Istituzione di bonus per le famiglie meno abbienti
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- Mariana Scognamiglio
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1 DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE Istituzione di bonus per le famiglie meno abbienti Presentato dal Consigliere provinciale
2 MAURO MINNITI DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE Istituzione di bonus per le famiglie meno abbienti RELAZIONE Nella società attuale sempre più spesso si denuncia l assenza di valori da trasmettere alle nuove generazioni, valori capaci di dare stimoli vitali sufficienti a non creare aspetti di qualsiasi tipo di disagio giovanile causa molto spesso dell insorgenza di forme di violenza, criminalità, dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcol ed altro ancora. In sostanza si avverte la necessità di creare delle condizioni culturali, sociali, comportamentali ed esistenziali atte fin dalla tenera età a prevenire, dall adolescenza in poi, devianze di ogni tipo. In questa ottica lo sport e la cultura possono svolgere un ruolo fondamentale se non primario proprio nella ricerca di impulsi positivi. Lo sport, infatti, nella sua percezione più autentica (il conte de Coubertin parlava dell importanza di partecipazione non di vittoria) non può essere considerato solo competizione ma occasione di crescita non solo fisica o sociale ma anche di sviluppo morale e psicologico per i giovani come pure per i loro genitori, di socializzazione, di educazione, perfino di confronto umano. Così vale anche per il settore della cultura che nella recitazione, la danza ed il canto per esempio può esprimere valori assai estesi di crescita intellettuale. Se questa ricerca educativa e di progresso sociale dovrebbe essere in particolar modo a carico delle famiglie, appare ovvio che anche le Istituzioni devono ricoprire un ruolo di sostegno se non altro per i nuclei familiari meno abbienti. Ciò sarebbe possibile attraverso incentivi economici utili per superare quei limiti di difficoltà economica che investono proprio molte famiglie, anche altoatesine. Di fronte a queste considerazioni è d obbligo affermare che nella provincia di Bolzano numerosissime sono le Associazioni sportive e culturali che operano positivamente in queste direzioni. Si tratta di un associazionismo molto spesso costretto a sacrifici per poter proseguire l attività, nonostante i contributi pubblici o privati e magari quelli delle stesse famiglie di coloro ai quali è rivolta la disciplina. I termini del problema, però, sono altri. Non è in discussione infatti l offerta sportiva e culturale, indubbiamente ampia pur costretta faticosamente a fare i conti con una recessione e con scelte degli enti pubblici non sempre
3 di opportuno loro sostegno, quanto la possibilità di rispondere a questa offerta da parte delle famiglie interessate. Ovvero, è semmai un problema di accesso all offerta da parte della domanda. Questo disegno di legge - attraverso quel principio di sussidiarietà secondo il quale l Ente pubblico può intervenire in particolari casi sociali per garantire proprio la formazione sociale dei giovani - intende quindi prevenire pericoli e preoccupanti forme di disagio giovanile prodotte dalla assenza di valori e la cui formazione appare complessa anche a causa della non sempre facile raggiungibilità di alcune offerte nei settori sportivi e culturali che sembrano inaccessibili per le famiglie meno abbienti, sostenendo quei costi di adesione e/o iscrizione richiesti dalle Associazioni che rappresentano condizioni pregiudizievoli proprio per le famiglie meno abbienti. In definitiva, se oggi la provincia Autonoma di Bolzano già prevede la concessione di contributi alle Associazioni, con questo Disegno di legge si propone l introduzione di contributi alle famiglie sotto forma di BONUS in grado di favorire la partecipazione ad attività sportive (bonus sport) a livello amatoriale o dilettantistico o ad attività culturali (bonus cultura), quindi di incentivare e produrre nuovi stimoli, perciò nuovi valori di vita. L introduzione del bonus è inoltre anche un utile investimento da parte della provincia a favore della sopravvivenza del vasto associazionismo locale poiché ampliando le maglie della domanda le Associazioni potranno godere di un maggior numero di partecipanti alle proprie iniziative, numero che in assenza di un bonus quale quello da noi indicato sarebbe, come indubbiamente appare, limitato. Questo disegno di legge quindi, qualora l Aula intendesse approvarlo, risponderebbe a tre esigenze sostanziali della società altoatesina: prevenire parte del disagio giovanile e quindi preoccupanti o pericolose forme di devianza sociale; sostenere l associazionismo locale; favorire la partecipazione di soggetti in età scolare e delle loro famiglie alla adesione attiva della vita sociale (sportiva e culturale) altoatesina. Si tratta di tre opportunità che si ritiene questo organo legislativo al quale si rimette tale Disegno di legge - possa e debba tenere in considerazione per un sviluppo sempre più equilibrato della nostra società ed in maniera che non sussistano quelle sacche di povertà più o meno dimensionate la cui esistenza sembra francamente paradossale considerando la ricchezza non solo culturale o patrimoniale ma anche economica - di cui gode la nostra provincia autonoma.
4 DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE Istituzione di bonus per le famiglie meno abbienti NOTE AGLI ARTICOLI L art. 1 stabilisce le finalità e gli strumenti della legge secondo i quali al fine di incentivare in età scolare la pratica dello sport e la partecipazione ad attività culturali, la Giunta provinciale concede specifici contributi, denominati rispettivamente buono sport e buono cultura, a copertura totale o parziale delle spese di adesione e di partecipazione ai programmi delle associazioni che, operando nei settori delle attività sportive e culturali rivolte ai giovani, si iscrivono in un apposito elenco provinciale. L oggetto dell intervento è altresì indicato nell art. 2 il quale specifica che il buono cultura e il buono sport consistono in un contributo che la Provincia concede ai ragazzi in età scolare residenti in provincia di Bolzano che intendono aderire ad un associazione o ad un ente iscritto nell elenco provinciale, o che intendano iscriversi ad un corso promosso dagli stessi. A questo riguardo la Giunta provinciale determina annualmente, sulla base dei programmi delle associazioni e degli enti iscritti nell elenco provinciale, il costo medio annuale per la pratica da parte dei giovani di due attività fra sportive o culturali, costo medio annuale che per la partecipazione alle attività sportive e per la partecipazione alle attività culturali costituisce il buono sport e rispettivamente il buono cultura. Il comma 3 precisa che la Giunta provinciale determina entro 60 giorni dalla approvazione del presente disegno di legge i criteri per la quantificazione dei buoni, i criteri per l individuazione dei soggetti cui i buoni possono essere concessi, le modalità di erogazione dei buoni e dei controlli sul loro corretto uso ed i limiti e le modalità di recupero dei buoni nel caso stabilito dall articolo 4, comma 4. Il citato elenco provinciale per la concessione dei buoni sport e dei buoni cultura quale strumento
5 per la concessione dei buoni sport e dei buoni cultura viene precisato dall art.3 secondo il quale esso viene istituito, aggiornato e pubblicato annualmente e al quale possono iscriversi le associazioni e gli enti sportivi o culturali che operano nell ambito del territorio della provincia di Bolzano con programmi di attività che si rivolgono, in tutto o in parte, ai giovani in età scolare. Sarà sempre la Giunta provinciale a determinare entro 60 giorni dalla approvazione del disegno di legge le modalità per la presentazione delle domande di ammissione all elenco e la documentazione da allegare alle domande e i criteri per l ammissione nell elenco. I buoni sono assegnati solo qualora l associazione o l ente al quale i ragazzi destinatari dei provvedimenti di cui all art. 2 risultano iscritti nell elenco provinciale di cui al precedente art. 3, così come recita l art 4 specificando che all atto dell iscrizione l associazione o l ente rilascia un attestato d avvenuta iscrizione nel quale è indicato l importo del buono scuola o buono cultura richiesto, attestato che deve essere controfirmato dal giovane, o chi ne fa le veci in caso di minore età, e riconsegnato all associazione o all ente. In buoni quindi vengono liquidati dalla provincia direttamente ai giovani o a chi ne fa le veci in caso di minore età. Il comma 3 prevede opportuni ed adeguati controlli che devono essere effettuati dalla Provincia per accertare l effettiva partecipazione dei giovani beneficiari dei buoni all attività dell associazione o dell ente. La provincia stessa può disporre la restituzione del contributo concesso, quando la partecipazione alle attività sportive o culturali sia inferiore del settanta per cento di quanto previsto dai programmi. Infine l art. 5 prevede che alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvederà con legge finanziaria.
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