REGOLAMENTO ASSIDIM. Edizione aggiornata al 16/02/2015 le parti variate rispetto all edizione del 09/10/2012 sono evidenziate in giallo

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO ASSIDIM. Edizione aggiornata al 16/02/2015 le parti variate rispetto all edizione del 09/10/2012 sono evidenziate in giallo"

Transcript

1 REGOLAMENTO ASSIDIM TITOLO 3 PRESTAZIONI IN CASO DI: INVALIDITA PERMANENTE TOTALE DA MALATTIA (IPTM) INVALIDITA PERMANENTE PAR- ZIALE DA MALATTIA (IPPM) INFORTUNI Edizione aggiornata al 16/02/2015 le parti variate rispetto all edizione del 09/10/2012 sono evidenziate in giallo Principi e finalità validi per gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 1) Esprimere le norme e le indicazioni di carattere generale applicabili a tutte le aziende associate e a tutte le persone assistite, a prescindere dalle soluzioni assistenziali di riferimento e ai singoli contratti / accordi / regolamenti aziendali. 2) Rimandare alle seguenti fonti per i dettagli delle singole soluzioni assistenziali: a) schede prestazioni, se già disponibili in / area riservata alle aziende associate / stati di rischio / schede prestazioni; b) documentazione in possesso delle aziende associate; c) convenzioni assicurative sottoscritte da ASSIDIM a favore delle aziende associate e dei collaboratori assistiti. 3) Ricordare che gli adempimenti richiesti rispondono: a) sia a regole specificamente associative; b) sia a condizioni previste / imposte dalle compagnie assicurative di riferimento. Articolo 5 a) Si riferisce alle soluzioni assistenziali standard storiche ASSIDIM. b) Per le altre soluzioni assistenziali si veda il soprastante punto 2). 1 di 31

2 INDICE NOZIONI FONDAMENTALI... 4 ART. 1 - SOGGETTI AMMISSIBILI... 5 ART. 2 - FINALITÀ... 5 ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI PER ISCRIZIONE, VARIAZIONE, DIMISSIONE E CONTRIBUZIONI... 5 ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI PER RINNOVO PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONI... 6 ART. 5 - PARTICOLARITÀ DELLE SINGOLE PRESTAZIONI A) INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA MALATTIA... 7 Sez. I - Prestazioni...7 a) oggetto della garanzia... 7 b) limiti delle prestazioni... 7 c) limiti territoriali... 7 d) criteri di indennizzabilità... 7 e) denuncia della malattia e dell invalidità... 7 f) liquidazione dell indennità... 8 g) cessazione della prestazione a seguito di denunce di infortunio... 8 h) controversie... 8 Sez. II - Persone non assoggettabili alla prestazione...9 Sez. III - Capitali garantiti...9 a) definizione di retribuzione... 9 b) determinazione dell indennità... 9 c) variazione nelle persone indicate nominativamente per l opzione a capitali fissi... 9 d) esonero della preventiva denuncia delle generalità per l opzione a multipli di retribuzione Sez. IV - Contributi...10 Sez. V - Procedura per l inoltro della denuncia di invalidità permanente B) INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE DA MALATTIA Sez. I - Prestazioni...11 a) oggetto della garanzia b) limiti delle prestazioni c) limiti territoriali d) criteri di indennizzabilità e) denuncia della malattia e dell invalidità f) liquidazione dell indennità g) cessazione della prestazione a seguito di denunce di infortunio h) controversie Sez. II - Persone non assoggettabili alla prestazione...15 Sez. III - Capitali garantiti...15 a) definizione di retribuzione b) determinazione dell indennità c) variazione nelle persone indicate nominativamente per l opzione a capitali fissi d) esonero della preventiva denuncia delle generalità per l opzione a multipli di retribuzione Sez. IV - Contributi...16 Sez. V - Procedura per l inoltro della denuncia di invalidità permanente C) INFORTUNI OPZIONE A Sez. I Prestazioni...17 a) oggetto della garanzia b) limiti delle prestazioni c) Atti di terrorismo d) limiti territoriali e) criteri di indennizzabilità f) denuncia del sinistro e relativi obblighi g) liquidazione invalidità permanente totale h) liquidazione dell indennità i) cessazione della prestazione a seguito di denunce di infortunio l) controversie m) rischio aeronautico n) ernie traumatiche o) danni estetici p) rischio guerra q) malattie professionali r) rimborso spese mediche s) malattie tropicali t) elevazione del limite in caso di morte per eventi sociopolitici di 31

3 u) limite catastrofale Sez. II - Persone non assoggettabili alla prestazione...23 Sez. III - Capitali garantiti...24 a) definizione di retribuzione b) determinazione dell indennità c) variazione rapporto con le persone indicate nominativamente per l opzione a capitali fissi d) esonero della preventiva denuncia delle generalità per l opzione a multipli di retribuzione Sez. IV Contributi...25 Sez. V - Procedura per l inoltro della denuncia di infortunio D) INFORTUNI OPZIONE B Premessa...27 Sez. I - Prestazioni...27 a) oggetto della garanzia (vedi Opzione A) b) limiti delle prestazioni (vedi Opzione A) c) Atti di terrorismo (vedi Opzione A) d) limiti territoriali (vedi Opzione A) e) criteri di indennizzabilità f) denuncia del sinistro e relativi obblighi (vedi Opzione A) g) liquidazione invalidità permanente totale (vedi Opzione A) h) liquidazione dell indennità (vedi Opzione A) i) cessazione della prestazione a seguito di denunce di infortunio (vedi Opzione A) l) controversie (vedi Opzione A) m) rischio aeronautico (vedi Opzione A) n) ernie traumatiche o) danni estetici (vedi Opzione A) p) rischio guerra (vedi Opzione A) q) malattie professionali (vedi Opzione A) r) rimborso spese mediche s) malattie tropicali (vedi Opzione A) t) elevazione del limite in caso di morte per eventi sociopolitici (vedi Opzione A) u) limite catastrofale (vedi Opzione A) Sez. II - Persone non assoggettabili alla prestazione (vedi Opzione A)...30 Sez. III - Capitali garantiti (vedi Opzione A)...30 a) definizione di retribuzione (vedi Opzione A) b) determinazione dell indennità (vedi Opzione A) c) variazione rapporto con le persone indicate nominativamente per l opzione a capitali fissi (vedi Opzione A) d) esonero della preventiva denuncia delle generalità per l opzione a multipli di retribuzione (vedi Opzione A) Sez. IV Contributi...30 Sez. V - Procedura per l inoltro della denuncia di infortunio (vedi Opzione A)...30 ART. 6 INTERATTIVITÀ PER AZIENDE ASSOCIATE E MODULISTICA di 31

4 NOZIONI FONDAMENTALI A - Assistenza ordinaria: l insieme di prestazioni erogate tramite le convenzioni sottoscritte da ASSIDIM a favore di aziende associate ed assistiti - Assistenza straordinaria: gli interventi straordinari a favore di aziende associate e assistiti connessi alle finalità istituzionali mutualistiche previsti dallo Statuto, Art. 11 Fondo comune, punto 5. in casi gravi ed eccezionali non coperti dalle convenzioni assicurative / soluzioni assistenziali di riferimento. - Assistito: la persona a favore della quale viene prestata l assistenza in risposta al contratto / accordo / regolamento aziendale e mediante il rapporto associativo dell azienda di riferimento, cioè il dipendente / collaboratore dell azienda associata. - Azienda Associata: l ente che è tenuto a prestare interventi integrativi di assistenza nei confronti dei propri dipendenti o degli altri soggetti previsti dall Art. 3 dello Statuto ASSI- DIM per contratto, accordo o regolamento aziendale. C - Capitale garantito: l importo che verrà corrisposto in caso di morte o invalidità permanente dell Assistito in base alle condizioni previste dalla soluzione assistenziale di riferimento. I - Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente o un inabilità temporanea. - Infortunio Professionale: evento che come tale è previsto dal D.P.R numero 1124 e che l'assistito subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate dall'azienda Associata. - Infortunio Extraprofessionale: evento che l'assistito subisca nell'esercizio di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale. - Invalidità Permanente Parziale da Malattia/Infortunio: la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile, della capacità generica dell Assistito ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. - Invalidità Permanente Totale da Malattia: la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile, della capacità all'esercizio dell'attività dichiarata, che comporti l'abbandono dell'attività lavorativa dell'assistito e una riduzione permanente delle attività generiche come previsto dalle soluzioni assistenziali di riferimento. M - Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. - Morte: è considerato tale anche lo stato dichiarato di coma irreversibile conseguente ad infortunio. R - Referente per i rapporti con ASSIDIM: la persona autorizzata dall Azienda Associata a trattare i dati personali degli Assistiti per garantire l erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto. V - Validità territoriale: le coperture sono valide nel mondo intero, salvo quanto previsto per Infortuni Opzione A nonché Infortuni Opzione B, Sez. I - Prestazioni 4 di 31

5 ART. 1 - SOGGETTI AMMISSIBILI Le prestazioni di cui al presente titolo sono riservate ai dipendenti in servizio delle Aziende Associate, nonché agli altri soggetti previsti dall Art. 3 dello Statuto, i quali possono beneficiarne tramite le Aziende Associate stesse. ART. 2 - FINALITÀ In applicazione dell'art. 3 dello Statuto, ASSIDIM, mediante appositi strumenti assicurativi posti in essere con le Compagnie e attraverso la procedura indicata nel successivo art. 3, consente alle Aziende Associate, che ne facciano esplicita richiesta, di adempiere ai loro obblighi contrattuali e assicurativi nei confronti dei propri dipendenti. A tale proposito, nei seguenti articoli sono riportati i termini e le modalità con le quali operano le coperture anzidette. ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI PER ISCRIZIONE, VARIAZIONE, DIMISSIONE E CONTRIBUZIONI Le Aziende che intendono associarsi ad ASSIDIM e usufruire delle prestazioni Infortuni e/o Invalidità Permanente da Malattia, o che sono già Associate e intendono usufruire anche delle prestazioni Infortuni, ovvero che già fruiscono della prestazione Infortuni con opzioni A o B e vogliono estendere la prestazione a categorie diverse da quelle che già ne fruiscono, e/o Invalidità Permanente (Totale o Parziale) da Malattia, devono: a) Iscrizione 1. compilare e trasmettere ad ASSlDlM il Modulo GEN per chiedere di associarsi e/o attivare la copertura; 2. compilare e trasmettere ad ASSlDlM, secondo i casi, i Moduli IN01 o IP01 per comunicare i nominativi e gli altri dati relativi ai soggetti, previsti dall articolo 1 del presente Titolo del Regolamento, ai quali sono destinate le prestazioni in esame; Le Aziende Associande e le Aziende Associate, mediante i suddetti moduli, devono tra l altro fornire : per le coperture nominative, l elenco dei soggetti per i quali si richiedono le prestazioni e dei capitali da garantire per ciascun nominativo; per le coperture rapportate alle retribuzioni, l ammontare delle retribuzioni lorde previste per i dipendenti nell anno di riferimento della copertura; i multipli delle retribuzioni che intendono garantire e il numero delle teste per le quali viene attivata la copertura. Per inserire o cancellare successivamente altri dipendenti, nonché per modificare i dati di quelli già iscritti, le Aziende Associate devono utilizzare il SISTEMA INFORMATICO DI INTE- RATTIVITA, di cui all articolo 6 del presente Titolo del Regolamento. ASSIDIM provvede a richiedere alle proprie Aziende Associate i contributi derivanti dalle prestazioni erogate, specificando nelle comunicazioni le modalità e i termini per l effettuazione dei versamenti. Trascorso il termine previsto, la copertura resta sospesa e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno dell avvenuto pagamento. Pertanto, la copertura ha effetto dalle ore 0 del primo giorno successivo a quello in cui la comunicazione da parte dell Azienda Associanda/Azienda Associata perviene ad ASSIDIM oppure dalla data richiesta se questa fosse successiva alla data di comunicazione, salvo quanto previsto nel comma precedente Tuttavia, i dipendenti neo assunti e quelli neo promossi possono essere iscritti, sempre su richiesta dell Azienda Associata, con la data di assunzione o con la data di nomina che risultano nel libro matricola aziendale, purché tali date ricadano entro l anno solare di iscrizione e la richiesta ad ASSIDIM sia pervenuta entro 30 giorni dalle date di assunzione o nomina. 5 di 31

6 La copertura dura fino alle ore 24 del 31 dicembre dell anno in corso oppure nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, fino alle 24 del giorno feriale in cui è cessato il rapporto di lavoro, purché la relativa comunicazione da parte dell Azienda Associata sia pervenuta in ASSIDIM entro 30 giorni dalla data di cessazione. b) dimissioni Le Aziende Associate che intendono recedere da ASSIDIM o rinunciare a una o più coperture, devono comunicare la loro decisione mediante compilazione e sottoscrizione del Modulo GEN da inviarsi per raccomandata entro il 31 ottobre dell anno in corso e la dimissione ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre dello stesso anno; altrimenti, l associazione ad ASSIDIM si intende automaticamente prorogata e/o le coperture si intendono confermate per l anno successivo. ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI PER RINNOVO PRESTAZIONI E CONTRIBUZIONI Nel dicembre di ogni anno, ASSIDIM provvede a richiedere alle Aziende Associate i contributi per l'anno successivo, determinandone l'importo sulla base dei dati che risultano nello stato di rischio alla data del 30 novembre. Entro il 31 dicembre o, in base alle specifiche esigenze amministrative/fiscali, entro i primi giorni lavorativi di gennaio dell anno successivo, le Aziende Associate devono versare detti contributi a titolo di anticipo per l'anno di rinnovo; le Aziende Associate che non provvedessero entro il mese di dicembre al pagamento dell anticipo contributo, si troverebbero in sospensione di prestazioni. In tali casi, ASSIDIM non assume alcuna responsabilità per le conseguenze nei riguardi delle Aziende Associate e/o loro iscritti. ASSIDIM si riserva di riconsiderare la posizione di quelle Aziende Associate che non abbiano versato i contributi di rinnovo entro il limite previsto e di deciderne eventualmente la dimissione d'ufficio, fermo il diritto a riscuotere i contributi dovuti. Entro il 31 dicembre le Aziende Associate devono: 1. confermare o aggiornare (confermando) lo stato di rischio non valorizzato, definito da convalidare, presente sul sito internet Assidim entrando nell Area Riservata alle Aziende Associate e seguendo le brevi e facili indicazioni. Per l operatività, si veda art. 6 INTERATTIVITA, del presente Regolamento; 2. per le sole coperture a multipli di retribuzione, fornire le retribuzioni definitive dell anno precedente, necessarie per determinare i contributi di conguaglio, accedendo al sito internet Assidim entrando nell Area Riservata alle Aziende Associate e seguendo le brevi e facili indicazioni. Per l operatività, si veda art. 6 INTERATTIVITA, del presente Regolamento. Non sono ammesse deroghe ai limiti di tempo anzidetti per il pagamento dei contributi di rinnovo. 6 di 31

7 ART. 5 - PARTICOLARITÀ DELLE SINGOLE PRESTAZIONI 5A) INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA MALATTIA Sez. I - Prestazioni a) OGGETTO DELLA GARANZIA La presente prestazione è operante unicamente per il caso di Invalidità Permanente, come precedentemente definita, in conseguenza di Malattia che l'assistito subisca. b) LIMITI DELLE PRESTAZIONI La prestazione non comprende le Invalidità Permanenti derivanti direttamente o indirettamente da: postumi invalidanti preesistenti all attivazione della prestazione; malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche manifestatesi anteriormente all attivazione della prestazione; malattie mentali; malattie professionali così definite dal D.P.R. 30 Giugno 1965 n.ro 1124 o successive modificazioni; abuso di alcolici o uso di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni, a scopo non terapeutico; trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. c) LIMITI TERRITORIALI La presente garanzia si intende operante nel mondo intero d) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ Viene liquidata l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia denunciata senza riguardo al maggior pregiudizio derivato da situazioni patologiche o infermità preesistenti all attivazione della garanzia e/o a mutilazioni e difetti fisici. e) DENUNCIA DELLA MALATTIA E DELL INVALIDITÀ La denuncia di malattia, che a parere medico possa comportare una Invalidità Permanente, contrattualmente rilevante, deve essere presentata ad ASSIDIM entro quindici giorni dal momento in cui è emersa la rilevanza stessa, usando il Modulo IP02. L'Assistito, direttamente o mediante l Azienda Associata di riferimento, deve inviare agli uffici di MARSH, Viale Bodio 33, Milano oppure a sinistri.infortuni@marsh.com, certificati medici, copia delle cartelle cliniche ed ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia. Trascorsi centocinquanta giorni dalla denuncia della malattia e comunque non oltre duecentodieci giorni dalla data della stessa, l Assistito, direttamente o mediante l Azienda Associata di riferimento, deve presentare certificazione medica attestante l'invalidità Permanente direttamente ed esclusivamente residuata dalla malattia denunciata, richiedendo gli accertamenti del caso. 7 di 31

8 L'Assistito e i suoi familiari devono consentire la visita da parte di medici ed a qualsiasi indagine od accertamento che si ritenga necessario, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assistito stesso. f) LIQUIDAZIONE DELL INDENNITÀ Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, si liquiderà l'indennità che risulta dovuta, verrà data comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, si provvederà al pagamento. Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assistito morisse dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, si pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto. L'indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta italiana. g) CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE A SEGUITO DI DENUNCE DI INFORTUNIO Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità AS- SIDIM può recedere dal contratto nei confronti dell Azienda Associata con preavviso di trenta giorni. In tale caso, salvo che il contributo sia convenuto in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, ASSIDIM metterà a disposizione dell Azienda Associata la quota di contributo imponibile relativa al periodo di rischio non corso, con l'esclusione delle imposte governative e dei costi di gestione. La riscossione dei contributi venuti a scadenza dopo la denuncia della malattia o qualunque altro atto di ASSIDIM non potranno essere interpretati come rinuncia della stessa a valersi della facoltà di recesso. h) CONTROVERSIE In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di Invalidità Permanente, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni della presente Convenzione. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'assistito entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che si comunicherà all'assistito, entro trenta giorni, il nome del medico che la Compagnia, a sua volta, avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalle parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Compagnia convocherà il Collegio invitando l'assistito a presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta della Compagnia, presso la sede della Compagnia stessa. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva della malattia. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 8 di 31

9 Sez. II - Persone non assoggettabili alla prestazione Non possono beneficiare della prestazione i soggetti di età superiore a 65 anni. Per coloro che ne beneficiano, ma raggiungono tale limite di età in corso di copertura, la prestazione cessa alla prima scadenza annuale del contributo senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di contributi scaduti successivamente, che in tal caso verranno restituiti: allo scopo di evitare l errata iscrizione di persone non assoggettabili alla prestazione è, quindi, necessario che le Aziende Associate comunichino ad ASSIDIM, entro il 31 dicembre, i nominativi che nel corso dell anno raggiungono tale limite di età. La copertura inoltre non opera per le persone colpite da apoplessia, affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, alcolismo, tossicomania e cessa con il manifestarsi di una qualsiasi di queste infermità. Le persone con difetti fisici e mutilazioni rilevanti, come pure quelle già portatrici di invalidità permanente da malattia sono assoggettabili alla prestazione solo con patto speciale. Sez. III - Capitali garantiti Le opzioni possibili sono: a) somme fisse; b) multipli di retribuzione L'accordo o il regolamento aziendale deve prevedere l'opzione e/o le opzioni prescelte, fatto salvo il principio dell'omogeneità all'interno di ciascuna categoria di dipendenti. Il capitale massimo garantito è di Euro ,70 per persona. a) DEFINIZIONE DI RETRIBUZIONE Agli effetti della garanzia per retribuzione si intende tutto quanto al lordo delle ritenute il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura (escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese) quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, la partecipazione agli utili e le provvigioni, nonché l'equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura purché sul tutto sia conteggiato o conteggiabile il contributo. b) DETERMINAZIONE DELL INDENNITÀ Per la liquidazione delle indennità viene considerata retribuzione annua dell'assistito quella definita al precedente punto a) e si prenderà come base la retribuzione lorda ordinaria del mese precedente quello nel quale si è verificato il sinistro per le retribuzioni ricorrenti, mentre per quelle non ricorrenti si procederà alla mensilizzazione di quanto percepito nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti che non abbiano raggiunto il mese di servizio o per quelli assunti temporaneamente, per liquidazioni delle indennità è considerata retribuzione annua dell'assistito quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione giornaliera media attribuibile all Assistito per il periodo di tempo decorrente dall'assunzione in servizio fino al giorno della malattia. c) VARIAZIONE NELLE PERSONE INDICATE NOMINATIVAMENTE PER L OPZIONE A CAPITALI FISSI La garanzia è operante per gli Assistiti indicati nominativamente, se ed in quanto permanga rispetto ad essi il rapporto in base al quale fu attivata la prestazione. 9 di 31

10 d) ESONERO DELLA PREVENTIVA DENUNCIA DELLE GENERALITÀ PER L OPZIONE A MULTIPLI DI RETRIBUZIONE L'Azienda Associata è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone per le quali viene richiesta la prestazione. Per l'identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme garantite e per il computo del contributo si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione dell'azienda Associata, libri che questa si impegna ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate di fare accertamenti e controlli. Sez. IV - Contributi Le Aziende Associate sono tenute a pagare i contributi associativi in funzione di: - data di decorrenza delle prestazioni; - capitali garantiti in base al numero degli assistiti (somme fisse) e/o all ammontare delle retribuzioni (multipli di retribuzione); - tasso di riferimento delle prestazioni pari a 0,6092. Sez. V - Procedura per l inoltro della denuncia di invalidità permanente 1. Entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia che possa comportare, secondo parere medico, invalidità permanente, l Assistito, direttamente o mediante l Azienda Associata di riferimento, deve inviare la denuncia della malattia, agli uffici di MARSH, Viale Bodio 33, Milano oppure a sinistri.infortuni@marsh.com allegando i certificati medici e/o la cartella clinica. 2. La Compagnia di Assicurazione, compiuti gli accertamenti del caso e previo accordo con l Assistito, liquiderà l indennità che risulta dovuta. 3. Nel caso in cui Il massimale garantito sia a multipli di retribuzione, quest ultima deve essere indicata come segue: retribuzione ordinaria lorda; mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima, ecc.); compensi a carattere transitorio ricevuti nell anno precedente al verificarsi della malattia (bonus, benefits, straordinari, ecc.) 10 di 31

11 5B) INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE DA MALATTIA Sez. I - Prestazioni a) OGGETTO DELLA GARANZIA La garanzia è prestata esclusivamente per il caso di Invalidità Permanente in conseguenza di malattia manifestatasi nel corso del contratto. In caso di Invalidità Permanente sopravvenuta entro un anno dalla manifestazione della malattia si liquiderà un indennità calcolata sulla somma garantita secondo le disposizioni che seguono: 1) qualora l Invalidità Permanente sia conseguenza di una sola malattia, non sono liquidabili le Invalidità Permanenti di grado fino al 25% della totale; per quelle invece di grado pari o superiore al 25% della totale si liquida un indennità calcolata sulla somma garantita in base alle percentuali che seguono: Tabella 1) Invalidità Permanente derivante da una sola malattia % INVALIDITA PERMANENTE ACCERTATA % INVALIDITA PERMANENTE DA LIQUIDARE DAL 35 AL DAL 66 AL di 31

12 2) qualora l Invalidità Permanente sia la conseguenza di più malattie, non sono liquidabili le Invalidità Permanenti di grado fino al 40% della totale; per quelle invece di grado pari o superiore al 40%, si liquida un indennità calcolata sulla somma garantita, in base alle percentuali seguenti: Tabella 2) Invalidità Permanente derivante da più malattie % INVALIDITA PERMANENTE ACCERTATA % INVALIDITA PERMANENTE DA LIQUIDARE oltre di 31

13 Resta altresì convenuto che, nel caso in cui il grado di Invalidità Permanente riconosciuto dall INPS fosse superiore a quello accertato, l indennizzo verrà liquidato sulla base della valutazione INPS. Qualora poi la liquidazione da parte di ASSIDIM fosse già intervenuta, l Assistito potrà richiedere il conguaglio di indennizzo sempre che l espressa richiesta, a pena di decadenza, venga avanzata entro e non oltre 12 mesi dal pagamento della somma inizialmente riconosciuta. b) LIMITI DELLE PRESTAZIONI La prestazione non comprende gli stati invalidanti preesistenti con l intesa che qualora l Invalidità Permanente accertata sia conseguenza: - di uno stato invalidante preesistente e di una malattia sopravvenuta nel corso del contratto, - di una malattia preesistente e di altra malattia sopravvenuta nel corso del contratto, le indennità saranno calcolate applicando la precedente tabella 1). Qualora l invalidità permanente accertata sia conseguenza di più malattie manifestatesi nel corso del contratto, l indennità sarà calcolata applicando la precedente tabella 2) sulla somma delle percentuali di invalidità permanente corrispondenti ad ogni singola malattia. Resta convenuto che in ogni caso l eventuale cumulo di indennità spettanti all Assistito non potrà comunque superare il 100% della somma garantita. Relativamente al personale appartenente a categorie protette, si conviene quanto segue: - le invalidità pregresse vengono tenute in considerazione solo nel caso in cui il nuovo evento determini la risoluzione del rapporto di lavoro; - in costanza del rapporto di lavoro viene valutata la sola percentuale di invalidità permanente derivante dal nuovo evento. La prestazione non comprende altresì: - le malattie mentali; - le conseguenze dell abuso di alcolici o uso d psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni a scopo non terapeutico; - le conseguenze di trasmutazioni del nucleo dell atomo come pure le radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. c) LIMITI TERRITORIALI La presente garanzia si intende operante nel mondo intero. d) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ Viene liquidata l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia denunciata senza riguardo al maggior pregiudizio derivato da situazioni patologiche o infermità preesistenti all attivazione della garanzia e/o a mutilazioni e difetti fisici. e) DENUNCIA DELLA MALATTIA E DELL INVALIDITÀ La denuncia di malattia, che a parere medico possa comportare una Invalidità Permanente, contrattualmente rilevante, deve essere presentata agli uffici di MARSH, Viale Bodio 33, Milano oppure a sinistri.infortuni@marsh.com entro quindici giorni dal momento in cui è emersa la rilevanza stessa, con l invio del Modulo IP02. L'Assistito, direttamente o mediante l Azienda Associata di riferimento, deve inviare uffici di MARSH, Viale Bodio 33, Milano oppure a sinistri.infortuni@marsh.com certificati medi- 13 di 31

14 ci, copia delle cartelle cliniche ed ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia. Trascorsi centocinquanta giorni dalla denuncia della malattia e comunque non oltre duecentodieci giorni dalla data della stessa, l Assistito, direttamente o mediante l Azienda Associata di riferimento, deve presentare certificazione medica attestante l'invalidità Permanente direttamente ed esclusivamente residuata dalla malattia denunciata, richiedendo gli accertamenti del caso. L'Assistito e i suoi familiari devono consentire la visita da parte di medici ed a qualsiasi indagine od accertamento che si ritenga necessario, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assistito stesso. f) LIQUIDAZIONE DELL INDENNITÀ Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, si liquiderà l'indennità che risulta dovuta, verrà data comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, si provvederà al pagamento. Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assistito morisse dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, si pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto. L'indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta italiana. g) CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE A SEGUITO DI DENUNCE DI INFORTUNIO Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità AS- SIDIM può recedere dal contratto nei confronti dell Azienda Associata con preavviso di trenta giorni. In tale caso, salvo che il contributo sia convenuto in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, ASSIDIM metterà a disposizione dell Azienda Associata la quota di contributo imponibile relativa al periodo di rischio non corso, con l'esclusione delle imposte governative. La riscossione dei contributi venuti a scadenza dopo la denuncia della malattia o qualunque altro atto di ASSIDIM non potranno essere interpretati come rinuncia della stessa a valersi della facoltà di recesso. h) CONTROVERSIE In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di Invalidità Permanente, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni della presente Convenzione. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'assistito entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che si comunicherà all'assistito, entro trenta giorni, il nome del medico che la Compagnia, a sua volta, avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalle parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Compagnia convocherà il Collegio invitando l'assistito a presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta della Compagnia, presso la sede della Compagnia stessa. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva della malattia. 14 di 31

15 La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Sez. II - Persone non assoggettabili alla prestazione Non possono beneficiare della prestazione i soggetti di età superiore a 65 anni. Per coloro che ne beneficiano, ma raggiungono tale limite di età in corso di copertura, la prestazione cessa alla prima scadenza annuale del contributo senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di contributi scaduti successivamente, che in tal caso verranno restituiti: allo scopo di evitare l errata iscrizione di persone non assoggettabili alla prestazione è, quindi, necessario che le Aziende Associate comunichino ad ASSIDIM, entro il 31 dicembre, i nominativi che nel corso dell anno raggiungono tale limite di età. La copertura inoltre non opera per le persone colpite da apoplessia, affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, alcoolismo, tossicomania e cessa con il manifestarsi di una qualsiasi di queste infermità. Le persone con difetti fisici e mutilazioni rilevanti, come pure quelle già portatrici di invalidità permanente da malattia sono assoggettabili alla prestazione solo con patto speciale. Sez. III - Capitali garantiti Le opzioni possibili sono: a) somme fisse; b) multipli di retribuzione. L'accordo o il regolamento aziendale prevederà l'opzione e/o le opzioni prescelte, fatto salvo il principio dell'omogeneità all'interno di ciascuna categoria di dipendenti. Il capitale massimo garantito è di Euro ,70 per persona. a) DEFINIZIONE DI RETRIBUZIONE Agli effetti della garanzia per retribuzione si intende tutto quanto al lordo delle ritenute il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura (escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese) quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, la partecipazione agli utili e le provvigioni, nonché l'equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura purché sul tutto sia conteggiato o conteggiabile il contributo. b) DETERMINAZIONE DELL INDENNITÀ Per la liquidazione delle indennità viene considerata retribuzione annua dell'assistito quella definita al precedente punto a) e si prenderà come base la retribuzione lorda ordinaria del mese precedente quello nel quale si è verificato il sinistro per le retribuzioni ricorrenti, mentre per quelle non ricorrenti si procederà alla mensilizzazione di quanto percepito nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti che non abbiano raggiunto il mese di servizio o per quelli assunti temporaneamente, per liquidazioni delle indennità è considerata retribuzione annua dell'assistito quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione giornaliera media attribuibile all Assistito per il periodo di tempo decorrente dall'assunzione in servizio fino al giorno della malattia. 15 di 31

16 c) VARIAZIONE NELLE PERSONE INDICATE NOMINATIVAMENTE PER L OPZIONE A CAPITALI FISSI La garanzia è operante per gli Assistiti indicati nominativamente, se ed in quanto permanga rispetto ad essi il rapporto in base ad il quale fu attivata la prestazione. d) ESONERO DELLA PREVENTIVA DENUNCIA DELLE GENERALITÀ PER L OPZIONE A MULTIPLI DI RETRIBUZIONE L'Azienda Associata è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone per le quali viene richiesta la prestazione. Per l'identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme garantite e per il computo del contributo si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione dell'azienda Associata, libri che questa si impegna ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate di fare accertamenti e controlli. Sez. IV - Contributi Le Aziende Associate sono tenute a pagare i contributi associativi in funzione di: - data di decorrenza delle prestazioni; - capitali garantiti in base al numero degli assistiti (somme fisse) e/o all ammontare delle retribuzioni (multipli di retribuzione); - tasso di riferimento delle prestazioni pari a 1,4214. Sez. V - Procedura per l inoltro della denuncia di invalidità permanente 1. L Assistito, direttamente o mediante l Azienda Associata di riferimento, entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia che possa comportare, secondo parere medico, invalidità permanente, deve inviare la relativa denuncia agli uffici di MARSH, Viale Bodio 33, Milano oppure a sinistri.infortuni@marsh.com mediante compilazione e sottoscrizione del Modulo IP02 allegando i certificati medici e/o la cartella clinica. 2. La Compagnia di Assicurazione, compiuti gli accertamenti del caso e previo accordo con l Assistito, liquiderà l indennità che risulta dovuta. 3. Nel caso in cui Il massimale garantito sia a multipli di retribuzione, quest ultima deve essere indicata come segue: retribuzione ordinaria lorda; mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima, ecc.); compensi a carattere transitorio ricevuti nell anno precedente al verificarsi della malattia (bonus, benefits, straordinari, ecc.). 16 di 31

17 5C) INFORTUNI OPZIONE A Questa opzione si applica a quei soggetti per i quali la copertura era attiva al 31/12/2002, nonché per casi particolari che verranno valutati di volta in volta. Sez. I Prestazioni a) OGGETTO DELLA GARANZIA La presente prestazione è operante per gli infortuni che l Assistito subisca per cause di natura professionale o extraprofessionale. Sono considerati infortuni anche i seguenti eventi: - I'asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose; - gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere; - le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi o punture in genere; - I'annegamento; - I'assideramento o congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole, di calore o di freddo; - le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi; - le forze della natura compresi movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, smottamenti, valanghe e slavine. Si precisa inoltre che la prestazione vale anche per gli infortuni più sotto indicati in via esemplificativa e non limitativa derivanti all'assistito: - dalla pratica non professionale di qualsiasi sports, ad eccezione di sports aerei in genere e paracadutismo; - durante il servizio militare; - durante la guida di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata; - durante le scalate di rocce ed accesso a ghiacciai di grado non superiore al 3 estesa ai gradi superiori purché accompagnati da guida patentata; - per imprudenze, negligenze o colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini; - in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti o aggressioni in genere, con l'esclusione della partecipazione attiva deli'assistito agli eventi; - azioni di dirottamento o di pirateria aerea; - per le ernie addominali e discali "traumatiche" con le limitazioni previste dal successivo paragrafo "Ernie traumatiche". b) LIMITI DELLE PRESTAZIONI Sono esclusi dalle prestazioni gli infortuni occorsi: - durante il servizio militare dovuto ad arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione di carattere eccezionale; - per eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata; 17 di 31

18 - durante la guida e l'uso, salvo quanto previsto dal paragrafo "Rischio aeronautico, di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei; - in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'assistito; - sotto l'influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente, salvo l uso terapeutico degli stessi; - da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti i genere; - in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo deli'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. c) ATTI DI TERRORISMO A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da atti di terrorismo compiuti tramite armi e/o ordigni di tipo convenzionale. Non sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da atti terroristici posti in essere tramite l uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologice o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici in cui l Assicurato vi abbia partecipato in modo volontario. E definito atto di terrorismo, una qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. d) LIMITI TERRITORIALI Le prestazioni si intendono operanti nel mondo intero. e) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La garanzia è prestata per conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, I'indennità per Invalidità Permanente sarà liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dali'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. Invalidità permanente Se ad un Assistito in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta una Invalidità Permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza della prestazione - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, verrà liquidato per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma garantita al momento dell'infortunio per l'lnvalidita Permanente. La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30/6/1965 no con rinuncia alle franchigie relative stabilite nonché alle successive eventuali modificazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di Invalidità Permanente. * ASSIDIM prende atto che se l'assistito risulta mancino il grado di Invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. 18 di 31

19 Nel caso in cui l'assistito subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri", si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di Invalidità Permanente. * N.B. Per tutte le categorie assicurate, in caso di capitali definiti in funzione di multipli di retribuzione annua lorda (R.A.L.), è prevista l applicazione di una franchigia del 10% sul grado di Invalidità Permanente riconosciuto, da applicare al capitale eccedente il 6 multiplo di R.A.L. Esempio: R.A.L , Multipli 8 = Capitale assicurato ;Grado di Invalidità 11% Capitale per Indennizzo % Invalidità Valore Indennizzo Valore del capitale fino al su 6 Multiplo: x 11 = Grado di Inv. Perm.: 11% Franchigia: -10% Indennizzabile: 1% su x 1 = Totali 11% Morte presunta Se il corpo dell'assistito non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, nonché in caso di scomparsa per qualsiasi altra causa, fermo restando quanto previsto alla Sezione I - Prestazioni, verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di Morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Qualora sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'assistito ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, ASSIDIM ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese e l'assistito stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili. Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite. f) DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI La denuncia dell infortunio dovrà contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora dell evento, nonché le cause che lo determinarono, dovrà essere corredata di certificato medico e indirizzata ad ASSIDIM entro 15 giorni lavorativi dall infortunio o dal momento in cui ASSIDIM, l Assistito o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l infortunio, l Assistito deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l Assistito deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assistito o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediato avviso agli uffici di MARSH, Viale Bodio 33, Milano oppure a sinistri.infortuni@marsh.com Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assistito, salvo che siano espressamente comprese nella prestazione. g) LIQUIDAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE Escluse le categorie per le quali esistono obblighi derivanti da C.C.N.L. 19 di 31

20 Per i casi di Invalidità Permanente conseguenti ad infortunio di grado non inferiore al 70% accertato con i criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni del presente Regolamento verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale garantito. Unicamente per le categorie per le quali esistono obblighi derivanti da C.C.N.L. Qualora in conseguenza di una malattia professionale o di infortunio, l'attitudine al lavoro dell'avente diritto risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di impiego con analoghe mansioni, la somma garantita per il caso di Invalidità Permanente verrà liquidata al 100%: h) LIQUIDAZIONE DELL INDENNITÀ Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, si liquiderà l'indennità che risulta dovuta, verrà data comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, si provvederà al pagamento. Nel caso di Morte dell Assistito, la prestazione a lui dovuta passa agli eredi legittimi o testamentari secondo quanto previsto dal codice civile. Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assistito morisse per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la stessa verrà pagata agli eredi. Inoltre, se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'assistito morisse, verrà corrisposta ai beneficiari la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale garantito per il caso di Morte, ove questa fosse superiore, e non verrà richiesto il rimborso nel caso contrario. L indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta italiana. i) CESSAZIONE DELLA PRESTAZIONE A SEGUITO DI DENUNCE DI INFORTUNIO Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità AS- SIDIM può recedere dal contratto nei confronti dell Azienda Associata con preavviso di trenta giorni. In tale caso, salvo che il contributo sia convenuto in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, ASSIDIM metterà a disposizione dell Azienda Associata la quota di contributo imponibile relativa al periodo di rischio non corso, con l'esclusione delle imposte governative. La riscossione dei contributi venuti a scadenza dopo la denuncia della malattia o qualunque altro atto di ASSIDIM non potranno essere interpretati come rinuncia della stessa a valersi della facoltà di recesso. l) CONTROVERSIE In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni provocate dall'infortunio, sui miglioramenti che possono essere ottenuti seguendo un adeguato trattamento terapeutico o sul grado di Invalidità Permanente, le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, a norma e nei limiti delle Condizioni della presente Convenzione, ad un contraddittorio tra il medico deli'assistito e quello fiduciario della Compagnia. In caso di mancato accordo fra i due medici si procederà, con scrittura privata, a nominare un Collegio di tre medici: le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'assistito o dagli aventi diritto entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione e deve essere fatta per iscritto 20 di 31

FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO ASSICURAZIONE INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA Anno 2004 PRESTAZIONI Art. 1 - Assicurati Art. 2 - Prestazioni SOMMARIO DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE Art. 3 Limiti

Dettagli

REGOLAMENTO ASSIDIM TITOLO 2 ASSISTENZE VITA IN CASO DI MORTE E INVALIDITA PERMANENTE MORTE CON INDENNITA SOSTITUTIVA PREAVVISO

REGOLAMENTO ASSIDIM TITOLO 2 ASSISTENZE VITA IN CASO DI MORTE E INVALIDITA PERMANENTE MORTE CON INDENNITA SOSTITUTIVA PREAVVISO MORTE REGOLAMENTO ASSIDIM TITOLO 2 ASSISTENZE VITA IN CASO DI MORTE E INVALIDITA PERMANENTE MORTE CON INDENNITA SOSTITUTIVA PREAVVISO Edizione aggiornata al 16/02/2015 le parti variate rispetto all edizione

Dettagli

FONDO ASSISTENZA PREVIDIR FONDO INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA

FONDO ASSISTENZA PREVIDIR FONDO INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA FONDO ASSISTENZA PREVIDIR FONDO INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA REGOLAMENTO INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA EDIZIONE 2010-1 - Definizioni - Assistito: la persona a favore della quale viene prestata l assistenza

Dettagli

17a - Assicurazioni Polizza Infortuni Soci

17a - Assicurazioni Polizza Infortuni Soci Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela 17a - Assicurazioni Polizza Infortuni Soci INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Valconca della

Dettagli

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali a favore del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Aprile 2008 Regole in materia di coperture

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI

Dettagli

La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso

La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso Polizza assicurativa in caso di decesso o invalidità I rinnovi dei contratti collettivi del settore tessile abbigliamento, calzature, pelle cuoio

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

Guida pratica alla conoscenza delle coperture stipulate in favore dei DIPENDENTI Alitalia Compagnia Aerea Italiana CAI First CAI Second

Guida pratica alla conoscenza delle coperture stipulate in favore dei DIPENDENTI Alitalia Compagnia Aerea Italiana CAI First CAI Second Guida pratica alla conoscenza delle coperture stipulate in favore dei DIPENDENTI Alitalia Compagnia Aerea Italiana CAI First CAI Second Group Insurance & Risk Management Alitalia Compagnia Aerea Italiana

Dettagli

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 1 - LE PRESTAZIONI In base a quanto previsto dall art. 30 e dagli allegati 3 e 4 del CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di REGOLAMENT art. 1 ISCRIZIONE AL FONDO art. 2 PRESTAZIONI art. 3 FUNZIONAMENTO DEL FONDO art. 4 EROGAZIONE PRESTAZIONI art. 5 DIRITTO ALLE PRESTAZIONI art. 6 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI art. 7 QUOTE DI

Dettagli

Regolamento Cassa Sanitaria BNL

Regolamento Cassa Sanitaria BNL Regolamento Cassa Sanitaria BNL Articolo 1 (oggetto e validità del regolamento) Il seguente Regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Sanitaria BNL costituita ai sensi dell art. 36 e segg. Cod.

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE

GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LE ODV Attraverso un accordo con l importante broker assicurativo AON il Centro di Servizi Vol. To, in continuità con la precedente esperienza di Idea Solidale, consente alle

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

Riepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica

Riepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Riepilogo Copertura Infortuni Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Indice INFORTUNI... 2 Oggetto della copertura... 3 Capitali assicurati... 3 Principali garanzie... 4 Principali esclusioni...

Dettagli

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA FASIFIAT è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE

CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE CASSA EDILE DELLA COOPERAZIONE Via O. Zanchini n. 7 FORLI REGOLAMENTO approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2003 Pagina 1 di 7 TITOLO I ISCRIZIONE ALLA CASSA E ANAGRAFE DELLE AZIENDE

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO 1) oggetto Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano le modalità e le condizioni con cui

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni F M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE Le Prestazioni R e g o l a m e n t o operante dal 01 gennaio 2014 INDICE: AVENTI DIRITTO Pag. 4 INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MISURA DELLE INDENNITA

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità

Dettagli

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI...

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI... SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI... 3 PARTE PRIMA: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO CON PRELIEVI DALLA RETRIBUZIONE... 3 ARTICOLO

Dettagli

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA POLIZZA Numero Agenzia Canale Distribuzione F50.025.0000904486 MILANO F50 DATI DEL CONTRAENTE Ragione Sociale Partita Iva F.I.T.E.T. ST. OLIMPICO CURVA NORD SNC DATI DI POLIZZA Effetto Ore 24.00 del 31/12/09

Dettagli

17 - Assicurazioni - Polizza Infortuni Clienti

17 - Assicurazioni - Polizza Infortuni Clienti Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela 17 - Assicurazioni - Polizza Infortuni Clienti INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Valconca

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche

Dettagli

Programma di Assistenza. per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria

Programma di Assistenza. per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria Programma di Assistenza per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria Previndustria S.p.A. Previndustria S.p.A. nasce nel 1975 con un preciso obiettivo: progettare e realizzare soluzioni

Dettagli

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE CONDIZIONI DI GARANZIA MODALITÀ DI ADESIONE Pagina 1

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la

Dettagli

Cos è l INAIL. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)

Cos è l INAIL. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Cos è l INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) E l Istituto che in Italia gestisce l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. In Italia

Dettagli

Prot.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010. OGGETTO: Rinnovo assicurazione 2011 decorrenza 01 gennaio 2011

Prot.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010. OGGETTO: Rinnovo assicurazione 2011 decorrenza 01 gennaio 2011 IL PRESIDENTE Prot.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010 Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e dal Ministero dell Interno - Iscritto al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero

Dettagli

La destinazione del Tfr alla previdenza complementare: le ricadute sul datore di lavoro

La destinazione del Tfr alla previdenza complementare: le ricadute sul datore di lavoro La destinazione del Tfr alla previdenza complementare: le ricadute sul datore di lavoro di Luca Avallone Dal 1 gennaio 2007, con l entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 si ampliano le possibilità

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO A PARTIRE DALL 01.01.2007 IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005 N. 252 Ogni lavoratore del settore

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte I

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte I REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI Parte I Erogazione di contributi per la durata massima di 10 (dieci) anni in conto interessi a fronte di mutui ipotecari e prestiti chirografari contratti dagli iscritti

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12

Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 36/ 20 DEL 26.7.2005 Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 Art. 1 Ai fini dell applicazione delle presenti direttive e criteri di

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNE DI OLCENENGO Provincia di Vercelli REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI INDICE Art. Descrizione Art. Descrizione 1 2 3 4 5 Oggetto del regolamento Organizzazione

Dettagli

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE E CASSA EDILE

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE E CASSA EDILE TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE E CASSA EDILE Aspetti essenziali sono i seguenti: NORME COMUNI 1. Il trattamento economico giornaliero malattia, infortunio e malattia

Dettagli

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2013, n. 0235/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di

Dettagli

Mini-A S P I. la prestazione che ha sostituito l indennità di disoccupazione a requisiti ridotti

Mini-A S P I. la prestazione che ha sostituito l indennità di disoccupazione a requisiti ridotti Mini-A S P I la prestazione che ha sostituito l indennità di disoccupazione a requisiti ridotti Vediamo come funziona la nuova prestazione sociale a favore dei disoccupati Sommario Lavoratori interessati

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte III

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte III REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI Parte III Erogazione di contributi della durata massima di 5 (cinque) anni in conto interessi a fronte di prestiti chirografari stipulati dagli iscritti all Testo finale

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA

CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni

Dettagli

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014 Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014 Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole sull'acquisizione, conservazione e perdita dello stato di disoccupazione, approvate

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

3. Polizza R.C.: Il soggetto assicurato deve intendersi, oltre al personale della scuola l Amministrazione Scolastica M.I.U.R.

3. Polizza R.C.: Il soggetto assicurato deve intendersi, oltre al personale della scuola l Amministrazione Scolastica M.I.U.R. Via Boccaccio n. 2/e - 2002 Cerro Maggiore - Milano Tel: 01 519055 01 5176 - Fax: 01 517879 L offerta dovrà prevedere prodotti che soddisfino le condizioni sottoindate,dal punto 1 al punto 11, allo scopo

Dettagli

Lavoratore di prima occupazione (*) successiva al 29 aprile 1993

Lavoratore di prima occupazione (*) successiva al 29 aprile 1993 CONFERIMENTO TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - VERSAMENTO ALL INPS DELLE QUOTE DI TFR RESIDUE PER LE AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE 1 FEBBRAIO 2007 Sulla Gazzetta

Dettagli

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE, DELL ALLIEVO, DEL BORSISTA DI POST- DOTTORATO E DELL ASSEGNISTA DI RICERCA ART. 1 GENERALITA 1.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI Pagina 1 di 9 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CASALBORDINO Piazza Umberto I^ 66021 Casalbordino (CH) C.F. 00234500692 e Società Assicuratrice

Dettagli

Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali

Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali COMUNE DI RIVELLO Provincia di Potenza Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 in data 19 agosto 2008. ART. 1 Oggetto

Dettagli

Cos è. e come funziona

Cos è. e come funziona PreviGen Assistenza: cos è e come funziona Gli organi dell Associazione Nascita ed evoluzione di PreviGen Assistenza I vantaggi derivanti dal convenzionamento: Coperture Assistenza Sanitaria Coperture

Dettagli

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914 Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza Roma, 02-10-2012 Messaggio n. 15914 OGGETTO: versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti

Dettagli

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

COMUNE DI ZERO BRANCO Provincia di Treviso

COMUNE DI ZERO BRANCO Provincia di Treviso COMUNE DI ZERO BRANCO Provincia di Treviso SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E DELLE PERFORMANCE ORGANIZZATIVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 15 DEL 9.2.2012 E MODIFICATO

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro ASPI (assicurazione sociale per l impiego) la nuova di disoccupazione In sintesi: La legge n.92/2012 (c.d. Riforma Fornero ) ha previsto l istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, della nuova assicurazione

Dettagli

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali a favore del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Emittente: Direzione Centrale Personale

Dettagli

INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA

INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA Condizioni di assicurazione Mod. 237 ed. 3 I N D I C E 1 Definizioni 2 Condizioni generali di assicurazione 3 Condizioni relative alla garanzia Invalidita permanente da

Dettagli

Il Calcolo dei contributi:

Il Calcolo dei contributi: Il Calcolo dei contributi: Tabella di calcolo dei contributi La La utile al calcolo del TFR La quota di TFR da versare al Fondo Cometa La tredicesima e la quattordicesima mensilità Il caso di cassa integrazione

Dettagli

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto) Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l acquisto

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli