Indice. dott. Mauro Pasquali. Diritti riservati
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1 Relatore: Mauro Pasquali dottore commercialista revisore contabile componente della Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - CONVEGNO 18 NOVEMBRE 2008 ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI, 2 SEDE DELL ORDINE - CONVEGNO 11 MAGGIO 2009 VELLETRI, VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE, 9 SEDE BANCA POPOLARE DEL LAZIO 1
2 Indice o Locazioni imposta di registro e IVA pag. 3 o Cessione di immobili e terreni IVA pag. 12 o Fatturazione del compenso del custode giudiziario pag. 19 o Adempimenti del custode giudiziario dopo l aggiudicazione pag. 21 o Documentazione utile per la predisposizione del decreto di trasferimento pag. 23 o Conteggio degli oneri tributari a carico dell aggiudicatario pag. 29 o Individuazione del regime fiscale a cui è assoggettato il bene pag. 30 o Agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa pag. 33 o Verifica del saldo prezzo pag. 41 o Liquidazione dell imposta di registro pag. 46 2
3 Imposta di registro sulle locazioni E necessario distinguere le locazioni che non scontano l IVA, in quanto poste in essere da esecutati privati o rientranti fra le operazioni esenti, da quelle soggette ad IVA poste in essere da soggetti esecutati titolari di partita iva. L art. 10 del D.P.R. 633/72 prevede il regime di esenzione con l unica eccezione dell imponibilità dell IVA prevista dal n. 8. 3
4 locazioni non soggette o esenti IVA Applicazione dell imposta di registro dovuta in misura proporzionale con l aliquota del 2%. locazioni soggette ad IVA Applicazione dell imposta di registro in misura fissa. 4
5 . 5
6 Sulla base del principio di funzionalità della procedura esecutiva e di tutela degli interessi dell erario, il custode giudiziario ha l obbligo di fatturazione e versamento dell imposta. 6
7 Risoluzione n. 158 del 11 novembre Il pignoramento e l affidamento in custodia dei beni in questione non determinano alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà degli stessi: la circostanza che tali beni siano sottoposti a custodia, infatti, implica soltanto che al debitore è impedito di disporre dei beni stessi e dei frutti che derivano dal loro godimento, senza che detti cespiti fuoriescano dal suo patrimonio giuridico; 7
8 - Nello svolgimento dei compiti affidatigli dal giudice, il custode giudiziario agisce, sostanzialmente, in sostituzione del debitore. L Agenzia ha ritenuto che in capo al debitore esecutato, pur sempre soggetto passivo d imposta, permanga l obbligo di liquidazione, versamento e dichiarazione del tributo, mentre, obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente, sia il custode giudiziario; 8
9 - Nell ipotesi in cui l esecutato si renda irreperibile, il custode giudiziario dovrà corrispondere direttamente l imposta all amministrazione finanziaria. 9
10 Esempio di fattura relativa al canone di locazione ALFA s.r.l. DATA: 6 aprile 2009 C.F. / P.IVA FATTURA N. 4 Indirizzo CAP Città Provincia FATTURARE A: GAMMA s.r.l. Telefono: Fax: C.F. / P.IVA Indirizzo CAP Città Provincia FATTURA La presente fattura viene redatta dal custode giudiziario, della procedura esecutiva R.G.E. 1111/00, G.E.., Tribunale di Roma sezione esecuzioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti della Risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 158 del DESCRIZIONE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2009 DELL IMMOBILE SITO IN ROMA - LOTTO 1 PAGAMENTO EFFETTUATO DIRETTAMENTE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA TRAMITE: BONIFICO BANCARIO: IBAN. CONTANTI AL CUSTODE GIUDIZIARIO ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO IMMOBILIARI" "TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE ESECUZIONI IMPORTO 1.000,00 ALIQUOTA D'IMPOSTA 20,00% ANTICIPAZIONI EX ART. 15 DPR 633/72 I.V.A. 200,00 TOTALE 1.200,00 10
11 Versamento dell IVA effettuato dal custode quando l esecutato è irreperibile Dati anagrafici del soggetto esecutato Non è possibile la compensazione tra crediti e debiti IVA Codici tributo ordinari Anno di riferimento del canone di locazione (AAAA) Iva relativa al canone di locazione 11
12 . 12
13 Sulla base del principio di funzionalità della procedura esecutiva e di tutela degli interessi dell erario, il custode giudiziario ha l obbligo di fatturazione e versamento dell imposta. 13
14 Risoluzione n. 62 del 16 maggio 2006 Non solo nell ipotesi di irreperibilità del contribuente, ma in ogni caso. obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l IVA incassata all Amministrazione finanziaria sia il professionista delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell art. 591 bis c.p.c. 14
15 Risoluzione n. 84 del 19 giugno Nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l imposta dovrà essere versata mediante modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi all IVA. - Nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell imposta dovrà essere eseguito con il codice tributo 6501 denominato IVA relativa alla vendita, ai sensi dell art. 591 bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata. 15
16 Esempio di fattura relativa alla cessione di immobile FATTURA ALFA s.r.l. DATA: 6 maggio 2009 FATTURA N. 5 FATTURARE A: GAMMA s.a.s. C.F. / P.IVA Indirizzo CAP Città Provincia Telefono: Fax: C.F. / P.IVA Indirizzo CAP Città Provincia La presente fattura viene redatta dal custode giudiziario, della procedura esecutiva R.G.E. 1111/00, G.E.., Tribunale di Roma sezione esecuzioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti della Risoluzione dell'agenzia delle Entrate N. 62 del DESCRIZIONE IMPORTO CESSIONE DI IMMOBILE SITO IN ROMA - LOTTO 1 DECRETO DI TRASFERIMENTO DEL., REP, G.E. PAGAMENTO EFFETTUATO: DIRETTAMENTE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA TRAMITE ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO "TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI" PAGAMENTO EFFETTUATO AL FONDIARIO EX ART. 41 D.LGS 385/93 20,00% ALIQUOTA D'IMPOSTA I.V.A. TOTALE , , ,00 16
17 Versamento dell IVA effettuato dal custode nel caso della cessione Dati anagrafici del soggetto esecutato Codice tributo 6501 quando l esecutato è irreperibile Anno di riferimento del decreto di trasferimento (AAAA) Non è possibile la compensazione tra crediti e debiti IVA Iva relativa al prezzo di aggiudicazione dell immobile 17
18 Risoluzione n. 105/E del 21 aprile 2009 La società di persone, cancellata dal registro delle imprese, dev essere considerata ancora esistente in quanto proprietaria di un immobile e sottoposta a procedura esecutiva. La risoluzione ribadisce l orientamento giurisprudenziale prevalente della Cassazione, che ha ritenuto che tali società non si estinguono con la cancellazione dal registro delle imprese (cfr art e 2495 c.c.),se sono ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. 18
19 . 19
20 acconto 1. posto provvisoriamente a carico del creditore procedente; se persona fisica non soggetto IVA il compenso non è soggetto a ritenuta di acconto. 2. con prelievo dal conto intestato alla procedura esecutiva: la fattura verrà emessa a favore del debitore esecutato. saldo 1. Estinzione anticipata emessa a favore di chi effettua il pagamento, detratto l acconto già riscosso. 2. In sede di riparto - la fattura dovrà essere emessa a favore del debitore esecutato, in quanto soggetto passivo d imposta titolare dell immobile, naturalmente detratto l acconto già riscosso, oltre le anticipazioni effettuate dal custode ex art. 15 D.P.R. 633/72 (escluse dal regime IVA). 20
21 . 21
22 Art. 591 bis c.p.c. n. 11 Il professionista delegato è tenuto a eseguire le formalità di registrazione; La trascrizione e la voltura catastale del decreto di trasferimento; La cancellazione delle formalità pregiudizievoli; Vigilare sul versamento del prezzo da parte dell aggiudicatario 22
23 . 23
24 Si rendono necessarie per ordinare la cancellazione anche di eventuali cancellazioni di iscrizioni o trascrizioni successive al pignoramento. 24
25 25
26 NON CONIUGATO: va indicato il suo stato di celibe, nubile o libero di stato ; CONIUGATO IN REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI: così come viene rilevato dall estratto di matrimonio; CONIUGATO IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI: l art. 177 c.c. stabilisce che l acquisto fatto anche da uno solo dei coniugi profitta a favore dell altro coniuge (nell estratto di matrimonio nella voce annotazioni, compare la voce NESSUNA ). 26
27 Nell ipotesi di intestazione ad uno solo dei coniugi, anche se in regime di comunione legale alle seguenti condizioni: I. il pagamento venga eseguito mediante utilizzo di somme che costituiscono beni personali (art. 179 c.c.); II. sia parte dell atto l altro coniuge e dia il consenso per l esclusione da tale regime. questa modalità dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione alla vendita e dovrà essere sottoscritta da entrambi i coniugi, successivamente tale convenzione dovrà essere allegata al decreto ed unita alla copia per la trascrizione e la voltura dell immobile. 27
28 .
29 FINO A 4 PAGINE BOLLO SU DECRETO DI TRASFERIMENTO OLTRE 4 PAGINE 47,67 66,67 TRASCRIZIONE E VOLTURA IMPOSTA DI BOLLO TRASCRIZIONE E VOLTURA TASSA IPOTECARIA 59,00 90,00 149,00 CANCELLAZIONE DELLE FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI (RIMBORSATE DALLA PROCEDURA ESECUTIVA ) IMPOSTA IPOTECARIA IMPOSTA BOLLO 649T 456T PIGNORAMENTO 168,00 59,00 IPOTECA VOLONTARIA: ( Fondiarie e Ordinarie) IPOTECA VOLONTARIA ISCRIZIONI A GARANZIA DI CAMBIALI IPOTECA GIUDIZIALE TOTALE MODALITA' 35,00 262,00 F23 35,00 35,00 CONTANTI TASSE IPOTECARIE 778T CAD. 59,00 35,00 F23 0,5% CON IMPORTO MINIMO DI 168,00 59,00 35,00 F23 29
30 Individuazione del regime fiscale a cui è assoggettato il bene 30
31 Risoluzione n. 102/E del 17 maggio 2007 la base imponibile per il trasferimento di immobile abitativo in sede di asta pubblica e' costituita dal prezzo di aggiudicazione 31
32 Prelazione dello stato per i beni di interesse storico, artistico e archeologico imposta del registro ridotta al 3% in luogo del 7% I. Obbligo di inserire nel bando di vendita l esistenza del vincolo e la notifica del bando al Ministero dei beni culturali. II. esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato entro due mesi dalla ricezione della denuncia da parte dell aggiudicatario al medesimo prezzo stabilito in sede di aggiudicazione 32
33
34 Risoluzione n. 370 del 3 ottobre 2008 Non può essere concessa l agevolazione fiscale prima casa, se il contribuente: Ha omesso di presentare, nella domanda di partecipazione all asta, un apposita dichiarazione di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali; Ovvero Successivamente, non ha presentato all Amministrazione finanziaria tale dichiarazione autenticata, tramite apposito atto integrativo, prima che sia avvenuta la registrazione dell atto di acquisto 34
35 . Acquisto da privato In particolare, se la parte che cede la casa è un privato non soggetto ad Iva, l agevolazione consiste nella possibilità di versare: - l imposta di registro con aliquota ridotta del 3% (invece che 7%); - le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna) in luogo, rispettivamente, del 2% e dell 1%. 35
36 .. Acquisto da imprese Chi, invece, compra casa da un esecutato con partita Iva, dovrà tener conto delle recenti modalità di tassazione introdotte dal decreto legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006). A partire dal 4 luglio 2006, per la compravendita della prima casa in cui la parte venditrice è un impresa, l acquirente è chiamato a versare le seguenti imposte: - Iva al 4%, più le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 168 euro ciascuna), se la cessione è effettuata da impresa costruttrice (o da impresa che ha ristrutturato l immobile) e la vendita si conclude entro 4 anni all ultimazione dei lavori; - imposta di registro con aliquota del 3%, più imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna), se la cessione è effettuata da impresa non costruttrice, oppure quando il venditore è un impresa costruttrice (o che ha ristrutturato l immobile) e la vendita avviene dopo 4 anni dall ultimazione dei lavori. 36
37 I REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI FISCALI Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l acquisto riguardi una casa di abitazione non di lusso. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969). Accertato che si acquisti un abitazione considerata non di lusso, i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell immobile, solo in presenza di determinate condizioni: 37
38 a) l immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l acquirente svolge la propria attività principale. Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Per i cittadini italiani residenti all estero (iscritti all AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano. b) l acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l immobile da acquistare; c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l acquisto della prima casa. 38
39 L acquisto delle pertinenze Le agevolazioni della prima casa competono allo stesso modo per l acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza (c/2, c/6 o c/7). Coniuge in regime di comunione legale Quando uno solo dei due coniugi possegga i requisiti richiesti per fruire dell agevolazione, il beneficio si applica nella misura del 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti. Acquisto di abitazione contigua L agevolazione spetta anche quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un unica abitazione 39
40 . Scadenza del versamento del prezzo: 60 giorni vendita senza incanto 70 giorni vendita con incanto per ulteriori offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dopo l incanto (art. 584 cpc) 40
41 Art. 591 bis c.p.c. Avvenuto il versamento del prezzo il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell esecuzione il fascicolo Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice.. 41
42 L'importo del prezzo di aggiudicazione verrà pagato tramite assegno bancario circolare non trasferibile intestato a "Tribunale ordinario di Roma - settore esecuzioni immobiliari. Ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo fondiario, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41del d.lgs 385/93, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'istituto relativo al privilegio ipotecario. l'aggiudicatario dovrà consegnare al custode l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito. 42
43 Il custode sulla base della documentazione acquisita, sia agli atti che dall aggiudicatario, provvede a redigere il decreto di trasferimento 43
44 FORMAZIONE DEL FASCICOLO Nota di deposito: I. Predisposizione dell originale del Decreto di trasferimento; II. Bozza del Decreto di trasferimento sottoscritto dal custode giudiziario; III. Visura catastale e ipotecaria aggiornata; IV. Dichiarazione del custode delegato sulle modalità del saldo prezzo e dei versamenti degli oneri tributari con relativi allegati. V. Eventuale richiesta di agevolazione fiscale prima casa, con dichiarazione autenticata nelle firme (ris. N. 370/E del 3/10/2008). 44
45 45
46 . dott.diritti Mauro riservati Pasquali 46
47 1 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L ATTIVITÀ DEL C USTODE G IUDIZIARIO NELLE E SECUZIONI I MMOBILIARI L Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il tramite della Commissione Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari, in collaborazione con il Tribunale di Roma, organizza questo corso con l intento di fornire delle linee guida per l espletamento dell incarico di Custode Giudiziario nelle Esecuzioni Immobiliari. Ente formatore: ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA Regolamento: 1) Sono ammessi alla partecipazione al corso gli iscritti nell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma 2) L ammissione al corso sarà effettuata a cura dell Ordine fino al numero massimo di 180 unità; le domande eccedenti il numero stabilito potranno essere accettate con riserva di disponibilità di posti nell aula. 3) Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire presso la segreteria dell Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma tramite registrazione on-line sul sito dell Ordine. Non sono ammesse modalità diverse da quella sopra indicata. 4) La partecipazione al corso dà diritto al riconoscimento dei crediti validi per la Formazione Professionale Continua, secondo quanto stabilito dal regolamento dell Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma 5) La sede dello svolgimento del corso sarà quella dell Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma Piazza delle Belle Arti n. 2 6) Il corso è gratuito 1/7
48 PROGRAMMA DEL CORSO 1 MODULO 04 NOVEMBRE 2008 h. 15,00 19,00 SALUTI INIZIO CORSO GERARDO LONGOBARDI Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma LUIGI MANDOLESI Vicepresidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma INTRODUCONO: MAURIZIO DE FILIPPO Presidente Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma RODOLFO CICCIORICCIO Vicepresidente Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma MODERANO: ANDREA PERRONE Consigliere dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma PATRIZIA FRANGELLA Componente Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma IL CUSTODE GIUDIZIARIO: - la figura del Custode Giudiziario; L INCARICO AL CUSTODE GIUDIZIARIO: - l assegnazione di incarico in udienza e fuori udienza; - accettazione incarico; Relatore: DOTT.SSA ANNA MARIA SOLDI, Giudice della IV sezione civile del Tribunale di Roma 2/7
49 SVOLGIMENTO DELL INCARICO DALL ASSEGNAZIONE ALL EMISSIONE DELL ORDINANZA DI VENDITA: - richiesta del fascicolo elettronico; - richiesta copie cartacee di studio ed esecutive; - i fascicoli di causa in rete Relatore: DOTT. GIOVANNI BLATTI, Cancelliere della IV sezione civile del Tribunale di Roma. SVOLGIMENTO DELL INCARICO DALL ASSEGNAZIONE ALL EMISSIONE DELL ORDINANZA DI VENDITA: - accesso nell immobile; - verbale di immissione in possesso; - informative / relazioni periodiche al G.E.; - comunicazioni e/o notifiche al debitore esecutato; - conversione del pignoramento; - giudizio di divisione; - revoca del custode; - immobile occupato; - richiesta di liberazione dell immobile; - sospensione della procedura, interruzione della procedura; Relatorei: DOTT.SSA ANNA MARIA SOLDI, Giudice della IV sezione civile del Tribunale di Roma 3/7
50 2 MODULO 11 NOVEMBRE 2008 h. 15,00 19,00 INTRODUCE E MODERA: MARCELLO MILONE Componente Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma I CONTRATTI DI LOCAZIONE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA: - validità del contratto; - riscossione dei canoni di locazione e/o indennità di occupazione; - contratto di locazione commerciale in costanza di cessione di azienda e affitto di azienda; - determinazione dell indennità di occupazione; Relatore: DOTT.SSA LUCIA CATERINA EUGENIA ODELLO, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Roma SVOLGIMENTO DELL INCARICO: PROBLEMATICHE PARTICOLARI: - la rendita del locale commerciale in particolare quando l'occupante è il debitore esecutato Relatore: DOTT.SSA MASSIMILIANA BATTAGLIESE, Giudice della IV Sezione civile Tribunale di Roma SVOLGIMENTO DELL INCARICO DALL EMISSIONE DELL ORDINANZA DI VENDITA ALL ASTA: - pubblicazioni su sito aste, su quotidiani ecc. ecc.; - la gestione delle visite negli immobili; - asta deserta; - assegnazione di immobile al creditore procedente; Relatore: AVV. FILIPPO MANCA, Avvocato in Roma e Custode Giudiziario 4/7
51 3 MODULO 18 NOVEMBRE 2008 h. 15,00 19,00 INTRODUCE E MODERA: CLAUDIO MIGLIO Componente Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma SVOLGIMENTO DELL INCARICO ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL ASTA E CONNESSI ALL AGGIUDICAZIONE: - decreto di trasferimento; - cancellazione di ipoteche; - versamento del saldo prezzo; - accollo del debito da parte dell aggiudicatario; - richiesta mutuo; - verifica e analisi delle ipoteche e delle trascrizioni ai fini della compilazione del decreto di trasferimento Relatore: DOTT. FRANCESCO COTTONE, Giudice della IV Sezione civile Tribunale di Roma ADEMPIMENTI FISCALI CONNESSI ALLA PROCEDURA ESECUTIVA: - assoggettamento ad imposta di bollo degli atti/comunicazioni del custode (nota spese, relazioni, ecc.); - adempimenti a carico del custode in merito alla riscossione dei canoni/indennità di occupazione quali iva ed imposta di registro; - fatturazione canoni/indennità; - trattamento fiscale del fondo spese/acconto; - accantonamento anticipazioni aggiudicatario; Relatori: EMANUELA SENSI e MAURO PASQUALI, Componenti della Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ADEMPIMENTI FISCALI CONNESSI AL DECRETO DI TRASFERIMENTO - imposta di registro, trasferimento tra soggetti IVA. Relatore: DOTT.SSA ANTONELLA NOBILE, Funzionario dell Agenzia delle Entrate di Roma 2 5/7
52 4 MODULO 25 NOVEMBRE 2008 h. 15,00 19,00 INTRODUCONO E MODERANO: CATIA COSTANTINI Componente Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma MARCO COSTANTINI Consigliere dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE: - individuazione delle masse; - individuazione dell attivo da ripartire; - la suddivisione dei crediti (prededuzione, privilegio, chirografo); - validità e tipologia dei titoli di credito, delle ipoteche, dei decreti ingiuntivi; rinnovo delle ipoteche; - art. 41 T.U. Bancario; - il deposito del progetto; - l approvazione e l esecutività del progetto di distribuzione. Relatore: DOTT.SSA LUCIANA GIUSEPPINA BARRECA, Giudice IV Sezione Civile Tribunale di Roma ASPETTI PRATICI DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE Relatore: LUCA CIMINO, Componente Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE: - Illustrazione del software Unicredit GLI INTERESSI NEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE: - il calcolo degli interessi; - l anatociscmo; Relatore: DOTT.SSA PAOLA AGRESTI, Giudice della XI sezione civile del Tribunale di Roma 6/7
53 5 MODULO 02 DICEMBRE 2008 h. 15,00 19,00 INTRODUCE E MODERA: VALERIO TRINCIA Componente Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ROBERTO DE MARCO Componente Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma COMPENSO DEL CUSTODE: - fondo spese procedura; - tariffario di riferimento; - nota spese, modalità di compilazione, deposito ed approvazione; Relatore: AVV. GIANLUCA SPOSATO, Avvocato in Roma, Custode Giudiziario e Presidente Associazione Custodi Giudiziari NORMATIVA SULLA PRIVACY: - applicabilità alla procedura esecutiva e modalità Relatore: DOTT. GIUSEPPE CHIARAVALLOTI, Vice Presidente Garante per la Protezione dei dati personali GLI AUSILIARI DEL GIUDICE: - consulenti tecnici, estimatori e custodi; - le responsabilità civili e penali Relatore: PROF. GIUSEPPE RENATO CROCE, Giudice della IV Sezione civile Tribunale di Roma 7/7
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