STRUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO
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- Pio Russo
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1 LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI PROF. GIUSEPPE CATALDI
2 Indice 1 STRUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO SUCCESSIONE NEI TRATTATI LOCALIZZABILI TRATTATI NON LOCALIZZABILI SMEMBRAMENTO, INCORPORAZIONE E FUSIONE MUTAMENTO RADICALE DI GOVERNO. SUCCESSIONE NEI DEBITI CONTRATTI BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: di 12
3 1 Strumenti normativi di riferimento Il problema della successione nei trattati nasce quando uno Stato si sostituisce per i motivi più vari ad un altro nel governo di una comunità territoriale. In tal caso, tale Stato assume i vincoli derivanti dai trattati stipulati dal predecessore? Perché tale questione si ponga è necessario che il mutamento di sovranità sia effettivo, che quindi vi sia di fatto un ritrarsi o espandersi della sovranità territoriale. La successione degli Stati nei Trattati ha formato oggetto di due distinti accordi di codificazione: 1. la Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978 sulla successione degli Stati nei trattati, in vigore soltanto dal 6 novembre 1996; 2. e la Convenzione di Vienna dell 8 aprile 1983 sulla successione degli Stati in materia di beni, archivi e debiti di Stato Sono parti della Convenzione 22 Stati membri. Secondo la dottrina tradizionale, ai fini della successione occorre distinguere tra due categorie di trattati: 1. quelli localizzabili e 2. quelli non localizzabili. I primi, stando alla migliore dottrina, non sono toccati da mutamenti di sovranità o territoriali, cosicché restano applicabili anche agli Stati che subentrano ai predecessori nel governo di un territorio. L unica eccezione è costituita dall applicazione della regola rebus sic stantibus quando il trattato che prevede un regime territoriale possiede anche natura altamente politica, come ad esempio quegli accordi che concedono porzioni di territorio per l installazione di basi militari straniere. In caso di mutamento rivoluzionario di governo o di mutamento territoriale e di sovranità accordi del genere si estingueranno. (Conforti) Il Conforti parla di intrasmissibilità dei trattati di natura politica come categoria generale nella quale possono rientrare anche accordi localizzabili. 3 di 12
4 In realtà il regime dei trattati localizzabili sfugge, a nostro avviso, al problema della successione degli Stati nei trattati. I trattati localizzabili continuano ad applicarsi non in virtù di un obbligo di successione, bensì a causa dell applicazione del principio di sovranità territoriale, che dev essere interpretato nel senso che l ente che subentra nella sovranità e nel governo di un dato territorio, deve accettarlo nello stato giuridico e con le limitazioni esistenti al momento dell acquisto e previste da trattati territoriali ovvero da consuetudini locali. 4 di 12
5 2 Successione nei trattati localizzabili Sono definiti localizzabili quei trattati, conclusi dal predecessore, che riguardano l uso di determinate parti del territorio (affitti di parti di territorio, navigabilità dei fiumi, smilitarizzazione di aree, costruzione di opere sui confini). In caso di trattati localizzabili, si applica la regola del res transit cum suo onere, per cui uno Stato che si sostituisce ad un altro nel governo di una comunità territoriale è vincolato dai precedenti trattati o clausole di un trattato. In caso di trattati localizzabili, si applica la regola del res transit cum suo onere, per cui uno Stato che si sostituisce ad un altro nel governo di una comunità territoriale è vincolato dai precedenti trattati o clausole di un trattato. Successione dei trattati localizzabili. La successione nei trattati localizzabili incontra un limite qualora tali trattati abbiano una prevalente caratterizzazione politica, che siano cioè strettamente legati al regime vigente prima del cambiamento di sovranità. Es. installazione basi militari straniere. 5 di 12
6 3 Trattati non localizzabili Le questioni di successione nei trattati non localizzabili in occasione di mutamenti territoriali dipendono da come viene classificato il mutamento territoriale. Regola della tabula rasa La regola fondamentale in caso di trattati non localizzabili è quella della tabula rasa. Lo Stato che subentra nel governo di un territorio, non è in linea di principio vincolato dagli accordi conclusi dal predecessore. Con riferimento alla classificazione del mutamento territoriale, la dottrina tradizionale indica le seguenti situazioni distacco, smembramento, fusione, incorporazione, mutamento radicale o rivoluzionario di governo. Distacco di una parte del territorio di uno Stato: In tal caso si possono verificare due situazioni territoriali: a) il territorio distaccatosi dallo Stato entra a far parte del territorio di un altro Stato; b) sul territorio distaccatosi si formano uno o più nuovi Stati. Esempi: per quanto riguarda il primo caso si fa riferimento all annessione di territori. Per quel che concerne il secondo caso, l esempio migliore è rappresentato dalla nascita dei nuovi Stati indipendenti che erano ex colonie di grandi imperi come quello britannico o francese. Nel caso in cui al distacco di una parte del territorio faccia seguito l incorporazione al territorio di uno Stato preesistente si applica la regola della tabula rasa con riguardo ai trattati vigenti nel territorio che subisce il distacco. 6 di 12
7 Al territorio distaccatosi si estendono in modo automatico gli accordi vigenti nello Stato che acquista il territorio (c.d. Regola della mobilità delle frontiere). Secessione Anche se sulla parte di territorio distaccata si formano uno o più Stati nuovi (secessione), vengono meno gli accordi dello Stato che subisce il distacco. In questo caso si applica il principio della tabula rasa. L applicazione del principio della tabula rasa è integrale per quanto riguarda i trattati bilaterali conclusi dal predecessore e vigenti nel territorio distaccatosi. Simili trattati potranno continuare ad avere valore solo se rinnovati attraverso un apposito accordo con la controparte, che potrà anche essere tacito. Notificazione di successione Per quanto riguarda i trattati multilaterali aperti, il principio della tabula rasa subisce un temperamento. Lo Stato di nuova formazione può, anziché aderire, procedere alla cd. notificazione di successione, con la quale la sua partecipazione retroagisce al momento dell acquisto dell indipendenza. 7 di 12
8 4 Smembramento, Incorporazione e fusione Occorre distinguere le varie ipotesi a secondo che in uno Stato si sia prodotto uno smembramento, una incorporazione o una fusione. Andiamo ad analizzare le tre ipotesi: Smembramento: Si ha lo smembramento quando uno Stato si estingue e sul suo territorio si formano due o più Stati nuovi, quando quindi nessuno dei nuovi Stati abbia la stessa organizzazione dello Stato preesistente. Ai fini della successione lo smembramento è da assimilare al distacco. Si applica dunque il principio della tabula rasa temperato, però, dalla regola della notificazione di successione per i trattati multilaterali aperti. Esempi: dissoluzione della ex Iugoslavia; dissoluzione della ex URSS; dissoluzione della Cecoslovacchia. Fusione: Parliamo di fusione quando due o più Stati si estinguono e danno vita ad un nuovo ed unico soggetto. Un esempio risalente è quello della RAU (Repubblica Araba Unita) nata dalla fusione di Egitto e Siria ma durata solo pochissimi anni. L incorporazione: si ha quando uno Stato, estinguendosi, passa a far parte di un altro Stato. All incorporazione e alla fusione si applicano la regola della tabula rasa e quella della mobilità delle frontiere dei trattati. Esempio: incorporazione della Repubblica Democratica tedesca nella Repubblica Federale tedesca a seguito dell accordo di riunificazione delle due Germanie. 8 di 12
9 Un eccezione al principio della tabula rasa, sia nel caso di incorporazione che di fusione, deve ammettersi quando le comunità statali incorporate o fuse mantengano, nell ambito dello Stato incorporante, un notevole grado di autonomia (vincolo di tipo federale). In tal caso si applica la regola della continuità degli accordi, con efficacia limitata alla regione incorporata o fusa. 9 di 12
10 5 Mutamento radicale di governo. Successione nei debiti contratti Un caso a parte, che non può annoverarsi tra i mutamenti territoriali ma che può determinare effetti sui trattati è costituito dal mutamento radicale o rivoluzionario di governo. Stando alla migliore dottrina in questo caso, che si verifica quando muta il regime politico in modo radicale senza che i confini statali ne siano toccati, tale mutamento non ha effetti sui trattati conclusi dal precedente governo ad eccezione di quelli di natura politica. Effetti giuridici sui trattati. Nei casi di distacco per annessione e di incorporazione si applica il principio della mobilità delle frontiere per cui al territorio distaccatosi cessano di applicarsi gli accordi dello Stato che ha subìto il distacco e iniziano ad applicarsi i trattati dello Stato che acquisisce il territorio. Nei casi di distacco che danno luogo a nascita di nuovi soggetti occorre ulteriormente distinguere: - le ipotesi di Stati nuovi sorti per effetto del processo di decolonizzazione - dagli altri casi di nascita di nuovi soggetti. Sul piano giuridico entrano in gioco due regole opposte, la tabula rasa e la continuità. Disciplina applicabile agli Stati decolonizzati In relazione agli Stati sorti da decolonizzazione è pressoché unanime il consenso della dottrina nel ritenere che il nuovo Stato sorga libero dai vincoli pattizi contratti dal predecessore: quindi in linea di principio lo Stato ex colonia che acquista l indipendenza dalla madrepatria non sarà legato dagli accordi conclusi da quest ultima con terzi Stati. E questa la regola della tabula rasa, codificata, con riferimento agli Stati decolonizzati, nell articolo 17 della Convenzione di Vienna del La tabula rasa subirebbe però, sempre per la dottrina maggioritaria, un temperamento dato dalla possibilità di utilizzo di uno strumento che mira ad assicurare la continuità degli accordi conclusi dalla madrepatria per il nuovo Stato: la notificazione di successione, atto unilaterale 10 di 12
11 attraverso il quale il nuovo Stato dichiara di voler subentrare negli obblighi convenzionali del predecessore con effetto retroattivo, a far data cioè dal momento dell acquisto dell indipendenza. Ratio: evitare vuoti giuridici nell applicazione del trattato. Vanno in questa sede ricordati gli accordi di devoluzione che intercorrono tra la madrepatria e l ex colonia divenuta indipendente e che hanno per oggetto il subentro del nuovo Stato negli accordi conclusi dalla madrepatria. Unanime dottrina considera irrilevanti questi accordi ai fini della partecipazione dei nuovi Stati agli accordi multilaterali e bilaterali di cui era parte contraente la madrepatria, occorrendo in ogni caso il consenso dei terzi Stati contraenti affinché tale partecipazione possa dirsi effettiva. La disciplina applicabile in altri casi Per quel che riguarda gli altri casi di nuovi Stati sorti da processi di distacco diversi dalla decolonizzazione ed i casi di Stati sorti da processi di smembramento, autorevole e maggioritaria dottrina ritiene applicabile sempre e comunque la regola della tabula rasa, mentre vi è chi, seguendo il doppio regime previsto dalla Convenzione di Vienna del 1978, considera che si applichi la regola della continuità automatica dei trattati del predecessore in capo al nuovo Stato. Per diversi autori si deve limitare l obbligo di continuità automatica dello Stato successore soltanto a certe categorie di trattati, che tutelano interessi generali dell umanità, quali quelli di natura legislativa e/o relativi ai diritti dell uomo ed ai trattati di diritto bellico umanitario. In base a certe opinioni poi, il regime degli accordi sui diritti umani e di diritto umanitario sarebbe assimilabile a quello vigente per i trattati localizzati. 11 di 12
12 Bibliografia di riferimento: B. CONFORTI, Diritto internazionale, ES, Napoli, T. TREVES, Diritto internazionale - Problemi fondamentali, Milano, ult. edizione N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, II ed., Torino, di 12
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