeno 18 anni di contributi al : SISTEMA RETRIBUTIVO per le anzianità contributive maturate fino al 2011 SISTEMA CONTRIBUTIVO per le anzianità contributive maturate dal 2012 Beneficio immediato per chi al 31/12/2011 aveva raggiunto la max anzianità di 40 anni e prosegue l attività lavorativa post 2011

7 PRO RATA SISTEMA MISTO Per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al il sistema misto pro rata VA APPLICATO ANCHE AI SUPPLEMENTI DI PENSIONE ALLE MAGGIORAZIONI DELLE PENSIONI DI INABILITÀ CON DECORRENZA 1 febbraio 2012

8 Proseguimento dell attività lavorativa coefficienti di trasformazione La pensione di vecchiaia si può conseguire all età prevista come requisito minimo previa cessazione dell attività lavorativa dipendente. Il proseguimento dell attività lavorativa è INCENTIVATO dall operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all età di 70 anni adeguati alla speranza di vita (*). Il divieto di licenziamento è esteso fino alla suddetta età. (*) Con effetto dal 2013 i coefficienti di trasformazione sono stati adeguati

9 VECCHIE PENSIONI prima della riforma MONTI VECCHIE PENSIONI SOGGETTI ASSICURATI al ai quali si applicavano i sistemi retributivo e misto prima della riforma MONTI: Pensione di VECCHIAIA Pensione di ANZIANITÀ SOGGETTI NON ASSICURATI al Pensione di VECCHIAIA nel sistema contributivo

10 Pensione di VECCHIAIA prima della riforma MONTI età pensionabile 60 anni per le donne 65 anni per gli uomini 20 anni di contributi REQUISITI Per le donne pubbliche dipendenti iscritte a Fondi esclusivi: 61 anni di età nel 2010 e nel 2011; 65 anni di età dal 2012.

11 Pensione di ANZIANITA prima della riforma MONTI Requisiti Lavoratori dipendenti: 35 anni di contributi e 60 anni di età quota 96 (dal ) Lavoratori autonomi: 35 anni di contributi 61 anni di età quota 97 (dal ) TUTTI 40 anni di contributi 57 anni e 35 anni di contribuzione per le DONNE che optano per il sistema di calcolo contributivo (fino al 2015)

12 Pensione di VECCHIAIA nel sistema contributivo prima della riforma MONTI Requisiti Lavoratori dipendenti: 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età quota 96; Lavoratori autonomi : 35 anni di contributi e almeno 61 anni di età quota 97 TUTTI 40 anni di contributi 5 anni di contributi effettivi: 60 anni di età per le donne; 65 anni di età per gli uomini (se di età inferiore a 65 importo pensione non inferiore ad 1,2 volte l importo dell assegno sociale)

13 PRIMA DELLA RIFORMA MONTI LE MANOVRE 2011 (e altri provvedimenti) PRIMA DELLA RIFORMA MONTI le MANOVRE 2011 (e altri provvedimenti) avevano già modificato l età pensionabile per le DONNE con effetto dal 2014; PER TUTTI avevano previsto dal 2013 l innalzamento di 3 mesi dei requisiti anagrafici (speranza di vita) avevano ALLUNGATO la finestra per l accesso a pensione con 40 anni di contributi; avevano SPOSTATO di un anno la finestra per l accesso a pensione del personale scolastico.

14 ADEGUAMENTO DEI REQUISITI ALL AUMENTO DELLA SPERANZA DI VITA TUTTI i requisiti anagrafici per l accesso al pensionamento; Il requisito di contribuzione per l accesso a pensione INDIPENDENTEMENTE dall età; Il requisito della QUOTA (rimasto solo per gli usuranti) SONO ADEGUATI sulla base dell incremento della speranza di vita registrata dall ISTAT L adeguamento avverrà con cadenza triennale fino al 2019 biennale dopo il Per il 2013 il decreto ha fissato l incremento in 3 mesi e 0,3 per la quota

15 Norma di salvaguardia CHI al 31 dicembre 2011 ha maturato i requisisti anagrafici e contributivi per il DIRITTO all accesso: del trattamento pensionistico di vecchiaia del trattamento pensionistico di anzianità della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo consegue il DIRITTO alla PRESTAZIONE PENSIONISTICA secondo le vecchie norme anche se la finestra non si era ancora aperta

16 Norma di salvaguardia Può chiedere all Ente previdenziale la certificazione del DIRITTO a PENSIONE. La certificazione non ha natura costitutiva del DIRITTO a pensione ma solo dichiarativa Può accedere alla pensione in qualsiasi momento successivo all apertura della finestra Può accedere anche con le nuove regole se più favorevoli

17 DAL 1 GENNAIO 2012 L accesso al pensionamento avviene solo con i sistemi misto e contributivo PER I SOGGETTI CHE MATURANO I REQUISITI dal 1 gennaio 2012.

18 NUOVE PENSIONI Dal 1 gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e di anzianità SONO SOSTITUITE DA pensione di vecchiaia e pensione anticipata

19 Modifiche sull accesso al pensionamento SOSTITUZIONE delle vecchie con nuove prestazioni che prevedono: età pensionabile più elevata requisiti di contribuzione più elevati per l accesso a pensione indipendentemente dall età EQUIPARAZIONE tra categorie di lavoratori: tra donne e uomini tra dipendenti e autonomi tra vecchi e nuovi assicurati Sono previste alcune norme di salvaguardia eccezionali per i soli lavoratori dipendenti del settore privato: rileva lo status del lavoratore alla data del 28 dicembre 2011.

20 FACOLTA DI OPZIONE dal 1 /01/2012 al sistema contributivo ai fini del DIRITTO a pensione L OPZIONE al sistema contributivo non prevede, allo stato, l applicazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici previsti in tale sistema. Per le NUOVE PENSIONI sono previste REGOLE identiche tranne per alcune SPECIFICHE modalità di pensionamento previste per coloro che hanno il primo contributo dal 1 gennaio Le SPECIFICHE modalità di pensionamento previste per coloro che hanno il primo contributo dal 1 gennaio 1996 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti optanti in quanto lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

21 L opzione per il sistema di calcolo contributivo Destinatari Soggetti per i quali sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: anzianità contributiva di 15 anni di cui 5 dopo il 1995 anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 1995 (tale condizione non sussiste per chi ha esercitato l opzione entro il 1 ottobre 2001)

22 Il sistema di calcolo contributivo Effetti dell opzione prima della legge n. 214/2011 Applicazione delle regole del calcolo contributivo Applicazione della disciplina specifica delle pensioni contributive ed in particolare: requisiti di accesso massimale contributivo

23 Il sistema di calcolo contributivo Disciplina specifica per pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo Requisiti di maggior favore per l accesso alla pensione di vecchiaia Applicazione del massimale contributivo (per il 2013 pari a euro) Inapplicabilità delle norme sull integrazione al trattamento minimo Accrediti figurativi per periodi di assistenza a figli, genitori o coniugi Anticipo dell età di pensione per le madri (4 mesi per ogni figlio fino a 1 anno) o in alternativa incremento del coefficiente di trasformazione (1 anno ogni 2 figli, 2 anni per 3 o più figli

24 Il sistema di calcolo contributivo Effetti dell opzione dopo la legge n. 214/2011 Applicazione delle regole del calcolo contributivo Applicazione della disciplina specifica delle pensioni contributive. Non è applicabile la disciplina relativa ai requisiti di accesso delle pensioni contributive (articolo 24, comma 7, ultimo periodo legge n. 214/2011)

25 NUOVE PENSIONI Esclusivamente PER I SOGGETTI CHE MATURANO I REQUISITI dal 1 gennaio 2012 sono soppresse le FINESTRE. La pensione potrà avere decorrenza dal 1 giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti. Vi sono SOGGETTI per i quali la nuova disciplina risulta più favorevole.

26 PENSIONE DI VECCHIAIA Qualora alla prima decorrenza utile del 2021 l età di pensionamento sia inferiore ai 67 anni, il decreto direttoriale dell anno 2020 dovrà prevedere l incremento dei requisiti al fine di raggiungere l età effettiva di pensionamento a 67 anni nell anno Se le ipotesi sulla speranza di vita saranno confermate l incremento non sarà necessario.

27 PENSIONE DI VECCHIAIA Altri requisiti: 20 anni di anzianità contributiva per tutti: sia iscritti ante 1996 che post 1995 Per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1 gennaio 1996 è richiesto che l importo minimo sia pari a 1,5 l importo dell Assegno Sociale (per il ,30 X 1,5 = 663,45 euro) Per tali soggetti si prescinde dall IMPORTO MINIMO in presenza di 70 anni di età ferma restando un anzianità contributiva EFFETTIVA di CINQUE anni

28 PENSIONE DI VECCHIAIA Nuovo requisito anagrafico e abolizione delle finestre EFFETTI UGUALE per i lavoratori dipendenti l abolizione delle finestre è inglobata (quasi sempre) nel più elevato requisito anagrafico; MEGLIO per i lavoratori autonomi l abolizione delle finestre nonostante il più elevato requisito anagrafico determina un vantaggio PEGGIO per le DONNE il MAGGIOR requisito anagrafico «AL NETTO» dell abolizione delle finestre determina effetti negativi per tutte, più pesanti per le autonome

29 PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1 gennaio 2012 Per l accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici a) per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni e 9 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi** dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 3 mesi** Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122

30 PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1 gennaio 2012 b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: dal 1 gennaio 2012 al 31dicembre anni e 6 mesi dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 9 mesi* dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni e 9 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 9 mesi** dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 3 mesi** Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

31 PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1 gennaio 2012 c) per i lavoratori iscritti all assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'a.g.o. di cui all art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi** Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

32 PENSIONE DI VECCHIAIA: requisito anagrafico per i soggetti che maturano il diritto dal 1 gennaio 2012 d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi** Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

33 NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti del settore PRIVATO (art. 24, comma 15 bis) In presenza di 20 anni di contributi e 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012 possono acquisire la pensione a 64 anni di età se ciò è più favorevole rispetto alla normale disciplina. ATTENZIONE Condizione indispensabile è svolgere attività di lavoro dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011.

34 NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti del settore PRIVATO (art. 24, comma 15 bis) Anche al requisito dei 64 anni si applica l elevazione pari all incremento della speranza di vita. Il requisito dei 64 anni di età se maturato dopo il 2012 diventa di 64 e 3 mesi se maturati entro il 2015, presumibilmente 64 e 7 mesi se maturati dopo.

35 PENSIONE DI VECCHIAIA Raccordo tra VECCHIA e NUOVA disciplina Vigenza delle diverse modalità di accesso al pensionamento SI DEROGHE per il requisito di ETÀ articolo 1, D.Lgs. n. 503/92: invalidi all 80% e non vedenti DEROGHE per il requisito di CONTRIBUZIONE articolo 2, D.Lgs. n. 503/92: autorizzati ai V.V. ante anni di contributi al anni di assicurazione e 10 di lavoro con meno di 52 settimane di lavoro non vedenti SI

36 Requisito anagrafico per i lavoratori non vedenti e per i soggetti invalidi in misura non inferiore all 80% (articolo 24, comma 6) Per i lavoratori non vedenti e per i soggetti invalidi in misura non inferiore all 80% nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e/o misto. Il predetto requisito anagrafico è da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. Relativamente ai soggetti non vedenti, per quanto concerne il requisito di età anagrafica per l accesso alla pensione di vecchiaia, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 258 del 1952 e dell articolo 1, comma 6, del d.lgs n. 503 del 1992, fermo restando il requisito minimo di 20 anni di contribuzione. Nell'ex IPOST, come nell'ex INPDAP, le deroghe del d.lgs. 503 del 1992 relative ai non vedenti ed agli invalidi dell'80% non trovano applicazione. (DA VERIFICARE!!!!)

37 INCIDENZA della nuova disciplina sugli altri ISTITUTI nei casi in cui al non sia stata maturata l età pensionabile ai fini della trasformazione dell assegno di invalidità in pensione di vecchiaia della pensione supplementare del supplemento di pensione al biennio del ripristino della pensione di invalidità sospesa ha rilevanza la NUOVA età pensionabile

38 PENSIONE ANTICIPATA Senza requisito di età: per TUTTI (comma 10) Con requisito di età (63): per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1 gennaio 1996 (comma 11)

39 PENSIONE ANTICIPATA PER TUTTI l accesso a pensione PRIMA dell età pensionabile è consentito SOLO in presenza di un anzianità contributiva, da adeguare alla speranza di vita, pari a : ANNO DONNE UOMINI anni e 1 mese 42 anni e 1 mese anni e 2 mesi + 3 mesi speranza di vita = 41 anni e 5 mesi anni e 3 mesi + 3 mesi speranza di vita = 41 anni e 6 mesi 42 anni e 2 mesi+ 3 mesi speranza di vita = 42 anni e 5 mesi 41 anni e 3 mesi + 3 mesi speranza di vita = 42 anni e 6 mesi

40 PENSIONE ANTICIPATA art. 24, comma 10 ANNO DONNE UOMINI dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni e 1 mese (pari a 2136 settimane) 42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane) dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 5 mesi (1) (pari a 2153 settimane) 42 anni e 5 mesi (1) (pari a 2205 settimane) dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre anni e 6 mesi (1) (pari a 2158 settimane) 42 anni e 6 mesi (1) (pari a 2210 settimane) dal 1 gennaio anni e 6 mesi (2) (pari a 2158 settimane) 42 anni e 6 mesi (2) (pari a 2210 settimane) (1) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n (2) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

41 PENSIONE ANTICIPATA (comma 10) Requisito di contribuzione Quale contribuzione nei sistemi misto e contributivo TUTTA purché in presenza di 35 anni al netto dei figurativi non utili (periodi di malattia e disoccupazione) ESCLUSA quella volontaria con rivalutazione dell 1,5 dei periodi da lavoro effettuati prima dei 18 anni di età

42 NORMA ECCEZIONALE per i lavoratori dipendenti del settore PRIVATO I lavoratori dipendenti del settore privato in presenza di 35 anni di contributi e 60 anni di età e quota 96 entro il 31 dicembre 2012 possono acquisire la pensione all età di 64 anni (anche nel corso del 2012). In caso di contribuzione mista : 35 anni di contributi e 61 anni di età e quota 97. Ai predetti requisiti si applica l adeguamento alla speranza di vita. ATTENZIONE Condizione indispensabile è svolgere attività di lavoro dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011.

43 PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): PENALIZZAZIONI Sulle pensioni liquidate con il sistema misto prima dei 62 anni di età si applica una riduzione % sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo per gli anni di anticipo di pensionamento rispetto ai 62 anni: 1% per i primi due anni; 2% per ogni anno oltre il secondo. Per le frazioni di anno la % è proporzionata.

44 PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): PENALIZZAZIONI Pertanto, per coloro che hanno un anzianità contributiva: pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

45 PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): penalizzazioni: esclusioni (comma 2-quater dell articolo 6 del decretolegge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012) La penalizzazione NON si applica ai soggetti che entro il 2017 maturano il requisito esclusivamente con i contributi derivanti da: lavoro effettivo periodi di astensione obbligatoria per maternità (tranne quella al di fuori del rapporto di lavoro) servizio militare malattia e infortunio cassa integrazione ordinaria (CIGO) contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962

46 PENSIONE ANTICIPATA (comma 11) ESCLUSIVAMENTE per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1 gennaio 1996 REQUISITI 63 anni di età adeguati alla speranza di vita 20 anni di contribuzione EFFETTIVA importo minimo pari a 2,8 quello dell Assegno Sociale (per il ,30 X 2,8 = 1.238,44 euro)

47 PENSIONE ANTICIPATA (comma 11) ESCLUSIVAMENTE per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1 gennaio 1996 REQUISITO ANAGRAFICO + INCREMENTO SPERANZA DI VITA ANNO REQUISITO previsto Requisito previsto Incremento + ipotesi Requisito incrementato anni anni 3 63 anni e 3 mesi

48 Soggetti che mantengono la disciplina precedente Soggetti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 2011 per l accesso al trattamento pensionistico. Detti lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall art. 24, commi da 6 a 11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del Lavoratrici che accedono al regime sperimentale entro il 2015 Dipendenti con almeno 57 anni e autonome con almeno 58 anni con 35 anni di contributi (+ adeguamento speranza di vita) che optino per il sistema di calcolo contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

49 Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 a) lavoratori collocati in mobilità per accordi intervenuti anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità; b) lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore lavoratori che, all entrata in vigore del provvedimento, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; questi ultimi lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età (comma 2-quater del decreto legge n. 216 convertito dalla legge n. 14 del 2012), ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame.

50 Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 d) gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ante 4 dicembre 2011; e) i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in corso l esonero dal servizio o il provvedimento che lo disponeva; ebis) soggetti che al 31 ottobre 2011 si trovavano in congedo straordinario per assistere i figli disabili gravi che maturano il requisito dei 40 anni entro 24 mesi dall inizio del congedo.

51 Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011 per accordi individuali o collettivi di incentivo all ESODO e la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi e la decorrenza della pensione si collochi entro il 6 dicembre 2014 (per i c.d entro il 6 dicembre 2013)

52 Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 Per dette categorie l accesso a pensione con le VECCHIE regole è consentito SOLO nei limiti delle risorse finanziarie stabilite e tenendo conto delle modifiche ante riforma Monti. Le MODALITÀ di applicazione della esenzione e i limiti numerici dei pensionamenti sono stati stabiliti con il decreto interministeriale del 1 giugno 2012 (c.d ) ed 8 ottobre 2012 (c.d ). L INPS stà provvedendo al MONITORAGGIO: raggiunti i limiti numerici non verranno accolte altre domande intese ad ottenere il pensionamento con le vecchie regole.

53 LAVORATORI addetti alle MANSIONI particolarmente FATICOSE e PESANTI PER TALI LAVORATORI RIMANE la possibilità di accesso anticipato al pensionamento con 35 anni di contributi ma con un innalzamento dei requisiti di età e di quota; resta in vigore la disciplina sulle FINESTRE.

54 Benefici per i soggetti addetti alle LAVORAZIONI particolarmente FATICOSE e PESANTI REQUISITI agevolati modificati e adeguati alla speranza di vita al 2013 (FPLD) PERIODO Generalità dei beneficiari Lavoratori notturni a turni con meno di 78 giornate Età Quota giorni età quota giorni età quota Dal 1/1/ al 31/12/2011 Dal 1/1/ al 31/12/2012 Dal 1/1/2013 in poi 61 anni e 3 mesi 97,3 62 anni e 3 mesi 98,3 63 anni e 3 mesi 99,3

55 Benefici per i soggetti addetti alle LAVORAZIONI particolarmente FATICOSE e PESANTI REQUISITI agevolati modificati e adeguati alla speranza di vita al 2013 (Gestione lavoratori autonomi) PERIODO Generalità dei beneficiari Lavoratori notturni a turni con meno di 78 giornate Età Quota giorni età quota giorni età quota Dal 1/1/ al 31/12/2011 Dal 1/1/ al 31/12/2012 Dal 1/1/2013 in poi 62 anni e 3 mesi 98,3 63 anni e 3 mesi 99,3 64 anni e 3 mesi 100,3

56 TOTALIZZAZIONE (art. 24, comma 19) E abolito il requisito della durata minima (dei tre anni) del periodo ammesso a totalizzazione, pertanto saranno ammessi a totalizzazione tutti i periodi di contribuzione indipendentemente dalla loro durata

57 La TOTALIZZAZIONE Liquidazione di un trattamento pensionistico cumulando i periodi assicurativi accreditati in più gestioni, secondo il principio del pro-rata (decreto legislativo n.42/2006). La totalizzazione può essere utilizzata: dai lavoratori dipendenti e autonomi; dagli iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; dai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica; dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private;

58 La TOTALIZZAZIONE Prestazioni: Vecchiaia (65 anni e 3 mesi di età per l anno 2013, dal 2016 da adeguare alla speranza di vita, e 20 di anzianità contributiva) Anzianità (40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, dal 2016 da adeguare alla speranza di vita) Inabilità (requisiti contributivi e accertamento sanitario della gestione di ultima iscrizione) Indiretta ai superstiti (requisiti contributivi richiesti nella gestione di ultima iscrizione) Condizioni Non essere titolare di trattamento pensionistico. Totalizzazione di tutti e per intero i periodi assicurativi. NON E OSTATIVO il raggiungimento dei requisiti per un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni oggetto di totalizzazione

59 TOTALIZZAZIONE: pensione di vecchiaia e di anzianità Ai REQUISITI per il DIRITTO alla pensione di vecchiaia e di anzianità si applica SOLO l incremento relativo alla speranza di vita. Decorrenza: continua ad applicarsi la finestra a SCORRIMENTO per la pensione di vecchiaia: 18 mesi; per la pensione di anzianità: 19 mesi per chi matura i requisiti nell anno mesi per chi matura i requisiti nell anno mesi per chi matura i requisiti dal 2014

60 Assegno sociale Il requisito anagrafico è adeguato all incremento della speranza di vita. Dal 2018 il requisito anagrafico sale a 66 anni ANNO REQUISITO ANAGRAFICO per l assegno sociale anni anni e 3 mesi anni e 7 mesi anni (e 7 mesi)

61 Assegno sociale Trasformazioni delle invalidità civili: Seguono l ETÀ prevista per il diritto all ASSEGNO SOCIALE

62 Fondi, gestioni e regimi pensionistici con requisiti diversi da quelli vigenti nell assicurazione generale obbligatoria (art. 24, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011) LAVORATORI DELLE MINIERE CAVE E TORBIERE SOPPRESSO FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER LAVORATORI DI AZIENDE IN CRISI, INTERESSATE DA PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO LAVORATORI MARITTIMI FONDO SPECIALE DIPENDENTI DELLA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.

63 Fondi, gestioni e regimi pensionistici con requisiti diversi da quelli vigenti nell assicurazione generale obbligatoria (art. 24, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011) FONDO DI QUIESCENZA POSTE SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL E DELLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE IMPOSTE DI CONSUMO FONDO DI PREVIDENZA PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA PARTICOLARI CATEGORIE GESTIONE EX INPDAP PARTICOLARI CATEGORIE GESTIONE EX ENPALS

64 PENSIONI Assegno Sociale 64

65 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale L assegno sociale, istituito dall art.3 comma 6 della legge 335/1995 con effetto dal 1 gennaio 1996, sostituisce la pensione sociale. 65

66 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale E una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche. 66

67 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale L assegno sociale è corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge. 67

68 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Per la concessione dell assegno sociale sono richieste particolari condizioni reddituali personali e del coniuge conseguite nell'anno di riferimento. L assegno sociale non è gravato da imposte e non è reversibile ai familiari superstiti. 68

69 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale La residenza in Italia e la cittadinanza italiana sono condizioni per la concessione e per la conservazione del relativo diritto. La perdita della cittadinanza o la sola residenza senza la dimora effettiva ed abituale in Italia, comportano la revoca dell assegno. 69

70 PENSIONI Assegno sociale Hanno diritto all assegno sociale alle stesse condizioni di età e di reddito: i cittadini della Repubblica di San Marino i rifugiati politici i detenuti Assegno sociale i cittadini svedesi residenti in Italia da almeno 5 anni i cittadini di Stati membri dell Unione Europea gli stranieri titolari di carta di soggiorno 70

71 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Requisiti reddituali Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, ecc), al netto dell imposizione fiscale e contributiva. Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. 71

72 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Requisiti reddituali Si considera il reddito dello stesso anno in cui si percepisce l assegno sociale, per cui questo va liquidato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito annuo presunto determinato in base alla dichiarazione reddituale che, di conseguenza, va presentata annualmente. 72

73 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Decorrenza L assegno sociale decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali). 73

74 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Importo L importo della assegno sociale è determinato annualmente in relazione all aumento percentuale delle pensioni fissato con decreto ministeriale. L importo mensile della pensione è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità. 74

75 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Misura In relazione all entità del reddito personale e dell eventuale reddito cumulato, l assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta. 75

76 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Qualora al titolare di assegno sociale venga liquidata altra pensione a carico dell INPS e i redditi considerati superano il limite annuo (es. pensionato sociale che acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità), l assegno sociale diventa indebito e va revocato dalla data di decorrenza della nuova pensione. 76

77 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Si precisa che, in via generale, la titolarità di pensione non costituisce impedimento alla liquidazione dell assegno sociale quando non risulti superato il limite di reddito applicabile allo stato di famiglia del pensionato. 77

78 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Titolari di assegni sociali ricoverati in istituti o comunità Qualora l interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l'assegno sociale può essere ridotto. 78

79 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Titolari di assegni sociali ricoverati in istituti o comunità Nel caso in cui la retta sia parzialmente a carico dell interessato o dei suoi familiari, l assegno sociale viene corrisposto: in misura intera, se l importo della retta a carico dell interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell assegno sociale; in misura ridotta del 25%, se l importo della retta a carico dell interessato o dei familiari risulta inferiore al 50% dell assegno sociale. 79

80 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Assegno sociale sostitutivo dell assegno erogato ai minorati civili Agli invalidi civili che hanno maturato i 65 anni di età dal 1 gennaio 1996 spetta l'assegno sociale sostitutivo dell assegno erogato dal Ministero dell Interno. 80

81 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Assegno sociale sostitutivo dell assegno erogato ai minorati civili Ai fini dell'accertamento reddituale per la concessione dell assegno sociale si tiene conto soltanto del reddito personale e in nessun caso si valuta il reddito del coniuge. 81

82 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Assegno sociale sostitutivo dell assegno erogato ai minorati civili Nel caso in cui il titolare di assegno sociale derivante da invalidità civile superi in un anno il previsto limite di reddito, non si dovrà procedere alla revoca della pensione, ma si dovrà sospendere la pensione nel solo anno in cui si è superato il limite di reddito. 82

83 PENSIONI Assegno sociale Assegno sociale Assegno sociale sostitutivo dell assegno erogato ai minorati civili L'Assegno Sociale derivante da invalidità civile non spetta mai in misura ridotta. 83

84 Pensione Sociale 84

85 PENSIONI Pensione sociale Pensione sociale Che cos è E una prestazione strettamente assistenziale, per la cui concessione non sono richiesti requisiti di assicurazione e contribuzione. Viene corrisposta a coloro che hanno presentato domanda e hanno maturato i requisiti entro il

86 PENSIONI Pensione sociale Pensione sociale Coloro che hanno maturato i requisiti o hanno presentato domanda dall in poi hanno diritto all assegno sociale. 86

87 PENSIONI Pensione sociale cittadinanza italiana residenza effettiva ed abituale in Italia 65 anni di età Pensione sociale Requisiti particolari condizioni reddituali personali e del coniuge 87

88 PENSIONI Pensione sociale Pensione sociale La residenza e la cittadinanza erano condizioni per la concessione della pensione sociale e la conservazione nel tempo del diritto. La perdita della cittadinanza o la residenza solo anagrafica senza la dimora effettiva in Italia comportano la revoca della prestazione. 88

89 PENSIONI Pensione sociale Pensione sociale I titolari di pensione sociale sono tenuti a comunicare tempestivamente all Inps il trasferimento della residenza all estero, la perdita della cittadinanza italiana, le variazioni della situazione reddituale propria e del coniuge. 89

90 PENSIONI Pensione sociale Pensione sociale Requisiti reddituali Sotto il profilo reddituale il diritto alla prestazione era subordinato alle seguenti condizioni: Il soggetto non doveva possedere redditi propri. Peraltro il diritto sussisteva se i redditi posseduti erano di importo inferiore a quello della pensione sociale, fino alla concorrenza di tale importo; il reddito del soggetto cumulato con quello del coniuge non doveva essere superiore ai limiti stabiliti dalla legge, fermo restando il limite del reddito personale. 90

91 PENSIONI Pensione sociale Pensione sociale Requisiti reddituali I redditi da considerare erano quelli relativi all anno di decorrenza della pensione al lordo degli oneri deducibili. 91

92 PENSIONI Pensione sociale Pensione sociale Requisiti reddituali Si considera il reddito dello stesso anno in cui si percepisce la pensione, per cui questa va liquidata con carattere di provvisorietà sulla base del reddito annuo presunto, determinato in base alla dichiarazione reddituale che, di conseguenza, va presentata annualmente. 92

93 PENSIONI Pensione sociale Pensione sociale Qualora al pensionato venga liquidata altra pensione a carico dell Inps (es. pensionato sociale che acquisisce il diritto a pensione di reversibilità) la pensione sociale diventa indebita e va revocata dalla data di decorrenza della nuova pensione. 93

94 PENSIONI Pensione sociale Pensione sociale La pensione sociale non è gravata da imposte e non è reversibile ai superstiti. 94

95 PENSIONI Pensione sociale Pensione sociale Pensione sociale sostitutiva dell'assegno erogato ai minorati civili Agli invalidi civili che hanno maturato i 65 anni di età alla data del 31 dicembre 1995 spettava la pensione sociale sostitutiva dell'assegno erogato dal Ministero dell 'Interno. 95

96 PENSIONI Pensione sociale Pensione sociale Pensione sociale sostitutiva dell'assegno erogato ai minorati civili Ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione della pensione sociale si applica, come per i minorati civili, soltanto il limite di reddito personale e non si tiene conto in nessun caso dei redditi del coniuge. 96

97 PENSIONI Pensione sociale Pensione sociale Pensione sociale sostitutiva dell'assegno erogato ai minorati civili I requisiti reddituali si applicano quindi secondo norme più favorevoli ed in ogni caso viene pagata sempre in misura intera e mai ridotta. 97

98 Pensione Supplementare 98

99 PENSIONI Pensione supplementare Supplementare Che cos è E' una prestazione economica erogata a domanda ai titolari di pensione a carico di un fondo diverso dall'inps. 99

100 PENSIONI Pensione supplementare Supplementare Che cos è Spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi titolari di un conto assicurativo presso l'inps e ai lavoratori parasubordinati, anche se titolari di altra pensione a carico dell'inps. 100

101 PENSIONI Pensione supplementare Supplementare Requisiti Il lavoratore deve aver versato almeno 1 contributo settimanale e deve avere: compiuto l'età pensionabile prevista cessato l'attività lavorativa alle dipendenze di terzi in caso di pensione supplementare di vecchiaia; i requisiti sanitari in caso di pensione supplementare di invalidità; compiuto almeno 57 anni in caso di pensione supplementare per lavoro parasubordinato. 101

102 PENSIONI Pensione supplementare Supplementare Ulteriori contributi versati dopo la liquidazione della pensione supplementare possono essere utilizzati unicamente per l erogazione di supplementi. 102

103 PENSIONI Pensione supplementare Supplementare La specificità della prestazione in questione, infatti, non consente che la stessa sia trasformata in pensione autonoma di vecchiaia anche quando siano perfezionati i requisiti contributivi richiesti per il diritto a tale ultima prestazione. 103

104 PENSIONI Pensione supplementare Supplementare Decorrenza La pensione supplementare decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano perfezionati i requisiti richiesti. 104

105 PENSIONI Pensione supplementare Supplementare Il titolare di pensione supplementare non ha diritto ad alcuna integrazione al trattamento minimo. 105

106 Supplemento di pensione 106

107 PENSIONI Supplemento di pensione Supplemento di pensione Che cos è E' una prestazione erogata a titolari di pensione a carico dell'inps. 107

108 PENSIONI Supplemento di pensione Supplemento di pensione A chi spetta Spetta ai pensionati della gestione dei lavoratori dipendenti e autonomi a carico dell Inps. 108

109 PENSIONI Supplemento di pensione Supplemento di pensione In caso di morte del pensionato, i contributi relativi a periodi successivi alla decorrenza della pensione, qualora il pensionato non abbia fatto richiesta di supplementi prima della morte, sono computati ai fini della misura. 109

110 PENSIONI Supplemento di pensione Supplemento di pensione I contributi versati o accreditati successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento della pensione in godimento. 110

111 PENSIONI Supplemento di pensione Supplemento di pensione I contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza di un supplemento danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi. 111

112 PENSIONI Supplemento di pensione Supplemento di pensione Requisiti Il supplemento di pensione viene liquidato per: contributi versati nella stessa gestione dopo la decorrenza della pensione; contributi versati in una gestione diversa da quella della pensione. 112

113 PENSIONI Supplemento di pensione Supplemento di pensione Decorrenza Il supplemento di pensione decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché siano perfezionati i requisiti richiesti. 113

114 PENSIONI Supplemento di pensione Supplemento di pensione Domanda La domanda può essere presentata dopo cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In deroga al termine di cui sopra, per una sola volta, è data facoltà all interessato di richiederlo dopo due anni, a condizione che sia stata compiuta l'età prevista per la pensione di vecchiaia. 114

115 Pensioni ai superstiti 115

116 PENSIONI Pensione ai superstiti Superstiti E' una prestazione economica erogata a domanda in favore dei superstiti di lavoratori o pensionati deceduti. Spetta ai superstiti di lavoratori dipendenti e autonomi deceduti, titolari di un conto assicurativo presso l'inps o titolari di pensione erogata dall'inps. 116

117 PENSIONI Pensione ai superstiti Superstiti I requisiti Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di vecchiaia (780 contributi settimanali) o i requisiti per la pensione di invalidità (260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso). 117

118 PENSIONI Pensione ai superstiti Superstiti A chi spetta Al coniuge superstite secondo diverse casistiche. Se separato "consensualmente, la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso. Se separato "con addebito (per colpa), la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale. Se divorziato, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio. 118

119 PENSIONI Pensione ai superstiti Superstiti A chi spetta Ai figli che, alla data del decesso, siano: minorenni; inabili di qualunque età e a carico del deceduto; studenti,fino a 21 anni, a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa; universitari, fino a 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea, a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa. 119

120 PENSIONI Pensione ai superstiti Superstiti A chi spetta Ai nipoti minori conviventi (equiparati ai figli legittimi e legittimati) purché: non titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare una autosufficienza economica del minore; a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento. 120

121 Superstiti A chi spetta PENSIONI Pensione ai superstiti i genitori(in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti): con almeno 65 anni di età; non siano titolari di pensione diretta o indiretta; a carico del dante causa al momento del decesso. i fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori): inabili al lavoro; a carico del lavoratore defunto; La condizione a carico si configura come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all importo del trattamento minimo 121 di pensione maggiorato del 30%.

122 legge 111/2011. Per le pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, l importo dell assegno mensile viene decurtato nei casi di pensionati deceduti che, in tarda età, avevano sposato persone decisamente più giovani. La norma è stata introdotta dalla Legge n. 111 del 2011, per contrastare il fenomeno delle badanti che, per convenienza, sposano il proprio assistito.

123 legge 111/2011. L aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti viene ridotta in caso in cui l assistito abbia contratto il matrimonio dopo i 70 anni d età e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. La riduzione è del 10 per cento per ciascun anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. In caso di frazione di anno, la riduzione percentuale è determinata in proporzione. Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, o inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità

124 PENSIONI Pensione ai superstiti Superstiti Quanto spetta L'importo della pensione è determinato in base ad aliquote percentuali della pensione spettante al dante causa: Solo il coniuge 60 % Solo un figlio 70 % Coniuge e un figlio 80 % Coniuge e due figli Tre o più figli 100 % Un genitore - Un fratello o sorella 15 % Due genitori - Due fratelli o sorelle 30 % 124

125 PENSIONI Pensione ai superstiti Superstiti Il cumulo con altri redditi Dopo l entrata in vigore della legge 335/95 le pensioni ai superstiti vengono erogate nelle aliquote di reversibilità unicamente ove il beneficiario abbia un reddito inferiore a tre volte la pensione minima Inps. 125

126 PENSIONI Pensione ai superstiti Superstiti Il cumulo con altri redditi La pensione ai superstiti, liquidata a decorrere dall , può essere ridotta, secondo varie fasce, del 25%, del 40% o del 50% se il titolare possiede altri redditi. Non si applicano riduzioni se il beneficiario della pensione fa parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti o inabili. 126

127 PENSIONI Pensione ai superstiti Superstiti La decorrenza La pensione ai superstiti decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato. 127

128 PENSIONI Pensione ai superstiti Superstiti Doppia annualità Qualora il coniuge titolare di pensione ai superstiti contragga nuovo matrimonio, viene corrisposta per una sola volta una somma pari a 26 volte l'importo mensile percepito al momento del nuovo matrimonio. 128

129 PENSIONI Pensione ai superstiti Superstiti Una tantum Spetta al coniuge o, in assenza, ai figli di lavoratore deceduto senza i requisiti richiesti per la pensione. In tale evenienza è necessario che gli eredi siano privi di reddito e che il defunto, nel quinquennio precedente il decesso, abbia almeno un anno di contributi. 129

130 PENSIONI I diritti delle persone con disabilità 130

131 I diritti delle persone con disabilità La legge riconosce forme di tutela specifiche per garantire i cittadini con infermità fisiche o mentali che pregiudicano la loro capacità di lavoro e, di conseguenza, la loro capacità di guadagno e di sostentamento. 131

132 I diritti delle persone con disabilità L Inps riconosce una serie di prestazioni a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che, avendo un minimo di anzianità contribuiva, hanno subito menomazioni fisiche o psichiche tali da compromettere seriamente la loro capacità di lavoro. Le prestazioni che concede l Inps sono: Assegno ordinario di invalidità Pensione di inabilità Assegno per l assistenza personale e continuativa 132

133 I diritti delle persone con disabilità La legge tutela, inoltre, attraverso il riconoscimento dell invalidità civile, anche tutti coloro che non si trovano nelle condizioni fisiche o psicologiche per poter svolgere un lavoro o provvedere al proprio sostentamento. Agli invalidi civili vengono riconosciute provvidenze economiche a condizione che sia riconosciuta una percentuale d invalidità pari ad almeno il 74%. Disposizioni particolari sono previste a favore di specifiche categorie di invalidi civili: i ciechi civili e i sordomuti. 133

134 Invalidità Con la legge 12 giugno 1984, n. 222 il legislatore ha completamente rivisto la disciplina dell invalidità pensionabile, sostituendo alla precedente nozione di capacità di guadagno la nozione di capacità di lavoro, prevedendo due eventi diversi che danno luogo - al loro verificarsi - a due prestazioni diverse:l assegno di invalidità e la pensione di inabilità. 134

135 Invalidità Di fatto coesistono tuttora nell ordinamento pensionistico tre diverse tipologie di pensioni d invalidità. Infatti, continuano ad essere in pagamento le pensioni di invalidità concesse in base alla previgente legislazione ed aventi decorrenza da epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 222 del

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