Oggetto: FAQ REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 FLEGT
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- Pietro Valsecchi
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1 Milano, ottobre 2012 Oggetto: FAQ REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 FLEGT 1. Il Regolamento UE N. 995/2010 e i VPA (licenze FLEGT) hanno lo stesso ambito di applicazione? Risposta: A volte. Il Regolamento stabilisce un elenco (codici della Nomenclatura Combinata) di prodotti che rientrano sotto la propria giurisdizione. Tutti i prodotti presenti in questo elenco, se esportati verso l'unione europea, dovranno essere conformi al Regolamento (UE) N. 995/2010. Per i VPA ci sono due modi in cui un prodotto può essere portato nel campo di applicazione dell'accordo (VPA). Alcuni prodotti vengono automaticamente inseriti perché parte integrante del Regolamento FLEGT (Regolamento CE 2173/2005), il quale stabilisce le norme minime che si applicano al sistema di licenze FLGT in qualsiasi VPA. In più, ogni VPA può introdurre altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell Accordo stesso. Nonostante ci siano molte sovrapposizioni, va aggiunto che i prodotti che sono oggetto del Regolamento UE N 995/2010 non sono necessariamente coperti da VPA e, allo stesso modo, i VPA possono comprendere prodotti che non sono interessati dal Regolamento (UE) N. 995/2010. Esempio: I prodotti che rientrano nel codice 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti quando ancora non assemblate) sono incluse nel campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 995/2010. Questi prodotti però non sono compresi dal FLEGT Regolamento (CE) 2173/2005, quindi non sono automaticamente nel campo di applicazione di un VPA. Tuttavia, per alcuni VPA attualmente concordati, questi prodotti sono inclusi, come ad esempio i VPA conclusi tra l'ue e il Congo-Brazzaville e l'ue e il Ghana.
2 2. Se un Paese produttore di legname sta negoziando un VPA, ma il processo non è ancora operativo (o non ancora in vigore) e quindi le licenze FLEGT non vengono ancora emesse, può il legname essere esportato verso l UE? Risposta: Si. Anche se le licenze FLEGT non sono ancora state emesse, il legname può essere esportato verso l UE. Il Regolamento (UE) N. 995/2010 dovrà essere applicato: un Operatore che immette legname o prodotti da esso derivati sul mercato europeo dovrà eseguire un Sistema di Dovuta Diligenza. 3. Un Paese ha negoziato un VPA con l UE, le licenze FLEGT stanno per essere emesse. Possono essere considerate legali le esportazioni di legno o prodotti da esso derivati facenti parte del VPA senza licenze FLEGT? Come possono essere rispettate le condizioni del Regolamento (UE) N. 995/2010? Una volta che un VPA è stato negoziato, e si è quindi arrivati ad un accordo ratificato, le licenze FLEGT vengono rilasciate. Le esportazioni (per ogni prodotto ) verso l'unione europea devono disporre di una licenza valida FLEGT per poter essere considerate legali. Tuttavia, se il prodotto * ( ciascuna partita di legno e di prodotti da esso derivati commercializzata dall operatore ) non rientra nel campo di applicazione dei VPAs, ma rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) N 995/2010, può essere esportato verso l'ue senza una licenza FLEGT, ma, in questo caso, un Operatore è tenuto a rispettare i termini del Regolamento stesso (ossia eseguire un Sistema di Dovuta Diligenza). Esempio: Traversine di legno per strade ferrate o simili (codice 4406) dall'indonesia non sono coperti dal VPA UE - Indonesia, in quanto sono al di fuori del campo di applicazione dei prodotti contemplati dall'accordo, ma ricadrà eventualmente sotto i termini del Regolamento (UE) N 995/2010. OPERATORE 4. cosa e come si identifica la prima immissione che qualifica una Organizzazione come Operatore? Risposta: la prima immissione si identifica con lo sdoganamento per chi immette da extra-ue e con chi emetta prima fattura di vendita per immette intra-ue 2 fonte: ClientEarth August 2012
3 5. Un Operatore è necessariamente, secondo il Regolamento (UE) N 995/2010, un organizzazione con sede legale in UE? Un operatore può avere sede nell'ue o al di fuori. L'Operatore è l organizzazione che immette per la prima volta il legno o prodotti ad esso derivati sul mercato UE. L'identificazione di un Operatore varia a seconda dei dettagli di ogni situazione. Le organizzazioni coinvolte nel commercio del legname o di prodotti da esso derivati dovranno inizialmente valutare in prima persona se sono o meno un Operatore. Il Comitato Tecnico Legno Legale di ConLegno è a disposizione per ogni eventuale dubbio a riguardo. Esempio: Una società cinese produce mobili in legno, esporta verso l'ue (è la stessa organizzazione che sdogana) e li vende ad un acquirente UE. La proprietà del legno passa così al compratore UE all'interno dell'ue. In questa situazione l'azienda cinese è da configurarsi come Operatore ai sensi del Regolamento (UE) N. 995/2010. CAMPO DI APPLICAZIONE 6. Quale sarà l effetto del Regolamento (UE) N. 995/2010 sulla raccolta del legname prima della sua entrata in vigore? Risposta: il Regolamento avrà impatto su tutto il legno e prodotti da esso derivati immessi sul mercato UE dal 3 marzo 2013, se il legname è stato tagliato/raccolto, immesso e sdoganato prima del 3 marzo 2013 su di esso NON va applicato il sistema di Due Diligence, se lo sdoganamento del materiale avviene a partire da 3 marzo 2013 allora è soggetto a Due Diligence. Esempio: il legname viene tagliato in Camerun nel febbraio del 2013 e immesso (sdoganato) sul mercato UE dopo il 3 marzo 2013: il Regolamento (UE) N. 995/2010 e pertanto il Sistema di Due Diligence (ove dovuto) si applica. 7. Il Regolamento (UE) N. 995/2010 impone un obbligo ai fornitori di legname in Gabon? E se si, che tipo di obbligo? Risposta: Dipende. Il Regolamento (UE) N. 995/2010 impone obblighi diretti a tutti le organizzazioni che per prime (per la prima volta) immettono legno o prodotti da esso derivati sul mercato UE. Se un fornitore in Gabon è anche l organizzazione che immette legno o prodotti da esso derivati per la prima volta (es. è la stessa organizzazione che sdogana) sul mercato UE allora deve essere conforme alle disposizioni 3 fonte: ClientEarth August 2012
4 del Regolamento (UE) N 995/2010. Tuttavia, un fornitore in Gabon può vendere legno e prodotti da esso derivati a un'altra organizzazione, che, a sua volta, immette per la prima volta legname o prodotti da esso derivati sul mercato UE. In questo scenario il fornitore gabonese non sarà un Operatore. Infine, anche se un fornitore di legno o prodotti da esso derivati in Gabon non è un Operatore, se il legname è venduto sul mercato UE l'operatore avrà bisogno di accedere a particolari informazioni sul legno o prodotti da esso derivati (ad esempio la specie legnosa), per cui è molto probabile che al fornitore di legno o prodotti da esso derivati del Gabon verrà richiesto di fornire questi dati. Esempio: se un fornitore in Gabon vende mobili in legno per ufficio (codice dell allegato al Regolamento (UE) N. 995/2010) ad una società con sede all interno dell Unione europea e quest ultima società immette per la prima volta sul mercato UE i mobili in legno per ufficio, il fornitore in Gabon non è un Operatore. Ma dovrà aspettarsi che la società ubicata in UE chiederà dettagli sulla/e specie legnosa presente nel mobile. 8. Qual è il focus sulla legalità secondo il Regolamento (UE) N. 995/2010? Risposta: il focus è la legalità nel Paese di raccolta (taglio), in conformità con le leggi vigenti in quel Paese. Se il legno viene esportato dal Paese di raccolta (taglio) in un altro Paese per i processi di lavorazione e poi esportato nell'ue, il focus rimane la legalità del legname rispetto all origine, ovvero rispetto al Paese di raccolta (taglio), e non il Paese in cui è stato lavorato il legname. 9. Se i prodotti arrivano in Europa attraverso un Paese di lavorazione (trasformazione), il Regolamento si applica anche su di essi? Risposta: Sì. Il Regolamento si applica a tutte le tipologie di legname e prodotti da esso derivati che rientrano nel suo campo di applicazione e che sono immessi sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che il legname è stato messo in commercio attraverso processi di trasformazione in diversi Paesi prima. Esempio: se il legno grezzo viene esportato dal Camerun alla Cina, trasformato in un prodotto in Cina e poi venduti nell'ue, l'operatore avrà bisogno di informazioni su dove il legname è stato ottenuto, la specie, e quindi dimostrare che è stato tagliato legalmente in Camerun. 4 fonte: ClientEarth August 2012
5 10. Il Regolamento (UE) N. 995/2010 si applica anche al legname raccolto all interno dell UE? Risposta: Si. Il Regolamento (UE) N. 995/2010 si applica a tutto il legname immesso sul mercato UE, sia che tale legname sia raccolto all interno dell UE che altrove. CERTIFICAZIONI 11. Il legname certificato attraverso uno schema di certificazione sarà automaticamente considerato legale ai termini del Regolamento (UE) N. 995/2010? La certificazione è un possibile strumento che gli Operatori possono utilizzare per aiutarli ad esercitare la Dovuta Diligenza. Gli Operatori devono sempre tener conto che uno schema di certificazione è uno strumento pertinente e credibile per esercitare la Dovuta Diligenza. L'operatore non può considerare automaticamente il legname certificato come legale 5 fonte: ClientEarth August 2012
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