IVA Tra semplificazioni e austerità sotto il controllo UE. pagina 1 di 58. Prof. Renato Portale dottore commercialista

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1 IVA 2015 Tra semplificazioni e austerità sotto il controllo UE pagina 1 di 58

2 Novità IVA 2015 Split payment Inversione contabile Rimborsi Esportatore abituale Vies Contribuenti forfettari Commercio elettronico pagina 2 di 58

3 IVA sentenze/ordinanze Corte UE ANNO N ANNO N ANNO N ANNO N /07/09 19 Totale pagina 3 di 58

4 Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» per Enti pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), consorzi tra essi costituiti, Camere di Commercio, ASL, ospedali, istituti universitari, ecc. Inversione contabile estesa a: Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento edifici - anche se con contratto diretto con proprietario immobile se soggetto passivo d imposta Settore energetico, certificati e derivati Pallet (bancali in legno) recuperati per i cicli successivi pagina 4 di 58

5 Legge di Stabilità 2015 Clausole di salvaguardia con Possibile aumento aliquote IVA Dal 10% al 12% dal 1 gennaio 2016 al 13% dal 1 gennaio 2017 Dal 22% al 24% dal 1 gennaio 2016 al 25% da 1 gennaio 2017 al 25,5% dal 1 gennaio 2018 Non si adottano gli aumenti se vengono assicurate maggiori entrate o risparmi di spesa di entità equivalente pagina 5 di 58

6 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» nuovo art. 17-ter DPR 633/1972 E in linea con la Direttiva 2006/112/CE? E un svantaggio per gli operatori? pagina 6 di 58

7 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Richiesta alla Commissione UE (nota 8006 del 14 novembre 2014) deroga ai sensi dell art. 395 della direttiva 2006/112/CE Persegue finalità di arginare l evasione da riscossione dell IVA Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015: da una interpretazione estensiva dell ambito soggettivo - basata su valutazioni sostanziali di ordine generale che tengano conto della differente ratio della norma rispetto all art. 6, quinto comma pagina 7 di 58

8 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» nuovo art. 17-ter DPR 633/1972 Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (art. 6, quinto comma se agiscono nell attività istituzionale) ed altri organismi collegati Va addebitata in fattura e versata direttamente all Erario dall ente Non opera per: forniture in «reverse charge» (acquisti in attività commerciale) prestazioni professionali soggette a ritenuta alla fonte operazioni senza obbligo di fattura o con fattura senza addebito IVA (Regimi speciali: piccole imprese, commercio generi monopolio, editoria, agenzie di viaggi e turismo, spettacoli e giochi, beni usati, oggetti d arte, da collezione o d antiquariato ecc.) pagina 8 di 58

9 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» nuovo art. 17-ter DPR 633/1972 I fornitori emettono fattura con l indicazione dell IVA e l annotazione scissione dei pagamenti registrano la fattura separatamente dalle altre - nei termini di cui agli artt. 23 e 24 - riportando l aliquota applicata e l ammontare dell imposta senza computare l IVA a debito e senza calcolarla nella liquidazione mensile o trimestrale ai fini del rimborso che spetta in via «prioritaria» contabilizzano la fattura con aliquota «zero» Dal 2 febbraio 2015 il Sistema di Interscambio ha aggiornato la trasmissione delle fatture elettroniche Dal 31 marzo 2015 obbligo di fattura elettronica pagina 9 di 58

10 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Decreto MEF 23 gennaio 2015 Rimborsi prioritari art. 8 Rimborsi eseguiti in «via prioritaria» L ammontare prioritario non può eccedere l importo complessivo dell IVA applicata per le operazioni di split payment Non necessitano i requisiti di cui all art. 2 del DM 22 marzo 2007: 1) attività da almeno tre anni; 2) rimborso almeno di euro se annuale e euro se trimestrale; 3) rimborso almeno pari al 10% dell importo complessivo dell imposta assolta su effettuati nell anno o nel trimestre il Decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. Milleproroghe in conversione) aumenta dal 10% al 20% l importo contrattuale che le pubbliche amministrazioni devono corrispondere anticipatamente ai propri fornitori nell ambito dei contratti di pubblico appalto pagina 10 di 58

11 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 In caso di incertezza sull applicazione del regime, per i fornitori è sufficiente attenersi alle indicazioni fornite dalla PA committente o cessionaria, nel presupposto che la stessa abbia tutti gli elementi per valutare i propri profili soggettivi la scissione dei pagamenti non si applica ai regimi speciali IVA e in particolare: a quello di cui alla legge 398 del 1991 (associazioni sportive dilettantistiche, pro loco, ecc.) al regime del margine, a quello delle agenzia di viaggio, a quelli monofase (editoria, documenti di sosta, parcheggio, ecc), al regime agricolo, agli spettacoli viaggianti ecc. per le operazioni rientranti nella scissione dei pagamenti il fornitore della PA non potrà più procedere all emissione delle fatture ad esigibilità differita né, su opzione, con esigibilità immediata pagina 11 di 58

12 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 il rimborso IVA per i fornitori interessati è prioritario limitatamente all ammontare dell imposta applicata con lo split payment, ma gli Uffici devono eseguire una istruttoria unica e per l intero importo, mentre la liquidazione può seguire un doppio binario se la fattura emessa dai fornitori non contiene l indicazione scissione dei pagamenti o split payment si applica la sanzione amministrativa di cui all art. 9, comma 1 D.Lgs. n. 471 del 1997 (da 1032 a euro) disapplicate le sanzioni per le violazioni commesse fino al 13 aprile, data di pubblicazione della Circolare. pagina 12 di 58

13 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 il reverse charge domina sullo split payment in caso di attività promiscua (sfera commerciale e istituzionale) la PA comunica al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale torna applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti pagina 13 di 58

14 Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 Le note di variazione in aumento di cui all articolo 26 effettuate nel 2015 sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti Se la nota di variazione è in diminuzione e la si riferisce a una fattura originaria emessa in sede di «scissione dei pagamenti», il fornitore non ha diritto a portare in detrazione l IVA corrispondente alla variazione ma deve procedere solo ad annotazione in rettifica nel registro di cui all articolo 23 senza determinare alcun effetto nella liquidazione IVA pagina 14 di 58

15 Rimborsi trimestrali Nuovi modelli IVA TR con Visto di conformità e split payment Il Provvedimento dell Agenzia delle entrate 20 marzo 2015 n ha approvato i nuovi modelli per i rimborsi trimestrali IVA e le relative istruzioni Tra i cambiamenti (Quadro TD sez. 3) visto di conformità o sottoscrizione dell organo di controllo attestazione patrimoniale e contributiva per i rimborsi superiori a 15mila euro sostituzione obbligo generalizzato della presentazione della garanzia Nuovo rigo TA 13 dedicato alle operazioni split payment Per rimborso prioritario split payment va barrata la nuova casella 2 nel rigo TD8 pagina 15 di 58

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17 Reverse charge Si applica alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici vanno individuate in modo oggettivo, e quindi vale per appalti, subappalti, contratti d opera ecc. (no alle forniture con posa in opera) solo se il committente è un soggetto passivo d imposta ovvero ente non commerciale per (eventuale) attività d impresa Esteso ai bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (articolo 74, settimo comma) Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (direttiva 2003/87/CE), di certificati relativi al gas e all energia elettrica nonché delle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore In caso di autorizzazione europea, il reverse charge potrà essere esteso in futuro anche alla cessione di beni nei confronti della «grande distribuzione» pagina 17 di 58

18 Reverse charge nel comparto edile - Novità Circolare n. 14/E 27 marzo 2015 Riguarda lo stesso comparto interessato per i subappalti edili Allargato a nuovi settori collegati ai subappalti che non rientrano nel comparto edile propriamente inteso Il contenuto della lettera a-ter) risulta contiguo/complementare rispetto alla previsione di cui alla lettera a) ma se ne differenzia sotto molti aspetti Prestazioni interessate va fatto riferimento ai codici attività della Tabella ATECO 2007 assunta per individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici se il prestatore svolge sistematicamente tali attività non ancora comunicate ai sensi dell art. 35, comma 3, vanno assoggettate al reverse charge con l obbligo del prestatore di procedere alla variazione dati pagina 18 di 58

19 Reverse charge nel comparto edile - Novità Circolare n. 14/E 27 marzo 2015 Il reverse charge della nuova lettera a-ter) si applica sempre anche nei confronti del soggetto passivo o ente soggetto passivo d imposta proprietario del fabbricato ovvero del soggetto passivo in nome e/o per conto del quale vengono eseguite le prestazioni a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti e dalla tipologia di attività esercitata, ma il contratto è valido (i.e. «volontà delle parti») per distinguere le «prestazioni» dalla fornitura con posa in opera La precedente lettera a) dell art. 17 continua ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento Per le attività di costruzione di un edificio continua ad applicarsi il meccanismo solo in presenza di prestazioni dipendenti da subappalto rese nei confronti di un appaltatore Forniture con posa in opera escluse poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene pagina 19 di 58

20 Reverse charge nel comparto edile - Novità Circolare n. 14/E 27 marzo 2015 «Edificio» è sistema costituito (i) dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, (ii) dalle strutture interne che ripartiscono detto volume, (iii) da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l ambiente esterno, il terreno, altri edifici il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti e il reverse charge nei confronti del soggetto passivo o ente soggetto passivo d imposta proprietario del fabbricato ovvero del soggetto passivo in nome e/o per conto del quale vengono eseguite le prestazioni Sono esclusi: terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che non costituiscano un elemento integrante dell edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.) pagina 20 di 58

21 Reverse charge nel comparto edile - Novità Circolare n. 14/E 27 marzo 2015 Beni mobili (esclusi) i servizi di pulizia, istallazione impianti e demolizione su beni mobili Demolizione edifici si fa riferimento ai codici ATECO 2007, per cui rientra in detta attività il codice «demolizione» Installazione impianti impianti elettrici in edifici (inclusa manutenzione e riparazione) impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento (c/s) in edifici o in altre opere di costruzione impianti per la distribuzione del gas (c/s) impianti di spegnimento antincendio (c/s) installazione, riparazione, manutenzione di ascensori e scale mobili lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. riferiti ad edifici pagina 21 di 58

22 Reverse charge nel comparto edile Circ. 14/E Completamento edifici Riferimento ai codici attività ATECO 2007: Intonacatura e stuccatura Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di arredi deve intendersi esclusa dall applicazione del meccanismo dell inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. completamento di edifici pagina 22 di 58

23 Reverse charge nel comparto edile Circ. 14/E Completamento edifici le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese fra i servizi di completamento e assoggettate al meccanismo del reverse charge ai sensi dell articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) devono, invece, essere escluse le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO in presenza di un unico contratto, con pluralità di prestazioni in parte in inversione contabile e in parte soggette all applicazione ordinaria dell IVA si devono scomporre le operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge, in quanto il meccanismo dell inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria nell ipotesi di scomposizione dei servizi, le singole prestazioni soggette a reverse charge devono essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell inversione contabile pagina 23 di 58

24 Reverse charge nel comparto edile Circ. 14/E Completamento edifici Nelle ipotesi di un contratto unico di appalto - comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) - avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR n. 380/2001 anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter) trovano applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge Ad esempio in un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l installazione di uno o più impianti, non si deve procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l installazione di impianti dagli interventi, ma si applica l IVA secondo le modalità ordinarie all intera fattispecie contrattuale pagina 24 di 58

25 Reverse charge nel comparto edile Circ. 14/E Situazioni particolari split payment l inversione contabile prevale sullo split payment ovviamente quando un ente pubblico committente del servizio interviene in qualità di soggetto passivo d imposta e acquista il servizio unicamente nell esercizio della propria attività economica società consorziate - nelle ipotesi in cui intervengano organismi di natura associativa, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto previsto dall articolo 3, terzo comma, con riferimento al mandato senza rappresentanza. Qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalità di fatturazione, si riverbera anche nei rapporti interni ed è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio pagina 25 di 58

26 Reverse charge nel comparto edile Circ. 14/E Situazioni particolari nuovo regime forfetario e minimi - non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario. Se tali soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, sono tenuti ad assolvere l imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell imposta a debito. Lo stesso vale anche con chi appartiene al regime dei minimi la cui proroga è stata prevista dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 Committente ente non commerciale - quando il committente è un ente non commerciale che acquista servizi in parte nell attività istituzionale e in parte nella propria attività occorre far riferimento a criteri oggettivi: è necessario considerare gli accordi contrattuali tra le parti, l entità del corrispettivo pattuito, il carattere dimensionale degli edifici interessati, etc pagina 26 di 58

27 Reverse charge nel comparto edile Circ. 14/E Situazioni particolari esportatori abituali - se la lettera di intento inviata dall esportatore abituale si riferisce ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell inversione contabile, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria soggetti esonerati dall applicazione del meccanismo: i produttori agricoli con volume di affari non superiore a euro gli esercenti attività di intrattenimento gli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991 i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a ,84 euro pagina 27 di 58

28 Rimborsi senza garanzie e «Contribuenti non a rischio» Limite rimborsi «liberi» elevato da 5.164,57 a euro Nessuna garanzia per rimborsi > euro per «contribuenti non a rischio» che devono presentare dichiarazione annuale con «visto rinforzato» (*) A. visto di conformità o sottoscrizione alternativa revisori o sindaci (nel frontespizio del modello IVA 2015) B. dichiarazione sostitutiva di atto notorio per 1. «operatività» non essere società di comodo in perdita sistematica da oltre cinque anni - Art. 30 Legge n. 724/ «solvibilità» patrimonio non diminuito oltre 40%; nessuna cessione quote versamenti regolari contributi previdenziali e assicurativa - art. 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c) Nuovo Quadro VX4 con due campi da sottoscrivere: attestazione operatività (7) + attestazione solvibilità (8) (*) visto rinforzato = visto di conformità + due dichiarazioni sostitutive di operatività e solvibilità pagina 28 di 58

29 Dichiarazione 2015 quadro VX4 pagina 29 di 58

30 Rimborsi con obbligo garanzie Contribuenti a rischio: in attività da meno di 2 anni (no start-up innovative) nei due anni precedenti hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica con importi graduati (10, 5 o 1 per cento per importi fino a , da a , oltre ) in caso di cessazione attività visto di conformità o dichiarazione sostitutiva mancante nella dichiarazione IVA pagina 30 di 58

31 Rimborsi senza garanzie visto di conformità (C. 32/E del 2014) I soggetti che appongono il visto sono tenuti a verificare: a) la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA b) la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione c) Check-list (CM 57/E del 2009) tra cui controllo fatture acquisto con IVA superiore al 10% del rimborso pagina 31 di 58

32 Rimborsi in corso al 13 dicembre 2014 con effetto retroattivo (C. 32/E del 2014) L estensione da 5.164,57 a euro vale anche per le richieste di rimborso presentate prima del 13 dicembre 2014 l ufficio o l agente della riscossione non richiede la garanzia dopo l entrata in vigore della nuova disposizione se al 13 dicembre 2014 la garanzia è stata già richiesta e il contribuente non vi ha già provveduto non è tenuto a presentarla il contribuente può richiedere la restituzione della garanzia già presentata se - in presenza dei presupposti previsti - il rimborso non sia ancora stato erogato al 13 dicembre 2014 (Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015) pagina 32 di 58

33 Rimborsi in corso al 13 dicembre 2014 (C. 32/E del 2014) Per rimborso superiore a euro già richiesto al 13 dicembre 2014, in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di rischio, si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all ufficio o all Agente della riscossione con fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla La sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l apposizione del visto di conformità e la presentazione della dichiarazione sostitutiva va verificata con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e non alla data di richiesta del rimborso pagina 33 di 58

34 Esportatore abituale Eliminato obbligo per il fornitore di comunicare all Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d intento Trasferito onere della trasmissione telematica all esportatore abituale per le singole lettere d intento L Agenzia delle entrate rilascia all esportatore una ricevuta con l indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall esportatore abituale L esportatore abituale consegna al proprio fornitore o in dogana la lettera di intento trasmessa all Agenzia delle entrate + la copia della ricevuta di presentazione pagina 34 di 58

35 Esportatore abituale: regime transitorio (Circolare n. 6/E, punto n. 3.1) Fino all 11 febbraio 2015 gli esportatori potevano consegnare o inviare la dichiarazione d intento al proprio fornitore secondo le vecchie modalità il fornitore non era tenuto a verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate Se le dichiarazioni d intento erano già state consegnate o inviate secondo le vecchie regole ma valgono anche per operazioni successe all 11 febbraio 2015: obbligo nuova disciplina a partire dal 12 febbraio 2015 Due distinte ipotesi se l esportatore ha inviato al proprio fornitore la dichiarazione d intento esclusivamente in relazione ad operazioni da effettuarsi tra il 1 gennaio e l 11 febbraio 2015 se la dichiarazione d intento si riferisce anche ad operazioni da effettuarsi dal 12 febbraio 2015 pagina 35 di 58

36 Esportatore abituale: dichiarazione in dogana Risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015 delle Entrate: possibile presentare una sola dichiarazione d intento valida per più operazioni doganali fino alla concorrenza di un determinato importo indicato nella dichiarazione d intento Nota n /RU del 20 aprile 2015 delle Dogane: dal 20 aprile bloccata la procedura della dichiarazione cumulativa dopo aver rilevato che i contribuenti commettono errori nelle dichiarazioni d intento inviate alle Dogane. Resta valida la precedente nota n /RU dell 11 febbraio: una dichiarazione per una sola operazione di importazione Per le dogane dovrebbe essere attivata una procedura in linea delle trasmissioni delle dichiarazioni d intento che consentirà la «dichiarazione cumulativa» pagina 36 di 58

37 Vies Immediata inclusione nel VIES senza attendere i trenta giorni Il soggetto passivo ottiene l iscrizione nella banca dati VIES già al momento dell attribuzione della partita IVA (se lo richiede) immediatamente al momento in cui manifesta la volontà di operare con altri Stati UE con mod. AA7 o AA9 pagina 37 di 58

38 Vies Provvedimento dell Agenzia delle entrate prot. 2014/ del 15 dicembre 2014 presunzione non operatività ed esclusione Prevista l esclusione dei soggetti passivi dal VIES Se non presentano nessun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi Si presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e l Ufficio - previo invio di apposita comunicazione all interessato - procede all esclusione della relativa partita IVA dal VIES La disposizione opera dal 2016 poiché la norma parte il 1 gennaio 2015 pagina 38 di 58

39 Vies Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 Favor rei Nessuna sanzione per il passato Se il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non è divenuto definitivo cadono le sanzioni e il recupero dell imposta In passato per acquisti intracomunitari con IVA italiana negata la detrazione + sanzione del 100% per cessioni intracomunitarie richiesta IVA sulla vendita «interna» + sanzione del 100% pagina 39 di 58

40 Black list I dati con Paesi black list sono forniti solo con cadenza annuale Nuovo limite di esonero dall obbligo di comunicazione dell operazione fissato in euro (prima 500 euro) che va riferito al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni rese e ricevute nei confronti di tutti gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list durante l anno solare (Circolare n. 31/E del 2014) Se si supera la soglia vanno dichiarate tutte le operazioni Le norme si applicano alle operazioni poste in essere dall anno solare 2014 (periodo di entrata in vigore del decreto) I contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili e trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide pagina 40 di 58

41 Elenchi Intrastat I nuovi elenchi dal 2015 per i servizi conterranno solo: partita IVA della controparte importo codice del tipo di prestazione Paese di pagamento Rimangono gli elenchi per i servizi acquistati non richiesti dalla direttiva Le sanzioni relative ad errori od omissioni nella parte statistica si applicheranno solo alle imprese con spedizioni o arrivi mensili superiori a euro Con Determinazione n del 19 febbraio (Dogane e Entrate) modificate le istruzioni per uso e compilazione degli Intrastat I modelli non sono stati modificati in quanto le semplificazioni sono facoltative e si possono continuare le precedenti regole pagina 41 di 58

42 Fatture insolute Possibile stornare IVA sulle fatture insolute dagli accordi di ristrutturazione dei debiti (modifica articolo 26 secondo comma DPR 633/72) Oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d impresa, il fornitore/prestatore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente falcidiate per effetto dell omologazione, può recuperare l IVA originariamente versata all Erario al momento di effettuazione della fornitura/servizio anche oltre il termine dell operazione originaria pagina 42 di 58

43 Nuovi forfetari e IVA Gli acquisti intracomunitari di beni entro la soglia di annui sono considerati non soggetti a IVA in Italia ma assoggettati nel Paese di provenienza Per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell anno precedente, hanno superato la soglia di euro ovvero per gli acquisti effettuati successivamente al superamento della medesima soglia nell anno in corso scatta l obbligo di assolvere l IVA e va integrata la fattura emessa dal cedente comunitario con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta. Si è tenuti al pagamento del tributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza possibilità di detrazione Gli acquisti di prestazioni di servizi generiche da soggetti non residenti sono soggetti ad IVA in Italia con obbligo di integrazione della fattura UE e di versamento dell IVA entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione del servizio senza operare la detrazione Le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti passivi UE sono non soggette per carenza della territorialità ma va emessa fattura (art. 21, c. 6 bis) e presentato Intrastat. Quelle rese nei confronti di privati UE sono soggette secondo le regole interne in Italia (non si applica l IVA né si esercita la rivalsa) pagina 43 di 58

44 Commercio elettronico - telecomunicazioni e teleradiodiffusioni Nuove regole in vigore dal 1 gennaio 2015 (artt. 44, 45, 58 e seguenti Dir. 2006/112/CE) Soggette ad IVA nazionale le vendite a privati consumatori Pertanto: Se consumatore italiano - IVA assolta in Italia Se consumatore UE - IVA assolta nello Stato del consumatore Adozione criterio dell utilizzo nella UE per privati italiani limitatamente a telecomunicazioni e teleradiodiffusioni dal 3 maggio 2015 con l entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2015. Se utilizzo del servizio fuori UE: no IVA italiana Istituzione MoSS (mini sportello unico): IVA pagata per tutti gli Stati UE dal prestatore nel Paese ove esso è stabilito con una apposita dichiarazione trimestrale Anticipazione del sistema definitivo IVA con assolvimento dell imposta nel Paese del cedente (???) pagina 44 di 58

45 Commercio elettronico Rientrano: software, sito o una pagina web, la fornitura di immagini, testi (e-book), APP (applicazioni), gli abbonamento a giornali o riviste on line, la fornitura di spazio pubblicitario, di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistiche, sportive, scientifiche o di intrattenimento, lo «scarico» di musica su computer e su telefoni cellulari, la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza (e-learning), ecc. Non si segue la regola dell utilizzo: sempre soggette ad IVA i servizi resi a privati domiciliati in Italia Non rientra il commercio di beni mobili materiali o tangibili che sono trasportati fisicamente per la vendita da un Paese all altro. Si segue ancora regole per importazione, esportazione, acquisto o cessione intracomunitaria Non rientra cessione di CD ROM, floppy disk, consulenza professionale di avvocati, commercialisti, ecc. vendita di biglietti online per spettacoli o manifestazioni pagina 45 di 58

46 Telecomunicazioni I servizi di telecomunicazione sono quelli aventi per oggetto: la trasmissione, l emissione o la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici accesso a Internet al WWW sistemi VoiP servizi di posta vocale chiamata a tre, fax, telegrafo e telex collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore Se «utilizzati» fuori della UE: no IVA italiana pagina 46 di 58

47 Teleradiodiffusioni I servizi di teleradiodiffusione comprendono i servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi. Ad esempio: programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale per l ascolto o la visione simultanei sulla base di un palinsesto i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva Pay tv Se «utilizzati» fuori della UE: no IVA italiana pagina 47 di 58

48 Vendita di servizi on-line La vendita può essere 1. diretta dal produttore, editore, ideatore, artista, scrittore, titolare del diritto ecc. che vende direttamente sul web 2. tramite intermediario La maggior parte dei servizi digitali sono resi al consumatore finale attraverso un intermediario ossia uno store che facilita e diffonde in tutto il modo il commercio elettronico (ad esempio APP, musica, giochi ecc. scaricati su cellulari o tablet) L intermediario può vendere: 1. in nome proprio ma per conto altrui (senza rappresentanza) 2. in nome e per conto del titolare del diritto (con rappresentanza) pagina 48 di 58

49 Fonti nazionali Provvedimento direttoriale 30 settembre 2014: modalità operative per la registrazione MoSS in Italia Comunicato stampa Agenzia Entrate 30 marzo 2015: funzionalità operative rese disponibili sul Portale MoSS Decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 (in vigore dal 3 maggio 2015): recepimento direttiva e modifica al decreto IVA n. 633 del 1972 D.M. MEF 20 aprile 2015: versamento, riscossione e ripartizione IVA versata ai MoSS Provvedimento direttoriale 23 aprile 2015: approvati schemi iscrizione MoSS, dichiarazioni trimestrali e individuazione Centro Operativo Venezia pagina 49 di 58

50 MoSS Mini one Stop Shop Istituzione MoSS (mini sportello unico): IVA pagata dal prestatore nel Paese ove è stabilito per tutti gli Stati UE con una apposita dichiarazione trimestrale Anticipazione del sistema definitivo IVA con assolvimento dell imposta nel Paese del fornitore ma con aliquote vigenti nel Paese del cliente privato Centro operativo di Venezia - ufficio incaricato per fornitori italiani o prestatori extraue che scelgono l Italia per la vendita online dei servizi a privati in tutti i Paesi UE pagina 50 di 58

51 MoSS Mini one Stop Shop Istituzione MoSS (mini sportello unico): IVA pagata dal prestatore nel Paese ove è stabilito per tutti gli Stati UE con una apposita dichiarazione trimestrale Anticipazione del sistema definitivo IVA con assolvimento dell imposta nel Paese del fornitore ma con aliquote vigenti nel Paese del cliente privato Centro operativo di Venezia - ufficio incaricato per fornitori italiani o prestatori extraue che scelgono l Italia per la vendita online dei servizi a privati in tutti i Paesi UE pagina 51 di 58

52 Obblighi del fornitore italiano e non Nessuna detrazione immediata dell imposta pagata in altri Stati UE e nessuna compensazione No versamento con modello F24 ma addebito su un proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato, ovvero bonifico da accreditare su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale Le vendite effettuate in Italia da fornitori nazionali seguono le normali regole interne e dalla propria posizione IVA si può detrarre l imposta assolta in Italia per i costi sostenuti per l intero commercio Conservazione dei documenti per dieci anni ed controllo sia di Venezia che dell Amministrazione fiscale del Paese di consumo Soppresso obbligo di emissione fattura per vendite a privati - nuovo n. 6-bis) all articolo 22, primo comma DPR 633 del 1972 anche per fornitori nazionali (Art. 1 del Decreto legislativo n. 42 del 2015) pagina 52 di 58

53 E-book L art. 98 della direttiva Iva al paragrafo 2, comma secondo, prevede espressamente che «Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica» L articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2015 stabilisce, invece, che ai fini dell applicazione dell aliquota IVA ridotta del 4% «sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica». La norma richiama espressamente il numero 18) della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 fornendo, così, l interpretazione autentica di ciò che sono da considerarsi «libri» Rischio di possibile procedura di infrazione dalla Commissione UE dopo sentenze del 5 marzo 2015 causa C-479/13-Francia e C- 502/13-Lussemburgo pagina 53 di 58

54 * fattura emessa se richiesta dal cliente ** fattura emessa in casi particolari e/o emissione di un documento alternativo *** ammessi documenti alternativi alla fattura pagina 54 di 58

55 Fattura elettronica Dal 6 giugno 2014 obbligatoria per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale Dal 31 marzo 2015 obbligo esteso ai restanti enti nazionali e alle Amministrazioni locali (Regioni, Provincie, Comuni) A partire dai tre mesi successivi a queste date le PA non possono procedere al pagamento - neppure parziale - fino all invio del documento in forma elettronica I maggiori problemi sono dovute alle modalità di conservazione elettronica dei documenti medesimi Accordo CNDCEC con società di software per tutti i commercialisti (nessuna spesa nemmeno per la conservazione sostitutiva fino a 12 fatture annue) pagina 55 di 58

56 Sanzioni IVA nella UE Principi della Corte Lasciate alla valutazione dei singoli Stati ma devono essere effettive proporzionate dissuasive Per il principio di proporzionalità occorre tener conto della gravità della violazione del danno subito dall erario dell opera prestata dal contribuente per eliminare o attenuare le conseguenze degli errori I singoli Stati membri devono valutare la propensione dei loro cittadini al rispetto delle norme determinare il loro ammontare per convincere o persuadere i cittadini al rispetto delle norme pagina 56 di 58

57 Corte UE causa Equoland C-272/13, 17/7/2014 Inversione contabile errata e sanzione sproporzionata negando la detrazione «Ai sensi della giurisprudenza della Corte, il versamento di interessi moratori può costituire una sanzione adeguata in caso di violazione di un obbligo formale, purché non ecceda quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti, consistenti nel garantire l esatta riscossione dell IVA e nell evitare l evasione (v. sentenza EMS- Bulgaria Transport, EU:C:2012:458, punto 75)» «Tuttavia, qualora l importo globale degli interessi posti a carico del soggetto passivo dovesse corrispondere all importo dell imposta detraibile, privando quindi quest ultimo del suo diritto a detrazione, una siffatta sanzione dovrebbe essere considerata sproporzionata» Punti 46 e 47 del dispositivo pagina 57 di 58

58 Corte UE causa Idexx C-590/13, 11/12/2014 Inversione contabile errata - Acquisto Intra non formalizzato «nell ambito del regime di autoliquidazione, il principio fondamentale di neutralità dell IVA esige che la detrazione dell imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi» «l amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l imposta, condizioni supplementari che possano produrre l effetto di vanificare l esercizio del diritto» «.. i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso» per contro, i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione» Punti da 38 a 42 del dispositivo pagina 58 di 58

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