DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE SESSIONI D ESAME A CONCLUSIONE DEI PERCORSI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE anno scolastico

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1 ALLEGATO A DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE SESSIONI D ESAME A CONCLUSIONE DEI PERCORSI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE anno scolastico PREMESSA Le presenti indicazioni si riferiscono agli esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzati al rilascio di Qualifiche e Diplomi Professionali attivati dalle Istituzioni formative e dalle Istituzioni scolastiche ai sensi dell Accordo quadro 28 giugno 2003, dell Intesa siglata tra Regione Lombardia e MIUR in data 16 marzo 2009, dei relativi Accordi territoriali attuativi. La regolamentazione di riferimento è data dalle Indicazioni regionali per l offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale di cui al DGR n. 6563/2008 e dalle Procedure per l avvio e lo svolgimento delle attività formative dei Soggetti accreditati al Sistema di IeFP, allegato A) del DDUO n. 9837/08. Per i percorsi triennali attivati presso gli Istituti Professionali antecedentemente all entrata in vigore del DPR n. 87/2010 e delle Linee Guida di cui al DM n. 4/2010, l esame al termine del terzo anno rimane ancora finalizzato al conseguimento di due Qualifiche: statale, relativa all ordinamento dello specifico percorso scolastico, e regionale con validità nazionale. Negli Istituti Professionali, possono ottenere la Qualifica regionale gli alunni che hanno superato l esame di Qualifica previsto dalla normativa statale. Negli Istituti Tecnici, invece, l esame di Qualifica è finalizzato al conseguimento della sola Qualifica regionale; conseguentemente gli esami si conformeranno alla normativa regionale sia per quanto riguarda la composizione della Commissione, sia per quanto riguarda le procedure, per le modalità di ammissione e di scrutinio e per la data della prova centralizzata. Per quanto concerne il rilascio della Qualifica statale di Istruzione Professionale, gli esami si conformeranno alla relativa normativa. Per l ottenimento del Diploma Professionale al termine del quarto anno, gli esami si conformeranno sempre alla normativa regionale, sia presso le Istituzioni Formative, sia presso le Istituzioni Scolastiche. 1. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE FINALI 1.1. CANDIDATI INTERNI Sia presso le Istituzioni Formative, sia presso le Istituzioni Scolastiche, alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento dell ordinamento regionale di IeFP di cui agli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA), come individuati nei DDG n del 10 aprile 2007 relativamente alle Qualifiche Professionali e n. 1544, allegato C) del 22 febbraio 2010 relativamente ai Diplomi Professionali, nonchè concluso il percorso, con frequenza di almeno il 75% della durata complessiva dell ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi. Possono essere ammessi altresì allievi: a) che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno raggiunto a giudizio dell équipe dei docenti formatori della classe tutti gli esiti di apprendimento; ai sensi della DGR n. 6563/2008 le

2 specifiche e documentate motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni famigliari, provvedimenti restrittivi dell Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi; b) che hanno frequentato regolarmente nell anno formativo precedente analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell anno di riferimento; c) portatori di handicap certificato per i quali è stato prevista nell ambito del Piano Formativo Personalizzato un percorso individualizzato, che non hanno raggiunto il livello minimo in tutte le competenze di cui agli OSA e per cui si prevede al termine del percorso il rilascio di un Attestato di competenza. La previsione di cui alla lettera c) si intende come integrativa delle disposizioni di cui alla Circolare n. Prot. E del 25/03/2011, Modalità di svolgimento delle prove di esami finali di terza e quarta annualità nei percorsi di IFP a.s. 2010/11 per allievi disabili e allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA). Il raggiungimento degli esiti di apprendimento è attestato dall equipe dei docenti-formatori della classe sulla base delle valutazioni e dei crediti formativi, delle acquisizioni realizzate dall allievo in contesti non formali ed informali, come documentate del Portfolio delle competenze personali (laddove previsto) e si traduce in un credito formativo complessivo determinato in un punteggio di minimo 18 e massimo 30 punti su 100. La valutazione di ammissione e la conseguente determinazione del credito si riferiscono non alle singole annualità, bensì al risultato complessivamente ottenuto nell intera triennalità, relativamente alle competenze acquisite CANDIDATI ESTERNI Fermo restando l assolvimento del diritto-dovere, i candidati esterni possono essere ammessi alle prove finali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati presso le Istituzioni Formative, ai sensi della Legge Regionale n.19/07, all art. 20, comma 4. Il DDUO n del 12/09/2008 prevede che i soggetti interessati a partecipare alle prove finali da candidati esterni debbano presentare specifica domanda all Ufficio competente nei limiti temporali dallo stesso stabiliti. Con riferimento alla circolare Protocollo L del 29/03/2012, si precisa che per Ufficio competente si intende la Provincia, sia per quanto attiene le prove di Qualifica che di Diploma regionale. La domanda deve essere coerente con gli elementi minimi previsti dal punto "Criteri e modalità di ammissione degli alunni" del DDUO n del 12/9/2008, compresa l indicazione della preferenza della/e Istituzione/i sede di esame, per un numero massimo di tre preferenze nell ambito delle Istituzioni formative localizzate in una sola Provincia. In coerenza a quanto previsto nell Allegato B) del Testo coordinato del D.D.U.O. n. 5486/2009, Dote percorsi personalizzati per allievi con disabilità Anno formativo , all esame di Qualifica Professionale possono essere ammessi in qualità di candidati esterni anche gli allievi che al termine di un percorso personalizzato triennale hanno ottenuto un Attestato di competenze relativo allo stesso Profilo ed ambito di OSA, previo completamento dell acquisizione degli stessi. Per l ammissione alle prove finali di Diploma regionale è necessario il possesso di una Qualifica coerente con il percorso di IV annualità prescelto, secondo quanto previsto dal DDS 5432 del 15/06/2011. Per ogni candidato esterno l Istituzione interessata, al fine dell ammissione alle prove finali, deve preliminarmente procedere all accertamento del possesso di tutti gli OSA dell ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo. Le modalità dell accertamento saranno identificate e predisposte dall Istituzione in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non formale) del candidato, in coerenza con la caratterizzazione degli OSA in termini di competenza e dei Profili di Qualifica o Diploma Professionale dell ordinamento regionale, nonchè sulla base del riconoscimento di segmenti di percorso già realizzati e/o di crediti formativi. Relativamente agli esami per acconciatore ed estetista si fa riferimento alla Nota Determinazioni in merito ai percorsi per acconciatori ed estetisti, Protocollo n. E del 22/12/2011 ed a quanto specificato al punto 7 della presente Circolare. Si ricorda altresì che l attestato finale sia di terzo che di quarto anno non costituisce titolo abilitante, ai sensi rispettivamente della Legge 174/2005 e della Legge 1/1990.

3 2. COMMISSIONI ESAMINATRICI 2.1. SEDE, NOMINA PRESIDENTI, ESPERTI Per quanto riguarda la costituzione, la composizione e la validità della Commissione si rimanda a quanto stabilito al punto del DDUO n. 9837/08. Ai fini dell individuazione dei Presidenti delle Commissioni d esame insediate presso le Istituzioni Formative, le Province possono utilizzare i nominativi presenti nell elenco regionale opportunamente integrato dagli elenchi provinciali anche aggiornati. I Presidenti di Commissione individuati dalla Provincia territorialmente competente sono formalmente nominati dalla Regione. L individuazione dei Presidenti delle Commissioni d esame dei percorsi di IeFP di Qualifica e di Diploma Professionale realizzati presso gli Istituti Tecnici, nonchè di Diploma Professionale realizzati presso gli Istituti Professionali, in conformità al DDUO n. 4368/2011 è realizzata dall Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Presso gli Istituti Tecnici le Commissioni sono costituite secondo quanto definito dalla specifica regolamentazione regionale, di cui al DDUO n. 9837/08. Per gli Istituti Professionali che hanno le prove finali finalizzate al conseguimento della Qualifica sia di Istruzione Professionale, sia di IeFP regionale con validità nazionale, in conformità al DDUO n. 4368/2011 viene designato quale Presidente della Commissione regionale il Dirigente scolastico dell Istituto o un docente da lui designato facente parte della Commissione statale ai sensi del comma 3 dell art. 26 dell OM n. 90/2001. Della Commissione regionale che lavora in continuità con la Commissione d esame di Stato fanno parte, oltre al Presidente, anche tre docenti designati dalle istituzioni scolastiche tra i docenti del percorso medesimo. Le nomine dei Presidenti di Commissione presso le Istituzioni Formative verranno comunicate dalla Regione alle Istituzioni stesse e per conoscenza alle Province. La data della prova centralizzata dell annualità è fissata per il giorno martedì 12 giugno. L insediamento delle Commissioni e il calendario delle altre prove d esame sono stabiliti dalle Istituzioni Scolastiche e Formative, in accordo con le Province. L accorpamento dei corsi all interno delle sedi dovrà essere concordata con la Provincia di riferimento. Su iniziativa delle Istituzioni Formative e Scolastiche, le Commissioni potranno essere integrate con la presenza di esperti delle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle Prove di accertamento finale, di cui al sopra citato punto del DDUO n. 9837/08; tali esperti, in numero massimo di due, sono designati, uno per parte, dalle Associazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali. Gli esperti non sono implicati nel processo di valutazione dei candidati e partecipano ai lavori solo a titolo gratuito ed in veste di osservatori. Potranno partecipare altresì, in veste di osservatori esterni, esperti nominati dalla Regione ai fini della valutazione del sistema ATTIVITA DEL PRESIDENTE Il Presidente di Commissione ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle prove in base alla normativa ed alle indicazioni operative di riferimento, ed in particolare deve: verificare la sussistenza del numero legale dei componenti della Commissione; organizzare la riunione preliminare di cui al successivo punto 2.3; presidiare tutte le operazioni relative alla sessione d esame; verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione dei verbali; predisporre la documentazione ai fini dell esposizione pubblica degli esiti; restare a disposizione per eventuale riconvocazione della Commissione per sessioni suppletive nei casi di cui al successivo punto 3.2.

4 2.3. INSEDIAMENTO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE Nelle Istituzioni formative e negli Istituti Tecnici, la Commissione all atto di insediamento, in riunione preliminare procede a: a) verificare i requisiti di ammissione dei candidati nel rispetto di quanto previsto al punto 1 del presente documento; b) prendere in esame il Piano Formativo, il Portfolio delle competenze personali (laddove previsto) e la documentazione riportanti le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun allievo; c) definire modalità per l elaborazione di prove equipollenti o personalizzate riservate agli alunni portatori di handicap, forme e figure per l assistenza all autonomia e alla comunicazione, nonché condizioni e misure dispensative e compensative per l effettuazione delle prove da parte di alunni con DSA e portatori di handicap; d) concordare le caratteristiche, l orario e le modalità specifiche di svolgimento delle prove, nonché i criteri e le griglie di valutazione della prova professionale e del colloquio. Negli Istituti Professionali la Commissione regionale si insedia dopo l avvenuto svolgimento degli esami della Qualifica di istruzione, al fine di: a) verificare i requisiti di ammissione dei candidati nel rispetto di quanto previsto al punto 1 del presente documento; b) prendere in esame il Piano Formativo, la documentazione e le informazioni circa il raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli OSA dell ordinamento regionale da parte di ciascun allievo; c) valutare la validità e congruità, sulla base della relativa documentazione, dei risultati degli esami già svolti relativi alla Qualifica di istruzione ai fini dell accertamento degli esiti di apprendimento dell ordinamento regionale e trascriverli negli appositi verbali regionali; d) attribuire il giudizio di idoneità e pubblicare i risultati, nelle modalità di cui al punto PROVE DI ACCERTAMENTO 3.1. AMMISSIONE Il Presidente delle Commissioni delle Istituzioni Formative e degli Istituti Scolastici, prima dell inizio delle prove, unitamente ai Commissari, verifica l identità degli allievi da esaminare attraverso l esibizione di un documento di identità SESSIONI E CALENDARIO Per le Istituzioni Formative, gli Istituti Tecnici e relativamente all esame di Diploma gli Istituti Professionali, le prove di accertamento finale si svolgono in un unica sessione. La sessione è un periodo temporale all interno del quale le Commissioni devono svolgere la propria attività. Le prove di esame si articolano in: prova centralizzata, prova professionale e colloquio. Gli allievi per ottenere il punteggio minimo previsto per l ottenimento della Qualifica e del Diploma Professionale devono tassativamente partecipare a tutte le prove. La data di inizio della sessione non coincide necessariamente con la data di insediamento della Commissione; di conseguenza il giorno della prova centralizzata stabilito per tutte le Istituzioni a livello regionale - potrà collocarsi all inizio o al centro dei lavori della Commissione. Le attività della Commissione hanno una durata massima di 10 giorni lavorativi; fatta salva la data di somministrazione della

5 prova centralizzata, il calendario delle prove viene definito dalla Commissione, previa condivisione della sua articolazione di massima con l Ufficio competente all individuazione del Presidente. Non sono proponibili per le prove finali le giornate festive. In ogni caso il calendario delle operazioni d esame deve essere tale da consentire allo stesso Presidente di coordinare l ordinato svolgimento di tutte le operazioni. Per le prove finali non sono previste prove di appello, salvo in caso di ricorsi. Solo il Presidente della Commissione ha tuttavia facoltà, in casi documentati di malattia o di impedimento del candidato di particolare gravità, di riconvocare in seconda sessione la Commissione per lo svolgimento delle prove, in accordo con la Direzione delle Istituzioni e dandone comunicazione alla Struttura Regionale e Provinciale competente ARTICOLAZIONE, PUNTEGGIO E CRITERI DI VALUTAZIONE Prova centralizzata: La prova centralizzata ha l obiettivo di valutare in che misura gli allievi hanno raggiunto gli esiti di apprendimento degli Standard Formativi di Base di riferimento (Obiettivi Specifici di Apprendimento relativi ai percorsi triennali sperimentali di IeFP della Regione Lombardia di cui alla Ddg n del 10 aprile 2007; Standard Formativi Minimi di cui all Allegato E del Ddg n del 22 febbraio 2010 per i percorsi di quarto anno). In riferimento ai suddetti standard, la prova è inoltre definita con riguardo ai diversi livelli europei complessivi caratterizzanti la Qualifica ed il Diploma Professionale regionale. Strutturazione e punteggio della prova di Qualifica Professionale: Area dei linguaggi: - competenze di lingua italiana: punteggio 11 punti - competenza di lingua straniera: punteggio 8 punti Area matematico-scientifica: - competenze matematico/scientifiche: punteggio 11 punti Strutturazione e punteggio della prova di Diploma Professionale: Area dei linguaggi: - competenze di lingua italiana: punteggio 11 punti - competenza di lingua straniera: punteggio 8 punti Area matematico-scientifica: - competenze matematico/scientifiche: punteggio 11 punti La prova, elaborata dalla Direzione Generale competente, è diversificata tra esami di percorsi triennali e di quarto anno. Durata della prova centralizzata: 4 ore complessive (a partire dalle h 09.00, data l esigenza di contemporaneità), con esclusione di una pausa di 15 / max 30 minuti, definita in rapporto all articolazione della prova. La prova e le procedure di invio verranno fornite alle Istituzioni scolastiche e formative con specifico avviso, attraverso il sistema informativo regionale. A cura della Regione sarà anche inviata una tabella di correzione con punteggi e pesi dei diversi item. L indirizzo mail di riferimento regionale per qualsiasi richiesta di chiarimento e comunicazione di carattere tecnico ed organizzativo è: istruzioneformazione@regione.lombardia.it Nell ambito dell esame di Qualifica agli istituti Professionali nello stesso giorno stabilito per le altre Istituzioni viene somministrata la prova centralizzata anche con valore di monitoraggio. Prova professionale: La predisposizione della prova professionale è effettuata dalle Istituzioni formative, sulla base delle indicazioni di massima di cui all allegato A/1. Le singole Istituzioni progetteranno nel dettaglio la prova, garantendone il carattere unitario, attraverso l articolazione in parti correlate e basate sui compiti/attività professionali caratterizzanti (di cui ai corrispettivi O.S.A.) che si integrano per realizzare un prodotto/servizio, nonchè la previsione di una parte realizzativa

6 pratica, dedicata all accertamento delle competenze o elementi di competenza di carattere informatico previsti negli OSA, così come esemplificato sempre nell allegato A/1. A tale scopo le Istituzioni organizzeranno i laboratori e la somministrazione della prova tenendo conto delle risorse strumentali effettivamente disponibili, prevedendo laddove necessario un avvicendamento degli allievi e/o delle classi. Si ricorda che per i percorsi triennali di Qualifica Professionale, le competenze tecnico professionali di riferimento sono quelle di cui al DDG. del 10 aprile 2007 n. 3618; per i percorsi di quarto anno di Diploma le competenze tecnico professionali sono quelle definite dall allegato C) del DDG n del 22 febbraio La valutazione e certificazione dei risultati saranno effettuati sulla base di una griglia autonomamente elaborata dalle Istituzioni, in cui dovranno comunque trovare evidenza i seguenti elementi minimi: - la/e competenza/e (e loro elementi, in termini di conoscenze ed abilità) oggetto della prova; - gli indicatori di padronanza della/e competenza/e; - il punteggio (ovvero il peso ) assegnato agli indicatori. Il valore max complessivo della prova professionale è di 30 punti (DDUO n. 9837/2008 al punto 4.1.6). La prova professionale deve essere strutturata tenendo conto delle specificità delle differenti aree professionali, in modo da garantire la verifica dell avvenuta acquisizione delle competenze tecnico professionali e delle competenze / elementi di competenza di carattere informatico. Di norma non può avere una durata inferiore a sei ore. Colloquio: Obiettivo del colloquio è quello di verificare il raggiungimento da parte dell allievo del Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) in esito al percorso. Il colloquio è strutturato sulla base della presentazione da parte dell allievo di un elaborato personale, sotto forma scritta o multimediale, attinente alle tematiche del proprio settore professionale /progetto di vita lavorativo. Anche in riferimento agli esiti delle prove professionale e centralizzata, parte dello stesso dovrà essere dedicata all accertamento di dimensioni complessive (ovvero non di specifiche conoscenze ed abilità) delle competenze di base di cui agli OSA - quali ad es. la padronanza ed efficacia comunicativa, la capacità di orientamento matematico-scientifico o storico-giuridico rispetto a problemi basilari del proprio contesto professionale -, nonché alla riflessione circa l iter formativo realizzato e le scelte maturate in ordine alla prosecuzione degli studi o all inserimento lavorativo. Il colloquio, da effettuarsi con la supervisione del Presidente, ha una durata media di 30 minuti e deve avvenire successivamente alla valutazione e alla relativa determinazione formale del punteggio delle prove professionale e centralizzata. Il valore max complessivo del colloquio è di 10 punti (DDUO n. 9837/2008 al punto 4.1.6). 4. ALLIEVI DISABILI E AFFETTI DA DISTURBI DI APPRENDIMENTO Le modalità di svolgimento degli esami per gli alunni disabili e per gli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) devono fare riferimento alla Circolare n. Protocollo E del 25/03/2011 Modalità di svolgimento delle prove di esami finali di terza e quarta annualità nei percorsi di IeFP a.s. 2010/11 per allievi disabili e allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), come da allegato A5. Per gli alunni disabili certificati è possibile predisporre prove equipollenti (riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto standard di quelle proposte centralmente) o prove personalizzate (riferite ad una programmazione individualizzata, che non corrisponde al livello ed all ambito dei contenuti standard). L elaborazione delle prove equipollenti o personalizzate è autonomamente realizzata dalla Commissione d esame sulla base della documentazione di cui al Piano Formativo Personalizzato (in cui trova evidenza l eventuale individualizzazione programmatoria e curricolare) ed al Portfolio delle competenze personali, con particolare riferimento allo sviluppo di OSA culturali e professionali differenti, alla tipologia di prove di accertamento, alle attività svolte ed ai criteri di valutazione previsti per l alunno. Le prove equipollenti a quella centralizzata e le relative tabelle di correzione sono elaborate direttamente dalla Commissione d esame, antecedentemente al giorno di somministrazione della stessa prova centralizzata, sulla base di specifiche indicazioni

7 emanate dalla DG regionale competente, con riferimento alla tipologia ed alla serie storica delle prove delle precedenti annualità. Una particolare attenzione dovrà essere prestata dalle Commissioni agli alunni certificati da diagnosi specialistica di DSA e con Piani Formativi Personalizzati equipollenti che presentino specifiche difficoltà o sul piano della prova scritta o su quello dell orale, con la conseguente adozione di specifiche misure compensative e dispensative. Queste ultime non potranno comunque riferirsi alla dispensa totale dall apprendimento e dal conseguente accertamento di OSA dello standard regionale. In particolare, nei casi in cui specifici disturbi di apprendimento rendano difficile lo svolgimento della prova scritta centralizzata, quale misura compensativa dovuta è possibile prevedere da parte della Commissione anche una diversificazione e ampliamento della sua durata standard. Sempre nel caso di DSA, è altresì possibile, in coerenza con le misure adottate durante il percorso formativo ed in relazione allo specifico disturbo certificato, prevedere misure dispensative circoscritte a specifici esercizi o item della prova (come ad esempio la dispensa dal correggere errori ortografici, per disturbo legato alla disortografia) o procedere, da parte della Commissione, a variazioni del format dell esercizio (come ad esempio una diversa formattazione di brani o grafici, per disturbi legati a dislessia su base visuopercettiva). Fermi restando i risultati conseguiti in rapporto alla tabella di correzione con punteggi e pesi dei diversi item inviata dalla Regione, nei casi in cui le difficoltà nello svolgimento della prova scritta siano connesse alla formulazione della stessa in una lingua diversa da quella nativa o concernino la parte riservata alla lingua non italiana, ovvero derivino da disturbi specifici di apprendimento (quali ad esempio la difficoltà a rispettare range precisi di parole o altro), in funzione compensativa una particolare attenzione dovrà essere riservata alla modalità orale del colloquio, anche attraverso una eventuale estensione temporale dello stesso, al fine di valorizzare la capacità dell alunno di raggiungere secondo proprie modalità e forme i contenuti standard dell apprendimento. A tale riguardo, la Commissione valuterà anche l opportunità di utilizzare la frazione di 5 punti di cui al paragrafo del DDUO n. 9837/08. Le Istituzioni che intendono definire prove equipollenti o personalizzate entro il 20 maggio devono darne preventiva informazione alla Direzione Generale competente, specificando il numero di soggetti interessati e la tipologia di handicap o disturbo. Le motivazioni di ammissione all esame, le modalità ed i criteri sia di elaborazione di prove equipollenti o differenziate, sia di adozione misure compensative e dispensative saranno adeguatamente documentati dalla Commissione e dovranno trovare evidenza nello spazio Misure per alunni portatori di handicap e DSA del verbale finale redatto a cura del Presidente, cui sarà altresì allegata copia delle prove. Nell albo delle comunicazioni relativamente sia all ammissione, sia alla pubblicazione dei risultati finali -, negli Attestati di competenza e negli Attestati finali di Qualifica e Diploma Professionale non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMA La prova centralizzata oltre ad assolvere la funzione di accertamento finale degli apprendimenti, ha anche una funzione di monitoraggio e di valutazione di sistema. Le prove d esame, come tutti gli altri documenti, devono essere tenuti agli atti dalle Istituzioni secondo quanto previsto al punto 2, Regime degli Atti del DDUO n. 9837/ ATTI FINALI DELL ESAME 6.1. SCRUTINIO E VALUTAZIONE FINALE Al termine delle prove, nelle Istituzioni Formative e negli Istituti Tecnici la Commissione si riunisce per lo scrutinio finale.

8 La valutazione e la determinazione finale del punteggio devono essere formulate sulla base del credito formativo e dei risultati delle prove di accertamento d esame. La valutazione si traduce in un giudizio complessivo espresso, a maggioranza, dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. I risultati dovranno essere immediatamente pubblicati al termine dei lavori della Commissione. Tale giudizio si formula nei termini di IDONEO/A o NON IDONEO/A, con esplicitazione della determinazione finale di punteggio in centesimi. Per gli allievi non idonei la Commissione, su carta intestata della istituzione Formativa o della Istituzione Scolastica, dovrà esprimere in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla dichiarazione di non idoneità; tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dalla Commissione e non dovranno essere pubblicate. La determinazione complessiva dei risultati d esame, finalizzata al rilascio della Qualifica Professionale regionale, per gli Istituti Professionali sarà effettuata attraverso la disamina della documentazione relativa agli esami di Qualifica statale: ammissione del candidato, risultati delle prove e loro certificazione. La Commissione dovrà compilare un apposito verbale finale nel quale riporterà il punteggio finale in centesimi. Il Presidente potrà inoltre verbalizzare osservazioni nell ambito della relazione finale di sua competenza PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E PROVE SUPPLETIVE I giudizi espressi dalla Commissione e la votazione finale in centesimi devono essere pubblicati sull albo delle comunicazioni delle Istituzioni Scolastiche e Formative immediatamente al termine dei lavori della Commissione. In casi documentati di malattia o di impedimento di particolare gravità da parte del candidato, il Presidente della Commissione, in accordo con il Rappresentante Legale dell Istituzione Scolastica o Formativa, ha facoltà di fissare una seconda sessione per lo svolgimento della prova professionale o del colloquio, previa richiesta ed autorizzazione della Regione e/o Provincia. La Regione indicherà la sessione suppletiva stabilendo la data della prova centralizzata VERBALI DELLE PROVE I giudizi finali di IDONEO/A o NON IDONEO/A e la votazione finale in centesimi, devono essere riportati sugli appositi verbali scaricati dal sistema informativo. Le istituzioni Scolastiche e Formative devono predisporre due copie compilate in originale, firmate da tutti i membri della Commissione. Il Presidente della Commissione deve sottoscrivere i verbali d esame apponendo la propria firma su tutte le pagine, e poi sotto l ultimo nominativo degli allievi esaminati, barrare eventuali spazi bianchi residui, dopo aver dato attenta lettura ai contenuti dei verbali medesimi. Il Presidente della Commissione deve inoltre riportare: a) nello spazio Eventuali note ed osservazioni, oltre alle annotazioni riguardanti eventuali anomalie o altro, anche gli elementi essenziali del verbale di riunione preliminare; b) nello spazio Misure per alunni portatori di handicap e DSA le motivazioni di ammissione all esame di alunni portatori di handicap, le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o differenziate e di adozione misure compensative e/o dispensative. Il Presidente dovrà quindi firmare in calce e barrare lo spazio non scritto. Per le Istituzioni Formative una copia dei suddetti verbali deve essere consegnata alla Provincia competente per l espletamento delle procedure di autorizzazione alla stampa degli attestati. Per le Istituzioni Scolastiche una copia dei verbali deve essere inserita nell apposito sistema informativo; Regione Lombardia autorizzerà le Istituzioni Scolastiche alla stampa degli attestati. Una copia dei verbali deve essere tenuta agli atti delle istituzioni Scolastiche e Formative.

9 Per gli allievi che non si presentano alle prove, occorre indicare sul verbale ASSENTE RILASCIO DEGLI ATTESTATI FINALI DI QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE Gli attestati saranno compilati attraverso specifica procedura presente nel sistema informativo e stampati direttamente dalle Istituzioni Scolastiche e Formative. Attestati finali di Qualifica (allegato A2) e Diploma sono documenti unici. Pertanto andranno siglati e timbrati su ogni foglio, avendo anche cura di apporre dei timbri di congiunzione tra le differenti pagine, al fine di renderne impossibile ogni illegittima duplicazione. Si avrà cura, inoltre, di assemblare opportunamente i fogli, per ottenere un unico fascicolo. In conformità a quanto previsto al punto 1.1. dell Allegato Tecnico di cui all art 5 dell Intesa MIUR/Regione Lombardia del 16 marzo 2009, gli Attestati di Qualifica regionali rilasciati in esito agli esami negli Istituti Tecnici e Professionali assumono le denominazioni del Repertorio di cui al DDG n. 244/09, come aggiornato dal DDG n. 695/09. In attuazione dell Accordo in Conferenza Unificata del 29 aprile 2010, per i percorsi di IV annualità viene rilasciato un Diploma Professionale di Tecnico, relativo alle figure ed alle competenze di cui all allegato C) del DDG n. 1544/2010 e al Repertorio di cui al DDG del 2 dicembre 2010, secondo l allegato A RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI COMPETENZA Agli allievi che interrompono i percorsi di formazione senza partecipare agli esami finali, o che sono giudicati non idonei in sede di esame finale, potrà essere rilasciato un Attestato di competenza. Si ricorda che tale attestazione può essere rilasciata solo nel caso di pieno raggiungimento della competenza, comprensiva dei suoi elementi necessari costitutivi (conoscenze e abilità specifiche) secondo l allegato A4 al presente documento. Nel caso in cui l'allievo non abbia acquisito l'intera competenza, è possibile rilasciare una dichiarazione degli elementi comunque acquisiti, su format predisposto dall Istituzione, senza logo regionale. 7. CERTIFICAZIONI NEI PERCORSI NORMATI Sia per la figura di Acconciatore che per quella di Estetista, l abilitazione all esercizio della professione potrà essere acquisita alternativamente previa frequenza o del quarto anno in DDIF (per gli aventi diritto e che si concluderà con un doppio esame: uno ai fini dell acquisizione del Diploma professionale di tecnico e il secondo ai fini dell Abilitazione professionale ai sensi delle leggi n. 174/05 o n. 1/90), ovvero di un percorso annuale di specializzazione in extraobbligo (cui potranno accedere anche minorenni già qualificati). I candidati privatisti non possono essere ammessi a sostenere l esame abilitante per acconciatore e per estetista. Infatti l attestato finale sia di terzo che di quarto anno NON costituisce titolo abilitante, ai sensi rispettivamente della Legge 174/2005 e della Legge 1/1990; pertanto i privatisti del quarto anno in DDIF potranno conseguire solo il Diploma professionale che non è titolo abilitante alla professione; si richiama a tal proposito quanto previsto dalla nota determinazioni in merito ai percorsi per acconciatori ed estestisti Prot. E del 22/12/2011 Sia per gli allievi che frequentano percorsi di quarta annualità del corso di Tecnico dell Acconciatura sia per quelli che frequentano la quarta annualità del percorso di Tecnico delle cure estetiche, l ammissibilità all esame di specializzazione finalizzato al conseguimento della abilitazione all esercizio della professione di acconciatore rappresenta una possibilità ulteriore e non la finalità precipua od esclusiva della quarta annualità. ACCONCIATURA A partire dall a.s. 2010/2011, essendo conclusa la fase transitoria introdotta dal decreto n del 30 luglio 2008 Adozione del percorso formativo per l abilitazione all esercizio della professione di acconciatore ai sensi della legge n. 174/05 - Disciplina dell attività di acconciatore, né la Qualifica triennale né il Diploma regionale possono coincidere con l abilitazione all esercizio della professione, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti.

10 Gli esami finalizzati al rilascio dell attestato di specializzazione abilitante all esercizio della professione di acconciatore, seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze inserite nello standard professionale di cui al richiamato decreto n. 8506/2008 A tale scopo è pertanto prevista la costituzione di due Commissioni d esame con il medesimo Presidente individuato dalla Provincia di competenza e nominato dalla Regione: la prima per il rilascio dell attestato di Diploma di Tecnico dell Acconciatura, la seconda per il rilascio dell attesto di competenza con valenza abilitante alla professione di acconciatore ai sensi della legge n. 174/05. Come stabilito dal decreto regionale n del 25 maggio 2011, l esame finale per il rilascio dell'attestato di competenza con valenza abilitante all esercizio dell attività professionale di acconciatore è previsto dinanzi a una Commissione composta da: Presidente (in questo caso lo stesso del percorso corrispondente in DDIF) un commissario - certificatore delle competenze dell istituzione formativa; un rappresentante dell Istituzione formativa scelto tra docenti e coordinatore del corso. La Commissione d esame è validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti. ESTETICA La Qualifica triennale acquisita dagli allievi al termine dell anno formativo 2011/2012 e negli anni precedenti non è abilitante all esercizio della professione di estetista ai sensi della legge 1/1990. Nel consentire l ammissibilità degli allievi del quarto anno all esame di specializzazione non si è inteso omologare una totale sovrapposizione dei due percorsi, specializzazione e quarto anno, definiti ognuno con proprie specifiche caratteristiche. Gli esami finalizzati al rilascio dell attestato di specializzazione abilitante all esercizio professionale, seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze per l esercizio professionale dell attività di estetista, ai sensi della legge 1/90. A tale scopo è pertanto prevista la costituzione di due Commissioni d esame con il medesimo Presidente individuato dalla Provincia di competenza e nominato dalla Regione: la prima per il rilascio dell attestato di Diploma di Tecnico delle cure estetiche, la seconda per il rilascio dell attesto di specializzazione abilitante alla professione estetista ai sensi della legge 1/90. Per quanto concerne i componenti esterni della commissione di specializzazione la Provincia procede ad invitare gli Organismi previsti dalla normativa vigente (legge 1/90 e DGR n. 3305/90) a designare il proprio componente. Entrambi i gruppi giudicanti devono essere in grado di valutare il raggiungimento degli obiettivi considerando le specifiche e diversificate competenze (in particolare per l abilitazione alla professione bisogna fare riferimento al DM 392/94) Nella riunione preliminare le due Commissioni opereranno di norma congiuntamente, al fine di procedere alle operazioni necessarie, elaborando il calendario che dovrà stabilire le giornate dedicate all esame dei candidati che intendono conseguire l abilitazione professionale. 8. RICORSI I ricorsi avverso gli atti conclusivi delle Commissioni d esame possono essere presentati esclusivamente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della normativa vigente.

11 9. GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO Ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici regionali dei corsi triennali e di IV annualità è attribuito un gettone di presenza nella misura 80,00 per ciascun turno. Ai commissari esterni, ivi compresi i commissari nominati per gli esami abilitanti (acconciatori ed estetisti), è attributo un gettone di presenza nella misura di 35,14 per ciascun turno diurno e di 43,81 per il turno serale. L importo spettante risulterà diminuito dalle ritenute di legge. Si intendono per diurni i turni del mattino effettuati dalle ore 8 alle ore 13; quelli del pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19; per serali quelli che si svolgono dopo le ore 19. Il gettone di presenza per i componenti delle Commissioni va calcolato per le sessioni di effettiva presenza. Per i Presidenti, in caso di nomina per più Commissioni, va attribuito un solo gettone per la sessione. La liquidazione del gettone di presenza deve essere riportata sul modello B/3, allegato alla presente circolare, e deve essere compilato a cura del Direttore/Dirigente della istituzione e controfirmato dal Presidente della Commissione. Il gettone di presenza viene liquidato direttamente, entro 30 giorni dalla data di chiusura dell esame, dalla Istituzione Formativa o Scolastica per tutti i componenti della Commissione e l importo spettante a ogni singolo Commissario d esame risulterà diminuito dalle ritenute di legge. Le spese di viaggio devono essere liquidate al Presidente ed ai Commissari direttamente dalla Istituzione Formativa o Scolastica secondo le norme vigenti. Circa il rimborso delle spese di viaggio per l uso del proprio automezzo da parte dei vari Commissari per recarsi dalla sede abituale di servizio alla sede della Istituzione Formativa o Scolastica in occasione delle prove finali, si precisa che va applicata una indennità chilometrica ragguagliata a un quinto del prezzo vigente del carburante utilizzato. Si precisa, inoltre, che per aver diritto alla corresponsione dell indennità chilometrica il domicilio deve essere ubicato in un diverso Comune rispetto alla sede di esame. MODELLI ALLEGATI: - A1 - INDICAZIONI PROVE PROFESSIONALI - A2 - FORMAT ATTESTATO QUALIFICA - A3 - FORMAT ATTESTATO DIPLOMA - A4 - FORMAT ATTESTATO COMPETENZA - A5 - CIRCOLARE DISABILI e DSA - B/1 - composizione della commissione - B/2 - verbale riunione preliminare per la organizzazione delle prove - B/3 - liquidazione gettoni di presenza - B/4 - frequenze commissari - B/5 - attestazione di servizio - B/6 - calendario esami I modelli da B/1 ad B/6, sopra richiamati, hanno valenza esemplificativa e definiscono gli elementi minimi.

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