Master Class Successioni 2016
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1 Master Class Successioni 2016 Modulo Advanced 08 Luglio 2016 ver.2016.a 1
2 8 Lezione Il Patto di Famiglia Legge n. 55/2006 Prof. Avv. Stefano Pardini Università di Pisa Facoltà di Giurisprudenza ver.2016.a 2
3 Argomenti 1. Nozione e la ratio legis 2. L inquadramento sistematico 3. I soggetti 4. L oggetto 5. Le impugnazioni 6. Lo scioglimento 7. I profili fiscali (cenni) ver.2016.a 3
4 1. Nozione La legge 14 febbraio 2006, n. 55 («Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia) (Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50) ha novellato il codice civile introducendo (artt. 768 bis/768 octies) l istituto del patto di famiglia. art. 768-bis. Nozione «È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti». Con il patto di famiglia si viene a determinare la conclusione di un contratto plurilaterale inter vivos ad effetti reali, a titolo gratuito, attraverso cui il titolare di una azienda od il titolare di quote sociali (disponente) trasferisce a uno dei suoi eredi (beneficiario) la proprietà di una parte dei propri beni destinati a cadere in successione (azienda o quote di partecipazione in società). Tentativo di individuare la natura giuridica del contratto in esame, rispetto allo schema negoziale previsto dal legislatore: - molteplicità di funzioni e l incerto e lacunoso quadro normativo lo rendono difficilmente accostabile alle figure tipiche; - lo escluderebbero dall area delle donazioni, dirette ed indirette, per farlo rientrare in un tertium genus negoziale, caratterizzato da una o più liberalità dirette non donative (strumenti attraverso i quali si attuano risultati economici analoghi alla donazione, in quanto sono predisposti in assenza di qualsivoglia costrizione (spontaneità dell attribuzione), per attribuire un vantaggio economico senza corrispettivo (arricchimento), con correlativo depauperamento patrimoniale del disponente. (Risvolti pratici: caso in cui al patto di famiglia non partecipino il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove si aprisse la successione in quel momento, così come stabilito dall art. 768-quater cod. civ.: il contratto non è nullo ma i legittimari non partecipanti al patto potranno attivare gli strumenti (classici) posti a loro tutela dal diritto ereditario (azione di riduzione), che, ove parti del contratto in questione, sarebbero (legalmente) inibiti: il legittimario non partecipante al patto di famiglia conserverà il diritto di agire in riduzione all apertura della successione, ma non per questo potrà pregiudicare l integrità dell azienda o delle partecipazioni societarie, contestandone il diritto in capo al beneficiario assegnatario, potendo unicamente conseguire il valore economico della propria quota in rapporto al valore del bene trasferito. ver.2016.a 4
5 1. (segue): la ratio legis Presupposto: Raccomandazione della Commissione CE del 7 dicembre 1994 (94/1069/CEE) sulla successione delle piccole e medie imprese, volta a favorire il passaggio generazionale nell ambito delle imprese di tipo familiare. Finalità: consente al titolare dell impresa di anticipare il momento del trasferimento dell azienda o delle partecipazioni sociali al discendenti che ritiene più idoneo alla gestione dell'impresa: l investitura della leadership nel complesso produttivo. Ratio legis: - salvaguardia della continuità di impresa (tutela del mercato): interesse, di carattere generale, alla conservazione e valorizzazione del bene azienda (la successione ereditaria avviene senza che in alcun modo assuma rilievo l inclinazione imprenditoriale dell ereditando; - evita il possibile smembramento e frazionamento dell azienda in conseguenza dell apertura della successione dell imprenditore (liti ereditarie); - segregare i beni oggetto del patto dalle pretese di altri successibili, venendo quegli stessi beni a costituire una massa autonoma rispetto all intero asse ereditario. Ulteriori interessi dell imprenditore ( egoistici : sistemazione del proprio patrimonio) perseguibili attraverso l apposizione di clausole o altri istituti propri della disciplina dei contratti: - riserva del diritto di usufrutto sui beni trasferiti, attraverso il quale il disponente può continuare a gestire l impresa per tutta la sua vita o per il diverso periodo stabilito nel contratto; - clausola con cui si appone un termine iniziale (c.d. cum moriar) ovvero alla condizione sospensiva (c.d. si praemoriar) di efficacia del patto di famiglia, coincidenti con la morte del disponente, tali, quindi, da differire al momento della morte del disponente l acquisto dei beni da parte del discendente assegnatario; - interesse del disponente a riottenere il trasferimento dei beni in caso di premorienza del beneficiario, risultato conseguibile attraverso l apposizione di una clausola risolutiva; - inserimento di un divieto di alienazione (art c.c.). ver.2016.a 5
6 2. L inquadramento sistematico A) Atto inter vivos mortis causa: deroga al divieto dei patti successori. art Divieto di patti successori «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi». Ipotesi di patto successorio vietati (istitutivo, dispositivo, rinunciativo): il patto di famiglia integra un ipotesi di patto successorio istitutivo e rinunciativo. Sottrazione alla devoluzione ereditaria. B) «Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione» (art. 768 quater, 4 comma). artt Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari. «Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati» art Riduzione delle disposizioni testamentarie «Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima» art Riduzione delle donazioni «Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima» art Soggetti tenuti alla collazione I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile. ver.2016.a 6
7 3. I soggetti art. 768-quater. Partecipazione «Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti». art. 768-sexies. Rapporti con i terzi «All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies». art Legittimari «Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli». ver.2016.a 7
8 4. L oggetto art. 768-bis. Nozione «È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti». L'art. 768 bis c.c., quindi, prevede che il patto di famiglia possa avere ad oggetto il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali. A) Il trasferimento dell azienda (art Nozione: «L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa») Il trasferimento dell'azienda potrà essere: - totale; - parziale: ma la cessione dovrà avere ad oggetto un complesso di beni idoneo a garantire l'esercizio dell'attività di impresa. Nessuna limitazione in merito ai beni oggetto di trasferimento: potrà ricomprendere sia beni materiali (terreni, immobili, etc.), sia beni immateriali (ditta, insegna, marchi, brevetti, crediti o debiti preesistenti), a condizione però che sia assicurata l'idoneità organizzativa e produttiva del complesso dei beni costitutivi dell'azienda. Istituto non compatibile con l affitto dell azienda, in quanto si ha solo un trasferimento temporaneo di un diritto di godimento inconciliabile con l'esigenza di assicurare la stabilità dell esercizio dell attività di impresa. ver.2016.a 8
9 4. (segue): il trasferimento delle partecipazioni sociali B) Il trasferimento delle partecipazioni sociali La disciplina positiva niente riferisce circa la nozione di partecipazione sociale (differenti posizioni dottrinali in merito all'ambito di applicazione della normativa in oggetto). Interpretazione orientata in funzione della ratio legis: - applicabile solo al trasferimento delle partecipazioni sociali che consentano di garantire l'acquisizione di un potere di controllo e direzione dell'attività di impresa. - esclusione per il trasferimento di partecipazione sociale che non attribuisca un influsso sul controllo o sulla direzione dell'impresa; - esclusione partecipazioni aventi natura di mero investimento finanziario. Società di persone: - applicabile sia alle società semplici, sia alle società in nome collettivo (partecipazioni che conferiscono al titolare poteri di natura amministrativa); - applicazione società in accomandita semplice: -- partecipazioni detenute dal socio accomandatario, -- partecipazioni detenute dal socio accomandante se l'atto costitutivo della società gli conferisca i poteri ex art. 2320, comma 2, c.c.). Società di capitali: - applicabile alla società responsabilità limitata e società per azioni: -- partecipazione sociale maggioritaria, -- partecipazione sociale minoritaria con attribuzione di diritti di amministrazione. - applicabile alle società in accomandita per azioni per il trasferimento dei titoli azionari del socio accomandatario. La tipologia dei diritti che possono essere oggetto di trasferimento attraverso la conclusione del patto di famiglia comprendono il diritto di proprietà, il diritto di usufrutto, nonché la nuda proprietà con riserva di usufrutto. ver.2016.a 9
10 4. (segue): la compatibilità con l impresa familiare art. 768-bis. Nozione «È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti». art. 230-bis. Impresa familiare. «Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme». Problemi: - diritto di prelazione in caso di cessione; - decisioni relative all impiego degli utili degli incrementi e relative alla gestione straordinaria; - diritto alla liquidazione. ver.2016.a 10
11 4. (segue): il rispetto delle differenti tipologie societarie art. 768-bis. Nozione «È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti». Società di persone: - società semplice: consenso di tutti i soci che compongono, se non è disposto diversamente (art c.c.); - società in nome collettivo: consenso di tutti i soci che compongono (art c.c.); - società in accomandita semplice: -- trasferimento delle quote sociali del socio accomandatario: consenso di tutti i soci che la compongono (art c.c.); -- trasferimento delle quote del socio accomandante: consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, se non diversamente disposto (art c.c.). Società di capitali: - nessun problema di rispetto con il tipo normativo, salva la presenza di clausole di gradimento, clausole di prelazione o divieti di alienazione. ver.2016.a 11
12 5. Le impugnazioni art. 768-quinquies. Vizi del consenso «Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L'azione si prescrive nel termine di un anno». art Errore, violenza e dolo «Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo [c.c. 624], può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti» Diversità rispetto alla disciplina generale dell annullamento del contratto: - no annullamento per incapacità delle parti (art c.c.) e raggiri usati dal minore (art c.c.): il patto di famiglia deve essere fatto per atto pubblico (art. 768-ter c.c.) e tale forma esclude dette ipotesi (se vi è un incapace lo stesso dovrà essere debitamente rappresentato con autorizzazione del giudice tutelare); - prescrizione dell azione (art c.c.: 5 anni). art. 768-ter. Forma «A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico». ver.2016.a 12
13 6. Lo scioglimento art. 768-septies. Scioglimento «Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti: 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio». art Efficacia del contratto «Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge». art Recesso unilaterale «Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. E' salvo in ogni caso il patto contrario». ver.2016.a 13
14 7. I profili fiscali (cenni) Posizione fiscale degli assegnatari - D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 ( Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni ) Art. 3 - Trasferimenti non soggetti all'imposta (comma 4-ter) I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l esercizio dell attività d impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. - D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 ( Testo unico delle disposizioni concernenti l imposta ipotecaria e catastale ) Art Oggetto e misura dell'imposta (comma 3) «Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo». Società di persona: - non è richiesto che le partecipazioni trasferite siano idonee ad assicurare il controllo delle società Società di capitali: - è richiesto che il trasferimento della partecipazione consenta di acquisire la maggioranza nell assemblea ordinaria (art. 2359, 1 comma, c.c.); - detenzione del controllo per 5 anni; - dichiarazione dell assegnatario. ver.2016.a 14
15 7. (segue): la posizione dei legittimari non assegnatari Posizione fiscale dei legittimari non assegnatari I soggetti partecipanti alla stipulazione del contratto istitutivo del patto di famiglia non assegnatari dell'azienda o delle quote di partecipazione sociale possono: 1) aver ricevuto la liquidazione della quota in denaro da parte dell assegnatario: - applicazione della disciplina prevista dall'art. 9 della tariffa, parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ( Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro ) che assoggetta all'aliquota del 3% gli atti diversi da quelli indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. 2) aver beni da parte del beneficiario o dal disponente: - applicazione delle imposte catastali ed ipotecarie. 3) aver rinunciato alla liquidazione della quota: - applicazione dell'art. 11 della tariffa, parte I, ex D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di registro in misura fissa dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale (Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008). ver.2016.a 15
16 7. (segue): lo scioglimento del contratto Non vi sarà il beneficio dell esenzione in caso di scioglimento del contratto (per mutuo consenso o per recesso) che comporterà il «ritrasferimento» dell azienda o della partecipazione sociale: la risoluzione del contratto è infatti assoggettata all imposta di registro (art. 28, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Se effettuata entro i 5 anni dal trasferimento, verrà meno anche il beneficio del trasferimento di cui all art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e all art. 10 (comma 3) del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n Art. 28, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 «1. La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa. 2. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse». ver.2016.a 16
17 Domande e risposte in diretta
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