CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI PURO RISCHIO. Il presente Fascicolo informativo, contenente:

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI PURO RISCHIO Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa b) Condizioni di assicurazione c) Glossario d) Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa. Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, Trieste Telefono Fax CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n Capitale sociale euro i.v. Iscritta all Albo imprese di assicurazione n Società soggetta all attività congiunta di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Mod. 4001/11

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3 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota informativa si articola in 4 sezioni: A. INFORMAZIONI RELATIVE AD ANTONVENETA VITA B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E ALLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI RELATIVE AL REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO A. INFORMAZIONI RELATIVE AD ANTONVENETA VITA 1. Informazioni generali Il contratto viene stipulato con Antonveneta Vita S.p.A., soggetta all attività congiunta di direzione e coordinamento di Lloyd Allianz Adriatico S.p.A. e (Gruppo Banca Monte Allianz), dei e Paschi Banca di Antonveneta. Siena S.p.A. Antonveneta Vita ha forma giuridica di di società per azioni, sede legale in Italia, in largo Largo Ugo Ugo Irneri 1, 1, Trieste e capitale sociale di di di euro euro interamente versato. Il Il numero telefonico è è , il il sito sito internet è www. antonvenetavita.it e l indirizzo di posta elettronica è info@antonvenetavita.it. Antonveneta Vita è impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 11 aprile 1991 (G.U n. 91) e successive integrazioni. La società di revisione di Antonveneta Vita è KPMG S.p.A., via G. Carducci 20, Trieste. B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E ALLE GARANZIE OFFERTE 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 1 anno ad un massimo di 30 anni. La prestazione prevista dal contratto è: prestazione in caso di decesso capitale periodicamente decrescente: l assicurazione qui descritta consiste nell impegno di Antonveneta Vita, nel caso in cui il decesso dell Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale, a pagare al Beneficiario il capitale uguale a quello iniziale diminuito di tante volte l importo costante, pari al rapporto tra la prestazione iniziale ed il prodotto tra il periodo di decrescenza (annua, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile) e la durata contrattuale, per quanti saranno i periodi interamente decorsi dalla data di decorrenza alla data di decesso dell Assicurato. Poiché i premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza del contratto. Questo contratto di assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato. Per capitali assicurati relativamente bassi e accettando che nei primi 6 mesi (periodo di carenza ) l efficacia della garanzia risulti limitata, come previsto dalla specifica Condizione Particolare, il contratto potrà essere stipulato senza visita medica, mediante la compilazione di un semplice questionario sanitario. Per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione H.I.V. (AIDS e patologie correlate) esistono specifiche modalità assuntive, i cui particolari possono essere richiesti al Consulente assicurativo. Per la corretta determinazione del premio è necessario, salvo i casi sopra accennati, l accertamento dello stato di salute dell Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport, ecc.). Le dichiarazioni rese devono essere complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni di Antonveneta Vita che possano anche pregiudicare il diritto del Beneficiario ad ottenere il pagamento della prestazione. È pertanto necessario leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario. Pagina 3 di 22

4 Antonveneta Vita può sospendere l efficacia del contratto entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria (questionario per assicurazioni vita senza visita medica oppure rapporto di visita medica) qualora questa risulti incompleta o carente, previa comunicazione mediante lettera raccomandata. Tale sospensione può avere una durata massima di 60 giorni allo scadere dei quali Antonveneta Vita eserciterà il diritto di recesso. Il rischio di morte è coperto per qualsiasi causa senza limiti territoriali. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: a) dolo del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; e) suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione. f) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti; g) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi. Si ricorda che qualora l assicurazione in caso di morte venga stipulata dal Contraente sulla vita di un terzo (Assicurato, soggetto diverso dal Contraente) l art del codice civile prevede che in tal caso vi sia il consenso dell Assicurato, cioè l autorizzazione preventiva dell Assicurato che conferisce al Contraente il potere di assicurare la propria vita. Una volta conferito, l assenso non può essere revocato. Se l assenso è invalido o manca, il contratto è nullo. 3. Premi L entità del premio dipende dalle garanzie previste dal contratto, nonché dal loro livello; influiscono inoltre la durata dell assicurazione, l età e il sesso dell Assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sport, ecc.). Per le polizze a premio annuo il pagamento del premio è limitato nel tempo che corrisponde circa alla metà della durata del contratto; l importo di tale premio rimane uguale per tutta la durata pattuita per il pagamento dei premi. Il premio è pagato - in via anticipata all atto della sottoscrizione del contratto nelle polizze a premio unico; - all inizio di ogni anno della durata pattuita per il pagamento dei premi, e comunque non oltre la morte dell Assicurato, nelle polizze a premio annuo. I premi annui possono venire corrisposti anche in rate sub-annuali. I mezzi di pagamento ammessi da Antonveneta Vita sono i seguenti: bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente a Antonveneta Vita; addebito tramite RID (Rimessa Interbancaria Diretta) sul conto corrente bancario intrattenuto dal Contraente con la Banca autorizzata ad effettuare l incasso per conto di Antonveneta Vita. Nel caso di interruzione dei rapporti intrattenuti dal Contraente con la Banca attraverso la quale viene effettuato il pagamento dei premi, la corresponsione degli stessi potrà continuare mediante versamento degli importi sul conto corrente postale il cui numero può essere richiesto ad Antonveneta Vita S.p.A.. Antonveneta Vita non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti. Tabelle illustrative dei premi Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione e allo stato di salute dell Assicurato, che possono essere effettuate dall impresa solo dopo che l Assicurato abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica). Pagina 4 di 22

5 PREMIO ANNUO Capitale assicurato rateo mensile Sesso: M Capitale assicurato rateo mensile Sesso: F Età Età ,86 92,81 89,57 96,68 100, ,80 50,78 51,30 55,86 58, ,50 96,37 99,47 114,45 125, ,85 58,87 61,47 69,36 74, ,77 124,11 134,52 161,29 182, ,47 76,42 81,37 93,91 102, ,73 187,40 205,71 251,22 284, ,69 108,21 115,12 134,74 148, ,37 294,65 327,59 400,50 447, ,28 154,23 166,05 198,07 222,37 Capitale assicurato rateo mensile Sesso: M Capitale assicurato rateo mensile Sesso: F Età Età ,72 160,61 154,14 168,36 176, ,61 76,56 77,60 86,71 92, ,99 167,75 173,94 203,90 226, ,70 92,74 97,94 113,72 124, ,54 223,23 244,03 297,57 339, ,94 127,85 137,75 162,81 180, ,46 349,81 386,42 477,44 544, ,38 191,42 205,25 244,47 272, ,73 564,29 630,18 775,99 870, ,56 283,46 307,09 371,14 419,75 Capitale assicurato rateo mensile Sesso: M Capitale assicurato rateo mensile Sesso: F Età Età ,44 296,22 283,28 311,73 328, ,22 128,12 130,20 148,42 160, ,99 310,49 322,87 382,79 427, ,40 160,49 170,87 202,44 223, ,09 421,45 463,07 570,14 653, ,89 230,69 250,50 300,63 335, ,92 674,61 747,84 929, , ,75 357,85 385,49 463,94 519, , , , , , ,11 541,91 589,18 717,29 814,49 PREMIO UNICO Capitale assicurato rateo mensile Sesso: M Capitale assicurato rateo mensile Sesso: F Età Età ,42 346,71 501,00 643,64 813, ,07 163,90 249,82 321,36 407, ,73 362,27 566,05 784, , ,78 199,16 316,74 428,33 561, ,19 482,82 795, , , ,36 275,58 447,55 622,34 832, ,09 757, , , , ,12 413,77 668,66 943, , , , , , , ,23 613, , , ,99 Capitale assicurato rateo mensile Sesso: M Capitale assicurato rateo mensile Sesso: F Età Età ,35 641,92 925, , , ,64 276,30 423,14 566,23 737, ,96 673, , , , ,07 346,82 556,98 780, , ,88 914, , , , ,22 499,66 818, , , , , , , , ,74 776, , , , , , , , , , , , , ,47 Capitale assicurato rateo mensile Sesso: M Capitale assicurato rateo mensile Sesso: F Età Età , , , , , ,77 501,11 769, , , , , , , , ,63 642, , , , , , , , , ,94 947, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 C. INFORMAZIONI RELATIVE AL REGIME FISCALE 4. Regime fiscale I premi versati per la presente polizza di puro rischio danno diritto al Contraente/Contribuente ad una detrazione annuale d imposta ai fini dell IRPEF, alle condizioni e nei limiti dell importo di detraibilità fissati dalla legge. In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore al premio versato. Le somme assicurate corrisposte in caso di morte dell Assicurato sono esenti dall IRPEF e non concorrono alla formazione dell asse ereditario. Il Contraente potrà comunque richiedere al consulente assicurativo tutti i chiarimenti in merito o avvalersi di idonea assistenza professionale. Pagina 5 di 22

6 D. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 5. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si considera concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, nel momento in cui: - il documento di polizza, firmato da Antonveneta Vita, viene sottoscritto dal Contraente e dall Assicurato (se persona diversa dal Contraente); oppure - a seguito della sottoscrizione della proposta di assicurazione, Antonveneta Vita abbia rilasciato al Contraente il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso. L assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto. 6. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto interrompendo il pagamento dei premi annui. Per il pagamento delle rate di premio è prevista una tolleranza di 30 giorni in cui il rischio è coperto. Qualora la rata di premio non venga pagata entro i 30 giorni successivi a ciascuna scadenza, la garanzia assicurativa decade. Il Contraente ha comunque facoltà entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non versata di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto, versando gli importi arretrati aumentati degli interessi legali (riattivazione); trascorsi i 6 mesi e comunque non oltre i 24 mesi tale facoltà può essere esercitata solo dietro espressa domanda e accettazione scritta da parte di Antonveneta Vita che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere la riattivazione tenendo conto del loro esito. 7. Riscatto e riduzione Nel caso di interruzione del pagamento dei premi la garanzia assicurativa decade e non sono previsti né valori di riduzione del capitale assicurato né valori di riscatto. 8. Revoca della proposta Nella fase che precede la conclusione del contratto il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione. La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta inviata a: Antonveneta Vita S.p.A., largo Ugo Irneri 1, Trieste. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Contraente verrà rimborsato dell eventuale premio versato al netto dei diritti di emissione di cui al punto , indicati in contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. 9. Diritto di recesso Il Contraente ed Antonveneta Vita hanno diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso. Tale informazione si considera recepita con la sottoscrizione della polizza o, nel caso venga sottoscritta una proposta, con il rilascio della polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l assenso di Antonveneta Vita, come indicato al punto 5 della presente Nota informativa. Il recesso del Contraente deve essere esercitato mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto indirizzata a: Antonveneta Vita S.p.A. Ramo Vita, largo Ugo Irneri 1, Trieste. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Antonveneta Vita, dietro consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il premio corrispostogli al netto dei diritti di emissione e della parte relativa al rischio morte durante il quale il contratto ha avuto effetto. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Antonveneta Vita può sospendere l efficacia del contratto entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria (questionario per assicurazioni vita senza visita medica oppure rapporto di visita medica) qualora questa risulti incompleta o carente, previa comunicazione mediante lettera raccomandata. Tale sospensione può avere una durata massima di 60 giorni allo scadere dei quali Antonveneta Vita eserciterà il diritto di recesso. Pagina 6 di 22

7 10. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni I pagamenti dovuti a seguito della morte dell Assicurato vengono effettuati da Antonveneta Vita entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall art. 9 delle Condizioni di assicurazione. Il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). 11. Legge applicabile Al contratto si applica la legge italiana. Si ricorda in particolare: Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati Le somme dovute da Antonveneta Vita in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere assoggettati ad azioni esecutive (pignoramenti) né ad azioni cautelari (sequestri) (art. 1923, comma 1 del codice civile). Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all imputazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923, comma 2 del codice civile). Diritto proprio del Beneficiario Il Beneficiario, per effetto della designazione, acquista un diritto proprio ed autonomo sulle prestazioni assicurate (art del codice civile). Le prestazioni sono dovute soltanto al Beneficiario designato. Né gli eredi dell Assicurato, né quelli del Contraente (se diverso dall Assicurato), se non designati quali Beneficiari, hanno alcun diritto sulle prestazioni assicurate, e tale importo non rientra nell asse ereditario. Revoca del Beneficiario Il Contraente designa il Beneficiario; lo stesso può modificare le sue intenzioni originarie attraverso l istituto della revoca del beneficio, regolamentato dall art del codice civile. L esercizio di questo diritto è implicito in ogni nuova designazione. La revoca del beneficio è un atto che può essere compiuto solo dal Contraente. Nel caso di decesso del Contraente, tale diritto non si trasmette ai suoi eredi. Il Contraente può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria. 12. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana. 13. Reclami Antonveneta Vita intende assicurare ai propri clienti assistenza e servizi di elevata qualità. Ricordiamo che per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al numero , attivo presso la sede centrale di Antonveneta Vita. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattatuale contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla SERVIZIO Direzione Generale RECLAMI di del Antonveneta Gruppo Lloyd Vita, Adriatico Largo Ugo S.p.A., Irneri, largo Ugo Trieste, Irneri 1, telefax Trieste, , telefax indirizzo , indirizzo reclami@antonvenetavita.it reclami@antonvenetavita.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Antonveneta Vita. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Informativa in corso di contratto Al Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota informativa, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Pagina 7 di 22

8 15. Comunicazioni del Contraente ad Antonveneta Vita Si ricorda che l art del codice civile prescrive che in caso di cambiamenti di professione o di attività dell Assicurato questi deve darne tempestivamente notizia all assicuratore. L aggravamento del rischio può comportare l applicazione di un premio più elevato o una riduzione della somma assicurata o la cessazione degli effetti del contratto. L Antonveneta Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Pagina 8 di 22

9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE PERIODICAMENTE DECRESCENTE A PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO (TARIFFA 12V) O PREMIO UNICO (TARIFFA 12UV) Art. 1 - Prestazioni assicurate In caso di morte dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, Antonveneta Vita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato uguale a quello iniziale diminuito di tante volte l importo costante, pari al rapporto tra la prestazione iniziale ed il prodotto tra il periodo di decrescenza (annua, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile) e la durata contrattuale, per quanti saranno i periodi interamente decorsi dalla data di decorrenza alla data di decesso dell Assicurato. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza del contratto di assicurazione questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti da Antonveneta Vita. Art. 2 - Rischio di morte Il rischio di morte - salvo le limitazioni previste dalla eventuale Condizione Particolare Carenza per assicurazioni senza visita medica - è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: a) dolo del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; e) suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione; f) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti; g) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi. In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, Antonveneta Vita corrisponde la riserva matematica pura calcolata al momento del decesso. Art. 3 - Premio Il premio unico è pagato in via anticipata all atto di sottoscrizione del contratto. Il premio annuo, frazionabile in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili, è costante per tutta la durata pattuita per il pagamento dei premi, circa la metà della durata contrattuale. Esso è dovuto per l intero periodo limitato di pagamento dei premi, ma non oltre la data di decesso dell Assicurato; oltre tale data non sono dovute neanche le eventuali rate di premio annuo ancora da corrispondere. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite. I mezzi di pagamento ammessi da Antonveneta Vita sono i seguenti: bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente a Antonveneta Vita; addebito tramite RID (Rimessa Interbancaria Diretta) sul conto corrente bancario intrattenuto dal Contraente con la Banca autorizzata ad effettuare l incasso per conto di Antonveneta Vita. Nel caso di interruzione dei rapporti intrattenuti dal Contraente con la Banca attraverso la quale viene effettuato il pagamento dei premi, la corresponsione degli stessi potrà continuare mediante versamento degli importi sul conto corrente postale il cui numero può essere richiesto ad Antonveneta Vita S.p.A.. Antonveneta Vita non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti. Pagina 9 di 22

10 Art. 4 - Interruzione del pagamento premi - Termine di tolleranza - Riattivazione Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi annui nel corso della durata del contratto, trascorsi 30 giorni di tolleranza dalla scadenza della prima rata non pagata in cui il rischio è coperto, il contratto verrà estinto, qualunque sia il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, ed i premi versati resteranno acquisiti da Antonveneta Vita, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto. Il Contraente non può opporre a giustificazione del mancato pagamento del premio, l omesso invio da parte di Antonveneta Vita degli avvisi di scadenza o che lo stesso non abbia provveduto all incasso del premio presso il suo domicilio. Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Antonveneta Vita, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l assicurazione entra nuovamente in vigore, per l intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l assicurazione non può più essere riattivata. Art. 5 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell assicurazione Il contratto si considera concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, nel momento in cui: - il documento di polizza, firmato da Antonveneta Vita, viene sottoscritto dal Contraente e dall Assicurato (se persona diversa dal Contraente); oppure - a seguito della sottoscrizione della proposta di assicurazione, Antonveneta Vita abbia rilasciato al Contraente il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso. L assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto. Art. 6 - Modalità di revoca della proposta e di esercizio del diritto di recesso dal contratto Nella fase che precede la conclusione del contratto il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta del contratto, ottenendo il rimborso delle somme eventualmente pagate, al netto dei soli diritti indicati in proposta. La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta, indirizzata a: Antonveneta Vita S.p.A. Ramo Vita, largo Ugo Irneri 1, Trieste, indicando preferibilmente le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso del premio (denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo). Il Contraente e Antonveneta Vita hanno inoltre il diritto di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, entro 60 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso. Il recesso del Contraente deve essere esercitato mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto inviata al recapito suindicato. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Antonveneta Vita, dietro consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il premio corrispostogli, al netto dei diritti indicati nel contratto e della parte relativa al rischio morte per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. La revoca e il recesso hanno l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta e dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Antonveneta Vita può sospendere l efficacia del contratto entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria (questionario per assicurazioni vita senza visita medica oppure rapporto di visita medica) qualora questa risulti incompleta o carente, previa comunicazione mediante lettera raccomandata. Tale sospensione può avere una durata massima di 60 giorni, allo scadere dei quali Antonveneta Vita eserciterà il diritto di recesso. Art. 7 - Cessione Il Contraente può cedere ad altri il contratto. Tale atto diventa efficace solo quando Antonveneta Vita registri la variazione con emissione di apposita appendice. Pagina 10 di 22

11 Art. 8 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Antonveneta Vita o fatte per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art del codice civile): - dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto a Antonveneta Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; - dopo la morte del Contraente (se persona fisica); - dopo che, verificatosi l evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto a Antonveneta Vita di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di pegno o vincolo di polizza richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. Art. 9 - Pagamenti di Antonveneta Vita e prescrizione Per tutti i pagamenti effettuati da Antonveneta Vita dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: - richiesta di liquidazione firmata da ciascun Beneficiario (formulata preferibilmente sul modulo disponibile presso la rete di vendita di Antonveneta Vita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie) con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi; - certificato di morte dell Assicurato; - dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita di Antonveneta Vita) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: - le generalità complete di tutti gli eredi (per diritto proprio o in base all art codice civile nell ipotesi di eredi legittimi premorti all Assicurato), ancorché rinunciatari; - se esistono eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), le generalità complete dei tutori degli stessi nominati dal Giudice Tutelare; e che in ogni caso attesti: - per le successioni testamentarie, che il testamento esibito è l ultimo, che è ritenuto valido ed efficace e che non vi sono opposizioni; - per le successioni legittime, la mancanza di qualsiasi disposizione testamentaria; - copia dell eventuale testamento valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell art. 620 codice civile e senza opposizioni per verificare che i beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt e 1921 codice civile); - in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia della autorizzazione all incasso del Giudice Tutelare; - in caso di premorienza di un Beneficiario designato, la liquidazione, in base all art codice civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l ulteriore documentazione da produrre; - relazione del medico curante dell Assicurato (medico di famiglia), redatta su un apposito modulo trasmesso dalla Sede o dalla rete di vendita di Antonveneta Vita; - in caso di ricovero, copia di tutte le cartelle cliniche, complete di anamnesi ed autenticate dalla Direzione Sanitaria; - in caso di morte violenta, copia degli atti legali completi (Autorità Giudiziaria / Polizia Giudiziaria) comprensivi dell eventuale referto autoptico. Tutte le somme dovute da Antonveneta Vita a qualsiasi titolo saranno liquidate tramite bonifico sul conto corrente bancario dei Beneficiari (se diverso dal Contraente, dovranno essere forniti i dati bancari necessari: denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo) oppure mediante invio a domicilio di assegno circolare non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, Antonveneta Vita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. Pagina 11 di 22

12 Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Art Rinvio alle norme di legge L assicurazione sulla vita è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. Art Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. Art Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell Assicurato o del Beneficiario parte in causa. Art Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che Antonveneta Vita non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Antonveneta Vita stesso: a) quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto: - di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; b) quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto: - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Antonveneta Vita rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione o della sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L inesatta indicazione dell età e del sesso dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, delle somme dovute. Il Contraente, inoltre, deve fornire a Antonveneta Vita tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l identificazione della clientela. Pagina 12 di 22

13 CONDIZIONE PARTICOLARE (valida solo se espressamente richiamata in polizza) CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA Premesso che l Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto rimane convenuto che, qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto ed il pagamento dei premi sia in regola, Antonveneta Vita corrisponderà - in luogo della prestazione assicurata - una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto dei soli diritti indicati in contratto. Qualora il contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza - l applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti. Antonveneta Vita non applicherà entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da esso dovuta sarà pari all intera prestazione assicurata, qualora il decesso sia conseguenza diretta ed esclusiva: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore del contratto; c) di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all art. 2 delle presenti Condizioni) l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza diretta ed esclusiva la sua morte, purché questa, quando non sia immediata avvenga entro sei mesi dall infortunio e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente. Qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, in luogo della prestazione assicurata verrà corrisposta una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto dei soli diritti indicati in contratto. Anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma qualora il contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più precedenti contratti. Pagina 13 di 22

14 INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice ) In applicazione della normativa sulla privacy, La informiamo sull uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società, titolare del trattamento, deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, per finalità assicurative, secondo le molteplici modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) o giudiziari (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate ed in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (7) dalla nostra Società solo con modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l esercizio dei Suoi diritti, Lei nonché può rivolgersi per informazioni ad Allianz più S.p.A. dettagliate Divisione circa Allianz i soggetti Lloyd o le Adriatico categorie presso di soggetti la sede ai di quali Allianz i dati S.p.A., sono comunicati Largo Ugo o Irneri, che ne 1, vengono Trieste. a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Responsabile dell U.S. Affari Generali presso la Sede del Lloyd Adriatico, Largo Ugo Irneri, 1, TRIESTE (10). NOTE 1) La finalità assicurativa richiede che i dati siano trattati per: stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici. 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15 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 4) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati, ad esempio, a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali; società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici; organismi consortili propri del settore assicurativo, quali, ad esempio, a seconda dei rami assicurativi interessati: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID, Ufficio Centrale Italiano - UCI, ecc.; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; nonché altri soggetti pubblici, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell ordine, ecc.). L elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui sopra può essere chiesto gratuitamente alla struttura aziendale indicata in informativa. 7) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati, ecc.); è esclusa la diffusione di dati. 8) Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. 9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. 10) L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, possono essere chiesti gratuitamente alla stessa struttura struttura aziendale aziendale. indicata in informativa. Pagina 15 di 22

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17 GLOSSARIO ASSICURATO: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. BENEFICIARIO: soggetto al quale spetta la somma assicurata. CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto con Antonveneta Vita e che versa i premi; è titolare a tutti gli effetti del contratto. DECORRENZA: data a partire dalla quale, essendo stato pagato il primo premio, il contratto inizia a produrre i suoi effetti. DURATA CONTRATTUALE: arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative: è quindi il periodo che intercorre fra la data di decorrenza (relativa al primo premio) e quella di scadenza del contratto. ETÀ COMPUTABILE: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d anno superiori a sei mesi. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. MODULO DI PROPOSTA: documento contrattuale. PREMIO: importo che il Contraente versa a Antonveneta Vita per ottenere le prestazioni previste dal contratto. Pagina 17 di 22

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19 INDICE NOTA INFORMATIVA A. Informazioni relative ad Antonveneta Vita B. Informazioni relative alle prestazioni assicurative e alle garanzie offerte C. Informazioni relative al regime fiscale D. Altre informazioni relative al contratto CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONE PARTICOLARE INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/ GLOSSARIO MODULO DI PROPOSTA Pagina 19 di 22

20 Mod. 4248/3 Ultimo Ultimo aggiornamento: noaprile febbraio /2005 Pagina 20 di 22

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