Transizione all Euro: casi e questioni

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1 CIRCOLARE N. 16/2001 Transizione all Euro: casi e questioni Copyright 2001 Acerbi & Associati 1

2 SOMMARIO: 1- Fasi della transizione; 2- Problemi contabili, fiscali ed informatici; 3- Amministrazione e finanza; 4- Capitale sociale e bilancio; 5- Prezzi: listini e fatture. 1- Fasi della transizione 1 Gennaio 2002 : cominciano a circolare banconote e monete in Euro; monete e banconote in valuta nazionale continuano ad esistere come moneta contante e hanno corso legale ancora sino al 28 febbraio 2002, ma la moneta nazionale cessa di esistere sotto forma di moneta scritturale. Dal 1 gennaio 2002 non sarà più possibile emettere assegni in Lire, né dare vita ad alcun altro titolo di credito, contratto o altro strumento giuridico denominato in Lire; è obbligatoria la redazione del bilancio di esercizio in Euro per gli esercizi che iniziano o che comprendono il 1 gennaio 2002; le dichiarazioni fiscale relative a periodi che iniziano o che comprendono il 1 gennaio 2002, dovranno essere compilate in Euro. 28 Febbraio 2002 : fine del periodo di doppia circolazione di monete e banconote in Euro e in Lire; le monete e banconote in Lire vengono ritirate dalla circolazione e non hanno più corso legale. 2

3 2 Problemi contabili, fiscali ed informatici DICHIARAZIONI E ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI Quando sorge l obbligo di redigere le dichiarazioni fiscali in Euro? Dal 2003 non sarà più possibile presentare dichiarazioni compilate in Lire. Sarà infatti consentita la presentazione in Lire nel 2002 delle dichiarazioni relative ai redditi del 2001, per agevolare i contribuenti che non avessero adottato l Euro nel corso del periodo transitorio. A tale riguardo, tuttavia, segnaliamo che è allo studio dei funzionari dell Agenzia delle Entrate incaricati di redigere la modulistica fiscale per l anno 2002 (redditi 2001) la proposta di rendere obbligatoria già dal 2002 la redazione in Euro di tutte le dichiarazioni fiscali, dal modello CUD 2002 all Unico I soggetti che hanno redatto il bilancio in Euro sono tenuti a compilare nella medesima valuta le dichiarazioni annuali relative all esercizio per il quale hanno redatto il bilancio in Euro (C.M. 23 dicembre 1998 n. 291/E). Qualora una dichiarazione fiscale venga redatta in Euro, il contribuente (sia persona fisica sia persona giuridica) è tenuto a redigere nella medesima valuta tutte le successive dichiarazioni (C.M. n. 291/E del 23 dicembre 1998). L obbligo di compilare in Euro le dichiarazioni periodiche I.V.A. scatta solo a partire dall esercizio successivo a quello per il quale è stato redatto il bilancio in Euro (C.M. n. 92/E del 1999) e comunque dalla dichiarazione I.V.A. periodica di gennaio 2002 o del primo trimestre Riassumendo: - Se il bilancio relativo all esercizio 2000 è redatto in Euro, le dichiarazioni unificate e non (redditi, Irap, I.V.A., sostituti d imposta) per lo stesso periodo, da presentare nel 2001, dovranno essere compilate anch esse in Euro, mentre le dichiarazioni periodiche I.V.A. dovranno contenere gli importi espressi in Euro a partire da quella relativa al mese di gennaio, ovvero al primo trimestre, dell anno 2000). - Se la dichiarazione I.V.A. periodica è presentata in Euro, tutte le dichiarazioni periodiche successive devono essere redatte nella medesima valuta e la scelta derivante dalla presentazione in Euro della dichiarazione I.V.A. periodica sarà vincolante anche ai fini della dichiarazione unificata annuale. - La redazione delle dichiarazioni in Euro non comporta l obbligo di registrare ai fini fiscali nella medesima valuta le operazioni effettuate; questo naturalmente fino al 31 dicembre 2001 decorrendo dal 1 gennaio 2002 l obbligo di tenuta della contabilità in Euro. - Fino al 28 febbraio 2002 resta ferma la facoltà di eseguire i pagamenti delle imposte sia in Lire sia in Euro. Come vanno arrotondati gli importi in Euro nel calcolo delle imposte da dichiarare? Gli importi riportati nella dichiarazione devono essere indicati in unità di Euro, con conseguente arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che le somme da indicare siano rispettivamente superiori o uguali ovvero inferiori a 50 centesimi di Euro. Le certificazioni per ritenute d acconto e sui dividendi emesse nel 2002 in che valuta devono essere compilate? Non vi sono obblighi, ma si ritiene sia opportuno esprimere il valore in esse contenuti sia in Lire che in Euro al fine di agevolare il loro utilizzo. Cosa è opportuno predisporre per tempo al fine di agevolare le stesura della dichiarazione dei redditi in Euro? Risulterà conveniente convertire per tempo tutti i valori storici determinati in Lire che andranno inseriti nella prima dichiarazione redatta in Euro. A titolo esemplificativo si pensi alle riprese in aumento e in diminuzione legate a componenti di reddito non imponibili o deducibili in un certo esercizio ed ai saldi legati alla fiscalità differita. 3

4 CONTABILITA A partire da quale data è obbligatorio assolvere gli obblighi contabili in Euro? A partire dal 1 gennaio 2002 le imprese dovranno utilizzare obbligatoriamente l Euro come moneta di conto. Quando è opportuno convertire la contabilità in Euro? Non essendovi obblighi particolari, ogni azienda dovrà valutare in base alle proprie caratteristiche peculiari in corso d anno oppure obbligatoriamente dal 1 gennaio In linea di principio si ritiene preferibile il passaggio in corso d anno in quanto consente di testare il sistema contabile in un periodo in cui non è obbligatoria l adozione dell Euro. Dovrebbe essere facilitata la chiusura e riapertura dei conti di fine anno pur evidenziando che tutti gli importi che compongono i saldi patrimoniali rappresentativi di crediti e debiti devono essere convertiti singolarmente. Il passaggio in corso d anno comporta la suddivisione ideale dell esercizio in due periodi: quello anteriore e quello successivo alla conversione. Non si tratta di una vera chiusura di bilancio, con la relativa rilevazione dell utile, ma comporta comunque una chiusura e riapertura di tutti i conti compresi gli economici. Occorrerà inoltre procedere alla stampa delle schede contabili separatamente per i due periodi in Lire e in Euro. Come è opportuno gestire la conversione dei valori delle immobilizzazioni nel libro cespiti? I valori da convertire sono il costo storico dei cespiti e il fondo ammortamento cumulato. In linea di principio è opportuno effettuare la conversione a livello di singolo cespite evidenziando che per quanto riguarda il fondo ammortamento, è possibile convertire solo il saldo e non i singoli accantonamenti che lo hanno determinato. Nella pratica si possono presentare le seguenti due situazioni: 1. libro cespiti gestito informaticamente: si ritiene che i programmi più diffusi gestiscano la conversione e siccome vengono ristampate tutti gli anni le pagine con le categorie o i singoli cespiti per anno di formazione le problematiche di gestione del passaggio dovrebbero essere ridotte. 2. libro cespiti gestito manualmente: potrebbe essere utile l acquisto di un nuovo libro cespiti nel quale vanno riscritti, convertiti in Euro, i valori dei singoli cespiti: i costi storici ed i fondi cumulati. Il lavoro risulterà lungo e laborioso ma garantisce la chiarezza dei dati ottenuti e manifesterà ulteriore utilità nel caso di un eventuale futura dismissione dei cespiti. Si ritiene che per i cespiti acquistati nel 2001 convenga comunque gestirli direttamente in Euro. INFORMATICA Quali altre problematiche di ordine informatico possono generarsi? E opportuno un adeguato esame dei software a disposizione che possono essere tanto più facilmente adattati o modificati in relazione al fatto che siano prodotti standardizzati o personalizzati. Le modifiche da apportare potrebbero avere impatti anche a livello di hardware in quanto potrebbero comportare un aumento dei dati da gestire e memorizzare. Non è da sottovalutare anche l impatto relativo alla gestione di aspetti apparentemente banali quali l adeguatezza dei campi di stampa sulla modulistica che potrebbero, ad esempio, presentare gli zeri delle migliaia di Lire prestampati. ALTRI FLUSSI Quali altri flussi informativi, oltre alla contabilità, sono da considerare? Si pensi all area pianificazione e budget. E necessario considerare e predisporre la pianificazione e il budgeting in Euro comprese le cifre comparate, i dati storici ed il sistema dei costi standard. Trattandosi normalmente di volumi di informazioni piuttosto cospicui, è consigliabile agire per tempo nella conversione dei dati storici ritenuti utili. Da considerare anche l opportunità, nei casi in cui i dati storici non siano molto strutturati, di rimodellare l organizzazione delle informazioni in maniera più organica e funzionale sfruttando l opportunità offerta dall introduzione della nuova valuta. 4

5 3 Capitale sociale e bilancio CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE È obbligatorio convertire in Euro il capitale sociale di un impresa? E quando? Si, il capitale sociale di un impresa dovrà obbligatoriamente essere espresso in Euro a partire dal 1 gennaio 2002 (è già possibile farlo dal 1 gennaio 1999). MODALITA DI CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE Quali sono le modalità da seguire nella conversione del capitale sociale? La conversione in Euro del capitale sociale delle società per azioni (per le società a responsabilità limitata e le società cooperative, il cui capitale è rappresentato da quote aventi un proprio valore unitario si applicano le stesse disposizioni previste per le società per azioni, ovviamente in quanto compatibili) è regolata dall art. 17 del D.Lgs. n. 213/1998, che dispone: - una procedura di conversione semplificata, di cui possono avvalersi le società il cui capitale sociale è rappresentato da azioni con valore nominale superiore alle 200 Lire e/o da azioni con privilegi commisurati al valore nominale. Questa procedura prevede: 1. che le variazioni di capitale possano essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile (che in caso di variazioni del capitale sociale prevedono una delibera dell assemblea straordinaria); 2. delle modalità di conversione automatiche, in modo da evitare un potere discrezionale da parte degli amministratori; - una procedura di conversione ordinaria, in cui la competenza a decidere circa la conversione in Euro del capitale sociale viene mantenuta in capo ai soci, secondo le regole ordinarie previste dal codice civile in caso di modifiche statutarie. Gli adempimenti da effettuare: - in caso di procedura semplificata, e dunque quando le variazioni di capitale vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, i verbali del consiglio possono essere redatti senza l assistenza di un notaio ma vanno comunque depositati e iscritti a norma dell art del codice civile. Gli amministratori sono tenuti a riferire del loro operato alla prima assemblea utile. La procedura è la seguente: 1. si effettua la conversione in Euro del valore nominale di ogni singola azione emessa, applicando il tasso di conversione al valore espresso in Lire; 2. si arrotonda ai centesimi di Euro, ottenendo il nuovo valore nominale in Euro della singola azione; 3. si moltiplica il nuovo valore nominale per il numero di azioni ottenendo il nuovo ammontare del capitale sociale espresso in Euro. Poiché l operazione di arrotondamento delle azioni ai centesimi di euro comporta una variazione in aumento o in diminuzione del valore nominale unitario delle azioni (e quindi del capitale sociale) occorre gestire l arrotondamento complessivo: 1. se l arrotondamento avviene per eccesso, si procede all aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l utilizzo delle riserve, compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio; 2. se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncare ai centesimi di Euro il risultato della conversione. In questo caso si applicano le stesse modalità previste nell ipotesi di arrotondamento per difetto; 3. se l arrotondamento avviene per difetto (o in caso di troncamento), si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale (la quale è, dopo il capitale sociale, la posta di patrimonio netto soggetta al maggior numero di vincoli anche per quanto riguarda le modalità del suo utilizzo). 5

6 - In caso di procedura ordinaria, e cioè quando le variazioni del capitale sociale vengono deliberate dall assemblea straordinaria, gli adempimenti sono quelli normalmente previsti per le variazioni di capitale. Relativamente all esito e alle modalità della conversione, il legislatore lascia piena libertà, e non vi è alcun obbligo di operare con arrotondamenti automatici. Nel solo caso di riduzione del capitale sociale si stabiliscono due vincoli: la riduzione va effettuata mediante accredito alla riserva legale, così da mantenere inalterato l ammontare del patrimonio netto, e non può superare il 5% del capitale sociale medesimo. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a 100 mila Euro per le società per azioni e a 10 mila Euro per le società a responsabilità limitata (come stabilito per le società di nuova costituzione). Quali sono in particolare le modalità di conversione del capitale sociale delle S.r.L.? Le procedure di conversione del capitale sociale in Euro, ordinaria e semplificata, previste per le società per azioni, sono applicabili anche alle S.r.L. ma, per queste ultime, ad oggi rimangono ancora molti problemi aperti. Ciò in quanto, a differenza di quanto accade per le società per azioni, per le società a responsabilità limitata, il legislatore non prevede espressamente una modalità di conversione ma si limita a prevedere che alle quote di società a responsabilità limitata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. il capitale delle S.r.L. non può essere inferiore a Euro; 2. le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a 1 Euro; 3. se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo intero di un Euro. E da tenere presente, infatti, che in base all art codice civile, così come modificato dall art. 4 del D.Lgs. n. 213/1998, a partire dal 1 gennaio 2002, le quote di S.r.L. dovranno essere pari ad un Euro o ad un multiplo dello stesso. Ma, a differenza di quanto disposto per le S.p.A., il legislatore non ha introdotto una norma transitoria per dettare la disciplina applicabile alle società S.r.L. già esistenti. Quindi, per le quote delle società a responsabilità limitata, si pone il problema se siano o meno ammissibili quote decimali (esempio: quota di 0,53 Euro) o se necessariamente debba procedersi per quote di 1 Euro o di multipli interi di 1 Euro (esempio: quota di 100 Euro). L obbligo di avere quote sociali di un Euro o multipli di esso è connaturato all esigenza di poter misurare adeguatamente, più che le partecipazioni dei soci, i diritti di voto che, secondo il Codice Civile, sono calcolati ogni mille Lire di valore nominale. Secondo il Consiglio Notarile di Milano, tra le varie tesi proposte appare più rispettosa del dettato legislativo e più idonea a prevenire inestricabili problemi futuri, la tesi per la quale dal 1 gennaio 2002, anche le società costituite con capitale in Lire, poi convertito in Euro, dovranno avere quote di un Euro o suoi multipli. D altra parte, l esistenza di S.r.L. con quote decimali, creerebbe problemi di coordinamento con la nuova normativa a regime in caso di aumento o di riduzione del capitale, di cessione delle quote e per l esercizio del diritto di voto. Si può ritenere quindi che la conversione del capitale sociale delle S.r.L. avvenga con le seguenti regole: 1. conversione in Euro del valore nominale in Lire di ciascuna quota, seguendo la regola ordinaria prevista per gli arrotondamenti; 2. somma del valore delle quote in Euro e ottenimento del capitale sociale; 3. utilizzo delle riserve, compresa quella legale, per la gestione delle variazioni da arrotondamento del capitale sociale. Dalla procedura delineata può determinarsi il risultato di non ottenere un capitale espresso in multipli di Euro (né quote pari ad un Euro né quote pari a multipli di Euro): per avere il risultato desiderato occorrerà riunire l assemblea straordinaria (la delibera dell organo amministrativo spesso non basterà, non avendo gli amministratori alcun margine di manovra rispetto alle mere operazioni matematiche ), che potrà: 1. avvalersi della procedura di cui all art. 17 comma 3 del D.Lgs. n. 213/1998 e quindi ridurre il capitale in modo da eliminare decimali e centesimi; 6

7 2. adottare qualsiasi altro metodo di arrotondamento (aumento gratuito o a pagamento o riduzione, nei limiti di cui al comma 6 del citato art. 17); 3. al limite, imporre al socio la cui quota non è intera il versamento di quanto necessario a raggiungere l unità di Euro (sarà sempre un importo inferiore a Lire 1936,27). Ricordiamo, in attesa di un chiarimento da parte del legislatore, che sono state ipotizzate anche le seguenti procedure di conversione delle quote delle S.r.L.: 1. conversione del capitale globale e successiva determinazione proporzionale delle singole quote; 2. conversione di ogni unità di misura da Lire e successiva conseguente determinazione del capitale globale e delle singole quote (questo procedimento, pur non essendo stato espressamente previsto dalle euro-istruzioni, viene attualmente accettato dal Registro Imprese di Vicenza ed è ammesso anche dal Registro delle Imprese di Verona). ANNOTAZIONE/INDICAZIONE DELLA CONVERSIONE SU TITOLI E CORRISPONDENZA Quando deve essere annotata sui titoli e indicata nella corrispondenza la conversione del capitale sociale? Se il capitale è stato convertito in applicazione dell art. 17 del D.Lgs. n. 213/1998 gli obblighi di annotazione della conversione in Euro sui titoli non operano fino a quando non ricorrano altre ragioni di modifica. L obbligo di indicare il nuovo importo del capitale sociale negli atti e nella corrispondenza deve essere adempiuto entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta. (art. 17 c. 7 D.Lgs. n. 213/1998) REDAZIONE BILANCIO A partire da quale esercizio è obbligatorio redigere il bilancio in Euro? La redazione del bilancio di esercizio in Euro è obbligatoria a partire dagli esercizi che avranno inizio dal 1 gennaio 2002 (o che comprendono la stessa data). Il D.Lgs. n. 213/1998 stabilisce infatti che quando l Euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a una data compresa tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere redatti e pubblicati in Euro, mentre se riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in Euro (art. 16 c. 2 D.Lgs. n. 213/1998). MODALITA DI REDAZIONE DEL BILANCIO IN EURO Come deve essere redatto il bilancio in Euro? Dal 1 gennaio 2002 o anche anteriormente: - il bilancio è redatto in Euro senza cifre decimali e la nota integrativa può essere redatta in migliaia di Euro; - il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di Euro; - per le società quotate e le società di assicurazioni sono previste sintesi maggiori; - i dati comparativi di bilancio originariamente espressi in Lire sono convertiti in Euro adottando il tasso fisso di conversione. NUOVI PARAMETRI PER IL BILANCIO ABBREVIATO E CONSOLIDATO Come variano i parametri civilistici per il bilancio in forma abbreviata e per la redazione del bilancio consolidato? Con la pubblicazione sulla G.U. del 31 maggio 2001 del D.Lgs. 27 aprile 2001 n. 203 (che recepisce la Direttiva comunitaria n. 1999/60/Ce del 17 giugno 1999) sono stati modificati i limiti di riferimento per la redazione del bilancio in forma abbreviata e del bilancio consolidato, nonché i limiti previsti per l obbligo della nomina del collegio sindacale per le S.r.L. con capitale sociale inferiore a Lire 200milioni. In assenza di una specifica disposizione relativa alla decorrenza delle modifiche apportate dal D.Lgs n. 203/2001, occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore, fissata al 15 giugno. I nuovi limiti dovrebbero valere a decorrere dalla data suddetta con la conseguenza che le società che approveranno il bilancio successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. di modifica potranno fare riferimento al nuovi limiti. 7

8 A norma dell art bis del codice civile come novellato dal D.Lgs. n. 203/2001, la redazione in forma abbreviata dei bilanci successivi a quelli attualmente in chiusura interesserà le società che non avranno superato, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti: - totale attivo stato patrimoniale: Euro (pari a Lire) - ricavi e vendite delle prestazioni: Euro (pari a Lire - dipendenti mediamente occupati nell esercizio: 50 unità. Inoltre, per effetto delle citate modifiche all art bis del codice civile, le S.r.L. con capitale sociale inferiore a Lire 200milioni sono obbligate alla nomina del collegio sindacale se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei sopraccitati limiti. Il medesimo D.Lgs., modificando l art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991, ha previsto l innalzamento degli importi di riferimento per la redazione del bilancio consolidato. L obbligo di redazione dei bilanci consolidati non interesserà le società controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non avranno superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: - totale attivi degli stati patrimoniali: Euro (pari a Lire) - ricavi e vendite delle prestazioni: Euro (pari a Lire - dipendenti mediamente occupati nell esercizio: 250 unità. OBBLIGATORIETA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE S.r.L. In quali casi diventa obbligatoria la nomina del collegio sindacale nelle S.r.L.? Il D.Lgs. 24 Giugno 1998 n. 213 non ha provveduto a modificare l art del codice civile che per le S.r.L., tuttora prevede e continuerà a prevedere anche dopo il 1 gennaio 2002, se non interverranno modifiche, l obbligo di nomina del collegio sindacale solo se il capitale sociale non è inferiore a 200 milioni di lire. Secondo quanto disposto dall art. 4 c. 1 del citato D.Lgs. gli importi in Lire, e specificamente in migliaia di Lire, contenuti in norme vigenti si convertono in euro utilizzando due cifre decimali. Secondo il Consiglio Notarile di Milano ne consegue che l importo di Lire 200 milioni contenuto nell art del codice civile si converte in ,38 Euro e che solo le società a responsabilità limitata il cui capitale non sia inferiore a detto importo sono tenute alla nomina del collegio sindacale. Ne consegue che se oggi si costituisce una società con un capitale sociale di 100 mila Euro non c è l obbligo del collegio sindacale, così come se si esegue una conversione per difetto (per esempio a 102 mila Euro) di un capitale attualmente fissato in 200 milioni di Lire, l obbligo di tenere il collegio sindacale cessa (a meno che ricorrano altri indici di obbligatorietà: si veda il quesito precedente). In altri termini non è ammissibile una interpretazione logica tendente ad equiparare le vecchie società con capitale di 200 milioni di Lire alle nuove società con capitale di 100 mila Euro. Questo in quanto l art del codice civile è norma autonoma, che non opera tramite rinvio alla disciplina delle S.p.A. e non potendosi ritenere abrogate, neanche implicitamente, le norme recanti valori in Lire non espressamente ridenominate in Euro, ove proprio l art. 4 sopraccitato, nella nuova formulazione, recata dal D.Lgs. n. 206/1999, esprime il concetto della convertibilità automatica dei valori in Lire. 8

9 4 Prezzi: listini e fatture Come devono essere emesse le fatture nel periodo transitorio? Nel periodo transitorio (scadenza ) vale la regola per cui gli Stati non possono imporre alcun obbligo né proibizione; questo significa che i contribuenti possono emettere fatture in Lire o in Euro (così come possono emetterne talune in Lire e talune in Euro) ovvero riportare la doppia indicazione prescindendo dalla moneta utilizzata per la contabilizzazione delle operazioni. L unico obbligo è che, qualunque sia la valuta, tutti gli elementi in essa contenuti (quindi imponibile, imposta e totale) devono essere espressi nella medesima valuta. Come si emette una fattura in Euro? Per l emissione di fatture in Euro, gli elementi fiscalmente rilevanti (imponibile, I.V.A., ritenute) contenuti nella fattura devono essere arrotondati al centesimo di Euro. La somma degli importi espressi in Euro darà il totale (si ritiene che eventuali differenze dalla conversione diretta del totale siano di scarsa rilevanza); Va comunque sottolineato che, la predetta regola, vale unicamente per gli importi da pagare o contabilizzare e non per i cosiddetti calcoli intermedi, categoria residuale che comprende gli importi diversi da quelli che vanno autonomamente contabilizzati o pagati. Qualora tali importi assumano la veste di prezzi unitari in fattura e siano contenuti in "strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti" quali, in particolare, i contratti, ai medesimi si applica, invece, una distinta metodologia di arrotondamento contemplata all art. 3 del D.Lgs. n. 213/1998. La citata disposizione, volta ad assicurare una accettabile approssimazione tra i valori da convertire nella moneta unica e quelli convertiti, soprattutto nel caso di piccoli importi espressi in Lire, prevede l impiego obbligatorio, salvo diverso accordo tra le parti, di un numero minimo di decimali in funzione degli importi da convertire in Euro: 5 cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di Lire; 4 cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di Lire; 3 cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di Lire; 2 cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di Lire. E appena il caso di ricordare, infine, che l Amministrazione finanziaria, con C.M. n. 291/E/1998, ha chiarito che la metodologia di conversione sopra specificata trova pratica applicazione soltanto quando nel contratto i prezzi dei beni vengono espressi in Lire, gli importi da tradurre non sono superiori alle migliaia di Lire ed è necessario convertire gli importi in Euro in quanto il fornitore ha stabilito di utilizzare tale valuta, mancando un diverso accordo tra le parti. Diversamente, trovano applicazione i principi comunitari secondo i quali gli importi indicati nella valuta nazionale si intendono espressi nel corrispondente valore in Euro, in base ai tassi di conversione, con un numero di cifre decimali a piacere. E opportuno inoltre precisare che affinché possa parlarsi di calcolo intermedio non occorre che esso sia collocato all interno di un processo di calcolo più ampio in quanto qualora l importo andasse autonomamente contabilizzato o rappresentasse un pagamento non sarebbero comunque applicabili i criteri visti sopra ma bisognerebbe operare con 2 decimali. Quali sono le regole da applicare per l arrotondamento dell imponibile e dell I.V.A.? Per la conversione da Lire ad Euro l arrotondamento va effettuato al centesimo (due cifre dopo la virgola). La procedura di arrotondamento è la seguente:! per eccesso se superiore o uguale a 0,005! per difetto se inferiore. Esempio: 1. euro 9,456 viene arrotondato in 9,46 2. euro 9,455 viene arrotondato in 9,46 3. euro 9,453 viene arrotondato in 9,45. 9

10 Cosa si intende per autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare? Sono autonomi importi da pagare o contabilizzare l imponibile, il contributo alle casse di previdenza, le ritenute previdenziali e fiscali, l I.V.A. che come tali sono soggetti alle regole di arrotondamento previste dal Regolamento Cee 1103/97 di cui al quesito precedente. Come si converte una fattura espressa in Euro? Anche nel caso di conversione da Euro a Lire si opera solo sull imponibile e sull imposta in quanto il totale sarà dato dalla somma degli importi convertiti. Nel caso si debba procedere ad arrotondamento questo va effettuato:! per eccesso se superiore o uguale a 0,5! per difetto se inferiore. Come mi devo comportare nel caso di emissione di una ricevuta fiscale in Euro? Si applicano le stesse regole viste sopra per le fatture. Come si effettua la conversione in caso di ricevimento di fatture in valuta straniera? Gli acquirenti nazionali devono preliminarmente convertire tali importi in Euro con arrotondamento almeno fino alla terza cifra decimale e successivamente convertire l importo ottenuto in moneta nazionale. Non sono consentiti metodi alternativi di calcolo salvo che producano gli stessi risultati. Nel caso di operatore intracomunitario che emette fattura in Euro la conversione in Lire e nella valuta del paese d origine si rende comunque necessaria, anche in presenza della contabilità tenuta in Euro, in quanto tali dati devono essere riportati nelle colonne 4 e 5 dei modelli Intra 2 bis (acquisti). Si fa tuttavia presente (si veda la circolare dello Studio n. 9/2000) che con il D.M. 27 ottobre 2000 sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat in Euro con l introduzione di ulteriori semplificazioni in ordine alle modalità di compilazione. Vediamo un esempio: Un operatore francese emette fattura per Franchi francesi F.F : 6,55957 = 1.524, ,490 x 1936,27 = Devo convertire in Lire le fatture di cessione intracomunitarie emesse in Euro? Se per le cessioni intracomunitarie viene emessa fattura in Euro è sempre necessario procedere alla conversione in lire dell ammontare dell operazione in quanto elemento utile ai fini della compilazione della colonna 4 del mod. Intra 1 bis (cessioni). Si fa tuttavia presente (si veda la circolare dello Studio n. 9/2000) che con il D.M. 27 ottobre 2000 sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat in euro con l introduzione di ulteriori semplificazioni in ordine alle modalità di compilazione. Quali regole vanno applicate per gli scontrini fiscali? La C.M. n. 291/E/1998 consente, nel rispetto di alcune regole, la massima libertà (proprio per evitare di dover modificare il funzionamento degli attuali misuratori fiscali): si possono quindi indicare gli importi oltre che in Lire anche in Euro o solo in Euro. Queste le possibilità: 1. esposizione delle singole transazioni in Lire; indicazione importo totale in Lire ( L., LIRE, lire o Lit. ) ed il corrispondente importo totale in Euro (, EUR, Eur, euro o EURO ), ottenuto dalla conversione dell importo totale in Lire ed espresso con non più di 2 cifre decimali, qualora si tratti di autonomi importi da pagare o contabilizzare; i due totali possono essere indicati su una sola riga o su due righe, mentre è facoltativa l indicazione del rapporto di conversione; 2. emissione dello scontrino fiscale in Lire (è facoltativo l utilizzo del simbolo L. o Lit. nell indicazione del totale) ed emissione di un appendice non fiscale recante in testa e in coda la scritta appendice in Euro. L appendice deve riportare tutti i dati indicati nello scontrino fiscale, escluso il numero progressivo e il logotipo fiscale. I valori devono essere espressi con 2 cifre decimali, se trattasi di autonomi importi da pagare o contabilizzare; in testa alla colonna deve essere 10

11 indicato il simbolo o la sigla EUR o Eur o la parola euro o EURO che deve essere riportato anche nel totale, che risulta dalla somma dei singoli importi già convertiti in Euro; 3. emissione dello scontrino con esplicita indicazione della moneta in Lire ed Euro, utilizzata per ogni singolo importo: si possono utilizzare colonne affiancate (una per le Lire una per gli Euro) o righe diverse successive con indicazione del rispettivo simbolo Lira ed Euro; 4. emissione di uno scontrino fiscale con valori espressi in Lire che reca in appendice, senza soluzione di continuità, uno spazio nel quale evidenziare soltanto gli importi delle transazioni e del totale espresso in Euro: queste indicazioni devono essere collocate almeno 3 righe dopo il logotipo fiscale e il numero di matricola con l indicazione in testa e in coda dell indicazione Appendice in Euro ; 5. emissione di scontrino solo in Euro. Con riferimento allo scontrino di chiusura giornaliero, gli importi possono essere espressi:! solo in Lire;! solo in Euro;! in Lire e in Euro. In particolare, se vengono emessi alcuni scontrini in Lire ed altri in Euro, nello scontrino di chiusura giornaliera si devono indicare separatamente, in Lire e in Euro gli importi prescritti dall art.12 del D.M Che incidenza avrà l Euro sui prezzi civetta? Con l adozione dell Euro si creerà l inevitabile necessità di convertire i prezzi dei prodotti e dei servizi offerti. Critica diventa quindi la conversione di quei prodotti che presentano un prezzo civetta o psicologico : ad esempio anziché In fase di conversione avremo che corrispondono a 5,11. Per ovviare a questo inconveniente le imprese potrebbero decidere:! di modificare il prezzo di vendita, valutando se sarà più opportuno aumentarlo o diminuirlo! oppure modificare, se possibile, la quantità di prodotto e quindi della confezione al fine di ottenere un nuovo prezzo psicologico. Come mi devo comportare nella conversione dei prodotti con basso valore unitario? Come abbiamo già detto il rapporto Lira / Euro presenta punti di criticità in fase di conversione di importi con basso valore unitario. Abbiamo infatti visto che mentre per la Lira abbiamo un unità divisionale pari a 1 per l Euro l unità minima divisionale è pari a Lire. Questo comporta che certi prodotti non potranno più essere trattati per singola unità ma per lotto minimo da valutare opportunamente caso per caso. Esempio:! fogli stampati al prezzo di 24 Lire al foglio che rappresenta anche l unità prezzo fogli per Lire 24 a foglio = Lire fogli per 0,01 a foglio = 500 pari a con una perdita di Lire ! Lotto 100 fogli per Lire 24 a foglio = Lire a lotto pari a 1,24 a lotto che rappresenta anche l unità prezzo 500 lotti per Lire = lotti per 1.24 = 620 pari a con un guadagno di Lire 487 Un altra alternativa è quella di utilizzare un maggior numero di decimali nella conversione a patto però che non si tratti di autonomi importi da contabilizzare o da pagare. Naturale conseguenza della variazione dei lotti minimi è la variazione del confezionamento del prodotto. La valutazione sulla scelta del lotto minimo vendibile non potrà essere fatta solo dall ufficio amministrativo ma dovrà tenere conto anche dei problemi a cui si potrà andare incontro nella gestione del magazzino e nel reparto imballaggio. Quali effetti ha l Euro sulla compilazione dei modelli Intrastat? La contabilizzazione di fatture in Euro, nei rapporti intracomunitari, comporta la conoscenza di alcune disposizioni relativamente alla compilazione dei modelli Intrastat. Distinguiamo innanzitutto le fatture di acquisto dalle fatture di vendita: 11

12 ! fatture d acquisto: nella colonna 4 del modello Intra deve essere indicato l ammontare delle operazioni in Lire (si applica la conversione vista sopra: valuta / Euro / Lire); nella colonna 5 deve essere espresso l ammontare nella valuta dello stato membro del fornitore anche se il fornitore fattura in Lire o in altra valuta.! fatture di vendita: nella colonna 4 si deve indicare l ammontare in Lire dell operazione. Si fa tuttavia presente (si veda la circolare dello Studio n. 9/2000) che con il D.M. 27 ottobre 2000 sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat in euro con l introduzione di ulteriori semplificazioni in ordine alle modalità di compilazione. 12

13 5 Amministrazione e finanza DIPENDENTI Cosa cambia nei rapporti "monetari" tra azienda e dipendenti? I dipendenti dell'azienda sono al tempo stesso consumatori, risparmiatori, investitori, debitori, futuri pensionati, ecc.. L appartenenza ad ognuna di queste categorie sarà influenzata in maniera diversa dall introduzione dell Euro e pertanto sarà necessario analizzare ed affrontare in modo appropriato le problematiche che riguarderanno diversi soggetti, siano essi dipendenti, sindacati, enti previdenziali, famiglie, ecc.. Tutto il personale dovrà essere adeguatamente formato ed informato con priorità per coloro che si troveranno a gestire internamente la transizione (addetti amministrazione, finanza, sistemi informativi) e per il personale a contatto diretto con la clientela. Entro il le buste paga saranno obbligatoriamente convertite in Euro. Bisognerà quindi essere in grado di fornire tutte le spiegazioni in merito alle differenze di arrotondamento e ai valori di soglia conseguenti al cambiamento di valuta. Cambiare tutti gli importi dei contratti significativi (stipendi ed altri accordi monetari) in Euro. Non è obbligatorio riemettere alcun contratto ma, a scopo informativo, a volte può essere utile farlo. Adeguare all Euro le tabelle salariali, le indennità di trasferta, le gratifiche e le altre politiche riguardanti il personale. Se le pensioni sono garantite da polizze di assicurative sulla vita accertarsi che la compagnia di assicurazione applichi i corretti tassi di conversione. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Quali problemi sorgono nella conversione del T.F.R.? È possibile convertire il valore globale del TFR salvo rinviare la determinazione di tutti gli arrotondamenti che competono al singolo dipendente al momento in cui questo lascerà l azienda. È tuttavia consigliabile la conversione dei singoli TFR e poi rilevare la conversione globale. Analogamente è consigliabile procedere individualmente alla conversione dei ratei di ferie, maturate e non godute, ratei per r.o.l. e festività soppresse. I SERVIZI BANCARI L avvento dell'euro comporterà una riduzione del costo dei servizi bancari? Il passaggio all'euro ha consentito di realizzare una notevole semplificazione, specialmente per le aziende esportatrici che operano nell'area Euro, nella gestione della tesoreria non essendo più necessario monitorare e riesaminare quotidianamente i saldi per ogni valuta. Si sono quindi ridotti i carichi di lavoro, le giacenze medie di importi in valuta e, apparentemente, le spese di transazione (eliminando lo spread sul cambio). In particolare si sottolinea che:! il costo del denaro si è tendenzialmente allineato nel mercato;! il rischio cambi è limitato alle valute extra-ue (principalmente dollaro USA e yen);! per contro i risparmi realizzati sulle commissioni valutarie e sulle commissioni per pagamenti transfrontalieri si sono rivelati modesti e comunque di difficile riscontro; Per chi utilizza strumenti finanziari particolari (derivati, swaps, opzioni, futures, ed altri) si consiglia di richiedere e ottenere dalle banche conferme degli importi, dei tassi di interesse, delle date di scadenza, ecc., in particolare per gli accordi che:! iniziano durante la fase di transizione;! terminano durante la fase di transizione;! terminano dopo la fase di transizione. Fino al l Euro sarà una valuta esclusivamente scritturale. A partire dal tutti i movimenti bancari dovranno essere espressi in Euro e i c/c in Lire saranno convertiti al tasso di conversione irrevocabile. 13

14 Bancomat e carte di credito funzioneranno normalmente; tuttavia solo dal sarà possibile prelevare Euro in contanti. È appena il caso di ricordare le implicazioni e i riflessi del passaggio al nuovo modulo monetario sui numerosissimi apparecchi automatici di erogazione (bevande, carburanti, cabine telefoniche, parchimetri,.). Conti correnti Nel corso del periodo transitorio le imprese non sono obbligate a detenere conti correnti denominati in Euro. Chi lo desidera può comunque chiedere l apertura di un nuovo conto corrente in Euro o la conversione del proprio conto. Quest ultima operazione è totalmente gratuita e permette di mantenere invariate le coordinate bancarie; in ogni caso, la conversione avverrà automaticamente alla fine del periodo transitorio. Gli estratti conto vengono redatti nell unità monetaria di denominazione del conto. Per i movimenti originati in unità monetarie diverse, la descrizione reca i dettagli dell importo e della denominazione originari e, limitatamente ai conti in Lire, il saldo finale espresso in Euro. Assegni Per tutto il periodo transitorio sarà possibile staccare assegni in Euro, indipendentemente dalla valuta di denominazione del conto. Per limitare errori e manipolazioni e facilitare l elaborazione degli assegni, gli istituti di credito italiani emettono carnet separati per l Euro. Di conseguenza, sul carnet in Lire non possono essere staccati assegni in Euro. Nella compilazione degli assegni in Euro è opportuno indicare sempre i centesimi, anche quando sono pari a zero. I centesimi, sempre scritti in cifre, dovranno essere separati mediante una virgola (importo in cifre) o da una barra (importo in lettere). In virtù del fatto che in generale non esiste nessun obbligo di accettazione dell assegno come mezzo di pagamento da parte del creditore, durante il periodo transitorio lo stesso creditore può rifiutare assegni in Euro eventualmente proposti dal debitore. Dal 1 gennaio 2002, gli assegni in Lire perderanno ogni valore (attenzione pertanto ai cd. postdatati). ATM, POS e Carte di Credito In coincidenza con l immissione delle banconote in Euro, gli sportelli ATM (bancomat) delle banche verranno attrezzati con due cassetti per l erogazione di biglietti da 10 e 50 Euro, oppure da 10 e 20 Euro, secondo la scelta di ogni singola banca. L ABI (Associazione Bancaria Italiana) si adopererà per assicurare l operatività in Euro di oltre il 90% degli sportelli ATM entro la prima settimana di gennaio Il plafond della carta sarà aggiornato senza necessità di sostituirla. Gli acquisti tramite POS possono avvenire in Euro fin dall inizio del periodo transitorio sui terminali predisposti. Sui display e sugli scontrini emessi è già possibile trovare l importo della transazione indicato in Lire e in Euro. Anche le carte di credito possono essere utilizzate per effettuare acquisti in euro in Italia e all estero, purché il terminale sia già predisposto. Bonifici bancari e incassi commerciali (RIBA, RID, MAV) A seguito di un accordo interbancario, tutte le banche si sono impegnate a ricevere disposizioni di pagamento in Euro fin dall inizio del periodo transitorio. Al fine di evitare il problema della doppia conversione, che può far emergere una discrepanza tra il valore originario e il valore finale del pagamento, gli interventi sulle procedure interbancarie e sulle procedure aziendali si sono basati sul principio della separazione dei flussi in Lire ed Euro. Quando è stato pattuito che la transazione sia regolata in una precisa unità monetaria (Lire o Euro), il debitore dovrà quindi inviare la propria disposizione di pagamento in quella stessa unità monetaria, lasciando alla banca l onere dell eventuale conversione dell importo. In linea generale si può dire che:! è possibile inviare o ricevere bonifici in Euro anche su conti denominati in Lire, o bonifici denominati in Lire anche su conti denominati in Euro, senza oneri aggiuntivi;! la denominazione originaria del pagamento, se diversa da quella del conto, viene indicata separatamente;! eventuali conversioni avvengono solamente all atto dell addebito/accredito; 14

15 ! Riba (ricevuta bancaria elettronica): le disposizioni di pagamento sono suddivise in base all unità valutaria (Lire o Euro), sono trasmesse e ricevute nella rispettiva unità e convertite solamente all atto dell accredito/addebito; i flussi di ritorno sono suddivisi per valuta;! Rid (addebiti diretti): anche in questo caso gli istituti di credito raccolgono i flussi in entrambe le divise e le gestiscono separatamente; le deleghe che erano in vita all inizio del periodo transitorio valgono indifferentemente per l accoglimento di disposizioni RID espresse in Lire e in Euro, anche se è possibile rilasciare nuove deleghe in Euro;! MAV (pagamento mediante avviso): l invio di disposizioni da parte della clientela deve essere omogeneo per denominazione, il trattamento da parte delle banche avviene nell unità di conto originaria. Pagamenti da e per l area UEM Durante l intero periodo transitorio la clientela delle banche potrà continuare ad operare su conti denominati in unità monetarie nazionali dell area UEM. Per i pagamenti transfrontalieri, le banche si sono comunque dovute attrezzare per garantire la conversione degli importi nella divisa del conto del cliente. I pagamenti, da e verso l area UEM, possono essere trasmessi dalla banca attraverso uno qualsiasi dei canali previsti: TARGET, EBA-ECS, sistema di banche corrispondenti, reti interne. Non essendo ancora stato creato un sistema europeo integrato per la gestione dei pagamenti al dettaglio, i pagamenti di piccolo importo continueranno a subire i maggiori costi e la minore efficienza del passaggio attraverso due separati sistemi di pagamento. Al momento, inoltre, rimangono gli obblighi di segnalazione per le operazioni in unità monetaria diversa dalla Lira (Euro) e per le operazioni con non residenti. In generale, è difficile che il costo di tali operazioni sia totalmente equiparabile a quello delle operazioni domestiche. UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO Ci saranno influenze nell'utilizzo di strumenti di pagamento (cambiali, RI.BA., assegni) in Lire ed in Euro? Le cambiali con scadenza successiva al (es. Sabatini) non dovranno essere riemesse. Analogamente per le RI.BA.. È tuttavia consigliabile che le RI.BA. con scadenza successiva al esprimano importi in Euro. In caso contrario è da aspettarsi un trattamento non automatico da parte delle banche con conseguente addebito di commissioni aggiuntive rispetto a quelle normalmente praticate, se non diversamente concordato in via preventiva. Attenzione infine agli assegni post-datati: non possono avere data successiva al 1 gennaio 2002 (si rammenta in ogni caso la illiceità dello strumento, sia per l emittente sia per il destinatario) I CONTRATTI DI MUTUO Quali influenze sui contratti di mutuo in essere? Seguendo il principio della continuità (art. 3 Regolamento comunitario n. 1103/1997) tutte le condizioni contrattuali pattuite verranno conservate e l'introduzione dell'euro non darà luogo a risoluzione del contratto a meno che le parti non abbiano diversamente stabilito. Nel caso di mutui a tasso variabile potrebbero eventualmente subentrare modifiche se il tasso è legato ad un parametro che viene influenzato dall'introduzione dell Euro. TITOLI E OBBLIGAZIONI Quali riflessi su titoli e obbligazioni? I titoli del debito pubblico negoziabili (Bot, Cct, Btp, ) sono stati ridenominati in Euro fin dal lasciandone tuttavia inalterate le caratteristiche. Altrettanto non è avvenuto per i titoli emessi dagli enti locali (Boc) che hanno un piano di ammortamento che prevede la restituzione del capitale in tranches successive, titoli soggetti a estrazione o con tagli minimi troppo contenuti, per i quali la ridenominazione comporterebbe oneri troppo elevati per gli emittenti. Saranno denominati in Euro dal

16 La ridenominazione in Euro dei prestiti obbligazionari è comunque una facoltà e non un obbligo: si può conservare la gestione del prestito il Lire e limitarsi alla conversione dei valori da esporre in bilancio (ammontare complessivo del prestito, eventuale disaggio). Volendo procedere comunque alla ridenominazione bisogna ricordare che questa è possibile solo se si è in presenza di titoli emessi secondo le norme del diritto italiano, aventi un taglio minimo di Lire , che siano fungibili e rimborsabili in unica soluzione alla scadenza. Nel caso di ridenominazione di prestito obbligazionario convertibile, e quindi di variazione del valore nominale del titolo, ovvero nel caso di variazione del capitale sociale a seguito della conversione in Euro, il rapporto di conversione deve essere realizzato in modo da salvaguardare l'equilibrio di posizione del socio e del possessore di obbligazioni convertibili. È comunque utile aggiornare i piani di ammortamento per le quote di capitale, di interessi ed eventuale aggio o disaggio sul prestito. CONTRATTI ESPRESSI IN LIRE E necessario/opportuno rinegoziare i contratti espressi in Lire? Il regolamento adottato dal Consiglio Europeo fissa il principio della continuità dei contratti affermando che l introduzione dell Euro non avrà l effetto di modificarne i contenuti e che i riferimenti a un unità monetaria nazionale hanno lo stesso valore di un riferimento all Euro. Pertanto non vi è la necessità di modificare i contratti in essere. Può tuttavia essere utile introdurre delle modifiche al contenuto dei contratti, al limite anche mediante scambio epistolare, nel caso di contratti espressi in Lire con controparti estere residenti in paesi a rischio o a valuta non convertibile. 16

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