Direttiva Europea per la Gestione e Risoluzione Bancarie

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1 Pag. 1 / 10 Direttiva Europea per la Gestione e Risoluzione Bancarie FAQ Bail-in

2 Pag. 2 / 10 Indice Premessa 3 1. Considerazioni generali L importanza di una corretta informativa al cliente 4 2. Domande e risposte Quali sono i rischi per il cliente ed in quale misura? Quali sono gli indici che forniscono indicazioni in merito allo stato di salute di un Istituto e dove possono essere reperiti? Questa normativa riguarda anche Banca Widiba? Widiba è una banca sicura? In caso di bail-in per BMPS cosa succede a Widiba? Il caso delle 4 banche destinatarie del decreto c.d. salva banche, è un caso particolare? Come funziona il Fondo Interbancario? Quali prodotti copre? Il Fondo Interbancario e il Fondo di Risoluzione Unico (FRU) previsto dal bail-in sono la stessa cosa? Il bail-in riguarda i depositi solo di cittadini italiani o anche di stranieri? Il bail-in interessa anche rapporti aperti ad Enti ed Istituzioni ed i loro rapporti di Tesoreria? Quali caratteristiche ha il titolo subordinato MPS 2018 (ISIN IT )? Che cosa succede in caso di bail-in ai prodotti che contengono o hanno come sottostante obbligazioni subordinate? Che cosa succede in caso di bail-in alle polizze e ai fondi? Le eventuali obbligazioni presenti nelle Gestioni Patrimoniali, sono da considerarsi titoli soggetti a bail-in? I titoli concessi a prestito a Banca Widiba possono essere coinvolti in una procedura di risoluzione e, quindi, esiste di fatto il rischio di azzeramento o riduzione del valore degli stessi? Prestito titoli nelle Gestioni Patrimoniali: per le linee di GP su cui è attivo il servizio di prestito titoli dei relativi sottostanti, il timore di poter essere coinvolto in una procedura di risoluzione è effettivo oppure è irrealistico? In altri termini le argomentazioni addotte per il servizio di prestito titoli in generale possono essere estese anche nel caso di GP? 10

3 Pag. 3 / 10 Premessa Il Bail-in (o salvataggio interno ) è un nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie, introdotto da una direttiva della Comunità Europea (direttiva BRRD Bank Recovery and Resolution Directive), che in Italia entrerà in vigore il 1 gennaio Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti le autorità di risoluzione che, attraverso l utilizzo di tecniche e poteri offerti dalla BRRD, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L alternativa alla risoluzione è la liquidazione. Il processo di risoluzione viene avviato solo se ritenuto necessario nell interesse pubblico, ovvero quando non sia possibile evitare il dissesto tramite misure di natura privata (come aumenti di capitale) e nei casi in cui una liquidazione ordinaria metterebbe a rischio la continuità delle funzioni della banca, la stabilità finanziaria e la situazione di depositanti e clienti. Se ricorrono queste condizioni, le autorità di risoluzione potranno: vendere a un privato una parte dell attività; trasferire attività e passività a un altra entità (bridge bank), che, in attesa di una vendita sul mercato, ne porti avanti le funzioni; trasferire le attività deteriorate a una società (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; applicare il Bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la Banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali e che mantenga la fiducia del mercato. Nella disciplina nazionale pre-vigente, la crisi bancaria era affrontata sostanzialmente con due strumenti disciplinati dal d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ( TUB ), ossia l amministrazione straordinaria e la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tali procedure intervengono in un momento in cui la banca si trova già in una situazione patologica. La BRRD anticipa alla fase fisiologica dell attività bancaria la gestione dell eventuale crisi. A tal fine, nei periodi di ordinaria operatività della banca è imposta un attività preparatoria continua della gestione di una (possibile) crisi. Lo strumento del bail-in risponde al mutamento di prospettiva introdotto dalla BRRD, in base al quale si passa da un sistema in cui la risoluzione delle crisi è imperniata sul ricorso ad apporti esterni, forniti dallo Stato (bail-out), ad un nuovo sistema, che ricerca all interno degli stessi intermediari le risorse necessarie tramite il coinvolgimento di azionisti e ceditori (bail-in). L intervento pubblico sarà, quindi, previsto quale extrema ratio che potrà operare soltanto in circostanze straordinarie, da concordare con le Autorità Comunitarie, per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. Scopo del presente documento è di fornire elementi utili per la gestione della relazione con la clientela in riferimento ai recenti provvedimenti legislativi in attuazione della Direttiva BRRD. 1. Considerazioni generali La Direttiva Europea BRRD ( Bank Recovery and Resolution Directive, direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181) conferiscono alle Autorità di Vigilanza, fra l altro, strumenti e poteri per la gestione della crisi di una banca. Dal 1 gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca (dissesto o rischio di dissesto), la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura (il c.d. bail-in, letteralmente salvataggio interno ) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione (fino anche all azzeramento) o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori (es. possessori di obbligazioni), con esclusione tuttavia di alcune categorie di depositi e passività. Banca d Italia ha pubblicato il documento informativo Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie al quale è necessario fare riferimento per una puntuale informazione sulla normativa introdotta.

4 Pag. 4 / 10 Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie a cura di Banca d Italia: Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD) Perché sono state introdotte le nuove regole europee? Che cos è la risoluzione di una banca? Quando può essere sottoposta a risoluzione una banca? Quali sono gli strumenti di risoluzione? Che cosa è il bail-in? Come funziona il bail-in? Quali sono le passività escluse dal bail-in? Cosa rischiano i risparmiatori in caso di bail-in? E cosa rischiano i depositanti? Da quando sarà applicabile il bail-in? Che cosa è il Meccanismo Unico di risoluzione? Qual è il ruolo della Banca d Italia? Leggi il documento informativo a cura di Banca d Italia: Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie 1.1 L importanza di una corretta informativa al cliente Al fine di permettere alla clientela di acquisire la massima consapevolezza sui rischi connaturati ai propri investimenti/depositi, occorre fornire alla stessa idonee informazioni. Il cliente ha diritto di conoscere i rischi che può correre nell acquisto di prodotti di investimento o nelle operazioni di deposito. Le banche sono soggette a precisi obblighi informativi da rendere in sede di offerta di prodotti di investimento o di deposito della clientela; tali informazioni sono contenute nella documentazione che deve essere obbligatoriamente messa a disposizione/consegnata alla clientela prima di sottoscrivere un contratto o concludere una operazione. In questo senso tutti i documenti pre-contrattuali saranno aggiornati per rappresentare il rischio di bail-in a seguito del recepimento in Italia della Direttiva Europea BRRD. Il cliente dovrà assicurarsi che gli venga messa a disposizione/ fornita detta documentazione obbligatoria e potrà richiedere delucidazioni alla Banca o al proprio Personal Advisor, che sarà adeguatamente supportato per poter fornire ogni informazione utile. In termini più specifici, con riferimento agli strumenti finanziari, la Banca porrà in essere le misure richieste dalla comunicazione Consob n del 24/11/2015, fra cui è ricompresa una informativa una tantum, contenuta nel primo rendiconto utile. Con riferimento ai contratti di deposito (conti correnti, depositi a tempo), i fogli informativi saranno integrati con puntuali informazioni sui rischi derivanti dalla normativa sul bail-in. 2. Domande e risposte Mantenendosi strettamente nei limiti dell illustrazione della normativa di cui alla precedente sezione, mettiamo a disposizione un contributo per contestualizzare la posizione della nostra Banca e per la gestione della relazione con la clientela. Le FAQ proposte di seguito potranno essere integrate con nuovi contenuti in funzione di specifiche necessità.

5 Pag. 5 / Quali sono i rischi per il cliente ed in quale misura? A partire dal 1/1/2016 tra gli strumenti che potranno essere utilizzati dalle Autorità per la gestione delle crisi bancarie (banche in dissesto ovvero a rischio di dissesto anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell Emittente) sarà utilizzabile anche il bail-in mediante riduzione (fino anche all azzeramento) o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori nel rispetto della seguente gerarchia, per la quale ogni classe successiva sarà interessata solo in caso di incapienza delle svalutazioni complessive risultanti dalle misure applicate alle classi precedenti: 1) Azioni e strumenti di capitale (azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili); 2) Titoli subordinati senza garanzia; 3) Obbligazioni senior e altre passività ammissibili (tra cui i depositi delle imprese, diverse da quelle di cui al punto successivo, e degli enti per la parte eccedente l importo di euro; a decorrere dal 1 gennaio 2019 tali depositi concorreranno nelle passività ammissibili dopo le obbligazioni senior); 4) Depositi di persone fisiche, micro imprese e piccole e medie imprese per la parte eccedente l importo di euro. Con l applicazione del bail-in, gli obbligazionisti potrebbero essere esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento. Inoltre, le Autorità avranno il potere di modificare la scadenza delle obbligazioni, l importo degli interessi pagabili e/o la data a partire dalla quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Il livello di rischio delle obbligazioni è indicato in modo sintetico nelle schede degli strumenti finanziari, salva poi l esigenza di riscontrare nel continuo le quotazioni, quali espressioni del prezzo di presunto realizzo. E quali invece sono gli strumenti finanziari esclusi da bail-in? Oltre ai depositi fino a euro, sono esclusi dal bail-in: 1) Le obbligazioni bancarie garantite (ad es. i covered bond); 2) i titoli depositati in un conto titoli (se questi titoli non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail in); 3) le disponibilità della clientela in custodia presso la Banca ( ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza); 4) i debiti della Banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed Enti previdenziali, ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della Banca. E cosa succede ai conti e alle Linee (Linea Libera e Linee Vincolata) fino a euro? 1) In caso di bail-in, ai depositi fino a euro non succede assolutamente nulla: fino a questa soglia infatti sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi ai quali aderiscono tutte le banche operanti in Italia; 2) la garanzia riguarda, oltre ai conti correnti, i conti deposito (anche vincolati), i libretti di risparmio, gli assegni circolari e i certificati di deposito nominativi, fino a euro per depositante; 3) i depositi oltre i euro non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in ma possono esserlo solo nel caso in cui il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza garanzia e così via) non fosse sufficiente a risanare la banca. 2.2 Quali sono gli indici che forniscono indicazioni in merito allo stato di salute di un Istituto e dove possono essere reperiti? I parametri che forniscono le indicazioni in merito allo stato di salute di un Istituto sono molteplici. A titolo di esempio si possono citare: Livello di capitale regolamentare e in particolare di CET1; Equilibrio finanziario e della liquidità che si misura attraverso indicatori quali il rapporto crediti clientela/depositi clientela, il Net Stable Funding Ratio e il Liquidity Coverage Ratio; Capacità di creare profitto e distribuire dividendi.

6 Pag. 6 / Questa normativa riguarda anche Banca Widiba? La normativa riguarda tutte le banche europee e quindi anche Banca Widiba. Questa normativa è parte integrante di un insieme di nuove norme e regole che hanno come obiettivo quello di assicurare la stabilità del settore bancario ed evitare il coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche per il salvataggio di istituzioni finanziarie. 2.4 Widiba è una banca sicura? Una banca può ritenersi sufficientemente solida se rispetta alcuni coefficienti patrimoniali e in particolare il CET1 (acronimo di Common Equity Tier 1). Il CET1 si ottiene mettendo in rapporto il capitale a disposizione della banca e le sue attività ponderate per il rischio. La soglia minima regolamentare del CET1, prevista dalla Banca Centrale Europea per le banche italiane, è del 10,50%. Per Banca Widiba gli ultimi valori disponibili sono i seguenti: Parametri di solidità Valore minimo richiesto Valore della Banca al 31/03/2016 CET 1 10,50% 37,7% Dopo le approvazioni degli organi societari, saranno disponibili sul sito Widiba, nella sezione Trasparenza, i principali dati patrimoniali. 2.5 In caso di bail-in per BMPS cosa succede a Widiba? Non è previsto un automatismo tale per cui il bail-in per BMPS abbia riflessi immediati su Widiba e, in generale, sulle altre società del Gruppo. L insieme di norme e regole a cui il settore bancario è sottoposto comprende diversi strumenti di monitoraggio e controllo dell andamento delle singole banche tesi a migliorare la trasparenza dei bilanci bancari ed a identificare in anticipo eventuali problemi. La normativa sul settore bancario contiene una serie di misure e di strumenti che tendono a minimizzare la probabilità che il bail-in venga attivato. A tal riguardo, si evidenzia che i depositi di importo non eccedente la somma di Euro sono sempre protetti, ovvero esclusi dal bail-in in quanto garantiti dal Fondo Interbancario (a cui Widiba ha aderito), così come i prodotti di terzi (es. azioni, obbligazioni, quote di fondi o fondi delle case di investimento e le polizze detenute presso una Compagnia Assicurativa), collocati dalla banca anche in caso di un eventuale coinvolgimento di Widiba nel bail-in di BMPS. Anche per la parte eccedente i euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare (vedi FAQ 2.1) non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. Si evidenzia, infine, che, con l entrata a pieno regime del Meccanismo di Vigilanza Unico, BMPS è tra le 13 banche italiane soggette alla vigilanza diretta della BCE. Questo fatto pone in capo a BMPS degli obblighi di trasparenza estremamente stringenti verso la BCE, verso il mercato e verso la clientela. BMPS è stata sottoposta a partire dal novembre 2013 al Comprehensive Assessment (c.d. valutazione approfondita), un processo durato un intero anno durante il quale sono state condotte due attività complementari (l AQR, cioè l analisi della qualità dell attivo, e lo Stress Test) che hanno avuto come obiettivo quello di migliorare la trasparenza degli attivi di bilancio e di valutare la solidità delle banche in prospettiva e al quale sono seguite iniziative di consolidamento patrimoniale (Aucap).

7 Pag. 7 / 10 Alla fine del mese di novembre si è concluso il SREP (c.d. Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale) da parte della BCE. La decisione della BCE è stata di indicare a BMPS il mantenimento di un requisito patrimoniale minimo in termini di CET1 (Common Equity Tier 1) del 10,2% per il 2016 e del 10,75% per il Al 30 settembre 2015, il CET1 del BMPS si è attestato al 12%, superiore quindi al requisito regolamentare. Oltre ad essere sottoposta ad una stretta vigilanza da parte della BCE, con il Piano Industriale BMPS ha messo in atto nel triennio un processo di rafforzamento patrimoniale, efficienza operativa e di alleggerimento del proprio attivo finanziario. Alcuni punti rilevanti relativi a BMPS: 1) CET1 del 12% al 30 settembre 2015, superiore al requisito patrimoniale minimo fissato dalla BCE. 2) Il risultato operativo lordo è stato nei primi nove mesi del 2015 pari a 1,417 mld, segnando un incremento del 28,6% rispetto ai 1,102 mln dei primi nove mesi del ) Un grado di copertura dei crediti deteriorati del 48,6% al 30 settembre 2015, tra i più alti del sistema. 2.6 Il caso delle 4 banche destinatarie del decreto c.d. salva banche, è un caso particolare? Occorre segnalare che i provvedimenti non sono altro che il punto di arrivo di un processo di gestione della crisi di tali banche iniziato da tempo (i provvedimenti della Banca d Italia del 21/11/2015, approvati dal MEF, hanno disposto, ai sensi delle previsioni del D.Lgs. n. 180/2015, l avvio di un programma di risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare dell Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e CariChieti). Infatti le quattro banche si trovavano già in uno stato di amministrazione straordinaria (la Cassa di Risparmio di Ferrara sin dal maggio 2013, Banca Marche dall ottobre 2013, CariChieti dal settembre 2014 e la Banca Popolare dell Etruria dal febbraio 2015) e, a fronte di questo, non pubblicavano bilanci. È opportuno inoltre considerare che queste banche non sono state soggette al Comprehensive Assessment, citato nel punto precedente, a cui sono state invece sottoposte le grandi banche (compresa BMPS) che ricadono sotto la supervisione diretta della BCE. 2.7 Come funziona il Fondo Interbancario? Quali prodotti copre? Dal bail-in sono sempre escluse le passività derivanti da depositi per importo fino a Euro , tutelati dalla garanzia del Fondo Interbancario. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente (comprese le linee libere e vincolate) o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche. Il Fondo Interbancario ha pubblicato una serie di FAQ alle quali è necessario fare riferimento per una puntuale informazione alla clientela. In particolare, il Fondo Interbancario precisa che la tutela offerta sui conti cointestati è da intendersi per depositante (rif. art.1, comma 2 e art.7, comma 1 della Direttiva 94/19/CE; art.96-bis, comma 5 del D.Lgs. del 1 settembre 1993 n.385). Il limite massimo di copertura per depositante è pari a euro, come disposto dal Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n.49, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE. Pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano solo un conto fra loro cointestato presso lo stesso istituto bancario, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a euro per ciascuno dei cointestatari. Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto congiunto, anche di altri conti presso la stessa banca, la copertura massima di euro si applica alla somma dei depositi dei vari conti a lui intestati.

8 Pag. 8 / Il Fondo Interbancario e il Fondo di Risoluzione Unico (FRU) previsto dal bail-in sono la stessa cosa? La direttiva BRRD prevede la costituzione di un fondo denominato Fondo di Risoluzione Unico (FRU), che è un entità diversa dal Fondo Interbancario (FITD). La funzione del FRU è quella di finanziare l applicazione delle misure di risoluzione, per esempio, attraverso la concessione di prestiti o il rilascio di garanzie, mentre il FITD ha la funzione di garantire, sino al limite di , i depositi bancari. Il FRU verrà costituito nell arco di 8 anni e alimentato da contributi versati dalle banche. Il fondo dovrebbe raggiungere almeno l 1% dell importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri dell unione bancaria, cioè un ammontare attorno ai 55 mld. In un primo periodo il FRU sarà costituito da comparti nazionali, che verranno progressivamente mutualizzati nel corso di una fase transitoria che durerà 8 anni. Il comparto italiano di questo fondo è stato recentemente creato, alimentato dai contributi delle banche italiane, ed utilizzato per agevolare la risoluzione delle 4 banche. Il fondo ha assorbito le svalutazioni effettuate sui crediti deteriorati e ha fornito il capitale necessario a costituire le quattro nuove banche. 2.9 Il bail-in riguarda i depositi solo di cittadini italiani o anche di stranieri-non residenti? Il provvedimento riguarda i depositi presso banche aventi sede legale in Italia, a prescindere dalla cittadinanza dei loro titolari Il bail-in interessa anche rapporti aperti ad Enti ed Istituzioni ed i loro rapporti di Tesoreria? Dal bail-in sono sempre esclusi i depositi della clientela della Banca (compresi quindi i clienti diversi da persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) di importo pari o inferiore a Euro I depositi di liquidità eccedenti Euro dei clienti diversi da persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese sono equiparati alle obbligazioni senior fino al 31/12/2018. A partire dal 1 gennaio 2019, tali depositi saranno interessati dal bail-in in subordine rispetto alle obbligazioni senior Quali caratteristiche ha il titolo subordinato MPS 2018 (ISIN IT )? Si tratta di un titolo di debito subordinato di tipo Upper Tier 2 (UT2), consistente in uno strumento ibrido di patrimonializzazione dell Emittente, che prevede il pagamento di cedole semestrali calcolate ad un tasso annuo pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 250 punti base (2,50%) e il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza, fatta salva la solvibilità dell Emittente. L obbligazione, trattandosi di un subordinato UT2, in caso di andamento negativo della gestione, prevede la possibilità di posticipare il pagamento degli interessi in scadenza alla successiva data di pagamento, nella misura necessaria ad evitare o limitare l insorgere di una perdita di esercizio, cumulandone il pagamento con la/le successiva/e cedole. Inoltre, prevede in caso di perdite di bilancio che determinino una riduzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l autorizzazione dell attività bancaria, la sospensione del pagamento sia degli interessi che del capitale. Il rimborso delle Obbligazioni può avvenire solamente previa autorizzazione da parte della Banca d Italia. Principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario: Valore nominale: 1.000,00 per ciascuna Obbligazione Ammontare totale: fino ad ,00 Data di emissione e data di godimento: 15 maggio 2008

9 Pag. 9 / 10 Data di scadenza: 15 maggio 2018 Durata: 10 anni Prezzo di emissione: 100% Rimborso a scadenza: 100% del Valore Nominale previa autorizzazione da parte della Banca d Italia Interessi: - il tasso di interesse annuo utilizzato per il calcolo delle cedole semestrali è dato dalla seguente formula: T = (X% + 2,50%) fino al 15 maggio 2018, dove X = tasso Euribor 6 mesi rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente ciascun periodo cedolare - nel caso in cui il tasso Euribor 6 mesi sia pari o inferiore a zero, il rendimento delle obbligazioni non può comunque essere inferiore a zero in virtù dello spread pari a 2,50% - frequenza cedole: semestrale con pagamento posticipato - date di pagamento delle cedole: dal 15 novembre 2008 al 15 maggio 2018 incluso - convenzioni: ACT/ACT ICMA Unadjusted Following Business Day Calendario TARGET 2.12 Che cosa succede in caso di bail-in ai prodotti che contengono o hanno come sottostante obbligazioni subordinate? I prodotti che investono anche in obbligazioni subordinate di emittenti bancari possono essere oggetto di variazione negativa in proporzione alla quantità investita e solo se tali emittenti sono sottoposti alla procedura di bail-in Che cosa succede in caso di bail-in alle polizze e ai fondi? Polizze e fondi sono prodotti che non rientrano nella raccolta diretta delle banche, e quindi non sono direttamente soggetti a procedura di bail-in. Tuttavia, gli strumenti finanziari di emittenti bancari europei, oggetto di investimento da parte di Fondi/Sicav o di Prodotti Assicurativi finanziari, possono essere sottoposti alla procedura di bail in. Pertanto il valore delle polizze e dei fondi potrà essere oggetto di una variazione negativa in relazione alla percentuale di investimento in strumenti finanziari degli emittenti sopra citati. Occorre inoltre evidenziare che anche gli strumenti finanziari diversi da quelli emessi dagli emittenti bancari europei non sono esenti dai rischi connessi ad eventi di default, quali il fallimento delle società emittenti, che ne possono determinare la riduzione (azzeramento) del loro valore Le eventuali obbligazioni presenti nelle Gestioni Patrimoniali, sono da considerarsi titoli soggetti a bail-in? Gli strumenti finanziari di emittenti bancari europei, oggetto di investimento da parte della Gestione Patrimoniale, possono essere sottoposti alla procedura di bail-in. Pertanto il valore del patrimonio della Gestione Patrimoniale potrebbe essere oggetto di una variazione negativa in relazione alla percentuale di investimento in strumenti finanziari di emittenti sopra citati, ma solo se tali emittenti sono sottoposti alla procedura di bail-in. In ogni caso, si precisa che le Gestioni Patrimoniali sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare (vedi FAQ 2.1) non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

10 Pag. 10 / I titoli concessi a prestito a Banca Widiba possono essere coinvolti in una procedura di risoluzione e, quindi, esiste di fatto il rischio di azzeramento o riduzione del valore degli stessi? Gli strumenti finanziari dati a prestito dalla clientela a Widiba, o suo tramite a soggetti terzi, non subirebbero alcuna conseguenza diretta nel caso in cui Banca Monte dei Paschi Di Siena S.p.A. fosse sottoposta alla procedura di bail-in. In linea generale i titoli oggetto di prestito non sarebbero coinvolti neppure da una eventuale procedura di bail-in che coinvolgesse il prestatario in quanto tali strumenti, se non emessi dalla banca soggetta a bail-in (rischio emittente che però non fa parte dei rischi specifici del prestito titoli), non rientrano tra le categorie di strumenti impattati. Non vi è pertanto una diretta correlazione tra eventuale procedura di risoluzione e azzeramento o riduzione del valore dei titoli oggetto di prestito. Si ricorda inoltre che il prestito titoli è assistito da garanzia atipica di cui all articolo 1179 c.c. a favore della clientela avente ad oggetto denaro o titoli in misura congruamente correlata al controvalore degli strumenti prestati, che ogni prestito ha la durata massima di un giorno e che il cliente può in qualsiasi momento chiedere la chiusura dell operazione di prestito e procedere alla vendita dei titoli (Recall) Prestito titoli nelle Gestioni Patrimoniali: per le linee di GP su cui è attivo il servizio di prestito titoli dei relativi sottostanti, il timore di poter essere coinvolto in una procedura di risoluzione è effettivo oppure è irrealistico? In altri termini le argomentazioni addotte per il servizio di prestito titoli in generale possono essere estese anche nel caso di GP? Le operazioni di prestito degli strumenti finanziari presenti di volta in volta nel deposito di gestione, effettuate dalla Banca su autorizzazione del cliente, nel caso del servizio di gestioni di portafogli, rappresentano una modalità della gestione del portafoglio svolta dalla Banca. Anche in tal caso gli strumenti finanziari oggetto di prestito non subirebbero alcuna conseguenza diretta nel caso in cui il prestatario fosse sottoposto alla procedura di bail-in. Non vi è infatti alcuna diretta correlazione tra eventuale procedura di risoluzione e azzeramento o riduzione del valore dei titoli oggetto di prestito.

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