Linea Casa. Contratto di assicurazione per la tutela dell abitazione e della famiglia

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1 Linea Casa Contratto di assicurazione per la tutela dell abitazione e della famiglia Mod. 1002/EU Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: Nota informativa Condizioni di assicurazione Documento sul trattamento personale dei dati Modulo di adesione (fac-simile) Deve essere consegnato al Contraente e all Assicurato prima della Sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. 1 di 27

2 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE e ASSICURATO Mod EU Ed. 05/2012 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza e/o del modulo di adesione. A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua. b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte M.U. Traiano, Milano - Italia c) Recapito telefonico: fax Sito internet: benvenutinitalianarem@italiana.it d) Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del R.D.L.29/04/1923,n 966 convertito in legge 17/4/1925 n.473, e iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati relativi all ultimo bilancio approvato) Il patrimonio netto dell Impresa è pari a 292 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 252 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 142%, tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.. B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto non prevede il TACITO RINNOVO. 3. Coperture Assicurative Offerte Limitazioni ed Esclusioni Il prodotto LINEA CASA contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione della casa di abitazione nonchè i fatti della vita familiare. Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente/Assicurato, saranno oggetto di espressa pattuizione. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Esse sono vendute in pacchetti assicurativi denominati Basic, Medium e Top che differiscono tra loro per le somme assicurate. Saranno operanti esclusivamente i pacchetti e le garanzie acquistate dall Assicurato, esplicitamente richiamate nel modulo di adesione. A seconda della tipologia, le garanzie sono raccolte in Sezioni. Sezione Danni ai Beni Contiene le garanzie per i danni che possono subire la casa, il suo arredamento e i valori in essa contenuti, causati da eventi quali incendio e furti. Questa sezione si compone è composta dalle garanzie denominate e regolamentate come segue: Garanzia Incendio Riguarda i danni alla casa e agli arredi provocati da incendio, ma anche da altre cause, che sono indicate nel punto 3.1 Rischio Assicurato, quali ad esempio l esplosione, l urto di un veicolo, il fumo, nonché talune spese che ne possono derivare. La garanzia è regolamentata nei punti dal 3.1 al 3.2. L Assicurato può scegliere di assicurarsi solo per i danni al contenuto o in aggiunta per il fabbricato; tale scelta è effettuata dal ed evidenziata nel modulo di adesione. Vi sono poi alcune garanzie particolari sempre operanti (salvo la D, valida solo se l Assicurato ha acquistato la garanzia incendio per il fabbricato) e regolamentate nel capitolo GARANZIE PARTICOLARI ; esse sono: A-Eventi socio-politici, B-Eventi naturali, C-Spargimento di acqua e D-Rimborso delle spese per la ricerca del guasto. 2 di 27

3 AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 3.1 Rischio assicurato, 3.2 Rischi sempre esclusi, nel testo delle GARANZIE PARTICOLARI, nonché nelle definizioni del glossario.. AVVERTENZA - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e massimali. In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di adesione riferite a questa garanzia e i seguenti punti: 3.1 B) 7), A-EVENTI SOCIO-POLITICI, B-EVENTI NATURALI, C-SPARGIMENTO DI ACQUA, D-RIMBORSO DELLE SPESE PER LA RICERCA DEL GUASTO. Garanzia Furto Riguarda i danni da furto e da rapina avvenuti nella propria casa nei modi indicati nel punto 4.1 Rischio assicurato La garanzia è regolamentata nei punti dal 4.1 al 4.6. AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 4.1 Rischio assicurato, 4.2 Valore dei beni assicurati, 4.3 Limiti di Indennizzo, 4.4 Rischi sempre esclusi, 4.5 Mezzi di chiusura dei locali, 4.6 Scoperti, nonché nelle definizioni del glossario. AVVERTENZA - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e massimali. In proposito si vedano le somme assicurate esposte sul modulo di adesione riferite a questa garanzia e i seguenti punti: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. Sezione Danni a Terzi Contiene la Garanzia Capofamiglia che protegge dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri, estranei al proprio nucleo familiare. Riguarda infatti la la responsabilità civile per fatti verificatisi nell ambito della vita privata e di relazione. Essa è regolamentata nei punti dal 5.1 al 5.6 AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 5.1 Rischio assicurato, 5.2 Soggetti assicurati, 5.3 Rischi esclusi, 5.4 Persone non considerati terzi, 5.5 Pluralità di assicurati, 5.6 Estensione Territoriale, nonchè nelle definizioni del glossario. AVVERTENZA - La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e massimali. In proposito si vedano il massimale esposto sul modulo di adesione riferito a questa garanzia ed il punto 5.1. Garanzia Assistenza Contiene garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell ambito della vita domestica. Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue: - La garanzia Assistenza alla Casa offre l invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro, falegname) al verificarsi di una situazione di emergenza presso il fabbricato assicurato. La garanzia è regolamentata nel punto 6.1 e 6.2. AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti punti: 6.1 Garanzia assistenza alla casa, e 6.2 Delimitazioni. AVVERTENZA - Le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali. In proposito si veda il punto 6.1 A, B, C, D ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE In caso di sinistro, per calcolare l indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni S.p.A Divisione REM. occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni S.p.A Divisione REM. interviene. Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo Esempi A B C Entità del danno Scoperto 20% con il minimo di Limite di indennizzo di 27

4 Esempio A : Il danno indennizzato sarà di 550 (riducendo 750 dello scoperto minimo di 200; non opera il limite di indennizzo). Esempio B: Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo). Esempio C: Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo). 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1.1 delle Condizioni di Assicurazione. Si sottolinea l importanza delle DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di adesione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni S.p.A. Divisione REM di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni S.p.A Divisione REM possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni S.p.A Divisione REM., ai sensi dell art del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Esempio di aggravamento del rischio In una villa bifamiliare disposta su 2 piani indipendenti si decide di modificare la destinazione d uso del piano terreno e della tavernetta passando da civile abitazione a negozio di vendita al dettaglio di abbigliamento, che implica la presenza nel fabbricato di una ben superiore concentrazione di materiali infiammabili di valore cospicuo. 6. Premi Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile: - in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) È possibile pagare il premio nei seguenti modi: - denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), - assegno bancario o circolare, - bonifico bancario, - bollettino postale, 7. Rivalse AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall art del Codice Civile, consiste nella facoltà dell Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all Assicurato. Italiana Assicurazioni S.p.A. Divisione REM, si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. 8. Diritto di recesso Il prodotto LINEA CASA prevede il diritto di recesso sia per la Società che per il Contraente/Assicurato a seguito di un sinistro, con le modalità indicate al punto 1.9 Recesso dal contratto. Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente/Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell art del Codice Civile). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). Nell assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale - Per le garanzie Incendio, Furto e per la sezione Danni a Terzi si applica l aliquota d imposta del 22,25%; - per la sezione Assistenza si applica l aliquota d imposta del 10%. Resta ferma l applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge. 4 di 27

5 C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA - Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni S.p.A.-Divisione REM entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti: - dal 7.1 al 7.10 per la sezione Danni ai Beni, - dal 8.1 al 8.4 per la sezione Danni a Terzi, - dal 9.1 al 9.2 per la sezione Assistenza AVVERTENZA - Con riguardo alla sola garanzia di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.P.A., alla cui Centrale Operativa vanno sporte le denunce ed i cui dettagli sono esposti nel preambolo della sezione Assistenza. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Benvenuti in Italiana Italiana Assicurazioni S.p.A., via M.U. Traiano Milano, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , benvenutinitalianarem@italiana.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all ISVAP Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet market/finservices-retail/finnet/index en.htm chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 14. Arbitrato AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente GLOSSARIO Assicurato Colui che aderisce alla polizza collettiva sottoscrivendo il modulo di adesione e pagando il relativo premio (Aderente/Assicurato) e comunque il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Contraente Euroansa S.p.A. con sede in piazza cavour, MILANO. Parti L Assicurato, Il Contraente e la Società. Polizza I documenti che provano il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Società, che ne disciplinano le specifiche coperture ed al quale l Assicurato aderisce tramite il Modulo di adesione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Sinistro 5 di 27

6 Il verificarsi del fatto dannoso Società ITALIANA Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem. Inoltre alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito riportato: Beni Fabbricato e contenuto indicati sul modulo di adesione, anche se di proprietà di terzi. Cassaforte o armadio corazzato Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete. Centrale Operativa La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza. Contenuto Mobilio ed arredamento in genere per abitazione ed eventuale coesistente ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi i ciclomotori a due ruote (esclusi altri veicoli a motore ed imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche a motore. Se l Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione. Cose Gli oggetti materiali e gli animali. Danni indiretti Danni derivanti all Assicurato: 1) dall impossibilità di usare, impiegare in tutto od in parte i beni colpiti da un sinistro; 2) dall esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un sinistro. Dimora abituale L abitazione nella quale l Assicurato ed i suoi familiari dimorano in modo continuativo. Dimora saltuaria L abitazione nella quale l Assicurato ed i suoi familiari non dimorano abitualmente. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato L intera costruzione edile e gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti, inclusi centrale termica, serbatoi ed attrezzature in genere per gli impianti termici ed idraulici, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, di pertinenza, gli impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell area di sua pertinenza, impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, antenne radiotelericeventi, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Sono esclusi: l area, i parchi, i giardini, gli alberi e le opere di pavimentazione all aperto. Si considera fabbricato occupato da più famiglie il fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall interno, ma con accesso comune dall esterno del fabbricato. Franchigia La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Furto Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. Incendio Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. Indennizzo - Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Limite di indennizzo o risarcimento L importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Liquidazione del danno Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall avente diritto. 6 di 27

7 Massimale La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia. Modulo di Adesione Modulo sottoscritto dall Assicurato per fruire della polizza stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini dell efficacia delle coperture Occlusioni La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni. Preziosi Gioielli, oggetti d oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle. Primo rischio assoluto Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all applicazione della regola proporzionale. Rapina Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Scippo Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoperto La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. Somma assicurata Valore in base al quale è stipulata l assicurazione. Valore a nuovo A) per il fabbricato: la spesa necessaria per l integrale costruzione con le stesse caratteristiche, escluso solo il valore dell area; B) per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico. Valore allo stato d uso A) per il fabbricato: la spesa prevista per l integrale costruzione con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e ad ogni altra circostanza influente; B) per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente. Valore commerciale Il valore di un bene in comune commercio inclusi gli oneri fiscali. Valore nominale Per carte valori, titoli di credito in genere e denaro: la somma indicata sul titolo. Italiana assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. ITALIANA Assicurazioni S.p.A. Tommaso Montelli 7 di 27

8 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ABITAZIONE Linea Casa INDICE MOD EU 05/2012 Definizioni e precisazioni Pag. 9 Condizioni che regolano l assicurazione in generale» 12 Condizioni che regolano le garanzie della Sezione Danni ai Beni» 13 Condizioni che regolano le garanzie della Sezione Danni a terzi» 18 Condizioni che regolano le garanzie della Sezione Assistenza» 20 Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri» 22 Informativa ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003» 25 8 di 27

9 DEFINIZIONI E PRECISAZIONI NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. Nel testo si intende: Assicurato Colui che aderisce alla polizza collettiva sottoscrivendo il modulo di adesione e pagando il relativo premio (Aderente/Assicurato) e comunque il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Contraente Euroansa S.p.A. con sede in piazza cavour, MILANO. Parti L Assicurato, Il Contraente e la Società. Polizza I documenti che provano il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Società, che ne disciplinano le specifiche coperture ed al quale l Assicurato aderisce tramite il Modulo di adesione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso Società ITALIANA Assicurazioni S.p.A. - Divisione Rem. Inoltre alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito riportato: Beni Fabbricato e contenuto indicati sul modulo di adesione, anche se di proprietà di terzi. Cassaforte o armadio corazzato Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete. Centrale Operativa La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza. Contenuto Mobilio ed arredamento in genere per abitazione ed eventuale coesistente ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi i ciclomotori a due ruote (esclusi altri veicoli a motore ed imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche a motore. Se l Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione. 9 di 27

10 Cose Gli oggetti materiali e gli animali. Danni indiretti Danni derivanti all Assicurato: 1) dall impossibilità di usare, impiegare in tutto od in parte i beni colpiti da un sinistro; 2) dall esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un sinistro. Dimora abituale L abitazione nella quale l Assicurato ed i suoi familiari dimorano in modo continuativo. Dimora saltuaria L abitazione nella quale l Assicurato ed i suoi familiari non dimorano abitualmente. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato L intera costruzione edile e gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti, inclusi centrale termica, serbatoi ed attrezzature in genere per gli impianti termici ed idraulici, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, di pertinenza, gli impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell area di sua pertinenza, impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, antenne radiotelericeventi, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Sono esclusi: l area, i parchi, i giardini, gli alberi e le opere di pavimentazione all aperto. Si considera fabbricato occupato da più famiglie il fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall interno, ma con accesso comune dall esterno del fabbricato. Franchigia La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Furto Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. Incendio Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. Indennizzo - Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Limite di indennizzo o risarcimento L importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Liquidazione del danno Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall avente diritto. Massimale La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia. Modulo di Adesione Modulo sottoscritto dall Assicurato per fruire della polizza stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini dell efficacia delle coperture 10 di 27

11 Occlusioni La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni. Preziosi Gioielli, oggetti d oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle. Primo rischio assoluto Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all applicazione della regola proporzionale. Rapina Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Scippo Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoperto La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. Somma assicurata Valore in base al quale è stipulata l assicurazione. Valore a nuovo A) per il fabbricato: la spesa necessaria per l integrale costruzione con le stesse caratteristiche, escluso solo il valore dell area; B) per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico. Valore allo stato d uso A) per il fabbricato: la spesa prevista per l integrale costruzione con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e ad ogni altra circostanza influente; B) per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente. Valore commerciale Il valore di un bene in comune commercio inclusi gli oneri fiscali. Valore nominale Per carte valori, titoli di credito in genere e denaro: la somma indicata sul titolo. 11 di 27

12 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di adesione se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. Se l aggravamento di rischio comporta variazioni di normativa o di premio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso che l /Assicurato non accetti le nuove condizioni entro otto giorni dalla loro comunicazione la Società, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, come è disposto dall art del Codice Civile. Tuttavia, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dall Assicurato all atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso Durata del contratto e periodo di copertura Il contratto non prevede tacito rinnovo ed avrà termine alle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana Recesso dal contratto Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società e l Assicurato possono recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società rimborsa all Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell imposta. 12 di 27

13 CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE DELLA SEZIONE DANNI AI BENI NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. OPPEERRAATTI IIVVI IITT ÀÀ DDEELLLL AASSSSI II CCUURRAAZZI IIONNEE Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione Il fabbricato deve essere costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 20% di materiali combustibili nelle pareti esterne; deve essere destinato, per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani, ad abitazioni, studi professionali, uffici Valore dei beni assicurati L assicurazione è prestata: 1) per il fabbricato: al valore a nuovo; 2) per il contenuto: al valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d uso. Fanno eccezione: a) i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d arte, gli oggetti d antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria per i quali l assicurazione è prestata al valore commerciale; b) le carte valori, i titoli di credito e il denaro per i quali l assicurazione è prestata al valore nominale Forma di assicurazione La forma di assicurazione prevista è a Primo Rischio Assoluto. GAARRAANNZZI IIAA IINNCC I EENNDD IIO I ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. Divisione REM presta le garanzie sotto riportate sui beni, se assicurati ed espressamente richiamati nel modulo di adesione. OGG EETTTTO DDEELLLL AASSSSI IICCUU RRAAZZI IIONNEE Rischio assicurato A) La Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, se assicurati, da: 1) incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio; 2) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali; 3) onda sonica determinata da aeromobili; 4) urto di veicoli stradali o di natanti - purché questi ultimi siano identificati - non appartenenti all Assicurato né in suo uso o servizio; 5) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili con la presente Sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell ambito di 20 m. dai predetti; 6) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. 13 di 27

14 B) La Società rimborsa all Assicurato le spese sostenute per: 7) la demolizione, lo sgombero ed il trasporto al più vicino scarico dei residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro per il fabbricato e per il contenuto ed anche in eccedenza alle somme assicurate stesse. Il rimborso compete per le garanzie di cui alla lettera A) e per le Garanzie Particolari A - Eventi socio-politici e B - Eventi Naturali ; 8) la riparazione dei danni arrecati ai beni assicurati: a) per ordine dell Autorità b) dall Assicurato, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro. C) Gli eventi previsti alla presente Sezione sono garantiti anche se causati con: 9) colpa grave dell Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui l Assicurato debbano rispondere a norma di legge; 10) dolo delle persone di cui l Assicurato debba rispondere a norma di legge. 11) Buona Fede: a parziale deroga degli articoli 1892,1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza e le dichiarazioni dell Assicurato. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dall Assicurato all atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata Rischi sempre esclusi Sono sempre esclusi dall assicurazione i danni: 1) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; 2) causati o agevolati con dolo, dell Assicurato o dei familiari con essi conviventi; 3) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti; 4) di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione; 5) di scoppio alla macchina od all impianto nel quale si è verificato se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; 6) subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione. 7) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati. 8) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi assicurati o assicurabili. GAARRAANNZZI IIEE PPAARRTTI IICCOLLAARRI ( sseempprr ee ooppeerr aannt ti ii ssaal llvv oo qquuaannt too iinnddi i iiccaat too aal lll llaa lleet l tteerraa DD) ) A - EVENTI SOCIO-POLITICI La Società indennizza l Assicurato: 1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, urto veicoli stradali o natanti, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio; 2) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio. Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) di inondazione o frana; b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 14 di 27

15 c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; d) di scritte od imbrattamento; e) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro di 250,00. La garanzia è prestata con il massimo indennizzo per sinistro pari al 70% della somma assicurata. B - EVENTI NAURALI La Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati: 1) da uragano, bufera, tempesta grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze; 2) da bagnamento verificatosi all interno del fabbricato purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La garanzia si estende, in deroga al successivo punto b) della presente garanzia particolare, ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell area di sua pertinenza. Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; b) subiti da: piscine, recinti non in muratura, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne; vetrate e lucernari in genere; sono compresi i danni derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro di 250,00. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per sinistro pari al 70% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo. Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 200 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di per sinistro e per anno assicurativo. C - SPARGIMENTO DI ACQUA La Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da: 1) spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o di cui l abitazione assicurata fa parte; 2) occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o di cui l abitazione assicurata fa parte. Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) dovuti ad umidità e stillicidio; b) derivanti da rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica; c) derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell acqua piovana; d) derivanti da rotture od occlusioni di tubazioni e condutture internate; e) derivanti da rotture causate da gelo. La Società non rimborsa le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato ed impianti sostenute allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di 100,00 e con il limite di indennizzo di per sinistro e per anno assicurativo. 15 di 27

16 D - RIMBORSO DELLE SPESE PER LA RICERCA DEL GUASTO (operante solo se acquistata la partita fabbricato) In caso di sinistro indennizzabile in base alla Condizione Particolare C - Spargimenti di acqua, la Società rimborsa all Assicurato le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni, le condutture ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti del fabbricato nei quali la rottura o l occlusione si sono verificati, comprese tutte le spese necessariamente sostenute a tale scopo incluse quelle per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato stesso. La garanzia non opera per le parti di impianto di riscaldamento a pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi i relativi pavimenti e soffitti) dividenti i piani della costruzione edile assicurata. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di 100,00 e con il limite di indennizzo di per sinistro e per anno assicurativo. OGG EETTTTO DDEELLLL AASSSSI IICCUU RRAAZZI IIONNEE GAARRAANNZZI IIAA FFUURRTTO 4.1 Rischio assicurato A) La Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati: 1) dal furto del contenuto dell abitazione, se assicurato, a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; 2) dalla rapina del contenuto dell abitazione, se assicurato, avvenuta nei locali indicati nel modulo di adesione, quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. B) La Società, nei limiti della somma assicurata, rimborsa le spese sostenute per: 3) guasti e atti vandalici provocati dai ladri al fabbricato e al contenuto in occasione di furto, tentato furto o rapina. La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati. OPPEERRAATTI IIVVI IITT ÀÀ DDEELLLL AASSSSI II CCUURRAAZZI IIONNEE Valore dei beni assicurati L assicurazione è prestata al valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d uso. Fanno eccezione: 1) i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d arte, gli oggetti d antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria per i quali l assicurazione è prestata al valore commerciale; 2) le carte valori, i titoli di credito e il denaro per i quali l assicurazione è prestata al valore nominale Limiti di indennizzo L assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo: 1) per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori ed i titoli di credito: - 40% della somma assicurata per il contenuto dell abitazione; 2) per il denaro: - 4% della somma assicurata per il contenuto; 3) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d arte (esclusi i preziosi), gli oggetti e i servizi di argenteria: - per singolo oggetto o servizio 60% della somma assicurata. - I beni, esclusi quelli indicati ai punti 1), 2) e 3), sono assicurati anche in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione, nel limite del 20% della somma assicurata per il contenuto dell abitazione. 16 di 27

17 Qualora i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori, i titoli di credito ed il denaro siano custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati, i limiti soprariportati si intendono aumentati del 50% Rischi sempre esclusi Sono sempre esclusi dall assicurazione i danni: 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; 2) verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni anche nucleari, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; 3) agevolati con dolo o colpa grave dall Assicurato; 4) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: a) persone che abitano con l Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; b) persone del fatto delle quali l Assicurato deve rispondere; c) incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; d) persone legate all Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; 5) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro. Sono sempre esclusi dall assicurazione i danni: 6) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi. Per i preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in cassaforte; 7) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati Mezzi di chiusura dei locali La Società presta la garanzia sul presupposto che ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, persiane, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di sinistro si conviene che: 1) se la difformità riguarda aperture: a) diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, la Società liquiderà il danno a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo; b) usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempreché l introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, verrà applicato uno scoperto del 20%. Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti, in caso di sinistro si conviene che: 2) verrà applicato uno scoperto del 20% sempreché, al momento del sinistro, risulti che nei locali vi era presente l Assicurato od i suoi familiari; 3) non verrà riconosciuto alcun indennizzo in qualsiasi circostanza diversa da quella descritta al punto 2) che precede, confermando sin d ora la non operatività della garanzia. Sono in ogni caso esclusi i danni di furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura od avvenuti attraverso le luci di serramenti od inferriate, senza manomissione od effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura Scoperti Nel caso di furto perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza verrà applicato uno scoperto del 20%. Qualora detto scoperto coesista con altri previsti nella presente Sezione lo stesso verrà elevato al 30% ed assorbirà questi ultimi. 17 di 27

18 CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE DELLA SEZIONE DANNI A TERZI NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. OGG EETTTTO DDEELLLL AASSSSI IICCUU RRAAZZI IIONNEE GAARRAANNZZI IIAA CCAAPPOFFAAMI IIG LLI IIAA Rischio assicurato La Società fino alla concorrenza del massimale indicato sul modulo di adesione, tiene indenne l Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in relazione a: fatti accidentali verificatisi nell ambito della sua vita privata o di relazione La garanzia comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo i danni: a) da conduzione dei locali adibiti ad abitazione dell Assicurato anche per villeggiatura e relativi arredamenti ed impianti; b) dalla proprietà ed uso di mobili, apparecchi domestici in genere comprese antenne radiotelevisive; c) dalla proprietà ed uso, in aree private, di tende, roulottes, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature; d) dalla proprietà di armi anche da fuoco compreso l uso delle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo; e) dalla proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato; f) dalla proprietà ed uso di animali da sella, da cortile e da casa compresi i cani da caccia, questi ultimi purché non impiegati nell attività venatoria relativamente alla proprieta ed uso di cani la stessa ha efficacia esclusivamente se l Assicurato e in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia al momento del sinistro g) derivanti dall esecuzione: di lavori di ordinaria manutenzione, di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l Assicurato ne sia il committente, nei locali adibiti ad abitazione dell Assicurato purché, al momento del sinistro, non locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi; h) dall esercizio di sports in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti; i) dall esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, di attività anche dimostrative o competitive di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo, esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo; Le garanzie prestate con la presente copertura assicurativa comprendono i danni: derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Polizza, con il limite di risarcimento di ; da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell Assicurato o da lui detenute : limitatamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con il limite di risarcimento di La garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia di 150 per ogni danno a cose. CCHHI II AASSSSI IICC UURRI IIAAMO 5.2 Soggetti assicurati La Garanzia Capofamiglia è prestata a favore: a) dell Assicurato e del suo nucleo familiare; 18 di 27

19 b) dei figli minorenni dell Assicurato, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio; c) dei figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dall Assicurato; d) dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell affidamento; OPPEERRAATTI IIVVI IITT ÀÀ DDEELLLL AASSSSI II CCUURRAAZZI IIONNEE Rischi esclusi La garanzia non comprende i danni: 1) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti salvo quanto espressamente precisato al punto 5.1) Rischio Assicurato lettere c), e); 2) da furto; 3) a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; 4) derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; 5) derivanti dalla proprietà di beni immobili; 6) inerenti l esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani; 7) subiti, in occasione di lavoro o servizio, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere durante l espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti di cui al punto 5.2; 8) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto; 9) derivanti dall attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall Assicurato; 10) derivanti da inquinamento Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: - le persone la cui responsabilità è coperta dall assicurazione; - il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altro parente. - i minori in affidamento familiare di cui al punto 5.2 d Pluralità di Assicurati La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti nel modulo di adesione per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura dell Assicurato ed in via subordinata, per l eccedenza, a copertura degli altri Assicurati Estensione territoriale L assicurazione opera per i danni che si verifichino in tutto il mondo. 19 di 27

20 CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE DELLA SEZIONE ASSISTENZA NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. GARANZIA ASSISTENZA La Società eroga la prestazione di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito indicati. Per poterne usufruire l Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, attivabile a mezzo telefono: DALL ITALIA DALL ESTERO Numero Verde PREFISSO INTERNAZIONALE seguito da COMUNICANDO: le proprie generalità il numero di polizza il tipo di assistenza richiesta il numero di telefono del luogo di chiamata e l indirizzo, anche temporaneo. COSA ASSICURIAMO 6.1 GARANZIA ASSISTENZA ALLA CASA A INVIO DI UN IDRAULICO Qualora l Assicurato necessiti dell intervento d emergenza di un idraulico presso il fabbricato assicurato per: 1) allagamento, mancanza totale d acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture e altre componenti dell impianto idraulico o termico; 2) infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture e altre componenti fisse dell impianto idraulico verificatesi in un fabbricato occupato da una sola famiglia; la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di 250 per evento. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d emergenza. L eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato. Sono a carico dell Assicurato gli interventi dovuti a: interruzioni della fornitura dipendenti dall ente erogatore; rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio; infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune. 20 di 27

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