L energia. La riqualificazione e l efficienza. energetica: obiettivi ambientali e obblighi

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1 La riqualificazione e l efficienza L energia energetica: per uscire dalla obiettivi ambientali e obblighi crisi: di legge le opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici Claudio Degano Regione Friuli Venezia Giulia

2 LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA GLI INTERVENTI EDILIZI SOGGIACIONO A TRE DIVERSE ALIQUOTE I.V.A. : 4% - 10% - 22% La definitiva stabilizzazione delle agevolazioni I.V.A. in campo edile operata dalla Legge Finanziaria per il 2010 (L. 191/2009), ha reso permanente un regime che finora si era retto su proroghe più o meno annuali in materia fiscale responsabilità

3 LA CORRETTA APPLICAZIONE L applicazione della corretta aliquota I.V.A. è complessa ma l unica certezza è la sentenza Suprema Corte di Cassazione n del 2 marzo 2012, che individua l impresa quale unico responsabile della corretta applicazione dell aliquota I.V.A. l impresa deve verificare la posizione dei terzi con cui ha operato, le dichiarazioni o informazioni e dati adoperati per la determinazione dell imposta e della sua aliquota, della cui esattezza la parte contribuente è unica responsabile verso il fisco (salvo rivalsa dopo il pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi)

4 LA FONTE NORMATIVA La legislazione che disciplina l'imposta sul valore aggiunto è il D.P.R. n 633 del 26 ottobre 1972 e i suoi diversi allegati tra cui, in particolare: la Tabella A, parte II, che elenca i beni e servizi soggetti ad aliquota nella misura del 4% la Tabella A, parte III, che elenca, invece, i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%

5 L I.V.A. AL 4% cessione o realizzazione di case di abitazione non di lusso secondo D.M. LL.PP. 2 agosto 1969, purché permanga l'originaria destinazione (c.d. prima casa)

6 L I.V.A. AL 4% cessione o realizzazione di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione

7 L I.V.A. AL 4% cessioni di beni finiti per la costruzione dei fabbricati art legge n. 408/1949 (Legge Tupini - Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso) e delle costruzioni rurali ad uso abitativo i beni finiti per la Circolare 25/ del 1979 del Ministero delle Finanze, concorrono a formare la costruzione degli immobili senza perdere la loro individualità (porte, infissi esterni, sanitari, caldaie) sono esclusi i beni che, pur considerati prodotti finiti per chi li cede, rappresentano materie prime e semilavorate per chi li impiega nella costruzione degli immobili (mattoni, chiodi, tavolati, tubi metallici ecc.)

8 L I.V.A. AL 4% ampliamento o completamento degli edifici aventi i requisiti per l ottenimento dell agevolazione, già costruiti o in corso di costruzione. per la circolare n. 219/2000 Ministero delle Finanze, ampliamento e completamento soggiacciono alla stessa aliquota applicabile alla costruzione del bene ex novo, sia poiché l intervento deve essere considerato una nuova parziale costruzione, sia per l analogia con l ammissibilità ad aliquota agevolata dell acquisto con atto separato e successivo di pertinenze dell abitazione principale

9 L I.V.A. AL 4% nel caso di intervento misto di ampliamento e restauro o ristrutturazione, l'applicazione dell aliquota dovrà essere effettuata al 4% per l'ampliamento ed al 10% per la parte rimanente ovviamente l abitazione dovrà conservare anche dopo i lavori di ampliamento le caratteristiche non di lusso e non dovrà costituirsi una nuova unità immobiliare

10 L I.V.A. AL 4% lavori per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all eliminazione delle barriere architettoniche

11 L I.V.A. AL 10% cessione o realizzazione di immobili e pertinenze a prevalente destinazione abitativa privata (categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusa la A/10) aventi requisiti non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. LL.PP. 2 agosto 1969, indipendentemente dall effettivo utilizzo (non è rilevante un effettiva occupazione abitativa o non abitativa o promiscua, rileva la destinazione) cessione da parte dell impresa costruttrice di fabbricati o porzioni degli stessi (diversi dalle predette case d abitazione) di cui all art. 13 della L. 408/1949 (Legge Tupini)

12 L I.V.A. AL 10% cessione o realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa per le abitazioni il termine privato della definizione normativa non è riferito alla natura pubblica o privata del possessore dell immobile, ma al fatto che venga adibito a dimora di privati; cessione o realizzazione delle pertinenze di immobili abitativi, anche se la pertinenza è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa

13 L I.V.A. AL 10% cessione o realizzazione degli edifici aventi finalità di istruzione, cura e beneficenza assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della L. 659/1961, purché costituiscano stabile residenza di collettività (ad es. collegi, orfanotrofi, ospizi, monasteri, conventi), indipendentemente dalla classificazione catastale cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati da parte delle imprese esecutrici dei lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione sui medesimi edifici

14 L I.V.A. AL 10% lavori per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione cessione di beni c.d. finiti, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, individuate dall articolo 3, lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/2001. L agevolazione spetta sia in caso di acquisto direttamente da parte del committente dei lavori, che della ditta che li esegue

15 L I.V.A. AL 10% realizzazione o cessione di opere di urbanizzazione, di impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, di impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte rinnovabile. L aliquota agevolata si applica anche alla cessione di beni finiti forniti per la costruzione delle opere sopraelencate

16 L I.V.A. AL 10% interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001 realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa lavori per la realizzazione di opere interne quali realizzazione di ripostigli, caminetto, pareti divisorie con l esclusione, ad esempio, di librerie, mobili o cucine anche se eseguite in muratura

17 SPESE TECNICHE non rientrano nell'agevolazione le prestazioni rese da professionisti poiché non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell'intervento ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta

18 SUBAPPALTO per i subappalti, l aliquota I.V.A. si determina in riferimento all appalto principale, estendendosi poi a tutti i subappalti, come da indicazioni contenute nella C.M , n. 19/E in caso di reverse charge, l appaltatore dovrà integrare la fattura senza IVA dal subappaltatore, con l aliquota di cui al contratto principale (4%o 10%)

19 I BENI SIGNIFICATIVI individuati con D.M. Finanze 29 dicembre 1999, emanato in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488/99 il valore di tali beni assume rilevanza rispetto alla fornitura nell'ambito delle prestazioni agevolate. Alcuni esempi: ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e ricircolo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza

20 I BENI SIGNIFICATIVI ESEMPIO: SOSTITUZIONE CALDAIA spesa per acquisto caldaia manodopera e i beni di consumo utilizzati durante l intervento 850 IVA 10% su parte della caldaia per 850 IVA 22% sui restanti ( ) 170 di IVA agevolata al 10% ( ) 363 di IVA al 22% sul residuo dei beni significativi acquistati ( ) Totale (IVA 533) = (media 16%)

21 SINGOLI ELEMENTI il limite per i beni significativi riguarda i beni nella loro interezza e non è riferibile alle singole parti o pezzi staccati che li compongono se fornite nell'ambito di una prestazione di servizi in un intervento di recupero agevolato e confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione, indipendentemente dall effettivo valore delle singole parti

22 PRECISAZIONE per la quantificazione del valore, la base imponibile è costituita dall'ammontare dei corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali il valore dei beni significativi è quello risultante dal contratto, anche se un valore inferiore a quello sostenuto all atto dell acquisto da parte del fornitore non può essere ben visto dall Amministrazione Finanziaria in caso di controllo

23 ELENCO DI ALCUNI BENI FINITI Apparecchi sanitari - Bruciatori per caldaie - Cabina doccia e doccia/sauna Caldaie Caminetti - Cassette di scarico - Centraline elettroniche per impianti di riscaldamento e/o condizionamento - Condizionamento (impianti) - Contatori e misuratori per impianti idraulici e di riscaldamento Depuratori - Dolcificatori d acqua - Filtri - Solare termico - Fotovoltaico - Infissi - Lavelli - Scaldabagni - Scale a chiocciola - Stufe - Tubazioni impianti di scarico acque bianche o nere o acqua calda o fredda - Vasche (anche idromassaggio)

24 I BENI FINITI Devono sussistere TRE condizioni per applicare le aliquote IVA ridotte: - l oggetto della cessione deve riguardare beni finiti ; - i beni finiti devono essere utilizzati per interventi edilizi per cui è prevista l applicazione dell aliquota IVA ridotta al 4% o al 10%; - l acquirente deve rilasciare al fornitore una dichiarazione di responsabilità sull utilizzo dei beni Risulta opportuno allegare copia del titolo abilitativo edilizio per consentire al fornitore (responsabile per l aliquota applicata) di verificare i requisiti necessari all ottenimento dell agevolazione

25 RINGRAZIO I PARTECIPANTI PER L ATTENZIONE

26 La riqualificazione e l efficienza L energia energetica: per uscire dalla obiettivi ambientali e obblighi crisi: di legge le opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici Claudio Degano Regione Friuli Venezia Giulia

27 IL BONUS MOBILI È consentita detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di intervento 10 rate annuali spesa max pari al costo ristrutturazione con tetto a euro

28 LA STORIA IL BONUS MOBILI NON E UNA NOVITA L iniziativa è simile a quanto introdotto con la misura antirecessione disposta dal D.L. n. 5/2009 per l acquisto di mobili, con detrazione del 20%

29 LA FONTE NORMATIVA 2013 la norma nella formulazione originaria recitava: ai contribuenti che fruiscono della detrazione è altresì riconosciuta una detrazione dall imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione

30 LA FONTE NORMATIVA 2014 la norma nella formulazione della legge finanziaria per l anno 2014 (legge n. 147/2013) sostituisce il comma 2 dell art. 16 della legge 90/2013 (conversione del dl 63/2013) e recita: ai contribuenti che fruiscono della detrazione è altresì riconosciuta una detrazione dall imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1

31 ALTI E BASSI introduzione bonus mobili (max euro) con dl 63/2013 (convertito con legge 90/2013) prima modifica (spesa ristrutturazioni con max euro) con legge 147/2013 seconda modifica: eliminazione del limite alla spesa ristrutturazioni con dl 151/2013 (salva Roma) mancata conversione dl 151/2013 si ritorna alla legge 147/2013 (spesa ristrutturazioni con max euro) c è da chiedersi: è retroattiva???

32 PERICOLI La nuova formulazione (legge 147/2013) si riferisce alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (quindi anche a quelle già sostenute con importo superiore alla ristrutturazione). Potrebbe NON essere retroattiva: poiché ha portata innovativa e non interpretativa E perché le istruzioni al modello 730 e Unico 2014 non riportano il tetto di spesa pari al costo dell intervento di ristrutturazione E perché la guida al bonus mobili dell Ag. Entrate si riferisce agli acquisti dal 1 gennaio 2014 basterà per sentirsi sicuri???

33 CHI PUO FRUIRE DEL BONUS I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono individuati indirettamente dalla normativa mediante riconoscimento della detrazione Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, ossia ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis del T.U.I.R. con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di euro di spese ammissibili

34 POSSIBILI DUBBI ulteriori spese documentate per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione vi è stretta correlazione tra l incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore edile gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del bonus non sono limitati alla ristrutturazione edilizia in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali (circ. Ag. Ent. n. 35/E )

35 I MOBILI COMUNI in caso di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali di cui all art del codice civile possono essere acquisti dei beni agevolati finalizzati all arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) i lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici per l arredo della propria unità immobiliare

36 INTERVENTI PER IL BONUS la detrazione è collegata agli interventi: - di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale; - di manutenzione straordinaria; - di restauro e di risanamento conservativo; - di ristrutturazione edilizia; - di ricostruzione o ripristino per eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla vendita dell immobile

37 AVVIO DEGLI INTERVENTI la norma non individua la data di inizio degli interventi di ristrutturazione, né quella a decorrere dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi per l Agenzia delle Entrate si tratta di lavori in corso o comunque terminati da un tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l acquisto sia diretto al completamento dell arredo dell immobile su cui i lavori sono stati effettuati la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella delle spese per l acquisto di mobili, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l arredo dell abitazione

38 DOCUMENTI D AVVIO La data di avvio potrà essere comprovata da: - abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legge edilizia in relazione ai lavori da realizzare; - comunicazione preventiva con la data di inizio dei lavori all Azienda sanitaria; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di interventi per cui non servano comunicazioni o titoli abitativi;

39 BENI AGEVOLABILI - mobili - grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica N.B.: sono agevolati solo gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi per stimolare il settore produttivo di riferimento

40 MOBILI - INTERVENTI si tiene conto dell immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell immobile stesso l acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi

41 ARREDI ACQUISTABILI rientrano tra i mobili agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono completamento dell arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione sono ammesse a detrazione anche le spese di trasporto e montaggio non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad es. parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo

42 GLI ELETTRODOMESTICI si tratta di apparecchiature dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l etichetta energetica. elenco grandi elettrodomestici (allegato 1B decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151): frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

43 PIU INTERVENTI = PIU BONUS Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. L importo massimo di euro dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

44 ADEMPIMENTI beneficiare della detrazione per interventi edilizi eseguire i pagamenti mediante: bonifici bancari o postali indicando causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. per semplificazione è possibile pagare anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta e non nel giorno di addebito Non è consentito pagare mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento

45 DOCUMENTAZIONE dev essere conservata: - la documentazione attestante l effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) - le fatture di acquisto dei beni con specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquisiti

46 RINGRAZIO I PARTECIPANTI PER L ATTENZIONE

47 La riqualificazione e l efficienza L energia energetica: per uscire dalla obiettivi ambientali e obblighi crisi: di legge le opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici Claudio Degano Regione Friuli Venezia Giulia

48 BREVE RIEPILOGO Le detrazioni fiscali per ristrutturazioni sono state introdotte con legge 447/1997 al 41% con tetto di spesa fissato in 150 milioni di Lire. Successive innumerevoli proroghe e modifiche le hanno orientate al 36% con detrazione decennale, rendendole strutturali con DL 201/2011. DL 83/2012 eleva la percentuale dal 36% al 50% e il tetto di spesa da euro a euro dal La legge finanziaria 147/2013 ha prorogato al il 50% con tetto a euro. Dal si passerà al 40% con tetto a euro. Dal si ritornerà al 36% con tetto a euro.

49 INTERESSANO?? edilizia ecobonus domande spesa domande spesa

50 BENEFICIARI Possono usufruire della detrazione i contribuenti che sostengono le spese, in particolare: - proprietari e nudi proprietari - usufruttuari, titolari di diritto d uso o di abitazione - comodatari o locatari - soci di cooperative -imprenditori individuali (per immobili non strumentali e non considerati merce ) - soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, s.n.c., s.a.s., imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali - coniuge e parenti entro il 3 grado o affini al 2 grado conviventi - acquirenti in caso di preliminare di compravendita se sono immessi in possesso, sostengono le spese degli interventi e il compromesso è stato registrato; Sono esclusi i titolari di reddito d impresa sia IRES che IRPEF poiché la detrazione è per persone fisiche

51 CASI PARTICOLARI USO PROMISCUO abitazione e attività professionale (detrazione dimezzata al 25%) LEASING (la detrazione spetta all utilizzatore del bene) CESSIONE (vendita, permuta, donazione) (la detrazione si trasferisce all acquirente salvo diversa pattuizione contrattuale) EREDITA (la detrazione si trasferisce all erede se mantiene la detenzione materiale e diretta del fabbricato) LOCAZIONE (il venir meno del contratto mantiene la detrazione in capo al locatario che ha sostenuto le spese) ACQUISTO DI FABBRICATI RISTRUTTURATI (solo se la compravendita avviene entro sei mesi dalla fine lavori e si calcola sul 25% del prezzo di vendita)

52 BREVE ELENCO INTERVENTI manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia manutenzione ordinaria sulle parti comuni ricostruzione o ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza autorimesse o posti auto pertinenziali collegamento a reti pubbliche (risol. Ag. Ent. n. 350/02)

53 BREVE ELENCO INTERVENTI eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi bonifica dall amianto opere volte a evitare gli infortuni domestici (riparazione di impianti insicuri, sostituzione del tubo del gas, vetri antiinfortunio, corrimano ) misure di prevenzione atti illeciti da parte di terzi cablatura degli edifici, contenimento inquinamento acustico, conseguimento di risparmio energetico, misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici

54 DEFINIZIONI DPR 380/2001 "interventi di manutenzione ordinaria : opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; LR 19/2009 manutenzione ordinaria: 1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implichino incremento degli standard urbanistici; 2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienicosanitari e gli impianti tecnologici esistenti; 3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;

55 DEFINIZIONI DPR 380/2001 "interventi di manutenzione straordinaria : le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso LR 19/2009 manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;

56 SOLUZIONE LR 19/2009 Art Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie 7. Gli interessati all'ottenimento di agevolazioni contributive o fiscali possono chiedere al Comune la classificazione degli interventi edilizi previsti dalla presente legge, secondo le categorie previste dalle leggi statali

57 INTERVENTO MISTO In caso di ristrutturazione con ampliamento, la detrazione al 50% spetta solo per la parte esistente. Il Dl 69/2013 del fare convertito con L. 98/2013 ha soppresso dall art. 3 comma 1, lett. d) del Dpr 380/2001 le parole e sagoma, quindi ora è una ristrutturazione l intervento di demolizione e ricostruzione con identica volumetria. In caso di spostamento di lieve entità nello stesso sito e in modo non sostanziale si potrà beneficiare della detrazione fiscale (rif. circ. M.Infr. n. 4174/2003)

58 ADEMPIMENTI CON DL 70/11 SONO STATI SOPPRESSI: La Comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara (sentenza CTP Firenze n. 43/12 estende anche a casi pregressi) L obbligo di evidenziare separatamente in fattura il costo della manodopera in vigore dal 2007 (Circ. Ag. Ent. n. 19/2012 lo estende anche per spese 2011)

59 PAGAMENTI BONIFICO CON INDICATI: - causale del versamento (art.16-bis Dpr 917/1986) - codice fiscale del soggetto che paga (per opere cond. il CF del condominio e dell amministratore) - codice fiscale o p.iva beneficiario del pagamento. Non è obbligatorio il bonifico per: oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo

60 DOCUMENTI DA CONSERVARE fatture e bonifici (ovvero altra documentazione di spesa e relativi pagamenti) titolo di possesso autorizzazioni all intervento (ovvero dichiarazione sostitutiva con data di inizio dei lavori e attestazione della tipologia di intervento) notifica preliminare all A.S. (se necessaria)

61 DOCUMENTI DA CONSERVARE domanda accatastamento (imm. non ancora censito) ricevute di pagamento ICI-IMU (se dovuta) delibera assembleare approvazione esecuzione dei lavori (per parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese ovvero certificazione dell amministratore di condominio dichiarazione di consenso del possessore dell immobile all esecuzione dei lavori

62 MATERIALI Vi sono tre casistiche: - fornitura e posa affidati ad un appaltatore; - il committente acquista i materiali e ne affida la posa ad un appaltatore; - il committente acquista i materiali ed esegue (in economia) la posa. In tutt e tre i casi è possibile portare in detrazione tutte le spese sostenute (e documentate secondo legge), cambia solo l IVA sui materiali. La posa a carico dell appaltatore sarà sempre al 10% Casi particolari: Beni finiti e Beni significativi

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