Il piano scavi e la gestione delle terre e rocce da scavo nei cantieri. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco 18 dicembre 2015

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1 Il piano scavi e la gestione delle terre e rocce da scavo nei cantieri Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco 18 dicembre 2015

2 STRUTTURA DELL INTERVENTO PARTE 1 MATERIALI DA SCAVO (gestione come rifiuto, matrice o sottoprodotto) D.M. 161/2012 Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo Art. 41 bis della L. 98/2013 (Legge di conversione del Decreto del Fare) PARTE 2 MATERIALE DI RIPORTO L. 28/2012 Art. 41 della L. 98/2013 PARTE 3 NUOVO DPR Disciplina semplificata della gestione delle TRS PARTE 4 DISCUSSIONE 2

3 Art. 183 D.Lgs. 152/06 Definizione di RIFIUTO 1, lettera a) Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l obbligo di disfarsi. Art. 184 D.Lgs. 152/06 Classificazione 1. I rifiuti sono classificati secondo l origine in rifiuti URBANI e rifiuti SPECIALI e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti PERICOLOSI e NON PERICOLOSI. 2. Sono rifiuti urbani: elenco a) f); esempio: rifiuti domestici, spazzamento strade...; 3. Sono rifiuti speciali: elenco a) n); esempio: rifiuti derivanti da costruzione, demolizione, scavo lavorazioni artigianali e industriali ; 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato I. 3

4 Art. 184-bis, comma 1 D.Lgs. 152/06 Definizione di SOTTOPRODOTTO E un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a) qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) La sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana. L art. 184-bis dà la definizione generale di sottoprodotto, applicabile a qualsiasi sostanza. 4

5 PARTE 1 MATERIALI DA SCAVO 5

6 LE TERRE DA SCAVO ESCONO DAL SITO LE TERRE DA SCAVO RESTANO IN SITO Invio a DISCARICA o IMPIANTO DI TRATTAMENTO: GESTIONE COME RIFIUTO Parte IV, Titolo I, D.Lgs. 152/06 CANTIERE CON PRODUZIONE DI TERRE DA SCAVO RIUTILIZZO IN SITO: GESTIONE COME MATRICE AMBIENTALE RIUTILIZZO EX SITU (su suolo o processo produttivo): GESTIONE COME SOTTOPRODOTTO ART. 185 D.Lgs. 152/06 VIA o AIA: D.M. 161/2012 NON VIA o AIA: ART. 41 bis L. 98/2013 N.B.: Il proponente deve indicare esplicitamente le modalità di gestione prescelte alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi (SCIA, DIA, istanza di PdC, etc.) e nelle successive eventuali varianti. 6

7 MATERIALI DA SCAVO GESTITI COME RIFIUTO 7

8 Per la gestione dei materiali da scavo come rifiuti non sono necessarie specifiche autorizzazioni o prese d atto da parte del Comune o da altri Enti. CODICE CER 17 05: Terra (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Voci principali: *: Terre e rocce contenenti sostanze pericolose : Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce *. Materiali da scavo, 8

9 ANALISI DA ESEGUIRE - Analisi di classificazione; - D.Lgs. 152/06 Tabella 1, Colonna A (Verde Pubblico/Residenziale) e Colonna B (Commerciale/Industriale); - Test di cessione ai sensi del D.M. 5/2/1998 (Recupero); - Test di cessione ai sensi del D.M. 27/9/2010 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e Tabella 3 del medesimo decreto (Composti organici). Materiali da scavo, DOCUMENTI - Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR); - Registro carico e scarico se necessario. 9

10 MATERIALI DA SCAVO RIUTILIZZO IN SITO 10

11 Art. 185, comma 1 Esclusioni dall ambito di applicazione Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: c) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; Materiali da scavo, L Art. 185 esclude dalla normativa sui rifiuti e sui sottoprodotti il materiale: 1. Pulito; 2. Riutilizzato per costruzione; 3. Senza trattamenti 4. Nello stesso sito in cui è stato scavato. 11

12 Per la gestione dei materiali da scavo all interno del sito non sono necessarie specifiche autorizzazioni o prese d atto da parte del Comune o da altri Enti ANALISI DA ESEGUIRE - D.Lgs. 152/06 Tabella 1, Colonna A (Verde Pubblico/Residenziale) e Colonna B (Commerciale/Industriale); Materiali da scavo, DOCUMENTI - E opportuno ma non obbligatorio redigere un documento che dimostri i requisiti di cui all Art In alcune Regioni (es. Veneto) è prevista un AUTOCERTIFICAZIONE da inviare al Comune. 12

13 GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI 13

14 D.M. 161/2012: Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo 14

15 Art. 3 Ambito di applicazione GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO EX SITU COME SOTTOPRODOTTO SOGGETTO A VIA/AIA D.M. 161/2012 NON SOGGETTO A VIA/AIA L. 98/2013 Art. 41 bis Il DM 161/2012 si applica alla gestione dei MATERIALI DA SCAVO. Sono esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti. 15

16 Art. 1, c. 1, b Definizione di materiali da scavo il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato; 16

17 Riporto (All. 9) I riporti sono ORIZZONTI STRATIGRAFICI costituiti da MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA, ossia derivanti da attività quali scavi, demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare VARIAMENTE FRAMMISTI AL SUOLO E AL SOTTOSUOLO. I materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, nella quantità massima del 20% in massa, sono indicativamente: - materiali litoidi - pietrisco tolto d opera Laterizi - calcestruzzi - laterizi - prodotti ceramici - intonaci 17

18 Art. 4, comma 1 Materiali da scavo, quando sono sottoprodotti PER POTER ESSERE DEFINITI SOTTOPRODOTTI, I MATERIALI DA SCAVO DEVONO SODDISFARE TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI, CHE DEVONO ESSERE COMPROVATE DAL PROPONENTE TRAMITE IL PIANO DI UTILIZZO: Lo scopo primario delle attività non è la produzione di materiali da scavo; Il materiale da scavo è utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo; Sul materiale non viene effettuato alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale partica industriale; Il materiale da scavo è pulito. L onere della prova In tema di rifiuti, l applicazione di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria fa sì che l onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne richiede l applicazione. 18

19 Art. 4, comma 1, Lo scopo primario non è lo scavo Art. 4, comma 1, lettera a Il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale. - NO cave - SI costruzioni 19

20 Art. 4, comma 1, Conformità al Piano di Utilizzo Art. 4, comma 1, lettera b Il materiale da scavo è utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo: - nel corso dell esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un opera diversa per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; - in processi produttivi, in sostituzione di materiali da cava; Contenuti del Piano di Utilizzo (All. 5) 1. Inquadramento del sito di produzione dei materiali da scavo: - Denominazione, indirizzo, estremi catastali e cartografici; - Corografia, piante sottoservizi, inquadramento urbanistico, geologico ed idrogeologico; - Descrizione delle attività svolte sul sito (uso pregresso, risultati di eventuali indagini pregresse); - Indicazione delle aree di scavo, dei volumi in banco suddivisi per tipologia; - Tecnologie di escavazione. 20

21 Art. 4, comma 1, Conformità al Piano di Utilizzo Contenuti del Piano di Utilizzo (All. 5) 2. Inquadramento dei siti di utilizzo: - Denominazione, indirizzo, estremi catastali e cartografici; - Corografia, piante sottoservizi, inquadramento urbanistico, geologico ed idrogeologico; - Descrizione delle attività attualmente svolte sul sito; - Indicazione delle modalità e finalità di utilizzo dei materiali da scavo. 3. Individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo: (SE APPLICABILE, ad es. per impianto produzione cls) - Denominazione impianti e indirizzo; - Indicazione dei volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie; - Indicazione delle modalità e finalità di utilizzo dei materiali da scavo. 21

22 Art. 4, comma 1, Conformità al Piano di Utilizzo Contenuti del Piano di Utilizzo (All. 5) 4. Operazioni di normale pratica industriale (SE PREVISTE, ad es. vagliatura, frantumazione ) 5. Caratterizzazione ambientale del sito di origine : - Risultati dell indagine conoscitiva dell area (studi pregressi, fonti bibliografiche..); - Descrizione delle indagini svolte (ubicazione punti, parametri ricercati e metodiche analitiche, risultati); - Indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d opera. 22

23 Art. 4, comma 1, Conformità al Piano di Utilizzo Contenuti del Piano di Utilizzo (All. 5) 6. Inquadramento dei siti di deposito intermedio: (SE PREVISTI) - Denominazione, indirizzo, estremi catastali e cartografici; - Corografia, piante sottoservizi, inquadramento urbanistico, geologico ed idrogeologico; - Indicazione delle modalità di deposito dei materiali da scavo. 7. Percorsi e modalità previsti per il trasporto dei materiali da scavo - Trasporto su gomma o su ferro. 23

24 Art. 4, comma 1, La Normale Pratica Industriale Art. 4, comma 1, lettera c Il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale partica industriale, secondo i criteri di cui all allegato 3 Normale pratica industriale (All. 3) Costituiscono normale pratica industriale le operazioni finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche del materiale per renderne l utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. 24

25 Art. 4, comma 1, La Normale Pratica Industriale Normale pratica industriale (All. 3) Le operazioni più comuni (ELENCO NON ESAUSTIVO) sono: - Selezione granulometrica (VAGLIATURA); - Riduzione volumetrica mediante macinazione (FRANTUMAZIONE); - Stabilizzazione e calce, cemento o altra forma idoneamente sperimentata concordando preventivamente le modalità di utilizzo con ARPA in fase di redazione del PdU; - Stesa al suolo per consentire l asciugatura e la maturazione e favorire l eventuale biodegradazione naturale degli additivi usati per lo scavo; - Riduzione degli elementi estranei (es. VTR, PVC ecc.) presenti nei materiali. Quello che non è NORMALE PRATICA INDUSTRIALE è considerato TRATTAMENTO 25

26 Art. 4, comma 1, Requisiti di Qualità Ambientale Art. 4, comma 1, lettera d Il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all allegato 4. Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo (All. 1) La caratterizzazione ambientale può essere svolta: - preliminarmente allo scavo (caratterizzazione IN FASE DI PROGETTAZIONE); - solo se non è possibile, in corso d opera (caratterizzazione IN FASE ESECUTIVA); - oppure sia preliminarmente sia in corso d opera se i metodi di scavo possono comportare contaminazione del terreno. 26

27 Procedure di campionamento in fase di progettazione (All. 2) Art. 4, comma 1, Requisiti di Qualità Ambientale Le procedure di campionamento devono essere illustrate nel PdU. 1. La caratterizzazione avviene IN BANCO: sono preferite le trincee rispetto ai sondaggi a carotaggio. 2. L ubicazione dei punti può essere ragionata, sistematica su griglia (maglia da 10 a 100 m) o casuale. Minimo 3 punti. Se possibile è meglio il criterio ragionato (secondo i centri di rischio) dal momento che si rileva un incongruenza tra le dimensioni della maglia indicata per l ubicazione sistematica e il numero minimo di campioni richiesti. 27

28 Art. 4, comma 1, Requisiti di Qualità Ambientale Procedure di campionamento in fase di progettazione (All. 2) 3. Il numero di punti non deve essere inferiore a 3. Dimensione dell area Punti di prelievo Inferiore a m 2 Minimo 3 Tra e m ogni m 2 Oltre i m ogni m 2 eccedenti 4. la profondità di indagine è determinata in base alle profondità previste per gli scavi. 28

29 Art. 4, comma 1, Requisiti di Qualità Ambientale Procedure di campionamento in fase di progettazione (All. 2) 5. Il numero di campioni sulla verticale di ogni punto di indagine sarà di 3 (superficiale, fondo scavo, intermedio) o 2 (per scavi inferiori ai 2 m). Campione Profondità 1 Da 0 a 1 m da p.c. 2 Nella zona di fondo scavo 3 Nella zona intermedia tra i due 6. Se gli scavi interessano la porzione satura del terreno bisogna prelevare anche un campione delle acque di falda per ogni punto di indagine (preferibilmente campionamento dinamico). 7. Andranno prelevati campioni compositi (da fondo scavo o pareti per le trincee e spezzoni di carota per i sondaggi) o puntuali in caso di evidenze organolettiche. 8. Se si riscontra la presenza di riporto: - i punti di indagine devono essere rappresentativi di ogni porzione di suolo interessata da riporti; - deve essere valutata la % in massa degli elementi di origine antropica (All. 9). 29

30 Art. 4, comma 1, Requisiti di Qualità Ambientale Caratterizzazione in fase esecutiva (All. 8) I criteri generali devono essere indicati nel PdU. Viene fatta dall esecutore: - In cumulo all interno di opportune aree di caratterizzazione - Direttamente sull area di scavo e/o sul fronte di avanzamento - Sull intera area di intervento Caratterizzazione su cumuli - Le piazzole per i cumuli in attesa di caratterizzazione devono essere impermeabilizzate e di superficie adeguata; - Devono essere preferibilmente poste in prossimità degli scavi e identificate con adeguata segnaletica; - Se nelle aree di produzione non c è spazio sufficiente le aree di caratterizzazione possono essere anche in un area esterna che può coincidere anche con il sito di destino; - Il volume dei cumuli, che vanno coperti con dei teli, è compreso tra i 3000 ei 5000 m 3 ; - Il numero di cumuli da campionare è definito tramite un criterio statistico; - Il metodo di campionamento è secondo la norma UNI (= 8 campioni elementari per ogni cumulo, 4 superficiali e 4 profondi, da cui ottenere un solo campione che, per quartatura, da il campione finale da analizzare). 30

31 Art. 4, comma 1, Requisiti di Qualità Ambientale Caratterizzazione in fase esecutiva (All. 8 Parte A) Caratterizzazione sull area di scavo o sul fronte di avanzamento - La caratterizzazione sull area di scavo o sul fronte di avanzamento va eseguita all inizio dello scavo, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della litologia di materiali da scavo e nei casi si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione; - La caratterizzazione sul fronte di avanzamento vale per canali e galleria o simili. Caratterizzazione nell intera area di intervento - Se la caratterizzazione in corso d opera si fa sull intera area di intervento si seguono i criteri validi per la caratterizzazione in fase di progettazione (All.2). 31

32 Art. 4, comma 1, Requisiti di Qualità Ambientale Procedure di caratterizzazione (All. 4) Come si campiona il terreno Il campionamento del terreno avviene scartando con un setaccio la frazione granulometrica superiore ai 2 cm. Se si ricercano parametri volatili, l aliquota destinata a quelle analisi non si setaccia. 32

33 Procedure di caratterizzazione (All. 4) Art. 4, comma 1, Requisiti di Qualità Ambientale Quali parametri si devono analizzare Il set di parametri deve essere definito sulla base delle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze o potenziali anomalie del fondo naturale. Il set minimo è quello della tabella 4.1: Parametri* Metalli: As, Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, Cr tot, Cr VI Idrocarburi pesanti C>12 Amianto * Se ci si trova a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione o da insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera si cercano anche BTEX e IPA. Se la produzione di materiale da scavo è tra i 6000 e i m 3 nonèrichiestatuttala tabella ma si possono scegliere solo alcune sostanze indicatrici. 33

34 Art. 4, comma 1, Requisiti di Qualità Ambientale Procedure di caratterizzazione (All. 4) Limiti di riferimento I risultati devono essere confrontati con le CSC specifiche per la destinazione d uso urbanistica (D.Lgs. 152/06 Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonne AeB) o ai valori di fondo naturale. IMPORTANTE!!! Qualora ci fosse un superamento delle CSC del sito di produzione si entra in bonifica. Quindi bisogna considerare le destinazioni d uso di entrambi i siti: di ORIGINE e di DESTINO. 34

35 Art. 5 La procedura del Piano di Utilizzo (PdU) ALCUNE DEFINIZIONI Autorità Competente (che approva il PdU) Autorità competente del procedimento VIA o AIA. Proponente E il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo. Esecutore E il soggetto che esegue il Piano di Utilizzo. 35

36 Art. 5 La procedura del PdU Quando si presenta il PdU (comma 1) Il PdU è presentato dal proponente all Autorità competente almeno 90 giorni prima dell inizio dei lavori per la realizzazione dell opera, anche in fase di progetto definitivo; prima dell espressione del parere di valutazione ambientale. Come si presenta (comma 2) Il Piano di utilizzo: la procedure Deve essere redatto in conformità con l allegato 5 ; Può essere presentato anche per via telematica; Deve essere corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il proponente attesta la sussistenza dei requisiti relativi ai sottoprodotti (art. 4 comma 1). 36

37 Art. 5 La procedura del PdU La procedura ordinaria (commi 2, 3) Il Piano di utilizzo: la procedure Il proponente presenta il PdU almeno 90 gg prima dell inizio dei lavori L Autorità competente può chiedere, in un unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione del PdU, integrazioni alla documentazione presentata. Il proponente, salvo che l autorità competente non lo abbia espressamente indicato, non ha un termine per produrre le integrazioni richieste. Se il PdU dimostra i requisiti di qualità ambientale di cui all Allegato 4 del sito di produzione e di utilizzo, l Autorità competente entro 90 giorni dalla presentazione del PdU o delle eventuali integrazioni approva il Piano o lo rigetta. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo PdU. L AC ha facoltà di chiedere l intervento di ARPA, con motivato provvedimento, per verificare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale. In questo caso ARPA può chiedere la proponente un approfondimento di indagine in contraddittorio e accerta entro 45 giorni la sussistenza dei requisiti e comunica gli esiti all AC. 37

38 La procedura ordinaria (commi 2, 3) 38 Il Piano di utilizzo: la procedure

39 Durata del PdU (commi 6, 7) Il PdU definisce la durata di validità del piano stesso. Il PdU può essere prorogato 2 mesi prima della scadenza dei termini per la durata massima di 1 anno. Il Piano di utilizzo: la procedure Si consiglia di stare larghi: allo scadere dei termini viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto. Inizio dei lavori (comma 6) Le attività indicate nel PdU dovranno avere inizio entro 2 anni dalla sua presentazione salvo deroghe motivate da parte dell'ac. 39

40 Art. 7 Obblighi generali Conservazione dei documenti (commi 1, 2) Il Piano di utilizzo: la procedure Il PdU e le eventuali dichiarazioni rese nei casi di emergenza di cui all Art.6, devono essere conservate presso il sito di produzione del materiale scavato oppure presso la sede legale del proponente (e, se diverso, anche dell esecutore) per 5 anni. La documentazione deve essere resa disponibile all Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia della documentazione deve essere conservata anche presso l AC. 40

41 Art. 8 Modifiche al PdU Il PdU si può/deve modificare? (Commi 1 5) Il proponente o l esecutore modificano il PdU in caso di modifica sostanziale. Modifica sostanziale Il Piano di utilizzo: la procedure a) un aumento > 20% del volume in banco dei materiali da scavare. Il PdU deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia avvenuta la variazione; b) la destinazione del materiale è per un sito diverso da quello indicato; * c) la destinazione del materiale è per un sito intermedio diverso; * d) la modifica delle tecnologie di scavo. * * in questi casi sino a quando l'aggiornamento del PdU non è stato approvato si potrà procedere solo mantenendo le previsioni del PdU originario. La procedura per l aggiornamento del PdU riparte e richiede una nuova approvazione come previsto dall Art

42 Art. 9 Realizzazione del PdU Adempimenti per il PdU (Commi 1, 2, 3) Il Piano di utilizzo: la procedure Il proponente deve comunicare all'ac il nominativo dell'esecutore del PdU prima dell'inizio dei lavori che da quel momento fa proprio il PdU e ne è responsabile. L'esecutore redige i documenti relativi al trasporto (Allegato 6) e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (Allegato 7). IMPORTANTE!!! L esecutore diventa responsabile del PdU 42

43 Art. 11 Trasporto La documentazione (Commi 1, 2, 3) Comunicazione preventiva Prima che avvenga il trasporto deve essere inviata all AC una comunicazione attestante: - generalità della stazione appaltante; - generalità della ditta appaltatrice; - generalità della ditta di trasporto; - generalità della ditta che riceve il materiale e del luogo di destino; - targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico (!), quantità e tipologia del materiale trasportato. In caso di modifiche bisogna darne tempestiva comunicazione all AC (anche per via telematica). Documenti per ogni camion Il trasporto del materiale è accompagnato dalla seguente documentazione: - Documento di trasporto (allegato 6); - Certificati analitici relativi al materiale trasportato; - Documento di approvazione del PdU. 43

44 Art. 11 Trasporto Obblighi Tale documentazione viene predisposta in 3copie(una per l esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario) o 4copie(una anche per il proponente nel caso in cui questo sia diverso dall esecutore). La documentazione va conservata per 5 anni e resa disponibile nel caso l Autorità di controllo ne faccia richiesta. 44

45 Documento di trasporto (All. 6) Per ogni automezzo e per ogni tratta dovrà essere compilato uno specifico modulo che compie il trasporto a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito intermedio. Il documento deve viaggiare insieme al materiale e, una volta completato il trasporto, deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo e in copia dall esecutore, dal proponente e dal trasportatore. 45

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48 Documento di approvazione del PdU Certificati analitici 48

49 Art. 10 Deposito in attesa di utilizzo Il deposito (Comma 1) Il deposito, che deve essere indicato nel PdU, può avvenire: all interno del sito di produzione; in siti di deposito intermedio; nei siti di destinazione. Accorgimenti (Commi 1 5) Il deposito dei materiali deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito di deposito temporaneo; I depositi devono avere apposita segnaletica che riporta: le informazioni relative al sito di produzione, le quantità di materiale, i dati amministrativi del PdU; L utilizzo deve avvenire nei termini fissati nel PdU. 49

50 Art. 12 Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U. La documentazione (Commi 1 4) L esecutore deve attestare l avvenuto utilizzo del materiale scavato in conformità con il PdU mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in conformità all allegato 7 (DAU), corredata dalla relativa documentazione. Il deposito non costituisce un utilizzo ai sensi dell Art. 4, comma 1, lettera b. La dichiarazione va effettuata entro il termine di validità del PdU* e conservata per 5 anni dalla data di presentazione. *E NECESSARIO AVERE UN BUON MARGINE DI TEMPO: STARE LARGHI CON LA DURATA DEL PdU! Caso in cui l utilizzatore sia un soggetto terzo (Comma 5) Nel caso in cui l utilizzo non avvenga da parte del proponente o dell esecutore, nella D.A.U. deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto terzo deve completare l utilizzo. Si consiglia che la D.A.U. sia firmata anche dal soggetto terzo che utilizzerà il materiale. Dell avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all AC da parte del soggetto terzo. 50

51 Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U. (All. 7) 51

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53 Certificati analitici Documento di approvazione del PdU 53

54 Art. 5, comma 4 Siti con valori elevati di fondo naturale Si applica se Se il sito di produzione è caratterizzato da materiale che presenta concentrazioni superiori alle CSC per la specifica destinazione d uso a causa fenomeni naturali. Il Piano di utilizzo: la procedura per Procedura In fase di predisposizione del PdU, il proponente dovrà segnalare i superamenti all'ac attraverso un piano di accertamento* da eseguire in contraddittorio con l'arpa per definire i valori di fondo da assumere. Successivamente all'esecuzione del piano di accertamento si potrà presentare il PdU secondo la procedura e i termini previsti in via ordinaria. In tal caso l utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell ambito dello stesso sito di produzione. Nell ipotesi di utilizzo in un sito diverso ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento del sito di produzione. * Si evidenzia come il comma 4 non individui alcun termine per l'effettuazione di questa procedura preliminare. 54

55 Art. 5, comma 5 Siti oggetto di interventi di bonifica Si applica se Se il sito di produzione interessa un sito oggetto di interventi di bonifica o di ripristino ambientale. Il Piano di utilizzo: la procedura per La procedura Previa richiesta del proponente, i requisiti di qualità ambientale sono individuati da ARPA che entro 60 giorni dalla data della richiesta comunica al proponente se i valori riscontrati non superano le CSC di riferimento per la specifica destinazione d uso del sito di destinazione. In caso di esito positivo il proponente può presentare il PdU secondo la procedura e i termini previsti in via ordinaria. 55

56 Art. 6 Situazioni di emergenza La procedura (commi 1, 2, 3) Si applica se Se, in situazioni di emergenza dovute a cause di forza maggiore, la sussistenza delle condizioni per il sottoprodotti (Art. 4, c 1) è attestata all AC mediante una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (Allegato 7). Il Piano di utilizzo: la procedura in La procedura Dalla data della dichiarazione il materiale può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro 15 giorni dalla data di inizio dei lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione deve comunque presentare il PdU secondo le modalità previste all Art.5. L AC ha facoltà di eseguire controlli e richiedere integrazioni alla documentazione presentata. La deroga NON si applica ai siti in bonifica. 56

57 All.8 Parte B Controlli ARPA I controlli I controlli della corretta attuazione del PdU sono eseguiti da ARPA direttamente sull area di destinazione finale del materiale da scavo. La modalità Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale. Si usano gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d opera. I punti di indagine possono essere sistematici o casuali (?) (minimo 3). Dimensione dell area Punti di prelievo Inferiore a m 2 Minimo 3 Tra e m ogni m 2 Oltre i m ogni m 2 eccedenti La profondità dei punti di indagine dipende dalla profondità del sito di riutilizzo. I campioni su ogni verticale: uno nel primo metro, uno sul piano di imposta, uno intermedio. 57

58 Art. 15 Disposizioni finali e transitorie Transitorio (Comma 1) Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore DM 161 (6 ottobre 2012), entro 180 giorni a partire da tale data (circa 06/04/13), i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi dell Art. 186 del D.Lgs. 152/06 (Piano Scavi), possono essere assoggettati al D.M. 161/12 (Piano di Utilizzo). Si può scegliere. Decorso il termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo i progetti sono portati a termine secondo la procedura precedente. Sanzioni Il DM 161, in quanto atto amministrativo, non può prevedere l applicazione di sanzioni per il mancato rispetto delle procedure indicate, ma in diversi passaggi sottolinea che in caso di mancata osservanza dei suoi contenuti il materiale sarà considerato come un rifiuto e quindi assoggettato alla relativa disciplina sanzionatoria. 58

59 Questioni aperte (1/4) Il materiale di riporto 1. Come si determina la % in massa dei materiali antropici all interno del riporto? Non è specificato in nessun punto del decreto. In caso di trincee si ipotizza la seguente modalità: creazione di un campione composito (es. 10 kg), si vaglia/cernisce il materiale antropico e si fa la proporzione. Nel caso di carotaggi è di difficile determinazione. che si pesa 59

60 Determinazione merceologica quantitativa CUMULO DESTINATO ALLA QUARTATURA CUMULO ACCESSORIO Bisogna scegliere PRIMA le modalità. Le scelte non devono essere arbitrarie. (CIRCA 300 kg) CAMPIONE TEST per MERCEOLOGICA: - Disposizione su telo;: - Cernita manuale dei materiali antropici; - Pesate e calcolo proporzioni. 60

61 Questioni aperte (2/4) Presenza di altri rifiuti nei materiali da scavo Dalla definizione, Art. 1, c.1, lettera d, i materiali da scavo possono contenere (a patto che non siano contaminati) oltre al terreno riporto, contenente cioè - Materiali litoidi - Pietrisco tolto d opera - Calcestruzzi - Laterizi - Prodotti ceramici - intonaci altri materiali quali: - Calcestruzzo - Bentonite - PVC - Vetroresina - Miscele cementizie e additivi per lo scavo meccanizzato Mentre c è una % massima ammessa per il primo elenco non c è nessuna indicazione per il secondo. 61

62 Questioni aperte (3/4) Vale il silenzio/assenso sul PdU dopo il termine dei 90 giorni? Non si ritiene che il PdU possa essere adottato tramite silenzio/assenso nonostante la formula del DM 161/2012 lasci un certo spazio a tale tesi interpretativa (Art. 5, c.3 ultimo periodo). 62

63 Questioni aperte (4/4) Campionamento acque nel caso di scavi nel saturo L Allegato 2 prescrive: nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio sarà necessario acquisire un campione delle acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale, con un campionamento dinamico. Non è chiaro se si debba realizzare un piezometro per ciascun punto di indagine e in che modo interpretare i risultati che derivano da tale campionamento. 63

64 PIANO SCAVI EX ART 41 BIS L. 98/2013 PER I MATERIALI DA SCAVO IN USCITA DAL SITO (NON IN VIA o AIA) 64

65 AMBITO DI APPLICAZIONE L. 98/2013 Art. 41 bis, commi 1 e 5, GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO EX SITU COME SOTTOPRODOTTO SOGGETTOA A VIA/AIA D.M. 161/2012 NON SOGGETTO A VIA/AIA L. 98/2013 Art. 41 bis «Decreto del fare» 65

66 DICHIARAZIONE del Proponente o del Produttore ad ARPA L. 98/2013 Art. 41 bis, comma 2, E necessario rendere una Dichiarazione ad ARPA del luogo di produzione che attesti che il materiale da scavo rispetta i requisiti per poter essere considerato SOTTOPRODOTTO. E opportuno mandare per conoscenza tale dichiarazione anche al Comune del luogo di produzione. 66

67 L. 98/2013 Art. 41 bis, comma 1, Contenuti della DICHIARAZIONE: REQUISITI DEI MATERIALI DA SCAVO PER POTER ESSERE SOTTOPRODOTTI 1. Destinazione certa. Indicazione dei siti di destino o cicli produttivi a cui sono destinati all esterno dell area: cantieri, impianti di trattamento, cava o altro (denominazione, indirizzo). 2. Se destinati ad essere utilizzati sul suolo: rispetto dei limiti di col A e B del sito di destinazione e assenza di rischio per la falda Descrizione delle caratteristiche dell area di origine ai fini della potenziale presenza di contaminanti. Descrizione della caratterizzazione ambientale eseguita (campionamenti in banco, metodiche di prelievo ed analisi). Risultati analitici sul setacciato ai 2 cm per verificare la qualità dei materiale rispetto ai limiti della Tab 1, Colonna A e B del D.Lgs. 152/06 (Parte IV, Titolo V, Allegato 5) e sull eluato (Allegato 3 D.M. 05/02/98 e s.m.i.) per verificare l assenza di rischio per la falda. Certificato destinazione d uso dell area di destino. 67

68 3. Se destinati a cicli produttivi: non comportano rischi per la salute o aumenti delle emissioni. Relazione tecnica sulla compatibilità delle caratteristiche fisico-chimiche dei materiali da scavo in rapporto al ciclo produttivo a cui sono destinate. L. 98/2013 Art. 41 bis, comma 2, 4. Ai fini del loro destino non è necessario alcun trattamento oltre alle normali pratiche di cantiere. Dichiarazione di assenza di trattamenti oltre le normali pratiche. Descrizione delle eventuali normali pratiche adottate. Elenco esemplificativo e non esaustivo di normali pratiche di cantiere: - Selezione granulometrica (vagliatura); - Riduzione volumetrica mediante macinazione (frantumazione); - Stabilizzazione a calce, cemento o altra forma idoneamente sperimentata; - Stesa al suolo per consentire l asciugatura e la maturazione e favorire l eventuale biodegradazione naturale degli additivi usati per lo scavo; - Riduzione degli elementi estranei (es. VTR, PVC ecc.) presenti nei materiali. 68

69 Contenuti della DICHIARAZIONE: ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE 1. Dati del dichiarante e/o produttore. L. 98/2013 Art. 41 bis, comma 2, 2. Dati del sito di produzione. - Individuazione del cantiere (Denominazione, indirizzo, destinazione urbanistica, dimensione ); - Riferimenti dell Atto autorizzativo dell opera da cui originano i materiali da scavo - Quantitativo di materiale da scavo da utilizzare fuori dal sito. 3. Dati dei siti di deposito. - Denominazione, indirizzo; - Periodo di deposito. N.B.: Il deposito non può superare 1 ANNO dalla data di produzione a meno che l opera nel quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. 69

70 4. Dati del sito o ciclo produttivo di destinazione. - Individuazione del cantiere (Denominazione, indirizzo, destinazione urbanistica, dimensione ); - Riferimenti dell Atto autorizzativo dell opera/impianto di destinazione dei materiali da scavo; - Quantitativo di materiale da scavo destinato. 5. Tempi previsti per il riutilizzo. L. 98/2013 Art. 41 bis, comma 2, 70

71 MODIFICHE alla dichiarazione al COMUNE del luogo di produzione L. 98/2013 Art. 41 bis, comma 2, Eventuali modifiche ai contenuti indicati nella dichiarazione devono essere comunicate al Comune del luogo di produzione entro 30 gg dal momento in cui è intervenuta la variazione. E opportuno comunicare le modifiche per conoscenza anche ad ARPA. 71

72 Comunicazione di AVVENUTO UTILIZZO a Comune e ARPA L. 98/2013 Art. 41 bis, comma 3, E necessario confermare ad ARPA e al Comune (sia del luogo di produzione che del/i luogo/i di destino) che i materiali da scavo sono stati utilizzati secondo le previsioni comunicate nella Dichiarazione. Tale comunicazione deve essere effettuata dal Produttore. 72

73 Non è necessaria l approvazione. Il materiale da scavo deve essere utilizzato entro 1 anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Il trasporto dei materiali da scavo deve essere accompagnato dal Documento di Trasporto (DDT). ARPA ha la facoltà di effettuare controlli a campione anche attraverso sopralluoghi e campionamenti.. NOTE IMPORTANTI 73

74 LE QUESTIONI APERTE (1/2) INTERPRETAZIONE ALTERNATIVA L interpretazione illustrata nelle pagine precedenti è quella adottata da ARPA e dal Comune di Milano. Tuttavia esiste un altra interpretazione (Sentenza TAR Lazio 6187 del 10/06/14) secondo la quale l Art. 41 bis si applicherebbe ai piccoli cantieri (<6.000 m 3 ) oppure ai grandi cantieri (> m 3 ) che non siano soggetti a VIA o AIA. GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO EX SITU COME SOTTOPRODOTTO VOLUME SOGGETTOA A VIA/AIA NON SOGGETTO A VIA/AIA < m 3 L. 98/2013 Art. 41 bis > m 3 D.M. 161/2012 L. 98/2013 Art. 41 bis 74

75 LE QUESTIONI APERTE (2/2) ANALISI DELL ELUATO A cosa si applica? L analisi dell eluato per verificare il possibile rilascio di contaminanti in falda, in accordo con la posizione di ARPA, sembrerebbe, per analogia con il contenuto dell Art. 41, da applicare solamente ai materiali di riporto. Tuttavia l Art. 41 bis non lo specifica. E possibile quindi pensare che l eluato vada fatto sempre, indipendentemente dalla matrice ambientale (sia terreno naturale che riporto). Quali sono i limiti di riferimento? Per l analisi dell eluato la norma richiama l Allegato 3 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.. Per quanto riguarda i limiti di riferimento sarebbe naturale pensare di prendere in considerazione il medesimo decreto, tuttavia alcuni (ARPA) sostengono che i limiti da adottare siano quelli delle acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06). 75

76 PARTE 2 MATERIALE DI RIPORTO 76

77 Materiale di riporto le modifiche introdotte dal «Decreto del fare» DEFINIZIONE Art. 3 D.L. 25 gennaio 2012 n.2 Convertito con L. 28/2012 Materiale di riporto, Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. 77

78 Art. 41 L. 98/2013 Ai fini dell applicazione dell Art. 185, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 152/06, le matrici materiale di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell articolo 9 del D.M. 5 febbraio 1998 ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. Materiale di riporto, Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente che consentano di utilizzare l area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 78

79 Questioni aperte (1/4) Definizione di materiale di riporto La norma: - non esclude la presenza nel riporto di materiali pericolosi (es. amianto); - non indica il limite massimo per i materiali eterogenei. Su questi punti è intervenuto il Ministero (Lettera del 14/05/2014 di Pernice) che indica come riferimento per i materiali non pericolosi il 20% del DM 161 e per i materiali pericolosi la gestione come rifiuti. Tutto ciò non è applicabile per TAR Lazio (Sentenza 6187 del 10/06/2014). 79

80 Questioni aperte (2/4) L Art. 41 non considera il 185 comma 4 L Art. 41 cita espressamente «ai fini dell applicazione dell Art. 185, comma 1, lettere b) e C) del D.Lgs. 152/06» quindi i seguenti casi: - Riporto non scavato; - Riporto scavato e riutilizzato in sito. Ma non richiama il comma 4: caso in cui il riporto venga scavato e riutilizzato fuori dal sito. Cosa bisogna fare per i riporti che si intende utilizzare fuori dal sito? E necessario l eluato? 80

81 Questioni aperte (3/4) Test di cessione: quali sono i parametri e i limiti? La norma richiama il DM 5 febbraio 1998 al fine delle metodiche da applicare. Tuttavia alcuni (Nota del Ministero del 14/05/2014 e ARPA) sostengono che: - «I parametri di interesse devono essere identificati, di concerto con l autorità di controllo, sulla base delle caratteristiche dei materiali di riporto e dell origine degli stessi, nonché della potenziale mobilità e tossicità delle sostanze in essi presenti. In tal senso l elenco di cui al DM 5 febbraio 1998 deve considerarsi meramente indicativo e non esaustivo». - «In riferimento, poi, ai limiti di confronto applicabili al test di cessione, è evidente che, in considerazione dell obiettivo di tutela delle risorse idriche sotterranee, i limiti con i quali confrontare l eluato debbano essere quelli di cui alla Tabella 2 dell Allegato 5 del D.Lgs. 152/06». LA PRASSI ARPA è LA SEGUENTE PARAMETRI (SET MINIMO): Metalli, Solfati, Fluoruri; LIMITI: Tabella 2 dell Allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 81

82 Questioni aperte (4/4) Le procedure non sono indicate Il riporto è matrice naturale ma deve essere sottoposta a test di cessione. Se il TC supera i limiti normativi ci sono 3 possibilità: 1. Rifiuto; 2. Trattamento; 3. Messa in sicurezza. Ma nei casi 2 e 3 qual è la procedura? Non si tratta di rifiuti e non si rientra nemmeno nel campo delle bonifiche. 82

83 PARTE 3 NUOVA DISCIPLINA SEMPLIFICATA 83

84 Schema di D.P.R.: Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell art.8 del D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014 IN FASE DI CONSULTAZIONE (fino al 19/12/2015) Quanto riportato nella presente sezione è basato su una prima lettura di un documento non definitivo. Il contenuto deve essere pertanto considerato come puramente indicativo. 84

85 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 27, Norme di raccordo DPR TITOLO VI, Artt , 1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro 180 gg alla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi del DM 161/2012, o dell articolo 41- bis, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure dal presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo conforme alle disposizioni del presente regolamento, le opere sono portate a termine secondo la procedura previgente. Art. 31, Abrogazioni DM 161/2012; Art 184-bis, c2-bis D.Lgs. 152/06; Art 41, c2 lettera a) L. 98/2013; Art 41-bis L. 98/2013; 85

86 AMBITO DI APPLICAZIONE Il riordino e la semplificazione riguardano: a) la gestione delle TRS qualificate come (SIA VERSO L ESTERNO CHE ALL INTERNO DEL CANTIERE); DPR TITOLO I, Art. 1, comma 1, b) la disciplina del deposito temporaneo delle TRS qualificate ; c) la gestione delle TRS nei siti oggetto di (ALL INTERNO DEL CANTIERE). 86

87 DEFINIZIONI b) TERRE E ROCCE DA SCAVO DPR TITOLO I, Art. 2, comma 1, Il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un opera quali ad esempio: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ed altro); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ed altro; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ed altri); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato; TRS= Suolo/sottosuolo con eventuale materiale di riporto conforme + eventuali altri materiali 87

88 c) MATRICE MATERIALE DI RIPORTO DPR TITOLO I, Art. 2, comma 1, Orizzonte stratigrafico costituito da materiali di origine antropica che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. I materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica,anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in massa; RIPORTO= Terreno naturale + Materiali inerti di origine antropica <20% massa 88

89 d) MATERIALE DI RIPORTO CONFORME DPR TITOLO I, Art. 2, comma 1, Matrici materiali di riporto non contenenti amianto che all esito del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l eluato del test di cessione garantisce il rispetto delle, di cui all Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo; RIPORTO CONFORME= TC rispetta CSC Tabella 2 acque sotterranee 89

90 e) MATERIALE INERTE DI ORIGINE ANTROPICA I materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe non contenenti amianto, indicativamente identificabili con le seguenti tipologie: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci; z), aa), bb) CANTIERI DPR TITOLO I, Art. 2, comma 1, DEFINIZIONI DEI CANTIERI VOLUME SOGGETTOA A VIA/AIA NON SOGGETTO A VIA/AIA < m 3 Piccole dimensioni > m 3 Grandi dimensioni Grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA 90

91 TRS CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO Art. 4, c2 Criteri per definire le TRS come sottoprodotti a) sono generate durante la, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; DPR TITOLO II, Capo I, b) l utilizzo delle terre e rocce da scavo è conforme alle disposizioni del e si realizza : 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia diverso dalla normale pratica industriale; d) per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfano i requisiti di previsti dai Capi I, II e III del presente regolamento. 91

92 Art. 5, Deposito intermedio Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d uso urbanistica del sito di produzione, ai sensi della tabella 1, dell allegato 5, Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b ) l ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo; c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo; DPR TITOLO II, Capo I, d) il deposito delle TRS è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo e a eventuali rifiuti presenti nel sito, in deposito temporaneo; e) il deposito delle TRS è conforme alle previsioni del piano di utilizzo e si identifica tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile e nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo. 92

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