PUGLIA Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19

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1 PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI l.r. 30/77 Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili l.r. 49/81 Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane L.R. 12 luglio 2002 n. 13 * Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali Obiettivo: dare il via alla riforma del sistema socio-assistenziale così come previsto dalla L.328/2000. La legge stabilisce tra gli altri punti i seguenti: - (art. 1) la realizzazione dei servizi e della gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete avverrà a livello di ambito territoriale, che coincide con il Distretto sociosanitario da definire ai sensi dell art. 3 quater del DLgs n. 502/92; - (art. 2) obbligatoria la gestione associata per i Comuni di piccole dimensioni (rinvio al Piano Sociale Regionale) con due alternative possibili delineate dalla Regione come prioritarie pur se non obbligatorie:attribuzione dell esercizio di funzioni ad una eventuale IPAB presente in quel territorio oppure ad una istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell art. 114 del DLgs n. 267/2000; fissato anche il potere sostitutivo della Regione per definire la forma di gestione scaduti i termini; - (art. 2) per i Comuni non di piccole dimensioni, è lasciata alla rispettiva autonomia la scelta della forma gestionale per la gestione associata; - (art. 7) per sostenere gli oneri derivanti dall attuazione della riforma è messa a disposizione del Settore Servizi Sociali della Regione una quota non superiore al 2% del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali assegnato alla Puglia. Non viene più definito, all interno della L. 13/2002 il ruolo delle amministrazioni provinciali, per le quali in un primo disegno di legge era prevista una specifica funzione di raccordo delle programmazioni sociali di ambito territoriale, poi omessa nella versione finale della legge. * La L.R. n. 17/2003 abroga il contenuto della L.R. n. 13/2002 1

2 PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si fonda sul rispetto dei seguenti principi: a) tutela della vita umana sin dal suo inizio, così come previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza); b) dignità della persona e garanzia di riservatezza; c) universalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali; d) libera scelta dell'utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari, per l'accesso ai servizi offerti dal sistema integrato socio-assistenziale, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle situazioni di bisogno; e) valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone e delle famiglie; f) sostegno e promozione del recupero di autonomia delle persone diversamente abili e non autosufficienti; g) valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale nelle comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona; h) estensione delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici; i) partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione; j) sussidiarietà. La realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali per costruire comunità solidali s'ispira ai seguenti principi: a) omogeneità e adeguatezza al sistema di bisogni e di domande sociali rilevati sul territorio regionale; b) efficienza, efficacia ed economicità; c) flessibilità e personalizzazione degli interventi; d) sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi d'intervento, rispetto all'impiego delle risorse disponibili; 2

3 DESTINATARI E ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO Destinatari (art. 3): Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Puglia. I Comuni garantiscono ai cittadini di altre regioni l'accesso ai servizi socio-assistenziali in base ad accordi interregionali, fatta salva in ogni caso la garanzia degli interventi indifferibili. I cittadini di Stati membri dell'unione europea e i loro familiari, nonché i cittadini stranieri, accedono ai servizi socio-assistenziali nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità definite da regolamento regionale. Per tali soggetti e per tutti gli interventi indifferibili, il Comune tenuto a garantire i servizi socio-assistenziali è identificato nel Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino destinatario dell'intervento e per i cittadini stranieri in base agli accordi internazionali. I soggetti destinatari hanno diritto di accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato socio-assistenziale partecipando al costo delle prestazioni in relazione alla condizione economica secondo le disposizioni della presente legge. Condizioni per l accesso prioritario (art. 3): In base alle indicazioni del Piano regionale delle politiche sociali e del regolamento regionale e delle disposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni secondo i parametri definiti dai Comuni i cittadini in condizioni di povertà o con reddito insufficiente o con incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per inabilità d'ordine sensoriale, fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità 3

4 ASSETTI ISTITUZIONALI E ORGANISMI DI GESTIONE Ruolo dei soggetti pubblici e dei privati Comuni (art. 13) Titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale. Province (art. 14) Nel rispetto delle modalità definite nel piano regionale socio-assistenziale - esercitano sul rispettivo territorio le funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di realizzazione della rete delle attività socio-assistenziali, promuovono le azioni dei Comuni per la gestione associata dei servizi sociali ed esercitano le competenze in materia di formazione e coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e al volontariato - coordinano e attuano, d'intesa con i Comuni, specifiche tipologie di servizi socioassistenziali, anche a integrazione socio-sanitaria, che non siano realizzabili a livello comunale, in linea con quanto disposto nel piano sociale regionale, nonché promuovono azioni per sostenere e favorire il ruolo degli organismi del terzo settore, anche per garantire la pluralità dell offerta dei servizi e il diritto di scelta delle famiglie e dei singoli. Regione (art.15) Esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo e definisce le modalità per l integrazione in materia di politiche sociali, ambientali, sanitarie, scolastiche, lavorative, tempo libero, culturali, trasporti, comunicazioni, urbanistica e abitative. Concorso del terzo settore (art. 19) 4 ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

5 STRUMENTI NORMATIVI Il sistema d'interventi e servizi sociali è definito dal Piano regionale delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona, garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali socio-assistenziali come definiti dalla Regione (art. 4). Piano regionale (art. 9) Il Piano regionale ha durata triennale ed individua: a) i bisogni del territorio; b) le priorità degli interventi; c) il riparto delle risorse; d) i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi; e) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema; f) i Comuni di minore dimensione demografica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 1, della presente legge, tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere individuata la forma di gestione; g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale e in particolare le linee d'indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque l'uniformità dei servizi offerti sul territorio regionale; h) i criteri per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), alla definizione dei Piani di zona; i) l'integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale; j) il coordinamento per l'integrazione con le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro, del reinserimento nelle attività lavorative, dello sviluppo locale, della riqualificazione urbana, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'urbanistica e delle politiche abitative; k) la quota delle risorse da riservare per l'anticipazione ai Comuni degli oneri derivanti 5

6 STRUMENTI OPERATIVI Strumenti di controllo e monitoraggio ed altri strumenti volti a coinvolgere e tutelare il beneficiario Sistema informativo (art. 13) Il sistema informativo dei servizi socio-assistenziali è strumento per la tempestiva acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla conoscenza dei bisogni sociali finalizzata alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali. Osservatorio regionale delle politiche sociali (art. 14) L'Osservatorio promuove, coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei servizi sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di zona e la progettazione del sistema informativo sociale. La Regione, nell'ambito dell'osservatorio delle politiche sociali, istituisce l'osservatorio permanente sulle famiglie e le politiche familiari. In particolare l'osservatorio: a) studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famigliaservizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle esigenze familiari; b) verifica l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni pubbliche e private; c) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della Regione; d) si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della sicurezza sociale, anche al fine di creare un sistema informativo coordinato; e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona. 6

7 INTERVENTI PARTICOLARI Servizi e benefici Carta dei servizi (art. 37) Al fine di garantire la trasparenza delle azioni dei gestori dei servizi e la tutela degli utenti, i soggetti erogatori sono tenuti ad adottare la Carta dei servizi. I soggetti erogatori definiscono una propria Carta dei servizi che contenga almeno i seguenti elementi: a) tipologia delle prestazioni; b) tariffa per ciascuna prestazione; c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti; d) modalità d informazione sui servizi; e) modalità di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria; f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi; g) informazione sul regolamento interno. Interventi prioritari (art. 24) La Regione favorisce l'assistenza a domicilio come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri, particolarmente se portatori di handicap o anziani, anche assistendo, con idoneo sostegno economico o assegno di cura, il necessario lavoro di cura di cui si fanno carico gli stessi componenti del nucleo familiare, a condizione che tale lavoro di cura sia parte integrante di un complessivo programma assistenziale individualizzato rivolto a consentire la permanenza a domicilio di persone anche parzialmente prive di autonomia fisica o psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in strutture residenziali. La Regione, in collaborazione con le AUSL e i Comuni, promuove lo sviluppo delle attività dei consultori pubblici e privati per la valorizzazione personale e sociale della maternità e 7

8 FINANZIAMENTO E SPESA SOCIALE Partecipazione dei beneficiari al costo della prestazione: I criteri di partecipazione e/o compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei cittadini utenti è definito nel piano regionale. Il piano regionale riserva una quota delle risorse per l anticipazione ai Comuni degli oneri derivanti dagli interventi, nelle more dell azione di rivalsa (art. 36, c. 5, 7) Finanziamento del sistema integrato (art. 12) Il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali educativi si realizza con il concorso delle risorse all uopo destinate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni. La Regione provvede ad assegnare ai Comuni singoli e/o associati la quota del fondo nazionale per le politiche sociali e il fondo regionale socio-assistenziale secondo le indicazioni fissate dal piano regionale socio-assistenziale. Al finanziamento del sistema concorrono, altresì, le risorse provenienti dal fondo sanitario regionale nonché quelle dei soggetti del terzo settore e delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al d.lgs. 207/2001 che partecipano alla realizzazione dei piani di zona. Fondi regionali per l attuazione del sistema integrato socio-assistenziale (art. 45) Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n.11, è ripartito tra i Comuni secondo le previsioni del piano regionale socioassistenziale quale concorso regionale alla realizzazione del sistema integrato socioassistenziale. Per sostenere gli oneri derivanti dall attuazione della riforma prevista dalla l. 328/2000, ivi comprese le attività d informazione, è posta a disposizione del Settore servizi sociali della Regione una quota non superiore al 3 per cento delle risorse assegnate del fondo nazionale per le politiche sociali per essere utilizzata secondo le direttive della Giunta regionale. 8

9 PROCEDURE DI ATTUAZIONE Linee Guida per il piano regionale delle politiche sociali Atto di indirizzo per l'attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17. Piano Regionale delle Politiche Sociali approvato dalla Giunta Regionale (DGR n. 1104/2004) Offre al sistema delle Autonomie Locali tutti gli strumenti necessari (rilevazione della spesa sociale sostenuta nel triennio precedente, programmazione delle risorse finanziarie, rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'ambito territoriale, rilevazione degli indicatori di analisi della domanda e dell'offerta, ) per una stesura dei Piani di Zona che sia fondata su analisi accurate dell'esistente e su una adeguata programmazione finanziaria e previsione dei risultati attesi. Piani di zona Successivamente all approvazione del Piano Sociale Regionale, sono state attivate le procedure per la predisposizione dei Piani Sociali di Zona. Con la DGR n. 249 del 26 febbraio 2008 è stato disposto il trasferimento di risorse finanziarie rivenienti dal FNPS (Fondo Nazionale delle Politiche sociali) e dal FGSA (Fondo Globale per i servizi socio-assistenziali della Regione) agli ambiti territoriali sia per la realizzazione dei Piani sociali di Zona nel primo triennio , ormai concluso, che per l avvio del secondo triennio degli stessi Piani, a partire dal primo trimestre del A tal fine sono state apportate modifiche alla DGR n del 4 agosto 2004, di approvazione del Piano regionale delle Politiche Sociali. Contestualmente sono state definite le linee guida per la programmazione finanziaria da parte degli ambiti territoriali delle risorse aggiuntive loro assegnate ad integrazione del primo Piano Sociale di Zona. Infine, con la stessa delibera n. 249/08, sono stati approvati i criteri di attribuzione della premialità agli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, da attingersi alle risorse del FNPS 2004 e FNPS

10 ALTRA NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO Legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 Istituzione del Fondo globale per i Servizi Socio-assistenziali (art.11 L.R. 11/90) e successive modifiche (art.15 L.R. 17/99). "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini"; Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, applicativo della l.r. n. 19/2006 e Regolamento Regionale n. 19 del 7 agosto 2008, contenente modifiche ad alcuni articoli del r.r. n.4/2007. Legge regionale n. 7 del 21 marzo 2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia" Principi (art. 1) a) universalità dell esercizio dei diritti di cittadinanza di donne e uomini nel rispetto delle culture di appartenenza; b) equità nella distribuzione delle risorse, dei poteri e delle responsabilità tra i sessi e tra le generazioni; c) rispetto delle identità e valorizzazione delle differenze di genere, cultura e religione; d) garanzia della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile della comunità regionale e delle comunità locali. Finalità (art. 2) a) integrare la dimensione di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo regionale; b) favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, 10

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