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1 Il reato di riciclaggio Evoluzione normativa Direttiva 91/308/CEE Legge 5 luglio 1991 n.197 Direttiva 2001/97/CE D.Lgs n. 56 del 20/02/2004, - Legge n. 29 del 25/01/2006 Direttivai 2005/60/CE Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112

2 I professionisti destinatari della normativa (art. 12) a) i soggetti iscritti nell ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; c)inotaiegliavvocatiquando,innomeopercontodeipropriclienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti i nella predisposizione i i o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; lagestionedi denaro, strumenti finanziari oaltri beni; l apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione, o all amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori di servizi relativi a società e trust

3 Revisori contabili (art. 13) Gli obblighi antiriciclaggio si applicano anche: alle società di revisione ai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili

4 Ambito territoriale della disciplina (Provvedimento UIC ) Le disposizioni antiriciclaggio si applicano ai liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, anche per l attività svolta all estero. Non si applicano ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplinai comunitaria. i Le disposizioni si applicano alle società di revisione aventi Le disposizioni si applicano alle società di revisione aventi sede legale in Italia nonché agli stabilimenti italiani di società di revisione aventi sede legale all estero, anche per l attività ivi svolta.

5 Limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore DAL 25 GIUGNO 2008: Il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito per importi pari o superiori a euro ,00 dovrà essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e poste italiane s.p.a. I libretti di deposito al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a euro ,00. Entro il ,i libretti di deposito al portatore con saldo apri o superiore a euro ,00 dovranno essere estinti oppure il loro saldo dovrà essere ridotto nei minimi di legge

6 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 16) I professionisti i i osservano gli obblighi di adeguata verifica dll della clientela l nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria nei seguenti casi: a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate ; c) tutte le volte che l operazione sia di valore indeterminato o non determinabile; (la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un operazione di valore non determinabile); d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell identificazione di un cliente.

7 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 22) Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, i nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita.

8 Definizioni (art. 1) PRESTAZIONE PROFESSIONALE : prestazione correlata con le attività svolte dai professionisti della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata; OPERAZIONE : trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento; per i professionisti : un attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale; OPERAZIONE FRAZIONATA : operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti del D. Lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni; OPERAZIONI COLLEGATE : operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l oggetto oper lo scopo cui sono dirette.

9 Casi in cui non si osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela. (art. 12, comma 3) mera attività di redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi adempimenti in materia di amministrazione del personale (Società Di Elaborazione Dati) lo svolgimento dell attività di mera elaborazione contabile, senza alcun intervento e responsabilità nella predisposizione dei risultati di tale elaborazione non comporta l adempimento degli obblighi di identificazione i e registrazione it i di dei clienti

10 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela ordinaria. (art. 18) Gli obblighi di adeguata verifica consistono nelle seguenti attività : 1. identificare il cliente; 2. verificare il potere di rappresentanza; 3. identificare l eventuale titolare effettivo e verificarne l identità; 4. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione; 5. svolgere un controllo costante;

11 Definizione di titolare effettivo (art. 2 Allegato Tecnico) Per titolare effettivo s intende : IN CASO DI SOCIETA 1) La persona fisica o le persone fisiche che possiedano o controllino la società attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più 1 di partecipazione al capitale sociale; 2) La persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della società; IN CASO DI TRUST E FONDAZIONI (che amministrano e distribuiscono fondi) 1) Se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio; 2) Se le persone beneficiarie non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l ente; 3) La persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio del ente.

12 Modalità di adempimento degli obblighi (art. 19) L identificazione del cliente/titolare effettivo L identificazione e la verifica dell identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti/collaboratori, mediante un documento d identità non scaduto, prima dell instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l incarico professionale o dell esecuzione dell operazione; In caso di società/ente va verificato il potere di rappresentanza, verificando l identità dei relativi rappresentanti legali/delegati; L identificazione e la verifica dell identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all identificazione del cliente Ai fini dell identificazione e della verifica dell identità del titolare effettivo, i professionisti possono : 1) ricorrere a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque 2) chiedere ai propri clienti i dati pertinenti 3) ottenere le informazioni in altro modo

13 Modalità di adempimento degli obblighi (art. 19) Il controllo costante nel corso della prestazione professionale Il controllo costante si attua: analizzando le transazioni concluse durante tutta la vita del rapporto, verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo se necessario, all origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

14 Approccio basato sul rischio (art. 20) Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, prestazione professionale, operazione. I professionisti devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti ovvero agli ordini professionali che la portata delle misure adottata è adeguata all entità del rischio. Ai fini della valutazione del rischio si osservano i seguenti criteri generali : a) Con riferimento al cliente 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento t tenutot al momento dl del compimento dell operazione o dell instaurazione i dl del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte. b) Con riferimento all operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale 1) tipologia dell operazione, rapporto continuativo/prestazione professionale; 2) modalità di svolgimento dell operazione, rapporto continuativo/prestazione professionale; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo/prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell operazione, del rapporto continuativo/prestazione professionale in rapporto all attività i svolta dl dal cliente; 6 ) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell operazione o del rapporto continuativo

15 Obblighi del cliente (art. 21) I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell identificazione del titolare effettivo i Ai fini dell identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

16 Obbligo di astensione (art. 23) Quando i professionisti non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, NON POSSONO INSTAURARE il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero PONGONO FINE al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione all UIF. I professionisti non sono obbligati all adempimento di cui al punto precedente nel corso dell esame della posizione giuridica del loro cliente o dell espletamento dei COMPITI DI DIFESA o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull eventualità lità di intentare t o evitare un procedimento. I professionisti SI ASTENGONO dall eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia rici- claggio o finanziamento al terrorismo e inviano IMMEDIATAMENTE all UIF una segnalazione di operazione sospetta. Nei casi in cui l astensione non sia possibile in quanto : 1) Sussiste un obbligo di legge di ricevere l atto, 2) L esecuzione dell operazione per sua natura non possa essere rinviata, 3) L astensione possa ostacolare le indagini, i professionisti INFORMANO IMMEDIATAMENTE l UIF dopo aver eseguito l operazione.

17 Obblighi semplificati di adeguata verifica (art. 25) I professionisti non devono assolvere agli obblighi di adeguata verifica se il cliente è: 1) Un intermediario finanziario soggetto alla normativa antiriciclaggio (banche, Poste Italiane, SIM, ecc.); 2) Un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva; 3) Un ente creditizio o finanziario posto in uno stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto a tali obblighi (il MEF con proprio decreto individua tali stati); 4) Un ufficio della pubblica amministrazione (Camera, Senato, Presidenza del Consiglio, ecc.).

18 Obblighi rafforzati di adeguata verifica (art.28) L adozione di obblighi rafforzati di adeguata verifica è imposta nei seguenti casi : In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio/finanziamento del terrorismo; Quando il cliente non è fisicamente presente; Quando il cliente è una persona politicamente i esposta residente in unostato estero Tuttavia gli obblighi di adeguata verifica si considerano assolti, anche in caso di assenza del cliente, quando: 1) il cliente sia già identificato t purché le informazioni i i siano aggiornate; 2) i dati/informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, scritture autenticate o da certificati usati per generare firma digitale; 3) i dati/informazioni i i da acquisire ii risultino i da dichiarazione i dll della rappresentanza e dell autorità consolare italiana.

19 Obblighi di registrazione e conservazione dei dati (art. 36, commi 1 e 2) I professionisti registrano (e conservano per 10 anni, unitamente ai documenti acquisiti per assolvere agli obblighi di adeguata verifica): Con riferimento al rapporto continuativo/prestazione professionale: - La data di instaurazione - I seguenti dati identificativi del cliente: nome/cognome; luogo e data di nascita; indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; codice fiscale; estremi del documento di identificazione. denominazione sociale, sede legale, c.f. o partita IVA, per gli altri soggetti diversi dalle p. fisiche. (In aggiunta) Con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a euro: la data; lacausale; l importo (valore dll della prestazione); la tipologia dell operazione (descrizione sintetica); i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente eventualmente opera.

20 Termini entro i quali procedere alla registrazione (art. 36, comma 3) Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo; al compimento dell operazione; dall apertura, variazione, chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale;

21 Modalità di registrazione (art. 38) I professionisti istituiscono (in alternativa): un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici; il registro (cartaceo) della clientela a fini antiriciclaggio, nel quale conservano i dati identificativi del cliente; la documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente ; detto registro è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura dl del professionista i ( o di un suo collaboratore dl delegato per iscritto), con l indicazione alla fine dell ultimo foglio del n. delle pagine di cui è composto e l apposizione della firma delle suddette persone; il registro va tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni; Qualora i professionisti svolgano attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.

22 Segnalazione di operazioni sospette (art. 41) I professionisti inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando : - sanno, - sospettano, - hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle : - caratteristiche, entità, natura dell operazione - o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svolta dal cliente, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti. Al fine di agevolare l individuazione delle operazioni sospette, sono emanati e periodicamente aggiornati specifici i INDICATORI DI ANOMALIA.

23 Comportamento dei professionisti in caso di segnalazione (art. 41, commi 4-5-6) Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. I soggetti segnalanti si astengono dal compiere l operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini. Le segnalazioni non costituiscono violazione del segreto professionale e se poste in essere in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

24 Modalità di segnalazione da parte dei professionisti (art. 43) Due modalità dliàalternative : 1) Direttamente all UIF in forma cartacea (raccomandata AR) indirizzata a: Unità di Informazione Finanziaria, Banca d Italia Largo Bastia, Roma (secondo lo schema/modulo di cui all allegato D del Provvedimento UIC , unitamente ad apposita lettera di trasmissione). 2) Agli ordini professionali (quando verranno individuati con decreto MEF, di concerto con il Min. Giustizia); gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione a e provvedono povve o o senza ritardo a trasmetterla integralmente all UIF priva del nominativo del segnalante; gli ordini custodiscono il nominativo del segnalante.

25 Tutela della riservatezza e divieto di comunicazione (artt. 45 e 46) E fatto divieto al professionista segnalante di comunicare la segnalazione al soggetto interessato o a qualunque altro soggetto, fuori dei casi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il professionista è tenuto ad adottare adeguate misure per assicurare anche all interno dello studio la massima riservatezza dell identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli ordini i professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell identità dei professionisti che effettuano la segnalazione; gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui dl delegato. UIF, GdF, DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini delle analisi o dell approfondimento investigativo della segnalazione. Nella comunicazione di notizia di reato per riciclaggio alla Procura della Repubblica non viene menzionata l identità del segnalante; tale identità può essere rivelata solo con decreto motivato dell autorità giudiziaria, qualora lo ritenga indispensabile ai fini dell accertamento del reato.

26 Analisi della segnalazione flusso di ritorno delle informazioni (artt. 47 e 48) L UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute : 1 effettua approfondimenti analisi studi - ispezioni. 2 archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone 3 evidenza per 10 anni. fermo restando l obbligo di denuncia all autorità giudiziaria ex art. 331 c.p.p. p ricorrendone i presupposti, pp trasmette senza indugio le segnalazioni alla DIA e alla GdF (Nucleo speciale di polizia valutaria) che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata. L inoltro della segnalazione agli organi investigativi, ovvero l avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante (o per il tramite degli ordini professionali); il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto agli stessi divieti di comunicazione ai clienti e ai terzi.

27 Formazione del personale (art. 54) I professionisti e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione o del personale e e dei collaboratori al fine della corretta applicazione del D. Lgs. 231/2007. Dette misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

28 L apparato sanzionatorio Le sanzioni amministrative (art.57) - omessa segnalazione delle operazioni sospette - trasgressione dei doveri di informativa nei confronti della U.I.F. - omessa istituzione del registro della clientela Le sanzioni penali (art.55) - violazione dell obbligo di identificare il cliente - reato di dissimulazione del cliente da parte del professionista che compie un operazione in suo nome e per suo conto - reato di omessa, tardiva o incompleta registrazione dei dati identificativi e delle informazioni relative all operazione - inosservanza del dovere di fornire informazioni alle autorità pubbliche investite a vario titolo di poteri di monitoraggio o di investigazione - rivelazione abusiva di una segnalazione già effettuata.

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