PRESENTAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI Un dossier per le cooperative

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1 PRESENTAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI Un dossier per le cooperative 1 INDICE Il nuovo CCNL per i lavoratori dipendenti da cooperative sociali Luigi Pelliccia, Avvocato del Foro di Siena. Professore di Diritto della Previdenza Sociale Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Siena.pag. 2 Il rinnovo contrattuale: l opinione di Federsolidarietà Vincenzo De Bernardo, direttore di Federsolidarietà Confcooperative... pag. 11 Il punto di vista del Consorzio CGM Intervista alla Presidente Claudia Fiaschi... pag. 13 Il punto di vista del Sindacato Intervista a Giovanni Pirulli, segretario nazionale Fisascat CISL.... pag. 14 Roma, 2 aprile 2012 Care cooperatrici, cari cooperatori, la firma del contratto collettivo rappresenta sempre un momento di grande rilevanza perché tocca il tema della sostenibilità e delle condizioni di lavoro. In questo senso esso è un nodo cruciale in cui si intrecciano le due dimensioni solidali della cooperazione sociale: la mutualità interna e la mutualità esterna. Per accompagnare le nostre cooperative nella riflessione e nella conoscenza di questo nuovo contratto, Federsolidarietà mette a disposizione dei dirigenti e dei cooperatori questo dossier che presenta i principali elementi del nuovo accordo corredati da un commento della Federazione. La documentazione è ulteriormente integrata dal punto di vista dei Consorzi e del Sindacato. Crediamo che questo strumento, unitamente alle Tabelle Ministeriali recentemente pubblicate, faciliterà una proficua gestione della contrattazione territoriale. A tutti voi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, ed un particolare ringraziamento a Maggioli Editore, alla redazione di Welfare Oggi, e alla curatrice Francesca Paini, per averci gentilmente messo a disposizione questo dossier. Il Presidente Giuseppe Guerini Welfare Oggi, bimestrale di cultura e gestione del sociale, è diretto da Cristiano Gori e pubblicato da Maggioli Editore. Raccoglie l autorevole eredità di Servizi Sociali Oggi, e dal 2011 ha rinnovato il suo progetto editoriale rivolgendosi a tutti gli attori del welfare locale.

2 IL NUOVO CCNL PER I LAVORATORI DIPEN- DENTI DA COOPERATI- VE SOCIALI Avv. Luigi Pelliccia 1. Premessa A circa due anni dalla sua naturale scadenza, il 16 dicembre 2011, Cgil-FP, Fisascat-Cisl, Cisl-FPS e Uil-FPS, hanno sottoscritto con la controparte formata dalle tre centrali cooperative (Agci Solidarietà, Federsolidarietà, Confcooperative, Legacoopsociali) il rinnovo del CCNL per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (cooperative sociali), settore che interessa circa 8mila cooperative e più di 200mila addetti. Il precedente contratto collettivo, del 30 luglio 2008, era infatti scaduto il 1 gennaio 2010; la nuova intesa avrà validità a tutto il 31 dicembre 2012, con decorrenza (retroattiva, essendo stata garantita una specifica copertura economica pregressa) dal 1 gennaio L occasione è stata utilizzata per dare anche una copertura economica, a valere sul successivo rinnovo contrattuale, relativamente al periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 2013, i cui oneri saranno quindi da intendersi compiutamente assolti con l intesa stessa. Il principale motivo della iniziale difficoltà alla firma di rinnovo era il fatto che le richieste di aumento indicate nelle piattaforme contrattuali presentate da Cgil, Cisl e Uil erano state considerate troppo onerose per la controparte datoriale. A questo si può aggiungere che, dette piattaforme prevedevano adeguamenti su alcuni punti fondamentali dello scaduto CCNL: previsioni sui cambi di gestione, sulle relazioni sindacali; regolamentazione di figure emergenti, come l o.s.s. ed il settore educativo. 2. Il CCNL del 16 dicembre 2011 La nuova intesa interviene sulle seguenti materie: struttura della contrattazione (art. 10), apprendistato (art. 28), periodo di prova (art. 32), preavviso di licenziamento e dimissioni (art. 33), cambi di gestione (art. 37), aumenti contrattuali (art. 75), accordi di gradualità (art. 76), scatti di anzianità (art. 79), assistenza sanitaria integrativa (art. 86, totalmente nuovo). Vediamo, più nel dettaglio, i contenuti di questi temi. 2.1 La struttura della contrattazione In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dall accordo-quadro del 22 gennaio 2009 (modificativo, in parte qua, seppur sperimentalmente fino al 2013, del protocollo del 23 luglio 1993), la struttura del CCNL in commento è articolata su due livelli: nazionale e territoriale. Alla verifica del corretto funzionamento delle definite regole, viene costituito un comitato paritetico (da costituirsi entro tre mesi dal 15 marzo 2012), avente compiti di monitoraggio, analisi e raccordo e con finalità di diffusione delle linee di orientamento e delle best practices. Lo stesso avrà anche il compito di monitorare la contrattazione di secondo livello. Il contratto nazionale Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di determinazione delle procedure negoziali e di precisa definizione delle materie rinviate alla competenza del II livello di contrattazione. Lo stesso ha durata triennale, tanto per la parte economica che per quella normativa. Per quanto concer- 2

3 ne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL fa riferimento a parametri condivisi. Il contratto territoriale Il contratto territoriale potrà essere di livello provinciale o sub-regionale o regionale; tali livelli sono tra loro alternativi. Il contratto territoriale si applica in maniera vincolante, fatto salvo quanto previsto in tema di accordi di gradualità (art. 76), alle cooperative operanti nel territorio di competenza del medesimo contratto, relativamente alle attività svolte in quel territorio, ancorché la sede legale sia altrove. Il contratto territoriale riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale; tale contrattazione verrà pertanto svolta nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal presente contratto ed ha competenza nel definire l elemento retributivo territoriale. Conseguentemente, le materie di competenza del contratto territoriale sono esclusivamente le seguenti: 1. definizione delle modalità atte a permettere l accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati all attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall art. 69 del CCNL; 2. utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio (art. 46); 3. attività di soggiorno (art. 82); 4. inquadramento profili professionali non specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di classificazione (ex art. 47), garantendo la coerenza con lo stesso; 5. elemento retributivo territoriale (etr). Il contratto territoriale ha durata triennale, si intende tacitamente rinnovato qualora non sia disdettato almeno 2 mesi prima della scadenza. La titolarità del contratto territoriale è delle rispettive rappresentanze territoriali delle parti firmatarie del presente contratto. 2.2 L elemento retributivo territoriale L elemento retributivo territoriale è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese del territorio coinvolto, in termini di produttività, qualità o altro dato denotante la competitività, l efficienza e l efficacia dei servizi svolti; al fine della definizione di tale elemento territoriale le parti valuteranno in particolare gli andamenti di tutti o alcuni di specifici indicatori determinati nella loro dimensione regionale e valutati anche alla luce di eventuali specificità territoriali, rilevati dai corrispondenti osservatori regionali. L elemento retributivo in esame sarà corrisposto ad ogni lavoratore in forza al momento dello stesso, in proporzione alle ore lavorate, incrementate delle ore relative alle assenze per infortunio o per astensione obbligatoria per maternità. L erogazione avrà quindi le caratteristiche di non determinabilità a priori e di variabilità e, in quanto incerta nella corresponsione e nell ammontare, sarà utile per l applicazione dei particolari regimi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente. L elemento retributivo sarà ad ogni effetto di competenza dell anno di erogazione, posto che la correlazione ai risultati conseguiti è assunta dalle parti quale parametro di definizione per la corresponsione e l ammontare. Lo stesso non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge o contrattuale, avendone le parti definito l ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il t.f.r. Per la verifica dei dati relativi ai richiamati indicatori, verrà definito un campione rappresentativo delle imprese cooperative del territorio. 3

4 Nel caso di accordi territoriali che coinvolgano imprese che operino anche in territori diversi da quelli previsti dall accordo, saranno utilizzati i soli dati afferenti ai territori oggetto dell accordo stesso. Gli indicatori 2.3 Imprese in difficoltà Le imprese cooperative che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle parti firmatarie del contratto territoriale un confronto per definire la sospensione, l esonero, il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento dell elemento retributivo territoriale, a fronte di situazioni di: sofferenza economica da riferirsi all andamento del MOL come in precedenza definito; sofferenza finanziaria della cooperativa; situazioni di crisi in presenza di delibera assunta ex legge n. 142/ rapporto fatturato (A1)/costo del personale (voce B9 bilancio di esercizio) 2. rapporto fatturato (A1)/occupazione (il dato occupazionale viene calcolato con riferimento riportando il complesso delle ore lavorate alle unità lavorative a tempo pieno ovvero ore complessivamente lavorate nell anno diviso 1548; 3. variazioni del MOL (voce A meno B del bilancio); 4. tempi medi di pagamento da parte della committenza (voce CII/A del bilancio), entro un limite massimo; 5. rapporto fatturato privato/fatturato pubblico; 6. quantità e tipologia dei servii offerti; 7. eventuali ulteriori indicatori definiti dalle parti a livello territoriale. Saranno le parti a definire, nell ambito del contratto territoriale, le modalità e i criteri per la applicazione delle indicate casistiche. 2.4 L elemento di garanzia retributiva Ai fini di assicurare un effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale, non venga definito un accordo di se- condo livello territoriale entro il 31 marzo 2013, le imprese cooperative operanti nel territorio, con esclusione di quelle interessate da situazioni di crisi in presenza di delibera assunta legge ex n. 142/2001, con la retribuzione del mese di maggio 2013, dovranno erogare un elemento di garanzia retributiva pari a 110 lordi. Quest ultimo spetta ai lavoratori in forza al 31 marzo che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l azienda calcolerà l impor-to spettante al singolo lavoratore in proporzione alle giornate di effettiva prestazione rese alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2012/31 marzo Per i lavoratori a tempo parziale l ammontare sarà calcolato in proporzione all entità della prestazione svolta. L elemento di che trattasi non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge contrattuale, avendone le parti definito l ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il t.f.r. Lo stesso è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL che venga pagato successivamente al 1 gennaio

5 2.5 Apprendistato In materia di apprendistato le parti hanno concordato una specifica disciplina dell apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le tre tipologie legali: contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle regioni e province autonome, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D ed E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a E2 della classificazione del personale; è invece escluso per i seguenti profili sanitari: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo. Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza dell opportunità di disciplinare l apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno, entro 60 giorni, per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali. Il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare l 80% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l azienda stessa; il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti; a tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. Detta limitazione non si applica se, nel biennio precedente, sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal contratto, purché l addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l altro, una interruzione superiore ad un anno. I periodi di apprendistato svolti nell ambito dell apprendi-stato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Al fine del riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato presso altre aziende, all atto dell assunzione l apprendista, e, dovrà documentare i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all eventuale frequenza a corsi esterni. 5

6 Il trattamento economico Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sottoindicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l apprendistato, con le seguenti progressioni. Per contratti di durata fino a 18 mesi: - dal 1 al 9 mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire; - dal 10 al 18 mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire. Per contratti di durata fino a 24 mesi: - - dal 1 al 12 mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire; - - dal 13 al 24 mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire. - Per contratti di durata fino a 36 mesi: - dal 1 al 18 mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire; - dal 19 al 36 mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire. La durata del contratto instaurato nei confronti dei soggetti per il raggiungimento della qualifica di educatore professionale, qualora l apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 24 mesi, con la seguente progressione retributiva: - dal 1 al 12 mese: 85% - dal 13 al 24 mese: 90% La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture socio sanitarie (C2) viene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva: - dal 1 al 9 mese: 85% - dal 10 al 18 mese: 90% Alla fine dell apprendistato la posizione economica di inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. Durante il periodo di malattia (decorrente dal superamento del periodo di prova) l apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua qualifica allo stesso trattamento del dipendente qualificato; durante il periodo di prova, qualora previsto, l apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento erogato dall Inps. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le seguenti scadenze: A B C D E 18 mesi 24 mesi 24 mesi 36 mesi 36 mesi al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell art 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione dell indennità sostitutiva prevista; per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. 2.6 Periodo di prova Con riguardo alla nuova classificazione del personale (l intesa del 30 luglio 2008 aveva provveduto alla sostituzione dei livelli con le posizioni economiche) e l inserimento della posizione economica C2, il nuovo quadro è il seguente. 6

7 LIVELLO A1 A2- B1 C1 C2 C3 - D1 D2 E1 E2 F2 F1 DURATA DEL PERIODO DI PROVA 30 giorni di effettiva prestazione 45 giorni di effettiva prestazione 60 giorni di effettiva prestazione 180 giorni di effettiva prestazione 2.7 Preavviso di licenziamento e dimissioni Con riguardo alla nuova classificazione del personale (l intesa del 30 luglio 2008 aveva provveduto alla sostituzione dei livelli con le posizioni economiche) e l inserimento della posizione economica C2, il nuovo quadro è il seguente: ANZIANITA DI SERVIZIO LIV. A1, A2, B1, C1 2.8 Cambi di gestione L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattua le), ivi compresi gli scatti di LIV. D1, C3, D2, E1 LIV. E2, F1, F2 anzianità maturati. In caso di mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sull occupazione e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali. 2.9 Retribuzione LIV. C2 Fino a 3 anni 15 gg. 45 gg. 90 gg. 30 gg. Oltre i 3 anni 30 gg. 60 gg. 120 gg. 45 gg. I previsti adeguamenti retributivi portano a così ridefinire i minimi contrattuali: 7 LIVELLO MINIMI CONTRATTUALI F , , , ,72 F , , , ,50 E , , , ,89 E , , , ,79 D , , , ,79 D , , , ,67 D , , , ,41 C , , , ,41 C , , , ,50 C , , ,21 B , , , ,81 A , , , ,13 A , , , ,20

8 L indennità di funzione sarà invece la seguente: LIVEL- LO IMPORTO DELL INDENNITA F2 232,41 F1 154,95 E2 77, Accordi di gradualità Tenuto conto dell attuale fase di crisi del Paese il CCNL ha previsto la possibilità di ricorrere a percorsi di gradualità concordata dalle parti, anche mirata per quei territori ove sopravvenuta difficoltà renda complessa l applicazione dei previsti incrementi retributivi. La gradualità sarà esercitata attraverso accordi in sede territoriale di slittamento della decorrenza degli incrementi retributivi, con esclusione di quello decorrente dal 1 gennaio Qualora una o più cooperative operanti in un territorio segnalino le difficoltà ed esprimano l esigenza, su richiesta delle associazioni di rappresentanza, si procederà a un esame congiunto tra le parti, che dovrà avere inizio almeno 1mese prima della decorrenza degli incrementi retributivi. Gli elementi sottoposti all esame congiunto finalizzato alla definizione degli accordi di cui sopra, sono quelli riconducibili ad uno stato di particolari difficoltà generalizzate di carattere economico e finanziario. In caso di mancata intesa è facoltà delle parti territoriali, anche singolarmente, di chiedere l attivazione di un intervento delle parti stipulanti il CCNL, che deve realizzarsi entro 15 giorni dalla richiesta Scatti di anzianità Il lavoratore ha diritto alla maturazione, per ogni biennio d'anzianità presso una stessa impresa, a 1 scatto biennale, per un massimo di 5 scatti. Sulla scorta delle nuove previsioni, gli scatti di anzianità saranno i seguenti LIVELLO IMPORTO DEGLI SCATTI F2 46,84 F1 39,51 E2 31,50 E1 26,86 D3 26,86 D2 23,24 D1 20,66 C3 20,66 C2 19,63 C1 18,59 B1 16,27 A2 13,43 A1 11, Assistenza sanitaria integrativa Il rinnovo in esame introduce l assistenza sanitaria integrativa anche in questo settore contrattuale. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono infatti iscritti al fondo cooperativo (che le parti andranno a individuare) tutti gli addetti del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell impresa cooperativa pari a 5 mensili per lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all atto dell iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l applicazione dell istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre Conclusioni Con il rinnovo del CCNL per le cooperative sociali, come visto, le parti contrattuali hanno inteso dare specifica regolamentazione ad alcuni 8

9 istituti caratterizzanti il rapporto di lavoro, in particolare l apprendistato; in materia quello in esame è il primo CCNL a regolamentare l istituto successivamente all emanazione del testo unico contenuto nel d.lgs. 14 settembre 2011, n L intesa, per certi versi, ha infatti anticipato e reso esecutive quelle che al momento sono state le indicazioni manifestate dal Ministro del lavoro riguardo il c.d. contratto unico d ingresso, la valorizzazione del contratto di apprendistato, la formazione e la (ri)qualificazione professionale. Di ampio interesse appare anche la previsione riferita ai c.d. cambi di gestione, con la quale è stato cercato un (sempre difficile) equilibrio, a garanzia dei lavoratori interessati agli stessi. A differenza del passato, la contrattazione avrà ora durata triennale, tanto per la parte economica (prima biennale) quanto per la parte normativa (prima quadriennale). La funzione e il ruolo del livello nazionale di contrattazione sono quelle di essere unificante e centrale per le condizioni economiche e normative, sebbene questa funzione venga poi nei fatti ad essere più debole tenuto conto delle varie possibilità di deroga territoriale o per i casi di crisi e difficoltà delle cooperative. Obiettivo della contrattazione di II livello, almeno nelle intenzioni delle parti, è quella di incentivare, anche attraverso la riduzione degli oneri a carico delle cooperative, la centralità del secondo livello, collegando obiettivi di qualità, produttività, redditività, ai fini del miglioramento della competitività di impresa. Competenza fondamentale del contratto territoriale è quella della definizione dell elemento retributivo territoriale, nonché in altre materie non ripetitive di quelle già definite in sede di rinnovo o di validità delle norme del CCNL. Gli indicatori che saranno usati per la definizione di detto elemento, come visto, sono riferiti al rapporto fatturato/costo del personale, al rapporto fatturato/nuova occupazione, alle variazioni del MOL (monte ore lavorato) - ovverosia la differenza tra voci A e B del bilancio di esercizio delle imprese cooperative -, ai tempi medi di pagamento da parte dei committenti, al rapporto tra fatturato privato/fatturato pubblico, alla quantità e tipologia dei servizi offerti, agli altri indicatori eventualmente definiti dalle parti. Più nel dettaglio, è di competenza dei contratti territoriali (provinciali, subregionali o regionali), la disciplina dei permessi (qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale), dell uso del mezzo proprio per ragioni di servizio, per le attività di soggiorno, nonché per l inquadramento e inserimento di profili professionali non previsti o già disciplinati dall art. 47 del CCNL (classificazione del personale e profili, da modificare i livelli con le posizioni economiche e le fasce, da A fino ad E). 9

10 Sintesi delle principali innovazioni introdotte dal nuovo CCNL Il contratto territoriale Il CCNL prevede che siano sottoscritti accordi provinciali e regionali che ha il compito di normare materie di competenza esclusiva tra cui l inquadramento dei profili professionali non specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di classificazione contrattuale. Parte fondante degli accordi territoriali è la definizione del cosiddetto ERT (elemento retributivo territoriale) il cui importo è correlato ai risultati conseguiti dalle cooperative in termini di produttività, qualità o altri fattori che traducono la competitività, l efficienza e l efficacia dei servizi svolti. La contrattazione nazionale ne suggerisce alcuni parametri, anche in funzione di possibili situazioni di crisi, e stabilisce comunque il cosiddetto elemento di garanzia retributiva. Qualora infatti non venga definito un accordo territoriale che stabilisce criteri di qualità a cui subordinare l ERT, le cooperative sono tenute ad erogare comunque un elemento di garanzia retributiva pari a 110 lordi. L applicazione degli incrementi retributivi previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale può essere dilazionata nel tempo in quei territori ove particolari situazioni di crisi lo richiedano. Ciò avverrà su richiesta delle associazioni di rappresentanza e tramite un esame congiunto tra le parti 10 L apprendistato Il contratto collettivo prevede finalmente tre tipologie di apprendistato: contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca: L apprendistato professionalizzante è ammesso nelle posizioni economiche da A2 a E2 della classificazione del personale; è invece escluso per i seguenti profili sanitari (infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo) e saranno sviluppati ulteriori percorsi relativi ad altri profili professionali. Per quanto attiene all apprendistato di alta formazione e di ricerca, le Regioni - in accordo con le parti contrattuali definiscono i profili di formazione, la regolamentazione specifica e la durata massima del contratto. L assistenza sanitaria integrativa Tra le principali novità di questo CCNL c è l iscrizione automatica di tutti i lavoratori a tempo indeterminato ad un fondo cooperativo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato entro il prossimo gennaio Per tali prestazioni integrative le cooperative verseranno un contributo per ogni lavoratore pari a 5 mensili per lavoratore.

11 IL RINNOVO CON- TRATTUALE: L OPINIONE DI FEDERSOLIDARIETÀ Vincenzo De Bernardo Direttore Federsolidarietà - Confcooperative 1. Cronistoria di un accordo Il 16 dicembre è una data importante per la vita associativa di Federsolidarietà Confcooperative, poiché in quella giornata, dopo oltre un anno di estenuanti e complesse trattative, le parti sindacali e quelle datoriali hanno raggiunto l intesa per il rinnovo del CCNL della cooperazione sociale con decorrenza Come ciascuno può immaginare, le delegazioni sindacali si sono trovate a dover gestire una fase di rinnovo in un momento cruciale per l economia italiana. Per tali ragioni, hanno dovuto contemperare molteplici esigenze, ansie, preoccupazioni sulla necessità per un verso di dover continuare a rafforzare la propria identità e specificità contrattuale e, per un altro, di dover trovare anche una quadra economica. Che il contratto nazionale sia uno strumento di identità e di senso, un valore politico sociale e conseguentemente anche uno strumento di regolazione di rapporti economici è oramai condiviso dalle aderenti alla federazione, come testimonia anche il convegno sul ventennale della 381/91 svoltosi presso l Auditorium della Conciliazione nel novembre Molto più complicato è, invece, arrivare a definire un accordo che sia buono. Pertanto, siamo stati sottoposti ad una dura prova che crediamo di aver affrontato in modo collegiale utilizzando al massimo le competenze di ciascuno sui contenuti e lavorando sulla consapevolezza di ognuno di noi sull importanza di tale strumento. Il risultato finale è molto interessante. Il CCNL è stato fortemente rinnovato nella sua parte normativa, con delle innovazioni robuste, ed ha definito incrementi economici contenuti nella cornice di riferimento fornitaci dal nostro Consiglio Nazionale. 2. Gli aspetti rilevanti Sintetizziamo in 5 punti, per semplificare, gli aspetti salienti del rinnovo. 2.1 Incrementi economici Il primo punto riguarda gli aumenti contrattuali di cui all art. 75 del contratto. Abbiamo concordato che i minimi conglobati della retribuzione vengono incrementati alle seguenti scadenze: - euro 30 dal 1 gennaio 2012 al livello CI - euro 20 dal 1 ottobre 2012 al livello CI - euro 20 dal 1 marzo 2013 al livello CI Per quanto riguarda gli altri livelli vi è la consueta riparametrazione. Metto in rilievo alcuni aspetti: abbiamo raggiunto un accordo su un impegno economico che non prevede una tantum né tantomeno pagamenti arretrati per gli anni 2010 e 2011 e che posticipa la prima rata al Inoltre, l ultima tranche slitta ben oltre la vigenza contrattuale del , ovvero l effetto economico del contratto si allunga oltre il suo termine naturale. Infine, abbiamo concordato che quanto di competenza economica per il prossimo rinnovo contrattuale relativamente al periodo 1 gennaio aprile 2013 è stato compiutamente assolto dal presente rinnovo contrattuale. 2.2.Gradualità Abbiamo introdotto una significativa innovazione normativa sul tema della gradualità regolamentando la possibilità per le cooperative di graduare tali in- 11

12 crementi contrattuali qualora esse siano in situazioni oggettive di difficoltà. Si tratta quindi di una gradualità particolare, che intende includere coloro che finora hanno applicato il contratto ma che sono in difficoltà. In tal senso, abbiamo fortemente voluto ed ottenuto una modifica all art 76 del contratto affiancando allo strumento tipico della gradualità un nuovo meccanismo che consente di graduare gli impegni economici previsti da tale rinnovo per le cooperative che finora hanno applicato il contratto. Questo articolato va a colmare un vuoto, poiché consente di dare respiro economico e stare dentro la tutela contrattuale e di non dover azionare altri strumenti utilizzati d altro canto per situazioni più complesse. Si tratta quindi di uno strumento originale, fortemente innovativo, pensato per i cooperatori sociali e contenuto in questo contratto e che comincia già ad essere studiato per altri rinnovi contrattuali, sia dal punto di vista concettuale che per l architettura organizzativa messa a punto per facilitare l inclusione contrattuale delle aderenti. E uno strumento delicato e molto caratterizzante che certamente richiede la costruzione o la riattivazione di un dialogo territoriale continuo basato su dati oggettivi relativi alle difficoltà territoriali. Tale istituto, anche per il lasso temporale che intercorre tra le diverse tranche, può e deve essere utilizzato in tempo utile laddove sia necessario. 2.3 Apprendistato Il nostro CCNL da tempo aveva, nell apprendistato, un vuoto che andava colmato. Da molto tempo sul tavolo della trattativa, alle parti non era mai riuscito di arrivare ad una ragionevole sintesi che potesse inserire tale istituto per rendere fruibili i suoi indubbi vantaggi alle cooperative sociali. L articolato sull apprendistato introdotto nel CCNL sociale, primo tra tutti i contratti che riguardano la cooperazione a recepire le più recenti innovazioni normative in materia, include, tra le altre, anche alcune figure da sempre molto dibattute come l OSS e l educatore professionale (anche di provenienza sanitaria). Il testo (art.28), le linee guida allegate ed i profili formativi sono una strumentazione significativa ed utile per l ingresso dei giovani nel nostro mondo. Tale ingresso contempera, inoltre, l esigenza formativa con l iniziale riduzione del costo del lavoro per la cooperativa. Tale istituto, dal prossimo 26 aprile (qualora la Regione di riferimento non abbia compiuto l atto di recepimento) è pienamente operativo. 2.4 Struttura della Contrattazione e manutenzione normativa Abbiamo riscritto il testo relativo alla struttura della contrattazione (art.10) costruendo ruoli e procedure di rinnovo nazionale e territoriale. Va evidenziato che, ai fini del riconoscimento dell ERT, abbiamo introdotto una batteria di indicatori oggettivi e lasciato al territorio la possibilità di aggiungerne altri. In tal modo, riteniamo che vi sia la possibilità di costruire un confronto territoriale orientato sulle effettive situazioni che le imprese vivono. Abbiamo, inoltre, fissato l elemento di garanzia retributiva e regolamentato i meccanismi che fanno scattare tale integrazione. Tale elemento è stato quantificato in una cifra pari ad euro 110 lordi per l intera vigenza triennale del presente contratto, da erogare con la retribuzione del mese di maggio 2013 (anche in tal caso abbiamo costruito uno slittamento economico che va ben oltre la fine di vigenza contrattuale). Si ricorda che l elemento di garanzia 12

13 scatta solo se vi sono due presupposti: la presentazione di una piattaforma sindacale da parte del sindacato ed un termine oltre il quale non si è raggiunto l accordo. Abbiamo, poi, operato una manutenzione di diversi articoli (periodo di prova, preavviso di licenziamento e dimissioni, cambi di gestione) che completano l ampia innovazione normativa e la nuova strumentalità che questo contratto mette a disposizione delle aderenti in modo strutturale. 2.5 Welfare contrattuale Ci siamo sentiti in dovere di prevedere per i nostri soci lavoratori ed i lavoratori l assistenza sanitaria integrativa (art.86), anche qui però posticipando l effettiva erogazione. In futuro, la protezione sociale integrativa diventerà sempre più importante, era per questo indispensabile iniziare a gettare le basi per impostare un sistema di tutele per i lavoratori delle cooperative sociali. 3. Commenti finali Il nuovo CCNL contiene, quindi, strumentazioni nuove che intendono fornire risposte, nel breve come nel medio periodo, a diverse esigenze come quella che nasce da situazioni di difficoltà (strumento della gradualità) o quella relativa all incremento occupazionale a costi correlati alle necessità di apprendimento e quindi di effettiva capacità lavorativa (attraverso l apprendistato), o ancora quella relativa alla erogazione di prestazioni accessorie (attraverso il welfare contrattuale).tutto ciò è stato realizzato con incrementi contenuti. Il contratto nazionale del sociale si è quindi rinnovato, è divenuto ancor più caratterizzante e, se propriamente utilizzato, certamente competitivo e completo. Il contratto tuttavia è per così dire un requisito necessario ma non sufficiente. E certamente solo uno degli strumenti che la cooperazione sociale deve saper valorizzare. Va, quindi, integrato con le sensibilità imprenditoriali e direzionali e con sempre più efficaci strutturazioni di servizi dentro un ampia cornice di politiche di welfare. E con questo auspicio, e con tale preoccupazione, che continuiamo il nostro impegno a sostegno dello sviluppo di una formidabile leva del cambiamento quale è la nostra cooperazione sociale. IL PUNTO DI VISTA DEL CONSORZIO CGM Intervista alla Presidente Claudia Fiaschi Claudia Fiaschi è la presidente del Consorzio CGM, il più grande consorzio nazionale delle cooperative sociali che aggrega un migliaio di imprese in tutto il paese. Qual è il suo parere sul nuovo contratto delle cooperative sociali? Innanzitutto una valutazione generale: il contratto collettivo definisce tutele e regole ed è quindi uno strumento importante per il corretto funzionamento del mercato del lavoro. Nel nostro settore è ancora più importante perché nelle cooperative sociali il ruolo delle persone che vi lavorano è determinante sia rispetto alla qualità del lavoro che al peso economico. L 80% dei costi che sosteniamo è relativo al compenso dei lavoratori ed è determinato dal contratto collettivo. Sappiamo bene che per garantire e accrescere la qualità non possiamo ridurre tutto alle sole logiche economiche, ma al di sotto di certi livelli è impossibile investire in risorse umane per sviluppare le nostre imprese. 13

14 La firma di questo contratto però avviene in un momento molto particolare. Anche per le cooperative questa fase è densa di cambiamenti. Le attività storiche sono in recessione, e soprattutto le cooperative che lavorano molto con gli enti locali sono sottoposte a una duplice tensione: da un lato la spesa pubblica sul welfare si contrae significativamente, dall altro i tempi di pagamento della pubblica amministrazione sono ulteriormente dilatati facendo gravare sulle cooperative seri problemi di liquidità. Il contratto tiene conto di queste particolarità? Ci sono elementi che sono effettivamente di supporto in questa situazione difficile. A esempio è importante la scelta di non prevedere aumenti retributivi che avessero effetto retroattivo per coprire il periodo di vacanza contrattuale. Un provvedimento di questo tipo avrebbe generato costi scaricati soltanto sulle nostre cooperative, poiché le offerte economiche di appalti e convenzioni non sono rinegoziabili a posteriori. Un aggravio di costi non sarebbe stato recuperabile ed in questo momento sarebbe stato un problema di particolare gravità. Ugualmente, la scelta di recepire con gradualità gli aumenti contrattuali significa tener conto anche delle sofferenze finanziarie degli enti locali. Questi due elementi mostrano come il contratto contenga una prima presa d atto dei fenomeni in corso. Ci sono problemi particolari che questo contratto porta con sé? Ci sono processi correlati non eludibili: via via che saranno recepiti gli aumenti contrattuali, accrescerà il potere seduttivo di soggetti che hanno minori costi e vincoli, anche se a fronte di un offerta di servizi meno stabile e non sempre di qualità. Non dimentichiamo che in questo settore più che in altri la qualità delle tutele per i lavoratori è premessa per la qualità offerta agli utenti dei servizi. Accadrà - accade già che nei mercati ben remunerati come quello sanitario si muoveranno molti attori speculativi, mentre nei mercati sociali a bassa redditività ci sarà la spinta alla destrutturazione del sistema di offerta dei servizi verso soluzioni a basso costo o di prossimità del mondo del volontariato, poco costose anche se con una maggiore volatilità dell offerta. Noi parliamo invece di un costo etico per i servizi sotto il quale alcune tutele non sono garantite (né per gli utilizzatori finali né per i lavoratori) e sopra il quale è possibile immaginare che ci siano degli sprechi. Per concludere, quali strumenti offre il contratto alle grandi trasformazioni del welfare? L apprendistato professionalizzante e la sanità integrativa rappresentano innesti importanti nella prospettiva di attenzione e valorizzazione del capitale umano presente e futuro delle nostre cooperative. IL PUNTO DI VISTA DEL SINDACATO Intervista a Giovanni Pirulli segretario nazionale Fisascat Cisl Quali sono gli elementi più soddisfacenti nel contratto appena firmato? Il primo fatto significativo, mi si perdoni il gioco di parole, è proprio il fatto di averlo firmato nonostante la crisi, i tagli del welfare e la diminuzione dei costi riconosciuti per le prestazioni. Nel fatto stesso di firmare le parti hanno riconosciuto di voler cogliere una sfida cercando soluzioni equilibrate. La parte imprenditoriale ha dimostrato di voler fare seriamente la 14

15 propria parte, e dal canto suo, il sindacato ha saputo essere molto ragionevole. Basti un esempio: siamo entrati in trattativa con una richiesta di aumento di 140 euro ed abbiamo accettato di chiudere il contratto con un aumento di 70. Il secondo aspetto che ci vede particolarmente soddisfatti è l aver introdotto anche in questo settore un primo strumento di welfare integrativo. L introduzione di una misura di assistenza sanitaria integrativa a quella pubblica consentirà ai lavoratori di recuperare risorse per accedere a prestazioni di sanità privata (visite specialistiche, prestazioni odontoiatriche, fisioterapie, ) che il settore pubblico non riesce più a garantire adeguatamente. La previdenza integrativa è importante perché aumenta la protezione sociale, mentre in Italia ne fruisce meno del 10% degli occupati. Terzo elemento di soddisfazione è aver previsto azioni di verifica e controllo congiunte tra sindacato e cooperative per accertarsi che gli enti locali non ricorrano ad assegnazioni di servizi sotto i minimi tabellari, impedendo nei fatti una corretta applicazione contrattuale. Per finire, siamo anche molto soddisfatti di aver migliorato la contrattazione di secondo livello. Il contratto collettivo nazionale stabilisce una soglia di garanzia minima, ma grazie alla contrattazione territoriale è possibile prevedere un effettivo adeguamento alla produttività del settore, ed anche questa attenzione testimonia che il contratto che abbiamo firmato è attento ai cambiamenti in atto. Abbiamo anche previsto un elemento di garanzia che ha un duplice scopo: da un lato garantisce un risultato minimo ai territori che non arriveranno a sottoscrivere un accordo, dall altro incentiva le cooperative a fissare dei risultati proprio in termini di produttività, così da finalizzare l accordo ad un miglioramento gestionale. Sono risultati importanti, soprattutto se pensiamo che proprio in questo stesso periodo alcuni contratti del settore pubblico, ma anche altri nel privato, non riescono ad arrivare ad una chiusura. Quali sono invece gli elementi che vi sono rimasti nella penna? Avremmo voluto raggiungere un più consistente incremento salariale, ma tutte le ragioni esposte fin qui ci hanno portato a ritenere che non fosse possibile. Anche sulla classificazione dei profili professionali e sull apprendistato professionalizzante c è qualche margine di miglioramento ancora da sviluppare in particolare per favorire l accesso al lavoro dei giovani in questo settore. In ogni caso ci sono buone premesse che andranno sviluppate. In che modo questo contratto interpreta i cambiamenti dei modelli di welfare? I provvedimento relativi alla previdenza integrativa sono tra quelli che sostengono meglio questa nuova fase. I servizi pubblici lasciano quote sempre maggiori di bisogni scoperti: questa misura accresce le garanzie ai lavoratori e diffonde ulteriormente tutele anche per i lavoratori nel terziario. Oggi dobbiamo cercare un alleanza con le scuole, con le famiglie, con tutti i soggetti che interpretano i bisogni delle persone perché vivono con loro relazioni di vicinanza quotidiana. In questa alleanza, la cooperazione sociale può avere uno spazio importante perché affonda le sue radici nella comunità locale. 15

16 Gentile Lettrice, Gentile Lettore, mi fa piacere presentarle Welfare Oggi, il nuovo bimestrale di Maggioli. L obiettivo è proporle un periodico utile al Suo impegno nel welfare e - allo stesso tempo - piacevole nella lettura. Questo stesso dossier raccoglie una selezione degli articoli che appariranno sul prossimo numero della rivista.la nostra pubblicazione si occupa di welfare, inteso come il complesso dei servizi e degli interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi forniti da Comuni, Asl, Terzo Settore e soggetti imprenditoriali. Così definito, il settore riguarda numerosi gruppi di utenti, quali le persone con disabilità, gli anziani non autosufficienti, i soggetti in condizione di povertà e marginalità, i tossicodipendenti, la prima infanzia, le famiglie e i minori, gli immigrati e i soggetti con disagio psichico. Ogni numero conterrà articoli concernenti molteplici tipologie, in modo da rivolgersi alle varie anime che compongono il nostro mondo. Intendiamo combinare sguardi diversi e complementari sul welfare, cercando una visione il più possibile ampia. Lo discutiamo, pertanto, da vari punti di vista, tradotti nelle tre parti che comporranno sempre l indice: - Politiche: l esame delle scelte di sistema di livello nazionale e regionale e delle loro conseguenze locali. - Esperienze: la presentazione di esperienze di organizzazione e dei servizi, scritte da chi questi servizi li fa o li riceve. - Strumenti: specifici approfondimenti sulle diverse opzioni per la gestione dei servizi e sugli strumenti valutativi e di sostegno alla progettazione a disposizione degli operatori. Welfare Oggi cerca di essere molto concreto, attraverso un ampio utilizzo di dati e il costante richiamo alla realtà che si traduce, innanzitutto, nell esteso coinvolgimento di operatori, dirigenti e utenti come autori di articoli. La priorità della concretezza si riflette nella redazione composta principalmente (sei su otto) da operatori o dirigenti di servizi. Cerchiamo di realizzare una pubblicazione facilmente fruibile con pezzi di lunghezza contenuta, chiari e diretti. Una rivista che propone vari livelli di approfondimento affiancando gli articoli ad approfondimenti sul sito riservato agli abbonati. Diamo inoltre, spazio a opinioni diverse tra loro: vorremmo che prima di aprire Welfare Oggi Lei non sappia quali pareri incontrerà, ma possa essere certa o certo che troverà qualcosa su cui pensare. Questa è la pubblicazione che cercheremo di proporle ogni due mesi. Essere insieme utili e piacevoli non è, in sé, un obiettivo particolarmente originale: il punto è riuscirci. La redazione ed io ci metteremo tutta la nostra passione, ma i nostri sforzi risulteranno inadeguati senza il coinvolgimento dei lettori. Ci auguriamo, dunque, che Lei voglia prendere parte alla costruzione di Welfare Oggi, innanzitutto proponendoci di scrivere un articolo che racconti una realtà locale dove opera o che conosce particolarmente. Ci piacerebbe anche che ci proponesse nuovi temi da affrontare e nuove opinioni da approfondire, che ci indicasse i contenuti della rivista che apprezza e quelli da cambiare. Se lo desidera, mi può scrivere a cristiano_gori@yahoo.it Cristiano Gori, Direttore 16 Welfare Oggi è disponibile in abbonamento. L abbonamento annuale include: - invio di 6 numeri della rivista - accesso a Preview - un servizio che permette di consultare, leggere, creare e scaricare la rivista in PDF con 15 giorni di anticipo rispetto alla normale distribuzione postale - iscrizione alla newsletter quindicinale 328 news Il costo per le cooperative ed i privati è di 94,00 euro. Per consultare l indice del numero in distribuzione, e per abbonarsi, consultate il sito Accedendo al sito è anche possibile ricevere una copia di Welfare Oggi in omaggio.

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