IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI O AD ALTA EFFICIENZA
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1 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI O AD ALTA EFFICIENZA Prof. Francesco Meneguzzo Redatto da: Ricercatore CNR Istituto di Biometeorologia, Firenze Università di Pisa Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l Ambiente e il Territorio Volterra, 31 gennaio 2011
2 COMUNE DI VOLTERRA REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI O AD ALTA EFFICIENZA Sommario Titolo I - Disposizioni generali... 1 Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione... 1 Articolo 2 - Definizioni... 1 Titolo II - Impianti solari fotovoltaici... 3 Articolo 3 - Ambito di applicazione... 3 Articolo 4 - Compatibilità con il territorio degli impianti fotovoltaici realizzati su tetto o su serre agricole, pensiline e tettoie... 3 Articolo 5 - Compatibilità con il territorio degli impianti fotovoltaici realizzati su terreno... 4 Articolo 6 - Documentazione necessaria alla valutazione dell impianto... 5 Articolo 7 - Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica fotovoltaica cumulata... 5 Titolo III - Impianti eolici... 6 Articolo 8 - Ambito di applicazione... 6 Articolo 9 - Compatibilità con il territorio degli impianti eolici... 6 Articolo 10 - Documentazione necessaria alla valutazione dell impianto... 7 Articolo 11 - Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica eolica cumulata... 8 Titolo IV - Impianti alimentati da biomasse... 8 Articolo 12 - Ambito di applicazione... 8 Articolo 13 - Compatibilità con il territorio degli impianti alimentati da biomasse... 8 Articolo 14 - Caratteristiche e limiti massimi di potenza dei singoli impianti alimentati da biomasse... 9 Titolo V - Impianti solari termici Articolo 15 - Ambito di applicazione... 10
3 Articolo 16 - Compatibilità con il territorio degli impianti solari termici realizzati su tetto o su serre agricole, pensiline e tettoie Articolo 17 - Compatibilità con il territorio degli impianti solari termici realizzati su terreno Articolo 18 - Documentazione necessaria alla valutazione dell impianto Titolo VI - Pompe di calore geotermiche senza prelievo di fluido Articolo 19 - Ambito di applicazione Articolo 20 - Compatibilità con il territorio delle pompe geotermiche Articolo 21 - Documentazione necessaria alla valutazione dell impianto Titolo VII - Impianti elettrici alimentati da risorse geotermiche Articolo 22 - Ambito di applicazione Articolo 23 - Compatibilità con il territorio degli impianti elettrici alimentati da risorse geotermiche Articolo 24 - Caratteristiche e limiti massimi di potenza dei singoli impianti elettrici alimentati da risorse geotermiche Titolo VIII - Impianti elettrici alimentati da risorse idriche Articolo 25 - Ambito di applicazione Articolo 26 - Compatibilità con il territorio degli impianti elettrici alimentati da risorse idriche Titolo IX - Impianti di cogenerazione Articolo 27 - Ambito di applicazione Articolo 28 - Compatibilità con il territorio degli impianti di cogenerazione Articolo 29 - Caratteristiche e limiti massimi di potenza dei singoli impianti di cogenerazione Titolo X - Opere di connessione alla rete elettrica Articolo 30 - Ambito di applicazione Articolo 31 - Caratteristiche e compatibilità con il territorio delle opere di connessione alla rete elettrica Articolo 32 - Ambito di applicazione Articolo 33 - Finalità delle misure di compensazione Titolo XII Disposizioni in deroga Articolo 34 - Ambito di applicazione Articolo 35 - Valutazione della fattibilità in deroga... 22
4 Titolo I - Disposizioni generali Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione Le disposizioni del presente regolamento integrano le disposizioni nazionali e regionali in merito ai criteri per disciplinare le modalità di realizzazione, la compatibilità con il territorio, gli obiettivi e i limiti massimi di potenza cumulativa di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, in accordo con gli obiettivi di qualità del Piano Strutturale (PS) e del Regolamento Urbanistico (RU). In particolare, il presente regolamento costituisce il documento di approfondimento previsto dal RU, articoli 9 e 41, in relazione ad impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonte solare, eolica, geotermica, da biomasse e idrica. I criteri di cui al seguente regolamento si applicano alle procedure per la costruzione e l esercizio degli impianti sul territorio comunale, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio dei medesimi impianti. L applicabilità dei criteri del presente regolamento sarà in ogni caso condizionata al rispetto di eventuali norme sovraordinate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Leggi nazionali di qualsiasi tipo, Linee guida nazionali con specifico riferimento al D.M. 10 settembre 2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e, qualora prevalenti rispetto alle precedenti, Leggi regionali e Linee guida regionali, cui il presente regolamento potrà eventualmente conformarsi. Il presente regolamento costituisce infine il documento di riferimento e la posizione del Comune ai fini delle eventuali fasi di ricognizione, di concerto con la Regione Toscana e la Provincia di Pisa, in merito alla individuazione e definizione delle aree non idonee alla installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili. Articolo 2 - Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni specifiche, ai sensi del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, del D. M. 19 febbraio 2007, del D.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, del D.M. 6 agosto 2010: a) energia da fonti rinnovabili : energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; b) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori; Pag. 1
5 c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d); d) "condizioni nominali": sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme Cei e indicati nella Guida Cei e successivi aggiornamenti; e) servizio di scambio sul posto è il servizio di cui all articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas ARG/elt n. 74/08 e ss.mm.ii.. f) per autoconsumo si intende che il soggetto responsabile impiega l energia prodotta dall impianto fotovoltaico con modalità che consentono al medesimo soggetto di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm.ii., nonché la situazione in cui l impianto fotovoltaico operi in regime di scambio sul posto. g) per biomassa di intende la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; h) per energia geotermica si intende l energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre; i) per energia eolica si intende l energia cinetica posseduta dal vento, adatta alla conversione in altre forme di energia, specificamente meccanica ed elettrica; j) per Cogenerazione al alto rendimento si intende la cogenerazione qualora abbia caratteristiche conformi all allegato III del D.lgs. 8 febbraio 2007, n.20; k) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto energetico viene collegato alla rete elettrica; l) Valgono inoltre le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii., nonché tutte le altre definizioni riportate nella suelencata normativa di riferimento. Pag. 2
6 Titolo II - Impianti solari fotovoltaici Articolo 3 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli impianti fotovoltaici oggetto di attività edilizia libera in base alle disposizioni nazionali e regionali in vigore. Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli impianti fotovoltaici soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) in base alle disposizioni nazionali e regionali in vigore. Le presenti disposizioni si applicano infine ad impianti fotovoltaici che non rientrano in alcuna delle tipologie suddette e quindi soggetti ad Autorizzazione Unica, rilasciata dalla regione o dalla provincia delegata, di cui all articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. Articolo 4 - Compatibilità con il territorio degli impianti fotovoltaici realizzati su tetto o su serre agricole, pensiline e tettoie L installazione di impianti fotovoltaici su tetto, su serre agricole, su pensiline e tettoie è ritenuta compatibile con il territorio ove non siano presenti o in contrasto con essi: Sottosistemi R1, R2 ed R6, di cui al Regolamento Urbanistico. Aree sottoposte a vincolo monumentale (art. 10 D.Lgs. 42/04). Aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/04). Riserve naturali (Aree Protette) Siti di importanza regionale (L.R. 56/00) psic ZPS SIR non inclusi nelle rete ecologica europea Natura 2000 (L.R. 56/00). Si precisa che il generatore fotovoltaico installato su tetto, su serre agricole, su pensiline e tettoie sarà ritenuto compatibile con il territorio solo laddove, entro una distanza di 2.5 km (due virgola cinque chilometri) dai confini del centro storico, non sia presente una linea di vista diretta con i principali punti panoramici del Capoluogo (Viale dei Ponti, Piazza Martiri della Libertà, Via della Pietraia, Via lungo le mura del Mandorlo, Parco archeologico E. Fiumi, Le balze, Viale dei Filosofi, Cima della Torre dei Priori) e dei centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna). Si precisa inoltre che il generatore fotovoltaico, installato su tetto, su serre agricole, su pensiline e tettoie non dovrà occultare la vista del centro storico del capoluogo e dei centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna) da qualsiasi strada di collegamento statale, regionale e provinciale. In particolare, l installazione di impianti fotovoltaici su serre agricole è ammessa subordinatamente alla presentazione e/o alla integrazione, da parte del proponente, nonché all approvazione ai sensi delle norme vigenti, del Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale. In deroga a quanto suddetto, fermo restando l obbligo del preventivo rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 46 del D.Lgs.42/2004, qualora necessaria, l installazione di impianti fotovoltaici su tetto, su serre agricole, su pensiline e tettoie, qualora operanti in regime di scambio sul posto, è consentita su tutto il territorio, nei casi in cui la regione, gli enti locali o altri enti pubblici ne siano i soggetti responsabili. Pag. 3
7 Articolo 5 - Compatibilità con il territorio degli impianti fotovoltaici realizzati su terreno L installazione di impianti fotovoltaici su terreno è ritenuta compatibile con il territorio ove non siano presenti o in contrasto con essi: Aree di trasformabilità del territorio rurale di tipo E1 (Aree di conservazione) ed E2 (Aree di mantenimento e consolidamento). Aree di notevole interesse pubblico (art. 136 Dlgs 42/04). Fasce di pertinenza di fiumi, torrenti, corsi d acqua (punto c, art. 142 Dlgs 42/04). Territori coperti da foreste e boschi (punto g, art. 142 Dlgs 42/04). Zone di interesse archeologico (punto m, art. 142 D.Lgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo monumentale (art. 10 Dlgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo archeologico (art. 10 Dlgs 42/04). Riserve naturali (Aree protette). Aree di interesse ambientale. Siti di importanza regionale (L.R. 56/00) psic ZPS. SIR non inclusi nelle rete ecologica europea Natura 2000 (L.R. 56/00). Aree strategiche per interventi di Prevenzione del rischio idraulico. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia relativa ad un area con vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 L.R. 39/00), dovrà essere dimostrata l effettiva compatibilità con il territorio mediante apposita relazione geologico tecnica ed idraulica. L impianto fotovoltaico su terreno sarà ritenuto compatibile con il territorio solo laddove, entro una distanza di 5 km dai confini del centro storico, non sia presente una linea di vista diretta con i principali punti panoramici del Capoluogo (Viale dei Ponti, Piazza Martiri della Libertà, Via della Pietraia, Via lungo le mura del Mandorlo, Parco archeologico E. Fiumi, Le balze, Viale dei Filosofi, Cima della Torre dei Priori) e dei centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna). Si precisa inoltre che il generatore fotovoltaico, installato su terreno, non dovrà occultare la vista del centro storico del capoluogo e dei centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna) da qualsiasi strada di collegamento statale, regionale e provinciale. Gli impianti dovranno altresì essere installati ad una distanza minima di 30 metri dalle strade statali, regionali e provinciali e di 10 metri da quelle comunali, incluse le strade vicinali pubbliche. Gli impianti dovranno inoltre essere installati ad una distanza dalle abitazioni, nonché da qualsiasi edificio abitato o abitualmente frequentato, non inferiore a 50 metri, salvo il caso degli impianti operanti in regime di scambio sul posto ovvero i cui soggetti responsabili ne impieghino l energia prodotta con modalità che consentono al medesimo soggetto di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm.ii.. Pag. 4
8 La compatibilità con il territorio sarà dimostrata tramite apposita relazione di verifica delle condizioni alla trasformazione e da apposita relazione sui caratteri paesaggistici dell impianto e del suo contesto. Articolo 6 - Documentazione necessaria alla valutazione dell impianto Ai fini del presente regolamento il progetto dell impianto fotovoltaico, qualora soggetto al regime autorizzatorio della Attività Libera (AL) o della Denuncia di Inizio dell Attività (DIA), deve essere corredato della documentazione attestante la compatibilità dell impianto con il territorio nonché, almeno, dei seguenti documenti: AL DIA Generalità del proponente X X Documenti attestanti il titolo a presentare l intervento, inclusi i titoli attestanti la proprietà o comunque la disponibilità dell area dell impianto nonché la proprietà o comunque la disponibilità delle aree corrispondenti al tracciato X X delle linee di collegamento al punto di connessione alla rete elettrica. Documentazione fotografica dell area dell impianto e foto-inserimento dell impianto X X Relazione generale dell intervento X X Relazione sulle caratteristiche elettriche dell impianto X Documenti Qualora l impianto fotovoltaico sia soggetto al regime autorizzatorio dell Autorizzazione Unica (AU), si applicano le disposizioni vigenti stabilite in sede regionale ovvero provinciale. Articolo 7 - Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica fotovoltaica cumulata Ai fini della preservazione della stabilità della rete elettrica locale, in bassa e in media tensione, nonché ai fini della tutela di un paesaggio di eccellenza, è stabilito il limite superiore assoluto e tassativo di 20 MWp per la potenza fotovoltaica complessivamente installabile sul territorio comunale. Il suddetto limite si intende applicabile soltanto agli impianti fotovoltaici installati su terreno, e si intendono comunque esclusi gli impianti che, rispetto all uso finale dell energia elettrica prodotta, siano classificabili nelle due seguenti tipologie: impianti operanti in regime di scambio sul posto; impianti i cui soggetti responsabili ne impieghino l energia prodotta con modalità che consentono al medesimo soggetto di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore. Qualora la costruzione e l esercizio di un impianto sia autorizzato in deroga al predetto limite superiore in quanto classificabile nelle suelencate due tipologie, anche nel caso in cui tale limite superiore non sia stato raggiunto al momento dell autorizzazione dell impianto, alla relativa autorizzazione sarà apposta una prescrizione atta a subordinare l esercizio dell impianto al rispetto della tipologia dichiarata in sede di autorizzazione, Pag. 5
9 specificando che, in caso contrario, tale prescrizione sarà applicabile allorché risulti raggiunto il predetto limite superiore. Un singolo soggetto fisico o giuridico, o un soggetto ad esso in qualsiasi modo riconducibile, non potrà risultare responsabile di installazioni di potenza complessiva superiore a 7 MWp, fatta eccezione per gli impianti classificabili nelle due suelencate tipologie. Titolo III - Impianti eolici Articolo 8 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli impianti eolici oggetto di attività edilizia libera in base alle disposizioni nazionali e regionali in vigore. Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli impianti eolici soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) in base alle disposizioni nazionali e regionali in vigore. Le presenti disposizioni si applicano infine ad impianti eolici che non rientrano in alcuna delle tipologie suddette e quindi soggetti ad Autorizzazione Unica, rilasciata dalla regione o dalle provincie delegate, di cui all articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. Articolo 9 - Compatibilità con il territorio degli impianti eolici In base al principio di valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti sul territorio, sancito dalle disposizioni nazionali e regionali in vigore, i criteri di cui al presente regolamento individuano aree idonee all installazione di aerogeneratori cercando di massimizzare in maniera congiunta sia efficacia ed efficienza energetica di tali interventi sia la conservazione dei coni visuali che identificano il paesaggio in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica. In base ai principi suddetti l installazione di impianti eolici è considerata compatibile con il territorio nel caso in cui gli aerogeneratori presentino un altezza complessiva sul piano di campagna, misurata allo sfioro superiore delle pale, non superiore a 40 m, nonché solo in aree la cui quota assoluta sul livello del mare sia superiore a 400 m, ove non siano presenti o in contrasto con essi: Aree di trasformabilità del territorio rurale di tipo E1 (Aree di conservazione) ed E2 (Aree di mantenimento e consolidamento). Aree di notevole interesse pubblico (art. 136 Dlgs 42/04). Fasce di pertinenza di fiumi, torrenti, corsi d acqua (punto c, art. 142 Dlgs 42/04). Territori coperti da foreste e boschi (punto g, art. 142 Dlgs 42/04). Zone di interesse archeologico (punto m, art. 142 D.Lgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo monumentale (art. 10 Dlgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo archeologico (art. 10 Dlgs 42/04). Riserve naturali (Aree protette). Aree di interesse ambientale. Pag. 6
10 Siti di importanza regionale (L.R. 56/00) psic ZPS. SIR non inclusi nelle rete ecologica europea Natura 2000 (L.R. 56/00). Aree strategiche per interventi di Prevenzione del rischio idraulico. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia relativa ad un area con vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 L.R. 39/00), mediante apposita relazione tecnica dovrà essere dimostrata l effettiva compatibilità con il territorio mediante relazione geologico tecnica ed idraulica. Si precisa inoltre che gli impianti eolici saranno ritenuti compatibili con il territorio solo allorché sussista una distanza pari ad almeno 5 chilometri tra l aerogeneratore più vicino e il punto più vicino del centro storico del capoluogo, di almeno metri dai centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna) nonché di almeno 500 metri da edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio, di cui al TITOLO VII, CAPO VI, del vigente Regolamento Urbanistico. Gli aerogeneratori dovranno inoltre essere installati a distanze non inferiori a 150 m dal punto più vicino di strade statali e regionali; tale distanza viene aumentata a 200 m nella fattispecie in cui la base dell aerogeneratore sia collocata a quota superiore rispetto al punto di strade statali e regionali posto a minima distanza. Gli aerogeneratori dovranno infine essere installati a distanze non inferiori a 50 m dal punto più vicino di strade provinciali e comunali. Articolo 10 - Documentazione necessaria alla valutazione dell impianto Ai fini del presente regolamento il progetto dell impianto eolico, qualora soggetto al regime autorizzatorio della Attività Libera (AL) o della Denuncia di Inizio dell Attività (DIA), deve essere corredato della documentazione attestante la compatibilità dell impianto con il territorio nonché, almeno, dei seguenti documenti: AL DIA Generalità del proponente X X Documenti attestanti il titolo a presentare l intervento, inclusi i titoli attestanti la proprietà o comunque la disponibilità dell area dell impianto nonché la proprietà o comunque la disponibilità delle aree corrispondenti al tracciato X X delle linee di collegamento al punto di connessione alla rete elettrica. Documentazione fotografica dell area dell impianto e foto-inserimento dell impianto X X Relazione generale dell intervento X X Relazione sulle caratteristiche elettriche dell impianto X Relazione previsionale di impatto acustico rispetto a abitazioni, edifici residenziali, siti comunque abitualmente frequentati, situati entro 200 metri X dal più vicino aerogeneratore Documenti Qualora l impianto eolico sia soggetto al regime autorizzatorio dell Autorizzazione Unica (AU), si applicano le disposizioni vigenti stabilite in sede regionale ovvero provinciale. Pag. 7
11 Articolo 11 - Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica eolica cumulata Ai fini della preservazione della stabilità della rete elettrica locale, in bassa e in media tensione, nonché ai fini della tutela di un paesaggio di eccellenza, è stabilito il limite superiore assoluto e tassativo di 3 MWp per la potenza eolica complessivamente installabile sul territorio comunale. Sono esclusi dal predetto limite gli impianti eolici la cui installazione è ammessa ai sensi dell art. 41, commi 1 e 2.bis del RU. Titolo IV - Impianti alimentati da biomasse Articolo 12 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli impianti alimentati da biomasse, oggetto di attività libera in base alle disposizioni nazionali e regionali in vigore. Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli impianti alimentati da biomasse, soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) in base alle disposizioni nazionali e regionali in vigore. Le presenti disposizioni si applicano infine ad impianti alimentati da biomasse, che non rientrano in alcuna delle tipologie suddette e quindi soggetti ad Autorizzazione Unica, rilasciata dalla regione o dalle provincie delegate, di cui all articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. Articolo 13 - Compatibilità con il territorio degli impianti alimentati da biomasse L installazione di impianti energetici alimentati da biomasse è ritenuta compatibile con il territorio ove non siano presenti o in contrasto con essi: Aree di trasformabilità del territorio rurale di tipo E1 (Aree di conservazione) ed E2 (Aree di mantenimento e consolidamento). Aree di notevole interesse pubblico (art. 136 Dlgs 42/04). Fasce di pertinenza di fiumi, torrenti, corsi d acqua (punto c, art. 142 Dlgs 42/04). Territori coperti da foreste e boschi (punto g, art. 142 Dlgs 42/04). Zone di interesse archeologico (punto m, art. 142 D.Lgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo monumentale (art. 10 Dlgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo archeologico (art. 10 Dlgs 42/04). Riserve naturali (Aree protette). Aree di interesse ambientale. Siti di importanza regionale (L.R. 56/00) psic ZPS. SIR non inclusi nelle rete ecologica europea Natura 2000 (L.R. 56/00). Aree strategiche per interventi di Prevenzione del rischio idraulico. Pag. 8
12 Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia relativa ad un area con vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 L.R. 39/00), dovrà essere dimostrata l effettiva compatibilità con il territorio mediante apposita relazione geologico tecnica ed idraulica. L impianto alimentato da biomasse sarà ritenuto compatibile con il territorio solo laddove, entro una distanza di 5 km dai confini del centro storico, non sia presente una linea di vista diretta con i principali punti panoramici del Capoluogo (Viale dei Ponti, Piazza Martiri della Libertà, Via della Pietraia, Via lungo le mura del Mandorlo, Parco archeologico E. Fiumi, Le balze, Viale dei Filosofi, Cima della Torre dei Priori) e dei centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna). Si precisa inoltre che L impianto alimentato da biomasse non dovrà occultare la vista del centro storico del capoluogo e dei centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna) da qualsiasi strada di collegamento statale, regionale e provinciale. Gli impianti dovranno altresì essere installati ad una distanza minima di 30 metri dalle strade statali, regionali e provinciali e di 10 metri da quelle comunali, incluse le strade vicinali pubbliche. I medesimi impianti dovranno altresì essere installati ad una distanza minima 300 metri da abitazioni ed edifici pubblici, residenziali e commerciali, e comunque da luoghi abitualmente frequentati. La compatibilità con il territorio sarà dimostrata tramite apposita relazione di verifica delle condizioni alla trasformazione e da apposita relazione sui caratteri paesaggistici dell impianto e del suo contesto. Articolo 14 - Caratteristiche e limiti massimi di potenza dei singoli impianti alimentati da biomasse Ferma restando la compatibilità con il territorio di cui al precedente articolo, è ammessa l installazione e l esercizio di impianti alimentati da biomasse esclusivamente qualora tali biomasse siano costituite da materiale solido di origine forestale o agricola, inclusi i relativi scarti, ovvero siano costituite da materiali di origine zootecnica, inclusi i relativi reflui. La potenza termica di un singolo impianto alimentato da biomasse non potrà superare il valore di 1 MW qualora destinato alla sola produzione elettrica, mentre non potrà superare il valore di 3 MW qualora destinato alla sola produzione termica ovvero qualora operante in regime di cogenerazione ad alto rendimento. Soltanto nel caso di impianti alimentati da biomasse destinati alla produzione e valorizzazione energetica di biogas, la potenza termica del singolo impianto non potrà superare i 5 MW. Un singolo soggetto fisico o giuridico, o un soggetto ad esso in qualsiasi modo riconducibile, non potrà comunque risultare responsabile di installazioni di potenza elettrica complessiva superiore a 5 MW. Pag. 9
13 Titolo V - Impianti solari termici Articolo 15 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli impianti solari termici oggetto di attività edilizia libera in base alle disposizioni nazionali e regionali in vigore. Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli impianti solari termici soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) in base alle disposizioni nazionali e regionali in vigore. Le presenti disposizioni si applicano infine ad impianti solari termici che non rientrano in alcuna delle tipologie suddette e quindi soggetti ad Autorizzazione Unica, rilasciata dalla regione o dalla provincia delegata, di cui all articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. Articolo 16 - Compatibilità con il territorio degli impianti solari termici realizzati su tetto o su serre agricole, pensiline e tettoie L installazione di impianti solari termici su tetto, su serre agricole, su pensiline e tettoie è ritenuta compatibile con il territorio ove non siano presenti o in contrasto con essi: Sottosistemi R1, R2 ed R6, di cui al Regolamento Urbanistico. Aree sottoposte a vincolo monumentale (art. 10 D.Lgs. 42/04). Aree di notevole interesse pubblico (art. 36 D.Lgs. 42/04). Riserve naturali (Aree Protette) Siti di importanza regionale (L.R. 56/00) psic ZPS SIR non inclusi nelle rete ecologica europea Natura 2000 (L.R. 56/00). Si precisa che il generatore solare termico installato su tetto, su serre agricole, su pensiline e tettoie sarà ritenuto compatibile con il territorio solo laddove, entro una distanza di 2.5 km (due virgola cinque chilometri) dai confini del centro storico, non sia presente una linea di vista diretta con i principali punti panoramici del Capoluogo (Viale dei Ponti, Piazza Martiri della Libertà, Via della Pietraia, Via lungo le mura del Mandorlo, Parco archeologico E. Fiumi, Le balze, Viale dei Filosofi, Cima della Torre dei Priori) e dei centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna). Si precisa inoltre che il generatore solare termico, installato su tetto, su serre agricole, su pensiline e tettoie non dovrà occultare la vista del centro storico del capoluogo e dei centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna) da qualsiasi strada di collegamento statale, regionale e provinciale. In particolare, l installazione di impianti solari termici su serre agricole è ammessa subordinatamente alla presentazione e/o alla integrazione, da parte del proponente, nonché all approvazione ai sensi delle norme vigenti, del Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale. In deroga a quanto suddetto, fermo restando l obbligo del preventivo rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 46 del D.Lgs.42/2004, qualora necessaria, l installazione di impianti solari termici su tetto, su serre agricole, su pensiline e tettoie, è Pag. 10
14 consentita su tutto il territorio, nei casi in cui la regione, gli enti locali o altri enti pubblici ne siano i soggetti responsabili. Articolo 17 - Compatibilità con il territorio degli impianti solari termici realizzati su terreno L installazione di impianti solari termici su terreno è ritenuta compatibile con il territorio ove non siano presenti o in contrasto con essi: Aree di trasformabilità del territorio rurale di tipo E1 (Aree di conservazione) ed E2 (Aree di mantenimento e consolidamento). Aree di notevole interesse pubblico (art. 136 Dlgs 42/04). Fasce di pertinenza di fiumi, torrenti, corsi d acqua (punto c, art. 142 Dlgs 42/04). Territori coperti da foreste e boschi (punto g, art. 142 Dlgs 42/04). Zone di interesse archeologico (punto m, art. 142 D.Lgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo monumentale (art. 10 Dlgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo archeologico (art. 10 Dlgs 42/04). Riserve naturali (Aree protette). Aree di interesse ambientale. Siti di importanza regionale (L.R. 56/00) psic ZPS. SIR non inclusi nelle rete ecologica europea Natura 2000 (L.R. 56/00). Aree strategiche per interventi di Prevenzione del rischio idraulico. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia relativa ad un area con vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 L.R. 39/00), dovrà essere dimostrata l effettiva compatibilità con il territorio mediante apposita relazione geologico tecnica ed idraulica. L impianto solare termico su terreno sarà ritenuto compatibile con il territorio solo laddove, entro una distanza di 5 km dai confini del centro storico, non sia presente una linea di vista diretta con i principali punti panoramici del Capoluogo (Viale dei Ponti, Piazza Martiri della Libertà, Via della Pietraia, Via lungo le mura del Mandorlo, Parco archeologico E. Fiumi, Le balze, Viale dei Filosofi, Cima della Torre dei Priori) e dei centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna).. Si precisa inoltre che il generatore solare termico, installato su terreno, non dovrà occultare la vista del centro storico del capoluogo e dei centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna). da qualsiasi strada di collegamento statale, regionale e provinciale. Gli impianti dovranno altresì essere installati ad una distanza minima di 30 metri dalle strade statali, regionali e provinciali e di 10 metri da quelle comunali, incluse le strade vicinali pubbliche. Gli impianti dovranno inoltre essere obbligatoriamente installati nelle pertinenze delle abitazioni o degli edifici, o del complesso di edifici, cui sono asserviti. La compatibilità con il territorio sarà dimostrata tramite apposita relazione di verifica delle condizioni alla trasformazione e da apposita relazione sui caratteri paesaggistici dell impianto e del suo contesto. Pag. 11
15 Articolo 18 - Documentazione necessaria alla valutazione dell impianto Ai fini del presente regolamento il progetto dell impianto solare termico, qualora soggetto al regime autorizzatorio della Attività Libera (AL) o della Denuncia di Inizio dell Attività (DIA), deve essere corredato almeno dei seguenti documenti: AL DIA Generalità del proponente X X Documenti attestanti il titolo a presentare l intervento, inclusi i titoli attestanti la proprietà o comunque la disponibilità dell area dell impianto nonché, qualora collocato su terreno, l appartenenza dell area alle pertinenze X X dell edificio o del complesso di edifici cui l impianto è asservito. Documentazione fotografica dell area dell impianto X X Relazione generale dell intervento X X Relazione sulle caratteristiche elettriche e termoidrauliche dell impianto X Documenti Qualora l impianto solare termico sia soggetto al regime autorizzatorio dell Autorizzazione Unica (AU), si applicano le disposizioni vigenti stabilite in sede regionale ovvero provinciale. Pag. 12
16 Titolo VI - Pompe di calore geotermiche senza prelievo di fluido Articolo 19 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici (breviter pompe geotermiche ), che, ai sensi dell art. 16, comma 3, lett. h) della L.R. n. 39/2005, come novellato dall art. 10, comma 2 della L.R. n. 71/2009, sono soggetti esclusivamente a Denuncia di Inizio Attività (DIA), fermo restando del preventivo rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per le aree assoggettate ai vincoli paesaggistici. Articolo 20 - Compatibilità con il territorio delle pompe geotermiche L installazione delle pompe geotermiche è ritenuta compatibile con il territorio ove non siano presenti o in contrasto con essi: Aree sottoposte a vincolo monumentale (art. 10 D.Lgs. 42/04). Aree di notevole interesse pubblico (art. 36 D.Lgs. 42/04). Riserve naturali (Aree Protette) Siti di importanza regionale (L.R. 56/00) psic ZPS SIR non inclusi nelle rete ecologica europea Natura 2000 (L.R. 56/00). Gli impianti dovranno inoltre essere obbligatoriamente installati nelle pertinenze delle abitazioni o degli edifici, o del complesso di edifici, cui sono asserviti. La compatibilità con il territorio sarà dimostrata tramite apposita relazione di verifica delle condizioni alla trasformazione e da apposita relazione sui caratteri paesaggistici dell impianto e del suo contesto. In deroga a quanto suddetto, fermo restando l obbligo del preventivo rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 46 del D.Lgs.42/2004, qualora necessaria, l installazione di pompe geotermiche è consentita su tutto il territorio, nei casi in cui la regione, gli enti locali o altri enti pubblici ne siano i soggetti responsabili. Articolo 21 - Documentazione necessaria alla valutazione dell impianto Ai fini del presente regolamento il progetto della pompa geotermica, soggetto al regime autorizzatorio della Denuncia di Inizio dell Attività (DIA), deve essere corredato almeno dei seguenti documenti: DIA Generalità del proponente X Documenti attestanti il titolo a presentare l intervento, inclusi i titoli attestanti la proprietà o comunque la disponibilità dell area dell impianto nonché X l appartenenza dell area alle pertinenze dell edificio o del complesso di edifici cui l impianto è asservito. Documenti Pag. 13
17 Documentazione fotografica dell area dell impianto Relazione generale dell intervento Relazione sulle caratteristiche elettriche e termoidrauliche dell impianto X X X Pag. 14
18 Titolo VII - Impianti elettrici alimentati da risorse geotermiche Articolo 22 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli impianti alimentati da risorse geotermiche, destinati anche alla produzione di energia elettrica, soggetti alle disposizioni nazionali e regionali in vigore. Articolo 23 - Compatibilità con il territorio degli impianti elettrici alimentati da risorse geotermiche L installazione di impianti elettrici alimentati da risorse geotermiche è ritenuta compatibile con il territorio ove non siano presenti o in contrasto con essi: Aree di notevole interesse pubblico (art. 136 Dlgs 42/04). Fasce di pertinenza di fiumi, torrenti, corsi d acqua (punto c, art. 142 Dlgs 42/04). Territori coperti da foreste e boschi (punto g, art. 142 Dlgs 42/04). Zone di interesse archeologico (punto m, art. 142 D.Lgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo monumentale (art. 10 Dlgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo archeologico (art. 10 Dlgs 42/04). Riserve naturali (Aree protette). Aree di interesse ambientale. Siti di importanza regionale (L.R. 56/00) psic ZPS. SIR non inclusi nelle rete ecologica europea Natura 2000 (L.R. 56/00). Aree strategiche per interventi di Prevenzione del rischio idraulico. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia relativa ad un area con vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 L.R. 39/00), dovrà essere dimostrata l effettiva compatibilità con il territorio mediante apposita relazione geologico tecnica ed idraulica. Gli impianti dovranno altresì essere installati ad una distanza minima di 30 metri dalle strade statali, regionali e provinciali e di 10 metri da quelle comunali, incluse le strade vicinali pubbliche. I medesimi impianti dovranno altresì essere installati ad una distanza minima 300 metri da abitazioni ed edifici pubblici, residenziali e commerciali, e comunque da luoghi abitualmente frequentati. La compatibilità con il territorio sarà dimostrata tramite apposita relazione di verifica delle condizioni alla trasformazione e da apposita relazione sui caratteri paesaggistici dell impianto e del suo contesto. Articolo 24 - Caratteristiche e limiti massimi di potenza dei singoli impianti elettrici alimentati da risorse geotermiche Ferma restando la compatibilità con il territorio di cui al precedente articolo, è ammessa l installazione e l esercizio di impianti elettrici alimentati da risorse geotermiche Pag. 15
19 limitatamente all impiego di sistemi a ciclo binario ad emissione nulla e con l obbligo di reiniezione del fluido geotermico eventualmente estratto. Un singolo soggetto fisico o giuridico, o un soggetto ad esso in qualsiasi modo riconducibile, non potrà comunque risultare responsabile di installazioni di potenza elettrica complessiva superiore a 5 MW. Pag. 16
20 Titolo VIII - Impianti elettrici alimentati da risorse idriche Articolo 25 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli impianti alimentati da risorse idriche, destinati alla produzione di energia elettrica. Articolo 26 - Compatibilità con il territorio degli impianti elettrici alimentati da risorse idriche Ai fini della salvaguardia delle risorse idriche e dei delicati ecosistemi connessi ai corsi d acqua torrentizi presenti sul territorio comunale, è vietata su tutto il medesimo territorio la realizzazione di impianti alimentati da risorse idriche, destinati alla produzione di energia elettrica. Pag. 17
21 Titolo IX - Impianti di cogenerazione Articolo 27 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli impianti energetici alimentati da combustibili fossili, in assetto cogenerativo, oggetto di attività libera in base alle disposizioni nazionali e regionali in vigore. Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli impianti energetici alimentati da combustibili fossili, in assetto cogenerativo, soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) in base alle disposizioni nazionali e regionali in vigore. Le presenti disposizioni si applicano infine ad impianti energetici alimentati da combustibili fossili, in assetto cogenerativo, che non rientrano in alcuna delle tipologie suddette e quindi soggetti ad Autorizzazione Unica, rilasciata dalla regione o dalle provincie delegate, di cui all articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. Articolo 28 - Compatibilità con il territorio degli impianti di cogenerazione L installazione di impianti energetici alimentati da combustibili fossili, in assetto cogenerativo, è ritenuta compatibile con il territorio ove non siano presenti o in contrasto con essi: Aree classificate agricole ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici comunali. Aree di notevole interesse pubblico (art. 136 Dlgs 42/04). Fasce di pertinenza di fiumi, torrenti, corsi d acqua (punto c, art. 142 Dlgs 42/04). Territori coperti da foreste e boschi (punto g, art. 142 Dlgs 42/04). Zone di interesse archeologico (punto m, art. 142 D.Lgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo monumentale (art. 10 Dlgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo archeologico (art. 10 Dlgs 42/04). Riserve naturali (Aree protette). Aree di interesse ambientale. Siti di importanza regionale (L.R. 56/00) psic ZPS. SIR non inclusi nelle rete ecologica europea Natura 2000 (L.R. 56/00). Aree strategiche per interventi di Prevenzione del rischio idraulico. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia relativa ad un area con vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 L.R. 39/00), dovrà essere dimostrata l effettiva compatibilità con il territorio mediante apposita relazione geologico tecnica ed idraulica. L impianto di cogenerazione sarà ritenuto compatibile con il territorio solo laddove, entro una distanza di 5 km dai confini del centro storico, non sia presente una linea di vista diretta con i principali punti panoramici del Capoluogo (Viale dei Ponti, Piazza Martiri della Libertà, Via della Pietraia, Via lungo le mura del Mandorlo, Parco archeologico E. Fiumi, Le balze, Viale dei Filosofi, Cima della Torre dei Priori) e dei centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna).. Si precisa inoltre che l impianto di cogenerazione non dovrà occultare la vista del centro storico del capoluogo e dei centri storici minori (Mazzolla, Roncolla, Sensano, Pignano, Pag. 18
22 Monte Miccioli, Sant Anastasio, Villamagna) da qualsiasi strada di collegamento statale, regionale e provinciale. Gli impianti dovranno altresì essere installati ad una distanza minima di 30 metri dalle strade statali, regionali e provinciali e di 10 metri da quelle comunali, incluse le strade vicinali pubbliche. Gli impianti dovranno inoltre essere obbligatoriamente installati nelle pertinenze degli edifici, o del complesso di edifici, cui sono asserviti ai fini della distribuzione e l uso del calore. La compatibilità con il territorio sarà dimostrata tramite apposita relazione di verifica delle condizioni alla trasformazione e da apposita relazione sui caratteri paesaggistici dell impianto e del suo contesto. In deroga a quanto suddetto, fermo restando l obbligo del preventivo rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 46 del D.Lgs.42/2004, qualora necessaria, l installazione di impianti di cogenerazione è consentita su tutto il territorio, nei casi in cui la regione, gli enti locali o altri enti pubblici ne siano i soggetti responsabili. Articolo 29 - Caratteristiche e limiti massimi di potenza dei singoli impianti di cogenerazione Ferma restando la compatibilità con il territorio di cui al precedente articolo, è ammessa l installazione e l esercizio di impianti di cogenerazione esclusivamente nei seguenti limiti in termini della potenza termica massima: Alimentazione a gas naturale: 10 MW termici; Alimentazione a gasolio: 3 MW termici. Pag. 19
23 Titolo X - Opere di connessione alla rete elettrica Articolo 30 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano alle opere quali cavidotti ed elettrodotti aerei e interrati, pali e tralicci di sostegno, scavi, pozzetti d ispezione, salvo che altro, destinati al collegamento dell impianto energetico al proprio punto di connessione come definito all art. 2 del presente Regolamento. Tali opere, come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete, sono classificate, ai sensi dell art. 1-octies della L. 13 agosto 2010, n. 129, tra le opere connesse agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sono quindi autorizzate, ai sensi dell art. 12, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, insieme all impianto energetico. Articolo 31 - Caratteristiche e compatibilità con il territorio delle opere di connessione alla rete elettrica Le cabine di trasformazione e consegna dell energia elettrica, inclusi eventuali basamenti e fondazioni, dovranno attenersi strettamente agli standard richiesti dal gestore di rete. Gli elettrodotti di collegamento dell impianto energetico al punto di connessione dovranno essere interrati qualora tecnicamente possibile e salvo diversa indicazione del gestore di rete; la necessità di tratti aerei deve essere dimostrata a cura del proponente mediante esibizione almeno delle specifiche tecniche prodotte dal gestore di rete. Gli eventuali tratti aerei degli elettrodotti di collegamento dell impianto al punto di connessione sono ritenuti compatibili con il territorio ove non siano presenti o in contrasto con essi: Aree di notevole interesse pubblico (art. 136 Dlgs 42/04). Fasce di pertinenza di fiumi, torrenti, corsi d acqua (punto c, art. 142 Dlgs 42/04). Territori coperti da foreste e boschi (punto g, art. 142 Dlgs 42/04). Zone di interesse archeologico (punto m, art. 142 D.Lgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo monumentale (art. 10 Dlgs 42/04). Aree sottoposte a vincolo archeologico (art. 10 Dlgs 42/04). Riserve naturali (Aree protette). Aree di interesse ambientale. Siti di importanza regionale (L.R. 56/00) psic ZPS. SIR non inclusi nelle rete ecologica europea Natura 2000 (L.R. 56/00). Aree strategiche per interventi di Prevenzione del rischio idraulico. La compatibilità con il territorio sarà dimostrata tramite apposita relazione di verifica delle condizioni alla trasformazione e da apposita relazione sui caratteri paesaggistici dell impianto e del suo contesto. Pag. 20
24 Titolo XI - Misure di compensazione Articolo 32 - Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano alle misure di compensazione che, ai sensi dell art del D.M. 10 settembre 2010, possono essere determinate in sede di riunione di Conferenza di servizi a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle presenti linee guida, laddove al sopracitato Allegato 2 è specificato, all art. 2, che le medesime misure di compensazione devono essere orientate su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi e ancora, alla lettera h) del medesimo art. 2: le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Si rimanda comunque al D.M. 10 settembre 2010 e specificamente all Allegato 2 per un quadro completo della materia. Articolo 33 - Finalità delle misure di compensazione Fatto salvo il rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui al D.M. 10 settembre 2010 ed eventuali ss.mm.ii., le misure di compensazione eventualmente determinate in sede di Conferenza dei Servizi, quindi applicabili ai soli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica, rilasciata dalla regione o dalla provincia delegata, di cui all articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., saranno finalizzate prioritariamente ma non esclusivamente ai seguenti ambiti e applicazioni: Interramento degli elettrodotti esistenti, con particolare riferimento alla linee in media tensione e in alta tensione, ai fini del miglioramento della qualità del paesaggio anche in parziale compensazione degli impatti determinati dalle nuove installazioni; Razionalizzazione ed efficientamento del sistema dell illuminazione pubblica, con specifico riferimento al risparmio di energia e alla prevenzione e limitazione dell inquinamento luminoso; Realizzazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici; Sensibilizzazione e incentivazione dei cittadini e delle famiglie per l adozione di sistemi di climatizzazione e riscaldamento degli edifici a impatto ambientale nullo o ridotto. Pag. 21
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