Regolamento per il procedimento di rilascio del nulla osta di cui all art. 13 della Legge n. 394 del 1991
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- Arianna Berardi
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1 Regolamento per il procedimento di rilascio del nulla osta di cui all art. 13 della Legge n. 394 del 1991 Delibera del Consiglio direttivo 21 aprile 1998, n. 40 Art Nelle more di approvazione del Piano e del regolamento previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 394 del 1991, il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del nulla osta di cui all articolo 13 della legge n. 394 del In relazione a quanto disposto dall articolo 6, comma 4, e articolo 11 della legge n. 394 del 1991, l esame delle istanze prodotte per il rilascio del nulla osta dell Ente Parco nazionale del Vesuvio consiste nella verifica della compatibilità dell intervento, ed ogni altra attività per cui si è previsto il nulla osta, con le misure di salvaguardia di cui all articolo 11 della legge n. 394 del 1991 e di quelle previste dal D.P. R. del 05/06/1995. Art Le istanze finalizzate al rilascio del nulla osta devono essere prodotte in triplice copia, in carta non legale, corredate dal progetto, relazione ed ogni altra documentazione utile all esame, sempre in triplice copia, indirizzate al Direttore d e l- l Ente Parco, mediante deposito presso il protocollo dell Ente. 2. Le istanze possono essere tr asme sse a me zzo plico postale raccomandata con avviso di ricevimento o anche personalmente, in questa ultima ipotesi viene rilasciata ricevuta, con indicazione della data e del cognome e del nome del dipendente che ric eve l istanza e la documentazione ad essa allegata.
2 REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA La documentazione richiesta a corredo delle istanze è indicata nella allegata Tabella A. Ulter iore documentaz ione può e ssere motivatamente e analiticamente richiesta, ad integrazione della istruttoria, e per una sola volta, entro trenta giorni dalla produzione della istanza; in tal caso, il termine per il silenzio assenso, decorre nuovamente. 4. Le istanze e la documentazione sono trasmesse, nei successivi tre giorni, per il parere de lla Commissione tecnic a consultiva, di cui all articolo L Ente comunica tempestivamente al soggetto istante, ai sensi della legge n. 241 del 07/09/90, l avvio del procedimento, nonché il responsabile del procedimento che, ove non disposto diversamente, è il responsabile dell ufficio tecnico. Art La Commissione tecnica consultiva per il rilascio del parere in ordine alle istanze di cui al presente regolamento, è composta da sei membri, scelti dal Consiglio direttivo, di cui uno nel suo seno che assume la Presidenza della Commissione, e c inque membri scelti tra esperti nelle seguenti discipline: urbanistica, ingegneria, diritto amministrativo, agro-forestale. La Commissione esprime a maggioranza semplice, parere motivato. Le funzioni di verbalizzante sono assolte dal responsabile dell'ufficio tecnico, o dal soggetto individuato ai sensi dell articolo 2, comma 5. Il c ompone nte ester no della Commissione decade a seguito di tre assenze continuative non giustificate dalle sedute; in tal caso, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile. 2. Delle sedute viene redatto processo verbale firmato da tutti i presenti e dallo stesso verbalizzante. 3. La Commissione può acquisire, ove necessario e previa autorizzazione alla spesa da parte del Direttore, relazioni di consulenti anche esterni a lla Amministrazione, nonc hé richiede al soggetto istante ulteriore documentazione e chiarimenti, nei termini di cui all ar-
3 370 REGOLAMENTI ticolo 2, comma Ove non vi sia stata richiesta di chiarimenti e/o di documentazione, la Commissione trasmette al Direttore dell Ente ogni atto del procedimento, decorsi trenta giorni dalla data di produzione della istanza. In caso di richiesta di chiarimenti e/o di documentazione, il predetto termine di trenta giorni decorre dalla data di deposito dei chiarimenti e/o della documentazione. 5. Il Direttore esamina i procedimenti per il rilasc io del nulla osta istr uiti dalla Commissione tecnica c onsultiva, e decide entro il termine di sessanta gior ni, de cor renti dalla data di produzione della istanza ove non vi sia stata richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integr ativa; in caso di tale richiesta il predetto ter mine di sessanta giorni decorre dalla data di produzione della documenta zione e/o dei c h i a r i m e n t i. 6. Dec orsi sessanta giorni dalla data di ricezione della istanza, senza adozione di alcuna decisione da parte del Direttore, l istanza si considera accolta. Il predetto termine di sessanta giorni interrotto e ha inizio nuovamente in ipotesi di richiesta motivata di ulteriore documentaz ione e c hiarimenti, nei termini di cui all articolo 2, comma Quando la Commissione ritiene di non poter esprimere il parere su di una istanza, per la particolare complessità ed eccezionalità della questione, rimette gli atti, con decisione e relazione motivata, al Direttore che propone, con urgenza, la questione al Presidente dell Ente per la convocazione del Consiglio direttivo per l esame dell istanza. In tale ipotesi non viene né interrotto, né sospeso il termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio assenso. Art I pareri adottati dalla Commissione sono trasmessi il giorno successivo al Direttore che informa, con relazione trimestrale, il Presidente e il Consiglio direttivo in ordine ai procedimenti avviati e definiti nel corso dell ultimo trimestre.
4 REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA Il responsabile dell ufficio tecnico, ovvero il soggetto designato ai sensi dell articolo 2, comma 5, trasmette tempestiva mente al soggetto istante, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, copia della decisione adottata in ordine alla istanza da parte del Direttore; ove necessario ed urgente, comunica preventivamente, mediante telegramma, al soggetto istante anche il dispositivo della decisione. Art. 5 La Commissione resta in carica cinque anni. Tabella A I seguenti documenti in carta libera in triplice copia. Le copie sono ridotte a due per domande che riguardano interventi diretti dell Ente che deve rilasciare la concessione o l autorizzazione. 1. Nel settore faunistico: a) stralcio della carta topografica I.G.M. in scala l:25.000, su cui deve essere indicata la zona dell intervento; b) autorizzazione degli Enti competenti con certificazione di conformità alle norme vigenti indipendentemente dall istanza del Parco nazionale; c) per le piste forestali: rappresentazione grafica della morfologia e stato dei luoghi con precisazione delle quote altimetriche del terreno e relativi profili con l indicazione degli elementi arborei, manufatti esistenti e loro caratteristiche, viabilità esistente e le sue caratteristiche. 2. Nei settori della difesa del suolo edilizio e urbanistico: a) stralcio della carta topografica I.G.M. in scala l:25.000, su cui deve essere indicata la zona dell intervento; b) estratto della mappa ca tastale con indicazione della zone
5 372 REGOLAMENTI d i n t e r v e n t o ; c) rappresentazione grafica della morfologia e stato dei luoghi con precisazione delle quote altimetriche del terreno e relativi profili con l indicazione degli elementi arborei, manufatti esistenti e loro caratteristiche e, in particolare, se oggetto dell intervento: I. edilizia esistente (superficie coperta, cubatura, stato di conservazione, destinazione d uso, caratteristiche dei materiali); II. manufatti edilizi (muri di contenimento, recinzioni, canali irrigui, casotti rurali, cisterne etc.); III. viabilità esistente e sue caratteristiche. d) Progetto dell intervento redatto da tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze corredato da: I. adeguata rappresentazione grafica di tutte le modifiche che s i propone di apportare agli elementi di cui al punto precedente; II. relazione tecnica esplicativa delle opere da intraprendere; III. documentazione fotografica a colori adeguata all intervento proposto, in formato minimo 10x15 cm, con l indicazione su apposita mappa dei punti di vista delle foto (anche le copie fotostatiche dovranno essere a colori); e) autorizzazione degli Enti competenti con certificazione di conformità alle norme vigenti indipendentemente dall esistenza del Parco nazionale.
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